Categoria: 2002
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Tipologia: CPL
Data firma: 22 agosto 2002
Validità: 31.12.2003
Parti: BCC-CR e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Trento
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Politiche attive per l’occupazione e formazione
Art. 1 Assunzioni
Art. 2 Contratti a termine
Art. 3 Part-time
Art. 4 Contratti di formazione e lavoro
Art. 5 Formazione
Art. 6 Distacchi a scopo formativo
Art. 7 Rotazione del personale
Profili professionali e inquadramenti
Art. 8 Profili professionali
Art. 8 Quadri direttivi
Art. 10 Preposti alle dipendenze
Art. 11 Fabbisogni delle risorse umane
Ambiente di lavoro
Art. 12 Miglioramento delle condizioni di lavoro
Art. 13 Adibizione ai video terminali
Prevenzione e provvidenze per atti criminosi
Art. 14 Prevenzione delle rapine
Art. 15 Provvidenze per i lavoratori che abbiano subito atti criminosi
Organizzazione del lavoro
Art. 16 Organizzazione aziendale
Art. 17 Fusioni e ristrutturazioni aziendali
Art. 18 Regolamento del servizio di cassa - indennità di rischio
Permessi
Art. 19 Permessi per portatori di handicap
Art. 20 Permessi retribuiti
Trattamenti economici
Art. 21 Premio di Risultato. Accordo attuativo della disciplina nazionale
Art. 22 Indennità sostitutiva di mensa e ticket pasto
Art. 23 Rimborso spese per sinistri relativi ad autovettura privata
Art. 24 Trattamento sanitario integrativo
Art. 25 Fondo Integrativo di Previdenza per il Personale dipendente delle Casse Rurali - BCC del Trentino e enti collegati
Art. 26 Agevolazioni ai dipendenti sui servizi offerti dalle Casse Rurali - BCC
Art. 27 Premio di Rendimento
Disposizioni varie
Art. 28 Pari opportunità
Art. 29 Osservatorio
Art. 30 Condizioni di miglior favore
Art. 31 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto integrativo di secondo livello delle casse rurali - BCC della provincia autonoma di Trento a valere per il personale destinatario del CCNL del 07.12.2000 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle banche di credito cooperativo casse rurali - BCC ed artigiane stipulato in Trento il 22 agosto 2002

Addì 22 agosto 2002 in Trento, nella sede della Federazione Trentina delle Cooperative, tra la Federazione Trentina delle Cooperative […], unitamente alla delegazione sindacale delle Casse Rurali - BCC - BCC della Provincia di Trento […] e la Fabi Trento […], la Fiba/Cisl […], la Fisac/Cgil […], la Uilca/Uil […], visto il Capitolo III del CCNL del 07.12.2000 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali - BCC ed Artigiane; visto il Contratto Integrativo Provinciale della Casse Rurali - BCC della Provincia di Trento del 13.11.1998, si conviene e si stipula il seguente contratto integrativo di secondo livello delle Casse Rurali - BCC della provincia autonoma di Trento a valere per il personale destinatario del CCNL del 07.12.2000 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali - BCC ed Artigiane della Provincia Autonoma di Trento.

Politiche attive per l’occupazione e formazione
Art. 2 Contratti a termine

Resta inteso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la normale modalità di impiego nelle aziende di credito cooperativo.
[…]
Le Casse Rurali - BCC possono assumere con contratto a termine un numero di lavoratori nella misura stabilita dall’art. 31 del CCNL, in misura percentuale dell’organico, con un minimo di due dipendenti. In occasione degli incontri fissati per l’Osservatorio locale, è prevista verifica annuale sui dati del ricorso al presente istituto. A tale scopo, la Federazione Trentina delle Cooperative si attiverà presso le associate per avere l’evidenza delle tipologie di assunzioni a tempo determinato.
Nota a verbale
Le Parti, attese le modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. 368/01, procederanno ad una verifica congiunta dell’assetto complessivo della materia alla luce delle eventuali novità apportate dalla contrattazione collettiva di primo livello.

