Categoria: 2015
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Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 31 luglio 2015
Parti: Gruppo FS e OO.SS.
Settori: Trasporti, Gruppo FS
Fonte: filtcgil.it

Sommario:

A. Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Premessa
1. Definizione delle RSU
2. Le elezioni
3. Le candidature
4. Presentazione liste
5. Organismi elettorali
6. Convocazione delle elezioni
7. Modalità votazioni
8. Validità delle elezioni
9. Attribuzione dei voti e ripartizione dei seggi
10. Revoca dei componenti la RSU
11. Sostituzione per dimissioni o decadenza
12. Comunicazione degli eletti
13. Prerogative delle RSU
14. Criteri per la determinazione delle RSU e dei collegi elettorali
15. Determinazione del numero dei componenti le RSU
16. Competenze contrattuali
17. Durata e rinnovo delle RSU
18. Disposizioni finali
B. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Allegato 1 Regolamento elettorale per il rinnovo delle RSU e dei RLS nelle società Fs, Rfi, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, Fs Sistemi Urbani e Italcertifer del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
1. Premessa
2. Insediamento delle Commissioni di Garanzia e formazione delle Commissioni Elettorali
3. Adempimenti della Commissione di Garanzia Nazionale
4. Adempimenti della Commissione di Garanzia Territoriale
5. Adempimenti della Commissione Elettorale
6. Presentazione delle liste
7. Incompatibilità
8. Votazioni
9. Scrutinio e attribuzione dei seggi
10. Insediamento degli eletti
11. Ricorsi
Allegato 2 Regolamento di funzionamento delle RSU
1. Titolarità negoziale
2. Convocazione riunioni
3. Formazione delle decisioni nella RSU
4. Contrattazione
5. Referendum
6. Proclamazione astensione dal lavoro
7. Durata e sostituzione nell’incarico
8. Accettazione
Allegato A

Accordo per il rinnovo e il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e per la elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

A. Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Premessa

In relazione a quanto previsto dall’articolo 17 dell’accordo nazionale sul rinnovo delle RSU del 29.7.2004, dal punto 2 dell’articolo 9 e dal punto 1.2 dell’articolo 10 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e dall’Accordo Interconfederale del 10.1.2014, le Società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il suddetto CCNL convengono sulla rielezione delle RSU, confermando che le RSU stesse sono la struttura sindacale unitaria di base nei luoghi di lavoro, aperte alla partecipazione di tutti i lavoratori, costituite sulla base di quanto convenuto con il presente accordo e soggetti dei rapporti sindacali nell’unità produttiva.
Formano parte integrante del presente accordo il “Regolamento elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle Società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer” (di seguito, per brevità, definito “Regolamento elettorale”), di cui all’all. 1 al presente accordo e il Regolamento di funzionamento delle RSU di cui all’all. 2 al presente accordo, sottoscritto dalle parti per quanto di rispettiva e reciproca competenza.

1. Definizione delle RSU
Ai sensi dell’alt. 35 della legge 300/70, la definizione di unità produttiva ai fini della costituzione delle RSU è quella risultante dall’allegato A al presente accordo, di cui costituisce parte integrante, e presso ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola RSU normalmente articolata per collegi individuati secondo le specifiche realtà produttive.

2. Le elezioni
Nelle Unità Produttive, come individuate al precedente punto 1, si dà luogo alla costituzione delle RSU, su base elettiva, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione, presentate dalle Organizzazioni Sindacali di cui al successivo punto 4, tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle Società del Gruppo FS di cui alla premessa.

3. Le candidature
Competenti a definire, sulla base di proprie norme interne, le rispettive liste di candidati sono le strutture regionali di ogni Organizzazione Sindacale, nella propria sovranità.
Possono essere candidati i lavoratori che, al momento della presentazione della lista, siano dipendenti da una delle Società del Gruppo FS di cui alla Premessa con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante e, in tale ultimo caso, per i lavoratori candidati restano ferme le previsioni di cui agli artt. 22 e 22 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012.
Restano ferme le ipotesi di incompatibilità di cui al punto 7 del Regolamento elettorale.

4. Presentazione liste
Sono competenti a presentare le liste le strutture regionali:
a) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 che abbiano formalmente aderito all’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.1.2014;
b) delle associazioni sindacali, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), che alla data del presente accordo risultino formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
1. accettino espressamente, formalmente e integralmente il presente accordo ed i relativi allegati, l’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.1.2014 e impegnino formalmente al loro rispetto i propri candidati;
2. aderiscano all’accordo sui servizi minimi del 23.11.1999 e successivi;
3. ne facciano formale richiesta di ammissione alla Commissione di Garanzia Nazionale di cui al successivo punto 5.
Nella composizione della lista si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere e dei giovani, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Le liste presentate dalle organizzazioni e dalle associazioni sindacali di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere corredate da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell’Unità Produttiva cui si riferisce l’intera RSU. pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Ciascuna Organizzazione può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante tale divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al successivo punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 5 del Regolamento elettorale, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste. Decorso il termine per l’affissione delle liste, la mancata opzione da parte del predetto candidato ne comporta la cancellazione in tutte le liste elettorali in cui figurava.
Il numero dei candidati per ciascuna liste non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere.

5. Organismi elettorali
Con la composizione ed i compiti previsti dal Regolamento elettorale, sono organismi elettorali:
1. la Commissione di Garanzia Nazionale;
2. la Commissione di Garanzia Territoriale;
3. la Commissione Elettorale.

