Tipologia: Accordo
Data firma: 1998
Validità: 1998-2001
Parti: Banca d'Italia e Sibc-Cisal, Falbi-Confsal, Uil-Uilca, Cisl-Fiba
Settori: Credito Assicurazioni, Banca d'Italia
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Parte I Disciplina normativa ed economica del rapporto d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza ed operaia della Banca d'Italia
Titolo I Classificazione del personale - mansioni

Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Articolazione del personale ordinario
Art. 3 Ruoli e gradi della carriera operativa
Art. 4 Gradi della carriera dei servizi generali e di sicurezza
Art. 5 Gradi e categorie della carriera operaia
Art. 6 Passaggi di ruolo
Art. 7 Mansioni del personale della carriera operativa
Art. 7 bis Personale operativo del ruolo unificato di nuova nomina
Art. 8 Mansioni del personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza
Art. 9 Mansioni del personale della carriera operaia
Art. 10 Personale della carriera operaia: assegnazione temporanea a mansioni di grado superiore
Art. 11 Ordine gerarchico - Anzianità
Art. 12 Ruoli di anzianità
Titolo II Assunzioni - Requisiti - Periodo di esperimento
Art. 13 Assunzioni
Art. 14 Requisiti generali
Art. 15 Assunzioni obbligatorie, riserva di posti, precedenza e preferenza
Art. 16 Periodo di esperimento
Titolo III Obblighi - Divieti - Incompatibilità - Responsabilità Civile
Art. 17 Obblighi
Art. 18 Divieti
Art. 19 Incompatibilità per vincoli familiari
Art. 20 Responsabilità civile
Titolo IV Cauzioni
Art. 21 Obbligo di prestare cauzione - Misura e costituzione delle cauzioni
Art. 22 Svincolo delle cauzioni
Titolo V Orario di lavoro - Lavoro straordinario
Art. 23 Orario settimanale di lavoro
Art. 24 Distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro
Art. 25 Lavoro straordinario - Riposi compensativi
Art. 26 Reperibilità
Art. 27 Riposo settimanale
Art. 28 Festività, semifestività e giornate feriali non lavorative
Titolo VI Congedi - Aspettative
Art. 29 Congedo ordinario
Art. 30 Congedo ordinario del personale in servizio all'estero
Art. 31 Congedo straordinario retribuito - Permessi
Art. 32 Congedo straordinario per festività soppresse e per riduzione dell'orario di lavoro - Permessi retribuiti
Art. 33 Autorizzazione a fruire dei congedi e dei permessi
Art. 34 Agevolazioni per motivi di studio
Art. 35 Congedo per malattia del personale ordinario
Art. 36 Assenze per malattia del personale in esperimento 
Art. 37 Aspettativa per motivi di salute
Art. 38 Accertamenti sanitari
Art. 39 Rimborsi e indennizzi per malattie od infortuni dipendenti da causa di servizio
Art. 40 Assenze per servizio militare
Art. 41 Assenze per adempimenti amministrativi
Art. 42 Tutela delle lavoratrici madri
Art. 43 Aspettativa per assunzione di impieghi all'estero
Art. 44 Aspettativa per la frequenza di corsi di studio
Art. 45 Aspettativa per motivi particolari
Art. 46 Validità dei periodi di congedo e di aspettativa
Titolo VII Addestramento e formazione professionale
Art. 47 Corsi e seminari di formazione e qualificazione professionale
Art. 48 Addestramento del personale nell'ambito delle unità operative
Titolo VIII Valutazione
Art. 49 Rapporto valutativo annuale sulle prestazioni
Art. 50 Giudizio di insufficiente
Art. 51 Ricorso avverso il rapporto valutativo annuale
Art. 52 Valutazione del personale in esperimento
Art. 53 Valutazione del personale operante presso altri enti
Titolo IX Promozioni - Passaggi di categoria - Commissioni di avanzamento
Art. 54 Criteri generali di promozione del personale delle carriere operativa e dei servizi generali e di sicurezza
Art. 55 Criteri generali per l'avanzamento del personale della carriera operaia
Art. 56 Promozioni del personale della carriera operativa
Art. 57 Promozioni del personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza
Art. 58 Promozioni ai gradi di Capo officina e Capo reparto
Art. 59 Passaggi di categoria
Art. 60 Norme sulle procedure di avanzamento del personale della carriera operativa
Art. 61 Norme sulle procedure di avanzamento del personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza
Art. 62 Norme sulle promozioni e sui passaggi di categoria riguardanti il personale della carriera operaia
Art. 63 Prove integrative e prove di mestiere per le promozioni e i passaggi di categoria del personale della carriera operaia
Art. 64 Commissione per la prova orale integrativa per l'avanzamento al grado di Coadiutore e gradi corrispondenti
Art. 65 Commissione per le prove integrative e di mestiere per il personale della carriera operaia
Art. 66 Giunta di scrutinio per le promozioni del personale della carriera operativa
Art. 67 Giunta di scrutinio per le promozioni del personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza
Art. 68 Giunta di scrutinio per le promozioni e i passaggi di categoria del personale della carriera operaia
Art. 69 Inquadramento nel nuovo grado del personale delle camere operativa e dei servizi generali e di sicurezza
Art. 70 Inquadramento nel nuovo grado o nella nuova categoria del personale della carriera operaia 
Titolo X Passaggi di ruolo e concorsi interni
Art. 71 Passaggi di ruolo nella carriera operativa
Art. 72 Concorso interno per titoli ed esami per l'accesso alla carriera direttiva
Art. 73 Concorsi interni a Coadiutore tecnico e ad Assistente tecnico riservati al personale della carriera operaia
Art. 74 Concorso interno per i gradi di Vice assistente e di Vice assistente di cassa
Art. 75 Inquadramento nella nuova posizione
Titolo XI Assegnazioni - Trasferimenti - Missioni - Distacchi - Collocamento a disposizione e in disponibilità
Art. 76 Assegnazioni, trasferimenti e missioni - Distacchi
Art. 77 Trasferimenti a domanda. Trasferimenti con dichiarazione di disponibilità. Trasferimenti a tempo determinato con opzione di rientro.
Art. 78 Collocamento a disposizione
Art. 79 Collocamento in disponibilità
Titolo XII Mancanze e sanzioni disciplinari - Procedimento relativo
Art. 80 Sanzioni disciplinari 
Art. 81 Censura
Art. 82 Riduzione della retribuzione
Art. 83 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi
Art. 84 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione da sei mesi ad un anno
Art. 85 Assegno alimentare
Art. 86 Destituzione
Art. 87 Recidiva
Art. 88 Applicazione di sanzione meno grave
Art. 89 Procedimento disciplinare - Contestazione degli addebiti e deduzioni del dipendente
Art. 90 Definizione del procedimento disciplinare
Art. 91 Estinzione del procedimento disciplinare
Art. 92 Organi competenti ad infliggere le sanzioni disciplinari
Art. 93 Commissione di disciplina
Art. 94 Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione
Art. 95 Effetti del provvedimento penale di assoluzione sulla sospensione cautelare
Art. 96 Computo del periodo di sospensione cautelare in relazione all'esito del procedimento disciplinare
Art. 97 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione a seguito di provvedimento penale. Reintegrazione del dipendente prosciolto
Art. 98 Esaminabilità ai fini dell'avanzamento dei dipendenti sospesi cautelarmente
Titolo XIII Cessazione del rapporto d'impiego
Art. 99 Cause estintive del rapporto d'impiego
Art. 100 Collocamento a riposo d'ufficio
Art. 101 Dimissioni volontarie
Art. 102 Cessazione a domanda per inabilità
Art. 103 Dispensa dal servizio
Art. 104 Provvedimenti sostitutivi della dispensa dal servizio
Art. 105 Dimissioni d'ufficio
Art. 106 Interdizione perpetua dai pubblici uffici
Art. 107 Trattamento di quiescenza 
Titolo XIV Personale a contratto
Art. 108 Personale a contratto
Art. 109 Disciplina del personale a contratto
Titolo XV Trattamento economico
Sezione I

