Categoria: 2003
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Tipologia: CIRL
Validità: 31.12.2003
Parti: BCC e OO.SS.
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Veneto
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Premio di risultato
Art. 3 - Premio di fedeltà
Art. 4 - Indennità di rischio
Art. 5 - Ticket pasto
Art. 6 - Indennità scuola materna
Art. 7 - Provvidenze per familiari disabili
Art. 8 - Assunzioni
Art. 9 - Corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento
Art. 10 - Permessi
Art. 11 - Orario di lavoro - Prestazioni aggiuntive - Banca delle ore - Flessibilità - Ferie
Art. 12 - Lavoro a tempo parziale - Trasformazione del contratto
Art. 13 - Mobilità - Missioni - Trasferimenti
Art. 14 - Sicurezza del lavoro
Art. 15 - Trasporto valori
Art. 16 - Condizioni igieniche e sanitarie - Igiene del lavoro
Art. 17 - Fabbisogni qualitativi e quantitativi di personale
Art. 18 - Rotazioni del personale
Art. 19 - Informativa alle organizzazioni sindacali
Art. 20 - Inquadramenti
Art. 21 - Sostituzioni
Art. 22 - Gestione del CCNL di categoria
Art. 23 - Festività
Art. 24 - Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Regionale di Secondo livello delle Banche di Credito Cooperativo del Veneto

Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
- delle Banche di Credito Cooperati vo/Casse Rurali ed Artigiane associate alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito chiamate Banche);
- della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito chiamata Federazione);
- del Cesve Servizi Informatici Bancari spa Consortile (di seguito chiamato Cesve).
Chiarimento a verbale
Nel testo del presente contratto, con il termine di “Azienda” o “Aziende” sono indicate insieme la Federazione, le Banche ad essa associate e il Cesve.
Con il termine “CCNL” le parti intendono riferirsi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 7 dicembre 2000 ed al testo coordinato, redatto in Roma il 10 maggio 2002.

