Tipologia: CCNL
Data firma: 12 dicembre 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Sna, Unapass e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Agenzie di assicurazione in gestione libera
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Sfera di applicazione
Art. 1
Relazioni sindacali
Art. 2
Art. 3 Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
Art. 4 Ente bilaterale
Art. 5 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 6 Commissioni Paritetiche Provinciali e/o Territoriali
Art. 7 Controversie collettive
Art. 8 Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
Assunzione del personale
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Periodo di prova
Art. 14
Inquadramento
Art. 15
Art. 16
Contratti atipici
Art. 17 - Apprendistato
Art. 18 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 19 - Tempo parziale
Art. 20 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
Art. 21 - Esclusione dalle quote di riserva
Disciplina del servizio
Art. 22
Provvedimenti disciplinari
Art. 23
Art. 24
Orario di lavoro
Art. 25
Lavoro straordinario
Art. 26
Festività
Art. 27
Retribuzione
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Premio aziendale di produttività
Art. 32
Anzianità ed avanzamenti
Art. 33
Art. 34
Passaggi di categoria
Art. 35
Art. 36
Premio di anzianità
Art. 37
Cambiamento temporaneo di mansioni
Art. 38
Ferie

Art. 39
Permessi
Art. 40
Congedo matrimoniale
Art. 41
Aspettativa
Art. 42
Malattia - Gravidanza - Puerperio
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Servizio militare
Art. 48
Art. 49
Missioni
Art. 50
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Trattamento di fine rapporto
Art. 54
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Certificato di servizio
Art. 58
Trapasso d’agenzia
Art. 59
Personale avente incarichi sindacali
Art. 60
Art. 61
Fondo pensione complementare nazionale
Art. 62
Art. 63
Condizioni più favorevoli
Art. 64
Assetti contrattuali
Art. 65
Indennità di vacanza contrattuale
Art. 66
Decorrenza e durata
Art. 67
Raccomandazione
Barriere architettoniche
Allegato n. 1 - Apprendistato
Allegato n. 2 - Contratto di formazione e lavoro
Allegato n. 3 - Rapporto a tempo parziale
Protocollo applicativo dell’art. 25 CCNL
Anno 2001
Arretrati contrattuali
Anno 2002

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera

Il giorno 12 dicembre 2001 in Milano, tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna) […], l’Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (Unapass) […] e la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba/Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurativi Credito (Fisac/Cgil) […], 1’Uil Credito e Assicurazioni (Uilca/Uil) […], la Federazione Nazionale Assicuratori (Fna) […], si è preso atto delle rispettive ratifiche dell’ipotesi di accordo definita il 25 maggio 2001 e relativa al rinnovo dell’annesso Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera (normativo ed economico).

Sfera di applicazione
Art. 1

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti.
Note a verbale
1. La circolare della Banca d’Italia in data 19.1.99, avente per oggetto “attività bancaria fuori sede”, amplia il numero dei soggetti mediante i quali le banche possono collocare i propri prodotti standardizzati, comprendendovi anche Imprese ed Enti di assicurazione nonché i rispettivi Agenti assicurativi, sulla base di apposite convenzioni.
2. Le Segreterie nazionali delle OO.SS., lo Sna e l’Unapass hanno approfondito a lungo il tema, analizzando i possibili effetti di tale novità sulle categorie rappresentate.
3. Le stesse parti hanno alla fine ritenuto di dover monitorare il fenomeno, rispetto alle diverse modalità operative riscontrate nel mercato, allo sviluppo dei canali distributivi, alla diffusione delle convenzioni, all’evoluzione del rapporto Banche/Imprese/Agenti di assicurazione.
4. A tal fine hanno convenuto di istituire un’apposita Commissione Paritetica Nazionale, avente i compiti di cui al paragrafo precedente.
5. La Commissione stessa dovrà insediarsi entro trenta giorni dalla stipula del rinnovo contrattuale e concludere i propri lavori entro un anno, riferendo alle parti firmatarie del CCNL, le quali, sulla base dei risultati dei lavori compiuti dalla Commissione Paritetica, valuteranno l’opportunità di procedere ad una regolamentazione contrattuale, economica e normativa, derivante dalle modifiche dell’organizzazione del lavoro nelle Agenzie eventualmente riscontrate.

Relazioni sindacali
Art. 2

1. Lo Sna, l’Unapass e le OO.SS. concordano di incontrarsi a livello territoriale almeno una volta l’anno, per confrontarsi sull’andamento dell’occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in riferimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative di formazione professionale, sui regimi d’orario.
2. Lo Sna e l’Unapass confermano la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le attività di cui sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
3. Nel caso che durante la vigenza del presente contratto intervengano nuove disposizioni di legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti, che abbiano significativi riflessi su specifiche norme del presente contratto, le Parti concordano di incontrarsi con lo scopo di esaminare la relativa situazione.