Art. 110 Trattamento economico
Art. 111 Modalità di erogazione delle competenze
Art. 112 Trattamento economico giornaliero
Art. 113 Stipendio
Art. 114 Stipendio - Norme di inquadramento
Art. 115 Indennità di contingenza
Art. 116 Indennità di residenza
Art. 117 Premio di presenza
Art. 118 Assegno per il nucleo familiare
Art. 119 Riconoscimenti a carico
Art. 120 Compenso per lavoro straordinario
Art. 121 Assegno per l'esercizio delle mansioni di Capo officina o Capo reparto
Art. 122 Premio individuale di produttività
Art. 123 Indennità
Art. 124 Indennità di rischio
Art. 125 Indennità di bilinguismo
Art. 126 Indennità di autista
Art. 127 Assegno di sede in valuta
Art. 127 bis - Erogazione straordinaria 'una tantum'.
Art. 128 Assegno al personale in aspettativa per assunzione di impieghi all'estero
Art. 129 Assegno per mancata fruizione del congedo straordinario di cui all'art. 32
Art. 130 Maggiorazioni per prestazioni nell'arco notturno e nel giorno di riposo settimanale
Art. 131 Speciali compensi
Art. 132 Premio di laurea
Art. 133 Trattenute in occasione di astensioni dal lavoro
Art. 134 Personale di nuova assunzione
Art. 135 Personale cessato
Art. 136 Compensi e rimborsi corrisposti da terzi
Sezione II Trattamento spettante al personale inviato in missione
Art. 137 Trattamento di missione
Art. 138 Diarie
Art. 139 Contributo di viaggio
Art. 140 Rimborso delle spese di viaggio
Art. 141 Rimborso delle spese di alloggio
Art. 142 Rimborsi a piè di lista
Art. 143 Rientri in residenza in corso di missione
Art. 144 Interruzioni di missione
Art. 145 Missioni all'estero
Art. 146 Personale inviato all'estero per motivi di studio o di formazione professionale
Art. 147 Personale in servizio all'estero
Art. 148 Trattamento di missione in casi particolari
Art. 149 Trattamento economico per movimento fondi
Sezione III Trattamento spettante al personale trasferito
Art. 150 Indennità e rimborsi di spese
Art. 151 Contributo di viaggio
Art. 152 Contributo di trasferimento
Art. 153 Rimborso delle spese per un congiunto
Art. 154 Indennità di prima sistemazione
Art. 155 Contributo sul canone di affitto
Art. 156 Rimborsi spese di viaggio
Art. 157 Spese di trasporto delle masserizie
Art. 158 Rimborso del canone di locazione pagato a vuoto e spese di registrazione del contratto di locazione nella nuova residenza
Art. 159 Trasporto del bagaglio
Art. 160 Rimborso spese di trasferimento all'atto della cessazione dal servizio
Titolo XVI Disposizioni varie e finali
Art. 161 Anzianità convenzionali
Art. 162 Designazione dei rappresentanti sindacali nella "Commissione alloggi"
Art. 163 Definitività dei provvedimenti
Art. 164 Entrata in vigore
Titolo XVII Norme transitorie
Art. 165 Personale della carriera operativa. Promozioni
Art. 166 Personale inquadrato al 2.1.1980 nei gradi di Assistente e gradi corrispondenti e nei gradi di Commesso capo e di Commesso
Art. 168 Aspettativa per motivi particolari. Effetti sulla posizione in ruolo
Art. 169 Collocamento a riposo d'ufficio
Art. 170 Infrazioni e procedimento disciplinare
Art. 171 Riconoscimenti a carico
Art. 172 Prestazioni straordinarie
Allegati
Parte II Altre intese

Obblighi, divieti ed incompatibilità
Interventi in favore del personale
Mutui Italfondiario
Asilo nido e scuola materna
Assicurazione contro i rischi di morte e di invalidità permanente totale
Banca centrale europea
Portatori di handicap – tossicodipendenze
Fabbricazione carte valori
SESI-SISC
Ticket-restaurant
Disposizioni collegate con il riassetto logistico delle unità dell'area romana
Commissione di controllo mensa
Parte III Relazioni sindacali
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Conferenza quadriennale
Art. 3 Sede informativa preliminare alle riunioni del Consiglio Superi
Art. 4 Informativa annuale in materia di valutazione
Art. 5 Informativa preventiva all'attuazione degli accordi negoziali
Art. 6 Incontri informativi semestrali a livello locale
Art. 7 Incontri informativi presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori e presso i Servizi Elaborazioni e Sistemi Informativi e Informazioni Sistema Creditizio
Art. 8 Procedura di prevenzione del conflitto
Art. 9 Commissione per le pari opportunità
Art. 10 Spazi per conversazioni sindacali
Appendice

Accordo negoziale per il quadriennio 1998-2001 concernente il trattamento normativo ed economico del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia della Banca d'Italia sottoscritto con: Sibc-Cisal, Falbi-Confsal, Uil-Uilca, Cisl-Fiba.

Parte I Disciplina normativa ed economica del rapporto d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza ed operaia della Banca d'Italia
Titolo I Classificazione del personale - mansioni
Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente accordo, di seguito denominato disciplina, si applica, salvo quanto previsto al Titolo XIV, riguardante il personale a contratto, al personale ordinario - assunto per l'espletamento dei normali compiti connessi all'attività della Banca ed iscritto nei ruoli della stessa - appartenente alle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza ed operaia.
2. Il rapporto di lavoro del personale assunto all'estero per essere esclusivamente addetto ad uffici della Banca situati al di fuori del territorio nazionale non è soggetto alla presente disciplina ed è autonomamente regolato dalla Banca tenute presenti le leggi del luogo in cui si svolge.

Art. 8 Mansioni del personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza
[…]
L'Amministrazione dichiara che i dipendenti della carriera dei servizi generali e di sicurezza compresi tra il personale designato per la lotta e la prevenzione antincendio saranno destinatari di specifiche iniziative addestrative promosse a tal fine.
Il personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza, il cui lavoro sia interessato da innovazioni tecnologiche, sarà destinatario di interventi addestrativi volti a favorire la familiarizzazione con le nuove dotazioni secondo tempi e modalità compatibili con la complessità delle dotazioni stesse.
[…]

Titolo II Assunzioni - Requisiti - Periodo di esperimento
Art. 14 Requisiti generali

1. Possono essere assunti tra il personale ordinario coloro che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto e che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
[…]
c) incondizionata idoneità fisica all'impiego, da accertarsi da parte di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie;
[…]

Titolo III Obblighi - Divieti - Incompatibilità - Responsabilità Civile
Art. 17 Obblighi

1. Il dipendente è tenuto a prestare la propria attività con diligenza, correttezza e spirito di collaborazione in conformità delle leggi e delle disposizioni interne, ad osservare l'orario di lavoro e ad assolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo impartitegli. È tenuto altresì a mantenere in ogni circostanza un comportamento conforme alla dignità delle proprie funzioni.
[…]
3. Nell'assolvimento dei propri compiti, il dipendente è tenuto ad osservare le misure disposte dall'Amministrazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui è destinatario; il personale preposto, anche temporaneamente, alla gestione di uffici o reparti è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle misure anzidette da parte del personale subordinato.
[…]
5. I dipendenti temporaneamente preposti ad uffici o settori hanno l'obbligo di comunicare per le vie gerarchiche le mancanze disciplinari, le irregolarità e ogni situazione incompatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari.
[…]

Art. 18 Divieti
Al personale è vietato:
[…]
c) di avvalersi comunque di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio;
d) di allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione;
[…]

Titolo V Orario di lavoro - Lavoro straordinario
Art. 23 Orario settimanale di lavoro