Art. 11 - Orario di lavoro - Prestazioni aggiuntive - Banca delle ore - Flessibilità - Ferie
Il particolare assetto organizzativo delle Aziende venete necessita di specifiche risposte in relazione alla diversa previsione in materia di orario di lavoro individuale rispetto all’orario aziendale.
Quadri Direttivi
Le parti prendono atto che, secondo quanto previsto dall’art. 98 del CCNL, la prestazione lavorativa dei quadri direttivi è orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati nell’ambito di un rapporto fiduciario e si effettua, di massima, in correlazione con l’orario di lavoro normale (pari a 37 ore settimanali) applicabile al personale delle aree professionali addetto all’unità di appartenenza, pur con caratteristiche di flessibilità e criteri di autogestione individuale che tengano conto delle esigenze operative.
Per i quadri di 1° e 2° livello, con riguardo alle prestazioni aggiuntive eccedenti in misura significativa il predetto limite orario maggiorato di 10 ore mensili medie (già retribuite con la cd. forfettizzazione) che non sia stato possibile gestire nell’ambito della flessibilità, prestazioni per le quali l’Azienda ai sensi del CCNL corrisponderà periodica erogazione, si conviene quanto segue:
- per misura significativa, si intende una prestazione aggiuntiva che superi, complessivamente, le 15 ore mensili;
- la periodicità dell’erogazione (annuale o semestrale o quadrimestrale, ecc.) e i termini entro i quali presentare, mediante autocertificazione, il resoconto analitico delle prestazioni aggiuntive eccedenti i limiti contrattuali, vanno preliminarmente comunicati dall’Azienda ai lavoratori inquadrati come quadri direttivi di 1° e 2° livello;
- l’ammontare dell’erogazione, pur tenuto conto della quantità di ore prestate come sopra specificato e della retribuzione oraria, va forfettariamente determinato dall’Azienda con criteri trasparenti ed omogenei.
La Commissione di conciliazione di cui all’art. 15 del CCNL, in aggiunta alle attribuzioni ivi previste, entro dieci giorni dall’inoltro della richiesta di una delle parti interessate, si riunirà per esaminare i casi di mancata erogazione ai quadri direttivi di 1° e 2° livello.
Le Aziende che non avessero ancora valutato a norma dell’art. 98 del CCNL le prestazioni aggiuntive rese a far tempo dall’applicazione del CCNL stesso dai quadri direttivi di 1° e 2° livello, provvederanno ad effettuare tale verifica, dando informazione dei criteri adottati alle rappresentanze sindacali aziendali e ai dipendenti interessati.
Le parti si impegnano a tenere monitorate le modalità di applicazione dell’istituto e, a richiesta di una delle parti, ad incontrarsi trascorso un anno, per una disamina complessiva.
Aree Professionali
Con riferimento a quanto prevedono gli articoli 118, comma quarto, 119, comma settimo, e 127 del CCNL, si convengono le seguenti norme di attuazione.
Le Aziende sono impegnate a dare applicazione a quanto il CCNL stabilisce in materia di riduzione di orario settimanale e di “banca delle ore”.
Per quanto riguarda la riduzione di orario settimanale, nel caso di opzione a riversare la differenza di 30 minuti - pari a 23 ore annuali - nella “banca delle ore”, l’utilizzo di tale riduzione, nel limite minimo di un’ora, deve avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno di riferimento, con le stesse modalità di preavviso fissate dal CCNL all’art. 127. In presenza dell’opzione di cui al precedente periodo, per le prime 27 ore di prestazioni aggiuntive nell’anno, il lavoratore all’inizio dell’anno può scegliere la liquidazione di tali prestazioni aggiuntive come lavoro straordinario ovvero il recupero con il meccanismo della “banca delle ore” di cui all’art. 127 del CCNL.
Nel caso, invece, di opzione alla fruizione nel corso della settimana della riduzione di orario pari a 30 minuti, le prime 23 ore di prestazioni aggiuntive nell’anno non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero secondo il meccanismo della “banca delle ore” di cui all’art. 127 del CCNL. Per le ulteriori 27 ore di prestazioni aggiuntive nell’anno, il lavoratore all’inizio dell’anno può scegliere la liquidazione di tali prestazioni aggiuntive come lavoro straordinario ovvero il recupero con il meccanismo della “banca delle ore” di cui all’art. 127 del CCNL.
Nei confronti dei lavoratori assunti nel corso dell’anno, i limiti di cui ai precedenti commi vanno proporzionati ai mesi di lavoro intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre. Le frazioni superiori a 15 giorni vanno considerate come mese intero.
In ogni caso le prestazioni aggiuntive rese in giorni festivi, di sabato e in orario notturno danno diritto al compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste dall’art. 128 del CCNL. Il lavoro aggiuntivo prestato nel giorno destinato al riposo settimanale (coincidente, di norma, con la domenica), dà diritto, oltre che all’anzidetto compenso per lavoro straordinario, al riposo compensativo in altro giorno.
Nel caso di passaggio a quadro direttivo in corso d’anno, le eventuali prestazioni aggiuntive non ancora recuperate, nonché l’eventuale riduzione di orario residua alla data di promozione (differenza tra ore maturate e ore recuperate), vengono liquidate.
Laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano e compatibilmente con le esigenze di servizio, vanno accolte eventuali richieste di orario flessibile nel limite di 60 minuti (orario di entrata mattutina e/o pomeridiana posticipata), recuperabile durante la stessa giornata ovvero in altre giornate, di massima comunque nel corso della settimana. Nello stesso limite orario e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, l'Azienda valuterà eventuali richieste di spostamento dell’orario di lavoro.
Ferie […]

Art. 12 - Lavoro a tempo parziale - Trasformazione del contratto
A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al CCNL (disciplina del lavoro a tempo parziale), si conviene quanto segue.
Le Aziende sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a tempo parziale nella misura di una unità ogni 25 dell’organico in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Per il computo dell’organico, le unità a tempo parziale vanno riproporzionate.
Per l’accoglimento delle domande di trasformazione si individuano i seguenti criteri preferenziali:
- salute del lavoratore;
- assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave;
- assistenza al coniuge/convivente, a figli/affidati, a genitori gravemente ammalati;
- necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni;
- motivi di studio (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal primo comma dell’art. 68 CCNL).
I suddetti criteri vanno tenuti in considerazione anche per l’eventuale accoglimento di domande eccedenti la misura sopra prevista.
I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato ed eventualmente rinnovabili.

