Tipologia: CIA
Data firma: 9 febbraio 2005
Validità: 03.02.2005 - 31.12.2007
Parti: Helvetia e Fisac-Cgil, Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Helvetia
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Capitolo I Sfera di applicazione
Capitolo II Diritto all'informazione
Capitolo III Formazione professionale
Capitolo IV Distribuzione dell'orario di lavoro

(1) Orario flessibile
(2) Permessi
(3) Sospensione dell'attività lavorativa
(4) Distribuzione dell'orario di lavoro per gli Ispettorati
(5) Ferie e giornate compensative delle festività abolite
(6) Funzionari
(7) Mensa
Capitolo V Lavoratori studenti
Capitolo VI Trattamento di missione
Capitolo VII Ambiente e salute
Capitolo VIII Tutela delle situazioni di handicap
Capitolo IX Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

(1) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale
(2) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto
(3) Assunzioni a tempo parziale
Note a Verbale al Capitolo IX
Norma transitoria
Capitolo X Polizze dipendenti
Capitolo XI Assistenza

(1) Polizza infortuni
(2) Polizza invalidità permanente da malattia
(3) Assistenza sanitaria
Capitolo XII Trattamento previdenziale
(1) Disposizioni applicabili ai dipendenti iscritti alla data del 28/4/1993 a forme pensionistiche complementari istituite in data anteriore al 15/11/1992
(2) Disposizioni applicabili ai dipendenti non iscritti alla data del 28/4/1993 a forme pensionistiche complementari istituite in data anteriore al 15/11/1992
Capitolo XIII Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Capitolo XIV Prestiti
Capitolo XV Trattamento economico
Capitolo XVI Premio Aziendale di Produttività

(1) Premio Aziendale di Produttività (Parte Fissa)
(2) Premio Aziendale di Produttività (Parte Variabile)
(3) Premio Aziendale di Produttività (Parte Consolidata)
Capitolo XVII Validità e inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Capitolo XVIII Decorrenza e durata
Capitolo XIX Disposizioni Transitorie

Una Tantum
Allegati
Allegato n. 1 Accordo sulle giornate festive o semifestive nazionali, civili e religiosa, di legge o di contratto, eventualmente coincidenti con la domenica
Allegato n. 2 Elenco dei grandi interventi chirurgici
Allegato n. 3 Elenco degli accertamenti diagnostici e/o strumentali
Allegato n. 4 Elenco delle indagini diagnostiche di medicina preventiva
Allegato n. 5 Tabelle del Premio Aziendale di Produttività
Allegato n. 6 Tabelle dell'Una Tantum
Allegato n. 7 Accordo sull'inserimento del contributo a carico azienda al Fondo Pensione nella base di calcolo del TFR

Contratto Integrativo Aziendale Helvetia 3 febbraio 2005 - Testo Unico Disciplina dei rapporti di lavoro del Personale dipendente non Dirigente 2005/2007

Il giorno 9/2/2005 a Milano tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni […], e: Fisac - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito, aderente alla Cgil […], Fna - Federazione Nazionale Assicuratori […], in relazione a quanto previsto dagli articoli 83 e seguenti del CCNL 18/7/2003 e in applicazione dell'Ipotesi di Intesa del 3/2/2005 per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale stipulato il 11/7/2001 e scaduto il 31/12/2003, si conviene il presente Testo Unico del Contratto Integrativo Aziendale 3/2/2005.

Capitolo I Sfera di applicazione
A) Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti - con una delle Imprese di cui alla successiva Lettera B) - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui venga applicata la Disciplina Speciale, Parte Prima, del CCNL 18/7/2003 per la disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il Personale dipendente non Dirigente.
B) Le Società alle quali si applica il presente CIA sono:
a) Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni;
b) Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita spa;
c) GE.SI.ass. Società Consortile a rl
Note a Verbale al Capitolo I
1) Qualora in futuro le Società dovessero assumere alle proprie dipendenze Personale cui venga applicata la Disciplina Speciale, Parte Seconda o la Disciplina Speciale, Parte Terza del CCNL 18/7/2003, ne daranno preventiva informazione scritta alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e attiveranno una fase di confronto sindacale.
Le Parti si incontreranno al fine di definire quali disposizioni del presente Contratto Integrativo Aziendale siano compatibili con tali rapporti.
Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, dovrà esaurirsi entro trenta giorni dalla data dell'informazione scritta alle Rappresentanze Sindacali Aziendali. Trascorso tale periodo, senza che si sia pervenuti ad un accordo, le Società saranno libere di assumere le determinazioni del caso.
2) Sono compatibili con la ridotta durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di formazione e lavoro - cui venga applicata la Disciplina Speciale, Parte Prima, del CCNL 18/7/2003 - le sole disposizioni del presente Contratto Integrativo Aziendale previste nei Capitoli:
I (Sfera di applicazione); II (Diritto all'informazione); III (Formazione professionale); IV (Distribuzione dell'orario di lavoro); VI (Trattamento di missione); VII (Ambiente e salute); VIII (Tutela delle situazioni di handicap); IX (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale), relativamente all'Articolo 3); XV (Trattamento economico) XVII (Validità e inscindibilità delle disposizioni contrattuali); XVIII (Decorrenza e durata).

