Categoria: 2002
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Tipologia: CIR
Data firma: 3 dicembre 2002
Validità: 03.12.2002 - 31.12.2003
Parti: BCC e Fiba-Cisl, Fabi, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Marche
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Sicurezza del lavoro
Art. 2 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell’ambiente di lavoro
Art. 3 Corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
Art. 4 Rotazioni
Art. 5 Contratti a tempo determinato
Art. 6 Profili professionali
Art. 7 Preposti a Succursale
Art. 8 Vice Preposti
Art. 9 Centri e reparti meccanografici ed elettronici
Art. 10 Gestione del CCNL
Art. 11 Fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane
Art. 12 Premio di risultato
Art. 13 Part-time
Art. 14 Premio di Fedeltà
Art. 15 Ticket pasto
Art. 16 Indennità di rischio
Art. 17 Banca delle ore
Art. 18 Pari opportunità
Art. 19 Portatori di handicap
Art. 20 Decorrenza e durata

CIR Banche di Credito Cooperativo delle Marche – 2002

Addì 3 dicembre 2002, in Ancona, presso la sede della Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo, tra: la Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo […], e la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) […], la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Italiana Sindacati Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […], visto l’art. 28 del vigente CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, viene stipulato il seguente Accordo Regionale di Secondo Livello.

Premessa
Le Parti stipulanti del presente contratto, per brevità, nel prosieguo verranno indicate come “Parti”, le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente accordo verranno indicati come “OO.SS.” e la Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo verrà indicata come “Federazione”;

Art. 1 Sicurezza del lavoro
Le Parti convengono sulla esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per combattere l’attività criminale rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro di aziende di credito e di mezzi e lavoratori addetti al trasporto valori, ponendo in atto azioni coerenti ed armoniche con quanto disposto dal D.Lgs. 626/1994 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
A) Protezione e controllo nei luoghi di lavoro
Le BCC/CRA sono impegnate ad adottare, laddove di già non adottate, nel più breve tempo possibile, misure di protezione e di controllo dei luoghi di lavoro mediante l’adozione di almeno due dei seguenti sistemi o di altri equivalenti:
- banconi blindati con cristalli antiproiettile;
- vigilanza esterna a mezzo di guardia giurata;
- doppie porte in cristallo antiproiettile con apertura a consenso e/o metal-detector;
- bussola girevole con o senza dispositivo di blocco;
- telecamere o cineprese, installate con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 20/5/70, n. 300;
- casseforti a tempo opportunamente pubblicizzate.
Le BCC/CRA si impegnano a non installare o a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che possano essere uditi nel salone del pubblico.
Le misure da adottare in concreto saranno discusse, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in via preventiva con le RSA del personale costituite presso le singole BCC/CRA; in mancanza di dette rappresentanze saranno discusse con il personale dipendente e, ove richiesta dallo stesso personale, con assistenza delle OO.SS..
Qualora sia concordato a livello nazionale il programma relativo alle misure di sicurezza di cui all’art. 70 del CCNL, le BCC/CRA sono impegnate a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le RSA ovvero, in mancanza, il personale dipendente assistito, ove richiesto, dalle OO.SS., per adattare tale programma alle singole necessità aziendali.
Per i problemi della sicurezza del lavoro, riguardanti l’adozione di misure preventive di eventi criminosi, saranno tenute, in qualunque momento, riunioni presso la Federazione, su richiesta sindacale, o d’iniziativa della Federazione stessa.
Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche.
Le BCC/CRA destineranno parte dell’attività di informazione/formazione voluta dal D.Lgs. 626/94 all’illustrazione, a tutto il personale, del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e le misure da assumere in caso di evento criminoso.
B) Provvidenze per i lavoratori
In caso di evento criminoso l’Azienda di norma terrà chiuso al pubblico lo sportello interessato, almeno per l’intera giornata ed i lavoratori direttamente coinvolti avranno diritto ad effettuare una visita medica specialistica, di cui la BCC/CRA assumerà l’onere, per la parte non coperta dalla Cassa Mutua Nazionale entro il termine di 6 mesi dall’evento, dietro presentazione di opportuna certificazione medica.
Laddove, in conseguenza del fatto, derivasse per il lavoratore un danno fisico la BCC/CRA conserverà il posto di lavoro e l’intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall’art. 55 del CCNL, con un massimo di 36 mesi (ferme restando per il resto le disposizioni di cui all’art. 75 del CCNL).
L’aspettativa di cui all’art. 55 del CCNL decorrerà dai nuovi termini come sopra individuati.
Salvo i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapine per le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabilite da disposizioni interne.
Le BCC/CRA, ove l’organizzazione aziendale lo consenta, accoglieranno richieste di mutamento di mansioni, che pervengano entro 30 giorni dal fatto e per un periodo massimo di 3 mesi, da parte di dipendenti direttamente coinvolti in eventi delittuosi.
C) Servizio di trasporto valori
Il servizio di trasporto valori va effettuato di norma a mezzo plichi chiusi, per importi opportunamente frazionati, ad orari ed itinerari non prestabiliti, con l’adibizione di una persona per trasporti di importo fino a 15.000 euro, con l’adibizione di due persone per trasporti fino a 30.000 euro, favorendo la rotazione del personale adibito a tale mansione.
Detto servizio va affidato ad imprese specializzate per trasporti oltre i 30.000 euro.
Nota a verbale
Nell’ambito della tutela della sicurezza la Federazione inviterà le BCC/CRA a:
- rispettare scrupolosamente gli orari di apertura al pubblico degli sportelli;
- ridurre al minimo le operazioni di trasporto valori effettuate dal personale dipendente, privilegiando il ricorso a ditte specializzate, anche per trasporti di non rilevante entità.