1. L'orario settimanale di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti primi, è ripartito su cinque giorni e decorre di norma dal lunedì al venerdì.
2. In relazione alle esigenze di custodia degli Stabilimenti, l'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su cinque giorni tra il lunedì ed il sabato, anche in misura variabile nei diversi giorni lavorativi con un limite massimo di orario normale, per turno, di 10 ore e 30 minuti, secondo uniformi istruzioni. Per la giornata di domenica e per le ore eccedenti il proprio normale orario di lavoro e non coincidenti con il normale orario di attività degli uffici è stabilito per il custode un obbligo di pronta disponibilità ad intervenire. Nelle giornate domenicali e in quelle festive infrasettimanali è consentita una reperibilità non domiciliare della durata di 12 ore, dalle ore 8 alle ore 20.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, detto periodo di reperibilità può essere ripartito in non più di due periodi fra il sabato e la domenica. In relazione all'espletamento delle proprie mansioni, il custode ha titolo ad un compenso secondo i criteri stabiliti dall'art. 131, lett. b) (Tab. A.7, lett. b).
3. Per esigenze connesse a talune attività che siano da svolgere in via continuativa nelle ore antimeridiane, pomeridiane e eventualmente notturne le prestazioni di lavoro possono essere distribuite secondo particolari categorie di orario giornaliero stabilite, in relazione ad obiettive
necessità funzionali, con apposite disposizioni di servizio, ferma restando la durata del normale orario giornaliero di lavoro. Al personale chiamato a prestare la propria ordinaria attività lavorativa secondo particolari categorie di orario giornaliero spetta, per ciascun turno, il compenso di cui all'art. 131, lett. n) (Tab. A.7, lett. n). Qualora il turno ricada in tutto o in parte nelle ore notturne, tale compenso si cumula con la maggiorazione di cui all'art. 130, 1° comma.
4. Quando le esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto - nei limiti previsti dall'art. 25 - a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro. Sono esentati dal suddetto obbligo i dipendenti portatori di handicap che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, 3° comma. ovvero dall'art. 21, 1° comma, della legge 104/1992 nonché i dipendenti con figli portatori di grave handicap ai sensi di detta legge.
4bis. La durata media dell'orario settimanale di lavoro (dal lunedì alla domenica) non può in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. A far tempo dal 1° gennaio 2004, ai fini del calcolo della durata media, è assunto come riferimento un periodo di 12 mesi.
5. La disciplina delle prestazioni di lavoro a tempo parziale è contenuta nell'allegato A.
Nota all'art. 23
1. Nell'ambito delle previsioni di cui al 3° comma sono istituiti:
a) turni - della durata di 7 ore e 30 minuti, con intervallo mensa della durata di 40 minuti, salvo quanto più avanti previsto per i Servizi ESI, ISC e Segretariato - articolati su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; detti turni sono stabiliti, in relazione ad effettive esigenze di servizio, all'interno di un arco temporale massimo 6.00-22.00 (ad eccezione delle aree di lavoro più avanti indicate per le quali è previsto un diverso arco temporale);
b) turni della durata di 7 ore e 30 minuti - con intervallo della durata di 30 minuti per la fruizione del pasto - articolati su 24 ore (salvo quanto più avanti previsto per la Centrale telefonica dell'A.C.) per 7 giorni alla settimana con spostamento del giorno di riposo settimanale e della giornata feriale non lavorativa.
2. Il regime sub a) può trovare applicazione per il personale delle seguenti aree di lavoro:
- Servizio Segretariato:
I. personale addetto alla gestione del telex e alle autorimesse;
II. personale della Divisione Trattamento e Gestione della Documentazione:
- addetto allo "sportello" per la ricezione della corrispondenza (arco temporale: 7.00-19.30);
- addetto alla gestione della procedura automatica della corrispondenza (turni di 7 ore e trenta minuti più mezz'ora per la fruizione del pasto);
- Servizio Rapporti con l'Estero: personale addetto alla gestione del telex e del sistema SWIFT;
- personale dei Servizi dell'Amministrazione Centrale addetto alla conduzione degli automezzi;
- personale addetto al presidio delle portinerie degli stabili ove sono ubicati i Servizi dell'Amministrazione Centrale (arco temporale 6.00-20.00, fatta eccezione per le portinerie del Servizio ESI e di via dei Serpenti, 55 cui si applica, rispettivamente, l'arco temporale 6.00-24.00 e 6.0- 22.00);
- personale addetto alla sorveglianza delle ditte esterne presso l'A.C. (arco temporale 6.00-20.00);
- personale addetto al Centro Sportivo;
- personale addetto alla gestione dei centri elaborativi "dipartimentali"
(VAX) ed alla gestione remota delle procedure elaborative;
- Servizio Segreteria Particolare: personale strettamente necessario allo
svolgimento dei compiti connessi o di supporto all'attività del Direttorio;
- Servizio Attività Immobiliari (arco temporale 6.00-20.00): personale operaio
addetto alle centrali termiche ed elettriche e al reparto "magazzino e pronto intervento" della divisione assistenza tecnica e manutenzione;
- Servizio ESI: personale addetto ad interventi su impianti telefonici (arco temporale 6.00-20.00);
- Servizi ESI e ISC (turni di 7 ore e trenta minuti più mezz'ora per
la fruizione del pasto): personale addetto alle seguenti unità: CED 1, Divisione Supporto allo Sviluppo Applicativo. Settore Gestione Telex ed Acquisizione Dati e, nell'arco temporale 6.00-24.00, personale operaio incaricato della manutenzione e sorveglianza degli impianti. Il personale delle suddette aree di lavoro può fruire della pausa per il pasto all'interno del turno quando debba prolungare l'attività lavorativa effettuando prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro. Per il personale addetto al CED1 e alla Divisione Supporto allo Sviluppo Applicativo adibito alla gestione degli elaboratori, i turni, articolati in tre fasce continuative, si svolgono, tenuto conto delle esigenze di servizio, in un arco temporale 6.30-3.00; per il personale della Divisione Supporto allo Sviluppo Applicativo adibito al servizio di assistenza allo sviluppo delle applicazioni i turni si svolgono in un arco temporale 6.0- 24.00;
- Servizio Fabbricazione Carte Valori (arco temporale 7.00-20.00), personale addetto alle seguenti unità: Divisione Manutenzione (Manutenzione OCV, Manutenzione Cassa Speciale, Officina Meccanica, Carpenteria, Attrezzeria, Servizi Generali), Divisione Impianti (Ascensoristi, Elettricisti, Depurazione Acque, Manutenzione Impianti e Servizi, Servizi ausiliari), Divisione Segreteria e Affari Generali (Affari Generali);
- Filiali presso le quali è attivato l'istituto della reperibilità: per la sostituzione diurna del custode secondo le modalità previste dalla nota all'art. 26.
- a far tempo dall'1.9.98, personale distaccato presso il CASC-BI per le esigenze connesse al funzionamento della sede sociale di via S. Vitale;
- a far tempo dall'1.1.99 sono istituiti - in connessione all'avvio del sistema TARGET e all'operatività della Banca Centrale Europea - turni, della durata di 7 ore e 30 minuti, distribuiti su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì per le seguenti aree di lavoro:
■ Servizio Rapporti con l'Estero (arco temporale massimo 6.30-19.30).
■ Servizio Mercati Monetario e Finanziario (arco temporale massimo 7.0- 19.30).
■ Servizio Anticipazioni, Sconti e Compensazioni (arco temporale massimo 6.30-19.30).
■ Servizio Elaborazioni e Sistemi Informativi (arco temporale massimo 7.0- 19.00 - in aggiunta ai turni già previsti dal presente comma - per le seguenti unità del SESI: Divisioni Supporto Sistemistico, Sviluppo Applicazioni, Telecomunicazioni, Sicurezza Informatica, Nucleo Automazione Sportello).
■ Servizio Ragioneria (arco temporale massimo 6.30-20.00).
■ Sede di Milano (unità di Segreteria e di Riscontro, turno pomeridiano, durata massima fino alle 19.30).
■ Presidio della portineria degli stabili di via Pastrengo (arco temporale massimo 6.00-20.10);
- turni della durata di 7 ore e 30 minuti, distribuiti su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per le attività collegate al sistema TARGET e all'operatività della Banca Centrale Europea nelle seguenti aree di lavoro:
. Servizio Politica Monetaria e del Cambio (arco temporale massimo 6.30-19.30)
. Servizio Sistema dei Pagamenti (arco temporale massimo 6.30-19.30)
. Servizio Elaborazioni e Sistemi Informativi (arco temporale massimo 7.00-19.00 -in aggiunta ai turni già previsti dal presente comma -per le seguenti unità del SESI: Divisioni Supporto Sistemistico, Sviluppo Applicazioni Istituzionali, Telecomunicazioni, Sicurezza Informatica, Nucleo Automazione Sportello)
. Servizio Ragioneria (arco temporale massimo 6.30-20.00)
. Sede di Milano (unità di Segreteria e di Riscontro, turno pomeridiano, durata massima fino alle 19.00)
. presidio della portineria degli stabili di Via Pastrengo (arco temporale massimo 6.00-20.10).
I turni avranno di norma un intervallo di mensa, interno al turno, di 40 minuti. Per il turno 12.30-20.00 è consentita la fruizione del pasto presso la mensa aziendale nella mezz'ora precedente il turno stesso.
I turni che iniziano entro le ore 7.30 o che terminano dalle ore'19.00 possono essere senza intervallo.
3. Il regime sub b) può trovare applicazione per il personale delle seguenti aree di lavoro:
- Servizio Segretariato: personale addetto al Posto di Controllo Centralizzato (inclusi il Posto Ascolto Radio e il servizio di centralino telefonico) e alla Centrale telefonica dell'A.C., per la quale è fissato, a titolo sperimentale, l'arco temporale 7.00-21.30.
- Servizi ESI e Fabbricazione Carte Valori: personale operaio addetto alle centrali idrotermiche ed elettriche.
4. In tutti i casi in cui sono previsti turni di 7 ore e 30 minuti senza intervallo, questi sono sostituiti da turni della durata di 8 ore comprensiva di un intervallo di 30 minuti, fissato in relazione alle esigenze organizzative così come soddisfatte dall'attuale sistema.
5. Per il personale operante su turni, è attivabile una flessibilità in entrata di 10 minuti - 15 minuti per il personale addetto al Centro Donato Menichella - a condizione che sia comunque assicurata la continuità del servizio.
6. Soppresso
7. In presenza di sopravvenute esigenze operative possono essere introdotte ulteriori particolari categorie di orario previo confronto negoziale tra l'Amministrazione e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.
8. I limiti all'obbligo di effettuare prestazioni straordinarie richiamati al 4° comma del presente articolo entrano in vigore a decorrere dall'1.1.1997
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che nell'assegnazione del personale alle diverse categorie di orario si terrà conto anche delle esigenze personali e familiari manifestate dagli interessati.
L'Amministrazione ridurrà a 5 le tipologie di turni attualmente previste per il personale se.ge.si. addetto al Servizio Fabbricazione Carte Valori. Un'ulteriore riduzione a 4 delle suddette tipologie di turni potrà essere effettuata entro la primavera del 1997.
L'Amministrazione ridurrà le posizioni su "turni leggeri" (n. 15 posizioni), con correlativa riallocazione degli elementi interessati in regime di continuità delle lavorazioni, secondo la fascia di competenza e il regime di continuità, nei seguenti reparti della Divisione Manutenzione del Servizio Fabbricazione Carte Valori:
- Manutenzione Officine Carte Valori;
- Manutenzione Cassa Speciale;
- Officina Meccanica;
- Carpenteria;
- Servizi Generali.
L'Amministrazione precisa che le esigenze di servizio non integralmente fronteggiabili con i turni e gli sfalsamenti saranno assicurate con prestazioni straordinarie che, pertanto, non devono ritenersi incompatibili con le cennate categorie di orario.
L'orario di lavoro del personale dei servizi generali e di sicurezza ricomprende, nella sua articolazione giornaliera, due periodi di cinque minuti ciascuno per indossare e togliere il prescritto abito-uniforme all'inizio e alla fine di ciascun turno lavorativo.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione, nel fare presente che le attività collegate al sistema TARGET e all'operatività della Banca Centrale Europea sono prevalentemente organizzate su turni, dichiara, con specifico riferimento a tali turni, che:
l'orario di lavoro giornaliero è articolato per ciascun comparto su due turni, salvo il ricorrere di particolari situazioni operative.
Il personale che opera su turni non è vincolato al rispetto degli orari di intervallo previsti per la fruizione del servizio di mensa per i Servizi dell'Amministrazione Centrale.
Il personale che opera su turni che iniziano entro le ore 7.30 o che terminano dalle ore 19.00, per i quali è consentita una prestazione lavorativa senza intervallo, ha titolo, in luogo della mensa, a forme di ristorazione alternative (c.d. "cestino"), da fruire prima dell'inizio o dopo il termine del turno. La preferenza tra la mensa o la fruizione del "cestino" sarà espressa dal dipendente in occasione dell'assegnazione settimanale ai turni.
Presso i Servizi interessati, le prestazioni di lavoro sono distribuite su turni, con apposite comunicazioni di servizio da parte delle Direzioni locali, nelle quali verranno indicati il numero ed i nominativi dei dipendenti potenzialmente interessati dalle particolari categorie di orario e le tipologie dei turni che saranno adottate su base settimanale.
L'assegnazione dei dipendenti ai turni - che verrà definita sulla base di una programmazione plurisettimanale - sarà effettuata, secondo criteri di rotazione, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze personali e familiari manifestate dagli interessati (ad esempio: lavoratrici con figli in età prescolare o portatori di handicap bisognosi di assistenza e lavoratori con analoga situazione familiare in relazione alla condizione del coniuge).
I turni settimanali programmati sono modificabili previo tempestivo preavviso agli interessati (di regola con un anticipo di almeno 48 ore ovvero due giornate lavorative).
Il personale che abbia svolto una prestazione lavorativa in turno e che, per effetto di prestazioni straordinarie, termini l'attività lavorativa oltre le ore 21.00 ha titolo, a far tempo dal 1° maggio 1999, al rimborso delle spese di taxi per rientrare nella propria abitazione, dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
A tal fine, l'Amministrazione valuterà la possibilità di stipulare una convenzione con una società di servizio taxi.
Le parti dichiarano che il vigente regime normativo ed economico dei turni verrà riesaminato nell'ambito del negoziato per il rinnovo degli accordi per il quadriennio 1998-2001.
L' Amministrazione -tenuto conto che, allo stato, si registra una contenuta disponibilità di posti auto presso l'autorimessa di Via Pastrengo e considerata altresì l'ubicazione logistica di tale autorimessa, attualmente al di fuori della "zona a traffico limitato" -dichiara che, in via provvisoria, saranno ivi riservati posti auto in favore del personale addetto al primo ed all'ultimo turno di lavoro della giornata per le attività collegate al sistema TARGET ed all'operatività della Banca Centrale Europea, ivi compresi gli elementi della carriera se.ge.si. addetti al presidio della portineria dello stabile di Via Pastrengo.
Le parti convengono che, ove ne emerga l'esigenza sulla base dell'arco orario effettivamente interessato dall'operatività di TARGET, si procederà ad una congiunta verifica in ordine all'eventuale prolungamento del termine finale dell'articolazione dei turni previsto per i Servizi Sistema dei Pagamenti, Ragioneria e le relative portinerie.