Capitolo II Diritto all'informazione
Le Parti confermano il loro reciproco impegno a sviluppare ulteriormente le relazioni sindacali attraverso il miglioramento dell’informazione.
Per raggiungere questo scopo e quello di favorire il confronto tra le Imprese e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, si concorda di regolare secondo le modalità che seguono l'informazione prevista dagli articoli 10 e seguenti del CCNL 18/7/2003.
A) Le Imprese si dichiarano disponibili ad incontrare le RSA ogni quattro mesi per fornire informazioni sull'andamento delle Imprese e sulle principali variabili aziendali, commentando adeguatamente:
• previsioni e prospettive circa le attività delle Compagnie;
• processi di ristrutturazione organizzativa;
• processi di innovazione tecnologica;
• riflessi di tali processi sui lavoratori e sulla loro prestazione lavorativa;
• eventuali nuovi prodotti immessi sul mercato; 
• previsioni circa le attività formative rivolte al Personale dipendente.
Verranno anche forniti:
• elenco nominativo dei lavoratori che hanno effettuato lavoro straordinario nel quadrimestre, con indicazione del numero delle ore effettuate da ciascuno;
• elenco nominativo dei lavoratori che hanno effettuato lavoro di cui all'art. 115 CCNL nel quadrimestre, con indicazione del numero delle ore maturate da ciascuno;
• elenco nominativo dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale che hanno effettuato lavoro supplementare nel quadrimestre, con indicazione del numero delle ore effettuate da ciascuno;
• informazioni sui dipendenti assunti e cessati nel quadrimestre e sul lavoro a tempo parziale, a tempo determinato e di formazione e lavoro;
• informazioni sull'orario di lavoro e sull'utilizzo dei permessi retribuiti di cui all'Articolo 2), del Capitolo IV;
• informazioni sullo stato di applicazione delle previsioni di cui alla Lettera B), del Capitolo IX;
• previsioni di nuove assunzioni, con indicazione delle Aree Professionali prevedibilmente interessate.
B) In occasione dell'apposito incontro annuale informativo, successivo all'approvazione del Bilancio da parte degli organi societari, le Imprese consegneranno copia del Bilancio depositato e della relazione della Società di revisione fornendo i chiarimenti richiesti e, con riferimento all'esercizio oggetto del Bilancio, informeranno altresì le RSA:
• sul numero complessivo dei dipendenti, suddivisi per tipo di rapporto di lavoro, per livello e per classi;
• sull'orario di lavoro e sull'utilizzo dei permessi retribuiti di cui all'Articolo 2), del Capitolo IV;
• sul numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
• sul numero complessivo delle mobilitazioni attuate e su quelle eventualmente ancora da effettuare;
• sul numero complessivo dei passaggi attuati ad un Livello Retributivo superiore (conseguenti al passaggio sia di Area Professionale che di Posizione Organizzativa);
• numero delle richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui al Capitolo XIII e dell'importo complessivamente erogato;
• numero delle richieste di prestiti di cui al Capitolo XIV e dell'importo complessivamente erogato;
• informazioni sulle attività formative realizzate nei confronti del Personale dipendente.
Al di fuori di questi incontri, le Imprese comunicheranno in via preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali innovazioni ritenute suscettibili di produrre modifiche di rilievo nell'organizzazione delle Compagnie.

Capitolo IV Distribuzione dell'orario di lavoro
Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera prevista dall'art. 101 del CCNL 18/7/2003, ai sensi dell'art. 84 dello stesso CCNL viene praticata la distribuzione che segue dell'orario di lavoro.
Nel caso che il CCNL modifichi in futuro distribuzione e durata dell'orario di lavoro, le Parti si incontreranno per definire gli adattamenti che si dovessero rendere necessari.