Art. 2 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell’ambiente di lavoro
Le Parti, nel recepire quanto contenuto nell’art. 9 della L. 20/5/70, n. 300, riconoscono che il D.Lgs. 626/1994, come successivamente modificato ed integrato, ha anche lo scopo precipuo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento delle condizioni igienico-ambientali dei luoghi di lavoro soddisfacendo, in tal modo, la necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutto il personale.
Le Parti, nel convenire che la materia della sicurezza e salute sul luogo di lavoro scaturisce da una logica che supera posizioni di conflittualità per ispirarsi ad una politica di prevenzione e protezione, ribadiscono l’impegno al puntuale rispetto delle disposizioni recate sia dalla normativa di riferimento, sia dall’accordo 18.12.1996, allegato G al CCNL 7.12.2000.
Disposizioni riguardanti particolari categorie di lavoratori
L’adibizione in via continuativa al video-terminale non può superare le cinque ore giornaliere.
Il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti dopo 2 ore di adibizione al video-terminale in via continuativa.
Il personale femminile in stato di gravidanza viene esentato, dietro sua richiesta scritta, dall’adibizione al video-terminale.
Le BCC/CRA si impegnano ad installare filtri ottici e/o schermi protettivi per i video terminali o quant’altro ritenuto idoneo per eliminare o ridurre i rischi per la salute, sulla base di esperienze in essere.
Gli addetti allo svolgimento di mansioni che possono comportare rischi per la salute (addetti ai video-terminali; personale che lavori in ambienti particolarmente rumorosi; etc.), previa apposita certificazione medica, hanno diritto all’occorrenza, e comunque ogni tre anni, di sottoporsi ad appropriate visite specialistiche (vista, udito, etc.) con eventuale onere a carico dell’Azienda e durante l’orario di lavoro.
Le aziende si impegnano a risolvere i problemi derivanti dal fumo passivo negli ambienti di lavoro. La materia risulterà tema di incontro su richiesta delle RSA, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ovvero in mancanza del personale.
Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Regionale che, comunque, per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle Parti.
Per la composizione di controversie eventualmente insorte nell’applicazione di norme riguardanti le materie dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626/94 si farà ricorso all’Organismo Paritetico Locale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione. Metodologie e tempi per la formulazione dei ricorsi sono quelli individuati dall’Allegato G del vigente CCNL.

