Tipologia: CIA
Data firma: 14 dicembre 2005
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2007
Parti: Eurizon Vita e OO.SS.
Settori: Credito Assicurazioni, Eurizon Vita
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1) Sfera di applicazione e durata
Art. 2) Orario di lavoro
Art. 3) Permessi retribuiti
Art. 4) Permessi non retribuiti ed aspettative
Art. 5) Ferie
Art. 6) Festività soppresse
Art. 7) Banca delle ore
Art. 8) Reperibilità
Art. 9) Formazione
Art. 10) Rotazioni nelle mansioni
Art. 11) Trattamento di missione
Art. 12) Trattamento di trasferimento
Art. 13) Buoni pasto
Art. 14) Premio aziendale di produttività
Art. 15) Previdenza integrativa
Art. 16) Assistenza sanitaria
Art. 17) Trattamenti in caso di morte o invalidità
Art. 18) Agevolazioni su prodotti assicurativi
Art. 19) Assegni di studio
Art. 20) Informative sindacali
Art. 21) Bacheca sindacale e agibilità
Art. 22) Pari opportunità
Art. 23) Mobbing
Art. 24) Norme specifiche per il personale a contratto part-time
Art. 25) Norme specifiche per gli addetti al call center
Art. 26) Norme transitorie
• Festività civili e religiose cadenti di domenica
• Erogazioni transattive
Allegati

Contratto integrativo aziendale per il personale non dirigente delle società cui si applica il contratto nazionale di lavoro delle imprese di assicurazioni Eurizon Financial Group (dal 01.03.2006), Eurizonvita, Universo Servizi, e Eurizontutela (dal 01.08.2006) stipulato in data 14/12/2005

Art. 1) Sfera di applicazione e durata
Il presente Contratto si applica a tutto il Personale - non dirigente - dipendente da Assicurazioni Internazionali di Previdenza spa, da Universo Servizi spa e Fideuram Assicurazione spa, alla data attuale e di futura assunzione; ha decorrenza dal 1° gennaio 2006 - fatte salve decorrenze diverse espressamente indicate per specifiche materie - e scadenza il 31 dicembre 2007.

Art. 2) Orario di lavoro
La distribuzione del monte ore settimanali di cui all’art. 101 del vigente CCNL è la seguente:
orario normale
da lunedì a giovedì 8.30 - 13.30 * 14.15 - 17.15
il venerdì 8.30 - 13.30
semifestivi 8.30 - 12.00
orario flessibile
Ferma restando la durata giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro, il Personale può fruire di flessibilità in ingresso ed uscita nei seguenti termini:
Entrata dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 9.15
Uscita dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 18.15
Uscita il venerdì dalle 12.45 alle 14.15
Uscita semifestivi dalle 11.45 alle 13.15
L’intervallo per il pranzo deve avere una durata non inferiore ai 30 minuti e non superiore ai 60 minuti, fruiti tra le 12,45 e le 14,15.
L’elasticità giornaliera effettivamente utilizzata può essere recuperata nello stesso giorno ovvero in altre giornate nel corso del mese. È possibile riportare al mese successivo non più di 8 ore, in difetto od in eccesso rispetto al monte ore mese.
In caso di impossibilità da parte del Personale di effettuare, per qualsivoglia causale, il recupero nei termini predetti, lo stesso avviene in via automatica con riduzione del monte permessi a disposizione del Personale.
I periodi non recuperati con le suindicate modalità sono considerati come permesso non retribuito, con effettuazione delle relative trattenute sulle prime competenze mensili utili.
In merito alla gestione dell’orario di lavoro e delle relative flessibilità si specifica che:
- il tempo di lavoro è ricavato dalla rilevazione elettronica della presenza;
- le ore di lavoro effettuate in esubero al di fuori delle fasce di flessibilità in entrata e in uscita, sono considerate prestazione straordinarie, ove autorizzate dal Personale tempo per tempo individuato dall’Azienda, dopo i primi 15 minuti, a multipli di 15 minuti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per essere considerate tali devono eccedere l’orario giornaliero (8 ore dal lunedì al giovedì, 5 ore il venerdì) ed avere una durata minima di 15 minuti, a multipli di 15 minuti.
L’effettuazione del lavoro straordinario non è consentita durante la pausa pranzo e durante le fasce di flessibilità; in quest’ultimo caso, in presenza di un residuo positivo di flessibilità, le prestazioni eccedenti le 8 ore (5 ore il venerdì e 3,5 ore i semifestivi) verranno considerate straordinarie se autorizzate dal Responsabile;
- le assenze retribuite e non retribuite fanno riferimento all’orario di lavoro normale;
- la flessibilità accumulata può anche essere recuperata - compatibilmente con le esigenze di servizio - con permessi della durata massima di 3 ore consecutive.
Nota a verbale
[...]
Per il Personale inquadrato nell’area professionale A) […] Si precisa in particolare che qualora agli stessi sia richiesta una prestazione lavorativa di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, all’interessato spetterà il riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana.

