Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2015, n. 72
Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) in materia di allegati tecnici annessi al progetto definitivo e di controlli.
B.U.R. 20 novembre 2015, n. 51 – G.U. 2 aprile 2016, n. 14

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana
il seguente regolamento:
(Omissis).

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto
(articolo 5, l.r. 35/2015)

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014); il presente regolamento:
a) definisce gli allegati tecnici annessi al progetto definitivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) ed i);
b) disciplina le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 50 e 51 della l.r. 35/2015.
2. Per la definizione dei contenuti degli allegati tecnici annessi al progetto definitivo di cui all'articolo 17 della l.r. 35/2015, comma 1, lettere e), f), g), l) si rinvia alla specifica normativa di settore.
3. Nel caso di autorizzazioni soggette alle procedure di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)) si rinvia alla specifica normativa di settore.
4. Qualora la documentazione indicata dal presente regolamento sia già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, essa è sostituita dall'indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 43 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico della documentazione amministrativa).
5. Qualora la documentazione di cui al comma 4 abbia contenuti tecnico-discrezionali, l'interessato produce un'attestazione relativa alla validità della stessa ai fini del procedimento.
6. Nel caso di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 35/2015, l'interessato presenta, tra i documenti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente quelli modificati rispetto ai contenuti della variante.

Capo II
DEFINIZIONE DEGLI ALLEGATI TECNICI ANNESSI AL PROGETTO DEFINITIVO

Art. 2
Analisi delle caratteristiche del luogo di intervento
(articolo 17, comma 1, lettera a), l.r. 35/2015)

1. L'analisi contiene:
a) la corografia di inquadramento con indicazione del perimetro del sito estrattivo;
b) la geomorfologia generale e particolare da rilevamento condotta a vasta scala e a livello di area di intervento, con l'individuazione dei potenziali fenomeni di instabilità, delle aree in cui tali fenomeni sono in atto e di quelle in cui è nota la presenza di instabilità;
c) la geologia generale e locale da rilevamento condotto a vasta scala e a livello di area di intervento, con riferimento alla struttura e alla tettonica ed evidenziando mediante idonea cartografia e con un numero significativo di sezioni geostrutturali gli eventuali principali sistemi di fratturazione, nonché la caratterizzazione comprensiva dell'individuazione delle strutture duttili e fragili anche finalizzata alla valutazione della vulnerabilità idrogeologica;
d) la valutazione della stabilità dei versanti e/o dei vuoti sotterranei nello stato iniziale, nelle diverse fasi di progetto e nella prevista configurazione di sistemazione finale, riferita sia all'area interessata dalla coltivazione che alle zone limitrofe suscettibili di interferenza con l'area stessa e comprende altresì la verifica della stabilità dei singoli fronti di scavo, da riferirsi alla fase di coltivazione ed a quella di sistemazione finale, con indicazione dei criteri e dei parametri utilizzati; la verifica di stabilità risponde ai seguenti requisiti:
1) l'azione sismica dovrà essere presa in considerazione in riferimento all'effettiva esposizione delle strutture oggetto di analisi ad un'azione sismica reale;
2) per gli scavi in sotterraneo dovranno essere verificati e dimensionati gli elementi di sostegno e la volta del tetto, rispetto a problematiche di tipo statico e cinematico;
3) il ricorso alla modellazione numerica è accompagnato dalla valutazione specifica del modello in rapporto alla situazione effettiva e alla sua validità sperimentale;
e) la giacimentologia del complesso estrattivo evidenziando le strutture principali, le qualità merceologiche individuate distinte per dimensione, forma ed utilizzo, con la relativa suddivisione in percentuale e la stima del materiale non idoneo alla commercializzazione;
f) la caratterizzazione mineralogica in presenza di minerali che possano comportare rischi per la salute pubblica e dei lavoratori (silice, asbesto, ecc.);
g) l'idrogeologia generale e di dettaglio attraverso il modello concettuale della circolazione idrica superficiale e sotterranea finalizzato a valutare la vulnerabilità delle risorse idriche e a definire le aree di salvaguardia idrogeologica, evidenziando l'eventuale presenza di sorgenti e pozzi, la permeabilità dell'acquifero, la caratterizzazione del flusso idrico superficiale e sotterraneo, la presenza di falde idriche e loro regime, l'escursione annua della superficie freatica, la presenza di carsismo, la definizione degli eventuali rapporti fiume-falda, la descrizione delle connessioni idrogeologiche tra le aree del sito estrattivo percorse dalle acque meteoriche di dilavamento e le sorgenti potenzialmente interessate da tali acque meteoriche;
h) lo stato di qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali;
i) l'analisi del contesto paesaggistico dell'intervento.