6. Convocazione delle elezioni
Le elezioni vengono indette in un’unica data e vanno concluse in un periodo temporalmente definito dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la presente intesa. È compito della Commissione di Garanzia territoriale comunicare la dislocazione fisica e l’orario di apertura dei seggi.
Allo scopo di garantire l’esercizio del diritto al voto ai ferrovieri interessati ai turni, i seggi vanno tenuti aperti, di norma, per quattro giorni consecutivi: nei primi tre giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e nel quarto giorno dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Per i successivi rinnovi l’iniziativa per l’indizione delle elezioni potrà essere assunta anche dalla RSU, ove validamente esistente, o dalle Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il presente accordo e sono abilitate alla presentazione delle liste ai sensi del precedente punto 4.

7. Modalità votazioni
Nel rispetto dei termini definiti in applicazione del precedente punto 6, il luogo ed il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione di Garanzia territoriale e portati a conoscenza dei lavoratori almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Il presidente del seggio eletto all’interno della Commissione elettorale, procede alla identificazione (smart card o altro documento valido, ai sensi del punto 8 del Regolamento elettorale) del votante ed alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo sull’elenco dei lavoratori, fornito dalle Società del Gruppo FS indicate in premessa, appartenenti allo/agli impianti ricadenti nella Azienda/Unità produttiva della RSU da costituire. Il presidente del seggio farà apporre all’elettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare l’esercizio del voto.
Le votazioni si svolgono a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. Il voto non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

8. Validità delle elezioni
Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50% più uno dei lavoratori aventi diritto al voto conteggiati sul totale complessivo dei lavoratori occupati nell’Azienda/Unità / produttiva nella quale si elegge la RSU.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione di Garanzia Territoriale e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo provvederanno ad indire nuove elezioni. Se anche in tale ultimo caso il quorum non venga raggiunto, la Commissione di Garanzia Territoriale e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare.

9. Attribuzione dei voti e ripartizione dei seggi
L’elezione ha luogo per liste.
Ogni elettore può esprimere il voto per una sola lista ed esprimere una sola preferenza fra i candidati presenti nella lista.
L’attribuzione dei voti e la ripartizione dei seggi ha luogo secondo le modalità previste al punto 9 del Regolamento elettorale.

10. Revoca dei componenti la RSU
È ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto.
Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta del 50% + 1 dei lavoratori della RSU/collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito, con la partecipazione delle OO.SS. stipulanti il presente accordo o di parte di esse, purché rappresentino almeno il 50% + 1 dei lavoratori dell’Azienda/Unità produttiva interessata, e col voto verbalizzato di almeno il 50% + 1 dei componenti in carica di tutta la RSU.

11. Sostituzione per dimissioni o decadenza
Net caso di rappresentante dimessosi o decaduto a vario titolo si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, sempre che questi abbia ottenuto almeno un voto valido.
Oltre all’ipotesi di automatica decadenza di cui al successivo punto 17, 1° cpv., sono causa di decadenza:
• la revoca del mandato di cui al precedente punto 10;
• il trasferimento ad impianto non rientrante nel collegio elettorale o Unità produttiva in cui ha avuto luogo l’elezione;
• il cambio di figura professionale che comporti una utilizzazione in un settore di attività - diverso rispetto a quello nel quale il lavoratore era occupato al momento della elezione;
• il realizzarsi dei requisiti di incompatibilità di cui al punto 7, 2° cpv., del Regolamento elettorale;
• la revoca dell’iscrizione alla Organizzazione sindacale nella cui lista il componente della RSU è stato eletto;
• l’iscrizione ad un’Organizzazione sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
• il venir meno del rapporto di lavoro.
Ciascuna Organizzazione Sindacale provvederà a comunicare alle Società del Gruppo FS indicate in premessa, nei casi previsti, i nominativi dei subentri per sostituzione relativi alle proprie liste.
Le sostituzioni dei componenti le RSU dimessisi o decaduti non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal successivo punto 17 e dal Regolamento di funzionamento delle RSU.
Le sostituzioni dei componenti il singolo collegio elettorale non possono concernere più della metà dei componenti l’intero collegio elettorale, pena la decadenza di tutti i componenti eletti nel collegio. In lai caso si procederà al rinnovo delle RSU limitatamente al collegio elettorale interessato, sempre secondo le modalità previste al successivo punto 17 e dal Regolamento di funzionamento delle RSU. 

12. Comunicazione degli eletti
La Commissione di Garanzia territori aie comunicherà alle Organizzazioni Sindacali, alle Società del Gruppo FS il risultato elettorale ed i nominativi degli eletti e dei non eletti, allegando alla comunicazione copia della delibera e del verbale della Commissione elettorale con i risultati dello scrutinio.
Copia della delibera e del verbale della Commissione elettorale dovrà essere notificata, a cura della Commissione di Garanzia territoriale, anche al Comitato Provinciale dei Garanti, istituito ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 10.1.2014, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificala dopo 5 giorni, nel caso non vi sismo ricorsi, o entro 48 ore dalla chiusura dell’esame del ricorso e della verbalizzazione delle conclusioni cui si è pervenuti nel caso di ricorso.
Entro 20 giorni dalle notifiche di cui al precedente capoverso le Organizzazioni Sindacali procederanno, ognuna per proprio conto, a comunicare per iscritto all’azienda la propria rappresentanza e la RSU è considerata formalmente insediata solo quando le comunicazioni sindacali pervenute all’azienda riguardino il 50%+1 dei componenti della medesima RSU.