Art. 3 Part-time
A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” al CCNL (Disciplina del lavoro a tempo parziale, assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - BCC, all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time, a tempo determinato, nel limite di 1 unità per ogni 20 dell’organico in servizio.
Non si computano a tal fine i contratti Part-time a tempo indeterminato.

Art. 4 Contratti di formazione e lavoro
Con riferimento alle previsioni di legge in tema di attività formativa, per i contratti di formazione e lavoro, viene stabilito, per le categorie di seguito indicate, il rispettivo monte ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa:
• 3A Area 1° Livello n. 170 ore;
• 2 A Area 2° Livello n. 140 ore;
• 2 A Area 1° Livello n. 120 ore;
per contratti di formazione e lavoro di durata pari a 24 mesi. Le parti concordano che i monte ore formativi per le tre categorie di cui sopra possano essere soddisfatti tramite affiancamento a personale qualificato nei limiti, rispettivamente, di 45, 20 e 10 ore.
Nei casi di CFL di durata inferiore il monte ore formativo di cui sopra è ridotto proporzionalmente.
[…]
In caso di stipulazione di accordi a livello nazionale sulla materia, le parti si impegnano ad incontrarsi per una verifica ed una ricerca di armonizzazione con il presente accordo.
Nota a verbale:
Il programma formativo di cui all’Accordo Provinciale su Contratti di Formazione e Lavoro 21.6.1985, in attesa di ridefinizione, continuerà ad avere efficacia fino alla data del 30.06.2003.

Ambiente di lavoro
Art. 12 Miglioramento delle condizioni di lavoro

Le parti si danno atto delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 626/1994 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di cui le stesse condividono lo spirito partecipativo e l’opportunità di diffusione e di sviluppo dei relativi contenuti e convengono altresì sulla opportunità ed utilità del più ampio ricorso alla medicina preventiva per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro.
Inoltre con riferimento all’art. 17 del CCNL 07.12.2000 le parti convengono che le comunicazioni al personale delle aziende, o alle strutture sindacali aziendali ove esistenti, delle innovazioni tecnologiche o delle ristrutturazioni ambientali che l’azienda intende porre in essere e che sono suscettibili di modificare le condizioni di lavoro, avvengano in via preventiva al fine di consentire eventuali suggerimenti utili per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento.
Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con la RSA ove esistente e con le OO.SS. in sede di Federazione.
Le Casse Rurali - BCC, nella maturata convinzione dei danni causati dal fumo passivo, rivolgono al personale dipendente l’invito ad astenersi dal fumare nei luoghi di lavoro, anche mediante l’eventuale affissione di appositi cartelli. Analogo invito viene esteso ai soci e ai clienti delle Casse Rurali - BCC.

Art. 13 Adibizione ai video terminali
Per la prestazione del personale addetto a video terminali si fa riferimento alle norme specifiche di legge ed in particolare alle previsioni del D.Lgs.626/94 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di non idoneità a determinate mansioni o di possibile aggravamento di una qualsiasi patologia legata alle mansioni espletate al VDT, attestata da apposita dichiarazione medica del lavoratore, oltreché da eventuale accertamento da parte dell’azienda a norma dell’art. 5 della legge 300/70 oppure a norma dell’art. 10 della legge 68/99, l’azienda provvederà all’assegnazione ad altre mansioni equivalenti, ove disponibili, compatibilmente alle esigenze tecniche ed organizzative aziendali.
L’azienda si impegna ad esaminare favorevolmente, compatibilmente alle esigenze tecniche ed organizzative aziendali, eventuali richieste di esonero dall’adibizione a videoterminale da parte di lavoratrici in stato di gravidanza.
Qualora, a seguito di visita sanitaria del lavoratore, le strutture sanitarie abilitate prescrivano appositi strumenti per il lavoro ai VDT e la prescrizione risulti confermata da eventuale accertamento dell’azienda, l’onere per la strumentazione in argomento sarà a carico dell’azienda.