(1) Orario flessibile
L'orario di lavoro flessibile, fatte salve esplicite diverse previsioni, si applica a tutti i dipendenti delle Compagnie del Gruppo. 
L'orario flessibile non si applica al personale che osserva turni di lavoro o con una diversa distribuzione di orario di lavoro rispetto a quello normale. Non si applica nemmeno a quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale, per i quali valgono le previsioni di cui al Capitolo IX, ai dipendenti di cui all'Articolo 6) ed, eventualmente, ai dipendenti di cui all'Articolo 4).
I dipendenti inquadrati nell'Area Professionale A) - Sezione B) (6° Livello Retributivo - Quadri) - fermo restando quanto disposto dal predetto art. 101 del CCNL - osserveranno le disposizioni previste nel presente Capitolo tenendo conto delle altre disposizioni in materia attuate dalle Compagnie.
A) Con l'adozione dell'orario flessibile, fermo restando l'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL, tutti i dipendenti dovranno obbligatoriamente essere presenti sul posto di lavoro:
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 17,30;
• Il venerdì: dalle ore 9,15 alle ore 12,30;
fatta eccezione per l'intervallo che, a seconda dell'Unità Organizzativa di appartenenza di ogni lavoratore, dal lunedì al giovedì sarà uno dei seguenti:
• uscita dalle ore 12,15 alle ore 12,30 e termine alle ore 13,15;
• uscita dalle ore 12,30 alle ore 12,45 e termine alle ore 13,30;
• uscita dalle ore 12,45 alle ore 13,00 e termine alle ore 13,45.
A tutti i dipendenti è data la possibilità di scegliere l'inizio e il termine dell'attività lavorativa, entro le seguenti fasce orarie:
• dal lunedì al giovedì: inizio dalle ore 8,15 alle ore 9,30;
termine dalle ore 17,30 alle ore 18,30;
• il venerdì: inizio dalle ore 8,00 alle ore 9,15;
termine dalle ore 12,30 alle ore 14,00.
Nelle giornate semifestive l'attività lavorativa terminerà alle ore 12,00.
I lavoratori si impegnano ad usufruire della flessibilità prevista nella giornata di venerdì (che non cada in giornata semifestiva), garantendo presenze adeguate ad assicurare le esigenze organizzative e produttive delle Imprese dalle ore 12,30 alle ore 13,00.
L'ingresso nei locali dell'Impresa è consentito a partire dalle ore 7,50.
Il tempo di lavoro decorre dalle rilevazioni effettuate con la tessera personale negli appositi apparecchi elettronici.
A tutto il Personale è fatto divieto di entrare o trattenersi nei locali dell'Impresa fuori da tali orari, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione o per autorizzazione dell'Impresa.
[...]
Di fatto, è così possibile svolgere la propria attività lavorativa:
• dal lunedì al giovedì: da un minimo di 7 ore ad un massimo 9 ore e 30 minuti (nelle semifestività, da un minimo di 2 ore e 30 minuti ad un massimo di 3 ore e 45 minuti);
• il venerdì: da un minimo di 3 ore e 15 minuti ad un massimo di 6 ore (nelle semifestività, da un minimo di 2 ore e 45 minuti ad un massimo di 4 ore);
C) La compensazione delle ore di lavoro prestate in più o in meno in ogni singola giornata rispetto alla normale distribuzione dell'orario di lavoro prevista dal CCNL (37 ore di lavoro settimanali, distribuite in otto ore al giorno dal lunedì al giovedì e le restanti cinque ore il venerdì, con termine in ogni caso non oltre le 14,00), deve avvenire mensilmente nell'ambito delle fasce flessibili.
Possono essere riportate al mese successivo non più di 12 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario di lavoro.
Le ore eccedenti il saldo positivo di 12 ore non possono essere riportate al mese successivo e non verranno considerate a nessun effetto contrattuale (non saranno considerate lavoro straordinario e non saranno retribuite).
Il superamento del saldo negativo di 12 ore costituisce, a tutti gli effetti, violazione dell'art. 101 del CCNL e verrà trattato di conseguenza. Salvi i provvedimenti del caso, quindi, per essi non verrà corrisposta retribuzione.
Le compensazioni sono possibili esclusivamente tra ore di lavoro che si collochino nelle fasce flessibili e, pertanto, i recuperi in senso negativo o positivo potranno avvenire solo in tali fasce.