Art. 4 Rotazioni
Viene riconosciuta l’opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
A tal fine le BCC/CRA promuoveranno programmi di rotazione che, compatibilmente con le esigenze organizzative, soddisfino specifiche richieste del personale.
Il dipendente, dopo 5 anni di adibizione alla medesima mansione, su sua richiesta, va preferito nell’impiego in altre mansioni e/o settori nell’ambito della stessa unità produttiva, compatibilmente con le esigenze aziendali e con le richieste di altri lavoratori. Il dipendente, dopo 8 anni di adibizione alla medesima mansione, acquista il diritto all’impiego in altre mansioni e/o settori, su sua richiesta. L’Azienda è tenuta ad accogliere tale richiesta entro e non oltre 12 mesi dalla sua presentazione.
I programmi di rotazione attuati o formulati dalle BCC/CRA andranno, annualmente, sottoposti all’esame dell’Osservatorio Locale di cui all’art. 13 del CCNL.

Art. 5 Contratti a tempo determinato
Le Parti raccomandano alle BCC/CRA di valutare con particolare attenzione, in occasione di eventuali assunzioni a tempo indeterminato, la posizione di coloro che, in passato, abbiano intrattenuto contratti di lavoro a termine, con la stessa BCC/CRA.

Art. 10 Gestione del CCNL
Ad integrazione e puntualizzazione di alcune disposizioni contenute nel CCNL per i quadri direttivi,
gli impiegati e gli ausiliari, le Parti convengono quanto segue:
- la Federazione fornirà alle OO.SS. l’informativa prevista dall’art. 16 del CCNL entro il 30 marzo di ogni anno;
- le BCC/CRA forniranno alle OO.SS., entro la fine di giugno di ciascun anno, i bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente;
- le riunioni periodiche di cui all’art. 17 del CCNL vanno effettuate entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte delle OO.SS.;
- le BCC/CRA, in occasione di selezioni utili a future assunzioni, informeranno le RSA o, in mancanza le OO.SS., sui criteri e procedimenti adottati per tali selezioni;
- i lavoratori devono comunicare le loro preferenze sui periodi di ferie entro il mese di febbraio di ciascun anno e le BCC/CRA disporranno i programmi di ferie entro il successivo mese di marzo, dandone conferma scritta a ciascun dipendente;
[…] Possono essere, inoltre, concessi, per comprovate necessità, permessi retribuiti per visite mediche specialistiche riguardanti il nucleo familiare. L’Azienda, al riguardo, potrà richiedere adeguata documentazione;
- la Federazione dichiara la propria disponibilità ad esaminare i casi di dipendenti che abbiano superato il periodo di conservazione del posto a causa di malattia, al di fuori dei casi previsti dall’art. 1, lettera B) del presente contratto.
[…]
- le Parti, nel ribadire il dettato della norma recata dal CCNL 7.12.2000 in materia di prestazione lavorativa dei quadri direttivi e ad integrazione dell’art. 98 del citato CCNL, convengono, in attesa dell’esito dell’esame che le Parti nazionali andranno ad operare in sede di rinnovo del CCNL, quanto segue:
- entro il mese di gennaio di ogni anno i quadri direttivi di 1° e di 2° livello, autocertificheranno, su apposito modulo predisposto dall’Azienda, le prestazioni di lavoro eccedenti in misura significativa il limite convenzionale di 120 ore annue svolte nell’anno precedente, che non sia stato obiettivamente possibile gestire secondo il meccanismo di flessibilità temporale e non recuperate secondo il meccanismo dell’autogestione. Entro il successivo mese di marzo l’Azienda, valutatane la congruità, corrisponderà un’apposita erogazione;
- per i quadri di 3° e 4° livello, a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno, l’Azienda valuterà la possibilità di corrispondere loro un’apposita erogazione. La eventuale corresponsione avrà luogo entro il mese di marzo con riferimento all’attività prestata nell’anno precedente.