Art. 24 Distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro
1. La durata dell'orario giornaliero di lavoro è fissata in 7 ore e 30 minuti, salvo quanto previsto dall'art. 23.
2. Per le Filiali l'orario giornaliero di lavoro - normalmente distribuito in 5 ore e 40 minuti la mattina ed in un'ora e 50 minuti il pomeriggio - ha inizio tra le ore 8.00 e le ore 8.30 e termine tra le ore 16.20 e le ore 16.50, con un intervallo pomeridiano di 50 minuti. Per le Filiali non dotate di mensa interna l'intervallo pomeridiano è di 60 minuti e l'orario giornaliero di lavoro ha termine tra le ore 16.30 e le ore 17.00.
Presso la Filiale di Roma Tuscolano l'intervallo pomeridiano è di 40 minuti e l'orario giornaliero di lavoro ha termine tra le 16.10 e le 16.40.
3. Non può avvalersi della flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero di cui al precedente comma il personale delle Filiali addetto a comparti di lavoro per i quali ricorrano particolari esigenze tecnico-operative.
4. L'orario di funzionamento degli sportelli al pubblico ha inizio alle ore 8.15 e termine alle ore 13.30. Il servizio di sportello prosegue, per il pubblico presente in sala, fino ad un massimo di 15 minuti successivi al suddetto termine di chiusura dello sportello.
5. Per l'Amministrazione Centrale, l'orario giornaliero di lavoro ha inizio tra le ore 8.00 e le ore 9.00 e termine tra le ore 16.20 e le ore 17.20 con un intervallo pomeridiano di 50 minuti. Presso l'Amministrazione Centrale-insediamenti di Vermicino, l'orario giornaliero di lavoro ha inizio tra le ore 7.30 e le ore 9.00 e termine tra le ore 15.40 e le ore 17.10 con un intervallo pomeridiano di 40 minuti.
6. Non può avvalersi della flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero di cui al precedente comma il personale addetto a settori dell'Amministrazione Centrale per i quali ricorrano particolari esigenze tecnico-operative.
7. Presso la Cassa Centrale l'orario di funzionamento degli sportelli al pubblico ha inizio alle ore 8.15 e termine alle ore 12.30.
8. Per il personale del Servizio Fabbricazione Carte Valori e per quello in servizio presso la Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale, l'orario di lavoro giornaliero ha inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 16.10 con un intervallo pomeridiano di 40 minuti. Ad eccezione degli addetti ai comprensori, il predetto personale può avvalersi di una flessibilità di 30 minuti del termine iniziale e finale dell'orario giornaliero, sempre che non ricorrano particolari esigenze tecnico-operative. Il personale del Servizio Fabbricazione Carte Valori e del Servizio Cassa Generale addetto ai comprensori non può uscire, salvo apposita autorizzazione, se prima non sono completate le operazioni di verifica e di ricognizione, secondo le prescritte modalità, di quanto viene custodito nei locali di sicurezza. Qualora presso i predetti comprensori durante le suddette operazioni si riscontrino differenze o mancanze, l'uscita resta sospesa fino a che siano compiuti i conseguenti accertamenti ed è', comunque, subordinata all'autorizzazione della competente Direzione.
9. Ove si consenta, nei limiti della flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero di cui ai precedenti commi 2°, 5°e 8°, una prestazione giornaliera inferiore a 7 ore e 30 minuti, il minor tempo lavorato deve essere compensato da prestazioni aggiuntive rese in altri giorni lavorativi.
10. L'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero possono essere anticipati o posticipati di un'ora, di 30 minuti ovvero di 15 minuti per il personale strettamente necessario per l'espletamento del lavoro inerente a specifiche esigenze di determinate strutture. Il termine di riferimento per l'applicazione di tali sfalsamenti è quello delle ore 8.00. In tali casi a detto personale è riconosciuto il compenso di cui all'art. 131, lett. m) (Tab. A.7, lett. m).
Nota all'art. 24
1. Qualora la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le sei ore e non sia previsto un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al dipendente spetta una pausa non retribuita di 10 minuti.
2. Soppresso.
3. In caso di prolungamento dell'orario di sportello ai sensi del 4° comma la distribuzione ordinaria della prestazione giornaliera di lavoro tra il mattino ed il pomeriggio subirà variazioni al fine di consentire al personale la piena fruizione dell'intervallo pomeridiano.
4. Le Direzioni dei Servizi dell'Amministrazione Centrale possono disporre
- a richiesta dell'interessato e purché ciò sia compatibile con le esigenze di organizzazione del servizio - lo spostamento in avanti del termine iniziale e finale dell'attività lavorativa fino ad un massimo di 2 ore e 30 minuti (dalle ore 10.30 alle ore 19.00). In tal caso l'interessato non può avvalersi del regime di flessibilità.
5. Presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori può essere disposta, con formale comunicazione della Direzione del Servizio, l'attivazione di un regime continuativo di lavoro finalizzato ad assicurare il funzionamento ininterrotto delle macchine e degli impianti, nonché la prosecuzione delle attività a lavorazione individuale, mediante la fruizione a turno dell'intervallo pomeridiano da parte degli addetti ad una stessa unità operativa.
6. Gli sfalsamenti previsti dal 10° comma possono trovare applicazione con riferimento al personale ed alle unità di seguito indicati:
- nella misura di un'ora, per il personale del Servizio Fabbricazione Carte Valori addetto alla Stamperia (squadra di manovra), alla Cassa officina, alla Cassa speciale (personale del ruolo di cassa e personale operaio) e quello che svolge funzioni di Fiduciario presso le Officine Carte Valori o presso la Cassa speciale. Detto sfalsamento può essere disposto limitatamente alle quote di personale necessario per le operazioni di estrazione e/o immissione nelle sacristie di materiale, semilavorati e valori;
- nella misura di un'ora, per i Capi reparto addetti ad unità che operano su turni;
- nella misura di un'ora ovvero di 30 minuti, per il personale dei servizi generali e di sicurezza delle Filiali addetto alla sorveglianza di ditte esterne;
- nella misura di 15 ovvero di 30 minuti, a fronte di specifiche esigenze di servizio, per il personale dei servizi generali e di sicurezza addetto alla Cassa Centrale ed alla Succursale di Roma;
- nella misura di 15 minuti in anticipo (dalle 8 alle 7.45) per il personale delle Filiali adetto all'apparato LSX (misura sperimentale).
7. Soppresso.
8. A far tempo dal 1° ottobre 2002 può avvalersi della flessibilità oraria in ingresso, secondo criteri di rotazione, il personale delle Filiali addetto alle strutture che svolgono attività di cassa con organico effettivo pari o superiore alle sei unità e nel limite dei 30% delle risorse in concreto disponibili.
9. Della flessibilità oraria in ingresso può altresì avvalersi, sempre a far tempo dal 1° ottobre 2002, il personale della carriera operaia addetto alle unità di cassa delle Filiali di Roma Tuscolano e di Piacenza, ove avanzi specifica richiesta in tal senso e sempre che non ostino esigenze di servizio.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che nel primo trimestre 1997 sarà avviato in tutte le Filiali un sistema di rilevazione automatica delle presenze. L'Amministrazione precisa che tra le esigenze tecnico-operative di cui al 6° comma del presente articolo rientrano anche quelle connesse al funzionamento delle casse presso l'Amministrazione Centrale.
L'Amministrazione si riserva di valutare, al termine del periodo di prima applicazione della procedura per l'automazione dello sportello (nel secondo semestre del 1996), la possibilità di introdurre in via sperimentale la flessibilità di trenta minuti dell'orario di inizio e termine della prestazione giornaliera per il personale di cassa secondo modalità compatibili con le concrete esigenze tecnico-operative.
L'Amministrazione dichiara l'intendimento di favorire presso le Filiali una più ampia applicazione della flessibilità in ingresso del personale se.ge.si., da realizzarsi secondo necessari criteri di rotazione,
avvalendosi delle previsioni della vigente normativa in materia. L'Amministrazione dichiara che, ai fini dell'applicazione della normativa concernente le assenze del personale, verrà considerato assente dal servizio il dipendente che, nel giorno, abbia fornito una prestazione inferiore a 2 ore e 30 minuti.
L'Amministrazione dichiara che la prestazione minima necessaria ai fini del conteggio automatico delle prestazioni straordinarie è pari a 15 minuti. L'Amministrazione conferma che il personale con funzioni di custode può fruire del pasto presso le mense aziendali.
L'Amministrazione fa presente che il regime di continuità delle lavorazioni presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori trova la sua esclusiva fonte normativa primaria nella disciplina regolamentare in materia.
L'Amministrazione dichiara che, pur costituendo il regime di continuità delle lavorazioni presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori il normale modello organizzativo per detta Unità, la Banca potrà sospenderne l'applicazione presso quei settori per i quali i risultati delle attività lavorative - fatti salvi i casi di forza maggiore - si rivelassero non conformi ai livelli produttivi previsti.
Le parti dichiarano che il regime di continuità delle lavorazioni ed i relativi criteri di attuazione saranno riesaminati nell'ambito della prossima trattativa alla luce della prevedibile evoluzione del contesto esterno di riferimento (ad es., monetazione delle banconote di L.1.000 e di L.2.000, emissione del nuovo biglietto di L. 500.000, introduzione della banconota europea) e del conseguente impatto della stessa evoluzione sull'attività del Servizio Fabbricazione Carte Valori.

