Tipologia: Contratto collettivo di lavoro di secondo livello
Data firma: 28 aprile 2003
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: BCC Ravennate e Imolese e RSA/Fiba, Fabi-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Ravennate e Imolese
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Parte prima
Art. 1 (Informazioni)
Art. 2 (Incontri periodici)
Art. 3 (Relazioni Sindacali)
Art. 4 (Struttura dell’organico aziendale e attribuzione delle responsabilità)
Art. 5 (Figure professionali)
Art. 6 (Rotazioni e trasferimenti)
Art. 7 (Formazione)
Art. 8 (Sicurezza del lavoro - prevenzione atti criminosi)
Art. 9 (Sicurezza del lavoro - prevenzione degli infortuni e tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro)
Art. 10 (Malattie ed infortuni)
Art. 11 (Controllo sul lavoro straordinario e riposo compensativo)
Art. 12 (Banca delle ore)
Art. 13 (Part time)
Art. 14 (Turni di ferie)
Art. 15 (Uso di autovettura privata)
Art. 16 (Permessi)
Art. 17 (Lavoratori studenti)
Art. 18 (Flessibilità)
Art. 19 (Sviluppo e consulenza al sabato)
Art. 20 (Contenzioso)
Parte seconda

Art. 21 (Premio di Risultato - Quota regionale e quota aziendale)
Art. 22 (Premio di fedeltà)
Art. 23 (Assegni per persona a carico)
Art. 24 (Provvidenze per persone disabili)
Art. 25 (Ticket pasto)
Art. 26 (Indennità di mobilità)
Art. 27 (Indennità di reperibilità)
Art. 28 (Missione e Trasferta)
Art. 29 (Indennità trasporto valori)
Art. 30 (Indennità di rischio)
Art. 31 (Emolumenti per riunioni)
Art. 32 (Emolumenti per corsi)
Art. 33 (Estensione indennità per lavori in turni)
Art. 34 (Cessazione rapporto di lavoro)
Parte terza
Art. 35 (Contratto collettivo di Secondo Livello e suoi effetti)
Art. 36 (Decorrenza e durata)

Contratto collettivo di lavoro di secondo livello per il personale del Credito Cooperativo Ravennate e Imolese scrl, stipulato a Faenza in data 28 aprile 2003

In data 28 Aprile 2003 viene sottoscritto il testo del nuovo contratto collettivo di lavoro di secondo livello per il personale del Credito Cooperativo Ravennate e Imolese scrl, tra la Delegazione Aziendale […] e la Delegazione Sindacale, rappresentata dai Dirigenti delle RSA per la Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani) […], per la Fiba-Cisl (Federazione Italiana Bancari e Assicurativi) […], per la Fisac-Cgil (Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito) […], per la Uilca (Unione Italiana Lavoratori Credito e Assicurazioni) […]
Il nuovo contratto rinnova e sostituisce quello precedentemente stipulato il giorno 30 Dicembre 1997, integrando la disciplina stabilita dal CCNL 7/12/2000 per i Quadri Direttivi, gli Impiegati e gli Ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane e dal CCNL 19/02/2002 per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane.

Parte prima
Art. 1 (Informazioni)