13. Prerogative delle RSU
Le RSU elette ed accreditate presso le Società del Gruppo FS hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 bis e 10 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e dall’articolo 7 del Contratto Aziendale di Gruppo FS 20.7. 2012, pari a 12 ore mensili per ciascun componente, cumulabili per un trimestre con riferimento ai trimestri (gen-mar, apr-giu, lug-set e ott-dic). La partecipazione a riunioni convocate dalle Società ed effettivamente svolte sarà a carico delle Società stesse; le relative modalità di gestione saranno regolate dalla DCRUO di FS Italiane con apposita nota.

14. Criteri per la determinazione delle RSU e dei collegi elettorali
Con l’impegno a garantire una adeguata rappresentanza delle professionalità presenti nelle diverse realtà produttive, anche con riferimento alla differenza di genere, alle alte professionalità ed ai giovani, le parti convengono sulle giurisdizioni di RSU previste dall’allegato A al presente accordo.
Al fine di realizzare quanto sopra previsto le RSU sono normalmente articolate in collegi elettorali come indicato nell’allegato A al presente accordo.

15. Determinazione del numero dei componenti le RSU
Il numero dei delegati da eleggere è convenuto tenendo conto di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 10.1.2014 ed è calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nell’unità produttiva, come individuata al precedente punto 1, nel mese precedente quello di sottoscrizione del presente accordo, secondo le modalità di seguito previste:
15.1 il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a quello determinalo applicando all'intera Azienda/Unità produttiva i criteri previsti dall’Accordo interconfederale del 10.1.2014, come di seguito riportati:
a) 3 componenti per la RSU costituita nelle Aziende/Unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle Aziende/Unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle Aziende/Unità produttive che occupano più di 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b);
15.2 ove nelle Aziende/Unità produttive siano individuati collegi elettorali, ferma restando la garanzia di un numero complessivo di componenti la intera RSU non inferiore a quello determinato ai sensi del precedente punto 15.1, il numero dei componenti la RSU in ciascun collegio elettorale non potrà essere inferiore a:
a) tre componenti, nei collegi nei quali sono occupati fino a 200 dipendenti;
b) due componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nei collegi nei quali sono occupati un numero di dipendenti superiore a 200 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente 200, fino ad un massimo complessivo di 15 componenti.
Ciò premesso, in fase di prima applicazione del presente accordo, il numero dei componenti le RSU e la loro articolazione per collegio elettorale sono quelli previsti nell’allegato A al presente accordo.
In caso di successivo rinnovo della RSU/collegio, ai sensi del precedente punto 11, il numero dei delegati da eleggere è calcolalo sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nell’unità produttiva interessata nel mese precedente quello stabilito per le elezioni.
Nel caso in cui, a seguito di riorganizzazioni aziendali e/o produttive, l’Unità Produttiva sia oggetto di modifiche strutturali rilevanti, i rappresentanti eletti nella RSU restano in carica sino alla costituzione della nuova RSU, sempreché restino occupati nello stesso settore di attività per il quale erano stati eletti e siano pari almeno al 50% + 1 del numero originario dei componenti la RSU. La necessità di elezione della nuova RSU, in tali casi, potrà essere segnalata dalla stessa azienda alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, che indiranno le nuove elezioni entro tre mesi dalla modifica organizzativa intervenuta.

16. Competenze contrattuali
Le RSU esercitano la contrattazione collettiva per le materie delegate dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012, secondo le procedure e le modalità stabilite dallo stesso CCNL.
Le RSU assumono titolarità e competenze sulle specifiche materie negoziali, con le procedure e nei limiti stabiliti dal sistema di relazioni industriali previsto dall’articolo 2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, congiuntamente alle articolazioni organizzative Territoriali/Regionali/Nazionali competenti delle sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.

17. Durata e rinnovo delle RSU
I componenti della RSU restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo stesso entro i due mesi successivi alla scadenza dei tre anni. Analogamente le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo delle RSU o del collegio elettorale nei casi di decadenza di tali organismi ai sensi del precedente punto 11.
Trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni, le elezioni per il rinnovo delle RSU possono essere comunque indette dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente sulla base delle modalità e delle procedure stabilite dal presente accordo, con richiesta scritta alla Società interessata sottoscritta da tutti i componenti della RSU ancora in carica.

18. Disposizioni finali
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o quelle che, comunque, vi aderiscano essendo state ammesse, ai sensi del precedente punto 4, lettera b), a partecipare alle elezioni delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA nell’ambito delle Società del Gruppo FS indicate in premessa al presente accordo.

B. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 dell’accordo nazionale sul rinnovo delle RSU del 29.7.2004 e dal punto 2 dell’articolo 10 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, le Società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il suddetto CCNL convengono sulla rielezione dei RLS con le modalità di seguito indicate.
2. Le unità produttive, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dell’accordo interconfederale del 22.6.1995, sono coincidenti con quelle definite per la costituzione delle RSU, come risultano dall’allegato A al presente accordo e tenendo conto della loro articolazione per collegi elettorali.
3. Nella finalità di garantire quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs n. 81/08, il numero dei rappresentanti per la sicurezza è calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nelle singole unità produttive, come individuate al precedente punto 1, nel mese precedente quello di sottoscrizione del presente accordo, ovvero, in caso di successivo rinnovo, nel mese precedente quello stabilito per le elezioni, secondo le modalità di seguito previste:
a) 1 RLS nelle RSU/collegi elettorali che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 1 RLS ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle RSU/collegi elettorali che occupano un numero di dipendenti superiore a 200, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente 200, fino ad un massimo complessivo di 3 RLS, fermo restando il rispetto del numero minimo degli RLS definito dall’art. 47, comma 7 del D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, di seguito riportato:
- per le unità produttive fino a 200 dipendenti: n. 1 RLS;
- per le unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti: n. 3 RLS;
- per le unità produttive con oltre 1.000 dipendenti: n. 6 RLS.
Ciò premesso, in fase di prima applicazione del presente accordo, il numero dei RLS, per ciascuna RSU/collegio elettorale, è quello previsto nell'allegato A al presente accordo.
All’atto dell’accredito dei RLS eletti secondo la procedura prevista dal presente accordo i RLS attualmente in carica decadono. Le modalità di accredito sono le stesse previste per gli RSU al punto 12 della precedente lettera A.
4. Ai fini della elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle unità produttive come definite alla precedente lettera A, sono competenti a presentare liste di candidati, anche congiuntamente, esclusivamente le strutture regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
Può presentare la lista per la elezione dei RLS anche l’associazione sindacale ammessa a partecipare alle elezioni delle RSU ai sensi del punto 6, lettera A.b) del Regolamento elettorale, allegato 1 al presente accordo.
L’organizzazione/associazione sindacale di cui al precedente punto 4 non è ammessa a presentare la lista per la elezione dei RLS se nella stessa RSU/collegio elettorale non ha presentato la lista per la elezione delle RSU.
5. Per quanto non previsto nella presente lettera B, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si confermano le norme previste per il rinnovo delle RSU di cui alla precedente lettera A e, in particolare, i medesimi organismi previsti al punto 5 della precedente lettera A e quanto stabilito nel Regolamento elettorale, allegato 1 al presente accordo.
6. Sono altresì confermate per gli RLS le cause di decadenza e le relative modalità di sostituzione previste per gli RSU al punto 11 della precedente lettera A.
In mancanza di candidati eleggibili, la Segreteria Regionale/Nazionale (nel caso di RSU interregionali) dell’Organizzazione sindacale nella cui lista era stato eletto il RLS potrà designare temporaneamente, fino all’esito delle nuove elezioni, uno dei componenti della RSU eletto nella lista della stessa Organizzazione sindacale.
7. Per l’importanza del ruolo ricoperto ai fini della garanzia di sicurezza del servizio, obiettivo prioritario di tutte le Società del Gruppo, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti ed accreditati presso le Società del Gruppo FS di cui alla Premessa, sono riconosciute 50 ore annue di permesso retribuito per l’espletamento del loro mandato.

Tutti i riferimenti all'accordo nazionale sulle RSU del 29.7.2004 contenuti nel Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 si intendono sostituiti con il presente accordo.
Per quanto eventualmente non regolamentato nel presente accordo si fa riferimento alle previsioni contenute nel CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e nel Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, nonché nell’Accordo Interconfederale del 10.1.2014.
Roma, 31 luglio 2015

Allegato 1
Regolamento elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle società Fs, Rfi, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, Fs Sistemi Urbani e Italcertifer del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane


1. Premessa
Le elezioni si svolgeranno dal 24 novembre 2015 al 27 novembre 2015.
Sono elettori tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalla Società del Gruppo FS di cui alla premessa dell’accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015.
Sono eleggibili i lavoratori dipendenti dalle stesse Società, con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato, nei termini previsti al punto 3 dell’accordo del 31 luglio 2015, candidati secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Insediamento delle Commissioni di Garanzia e formazione delle Commissioni Elettorali
Entro il 21 settembre 2015 le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo con le Società del Gruppo FS per l'elezione delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015 nominano la Commissione di Garanzia Nazionale composta da un rappresentante per ognuna delle OO.SS. stesse, comunicando alle rispettive strutture regionali e per conoscenza alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane spa i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.
Entro il 28 settembre 2015 le Segreterie Regionali delle stesse OO.SS. nominano le Commissioni di Garanzia territoriali con la stessa composizione, tenendo conto delle Unità produttive dell'all. A, comunicando alla Commissione di Garanzia Nazionale i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.
Entro il 23 ottobre 2015 la Commissione di Garanzia territoriale, sulla base delle articolazioni di RSU previste dal citato accordo del 31 luglio 2015, istituisce i seggi elettorali nell’ambito della propria competenza territoriale e per ognuno o gruppi di essi nomina entro il 4 novembre 2015 una Commissione Elettorale composta da un rappresentante per ognuna delle citate OO.SS., il quale non potrà essere candidato alle elezioni, ai sensi del punto 7 del presente Regolamento.
Qualora concorrano alle elezioni liste tacenti capo ad Organizzazioni Sindacali diverse da quelle stipulanti il citato accordo del 31 luglio 2015, ammesse a partecipare ai sensi del punto 4, lettera b), dello stesso accordo, entro il 4 novembre 2015 si procederà:
- a cura della Commissione di Garanzia Territoriale, alla integrazione della Commissione Elettorale interessata con il nominativo che la struttura regionale dell’O.S. presentatrice di ulteriore lista ammessa al voto comunicherà entro il 6 novembre 2015 alla Commissione di Garanzia medesima; 
- a cura della Commissione di Garanzia Territoriale, alla propria integrazione con il nominativo che la struttura regionale dell’associazione sindacale presentatrice di ulteriori liste ammesse al voto comunicherà, entro il 6 novembre 2015 alla Commissione stessa, qualora tali liste siano ammesse al voto in almeno il 50% delle RSU ricadenti nella competenza territoriale medesima;
- a cura della Commissione di Garanzia Nazionale, alla propria integrazione con il nominativo che la struttura nazionale delle OO.SS. presentatrici di ulteriori liste ammesse al voto comunicherà entro il 6 novembre 2015 alla Commissione stessa, qualora tali liste siano ammesse al voto in almeno il 50% delle RSU complessivamente previste.
La scadenza del 4 novembre 2015 è assolutamente inderogabile. Qualora non rispettata sarà considerata come rinuncia alla facoltà di avvalersi delle integrazioni da parte delle strutture regionali e/o nazionali delle OO.SS. interessate.