Art. 25 Lavoro straordinario - Riposi compensativi
1. A decorrere dall'1.1.1997, per le prestazioni oltre il normale orario di lavoro - da rendere con le modalità stabilite dal preposto all'ufficio, Divisione o reparto secondo le direttive impartite dalla Direzione - sono stabiliti i seguenti limiti annuali, raggiunti i quali viene meno l'obbligo di effettuare le prestazioni medesime:
- limite generale di 400 ore;
- limite di 600 ore, per il personale adibito a particolari aree operative.
2. Ai fini del raggiungimento dei limiti annuali indicati al comma precedente, non si computano le prestazioni straordinarie fornite nel mese di maggio dai dipendenti impegnati nella predisposizione della Relazione annuale della Banca, entro il limite massimo di 100 ore, nonché le prestazioni straordinarie rese dal personale della Segreteria Particolare adibito a compiti connessi o di supporto all'attività del Direttorio.
3. Le prestazioni rese dai dipendenti nei cui confronti trova applicazione il limite generale di 400 ore sono sottoposte al seguente regime:
- per le prestazioni effettuate fino al raggiungimento di 140 ore è corrisposto il compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 120, salvo quanto previsto in tema di "banca delle ore";
- per le prestazioni effettuate oltre 140 ore e fino al limite di 400 ore il dipendente può optare tra compenso per lavoro straordinario e riposi compensativi - salvo il ricorrere di inderogabili esigenze di servizio - da fruire per giornate intere nel mese stesso in cui le prestazioni eccedenti il limite sono state effettuate. In ogni caso di mancata fruizione dei riposi in detto mese è corrisposto il compenso per lavoro straordinario;
- per le prestazioni che, in via eccezionale, il dipendente effettui, pur non ricorrendone l'obbligo, oltre il limite di 400 ore, il dipendente stesso ha titolo esclusivamente a fruire di riposi compensativi per giornate intere.
4. Per i dipendenti che pur sottoposti al limite generale di 400 ore siano addetti a particolari aree operative, trova applicazione il seguente regime:
- per le prestazioni effettuate fino al raggiungimento del limite di 400 ore al dipendente è corrisposto il compenso per lavoro straordinario, salvo quanto previsto in tema di "banca delle ore";
- per le prestazioni che, in via eccezionale, il dipendente effettui, pur non l'obbligo, oltre il limite di 400 ore:
• fino a 90 ore eccedenti tale limite il dipendente può optare tra compenso per lavoro straordinario e riposi compensativi - salvo il ricorrere di inderogabili esigenze di servizio - da fruire per giornate intere nel mese stesso in cui le prestazioni eccedenti il limite sono state effettuate. In ogni caso di mancata fruizione dei riposi in detto mese è corrisposto il compenso per lavoro straordinario;
• oltre le 490 ore complessive il dipendente ha titolo esclusivamente a fruire di riposi compensativi per giornate intere.
5. Le prestazioni rese dai dipendenti nei cui confronti trova applicazione il limite di 600 ore sono sottoposte al seguente regime:
- per le prestazioni effettuate fino al raggiungimento del limite di 600 ore è corrisposto il compenso per lavoro straordinario, salvo quanto previsto in tema di "banca delle ore";
- per le prestazioni che, in via eccezionale, il dipendente effettui, pur non ricorrendone l'obbligo, oltre il limite di 600 ore:
• fino a 90 ore eccedenti tale limite il dipendente può optare tra compenso per lavoro straordinario e riposi compensativi - salvo il ricorrere di inderogabili esigenze di servizio - da fruire per giornate intere nel mese stesso in cui le prestazioni eccedenti il limite sono state effettuate. In ogni caso di mancata fruizione dei riposi in detto mese è corrisposto il compenso per lavoro straordinario;
• oltre le 690 ore complessive il dipendente ha titolo esclusivamente a fruire di riposi compensativi per giornate intere.
6. I dipendenti possono prendere visione periodicamente del numero delle ore straordinarie dagli stessi prestate.
7. Alle rappresentanze sindacali locali formalmente costituite sono comunicati - con frequenza trimestrale ed evidenza cumulativa - i dati concernenti il numero delle ore straordinarie complessivamente prestate fino al mese di riferimento presso ciascuna Divisione, ufficio e reparto e la distribuzione quantitativa, per scaglioni di ore, dei dipendenti che abbiano reso prestazioni straordinarie.
8. Il personale che fornisca prestazioni eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa ha titolo ad un riposo di pari durata, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di detta giornata.
Nota all'art. 25
1. Soppresso
2. Il limite annuale alle prestazioni straordinarie è fissato in 600 ore per le seguenti aree operative:
- movimento fondi;
- autorimesse, conduzione autovetture, portinerie e telex; sorveglianza ditte esterne;
- centrali termiche, elettriche e interventi su time-lock (Servizio Attività Immobiliari);
- centrale telefonica dell'Amministrazione Centrale;
- Stanza di Compensazione di Milano, limitatamente al periodo di liquidazione titoli; interventi su impianti telefonici (SESI);
- protocollo e spedizione della corrispondenza (Divisione Trattamento e Gestione Documentazione del Servizio Segretariato).
3. La previsione di cui al 2° comma trova applicazione nei confronti del personale della Segreteria Particolare addetto alle seguenti aree di lavoro: Stampa Italiana, Segreteria dei membri del Direttorio, personale dei servizi generali e di sicurezza.
4. In presenza di sopravvenute ed indilazionabili esigenze operative i limiti annuali di cui al 1° comma possono essere elevati, d'intesa fra l'Amministrazione e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, nei confronti del personale addetto alle unità operative presso le quali si sono manifestate le anzidette esigenze.
5. Le particolari aree operative di cui al 4° comma sono le seguenti:
- Servizio ESI: Divisioni CEDI, Divisione Supporto allo Sviluppo Applicativo, Impianti Tecnologici e Sistemi di Sicurezza, Sviluppo Applicazioni, Supporto Utenti, Supporto Sistemistico, Telecomunicazioni, addetti ad impianti analoghi a quelli del Posto di Controllo Centralizzato:
- Servizio ISC: Divisione Sviluppo Applicazioni;
- Servizi ESI e ISC: personale della carriera se.ge.si. addetto al presidio del passaggio tra gli ambienti del Servizio ESI ed il Servizio ISC;
- Servizio Segretariato: addetti al posto di controllo dell'Amministrazione Centrale;
- Servizio Studi: personale della Divisione Sviluppo Applicazioni ed Elaborazioni Economiche che si occupa della gestione del Centro Elaborativo Dipartimentale e dell'assistenza di primo livello agli utenti; personale delle carriere se.ge.si. ed operaia addetto alla Biblioteca.
6. A far tempo dal l° gennaio 2004 è istituita la "banca delle ore" alimentata con le prime 30 ore di lavoro straordinario diurno effettuato nelle giornate feriali lavorative, salvo che il dipendente ad inizio anno opti per la loro monetizzazione. Le ore versate nella "banca" sono utilizzate sotto forma di giornate di congedo o di permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività) da fruire obbligatoriamente entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
7. Le ore versate nella "banca delle ore" possono essere anche utilizzate, a domanda del dipendente, per compensare eventuali deficit di prestazione risultanti a fine mese che diano luogo a trattenuta retributiva.
8. Alla scadenza dei 18 mesi, per le ore eccezionalmente non fruite è riconosciuto il compenso per lavoro straordinario.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che nella richiesta di prestazioni straordinarie si terrà conto delle esigenze delle lavoratrici con figli in età prescolare o portatori di handicap bisognosi di assistenza nonché dei lavoratori con analoga situazione familiare in relazione alla condizione del coniuge. L'Amministrazione dichiara che provvederà ad integrare il mod. 138 Sip (concernente la segnalazione alle rappresentanze sindacali locali delle prestazioni straordinarie per scaglioni di ore) con l'introduzione, previe le opportune modifiche alle attuali procedure elaborative, di ulteriori scaglioni.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dichiarano che il complesso dell'accordo sulle prestazioni straordinarie è finalizzato a determinare le condizioni utili a consentire un più congruo numero di assunzioni. L'Amministrazione dichiara che il regime transitorio è volto a consentire l'adozione di misure organizzative, tecniche e procedurali idonee a favorire il passaggio alla nuova disciplina di cui saranno anche valutati gli eventuali impatti sugli organici.