L’Azienda provvederà a comunicare anticipatamente al Coordinamento RSA firmatarie del presente accordo e successivamente a tutto il Personale:
• Le assunzioni, specificando nomi, inquadramenti (categoria, qualifica, grado, mansioni iniziali, forma del contratto - apprendistato, tempo determinato, formazione lavoro, interinale -, ecc.) dei nuovi dipendenti e le unità organizzative cui sono assegnati.
• I movimenti di Personale, escluse le brevi sostituzioni;
[…]
• Il programma ed i piani dei corsi di formazione da svolgere nell’anno in corso;
• Appalti di servizi;
• Deroghe alla ripartizione degli orari di lavoro;
• Le altre comunicazioni previste dal CCNL.
Comunicazioni al Personale
In alternativa all’affissione delle comunicazioni nella bacheca del personale, la Banca potrà istituire una bacheca elettronica consultabile da ogni postazione di lavoro e di telelavoro e nella quale confluiranno tutte le informative ai dipendenti dovute in base a leggi e contratti.
Le Parti concordano che mediante la pubblicazione delle suddette comunicazioni nella bacheca elettronica l’Azienda avrà assolto ad ogni obbligo di pubblicità previsto da disposizioni di legge e contrattuali nei confronti del personale, ad eccezione di quelle per le quali le normative vigenti prevedano espressamente l’affissione obbligatoria in bacheca od in altro luogo facilmente accessibile ai lavoratori.
I dipendenti che sul posto di lavoro non hanno la disponibilità di un personal computer “personale” utilizzeranno la loro password per accedere alle comunicazioni con l’ausilio degli strumenti informatici presenti all’interno dell’unità organizzativa di appartenenza.
L’Azienda provvederà a comunicare alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo:
• entro il mese di gennaio e luglio
le ore di formazione effettuate da ogni lavoratore nel corso del semestre precedente;
• entro il mese di gennaio.
L’organigramma completo di nominativi, di inquadramenti con l’indicazione dei responsabili delle unità organizzative. L’organigramma dovrà comprendere il personale con contratto di qualsiasi natura o di fornitura di lavoro con la tipologia di contratto, la durata, la mansione svolta e la qualifica attribuita;
• entro febbraio
con suddivisione tra personale maschile e femminile, gli elenchi riepilogativi dei lavoratori con specificazione dei relativi inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, i rapporti di lavoro cessati, i contratti di formazione e lavoro relativi all’anno precedente;
• entro marzo
gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente distinti per aree professionali e livelli, con indicazione del numero dei lavoratori cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali) e distinti tra vecchi e nuovi assunti alla data del 31.12.2000 (dati della Federazione Regionale, disaggregati);
• mensilmente
i dati relativi al lavoro straordinario prestato ed il numero dei dipendenti interessati comprensivi della banca ore;
• con cadenza trimestrale
i dati relativi alla raccolta diretta e indiretta, agli impieghi raffrontati con quelli dell’anno precedente, al numero di operazioni svolte e al numero di addetti per unità produttive.
Altri adempimenti:
a) Innovazioni tecnologiche, organizzative, ristrutturazioni aziendali
La Banca, in caso di innovazioni tecnologiche e/o organizzative e di ristrutturazioni aziendali che comportino conseguenze sull’occupazione, sull’organizzazione del lavoro e/o trasferimenti di lavoratori in altre unità produttive, ne darà comunicazione preventiva alle RSA.
Su richiesta di queste, tali innovazioni saranno sottoposte per un parere consultivo ad una commissione appositamente costituita per un esame degli effetti che dette innovazioni dovessero produrre, sui carichi, ritmi di lavoro, condizioni igienico - ambientali e per la fissazione dei tempi di adibizione.
Detta commissione sarà composta da membri delle RSA e da un uguale numero di membri della Delegazione Sindacale Aziendale.
Le parti comunicheranno i nominativi dei rispettivi rappresentanti in seno alla commissione ogni volta che la stessa dovrà essere costituita.
b) Livelli occupazionali
Si conviene che il rapporto a tempo indeterminato costituisce la normale modalità di impiego. Contratti di natura diversa dovranno rivestire carattere temporaneo per coprire esigenze di carattere straordinario per sostituzioni di durata limitata.
A tutti i tipi di contratti, vengono applicati, limitatamente alla durata contrattuale e non estendibile ai familiari non fiscalmente a carico, ed in quanto compatibili, gli accordi vigenti per la generalità dei dipendenti.
[…]
c) Tipologie contrattuali
Qualora in base alla Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (Legge 14.02.2003 n. 30) venissero emanati i decreti attuativi che regolamentino nuove tipologie contrattuali (lavoro a progetto, lavoro a chiamata, staff leasing) o introducano modifiche significative a quelle già esistenti, su richiesta di una delle Parti si procederà ad un incontro per adeguare le previsioni del presente CIA e valutare l’opportunità di avvalersi dei nuovi strumenti contrattuali proposti.
Norma di demando
Lavoro ripartito (Job sharing)

