INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 15

 

Roma, 11 aprile 2016

 

 

Al

Direttore generale vicario

Ai

Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

 

 

e p.c. a:

Organi istituzionali

 

Magistrato della corte dei conti delegato all'esercizio del controllo

 

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

Comitati consultivi provinciali

 

Oggetto
Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208.

Quadro di riferimento
D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (G.u. del 13 ottobre 1965, n. 257);
Legge del 26 luglio 1975, n. 354: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (G. u. del 9 agosto 1975 n. 212 );
D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" (G. u. del 31 ottobre 1990, n. 255);
Legge dell'11 agosto 1991, n. 266: "Legge-quadro sul volontariato" (G.u. del 22 agosto 1991, n. 196);
Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada" (G. u. del 18 maggio 1992, n. 114);
Legge del 28 aprile 2014, n. 67: "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" (G.u. del 2 maggio 2014, n. 100);
Decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (G.u. n.144 del 24 giugno 2014);
Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno del 27 novembre 2014, n. 14290: "Attività di volontariato svolte dai migranti";
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 recante le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall'articolo 12 del decreto legge 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2015;
Decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142: "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" (G. u. del 15 settembre 2015, n. 214);
Legge del 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato," Legge di stabilità 2016 (G. u. del 30 dicembre 2015, n. 302);
Circolare Inail del 27 marzo 2015, n. 45: applicazione dell'art. 12 del Decreto legge del 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge dell'11 agosto 2014, n. 114, recante "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale".

Premessa
L'art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 20151 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ripropone, per gli anni 2016 e 2017, la copertura assicurativa dell'attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o enti locali, con onere a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già disciplinata, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, dall'art. 12 del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 agosto 2014, n.114.
Tale Fondo è destinato a reintegrare l'Istituto dei premi dovuti per i volontari, garantendo una copertura assicurativa nei limiti di uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Il meccanismo di finanziamento e le modalità di attivazione della copertura assicurativa introdotta dalla Legge di stabilità per gli anni 2016 e 2017 sono i medesimi stabiliti in attuazione dell'art. 12 del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 1142.
Nelle more dell'adozione del relativo decreto ministeriale, in corso di predisposizione, con la presente circolare, su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali3, si illustrano le novità introdotte dalla nuova norma, che riguardano l'ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa dell'attività di volontariato ai fini di utilità sociale e l'estensione della platea dei soggetti promotori, nonché le istruzioni operative per l'applicazione della disciplina in esame.

1. Soggetti promotori dei progetti di volontariato
I soggetti assicuranti sono i promotori4 dei progetti di volontariato che possono essere, oltre alle organizzazioni appartenenti al terzo settore, già previste nella precedente normativa, anche i Comuni e gli enti locali.

1.1. Organizzazioni del terzo settore
Per organizzazioni del terzo settore si intendono le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali5, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi della legge 383/2000 e le cooperative sociali, così come previsto dalla circolare Inail 45/2015, al punto "Soggetti promotori dei progetti di volontariato".

1.2 Comuni ed enti locali
L'art. 1, comma 315 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, ha esteso anche ai Comuni e enti locali la possibilità di realizzare, in qualità di soggetti promotori, i progetti di utilità sociale.
In tale quadro, sarà proprio il comune o l'ente locale ad attivare la copertura assicurativa del volontario, nel caso in cui, come soggetto promotore, promuova il progetto di utilità sociale anche con la collaborazione di organizzazioni del terzo settore6.
I Comuni e gli enti locali coinvolti nelle iniziative di volontariato, inoltre, attivano le opportune iniziative informative e pubblicitarie al fine di rendere noti i progetti di utilità sociale che hanno in corso con gli altri soggetti promotori operanti sul territorio, così come previsto dalla circolare Inail 45/2015.

2. Destinatari della copertura assicurativa
L'art. 1, comma 312, della Legge di stabilità 2016 ricomprende nella platea dei destinatari della copertura assicurativa Inail prevista per i volontari impegnati in progetti di utilità sociale non solo coloro che beneficiano di una misura di sostegno al reddito, già previsti peraltro nella precedente previsione normativa7, ma anche:
> i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite8;
> gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.9

2.1. Soggetti percettori di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente
In linea di continuità con il precedente dettato normativo sulla materia10, i volontari beneficiari della copertura assicurativa Inail sono i soggetti percettori di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito.