Art. 26 Reperibilità
1. Il personale per il quale sia stabilito con formale comunicazione della Direzione del Servizio o della Filiale di appartenenza un obbligo di pronta reperibilità è tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonché a raggiungere tempestivamente, in caso di chiamata, il luogo dell'intervento.
2. Salvo diversa determinazione della Direzione che dispone la reperibilità, il turno di reperibilità in giorno lavorativo è compreso tra il termine del normale orario di lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo; il turno di reperibilità in giorno festivo, feriale non lavorativo e di riposo settimanale è compreso tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le ore 8.00 del giorno successivo. Per ogni turno di reperibilità spetta il compenso di cui all'art. 131, lett. o) (Tab. A.7, lett. o).
[…]
6. Qualora gli interventi abbiano luogo nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha altresì titolo ad un riposo, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di detta giornata, di durata pari a quella degli interventi effettuati e dei necessari connessi spostamenti.
Nota all'art. 26
1. L'istituto della reperibilità trova applicazione nei seguenti settori:
- Servizio Attività Immobiliari: personale tecnico della Divisione Assistenza tecnica e manutezione e personale operario della stessa Divisione addetto ai reparti "elettricisti" e "porte corazzate e casse forti"
- Servizio ESI: personale delle carriere operaia e dei servizi generali e di sicurezza addetto alle portinerie;
- personale addetto alla gestione dei VAX "dipartimentali";
- personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza incaricato della sostituzione del custode.
2. Il dipendente obbligato alla pronta reperibilità è tenuto a mantenersi entro l'ambito di copertura dello strumento di collegamento adottato e, comunque, entro una distanza tale da consentire un intervento tempestivo in caso di chiamata.
3. Il ricorso all'istituto della reperibilità del sostituto custode è obbligatorio ad eccezione dei casi in cui, in presenza di particolari condizioni, si renda necessario ricorrere al regime di sostituzione notturna in Filiale. In tale ultimo caso i dipendenti della carriera dei servizi generali e di sicurezza incaricati a turno, in sostituzione del custode, di permanere nei locali della Filiale nelle ore notturne hanno titolo, per ogni notte, al compenso di cui all'art. 131, lett. c) (Tab. A.7, lett. C). Nella giornata in cui ha termine tale sostituzione - sempreché detta giornata sia lavorativa detti dipendenti iniziano la prestazione lavorativa alle ore 6.00 e la terminano alle ore 10.30 (9 in caso di semifestività). Per la parte residua della giornata lavorativa gli stessi fruiscono, a titolo di riposo compensativo, di un permesso retribuito. Quando la sostituzione abbia inizio in giorno antecedente ad una giornata festiva, semifestiva o feriale non lavorativa, il dipendente ha titolo ad una maggiorazione del 100% del compenso di cui all'art. 131, lett. c).
4. Presso le Filiali in cui è attivato l'istituto della reperibilità, la sostituzione diurna del custode nei giorni dal lunedì al venerdì ha luogo con il ricorso alle particolari categorie di orario di cui al 3° comma dell'art. 23 secondo le seguenti modalità:
- per ciascuna giornata prestano servizio due elementi dei servizi generali e di sicurezza, il primo a partire dall'ora di "riconsegna" mattutina della Filiale da parte dell’Arma dei Carabinieri, il secondo fino all'ora prevista per la "consegna" serale all'Arma medesima;
- i predetti elementi osservano il normale orario di lavoro con fruizione anticipata o posticipata dell'intervallo pomeridiano e del servizio di mensa;
- agli stessi è riconosciuto il compenso di cui all'art. 131, lettera n) (Tab. A.7, lett. n).
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che sono in corso di realizzazione interventi migliorativi sugli impianti di sicurezza che dovrebbero, in prospettiva, favorire una revisione delle modalità di svolgimento del servizio di custodia.
L'Amministrazione dichiara che stipulerà una convenzione con una società di servizio taxi per agevolare il raggiungimento del posto di lavoro ed il ritorno all'abitazione da parte del personale dei Servizi ESI ed ISC in reperibilità ai fini dell'effettuazione dell'intervento.