Le parti convengono di verificare in occasione di un apposito incontro la regolamentazione di questa forma di lavoro.
Nota a verbale
Le parti si impegnano, per le rispettive competenze, a farsi promotrici presso i competenti Organi della Cassa Mutua Nazionale per sollecitare l’adozione di norme specifiche per i dipendenti temporanei e a termine che prevedano la copertura per grandi interventi e la possibilità di iscrivere il nucleo famigliare al momento del passaggio a tempo indeterminato.
c) Società di servizi
In caso di utilizzo o di costituzione di società di servizi, dopo preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi per verificare i problemi organizzativi, professionali e normativi.
In caso di appalti di servizi all’esterno, l’Azienda terrà in considerazione prioritariamente l’affidamento a società di servizi create da ex dipendenti.
d) Fusioni ed incorporazioni
In caso di progetti di fusioni od incorporazioni che coinvolgano la Banca, la stessa si impegna a verificare con le RSA sulla base del piano industriale, prima del passaggio alla fase operativa, i problemi riguardanti il Personale (organici, mobilità, riqualificazione, tutela professionale) al fine di ricercare soluzioni idonee.
e) Situazione e prospettive aziendali
Successivamente all’approvazione del piano strategico l’Azienda ne illustrerà il contenuto alle RSA e successivamente al personale durante l’orario di lavoro.
Si procederà ad una verifica per quanto attiene le ricadute sul personale cercando soluzioni condivise.
Su richiesta delle RSA la Banca si renderà disponibile ad un incontro inerente l’andamento aziendale ed i fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione all’organizzazione del lavoro, ricercando soluzioni condivise.
f) Ordinamento degli uffici e procedure di lavoro
Con riferimento all’art. 37 del vigente CCNL la Banca si impegna al puntuale adempimento previsto dal comma 2 di detto articolo.
L’ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro dovranno essere comunicati al Personale per iscritto (anche con strumenti informatizzati tipo posta elettronica) ed illustrati durante il normale orario di lavoro, una prima volta in attuazione e successivamente in caso di variazione.
Questa materia sarà oggetto di apposito incontro con le RSA, previa consegna di detti schemi e procedure.
g) Azioni positive
L’Azienda provvederà ad attuare le disposizioni di cui alla Legge 125 del 10.04.1991.
La Commissione paritetica va riunita almeno due volte l’anno, al fine di individuare interventi che favoriscano le pari opportunità uomo-donna.
A tale Commissione paritetica potranno partecipare fino a due membri per ogni Organizzazione Sindacale firmataria il presente accordo.

Art. 2 (Incontri periodici)
Gli incontri e le trattative sindacali si terranno tra la Delegazione Sindacale Aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali ed in occasione di tali incontri sarà redatto un apposito verbale.
Con riferimento all’articolo 17 del CCNL vigente si conviene che detti incontri si terranno entro il mese di marzo di ogni anno.
• Carichi e ritmi di lavoro
I problemi relativi ai carichi ed ai ritmi di lavoro, agli organici, nonché quelli contemplati nell’art. 9 della legge 20.5.1970 n. 300, saranno esaminati in incontri con periodicità non inferiore al semestre, su richiesta delle RSA che, nella richiesta, dovranno indicare preventivamente tutti gli argomenti che intendono prendere in esame.
Nell’ambito degli incontri suddetti potrà essere svolta anche una verifica sulla gestione dei contratti non a tempo indeterminato.
• Formazione
Entro il mese di novembre di ogni anno la commissione paritetica per la formazione si incontrerà per formulare gli indirizzi del piano formativo per l’anno seguente.