Art. 3
Relazione tecnica illustrativa
(articolo 17, comma primo, lettera b), l.r. 35/2015)

1. La relazione tecnica illustrativa contiene:
a) l'inquadramento generale dell'area interessata dall'attività estrattiva nel territorio, con riferimento all'ubicazione topografica e catastale;
b) l'analisi delle risorse naturali, delle matrici ambientali e paesaggistiche e il riferimento al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alle eventuali aree SIR di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);
c) le influenze dell'intervento e delle opere accessorie sull'area e sul territorio circostante (viabilità, infrastrutture esistenti, aree di rispetto di elettrodotti, acquedotti, beni paesaggistici e risorse paesaggistiche);
d) il riferimento al piano regionale cave (PRC) di cui all'articolo 6 della l.r. 35/2015, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, della l.r. 35/2015;
e) il riferimento agli altri atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della l.r. 65/2014 e in particolare alla destinazione d'uso finale prevista per l'area oggetto dell'intervento;
f) il riferimento agli eventuali piani di settore;
g) l'indicazione della presenza degli eventuali seguenti vincoli e limitazioni d'uso:
1) vincolo idrogeologico (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
2) beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004;
3) aree rimboschite con finanziamento o contributo finanziario pubblico ed aree percorse da incendio (l.r. 39/2000);
4) aree a rischio idraulico e a rischio di frana ai sensi del piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla parte III capo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);
5) zone di rispetto per la tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano (d.lgs. 152/2006 parte III, titolo III capo I, articolo 94);
6) siti di importanza regionale SIR (l.r. 30/2015);
7) parchi e aree protette (l.r. 30/2015);
8) ulteriori eventuali vincoli aventi effetto sul sito estrattivo;
h) il riferimento ai contenuti del piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla parte III, capo II del d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 21/2012;
i) la relazione sulle interferenze, prevedendo, ove necessario, la specifica progettazione delle risoluzioni (art. 26, comma 1, lett. l) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).
2. La relazione descrive i criteri adottati da parte dell'industria estrattiva per il rispetto delle risorse naturali e paesaggistiche e di ognuno dei vincoli, o condizionamenti aventi effetto sull'area in esame e indica le misure previste per garantire la tutela sanitaria e ambientale dell'intervento. La relazione da conto inoltre degli esiti della V.I.A. ai sensi della l.r. 10/2010, descrivendo in particolare:
impatti sul substrato pedologico e possibilità di recupero nel ripristino;
erosione ed instabilità geomorfologia;
alterazione rete acque superficiali, rete drenaggio acque meteoriche, acque di dilavamento;
gestione dei sedimenti e della marmettola;
impatto sulle sorgenti;
presenza di eventuali materiali ofiolitici contenenti amianto;
impatto quali-quantitativo sulla risorse idrica sotterranea di cave in terreni alluvionali;
impatti quali-quantitativi sulla risorsa idrica e sugli habitat fluviali (torbidità ed eventuale dispersione inquinanti).