Art. 4 Ente bilaterale
1. È istituito l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera, che, come previsto al successivo comma 5, verrà regolato da apposito statuto, che farà parte integrante del presente CCNL.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
- Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
- Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente, elaborando un’eventuale proposta di riformulazione dell’art. 15, relativo all’inquadramento;
- Valutare la possibilità di introdurre nel testo contrattuale la previsione del lavoro ripartito (job-sharing), definendone eventualmente le caratteristiche normative;
- Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica;
- Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato;
- Assolvere alle funzioni, previste dagli Accordi 2 settembre 1997 e l'intesa in via di definizione, inerenti all’individuazione dei RLS ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
- Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all’attuazione degli accordi nazionali.
3. L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5, sia dell’Organismo Paritetico Nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 626/94 con Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli organi di gestione dell’Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro.
5. Un’apposita commissione, costituita pariteticamente dalle Parti firmatarie il presente CCNL, studierà le modalità di attuazione di una “Cassa Lavoratori Agenziali”, strumento per la realizzazione delle finalità e dei compiti di cui al presente titolo, relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, e sarà disciplinata da apposito Statuto e Regolamenti. La Commissione proporrà eventuali adeguamenti normativi al testo del CCNL, funzionali all’attuazione dello strumento di cui sopra. La stessa Commissione definirà inoltre lo statuto, il relativo regolamento e le modalità di gestione delle risorse attribuite all’Ente stesso secondo la previsione del precedente art. 3, 4° comma.
Nota a Verbale. La Commissione opererà sulla base di indirizzi e di indicazioni fornite dalle parti stipulanti e riferirà alle stesse parti circa l’andamento e la conclusione dei lavori.

Art. 5 Commissione Paritetica Nazionale
1. Presso l’Ente bilaterale di cui al precedente art. 4, è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca/Uil, Fna, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero complessivo di rappresentanti delle Associazioni datoriali, dei quali, nella fase iniziale, 3 per Sna ed 1 per Unapass.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, che possono essere svolti da specifiche sottocommissioni:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti qualora assunte all’unanimità;
b) definire le norme operative per l’attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

Art. 6 Commissioni Paritetiche Provinciali e/o Territoriali
1. Presso la sede di alcuna delle Associazioni e/o OO.SS. firmatarie del CCNL è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, facente capo a: Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca/Uil, Fna e di ugual numero complessivo di rappresentanti delle Associazioni datoriali, dei quali, nella fase iniziale, 3 per Sna ed 1 per Unapass, salvo situazioni locali di diversa rappresentatività.
2. La Commissione è competente ad assumere, anche a fini statistici, dati relativi alla composizione del personale, agli inquadramenti, con specifico riferimento al personale femminile ed alle relative problematiche, alla situazione occupazionale, provvedendo altresì a raccogliere dati sullo sviluppo del settore, rispetto alle particolarità del territorio, sul rapporto premi / dipendenti, e ad effettuare il monitoraggio sull’applicazione dell’art. 32.
3. La Commissione stessa inoltre promuove iniziative di formazione e riqualificazione professionale.

Art. 7 Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l’impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra il o i Responsabili dell’Agenzia, assistiti dalle rispettive Associazioni datoriali, e le Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione paritetica nazionale.

Art. 8 Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
1. Tutte le vertenze individuali e plurime relative all’applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell’azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, all’esame di una Commissione di Conciliazione, composta da un rappresentante di Sna o Unapass, cui il datore di lavoro sia iscritto o abbia conferito mandato e da un rappresentante dell’organizzazione sindacale locale di Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca/Uil, Fna cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. Presso una sede delle Associazioni datoriali o delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, è istituita la segreteria tecnica dell’attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di cui al comma precedente.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione, di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente.
4. La segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di attivazione proposta dalla parte ricorrente, con lo stesso mezzo.
5. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 30 giorni dalla data di convocazione da parte della segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione salvo proroghe concordate fra le parti.
6. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
7. Dell’esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
- il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
- la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione provinciale del Lavoro;
- la presenza delle parti o di persona o correttamente rappresentate.
8. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, all’ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 410 e segg. c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 80/98, e successive modifiche ed integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Associazioni e Organizzazioni sindacali.
9. Nel caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale evidenziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione di cui alla presente normativa non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente articolo 5.