3. Adempimenti della Commissione di Garanzia Nazionale
La Commissione di Garanzia Nazionale:
a) delibera, sulla base dei requisiti e dei termini previsti dall’Accordo del 31 luglio 2015, l’ammissione alle elezioni delle associazioni sindacali diverse da quelle stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012;
b) porta a conoscenza delle Commissioni di Garanzia Territoriali le norme relative alle elezioni
c) predispone il fac-simile dei moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
d) predispone il fac-simile dei moduli per la verbalizzazione degli atti di competenza delle Commissioni di Garanzia Territoriali e delle Commissioni Elettorali;
e) delibera entro 2 giorni, su richiesta delle Commissioni di Garanzia Territoriali, su eventuali controversie e/o richieste di chiarimenti;
f) predispone il fac-simile dei moduli per la richiesta di ammissione di cui alla precedente lettera a).
L’attività della Commissione di Garanzia Nazionale viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.
Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a) ed e) devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e verbalizzate.
La Commissione di Garanzia Nazionale rimane in carica fino al 29 febbraio 2016.

4. Adempimenti della Commissione di Garanzia Territoriale
La Commissione di Garanzia Territoriale:
a) porta a conoscenza degli elettori le norme relative alle elezioni, inclusi il luogo e il calendario delle votazioni, la dislocazione fisica e forano di apertura dei seggi;
b) predispone i moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
c) predispone le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione delle attività delle Commissioni Elettorali;
d) entro 2 giorni dalla ricezione delle liste delibera sulla ammissione delle liste alle elezioni nell’ambito della propria competenza territoriale fornendo la motivazione scritta in caso di esclusione e, a richiesta delle Commissioni Elettorali, su eventuali controversie e/o richieste di chiarimenti;
e) sulla base dei verbali di scrutinio delle Commissioni Elettorali, comunica alle strutture regionali le cui liste hanno partecipato alle elezioni, l’esito del voto ed i nominativi degli eletti e non eletti distinti per lista;
f) prende in consegna dalle Società del Gruppo FS, predispone per seggio e consegna alle Commissioni Elettorali l’elenco degli elettori;
g) proclama gli detti e notifica ai sensi del punto 10 i risultati elettorali ai soggetti di cui al punto 12, 1° comma, dell’accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015;
h) decide sui ricorsi relativi alla non ammissione delle liste elettorali e sui ricorsi relativi alle deliberazioni delle Commissioni elettorali;
i) delibera sulle contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali.
L’attività della Commissione di Garanzia Territoriale viene verbalizzata se richiesto da almeno
1/3 dei suoi componenti.
Le deliberazioni di cui al punto d) e le comunicazioni di cui ai punti e) e g) devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e verbalizzate.
Le Commissioni di Garanzia Territoriali rimangono in carica fino al 29 febbraio 2016 e sono tenute a conservare tutta la documentazione elettorale. A tale ultimo fine, le CGT devono individuare, nella prima seduta, la/e sede/i della/e Organizzazione/i sindacale/i territoriale/i presso la/e quale/i la documentazione sarà conservata.

5. Adempimenti della Commissione Elettorale
In ogni seggio, la Commissione Elettorale:
a) cura l’affissione delle liste dei candidati;
b) tiene in consegna e, a richiesta dell’elettore, rende disponibile per la visione copia del presente regolamento elettorale;
c) tiene in consegna e, a richiesta dell’elettore, rende disponibile un registro per la segnalazione di eventuali irregolarità do contestazioni relativamente alle operazioni di voto.
La Commissione Elettorale inoltre:
1. prende in consegna i locali del seggio elettorale, assicurandone l’apertura e la chiusura secondo gli orari e le modalità organizzative (es. seggi volanti) disposti dalla Commissione di Garanzia Territoriale per favorire la massima partecipazione al voto;
2. è garante della segretezza del voto e della regolarità dell’insieme degli atti inerenti il voto;
3. prende in consegna dalla Commissione di Garanzia Territoriale l’elenco nominativo degli elettori, le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione della propria attività;
4. delibera l’assegnazione dei seggi e redige il verbale sulle operazioni elettorali con i risultati dello scrutinio, delibera su eventuali controversie relative allo scrutinio stesso e sulle eventuali segnalazioni di cui al precedente punto c).