Art. 4
Progetto di coltivazione
(articolo 17, comma primo, lettera c), l.r. 35/2015)

1. Il progetto di coltivazione contiene:
a) il metodo di coltivazione adottato, specifiche di dimensionamento e sviluppo temporale dei lavori di coltivazione per stadi di avanzamento adottati in base alle previsioni di stabilità dello scavo ipotizzato ed alle esigenze di gestione della risorsa, con indicazione delle volumetrie di scavo totali e per fasi in coerenza con il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/ CE.);
b) l'analisi di stabilità dello scavo ipotizzato in funzione della scelta del metodo di coltivazione e dei vuoti sotterranei, in relazione alle caratteristiche dell'area di intervento come risulta dalla analisi delle caratteristiche dell'area di intervento di cui all'articolo 2;
c) le tempistiche operative di realizzazione del progetto, da motivarsi in relazione alle dimensioni dell'area, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, ed in base alla richiesta di mercato, con distinta indicazione previsionale dei volumi di materiale escavabile da destinare a commercializzazione, da utilizzare per il ripristino ambientale o da allocare in strutture di deposito, coerentemente con il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008;
d) gli schemi organizzativi (modalità di gestione e ubicazione) delle varie fasi di coltivazione e lavorazione dei vari materiali di cava (preparazione, abbattimento, stoccaggio, caricamento, trasporto agli impianti e lavorazione);
e) l'indicazione delle fasi di coltivazione e risistemazione con specifico riferimento alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26 della l.r. 35/2015, al fine di assicurare in qualsiasi momento la disponibilità e l'adeguatezza dei fondi per il ripristino;
f) l'organizzazione della viabilità interna e percorsi di accesso che in ogni caso dovrà presentare pendenze idonee a garantire la sicurezza;
g) i criteri adottati per la scelta dei macchinari e attrezzature mobili e schema degli eventuali impianti fissi;
h) la relazione descrittiva degli impianti di prima lavorazione per i quali viene previsto lo smantellamento a fine lavori e quindi rientranti nell'autorizzazione all'attività estrattiva, nella quale risulti descritta la disposizione, l'organizzazione e la struttura degli impianti e schematizzato il processo di lavorazione con indicazione delle caratteristiche dei macchinari;
i) la relazione descrittiva di tutte le opere che a fine lavori saranno soggette a dismissione o demolizione e le modalità di gestione di tali materiali compresi quelli ai sensi della parte IV, d.lgs 152/2006;
j) il progetto del circuito di ventilazione nelle diverse fasi di preparazione e di coltivazione delle attività estrattive in sotterraneo;
k) indicazioni relativamente alla tipologia, quantità e modalità di gestione dei rifiuti diversi da quelli di estrazione di cui alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
2. Il progetto di coltivazione contiene altresì, qualora non facenti parte di altro specifico procedimento:
a) schema e modalità di gestione delle acque meteoriche, di dilavazione, di aggottamento;
b) valutazione previsionale di impatto acustico prodotto dall'attività estrattiva e dalle lavorazioni e movimentazioni dei materiali;
c) valutazione previsionale di impatto atmosferico prodotta dalle emissioni diffuse, derivanti dalle operazioni di estrazione, movimentazione, deposito materiali e transito mezzi, e dalle emissioni convogliate;
d) relazione su sostanze da cui possono derivare rischi ambientali in coerenza con il d.lgs. 117/2008.
3. Ai fini della autorizzazione alla coltivazione di una cava di prestito, il progetto di coltivazione contiene la documentazione necessaria ai fini dell'occupazione temporanea dei suoli o dell'eventuale esproprio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità).