Art. 3 (Relazioni Sindacali)
In riferimento alla legge 20.051970 n. 300 le parti concordano quanto segue:
Contrattazione Aziendale
Si conviene che le contrattazioni aziendali si svolgeranno in un unico livello di contrattazione e riguarderanno tutto il personale dell’Azienda.
Rappresentanze Sindacali Aziendali
Si conviene che, a livello aziendale, viene costituita e riconosciuta un’unica rappresentanza sindacale per ciascuna Organizzazione Sindacale presente con propri iscritti.
Tali RSA, di norma, potranno operare tramite un coordinamento aziendale.
Permessi Sindacali […]
Assemblea del personale
Si conviene che le assemblee del personale verranno convocate preferibilmente escludendo l’orario di lavoro 8,15 - 13,30.
I dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’Azienda o, in alternativa, in un locale idoneo dalla stessa messo a disposizione fuori dall’orario di lavoro o in orario di lavoro, con un limite di 10 ore annue e previo preavviso di almeno 72 ore.
Se viene richiesto all’Azienda di procurare un locale non nella sua disponibilità, il termine di preavviso dovrà tener conto dei tempi tecnici necessari.
Quando, su richiesta delle RSA vengono convocati in Assemblea contemporaneamente tutti i Dipendenti della Banca, l’Azienda si impegna ad agevolare la partecipazione dei dipendenti con sede di lavoro più lontana rispetto al luogo di convocazione dell’Assemblea, riducendo per loro l’orario di sportello del mattino, senza conteggiare questo tempo nel monte ore complessivo sopra indicato (10 ore annue). In contropartita, le RSA si impegnano a collaborare con l’Azienda al fine di approntare le misure organizzative idonee a contenere il disagio per la clientela ed il costo per la banca.
Locale delle rappresentanze sindacali aziendali
L’azienda si impegna a mettere a disposizione delle RSA permanentemente un ufficio arredato e provvisto di PC collegato in rete a internet e intranet, stampante, telefono e applicativo di gestione fax.
Uso di sistemi, attrezzature e materiali
Per la normale attività sindacale interna, l’Azienda fornirà una bacheca elettronica sindacale all’interno della Intranet aziendale ed un indirizzo di posta elettronica per ogni sigla. Tale bacheca si intende sostitutiva delle bacheche sindacali delle unità produttive minori.
Come d’uso, sempre per l’attività sindacale interna, le RSA potranno utilizzare cancelleria, sistemi e attrezzature aziendali.

Art. 5 (Figure professionali)
[…]
g) Tutela della dignità della persona
Le Parti condannano con fermezza e si impegnano a reprimere i comportamenti di chiunque ponga in essere consapevolmente, con azioni sistematiche, durature e intense, violenze morali e persecuzioni psicologiche che mirano a danneggiare la dignità e la persona del/la lavoratore/trice.
Con riferimento a quanto previsto dal CCNL, in presenza di atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli e/o discriminatori lesivi della dignità degli uomini e delle donne sul lavoro, le Parti convengono di incontrarsi entro 30 giorni dalla notizia dell’evento, al fine di individuare i provvedimenti e le azioni necessarie a rimuovere le condizioni in essere ed a garantire la piena tutela della dignità della persona umana.