Assunzione del personale
Art. 9

1. L’assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di legge.
2. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste dalla Legge 18 aprile 1962, n. 230, dall’art. 8 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e dai successivi artt. 10 e 18.

Art. 10
1. L’assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi della Legge 18/4/1962, n. 230. A norma dell’art. 23 della Legge 28/2/1987, n. 56, l’apposizione del termine può avere luogo anche nei seguenti casi:
a) per i lavoratori assenti e per i quali sussiste la conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome;
b) per la sostituzione di lavoratori fruenti di periodi di aspettativa non retribuiti, anche derivanti dall’applicazione della Legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) quando l’assunzione a termine corrisponda ad esigenze di lavoro straordinarie, temporalmente definite.

Art. 12
1. L’agente provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l’orario di lavoro e provvederà a consegnare ad ogni dipendente, sia alla data di assunzione che in occasione di ogni rinnovo contrattuale, copia del CCNL.

Contratti atipici
Art. 17 - Apprendistato

1. Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, sono regolamentate come da Allegato n. 1 del presente contratto.

Art. 18 - Contratto di formazione e lavoro
1. Le assunzioni con il contratto di formazione e lavoro, di cui all'art. 3 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, sono regolamentate come da Allegato n. 2 del presente contratto.

Art. 19 - Tempo parziale
1. Il rapporto a tempo parziale, di cui all'art. 5 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, è regolamentato come da Allegato n. 3 del presente contratto.

Art. 20 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dal precedente art. 10, nonché nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche e/o mansioni non previste dai normali assetti organizzativi agenziali, nell’ambito delle attività di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL.
2. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.

Disciplina del servizio
Art. 22

1. Il personale ha il dovere di rispettare l’orario e di dare all’agenzia una collaborazione attiva secondo le direttive dei suoi organi responsabili.
[…]

Provvedimenti disciplinari
Art. 23

1. I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 10.
[…]
3. I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) dovranno essere applicati in ordine successivo; il provvedimento disciplinare di cui al punto c) dovrà essere applicato in relazione alla gravità o recidività dell’infrazione.
[…]

Orario di lavoro
Art. 25

1. L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario.
4. Con accordi territoriali promossi da almeno una delle Associazioni datoriali o delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie il presente CCNL, potranno essere raggiunte intese in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale (in particolari situazioni organizzative, località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili);
c) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili).
5. A seguito di intese sui precedenti punti b) e c), potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 15 ore.
6. Qualora l’intervallo tra i due turni sia di durata compresa fra 45’ed 1 ora e 30’, ai lavoratori verrà erogata, per i giorni di effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti.

Lavoro straordinario
Art. 26

1. Il lavoro prestato in eccedenza all’orario contrattuale fissato è considerato lavoro straordinario con il limite massimo di 110 ore annue per ciascun dipendente.
2. Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite di volta in volta dall’agenzia e sarà annotato su apposito registro con la firma dell’interessato e controfirma di un incaricato dell’agenzia.
[…]
5. Il lavoro straordinario compiuto di domenica od in altra giornata festiva dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, a usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana.
6. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
[…]
8. Il personale con grado di capo ufficio, vice capo ufficio, agli effetti dell’applicazione del presente articolo, è parificato al restante personale.

Cambiamento temporaneo di mansioni
Art. 38

1. Il lavoratore in relazione alle esigenze agenziali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché non comportino peggioramento economico o menomazione morale né mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]

Ferie
Art. 39

[…]
7. Non è ammessa la rinuncia alle ferie.
8. Nel caso eccezionale che il lavoratore per causa di imprescindibili e indilazionabili esigenze aziendali, abbia maturato, ma non ancora goduto, il periodo di ferie annue previsto dal CCNL, lo stesso lavoratore, trascorsi 18 mesi dalla maturazione di cui sopra, avrà la facoltà di scelta, relativamente all’eccedenza suddetta, circa l’effettiva fruizione di tale periodo eccedente o la percezione della relativa indennità sostitutiva.
[…]

Raccomandazione
Barriere architettoniche

Le OO.SS. firmatarie del contratto, invitano lo Sna e l’Unapass a farsi carico di ricordare ai propri associati, affinché lo rammentino alle rispettive Compagnie, l’osservanza ed il rispetto delle leggi vigenti sulle disposizioni in materia di barriere architettoniche, soprattutto prima delle assegnazioni delle sedi aziendali e nelle iniziative di ristrutturazione, allo scopo di consentire l’accesso delle persone disabili nelle strutture agenziali.