4. Al progetto di coltivazione sono allegati i seguenti elaborati cartografici:
a) planimetria a curve di livello in scala adeguata (1:10.000 o di maggior dettaglio) con indicazione del perimetro del sito estrattivo, riportante le informazioni riguardanti la geologia e la geomorfologia generale dell'area, nonché gli eventuali vincoli e limitazioni d'uso;
b) planimetria catastale in scala 1:2.000 dell'area interessata con individuazione dei limiti della previsione urbanistica e del perimetro del sito estrattivo con la specificazione delle aree in disponibilità;
c) planimetria a curve di livello in scala 1:2.000 con la perimetrazione del sito estrattivo, riportante la geologia, l'idrogeologia e le forme geomorfologiche di dettaglio dell'area interessata dall'intervento, con la localizzazione dei fenomeni geodinamici in atto e delle zone interessate da quelli potenziali e la rappresentazione delle strutture duttili e fragili principali;
d) fotografie idonee ad illustrare le caratteristiche dell'area di coltivazione ed una planimetria in scala 1:2.000 indicante i punti di ripresa;
e) carta dell'uso del suolo in scala 1:2.000 dell'area interessata dall'intervento con indicazione del perimetro del sito estrattivo;
f) planimetrie a curve di livello dell'area di intervento in scala 1:2.000 (o di maggior dettaglio), con indicazione delle quote significative e riferimenti ai capisaldi, raffiguranti le singole fasi di coltivazione e lo stato sovrapposto tra la configurazione iniziale dei luoghi e quella prevista al termine dei lavori di escavazione, con la localizzazione delle eventuali aree di rispetto, di deposito dei materiali estratti, delle infrastrutture di cantiere (deposito carburanti, ricovero mezzi e attrezzature, impianti fissi, officina, servizi e uffici), nonché della viabilità di servizio interna (rampe di arroccamento, accessi ai piazzali, alle aree di deposito provvisorio ed agli impianti di lavorazione dei materiali estratti), di quella di collegamento con la viabilità ordinaria e delle recinzioni del sito estrattivo;
g) planimetria con l'ubicazione delle indagini geognostiche con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:5.000 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
h) carta geomorfologica con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:2.000;
i) carta idrogeologica con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:2.000;
j) sezione geotecnica, se necessaria, in scala non inferiore a 1:500 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
k) un numero adeguato di sezioni geologiche, trasversali e longitudinali 1:500 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso), con indicazione dei limiti di ingombro del sito estrattivo;
l) carta della fratturazione con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:500 rappresentante, per domini omogenei, i punti di rilievo o gli stendimenti (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
m) sezione geostrutturale in scala non inferiore a 1:500 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
n) sezioni in numero adeguato, eventualmente in doppia scala, orizzontale e verticale, adeguata a rappresentare lo stato sovrapposto tra profilo del piano campagna nella situazione iniziale ed il profilo conseguente allo sviluppo temporale delle varie fasi di coltivazione e rappresentazione dello stato di massima escavazione (fondo cava);
o) corografia da cui risultino il sito estrattivo e le fonti di approvvigionamento idropotabili pubbliche e private, per un'estensione di almeno cinquecento metri intorno al perimetro della cava stessa;
p) progetti definitivi di tutti gli impianti di lavorazione per i quali è previsto lo smantellamento in fase di sistemazione ambientale dell'area;
q) localizzazione e descrizione delle ulteriori opere, realizzate in base a idoneo titolo abilitativo di cui alla l.r. 65/2014, che a fine escavazione non saranno soggette a demolizione.