Prevenzione e provvidenze per atti criminosi
Art. 14 Prevenzione delle rapine

Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza sul lavoro ed allo scopo di ricercare le soluzioni più idonee, diversificate in rapporto alle peculiarità ambientali di ogni Cassa Rurale - BCC, per la protezione dei lavoratori da atti criminosi, le Casse Rurali - BCC sono tenute a dotarsi di adeguati sistemi di prevenzione contro atti criminosi.
La Federazione si impegna ad esaminare con le OO.SS. e con i rappresentanti delle Casse interessate eventuali problematiche di prevenzione per atti criminosi che venissero rappresentati dalle OO.SS. stesse per l’adozione di provvedimenti idonei che saranno congiuntamente definiti.
L’esame di tali situazioni dovrà avvenire entro un mese dalla segnalazione.
Nel relativo verbale saranno indicati anche i termini entro i quali l’azienda è tenuta ad adottare i provvedimenti di prevenzione contro atti criminosi congiuntamente definiti ai sensi del precedente terzo comma.
Qualora la realizzazione dei provvedimenti di prevenzione di cui al precedente comma comporti tempi di realizzazione di non breve durata, il personale, oltre a quanto previsto dall’art. 71 del vigente CCNL, sarà assicurato, nel frattempo, per rischi derivanti da eventi criminosi, accaduti in servizio o per causa dello stesso con i seguenti massimali:
Euro 20.660,00 in caso di morte;
Euro 30.990,00 in caso di invalidità permanente.
Dopo che sarà concordato a livello nazionale il programma relativo alle misure di sicurezza di cui all’art. 70 del CCNL di categoria, le Casse Rurali - BCC saranno impegnate a consultare le RR.SS.AA. ove costituite o il personale dipendente per adattare tale programma alle singole necessità aziendali.

Art. 15 Provvidenze per i lavoratori che abbiano subito atti criminosi
In occasione di eventi criminosi, la Cassa Rurale - BCC assumerà l’onere della visita medica specialistica urgente, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito.
Su richiesta del lavoratore direttamente colpito dall’evento criminoso, la Cassa Rurale - BCC esaminerà con particolare considerazione, compatibilmente con le esigenze aziendali, l’assegnazione temporanea o definitiva ad altre mansioni.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall’evento criminoso vanno compresi nella previsione dell’art. 54 del CCNL del 07.12.2000 di categoria.
La Cassa conserverà ai suddetti lavoratori il posto di lavoro e l’intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall’art. 55 del CCNL di categoria (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell’art. 75 dello stesso CCNL).
La previsione dell’art. 55 del CCNL di categoria, concernente l’aspettativa per malattia o infortunio, decorrerà dal termine del periodo di conservazione del posto come definito dal comma precedente.

Disposizioni varie
Art. 28 Pari opportunità

È costituita in sede provinciale la commissione paritetica di cui all’art. 18 del vigente CCNL al fine di individuare interventi con l’obiettivo di valorizzazione le risorse del lavoro femminile.
Tale commissione è costituita da otto membri, di cui quattro designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e quattro dalla Federazione Trentina delle Cooperative.
L’attività ed il funzionamento della Commissione paritetica sono disciplinati da apposito regolamento allegato al presente CIP alla lettera “F”.

Art. 29 Osservatorio
Oltre a quanto previsto dall’art. 13 del CCNL, le parti si danno atto che l’Osservatorio locale ha compiti di analisi, valutazione e proposte sulle materie che comunque assumono rilevanza per lo sviluppo del settore del credito cooperativo trentino.
A titolo esemplificativo, analizza gli andamenti reddituali del settore, analizza, valuta e formula proposte in ordine all’attività formativa, ai contratti a termine, alle eventuali convenzioni da stipularsi con gli organismi competenti per l’assunzione di personale affetto da handicap.

Art. 31 Decorrenza e durata
Le previsioni del presente contratto, fatte salve le decorrenze specifiche previste per i singoli istituti, rispettano le decorrenze e durate previste dagli artt. 28 e 29 del CCNL 7.12.2000.
Esso si applica ai quadri direttivi, agli impiegati ed ausiliari delle Casse Rurali - BCC della Provincia di Trento in servizio alla data della sua stipulazione 22 agosto 2002 ed a quelli assunti successivamente.