Art. 11 Fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane
Con riferimento alle “disposizioni transitorie” degli artt. 95 e 106 del CCNL, su richiesta delle OO.SS., le Parti si incontreranno, entro i successivi 60 giorni, per operare lo specifico confronto ivi previsto.
Entro 30 giorni dalla richiesta delle OO.SS., la Federazione provvederà a fornire la seguente documentazione, riferita alle BCC/CRA oggetto della verifica:
- gli organigrammi aggiornati predisposti da ciascuna BCC/CRA, con la suddivisione in servizi e/o settori operativi e/o aree, completi di inquadramenti dei relativi responsabili e, ove nominati, dei vice responsabili;
- i dati, aggiornati al semestre precedente, relativi alla raccolta diretta e indiretta ed agli impieghi, distintamente per le singole aziende e con ripartizione per filiali.

Art. 13 Part-time
La Federazione si impegna ad intervenire presso le BCC/CRA in cui siano state presentate richieste di Part-time, per favorirne la concessione.
Le Parti concordano che l’Osservatorio locale, di cui all’art. 13 del CCNL 7.12.2000, potrà essere riunito, su istanza di una delle Parti, per la valutazione delle richieste di Part-time non accolte dalle BCC/CRA, l’esame dei criteri di priorità utilizzati per l’accoglimento delle richieste e la successiva verifica delle richieste accolte.

Art. 17 Banca delle ore
Le parti si danno atto che in occasione dell’accordo di rinnovo della parte economica del CCNL le Parti nazionali hanno, fra l’altro, convenuto che in occasione del complessivo rinnovo del CCNL 7.12.2000, verranno risolti, attraverso un’interpretazione congiunta, i problemi applicativi connessi alla effettiva esigibilità della banca delle ore. Ciò premesso, si conviene di adottare sino all’esito delle citate verifiche nazionali e, comunque, ove queste intervenissero successivamente, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003 quanto segue:
Riduzione dell’orario settimanale
Il termine annuale per la fruizione della riduzione di orario di lavoro di cui all’art. 118 del CCNL resta fissato nei dieci mesi successivi alla maturazione. Ove, per motivi imputabili all’Azienda, il dipendente non abbia fruito di tutto o di parte di tale monte ore, detto termine viene prorogato di ulteriori 6 mesi. Nel caso in cui il dipendente, entro i termini suindicati, non eserciti il diritto di richiedere il recupero della banca delle ore, questo inderogabilmente viene a decadere.
Disposizioni di attuazione
Le Parti concordano che i permessi retribuiti per la fruizione delle ore accumulate, a qualsiasi titolo, nella banca delle ore possono essere frazionati nel limite minimo di mezz’ora.
Si conviene che, esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all’anno, sia possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue stesse caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente.
Si conviene, altresì, che, in caso di passaggio alla categoria dei Quadri Direttivi, si procederà alla liquidazione, sulla base della sola retribuzione oraria, delle ore non ancora recuperate e confluite in banca ore a titolo sia di prestazioni aggiuntive, sia di riduzione orario sino a quel momento maturata.
Si concorda inoltre, che in banca delle ore debbano confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%.
Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l’orario settimanale sia distribuito dal lunedì al venerdì o da martedì al sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore.
Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne o notturne festive, comprese tra le 22,00 e le 6,00 darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione, rispettivamente, del 55% e del 65% e non entrerà in banca delle ore.

Art. 18 Pari opportunità
Le Parti, al fine di individuare gli interventi che favoriscano le pari opportunità uomo-donna, convengono di demandare l’analisi, la valutazione e le eventuali proposte sulla materia, all’Osservatorio Locale di cui all’art. 13 del vigente CCNL.

Art. 19 Portatori di handicap
Le Parti, nel ribadire l’impegno all’assolvimento di quanto già previsto dall’art. 87 del CCNL si impegnano ad attivare soluzioni idonee a rimuovere o ad ovviare gli impedimenti causati dalle barriere architettoniche site nelle strutture esistenti, al fine di agevolare, nel rispetto delle norme vigenti, l’accesso e la permanenza nei locali di lavoro del personale e/o degli utenti portatori di handicap.