D) L'effettuazione del lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e di contratto che lo disciplinano, è possibile solamente a decorrere dalle ore 18,30 dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,00 del venerdì o dalle ore 12,00 nelle semifestività, osservando le vigenti procedure aziendali.
Lo svolgimento del lavoro straordinario potrà avvenire solo per particolari esigenze aziendali. Lo stesso dovrà essere autorizzato dall'Impresa preventivamente alla sua effettuazione.
Sono esclusi dalla disciplina sul lavoro straordinario i lavoratori appartenenti all'Area Professionale A) (Sezione A), 7° livello Retributivo - Funzionari e Sezione B), 6° Livello Retributivo - Quadri).
Ai sensi della normativa prevista dall'art. 115 del CCNL, le prime 50 ore annue di lavoro straordinario compiuto in un giorno feriale (escluso, pertanto, Il lavoro straordinario notturno e quello compiuto il sabato, in un giorno festivo o la domenica o in un'altra giornata destinata al riposo settimanale) saranno compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso (per gruppi di almeno trenta minuti effettivi) esclusa ogni maggiorazione, non costituendo più lavoro straordinario.
I permessi retribuiti residui al 31/12 di ogni anno nella Banca Ore che non siano stati usufruiti entro il 30/6 dell'anno seguente, saranno retribuiti con la retribuzione corrisposta nel successivo mese di luglio sulla base della paga oraria calcolata come previsto nell'art. 115 del CCNL ed indicato nel secondo comma dell'art. 110 del CCNL.
È data facoltà al lavoratore - liberamente esercitatile di volta in volta in via preventiva all'effettuazione del lavoro straordinario - di scegliere che le prime 50 ore annue di lavoro straordinario non siano compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso ma con la corresponsione del compenso previsto dal primo comma dell'art. 110 del CCNL.
Tale facoltà è esercitabile dal lavoratore entro il limite complessivo di durata massima settimanale dell'orario di lavoro previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Le ore eccedenti tale limite (attualmente 48 ore settimanali), indipendentemente dalla scelta effettuata dal lavoratore, saranno pertanto compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso.
Le ore di lavoro straordinario e le ore di permesso maturate ai sensi dell'art. 115 del CCNL non possono essere utilizzate a compensazione di saldi negativi.
Il lavoro straordinario e l'istituto della Banca Ore, non sono applicabili nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale. Nei confronti di questi, valgono le previsioni in materia di lavoro supplementare previste nel Capitolo IX.
E) L'orario normale di lavoro è il seguente:
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30 (nelle giornate semifestive dalle ore 8,30 alle ore 12,00);
• il venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (nelle giornate semifestive dalle ore 8,00 alle ore 12,00).
Nel caso di assenze per ferie, malattia, permessi compensativi di festività abolite (fruiti a giornate intere o a mezze giornate), missione o servizio, ovvero di qualsiasi altro tipo di permesso usufruito a mezze giornate o a giornate intere, si intende convenzionalmente ripristinato il normale orario giornaliero. In questi casi verranno computate a favore del lavoratore:
• per ogni giornata intera di assenza:
• otto ore lavorative (tre ore e trenta minuti nelle semifestività) dal lunedì al giovedì e cinque ore lavorative (quattro nelle semifestività) il venerdì;
• per le assenze di mezza giornata, dal lunedì al giovedì:
• se richieste per il mattino, verranno computate quattro ore lavorative (dalle ore 8,30 alle ore 12.30); Il rientro sarà per tutti gli interessati alle ore 13,30, con possibilità quindi di usufruire della flessibilità alla sera;
• se richieste per il pomeriggio, verranno computate quattro ore lavorative (dalle ore 13,30 alle ore 17.30), con possibilità quindi di usufruire della flessibilità al mattino; l'uscita sarà per tutti gli interessati alle ore 12,30.
Nel caso di astensioni dal lavoro per sciopero che cadano all'inizio o al termine del turno di lavoro del mattino ovvero del pomeriggio verrà ripristinato l'orario normale di lavoro.
Con l'adozione dell'orario flessibile, è da ritenersi decaduta qualsiasi prassi di tolleranza nei ritardi e nei recuperi delle ore non lavorate che eventualmente sia stata in atto presso le Compagnie.