6. Presentazione delle liste
A. Requisiti
Ciascuna O.S. può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre i 2/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio. I candidati devono essere dipendenti da impianti ricadenti nella Unità produttiva della RSU/collegio elettorale.
Sono competenti a presentare liste elettorali le strutture regionali:
a) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 che abbiano formalmente aderito all’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.1.2014;
b) delle associazioni sindacali, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), che risultino formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
1. accettino espressamente, formalmente e integralmente l'accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015 con il presente Regolamento elettorale e con il Regolamento di funzionamento delle RSU ad esso allegati, l’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.1.2014 e impegnino formalmente al loro rispetto i propri candidati,
2. aderiscano all’accordo sui servizi minimi del 23.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
3. facciano formale richiesta di ammissione alle elezioni alla Commissione di Garanzia Nazionale (CGN) di cui al precedente punto 5 entro il 9 ottobre 2015 dalla sua nomina. La CGN delibererà sulla loro ammissibilità ai sensi della lettera a) del precedente punto 3. Le decisioni della Commissione di Garanzia Nazionale in ordine all’ammissibilità della lista dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza delle Società interessate.
Nella composizione della lista si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere e dei giovani, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie previste dai rispettivi statuti delle Organizzazioni Sindacali partecipanti alle elezioni.
Le liste presentate dalle organizzazioni e dalle associazioni sindacali di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere corredate da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell'Unità produttiva cui si riferisce l’intera RSU, pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Ciascuna Organizzazione può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
B. Procedura
Per la presentazione delle liste deve essere eseguita la seguente procedura:
a) dal 15 ottobre 2015 le strutture regionali delle OO.SS. che intendono presentare liste elettorali raccoglieranno le firme per la presentazione delle liste stesse su apposito modulo predisposto dalla Commissione di Garanzia Nazionale e disponibile presso le Commissioni di Garanzia Territoriali. 1 moduli debitamente compilati dovranno essere riconsegnati alla Commissione di Garanzia Territoriale alla scadenza del 27 ottobre 2015;
b) entro 2 giorni le Commissioni di Garanzia Territoriali delibereranno sulla ammissibilità delle liste verificando resistenza dei requisiti richiesti ai sensi del precedente punto A;
c) alle strutture sindacali regionali cui non siano ammesse liste per mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, la Commissione di Garanzia Territoriale è tenuta a dare motivazione scritta dell’esclusione;
d) entro i tre giorni successivi, è data facoltà alle strutture sindacali regionali che abbiano ricevuto la comunicazione di cui al precedente punto e, di adeguare i requisiti valutati mancanti dalla Commissione di Garanzia Territoriale, ovvero di ricorrere entro 2 giorni contro la deliberazione presso la Commissione stessa secondo le procedure previste dall’art. 11 del presente Regolamento;
e) qualora liste originariamente escluse vengono riammesse ai sensi della precedente lettera d), la Commissione di Garanzia Territoriale procederà ad una nuova deliberazione sulle liste ammesse;
f) qualora, invece, in esito alla procedura di cui alla precedente lettera d), risultasse confermata l’esclusione, la Commissione di Garanzia Territoriale si limiterà ad informare per iscritto la struttura sindacale regionale interessata.
In sede di verifica dei requisiti richiesti alla lettera b), la Commissione di Garanzia Territoriale riterrà nulle le firme di uno stesso elettore apposte per la presentazione di più liste.

7. Incompatibilità
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista.
I candidati non possono essere membri di Commissione di Garanzia e di Commissione Elettorale.
La carica di componente della RSU è inoltre incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche, tranne che nei Comuni con meno di 5.000 abitanti; incarichi attribuiti da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali; carica esecutiva o di rappresentanza in partiti e/o movimenti politici. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU.

8. Votazioni
Ciascun elettore per esercitare il diritto di voto deve recarsi personalmente al seggio presso il quale risulta iscritto. Nel caso di mancata iscrizione negli appositi elenchi il Presidente della Commissione Elettorale valutata l’appartenenza dell’elettore al seggio, ne riporta il nominativo in calce alla lista degli elettori e, dell’avvenuta votazione, ne riporta nota a verbale.
Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.
I membri della Commissione Elettorale votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio; qualora non risultassero iscritti in tale seggio, essi vengono iscritti in calce alla lista degli elettori del seggio e dell’avvenuta votazione viene presa nota nel verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.
Per esercitare il diritto di voto, gli elettori devono consegnare al Presidente del seggio la smart card, attestante la propria condizione di dipendente della società del Gruppo FS per la quale si eleggono le RSU/RLS. Qualora fossero sprovvisti del citato documento, si renderà necessario esibire un documento personale di riconoscimento accompagnato da altra documentazione idonea a certificare il diritto al voto. Si procede, quindi, alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo sull’elenco, fornito dalla Società, dei lavoratori appartenenti allo/agli impianto/i ricadente/i nell’Unità produttiva della RSU da costituire/rinnovare. Il Presidente del seggio farà apporre all’elettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare l’esercizio del voto.
La Commissione Elettorale consegna all’elettore la scheda per esprimere il voto e provvede ad avvertirlo, a garanzia della segretezza del voto, che la scheda deve essere restituita, piegata, per l’immissione nell’urna.
La scheda unica deve comprendere tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio.
Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata, o qualora egli stesso l'abbia deteriorata fortuitamente, potrà richiedere una seconda scheda restituendo la prima.
Il voto è espresso contrassegnando la lista prescelta.
L’elettore può esprimere, inoltre, una preferenza nell’ambito della lista stessa, segnando una croce a fianco del nome del candidato prescelto.
Qualora la scheda elettorale non riporti l’elenco nominativo dei candidati, l’elettore esprimerà il voto di lista e potrà esprimere la propria preferenza trascrivendo sulla scheda il nominativo del candidato fra quelli risultanti nell’elenco affisso a cura della Commissione Elettorale presso il seggio.
Le elezioni per la RSU sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto calcolati nell’ambito di elezione della RSU.
Nel tempo, durante il quale i seggi restano chiusi, le cassette contenenti le schede, gli atti del seggio, nonché le urne elettorali, devono essere opportunamente sigillati e custoditi in luogo sicuro, a cura della Commissione Elettorale competente.