2.2 Detenuti e internati
I detenuti e internati previsti dalle disposizioni della Legge di stabilità 201611 sono individuati mediante rinvio all'art. 21, comma 4-ter, della Legge del 26 luglio 1975, n. 35412.
II richiamo alla normativa sull'ordinamento penitenziario fa emergere alcune differenze rispetto agli altri soggetti destinatari della copertura assicurativa.
Fermo restando che l'attività è sempre svolta a titolo volontario e gratuito, i detenuti e gli internati possono svolgere il progetto di utilità sociale in favore della collettività non solo presso Comuni o enti locali, ma anche presso lo Stato, le regioni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e possono essere assegnati a prestare la propria attività, a titolo volontario e gratuito, a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.
Le disposizioni della Legge di stabilità 2016 fanno riferimento esclusivamente ai soggetti detenuti e internati che svolgono attività, a titolo volontario e gratuito, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività.
Restano escluse dal nuovo regime assicurativo tutte le altre fattispecie di detenuti ed internati e soggetti assimilati,13 come ad esempio i condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e le persone soggette alla messa in prova.

2.3 Stranieri richiedenti asilo
L'emergenza del fenomeno migratorio negli ultimi anni ha determinato un significativo incremento di cittadini stranieri extracomunitari presenti sul territorio nazionale.
Tenuto conto dell'esigenza di assicurare possibilità di integrazione a tali persone, con circolare della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno del 27 novembre 2014, è stato previsto il coinvolgimento dei migranti in attività di volontariato. Le attività di volontariato di pubblica utilità debbono rispondere a specifici requisiti e in particolare:
- debbono essere destinate solo ai richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno i quali possono svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente;14
- debbono essere svolte esclusivamente su base volontaria e gratuita;
- debbono essere finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e non lucrativo;
- deve essere assicurata una formazione adeguata alle attività che saranno svolte dai migranti volontari.
La copertura assicurativa prevista per i soggetti coinvolti in attività di volontariato per il biennio 2014/2015 era stata già estesa,15 coerentemente con l'avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria che beneficiano dell'accoglienza sull'intero territorio nazionale e/o di un beneficio economico (es. pocket money), ovvero di altre misure di natura assistenziale.16

3. Attività oggetto di copertura assicurativa e premio speciale unitario
L'attività svolta, a titolo volontario e gratuito, nell'ambito dei progetti di volontariato a scopo di utilità sociale, è tutelata qualora rientri nelle previsioni dall'art. 1 "Attività protette" del d.p.r. del 30 giugno 1965, n. 1124.
Sempre in linea di continuità con la precedente disciplina, ai fini della copertura assicurativa17, si conferma l'applicazione del premio speciale unitario18, stabilito con decreto ministeriale 22 dicembre 2014, nella misura di euro 258,00 annuali sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera19 di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale20. Il premio speciale unitario stabilito dal citato decreto è frazionabile in relazione alle effettive giornate di attività lavorativa di volontariato prestate ed è aggiornato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale21.
Anche per l'anno 2016 l'importo del premio speciale unitario è pari ad euro 258,00 annuali e ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata22.
L'onere del premio per la copertura assicurativa attivata dall'Inail è posto direttamente a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A. Modalità di attivazione della copertura assicurativa
Una volta acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, il soggetto promotore richiede all'Inail l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività da parte del volontario, secondo le modalità indicate nella circolare Inail del 27 marzo 2015, n. 45.
Ciò vale anche in caso di variazione dei dati già comunicati (es. modifica del numero delle giornate di attività dei volontari) che deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del verificarsi della stessa e sempre attraverso i servizi online dell'Istituto.
In presenza dei requisiti previsti dalla presente circolare e verificata la capienza del Fondo per il 2016, l'Inail comunica tramite PEC al soggetto promotore e al Comune/ente locale l'attivazione della copertura assicurativa per i volontari e per il numero di giornate indicati nella richiesta. A tale fine, il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo, che sono quindi aggiornate a seguito di ogni richiesta e indicate nell'apposito "contatore" in www.inail.it.
La copertura assicurativa, pur in presenza dell'avvenuta comunicazione nei termini deN'inizio delle attività, opera però esclusivamente dalla data in cui l'Inail ne comunica l'attivazione.

B. Adempimenti a cura delle sedi dell'Inail
Le sedi avranno cura di monitorare giornalmente le denunce web pervenute al fine di lavorare immediatamente le stesse e produrre la comunicazione di attivazione della copertura assicurativa e le altre comunicazioni previste in caso di variazione e cessazione.

C. Fondo per la copertura degli oneri assicurativi
L'Inail attua la copertura assicurativa dei soggetti volontari, nei limiti delle risorse disponibili sull'apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo il sistema non consente la presentazione di altre richieste di attivazione della copertura assicurativa.

D. Verifica dei requisiti assicurativi
I Comuni e gli enti locali sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di legge per accedere alla misura sperimentale di che trattasi, assolvendo ai medesimi adempimenti previsti al punto D. "Verifica dei requisiti assicurativi" della circolare Inail del 27 marzo 2015, n. 45.