Art. 6 (Rotazioni e trasferimenti)
Allo scopo di facilitare lo sviluppo delle competenze e delle professionalità, l’Azienda, oltre agli spostamenti ordinari e discrezionali che riterrà di eseguire per ragioni di servizio, sarà disponibile, salvo comprovate necessità organizzative e funzionali o situazioni particolari, ad effettuare periodiche rotazioni del Personale per soddisfare le domande di assegnazione a mansioni diverse (sempre proprie della categoria, qualifica e grado di appartenenza) pervenute da lavoratori dipendenti che abbiano svolto le stesse mansioni per un periodo significativamente superiore al minimo di un anno.
L'Azienda si impegna a trovare un accordo con il lavoratore entro i 6 mesi successivi.
In caso di più richieste, l’Azienda si impegna a dare precedenza a coloro che non siano stati coinvolti in precedenti movimenti o rotazioni.
L’assegnazione di un dipendente da un ufficio all’altro sarà normalmente comunicata con una settimana di preavviso; il trasferimento fra la sede centrale e le dipendenze o viceversa o da una Dipendenza all’altra sarà attuato con l’osservanza di quanto previsto dal CCNL.
Non ricadono in questa normativa gli spostamenti dovuti a brevi sostituzioni, per ferie, malattie od altri casi d’urgenza.
Eventuali richieste scritte di rotazione non accolte dall’Azienda, le cui relative motivazioni saranno comunicate entro 30 giorni all’interessato, saranno oggetto di esame in occasione degli incontri di cui all’art. 2 del presente Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 8 (Sicurezza del lavoro - prevenzione atti criminosi)
La Banca si impegna a consultare le RSA prima di variare le misure di sicurezza in atto o di adottarne di nuove.
Inoltre, la Banca si impegna a prendere in considerazione le raccomandazioni che le autorità preposte trasmetteranno in ordine alle problematiche di sicurezza, anche su sollecitazione delle OO.SS. dei Lavoratori dipendenti.
Le parti convengono in particolare sull’adozione dei seguenti sistemi di sicurezza:
• Regolazione degli accessi tramite bussole o doppie porte a consenso.
• Utilizzo di telecamere e sistemi di videoregistrazione, con possibilità di concordare estensioni alle limitazioni di cui all’art. 4 della Legge 20.5.70 n. 300.
Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alle riunioni sindacali di cui ai successivi commi del presente articolo, prima in sede aziendale e, se necessario in sede regionale.
La Banca si impegna a comunicare alle RSA le misure che, in materia di sicurezza del lavoro, verranno adottate, seppure in via sperimentale.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni su richiesta delle OO.SS. o su iniziativa della Banca, ogni qualvolta se ne ravviserà l’opportunità.
Per evidenti ragioni di riservatezza, l’esame e la discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche.
La Banca si impegna a migliorare la preparazione del Personale in materia di sicurezza ed a svolgere, su richiesta delle OO.SS., riunioni per illustrare a tutto il Personale i dispositivi di sicurezza e le misure da assumere in caso di rapina.
Salvi i casi di grave negligenza, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina, per le somme occasionalmente detenute senza specifica autorizzazione oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabiliti dalle disposizioni interne.
Nell’ambito della ricerca di sempre migliori condizioni di sicurezza la Banca si impegna a:
• Rispettare gli orari di apertura al pubblico degli sportelli;
• Contenere le operazioni di trasporto valori effettuate dal Personale dipendente (Il Personale impiegato in tali mansioni dovrà dirsi disponibile ad effettuare tale servizio).
Il personale che effettua le operazioni di trasporto valori, oltre a quanto previsto dall'articolo 71 del vigente CCNL, sarà assicurato, per i rischi derivanti da eventi criminosi accaduti nell’espletamento di tale attività, con i seguenti massimali aggiuntivi:
Euro 20.660,00 in caso di morte;
Euro 30.990,00 in caso di invalidità.

Art. 9 (Sicurezza del lavoro - prevenzione degli infortuni e tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro)
La Banca si impegna a dare attuazione alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela delle condizioni igienico sanitarie.
La Banca si impegna ad incontrarsi con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con le RSA, per esaminare eventuali problemi circa le condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative ritenute più opportune.
Nei casi di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, la Banca provvederà ad informare preventivamente il RLS e le RSA, sul progetto e relativi tempi di realizzazione,
al fine di permettere eventuali proposte di modifica scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati.
La Banca si impegna altresì ad incontrarsi con le RSA per esaminare eventuali problemi, onde adottare le iniziative ritenute più opportune.
La Banca avrà cura di adottare negli ambienti di lavoro soluzioni idonee ad attenuare i rumori ed il pulviscolo, nonché ad assicurare soddisfacenti valori di luminosità, di temperatura, umidità e ricambio aria, il tutto secondo i più aggiornati standard ergonomici. Nell’ambito delle prescrizioni delle norme vigenti in materia, il personale può richiedere una visita specialistica del medico aziendale competente, anche al di fuori delle periodicità concordate
L’azienda si impegna a risolvere i problemi derivanti dal fumo passivo negli ambienti di lavoro. La materia risulterà tema di incontro su richiesta delle RSA anche con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa ad un apposito incontro tra l’azienda e le RSA; tale incontro per la materia in oggetto, potrà essere convocato in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti.