9. Scrutinio e attribuzione dei seggi
Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo il termine ultimo previsto per le votazioni.
Ai fini dell’elezione dei componenti della RSU, l’attribuzione dei seggi alle singole liste elettorali ha luogo con il sistema proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Il metodo dei resti più alti consiste nel suddividere il totale dei voti validi di lista per il numero dei Delegati da eleggere in ogni RSU, ovvero, dove esistenti, in ogni singolo collegio elettorale, ottenendo così il quoziente voto; determinato il quoziente voto, si dovrà dividere il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente, individuando così il numero di seggi di ciascuna lista.
Se in base alla prima ripartizione dei voti non dovessero essere assegnati tutti i seggi disponibili, si dovranno attribuire i rimanenti seggi, fino alla loro completa copertura, a quelle liste che avranno ottenuto, nell'operazione di divisione, i maggiori resti, ivi compresi quelli ottenuti in assenza di quorum.
Sono dichiarati eletti quei candidati che nell’ambito di ciascuna lista hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità nei voti di preferenza è dichiarato eletto il più anziano di età.
Nello scrutinio delle schede, se risultano espresse preferenze su diverse liste il voto viene considerato “nullo”. Qualora nell’ambito della lista prescelta il numero di preferenze risulti essere superiore a uno, resta valido il voto di lista e si intendono nulle tutte le preferenze; nel caso che non sia stato espresso il voto di lista, ma sia stato manifestato il volo di preferenza in un’unica lista, il voto è valido e si intende attribuito alla lista per la quale è stata espressa la preferenza, sia che queste ultime eccedano, o meno, il numero di preferenze consentito.
Qualora la preferenza sia riferita ad un nominativo di candidato inesistente o non appartenente alla lista prescelta, viene considerato valido il voto di lista ed annullata la preferenza.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta dalla Commissione di Garanzia Territoriale o se presenta tracce di scrittura e analoghi segni di individuazione.
L’indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda Analogamente, è da ritenersi nullo il voto apposto a più di una lista.
Nell’ipotesi di contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali, decide, in via definitiva, la Commissione di Garanzia Territoriale ai sensi del precedente punto 4.

10. Insediamento degli eletti
Entro il 4 dicembre 2015 la Commissione di Garanzia Territoriale notifica ai soggetti di cui al punto 12 dell’accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015 i risultati elettorali e l’elenco nominativo dei candidati eletti e non eletti cori il numero di voti validi riportati da ognuno di essi, anche ai fini delle eventuali successive sostituzioni, distinti per collegio elettorale, RSU e lista, allegando alla comunicazione copia della delibera adottata con i risultati elettorali ed i nominativi dei lavoratori eletti e non eletti in ciascuna lista con il numero dei voti validi riportati da ognuno di essi, anche ai fini delle eventuali successive sostituzioni.
Copia della delibera e del verbale della Commissione elettorale dovrà essere notificata anche al Comitato Provinciale dei Garanti istituito ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 10.1.2014 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, dopo 5 giorni nel caso non vi siano ricorsi, ovvero entro 48 ore dalla chiusura dell’esame del ricorso e della verbalizzazione delle operazioni nel caso di ricorso.
Entro 20 giorni dalle notifiche di cui al precedente capoverso le Organizzazioni Sindacali procederanno, ognuna per proprio conto, a comunicare per iscritto all’azienda la propria rappresentanza e la RSU è considerata formalmente insediata solo quando le comunicazioni sindacali pervenute all’azienda riguardino il 50%+1 dei componenti della medesima RSU.

11. Ricorsi
Contro le deliberazioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia Territoriale entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di scrutinio da parte di uno o più membri della Commissione stessa, previo preannuncio che dovrà risultare agli atti della Commissione medesima entro il completamento delle operazioni di scrutinio.
La Commissione di Garanzia Territoriale dovrà deliberare sul ricorso entro 2 giorni, verbalizzando con l’approvazione delta maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Contro le deliberazioni della Commissione di Garanzia Territoriale è ammesso ricorso entro 2 giorni, alla stessa Commissione o, in alternativa, entro 10 giorni al Comitato Provinciale dei Garanti con sede presso la località capoluogo di regione, indicati per ciascuna RSU nell’allegato A al presente accordo, da parte di uno o più membri della commissione medesima, ovvero su iniziativa di una o più strutture sindacali regionali di OO.SS. non rappresentate in Commissione che abbiano partecipato alle elezioni.
Ove la RSU venga costituita per una Unità Produttiva che comprende più regioni, il Comitato Provinciale dei Garanti cui fare riferimento è quello del capoluogo di regione in cui ha sede la direzione dell’Unità Produttiva aziendale.
Qualora il ricorso sia promosso da uno o più membri della Commissione di Garanzia Territoriale espressi da strutture sindacali regionali delle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione di Garanzia Nazionale, il ricorso può essere inoltrato, in luogo del Comitato Provinciale dei Garanti, alla Commissione di Garanzia Nazionale che si pronuncerà entro 48 ore verbalizzando con l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. La deliberazione della Commissione di Garanzia Nazionale è insindacabile.