E. Ulteriori obblighi del soggetto promotore titolare del progetto
Il soggetto promotore è tenuto altresì ad iscrivere in un registro23 i soggetti coinvolti nel volontariato, annotandone le generalità e la registrazione giornaliera delle presenze. Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale del soggetto promotore titolare del progetto.
Gli oneri connessi agli eventi occorsi a volontari non registrati regolarmente sono posti a carico del soggetto promotore titolare del progetto.
Ciò determina che, ove il soggetto promotore non abbia effettivamente provveduto alla registrazione della presenza del soggetto coinvolto nell'attività di volontariato nel giorno in cui si verifica l'evento, i costi delle prestazioni corrisposte dall'Inail saranno posti a carico del soggetto promotore stesso.

F. Prestazioni dovute in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Ai fini dell'erogazione delle prestazioni, la copertura assicurativa opera esclusivamente dal momento in cui l'Inail ne comunica l'avvenuta attivazione e, pertanto, l'interessato deve essere assicurato al momento del verificarsi dell'evento, come disposto dalla circolare Inail 45/2015.
Stante la non automaticità del diritto alle prestazioni, quindi, le stesse non potranno essere erogate in caso di assenza di copertura assicurativa.
Quanto alla base retributiva da assumere per il calcolo delle prestazioni economiche, non essendo prevista per questa categoria di soggetti la corresponsione della retribuzione, essa è stata determinata convenzionalmente24.
In particolare, è assunta a base di calcolo delle prestazioni una retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

G. Azione di regresso ai sensi degli artt. 10 ed 11 T.U.
Ai sensi dell'art. 3, comma 12/bis, DLgs. n. 81/2008 e s.m.i., gli obblighi in materia di salute e sicurezza, nei confronti dei volontari di cui alla legge 266/1991, gravano sia sul soggetto promotore, sia sui beneficiari del progetto di pubblica utilità.25
Con riferimento all'esperimento dell'azione di regresso, quindi, entrambi sono destinatari dell'azione di regresso da parte dell'Istituto nell'ipotesi in cui abbiano violato le norme prevenzionali a loro rivolte, rendendosi responsabili dell'evento lesivo integrante un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio.

H. Denunce di infortunio e di malattia professionale
L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale ricade sul soggetto promotore che è tenuto 26 agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 53 e 54 del d.p.r. 1124/1965 e s.m.i., nei termini e nelle modalità ivi previste.
Per effetto del decreto legislativo 151/201527 che ha modificato l'art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e s.m.i., la denuncia di infortunio deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Per quanto riguarda, invece, l'obbligo del soggetto promotore di dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o una prognosi superiore a trenta giorni28, per effetto del decreto legislativo 151/2015 che ha modificato l'art. 54 del d.p.r. 1124/1965 e s.m.i., tale adempimento si intende assolto con l'invio all'Inail della denuncia di infortunio con modalità telematica.
Il volontario, in qualità di assicurato, è tenuto a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, comunicando al datore di lavoro l'identificativo e la data di rilascio del certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, e a denunciare la malattia professionale al soggetto promotore, ai sensi dell'articolo 52 del d.p.r. 1124/1965.
Considerate le particolari modalità di svolgimento di attività del volontario, si dovrà, quindi, procedere alla contestazione di eventuali violazioni degli obblighi in tema di denuncia solo in presenza di elementi certi ed obiettivi.
Sul piano operativo, si fa rinvio a quanto dettagliatamente previsto nella circolare 45/2015.

I. Copertura finanziaria, rendicontazione e monitoraggio
La spesa per la copertura della misura sperimentale finanziata a carico del fondo29 grava sul capitolo 4326 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per ottenere il rimborso degli oneri contributivi, Inail fornisce al Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto dei premi dovuti in rapporto al numero delle giornate di attività di volontariato e degli assicurati impegnati nell'anno precedente.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio sull'attuazione della misura sperimentale avvalendosi dell'Isfol, dell'Anci e del Forum del terzo settore.

L. Copertura finanziaria di progetti avviati nel corso del biennio 2014/2015
La copertura finanziaria dei progetti di volontariato avviati nel corso del biennio 2014/2015 che continuano negli anni 2016 e 2017 sarà garantita nei limiti delle risorse disponibili per ciascun anno di riferimento.
Per richiedere l'attivazione della copertura assicurativa, i soggetti promotori, già titolari di posizioni assicurative territoriali e di polizze volontari per l'assicurazione contro gli infortuni, devono accedere, con le credenziali dispositive, all' apposito servizio online disponibile su www.inail.it.
In tali casi, la copertura assicurativa opererà senza soluzione di continuità.