Art. 5) Ferie
In applicazione alle disposizioni di legge in materia, nonché da quanto previsto dall’art. 33 del vigente CCNL, le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell’anno.
[…]

Art. 7) Banca delle ore
Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 115 vigente CCNL in termini di maturazione e fruizione del monte ore della “banca delle ore”, si precisa che, trascorsi 18 mesi dalla maturazione del relativo diritto l’interessato/a, potrà richiedere la monetizzazione dei permessi per i quali non sia stata possibile l’effettuazione del recupero così come previsto all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro dal richiamato art. 115 del vigente CCNL.
Con riferimento alle norme di utilizzo della “banca delle ore” dopo 5 mesi dalla maturazione del relativo diritto, previste al 3° comma dell’art. 115 vigente CCNL, l’Azienda si riserva di richiedere la programmazione della fruizione di eventuali residui particolarmente rilevanti nell’ambito del piano annuale di fruizione delle ferie.
Nei casi di assenze continuative superiore ai 5 mesi - quali malattie, infortuni, maternità - che abbiano impedito l’effettuazione del recupero, il Personale potrà realizzare il relativo recupero posticipando il rientro in servizio.
La decorrenza della predetta norma deve intendersi riferita alle ore che verranno maturate a partire dal 1° gennaio 2006. Per le ore maturate in precedenza verrà mantenuta la prassi in uso, salvo richiesta diversa dell’interessato.

Art. 8) Reperibilità
Al Personale - addetto ad unità organizzative poste a presidio di particolari attività, quali a titolo meramente esemplificativo quelle riconducibili ai sistemi informativi, l’Azienda può chiedere reperibilità. In tal caso gli interessati debbono:
■ fornire tempo per tempo all’Azienda le indicazioni utili alla reperibilità;
■ mantenersi in situazioni logistiche che non ostacolino l’eventuale intervento;
■ effettuare gli interventi richiesti.
Al Personale richiesto di reperibilità - ad esclusione degli appartenenti all’area professionale A) - compete:
■ un’indennità pari a € 29,00 (ventinove) lordi, ragguagliata ad una reperibilità di 24 ore, con un minimo di € 13,00;
■ il rimborso delle spese sostenute;
■ il compenso per il lavoro straordinario relativo alla durata dell’intervento;
■ il compenso pari al 30% della paga oraria relativo alla durata dell’intervento se lo stesso è richiesto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, oltre al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana per le ore prestate.

Art. 10) Rotazioni nelle mansioni
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 98 del vigente CCNL l’Azienda esaminerà anche le richieste di cambio mansione presentate dal Personale in servizio da almeno 8 anni nel medesimo ufficio, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive e con le capacità del Personale interessato.
Laddove le richieste del Personale fossero indirizzate ad un cambiamento della piazza lavorativa, l’Azienda ne effettuerà una valutazione in via prioritaria.

Art. 20) Informative sindacali
Ad integrazione delle informative previste dagli art. 10 e 11 del CCNL, l’Azienda fornirà informativa preventiva circa:
- eventuali processi di mobilità e cambiamenti di mansioni derivanti da processi di ristrutturazione interna che non comportino l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 15 del CCNL;
- eventuali ipotesi di esternalizzazione, appalto o ricorso a contratti atipici per comparti di attività aziendali, al fine di permettere alle organizzazioni sindacali una puntuale valutazione circa le eventuali ricadute sui livelli occupazionali e sul Personale impiegato in azienda;
- eventuali esigenze di programmazione di lavoro straordinario a carattere eccezionale, specificandone motivazione, durata e numero di risorse coinvolte.

Art. 21) Bacheca sindacale e agibilità
In relazione alle richieste avanzate dalle OO.SS., l’Azienda si impegna ad attrezzare e rendere disponibile una bacheca per ognuna delle sedi dove siano presenti dipendenti destinatari del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Assicurativo.
L’Azienda si impegna a considerare eventuali richieste di utilizzo dell’apparecchiatura di video conferenza.

Art. 22) Pari opportunità
Entro 5 mesi dalla stipula del presente CIA, le parti costituiranno la Commissione Aziendale per le Pari Opportunità composta da 2 rappresentanti dell’Azienda e 2 rappresentanti indicati dal Personale in servizio. Tale Commissione, che si riunirà con cadenza semestrale, dovrà:
■ ricostruire l’evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
■ rilevare l’eventuale esistenza di ostacoli nei confronti del Personale femminile nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
■ suggerire idonee iniziative volte alla prevenzione dei casi di molestie sessuali;
■ individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne;
■ impostare interventi su questi temi a livello aziendale.
L’Azienda si impegna a fornire, alle RSA, con cadenza semestrale la situazione del Personale femminile.

Art. 23) Mobbing
L’Azienda e le OO.SS. si impegnano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona, nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Inoltre si impegnano a promuovere azioni miranti all’informazione nonché alla prevenzione in materia di molestie morali e/o azioni mobbizzanti.
In caso di eventuali segnalazioni, comunque ricevute, del reiterarsi di comportamenti non conformi ai predetti principi le parti istituiranno rapidamente una commissione paritetica che valuterà le eventuali segnalazioni e gli interventi da realizzare.

Art. 25) Norme specifiche per gli addetti al call center
Al Personale addetto al Call Center che, nel rispetto dell’orario settimanale di lavoro previsto dall’art. 101 CCNL, viene chiamato a svolgere attività lavorativa il venerdì pomeriggio e/o nella giornata di sabato, è riconosciuta un’indennità pari a € 28,00 per ciascun impegno.
L’Azienda si impegna a valutare con particolare attenzione le richieste di rotazione nelle mansioni che perverranno dal Personale addetto al Call Center.