Art. 27 Riposo settimanale
1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.
2. È fissato in un giorno feriale il riposo settimanale dei dipendenti che, nell'ambito di turni articolati su 24 ore per 7 giorni alla settimana ai sensi dell'art. 23, 3° comma, debbano prestare servizio anche la domenica e di quelli che, per esigenze connesse alla custodia degli Stabilimenti, sono tenuti in tale giorno all'obbligo di pronta disponibilità ad intervenire di cui all'art. 23, 2° comma.
3. Il personale, ove in via eccezionale sia chiamato a fornire prestazioni eccedenti le quattro ore nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale, ha titolo ad usufruire del riposo non goduto in una delle giornate lavorative immediatamente successive.
4. Prestazioni della specie di durata pari o inferiore alle quattro ore danno titolo ad un permesso orario di corrispondente durata da fruire all'inizio dell'orario di lavoro di una delle giornate lavorative immediatamente successive.
[…]

Titolo VI Congedi - Aspettative
Art. 38 Accertamenti sanitari

1. Fermo restando l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il dipendente è tenuto a sottoporsi agli accertamenti medici che l'Amministrazione disponga, a mezzo di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie, per accertare la di lui idoneità fisica al disimpegno delle mansioni di sua competenza ovvero delle altre che possono essergli demandate.
[…]

Art. 39 Rimborsi e indennizzi per malattie od infortuni dipendenti da causa di servizio
1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio subito o della malattia contratta dal dipendente è determinato dall'Amministrazione su documentata domanda che l'interessato deve presentare, a pena d'inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, indicando specificamente la natura dell'infermità stessa, le circostanze in cui si produsse, le cause che la determinarono, nonché ogni altro utile elemento di valutazione.
2. La riconducibilità di successive infermità a infortuni o malattie già riconosciuti dipendenti da causa di servizio è determinata dall'Amministrazione nei termini e secondo le modalità indicati al comma precedente.
3. Ove l'infortunio o la malattia siano riconosciuti derivanti da causa di servizio, l'Amministrazione rimborsa le spese di cura sostenute dal dipendente qualora le stesse afferiscano a prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale o dell'Inail e limitatamente alla differenza con quanto il dipendente ha ottenuto - o avrebbe comunque avuto titolo ad ottenere - a carico del Servizio Sanitario stesso, dell'Inail o di altri enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi in conseguenza del rapporto di lavoro o comunque per effetto di eventuali assicurazioni non obbligatorie che coprano la responsabilità della Banca.
4. I rimborsi di cui al comma precedente sono liquidati dalla Banca - previo accertamento da parte di propri organi tecnico-sanitari del carattere di necessarietà e idoneità delle cure effettuate dal dipendente - su esibizione della relativa documentazione, in regola con le norme di legge, e nella misura giudicata congrua dagli organi stessi.
5. Ove dagli infortuni medesimi o dalle malattie derivi una invalidità permanente di grado non inferiore al 6% secondo la classificazione dell'Inail, il dipendente ha titolo, per una sola volta, ad un equo indennizzo da richiedere entro il termine di sei mesi dal giorno della comunicazione del provvedimento di riconoscimento di cui ai precedenti commi. […]

Art. 42 Tutela delle lavoratrici madri
Durante i periodi di astensione obbligatoria ai sensi di legge, la retribuzione è corrisposta nella misura integrale.

Titolo XII Mancanze e sanzioni disciplinari - Procedimento relativo
Art. 82 Riduzione della retribuzione

1) per violazione dei doveri di cui al 1° comma dell'articolo 17; 
2) per tolleranza di irregolarità in servizio, atti di indisciplina, contegno scorretto o abusi da parte del personale dipendente;
[…]
5) per inosservanza di divieti o per violazioni di obblighi sanciti dal Regolamento per i quali non siano previste specifiche sanzioni disciplinari o che, in relazione al grado di gravità, non siano passibili di diversa sanzione a norma dei successivi articoli del presente Titolo.
[…]

Art. 83 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi
1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi è inflitta:
1) per maggiore gravità dei fatti punibili con la sanzione della riduzione della retribuzione;
[…]
3) per atti di insubordinazione;
[…]

Art. 84 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione da sei mesi ad un anno
1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione da sei mesi ad un anno è inflitta per maggiore gravità dei fatti punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi, indicati ai punti da 1) a 6) dell'art. 83.
[…]

Art. 86 Destituzione
La destituzione è inflitta:
1) per particolare gravità dei fatti punibili con la riduzione della retribuzione o la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
[…]
7) per gravi atti di insubordinazione accompagnati da violenza o commessi pubblicamente ovvero per incitamento all'insubordinazione;
[…]

Art. 87 Recidiva
Al dipendente che incorre in un'infrazione disciplinare dopo essere stato punito, nel biennio precedente, per un'infrazione della stessa specie può essere inflitta la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Titolo XIII Cessazione del rapporto d'impiego
Art. 103 Dispensa dal servizio

1. È dispensato dal servizio il dipendente che:
a) trascorso il termine massimo di cui al 3° comma dell'art. 37 riguardante l'aspettativa per motivi di salute, non sia riconosciuto idoneo a riprendere servizio sulla base degli accertamenti sanitari disposti ai sensi dell'art. 38;
[…]

Titolo XV Trattamento economico
Sezione I
Art. 131 Speciali compensi

1. Per l'espletamento di specifici compiti o in relazione a particolari situazioni di lavoro sono riconosciuti - per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto - i seguenti speciali compensi, le cui misure sono specificate nella Tabella A.7.
[….]
e) Compenso per prestazioni in caveau o in sacristia.
Spetta al personale addetto alle cassette di sicurezza, agli archivi o ad uffici o luoghi di lavoro che abbiano sede normale in locali posti al di sotto del piano stradale, in caso di permanenza nei locali anzidetti per almeno 3 ore lavorative. Tale compenso spetta nelle misure maggiorate in caso di permanenza, rispettivamente, per almeno 3 ore o per oltre 6 ore, nelle sacristie della Banca, ubicate sia al di sopra che al di sotto del piano stradale.
[…]
m) Compenso per sfalsamento dell'orario di lavoro.
Spetta al personale che anticipi o posticipi l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero ai sensi dell'art. 24, 10° comma.
n) Compenso per turno.
Spetta, per ciascun turno interamente ed effettivamente svolto, al personale che, ai sensi dell'art. 23, 3° comma, presti la propria attività lavorativa sulla base di turni articolati su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ovvero articolati su 24 ore per 7 giorni alla settimana con spostamento del giorno di riposo settimanale e della giornata feriale non lavorativa. Ai fini dell'attribuzione di tale compenso, il turno si intende interamente ed effettivamente svolto anche in caso di fruizione di permesso, purché di durata non superiore ad un'ora e non collocato in testa o in coda al turno stesso.
o) Compenso per reperibilità.
Spetta, per ciascun turno, al personale per il quale sia stato stabilito, ai sensi dell'art. 26, un obbligo di pronta reperibilità.
p) Compenso per il turno notturno per la gestione degli elaboratori del SESI ("sala macchine").
Spetta, per ciascun turno interamente ed effettivamente svolto, al personale che - nell'ambito delle particolari categorie orarie previste dall'art. 23, 3° comma - svolga il turno notturno per la gestione degli elaboratori del SESI.
[…]

Titolo XVII Norme transitorie
Art. 172 Prestazioni straordinarie

Per l'anno 1996 le prestazioni oltre il normale orario di lavoro sono disciplinate come segue.
1. È stabilito un limite di 140 ore all'anno per prestazioni oltre l'orario normale da rendere con le modalità stabilite dal preposto all'ufficio, Divisione o reparto secondo le direttive impartite dalla Direzione.
2. Non si computano ai fini del raggiungimento del tetto annuale indicato al comma precedente le prestazioni straordinarie fornite nel mese di maggio dai dipendenti impegnati nella predisposizione della Relazione annuale della Banca, entro il limite massimo di 100 ore, nonché le prestazioni straordinarie rese dal personale della Segreteria Particolare adibito a compiti connessi o di supporto all'attività del Direttorio.
3. Per il personale adibito a particolari aree operative sono fissati limiti annui per prestazioni oltre l'orario normale pari a 400 e 600 ore.
4. I dipendenti possono prendere visione periodicamente del numero delle ore straordinarie dagli stessi prestate.
5. Alle rappresentanze sindacali locali formalmente costituite sono comunicati - con frequenza trimestrale ed evidenza cumulativa - i dati concernenti il numero delle ore straordinarie complessivamente prestate fino al mese di riferimento presso ciascun ufficio, Divisione o reparto e la distribuzione quantitativa, per scaglioni di ore, dei dipendenti che abbiano reso prestazioni straordinarie.
6. Ove il dipendente sia eccezionalmente chiamato a svolgere attività lavorativa oltre i limiti di cui ai precedenti commi 1° e 3° allo stesso è riconosciuto, salvo il ricorrere di inderogabili esigenze di servizio, un riposo compensativo di pari durata da fruire, per giornate intere, nel mese in cui le prestazioni straordinarie sono state effettuate. In ogni caso di mancata fruizione del riposo in detto mese è corrisposto il compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 120.
7. Il personale che fornisca prestazioni eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa ha titolo ad un riposo di pari durata, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di detta giornata.
Nota
1. Il limite annuale alle prestazioni straordinarie è fissato in 400 ore per le seguenti aree di lavoro:
1) Servizio ESI: Divisioni CED1, Supporto allo Sviluppo Applicativo, Impianti Tecnologici e Sistemi di Sicurezza, Sviluppo Applicazioni, Supporto Utenti, Supporto Sistemistico, Telecomunicazioni, addetti ad impianti analoghi a quelli del Posto di Controllo Centralizzato;
2) Servizio ISC: Divisione Sviluppo Applicazioni;
3) Servizi ESI e ISC: personale della carriera se.ge.si. addetto al posto di presidio del passaggio tra gli ambienti del Servizio ESI e del Servizio ISC;
4) Servizio Segretariato: addetti al posto di controllo dell'Amministrazione Centrale;
5) Servizio Studi: personale della Divisione Sviluppo Applicazioni ed Elaborazioni Economiche che si occupa della gestione del Centro Elaborativo Dipartimentale e dell'assistenza di primo livello agli utenti: personale della carriera se.ge.si. ed operaia addetto alla Biblioteca.
2. La previsione di cui al 2° comma trova applicazione nei confronti del personale della Segreteria Particolare addetto alle seguenti aree di lavoro: Stampa Italiana, Segreteria dei membri del Direttorio, personale dei servizi generali e di sicurezza.
3. Il limite annuale alle prestazioni straordinarie è fissato in 600 ore per le seguenti aree di lavoro:
- movimento fondi;
- autorimesse, conduzione autovetture, portinerie e telex;
- sorveglianza ditte esterne;
- centrali termiche, elettriche e interventi su time-lock (Servizio Attività Immobiliari); centrale telefonica dell'Amministrazione Centrale; 
- Stanza di Compensazione di Milano, limitatamente al periodo di liquidazione titoli; interventi su impianti telefonici (SESI);
- protocollo e spedizione della corrispondenza (Divisione Trattamento e Gestione Documentazione del Servizio Segretariato).
4. In presenza di sopravvenute ed indilazionabili esigenze operative i limiti annuali di cui al 1° ed al 3° comma possono essere elevati, d'intesa fra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, nei confronti del personale addetto alle unità operative presso le quali si sono manifestate le anzidette esigenze.
5. In favore delle lavoratrici - e, in caso di documentata condizione di impossibilità del coniuge, dei lavoratori - con figli in età prescolare è introdotto, in via sperimentale, l'istituto del recupero dello straordinario effettuato, nel limite di 30 ore annue, mediante permessi di 1 o 2 ore (1 ora in caso di semifestività) da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, al termine della prestazione lavorativa.