Art. 14 - Sicurezza del lavoro
Le parti stipulanti il presente contratto, per garantire la sicurezza delle persone, concordano le seguenti misure in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro:
- Sistemi di controllo all’ingresso della succursale
o bussola;
o metal detector;
o rilevatore biometrico;
o vigilanza;
- Dispositivi di ausilio per le Forze dell’ordine
o videoregistrazione;
o allarme;
o rilevatore biometrico;
- Dispositivi per disincentivare il compimento dell’atto criminoso
o mezzo forte temporizzato per cassieri;
o macchiatore di banconote;
o bancone blindato.
Ogni succursale della Banca deve adottare complessivamente tre misure di sicurezza nell’ambito di almeno due delle categorie sopra elencate.
In occasione di eventi criminosi, le OO.SS. potranno richiedere un apposito incontro - da tenersi in Federazione con la Banca interessata -, allo scopo di verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza adottati. Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
Inoltre, la Banca disporrà la chiusura dello sportello che ha subito l'evento criminoso per l'intera giornata e assumerà a proprio carico l'onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dai lavoratori colpiti entro tre mesi dall'evento stesso.
Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, saranno accolte eventuali richieste di assegnazione ad altra succursale/servizio avanzate dai lavoratori suddetti.
La Banca conserverà agli stessi il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55, comma primo, del CCNL (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 del CCNL).
La previsione di cui all'art. 55, comma settimo, del CCNL, concernente l'aspettativa per malattia od infortunio, decorrerà dai nuovi termini.
Con riferimento a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, nel quadro e per gli effetti della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono convenute le seguenti iniziative:
a) - le Banche sono impegnate a consultare, in via preventiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in assenza, il personale dipendente, prima di adottare misure innovative in materia di sicurezza del lavoro o di variare quelle in atto; nell’eventualità che le misure di sicurezza non siano concordemente condivise, l’esame della questione sarà effettuata in sede regionale, presso la Federazione;
b) - le Banche sono impegnate a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza e a svolgere periodicamente una riunione in orario di lavoro per illustrare i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere in caso di evento criminoso.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno.
Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette.
Salvo i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabiliti da disposizione interna.

Art. 16 - Condizioni igieniche e sanitarie - Igiene del lavoro
Fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. n. 626/1994 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le Aziende sono impegnate ad incontrarsi con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con le Rappresentanze Sindacali o, in mancanza, con il personale per esaminare eventuali problematiche connesse con le condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro, compresi eventuali problemi derivanti dal fumo passivo, al fine di ricercare le conseguenti iniziative da adottare.
Durante il periodo di gravidanza e di allattamento, le lavoratrici non saranno adibite al videoterminale (adibizione di cui all’art. 51 del D.Lgs 626/1994), salvo che non siano adottate tecnologie a cristalli liquidi.
Nell’eventualità che le misure di sicurezza igienico ambientali non siano concordemente condivise, l’esame della questione sarà effettuata in sede regionale, presso la Federazione.
Per quanto riguarda i controlli sanitari di medicina preventiva, la Federazione impegna le Banche a favorire, su richiesta dei dipendenti, detti controlli, riconoscendo permessi retribuiti e rimborso integrale delle spese all'uopo sostenute, purché detti controlli siano eseguiti presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate.
È prevista, per ciascun dipendente, la possibilità di effettuare i controlli di cui sopra con cadenza biennale.
Salvo che intervengano successivi accordi tra le parti stipulanti del presente contratto, le visite e gli esami ammessi al rimborso alle condizioni di cui sopra sono i seguenti: esame emocromocitometrico, VES, PSA, glicemia, azotemia, proteinemia con elettroforesi totale e frazionata, transaminasi ossalacetica e piruvica, colesterolemia totale e frazionata, trigliceridemia, bilirubinemia totale e frazionata, sideremia, urine, latticodeidrogenasi, calcemia, fosforemia, sodiemia, potassiemia, uricemia, creatinina, cloremia, radiografia del torace se del caso e solo per i dipendenti con età superiore ai 35 anni - per gli altri tine test - elettrocardiogramma, visita oculistica, visita internistica e, se del caso, visita specialistica.
Il suddetto trattamento assorbe, fino a concorrenza, analoghi trattamenti aziendali in vigore.