Art. 10 (Malattie ed infortuni)
[…]
Malattia e infortunio da atto criminoso
In caso di malattia o infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, la Banca assumerà l’onere delle visite specialistiche eventualmente richieste dal Lavoratore colpito, eventualmente rimaste a suo carico, dietro presentazione della relativa certificazione medica e delle ricevute di pagamento.
In caso di assenza dal servizio conseguente ad atto criminoso o ad infortunio sul lavoro, la Banca conserverà il posto di lavoro e l’intero trattamento economico anche oltre i limiti previsti dal CCNL vigente, fino ad un massimo di 30 mesi.
In occasione di eventi criminosi l'Azienda assumerà l'onere della visita medica specialistica urgente, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito.
Su richiesta del lavoratore direttamente colpito dall'evento criminoso, l'Azienda esaminerà con particolare considerazione, compatibilmente con le esigenze aziendali, l'assegnazione temporanea o definitiva ad altre mansioni.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall'evento criminoso vanno compresi nella previsione dell'articolo 54 del vigente CCNL.
La previsione dell'articolo 55 del CCNL di categoria, concernente l'aspettativa per malattia o infortunio, decorrerà dal termine del periodo di conservazione del posto come definito dal comma precedente.

Art. 11 (Controllo sul lavoro straordinario e riposo compensativo)
Al fine di controllare i limiti imposti al lavoro straordinario a norma del vigente CCNL e ad integrazione dello stesso CCNL si prescrive che:
• è in facoltà di ogni Lavoratore verificare periodicamente il numero delle ore di lavoro straordinario da lui prestate.
• è facoltà dei componenti le RSA, appositamente designati, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro straordinario effettuato per tutta l’Azienda.

Art. 12 (Banca delle ore)
Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e dell’eventuale riduzione orario (23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora e per multipli di quarti d’ora.
Per la sola riduzione oraria (maturando questa pro quota mensile) si conviene che:
- il predetto recupero debba avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno di maturazione, con le stesse modalità di preavviso fissate dall’art. 127 del CCNL 7.12.2000;
- nel caso in cui il lavoratore, entro i termini suindicati, non esercita il diritto di richiedere per iscritto tale recupero, questo inderogabilmente viene a decadere.
Le prime 27 ore di prestazioni aggiuntive danno diritto ad un recupero obbligatorio che deve essere effettuato non oltre 12 mesi dal mese successivo all’effettivo espletamento della prestazione aggiuntiva, pena la sua decadenza.
Si conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all’anno sia possibile, al termine del rapporto monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente.
Si concorda, inoltre, per ragioni di equità, che in banca delle ore debbano confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%.
Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l’orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore.
Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne comprese tra le 22,00 e le 06,00 darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la relativa maggiorazione del 65% e non entrerà in banca delle ore.
Il lavoro chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) dà diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno oltre, a scelta del lavoratore, all’ulteriore recupero in banca delle ore o al pagamento delle ore con la maggiorazione del 25%.
Nel caso di promozione a quadro direttivo in corso d’anno, si deve procedere alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ancora da recuperare.
La riduzione oraria maturata fino alla data di passaggio alla categoria dei quadri direttivi e non goduta, può essere, a richiesta del lavoratore, liquidata o trasformata in ferie da usufruire.
Nel caso di prolungate assenze - quali malattie, infortuni, maternità, servizio militare - che abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti termini, il personale interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro dal servizio entro un congruo termine da concordare con l’Azienda, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene altresì riconosciuto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.