Parte II Altre intese
Disposizioni collegate con il riassetto logistico delle unità dell'area romana

[…]
6) Pronto soccorso
Presso l'insediamento sarà garantito un punto di primo soccorso con il presidio di personale medico e paramedico. Verranno altresì stabiliti i necessari rapporti con le vicine strutture ospedaliere.
[…]

Parte III Relazioni sindacali
Fermo restando quanto concordato in tema di contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale dell'Istituto, le parti, nel confermare che le intese sui diritti di informazione delle Organizzazioni Sindacali seguono, come periodo di validità, la vigenza degli accordi per la disciplina del trattamento normativo del personale dell'Istituto, convengono che la materia delle Relazioni Sindacali sarà disciplinata dalle seguenti disposizioni, integralmente sostitutive del previgente accordo in materia.

Art. 2 Conferenza quadriennale
1. Nel secondo semestre dell'anno di scadenza degli accordi negoziali concernenti il trattamento normativo del personale si svolge tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 una Conferenza nel corso della quale vengono illustrate le linee strategiche di intervento elaborate dall'Amministrazione sugli assetti organizzativi e tecnologici anche in relazione all'evoluzione delle attività istituzionali della Banca nel successivo quadriennio e le relative ricadute sul personale.
2. La Conferenza si incentra sui seguenti argomenti:
- modifiche organizzative, territoriali e innovazioni tecnologiche; organici del personale;
- programmi di addestramento e formazione del personale;
- aspetti di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
3. Venti giorni prima della Conferenza l'Amministrazione trasmette alle predette Organizzazioni Sindacali un documento illustrativo delle materie oggetto della Conferenza stessa, corredato dei dati sugli organici del personale e sull'attività di addestramento e formazione nei termini specificati in Appendice. In materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, il documento illustrativo contiene riferimenti su:
- indagini ambientali di portata generale e misure che si intendono adottare in relazione alle risultanze delle indagini stesse;
- iniziative assunte per promuovere - in occasione dell'introduzione di modifiche tecnologiche - la diffusione tra il personale delle necessarie informazioni concernenti il posto di lavoro, le attrezzature e i materiali utilizzati;
- problematiche di carattere generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
4. Il predetto documento illustrativo contiene altresì riferimenti sulle iniziative assunte e sulle realizzazioni effettuate in favore del personale portatore di handicap, in particolare con riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche e all'acquisizione di strumenti tecnologici di supporto.
5. Nel corso dell'incontro, da tenersi presso l'Amministrazione Centrale, le parti si scambiano le reciproche considerazioni sui temi trattati.
6. Nei dieci giorni successivi, le Organizzazioni Sindacali che hanno partecipato all'incontro possono, ove lo ritengano, far conoscere formalmente le proprie osservazioni sui temi trattati. In tal caso, l'Amministrazione fornisce formale riscontro nei successivi dieci giorni.
7. In ordine alle modifiche organizzative e territoriali, alle innovazioni tecnologiche ed agli organici del personale si tiene, nel secondo semestre del secondo anno successivo a quello in cui si svolge la Conferenza quadriennale, un incontro di aggiornamento e di verifica con le Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1.
8. Negli anni per i quali non è previsto né l'incontro quadriennale della Conferenza né quello biennale di aggiornamento e di verifica, l'Amministrazione, nel secondo semestre dell'anno di riferimento, fornisce alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art.1 l'aggiornamento dei dati sugli organici del personale.
9. Entro il mese di maggio dell'anno in cui si tiene la Conferenza o l'incontro di aggiornamento e di verifica, le predette Organizzazioni Sindacali possono rappresentare per iscritto alla Banca le proprie considerazioni in ordine alla situazione organizzativa e tecnologica dell'Istituto.
10. Ove dalle modifiche organizzative o dalle innovazioni tecnologiche dovessero discendere modifiche degli istituti regolamentari concernenti il rapporto d'impiego del personale - ivi compreso l'orario di lavoro - troveranno applicazione le previsioni in tema di contrattualizzazione del rapporto d'impiego.
11. Qualora non ne sia già stata data notizia nelle predette sedi, verrà fornita alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 un'informativa preventiva in ordine agli interventi di ristrutturazione di Aree funzionali ovvero di Servizi e Filiali allorquando questi si concretizzino in una complessiva riconfigurazione di tali strutture, coinvolgendo l'insieme delle unità operative di base (in particolare, nel caso di passaggio dal modulo per uffici a quello divisionale ovvero nel caso di generale redistribuzione delle competenze all'interno del Servizio o della Filiale).
12. Entro sette giorni da detta informati va, le ripetute Organizzazioni Sindacali possono far tenere all'Amministrazione le proprie considerazioni al riguardo. In tal caso, l'Amministrazione fornisce formale riscontro nei successivi sette giorni.
Dichiarazione a verbale
L'Amministrazione dichiara che entro il primo semestre del 1996 si terrà, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie Fabi, Sibc-Cisal e Snalbi-Confsal, un incontro di aggiornamento sull'evoluzione tecnologica ed organizzativa dell'Istituto.

Art. 6 Incontri informativi semestrali a livello locale
1. Con cadenza semestrale, le Direzioni dei Servizi e delle Filiali e i rappresentanti locali delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art.1 hanno incontri informativi sulle seguenti materie:
- condizioni ambientali dei luoghi di lavoro;
- piani di addestramento e connesse rotazioni a fini addestrativi programmati dalle predette Direzioni;
- oggetto e livelli di partecipazione alle riunioni addestrative effettuate nelle unità di base.
2. A tali incontri - da tenersi con i rappresentanti locali delle cennate Organizzazioni Sindacali entro 20 giorni successivi alla richiesta contenente una specificazione degli argomenti - potranno partecipare non più di due rappresentanti per Organizzazione Sindacale dipendenti anche da altra unità operativa della Banca, purché dirigenti nazionali e/o regionali delle predette Organizzazioni.
3. Nel corso degli incontri i rappresentanti sindacali prospetteranno il proprio punto di vista sui problemi relativi alle materie innanzi precisate e le Direzioni informeranno i predetti rappresentanti sui provvedimenti da adottare o da attuare in ordine alle stesse materie.
4. A conclusione degli incontri e ove i predetti rappresentanti sindacali ne facciano richiesta, le Direzioni comunicheranno per iscritto i provvedimenti ritenuti idonei che le stesse Direzioni intendano adottare.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che saranno portati a conoscenza delle rappresentanze sindacali locali interessate i risultati delle indagini ambientali promosse dalla Banca.
L'Amministrazione dichiara che nell'ambito degli incontri informativi semestrali a livello locale potranno essere affrontate eventuali problematiche ambientali del posto di controllo nonché in ordine agli aspetti ergonomici e di igiene del lavoro connessi all'utilizzo dei videoterminali.

Art. 10 Spazi per conversazioni sindacali
1. Ciascuna Organizzazione Sindacale ha titolo a tenere conversazioni in materia sindacale e del lavoro ai dipendenti neoassunti che intendano parteciparvi, in occasione del primo corso di addestramento per gli stessi previsto.
2. Tali conversazioni potranno aver luogo, ad iniziativa singola o congiunta delle predette Organizzazioni, previa richiesta scritta, da far pervenire all'Amministrazione prima dell'inizio del corso di addestramento, contenente anche l'indicazione dei nominativi prescelti dalle Organizzazioni Sindacali.
3. Per tali conversazioni - da tenersi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative richieste - sarà riconosciuto a ciascuna Organizzazione Sindacale - non più di tre rappresentanti aziendali per ciascun Sindacato - il tempo massimo di mezz'ora, cumulabile in caso di iniziative congiunte.