Art. 17 - Fabbisogni qualitativi e quantitativi di personale
Le parti stipulanti del presente contratto si incontreranno per l'esame dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, ai sensi dell'art. 17 del CCNL, di norma annualmente e, in via eccezionale, anche prima, a fronte di esigenze urgenti.
Nei casi di innovazioni tecnologiche e di ristrutturazioni aziendali che comportino riduzioni di personale oppure sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti in altre unità produttive di gruppi di lavoratori, a seguito delle informazioni di cui agli artt. 16 e 22 del CCNL, le parti stipulanti del presente contratto si incontreranno per l'esame dei problemi emergenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le dipendenze abbiano, di norma, un organico minimo di due addetti e che tale numero di addetti vada mantenuto anche in caso di assenze per ferie, malattie, ecc., mediante sostituzione predisposta dalla Banca. Va garantita, in ogni caso, l'adozione delle misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilite dalla legge e dal presente contratto.
Verificandosi il caso di dipendenze con un unico addetto, la Federazione informerà le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto in merito alle motivazioni di tali adibizioni e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 18 - Rotazioni del personale
Gli avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti vanno considerati pratica opportuna, da favorire largamente, così che i dipendenti acquistino conoscenza, possibilmente, di tutte le mansioni aziendali, tenendo comunque conto anche delle richieste avanzate dai singoli dipendenti.
Le Banche, di norma, provvederanno ad addestrare mediante affiancamento per due settimane i lavoratori destinati ad essere impiegati per la prima volta al servizio di cassa. Provvederanno, altresì, ad addestrare per una settimana i lavoratori riammessi al servizio di cassa dopo un'assenza e/o adibizione ad altra mansione per un periodo di durata non inferiore a sei mesi.

Art. 19 - Informativa alle organizzazioni sindacali
Nel quadro delle previsioni di cui all'art. 16 del CCNL, la Federazione si impegna ad inviare alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto le previste informazioni annuali entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
La Federazione si impegna, altresì, ad inviare alle stesse Organizzazioni sindacali, con cadenza trimestrale, tabulati mensili delle ore di prestazioni aggiuntive e straordinarie effettuate presso ciascuna Banca, con l'indicazione dell’utilizzo dei recuperi di “banca ore” e del numero dei dipendenti interessati. Detto invio sarà effettuato non appena le tecnologie in uso presso le Banche renderanno disponibili i dati.

Art. 22 - Gestione del CCNL di categoria
Ai fini di una gestione uniforme dei rapporti di lavoro, viene convenuto di adottare i seguenti criteri:
a) - Pari opportunità
Le disposizioni di cui alla legge 125/1991 saranno attuate dalle Aziende anche con l’adozione di misure e interventi (c.d. azioni positive) aventi lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro.
La Commissione paritetica di cui all’art. 18 del CCNL va riunita almeno una volta all’anno al fine di individuare le suddette misure ed interventi. Alla Commissione paritetica potranno partecipare fino a due membri per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
b) - Tutela della dignità della persona
Le parti riconoscono che la tutela della dignità delle persone è fondamentale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e, quindi, che è necessario prevenire e contrastare l’insorgere di azioni lesive della dignità e l’instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia.
Considerata la rilevanza, a tutti i livelli, delle conseguenze del mobbing, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di legge in materia, le parti concordano di effettuare azioni mirate, a livello aziendale, idonee a rimuovere eventuali condizioni di disagio e a garantire la piena tutela della dignità della persona.
c) - Riunioni periodiche
Le riunioni di cui all'art. 17 del CCNL saranno tenute nel mese di ottobre di ciascun anno.
d) - Coperture assicurative […]
e) - Ruolo del personale
Con riferimento alla previsione di cui all'art. 37, comma secondo, del CCNL, le Aziende sono impegnate a darvi puntuale applicazione. Gli ordinamenti degli uffici e le relative procedure di lavoro vanno comunicati per iscritto al personale e illustrati in apposite riunioni da tenersi durante l’orario di lavoro, anche in occasione di successive variazioni.
f) - Sistemi incentivanti […]
g) - Previdenza complementare […]
h) - Assistenza sanitaria integrativa […]
i) - Comunicazioni sindacali
Le comunicazioni sindacali possono essere inviate ai lavoratori anche utilizzando la casella di posta elettronica eventualmente in uso presso l’Azienda.