Art. 13 (Part time)
A specifica ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al CCNL (lavoro a tempo parziale) si conviene che:
a) l’Azienda è tenuta ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a tempo parziale nel limite di una unità per ogni 25 dell’organico in servizio non computando a tal fine i part-time concessi a tempo indeterminato;
b) destinatari della presente regolamentazione sono i lavoratori (quadri direttivi, impiegati 2A e 3A area professionale, ausiliari) che prestano servizio a tempo indeterminato;
c) presso l’Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale.
Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria sarà fatto entro il mese di gennaio e luglio.
La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati.
La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato:
• per assistenza a figli o affidati disabili
• per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori gravemente ammalati per necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni
• motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 CCNL)
• motivi personali
Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti e secondo l’ordine della graduatoria.
Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza - e tra questi ricadono anche quelle relative a maternità - l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, anche al di fuori dei limiti previsti al punto a), indipendentemente dal momento di presentazione della richiesta e dalla disponibilità di posizioni in graduatoria.
I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio al contenuto dell’allegato E del CCNL.
Disciplina per la determinazione della graduatoria
La graduatoria viene stilata in base ai punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato:
• per assistenza a figli o affidati disabili punti 15
• per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori gravemente ammalati punti 10
• per necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni secondo l’ordine di punteggio:
figli da 0 a 3 anni punti 8
figli da 3 anni e 1 giorno a 6 anni punti 6
figli da 6 anni e 1 giorno a 10 anni punti 5
figli da 10 anni e 1 giorni a 14 anni punti 2
Per il personale con più figli la determinazione del punteggio avverrà come segue:
- attribuzione, per il primo figlio, del punteggio più favorevole in relazione all’età, in misura intera;
- attribuzione dei successivi punteggi, da sommarsi al precedente, in misura pari a 1/2 per il secondo figlio, ad 1/3 per il terzo figlio, ad 1/4 per il quarto e così via.
La mancanza del coniuge o del convivente comporta il raddoppio del punteggio di cui sopra.
A parità di punteggio prevarrà chi ha il figlio di età inferiore.
A parità di motivazione e requisiti prevarrà, nell’ordine, la maggiore anzianità di servizio e l’età anagrafica del dipendente.
• motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 Legge 20.5.70 n. 300 punti 3
(in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma art. 68 CCNL)
• motivi personali punti 1
Il criterio di attribuzione dei vari punteggi è a titolo sperimentale e potrà, annualmente, essere rivisto su richiesta di una delle due Parti.
Norma di demando
Part time - Clausole elastiche

Le parti convengono di verificare in occasione di un apposito incontro la regolamentazione di tali clausole.

Art. 16 (Permessi)
[…]
C) Visite specialistiche
Sono da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite specialistiche ed esami di laboratorio e clinici specialistici, cui il lavoratore debba sottoporsi.
Analogo permesso viene concesso per l’effettuazione di prestazioni specialistiche conseguenti ad interventi chirurgici od infortuni subiti.
Non rientrano in tali fattispecie la visita presso il medico di base, le cure odontoiatriche non urgenti, ed ogni altra prestazione specialistica effettuabile fuori dell’orario di lavoro.
Le visite specialistiche giustificabili con permessi retribuiti, dovranno essere comprovate dal lavoratore mediante esibizione di idonea certificazione contenente l’orario dell’avvenuta visita.
[…]
E) Donatori di midollo osseo
Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria all’effettuazione del ciclo di analisi finalizzate ad accertarne l’idoneità alla donazione.

Art. 18 (Flessibilità)
Dietro richiesta di un singolo Dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, l’Azienda può accordare al medesimo, per un periodo di tempo da convenirsi od a tempo indeterminato, una flessibilità di 30 minuti rispetto all’orario fissato per l’unità organizzativa di appartenenza dell’interessato.
Nell’effettuare tali modifiche di orario, l’Azienda terrà conto delle motivazioni del Dipendente interessato, con particolare riguardo a necessità di trasporto, particolari situazioni fisiche, necessità familiari straordinarie ecc..
È facoltà dell’Azienda revocare la flessibilità concessa, a scadenza del termine o, se concessa a scadenza indeterminata, con adeguato preavviso.
Azienda e Lavoratore, eventualmente assistito dalle RSA, si incontreranno per valutare il miglior collocamento possibile, in base al profilo professionale, nel caso perduri la necessità di flessibilità e questa sia incompatibile con la posizione professionale ricoperta.