Art. 5
Progetto di risistemazione del sito estrattivo
(articolo 17, comma primo, lettera d), l.r. 35/2015)

1. Il progetto di risistemazione, da avviare anche per fasi e contestualmente alla coltivazione in rapporto alla tipologia del materiale escavato, della stabilità dei siti di cava, dei caratteri del contesto paesaggistico, alla circolazione idrica e alle caratteristiche del recupero del sito estrattivo contiene:
a) l'indicazione delle fasi ed i tempi di realizzazione;
b) l'indicazione della qualità, quantità e distribuzione dei materiali di riporto necessari alla risistemazione vegetazionale o colturale, ove necessari, con indicazione della provenienza dei materiali stessi. I materiali destinati al ripristino ambientale, qualora non reperiti in cava, dovranno essere utilizzati in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 117/2008. Se l'impiego dei riporti è finalizzato al riempimento di scavi in terreni alluvionali, al fine di non compromettere le caratteristiche complessive di permeabilità preesistenti dovrà essere dimostrata l'idoneità di tali materiali a tale scopo;
c) l'indicazione delle tecniche di stabilizzazione e di difesa da fenomeni di instabilità ed erosivi dei suddetti materiali di riporto;
d) l'indicazione delle tecniche di rinverdimento e di rimboschimento, indicando le specie impiegate, le modalità ed i tempi di semina o di messa a dimora, le cure colturali successive atte a garantire l'efficacia degli interventi. La scelta delle specie dovrà derivare dall'analisi delle locali serie di vegetazione al fine di evitare la costituzione di formazioni estranee al locale paesaggio vegetale, a tal fine dovranno essere utilizzati prioritariamente ecotipi locali secondo quanto stabilito dall'articolo 80, comma 9, della l.r. 30/2015;
e) la valutazione degli effetti previsti sull'assetto vegetazionale preesistente;
f) un dettagliato computo metrico-estimativo per la determinazione dei costi di risistemazione, ai fini della valutazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26 della l.r. 35/2015, suddiviso per fasi, come da progetto di coltivazione;
g) l'indicazione delle misure per il contenimento dei rischi ambientali che potrebbero derivare dalle operazioni di risistemazione dell'area di cava, in conformità ai contenuti del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008;
h) il programma di manutenzione o di monitoraggio, ove previsto, da attuarsi successivamente alla ultimazione dei lavori;
i) analisi di stabilità dei pendii con indicazione delle caratteristiche geotecniche dei materiali che si intendono utilizzare per il ripristino e delle operazioni necessarie a conferire tali caratteristiche.
2. Al progetto di risistemazione del sito estrattivo sono allegati i seguenti elaborati cartografici:
a) cartografia in scala 1:10.000 o di maggior dettaglio che evidenzi le caratteristiche morfologiche del contesto e dell'area d'intervento;
b) planimetria in scala 1:2.000 (o di maggior dettaglio) relativa alla configurazione di risistemazione finale dell'area di cava con indicazione della distribuzione degli interventi di recupero previsti (opere di rinverdimento, rimboschimento o di rimessa a coltura dei siti di cava) e delle opere per la regolazione delle acque superficiali;
c) sezioni esplicative in scala 1:1.000 (o di maggior dettaglio) concernenti la configurazione dei fronti risultante al termine degli interventi di recupero ambientale, gli interventi di drenaggio superficiale (canalette di deflusso, tombini, pozzetti rompitratta, ecc.) ed i particolari costruttivi delle eventuali opere di contenimento delle scarpate;
d) planimetrie e sezioni in scala adeguata rappresentanti la sovrapposizione dello stato ante operam, il profilo di massimo scavo e lo stato di finale dei luoghi previsto;
e) simulazione dettagliata dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione dell'intervento, resa mediante foto-modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento.

Art. 6
Programma economico-finanziario
(articolo 17, comma primo, lettera i), l.r. 35/2015)

1. Il programma economico-finanziario contiene in particolare:
a) la descrizione del progetto di investimento;
b) la descrizione delle risorse umane e strumentali;
c) la stima dei fabbisogni.

Capo III
FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 7
Banca dati regionale attività estrattive
(articolo 51, l.r. 35/2015)

1. È istituita una banca dati, gestita dalla struttura regionale competente, che permette di condividere con i comuni, ASL, ARPAT ed Ente Parco, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, su di una base dati centralizzata, le informazioni relative alle attività estrattive presenti sul territorio di propria competenza e alle imprese che le gestiscono.
2. Nella banca dati sono raccolte le informazioni inviate dai comuni ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 35/2015.
3. Regione, comuni, ASL, ARPAT ed Ente Parco alimentano la banca dati con le informazioni relative ai controlli effettuati e all'esito degli stessi.
4. La banca dati è parte integrante del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e si conforma alle regole, agli standard e alle disposizioni ivi previste.
5. Il responsabile della struttura regionale competente, sentiti i soggetti di cui al comma 1, con proprio atto disciplina modalità, criteri e procedure per l'implementazione e l'aggiornamento della banca dati e definisce le specifiche tecniche relative alle informazione e il contenuto dei dati.
6. Comune, ARPAT e ASL sono tenuti all'aggiornamento costante delle informazioni conferite di cui sono detentori secondo le modalità definite ai sensi del comma 5.