 

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

___________

1 L'art. 1, comma 312, della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: "In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142".
2 Circolare Inail del 27 marzo 2015, n. 45.
3 Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, del 4 aprile 2016, prot. n. 5006.
4 Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 315 Al fine di promuovere la prestazione di attività' di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 312, i Comuni egli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, di cui al comma 312, è verificata dall'Inps, su richiesta dei Comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.
5 Legge 266/1991.
6 Si rammenta che nella previgente disciplina, che ha trovato applicazione per il biennio 2014/2015, il Comune o ad altro ente locale poteva partecipare all'iniziativa solo in qualità di partner del progetto, di cui restava comunque titolare l'organizzazione del terzo settore, in quanto unico soggetto ammesso a promuovere il progetto di attività di volontariato, a richiedere all'Inail l'attivazione della copertura assicurativa, nonché ad assolvere ai connessi obblighi assicurativi, in quanto compatibili con il d.p.r. 1124/65.
7 Art. 12, comma 1 del decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014: "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale": In via sperimentale, per il biennio 2014- 2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.
8 Art. 21, comma 4-ter della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
9 Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, decreto legislativo 142/2015.
10 Art.12 comma 1 del decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014.
11 Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 312.
12 Legge 354/1975, art.21, comma 4-ter: I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i Comuni, le comunità montane, le unioni di Comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
13 Per l'attività occupazionale" di cui al T.u. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al d.m. 30.6.1969.
Circolari 120/1969, 10/1980 e 53/2001. Nota Direzione centrale rischi 22.3.2004: "Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti ad attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi". In tali fattispecie, l'obbligo assicurativo è assolto attraverso il versamento del premio in via ordinaria. Il premio assicurativo è determinato, in tale fattispecie, applicando la retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita al tasso corrispondente alla voce di tariffa della specifica lavorazione svolta, secondo quanto previsto dalla Tariffa dei premi di cui al D.m. 12/12/2000 Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione. Diversa dalle fattispecie sin qui descritte è quella dei detenuti/internati addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato oggetto della circolare 10/1980 Convenzione per l’affidamento all'INAIL della gestione dell'assicurazione dei detenuti e degli internati per misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative. Nei "lavori condotti direttamente dallo Stato" devono essere incluse anche le attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o Istituti di prevenzione e di pena, quando siano svolte da detenuti o internati sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, ancorché tali attività possano essere date in appalto ai privati datori di lavoro. Alla loro assicurazione provvede il Ministero della giustizia che, con apposita convenzione, ha affidato all'Inail la gestione dell'assicurazione in esame nella speciale forma della Gestione per conto dello Stato, anche se con le specificità previste dalla medesima convenzione. Esulano dal campo di applicazione le lavorazioni svolte durante i corsi di istruzione e addestramento professionale organizzati dalle Regioni e i corsi professionali organizzati dal Ministero della giustizia.
14 Art. 1, comma 312, Legge 208/2015. Art. 22, comma 1, decreto legislativo 142/2015.
15 Nota dell'allora Direzione centrale rischi indirizzata alle Strutture centrali e territoriali, prot. n. 5419 del 3 agosto 2015, avente ad oggetto "Attività di volontariato svolte dai migranti richiedenti asilo.  Art.12, d.l. 90/2014 convertito, con modificazioni, in legge 114/2014".
16 Categoria residuale di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e), del citato D.M. 22 dicembre 2014.
17 Art. 12, comma 1, decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014; circolare Inail 45/2015 "Attività oggetto di copertura assicurativa. Requisiti oggettivi e premio speciale unitario".
18 Art. 42, d.p.r. 1124/1965.
19 Art. 7, decreto ministeriale 22/12/2014.
20 Art. 118 del d.p.r.1124/65.
21 Pari ad euro 47,68 per l'anno 2015 (Circolare Inail 38/2015).
22 Circolare n. 7 del 7 marzo 2016 avente ad oggetto "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2016".
23 Art. 3 comma 7, decreto ministeriale del 22 dicembre 2014.
24 Cfr. art. 7 decreto ministeriale 22 dicembre 2014.
25 Si rammenta che i Comuni e gli altri enti locali possono assumere i connotati sia di soggetti promotori che di soggetti destinatari dei progetti di pubblica utilità.
26 Art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2014:"In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il volontario coinvolto e l'organizzazione sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti dagli artt.52,53 e 54 del citato dpr 30 giugno 1965 n. 1124 e smi, nei termini e con le modalità ivi previste... (omissis)"
27 Art. 21 comma 1 del d.lgs 151/2015
28 Si rammenta che nella previgente disciplina, che ha trovato applicazione per il biennio 2014/2015, in conformità all'art. 54, dpr 1124/1965, il soggetto promotore era tenuto a dare notizia all'Autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che avesse per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
29 Art. 11, comma 1, decreto ministeriale 22 dicembre 2014.


Fonte: inail.it