(4) Distribuzione dell'orario di lavoro per gli Ispettorati
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di orario di lavoro, per le specificità esistenti nell'ambito degli Ispettorati Sinistri e Tecnico-Commerciali, d'intesa con le RSA potranno eventualmente essere definiti orari giornalieri diversi da quelli previsti per il personale di Sede.

(7) Mensa
A tutti i dipendenti delle Compagnie è data facoltà di usufruire del servizio mensa all'interno della Sede dell'Azienda per consumare un pasto - durante l'intervallo di cui alla Lettera A), dell'Articolo 1) - per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì.
Il venerdì, è data facoltà di usufruire del servizio mensa ai lavoratori che - osservando l'orario di lavoro previsto nel precedente Articolo 1) - scelgano di terminare l'attività lavorativa dalle ore 12,30 per consumare II pasto e, dopo averlo consumato, effettuino il rientro in azienda per terminare l'attività lavorativa dopo almeno 30 minuti. L'interruzione del lavoro per il pasto dovrà essere di almeno 30 minuti e l'effettiva prestazione lavorativa nella giornata dovrà essere pari ad almeno 5 ore complessive.
[…]

Capitolo VII Ambiente e salute
Le Imprese e le Rappresentanze Sindacali Aziendali condividono l'esigenza di garantire una adeguata sicurezza per i lavoratori in ambienti sempre più idonei alle evoluzioni in atto in tema di luoghi di lavoro, recependo il prima possibile le direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori introdotte nell'ordinamento nazionale.
Le Parti ritengono, peraltro, che ciò debba essere ricercato in un equilibrato rapporto di necessità e fattibilità e senza che ciò pregiudichi l'efficacia e la produttività dell'organizzazione aziendale.
Tenendo conto di quanto sopra, in adempimento del D.Lgs. 626/1994 e dell'art. 50 del CCNL, le Imprese riconoscono al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza la possibilità di presentare alle - Imprese stesse e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - proposte documentate atte a garantire le migliori condizioni possibili riguardo agli ambienti ed al posto di lavoro.
A) Visite mediche e indagini diagnostiche:
ferme restando le visite mediche previste dal D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e dall'art. 52 del CCNL, su richiesta degli interessati e, in ogni caso, se prescritte dal Medico Competente, potranno prevedersi ulteriori visite e/o esami diagnostici o strumentali che resteranno a carico delle Imprese.
Tutti i referti degli esami e delle visite mediche saranno rimessi esclusivamente agli interessati. Le predette visite mediche saranno, preferibilmente, fissate durante l'orario di lavoro.
B) Videoterminali:
con il limite delle proprie esigenze tecniche ed organizzative, le Imprese assumono l'impegno di evitare che normalmente il personale operi su apparecchiature video terminali per più di cinque ore anche non continuative nell'arco della normale giornata lavorativa. A tale personale, nell'arco della giornata, saranno affidati altri compiti compatibili con l'Area Professionale di appartenenza.
Le Imprese adotteranno tutti gli accorgimenti necessari affinché l'installazione dei videoterminali avvenga in modo ergonomicamente corretto.
Tenuto conto di tutto quanto sopra, le Parti convengono anche sull'importanza della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute di tutti i lavoratori.
In quest'ottica si ritiene di dover ulteriormente favorire la prevenzione rispetto agli accertamenti sino ad oggi previsti dal CIA 11/7/2001, prevedendo il rimborso - indipendentemente dall'età ma al massimo una volta per ogni anno solare - tramite la Cassa di Assistenza degli ulteriori accertamenti riportati nell'Allegato n. 4 al presente CIA.

Capitolo VIII Tutela delle situazioni di handicap
A) In occasione di ristrutturazioni di Sedi dell'Impresa, le Compagnie attueranno quegli interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che ostacolino l'accesso ai luoghi di lavoro ai portatori di handicap.
In occasione di ristrutturazioni degli ambienti di lavoro, Le Compagnie si impegnano a tenere conto delle esigenze del personale portatore di handicap, al fine di agevolare il raggiungimento e la concreta fruibilità del posto di lavoro e la sua integrazione nell'Unità Organizzativa di appartenenza.
B) Tenendo conto di permessi e agevolazioni già concessi ai sensi della legge n. 104/1992, i casi di lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità (determinata ai sensi del successivo comma) che abbiano esaurito i plafonds di cui alla Lettera a), della Lettera D), dell'Articolo 2), del Capitolo IV, che abbiano comprovate e documentate necessità terapeutiche o riabilitative che non possano oggettivamente essere soddisfatte al di fuori delle fasce orarie rigide, saranno valutati dall'Impresa caso per caso e tenendo conto delle reciproche esigenze.
L'accertamento dell'handicap nonché della situazione di gravità, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche in conformità alla legge n. 104/1992. 