Art. 19 (Sviluppo e consulenza al sabato)
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 98 e art. 122 CCNL ai lavoratori che svolgano attività di promozione e consulenza o siano addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, mercati ittici, con orario di lavoro comprendente anche il sabato, si conviene, nel limite massimo individuale di 20 volte all’anno, di avere diritto all’effettuazione di un riposo compensativo di 7 ore e 30 minuti da utilizzare in un giorno successivo a quello dell’effettuazione e concordato con l’Azienda. Per le attività di sola consulenza, concordate con le OOSS, che non superino le 2,30 ore, si conviene che gli interessati recupereranno una mattina o due pomeriggi.
A fronte di ciò non saranno riconosciuti il permesso aggiuntivo di 40 minuti né il compenso giornaliero aggiuntivo di euro 18,08 previsto dal CCNL (ex art. 98).
Resta peraltro inteso che la prestazione in giornata di sabato non dà diritto ad alcun compenso, essendo questo assorbito nel riposo compensativo successivamente fruito.

Art. 20 (Contenzioso)
I seguenti argomenti:
• Interpretazione dei contratti di lavoro
• Conciliazione di controversie di lavoro
• Ogni altro argomento ritenuto di comune interesse
saranno sottoposti per un primo esame in via amichevole ad incontri tra Rappresentanti della Banca e RSA. Per la conciliazione di controversie individuali, rincontro avverrà con le RSA cui sia stato conferito mandato dal Dipendente interessato. Resta ovviamente impregiudicata la facoltà di adire alle Commissioni Territoriali Locali e Nazionali con le modalità previste dal CCNL.

Parte seconda
Art. 27 (Indennità di reperibilità)

Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, al Personale che, in giornata non lavorativa, presta servizio presso apparecchiature automatiche a disposizione della Clientela, dal 1 maggio 2003, spetta una indennità fissa di euro 25 giornalieri, oltre al pagamento dello straordinario con un minimo di Euro 20 per intervento ed il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto eventualmente sostenute per gli interventi effettuati.
Le parti convengono, inoltre, di stabilire una indennità di reperibilità ridotta, pari a Euro 8 per ogni giorno lavorativo, elevata a Euro 16,00 per i giorni non lavorativi, da corrispondere per la reperibilità a mezzo apparecchiature mobili (esempio teledrin o telefoni cellulari messi a disposizione dalla Banca), quando in un apposito protocollo o regolamento fissato dall’Azienda, il tipo di controllo richiesto non obbliga all’intervento diretto in orario notturno, in giornata festiva o non lavorativa.

Art. 33 (Estensione indennità per lavori in turni)
Ricorrendo esigenze particolari, funzionali ed organizzative, per i sottoindicati servizi che comportino in via continuativa e prevalente l’impiego di singoli o gruppi di Dipendenti con un orario di lavoro giornaliero ripartito in modo tale da eccedere sui termini minimi e massimi di inizio, fine lavoro ed intervallo, stabiliti dal CCNL vigente, la Banca si impegna ad estendere a tali Dipendenti, integralmente, l’indennità già prevista dal CCNL con riferimento ai seguenti servizi e mansioni:
• addetti agli ingressi, all’apertura e chiusura dei locali e ad altri impianti logistici
• addetti alla sorveglianza di impianti di sicurezza
• Personale inquadrato nella categoria Ausiliari e relative mansioni.
La Banca, accertate le esigenze particolari che determino una diversa ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro rispetto a quanto stabilito dal CCNL, individuerà il numero di addetti da adibire a tali servizi con orari particolari e formulerà una proposta di definizione del medesimo orario che sarà posto in essere previo accordo con le RSA.