Art. 8
Monitoraggio e coordinamento
(articolo 51, l.r. 35/2015)

1. L'attività di monitoraggio in merito alle autorizzazioni e concessioni in essere, effettuata dalla struttura regionale competente, concerne in particolare:
a) la tipologia delle cave e lo stato di avanzamento del progetto di coltivazione e di ripristino;
b) la frequenza e la distribuzione sul territorio dei controlli eseguiti da parte dei soggetti competenti;
c) gli esiti dei controlli e i conseguenti provvedimenti adottati.
2. La Regione assicura forme di coordinamento tra i soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo attraverso la banca dati di cui all'articolo 7, anche ai fini della definizione condivisa di criteri per lo svolgimento delle attività di competenza, per aumentarne l'efficacia ed evitare duplicazioni non necessarie.
3. La struttura regionale competente, ove ritenuto necessario, può convocare tavoli tecnici, articolati per aree geografiche o per ambiti tematici, con i rappresentanti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 7 con il compito di analizzare congiuntamente i report e altre informazioni contenute nella banca dati utili ad indirizzare la successiva attività di controllo ed elaborare linee guida, modelli di riferimento, modalità operative ed ogni altro elemento utile per la predisposizione degli elaborati tecnici di cui al capo II.

Art. 9
Attività di controllo della Regione
(articolo 51, l.r. 35/2015)

1. In attuazione dell'articolo 51, comma 3, la struttura regionale competente programma l'attività di controllo della Regione in stretta correlazione con gli esiti del monitoraggio tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c).
2. L'attività di controllo avviene attraverso verifiche sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e degli altri contenuti di cui all'articolo 50, comma 2, l.r. 35/2015. Ove ritenuto necessario l'attività di controllo comprende l'effettuazione di sopralluoghi nei siti estrattivi e può essere svolta in collaborazione con altri soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo.
3. Il personale incaricato all'esercizio delle funzioni di controllo, dotato di apposita tessera regionale di riconoscimento, ha facoltà di prendere visione della documentazione tecnica e amministrativa relativa all'attività di cava, nonché di accedere al sito estrattivo.
4. I soggetti esercenti l'attività di cava sono tenuti a comunicare alla Regione tutte le informazioni richieste ai fini della verifica, in particolare le generalità del legale rappresentante dell'azienda, del direttore dei lavori, di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione.
5. Il responsabile della struttura regionale competente adotta un elenco dei controlli amministrativi da effettuarsi nelle verifiche dirette di cui al comma 2.
6. L'esercizio dell'attività di controllo viene comunicata preliminarmente al comune anche al fine di rendere disponibile la documentazione necessaria.
7. Dell'esito del controllo effettuato in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione e degli altri contenuto dell'articolo 50, comma 2, della l.r. 35/2015, viene resa informativa agli enti di cui all'articolo 7, comma 1, eventualmente interessati per l'esercizio dell'attività di competenza e comunque ai fini di un riscontro.

Capo IV
NORME TRANSITORIE

Art. 10
Disposizione transitoria

1. Fino alla realizzazione e messa a regime della banca dati di cui all'articolo 7, i dati di cui all'articolo 53 della l.r. 35/2015 sono comunque trasmessi in forma telematica entro i termini previsti dal medesimo articolo 53.
2. Ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i contenuti della delibera della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 138 "Istruzioni Tecniche per la formulazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e per la redazione degli elaborati di corredo (ai sensi dell'art. 12, comma 4 della l.r. 78/1998) e per la comunicazione del trasferimento dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 14, comma 3 della l.r. 78/1998)".
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 novembre 2015

ROSSI