Capitolo IX Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
(1) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale

A) La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale potrà essere concessa a dipendenti con anzianità di servizio non inferiore a due anni ed esclusivamente per le seguenti ragioni, elencate in ordine di importanza:
a) per motivi di salute;
b) per la necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio, i figli o altri familiari conviventi, che siano gravemente ammalati o portatori di handicap e bisognosi di cure particolari;
c) per la necessità di accudire i figli di età inferiore ai 16 anni (dando priorità alla necessità di accudire i figli di età inferiore ai sei anni);
d) per conseguire un primo titolo di studio legalmente riconosciuto dall'ordinamento (licenza media inferiore, superiore, laurea breve o laurea);
e) per altri motivi di carattere personale o familiare.
[…]
L'Impresa valuterà tutte le richieste di trasformazione del rapporto pervenute nel trimestre, dando precedenza, a parità di condizioni nei criteri di cui alla Lettera A), ai lavoratori con maggiore anzianità aziendale. […]
Le richieste per le quali il lavoratore non abbia proceduto alla trasformazione del rapporto entro la data prevista e quelle che non è stato possibile accogliere nel trimestre precedente, saranno valutate insieme a quelle pervenute nel trimestre successivo.
[….]
Nel caso la trasformazione del rapporto non sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive dell'Impresa - ad esempio, per il ridotto organico dell'Unità di appartenenza del lavoratore o per la presenza nella stessa Unità di un numero significativo di altri lavoratori con rapporto a tempo parziale - l'Azienda ne esporrà le ragioni al lavoratore e, se richiesto dall'interessato con l'assistenza di un componente delle RSA, si ricercheranno altre soluzioni che tengano conto delle mansioni svolte dal richiedente e della sua disponibilità al cambiamento di mansioni e/o alla sua mobilità verso altra Unità.
[…]
E) In ogni Compagnia, saranno ammessi rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale per un numero di lavoratori pari a non più del 10% dell'organico totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato (dirigenti esclusi), calcolato sulle teste in forza il 30 giugno e il 31 dicembre immediatamente precedenti la data di trasformazione del rapporto.
[…]
I) Il lavoratore a tempo parziale beneficerà dei medesimi diritti del lavoratore a tempo pieno […]
N) Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non sarà applicabile l'orario flessibile di cui all'Articolo 1), del Capitolo IV, potranno però differire l'inizio della prestazione giornaliera sino ad un massimo di 30 minuti, purché non si superino i limiti delle fasce orarie flessibili previste per il personale a tempo pieno, senza che ciò sia considerata violazione dell'orario di lavoro.
Il recupero del tempo non lavorato dovrà normalmente avvenire nella stessa giornata, anche utilizzando i quindici minuti di flessibilità previsti per l'intervallo assegnato al lavoratore a seconda dell'Unità Organizzativa di appartenenza, senza che si superino i limiti delle fasce orarie flessibili previste per il personale a tempo pieno. Qualora il recupero non fosse possibile, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa nella settimana non deve risultare inferiore all'orario settimanale di lavoro a tempo parziale, è ammesso il recupero del tempo non lavorato nei giorni successivi e comunque entro il venerdì.
[…]
Q) L'istituto della Banca Ore, previsto dall'art. 115 del CCNL, non è applicabile nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale.
[…]

Note a Verbale al Capitolo IX
1) Le Parti si incontreranno per esaminare nuovamente la materia ed introdurre gli eventuali correttivi che si rendessero necessari qualora, in futuro, il CCNL o un Accordo Ania/OO.SS. dovesse regolamentare in maniera sensibilmente diversa la disciplina qui prevista in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
[…]
3) I lavoratori affetti da patologie oncologiche che abbiano richiesto ed ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale prevista dall'art. 12 bis del D.Lgs. n. 61/2000 (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003), non concorrono ad esaurire il numero complessivo di rapporti a tempo parziale ammissibili previsto alla Lettera E), del precedente Articolo 1).