Allegato 2
Regolamento di funzionamento delle RSU

La RSU è un organismo sindacale legittimo e riconosciuto, dotato di poteri contrattuali nelle materie di competenza e chiamato ad assumere decisioni sulla base di quanto stabilito nel CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contrattazione Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.
Il suo funzionamento interno viene disciplinato dal seguente regolamento.

1. Titolarità negoziale
Le RSU esercitano la contrattazione collettiva per le materie delegate dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012, secondo le procedure e le modalità stabilite dallo stesso CCNL e dal presente accordo.
Le RSU, in quanto soggetto contrattuale, esercitano i poteri di contrattazione collettiva previsti nell’articolo 2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, congiuntamente alle articolazioni organizzative Territoriali/Regionali/Nazionali competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012.

2. Convocazione riunioni
- La RSU si riunisce periodicamente sia in sede plenaria che in sede di singolo collegio.
- La convocazione sarà effettuata tramite avvisi scritti, lettera o attraverso qualsiasi sistema che testimoni l’avvenuta comunicazione ad ogni singolo delegato.
- Essa dovrà essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione e dovrà contenere l’indicazione dell’O.D.G. luogo e ora della riunione.
- Il compito della convocazione è assegnato ad un delegato scelto elettivamente all’interno della RSU o, in alternativa, al delegato eletto con il maggior numero di preferenze.
- È prevista la convocazione di urgenza della RSU e/o dei singoli collegi per particolari motivi purché sia garantita la comunicazione a ciascun delegato della RSU e/o dei singoli collegi.
- La riunione della RSU o del singolo collegio è ritenuta valida quando siano presenti la metà più uno dei delegati convocati.
- Ogni riunione dovrà essere verbalizzata. Il verbale, inoltre, dovrà contenere l’elenco dei presenti e le eventuali giustificazioni degli assenti e sarà firmato da tutti i presenti.
- Il libro dei verbali dovrà essere disponibile alla visione di ciascun delegato.

3. Formazione delle decisioni nella RSU
a) La RSU, per le materie di sua competenza, assume al proprio interno le decisioni secondo il principio della maggioranza dei suoi componenti.
b) Nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a), nell’ambito delle competenze contrattuali specifiche delle singole realtà produttive, i delegati RSU eletti in specifici collegi hanno facoltà di assumere decisioni su materie proprie ed esclusive della tipologia operativa/organizzativa del loro collegio elettorale. A tal fine, ferma restando la titolarità negoziale in capo alla RSU, le aziende potranno convocare i rappresentanti del singolo collegio elettorale, cui spetterà il compito di informare della convocazione i restanti componenti della RSU.

4. Contrattazione
La contrattazione collettiva sì esercita per le materie delegate, secondo procedure e modalità stabilite dal CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, ai livelli e nelle sedi previste dai medesimi.
La titolarità della contrattazione, ai livelli e nelle sedi previste, è riconosciuta congiuntamente alla RSU e alle Segreterie Nazionali/Regionali delle Organizzazioni Sindacali che abbiano stipulato il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, secondo le modalità specificate nel precedente punto 1.
Gli accordi producono effetti, sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza, se sono sottoscritti congiuntamente dalla maggioranza dei componenti la/le RSU interessata/e e dalle Segreterie Nazionali/Regionali competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 o, per materie specifiche di competenza, dai rappresentanti dei collegi congiuntamente alle Segreterie Nazionali/Regionali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti i suddetti contratti, come stabilito al precedente punto 1 e alla parte terza dell’Accordo Interconfederale 10.1.2014, fatta eccezione, per quest’ultimo, per quanto previsto all’ultimo capoverso del presente punto 4.
Qualora all’approssimarsi della conclusione del negoziato in corso si manifestino eventuali divergenze tra le Organizzazioni Sindacali di cui al capoverso precedente sulla possibile ipotesi di accordo, il negoziato viene sospeso, con presa d’atto da parte dell’azienda, per un massimo di cinque giorni e per una sola volta, allo scopo di consentire il tentativo di composizione delle divergenze tra le Organizzazioni Sindacali medesime.
Decorso il predetto termine, qualora le divergenze tra le Organizzazioni Sindacali non risultino composte, il negoziato verrà ripreso e concluso come stabilito al precedente punto 1 e alla Parte Terza dell’A.I. 10.1.2014, ad eccezione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Aziendale di Gruppo FS che è invece sottoposta alla validazione a maggioranza semplice, tramite consultazione certificata dei lavoratori interessati.

5. Referendum
Nel caso in cui la consultazione certificata di cui all’ultimo capoverso del precedente punto 4 abbia luogo tramite referendum, i quesiti proposti alla votazione avranno contenuti semplici.

6. Proclamazione astensione dal lavoro
La RSU può proclamare una azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia dichiarata congiuntamente a una o più delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata del 50%+l dei componenti la RSU.

7. Durata e sostituzione nell’incarico
I componenti della RSU restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
Secondo quanto previsto al punto 11 dell’Accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015, in caso di decadenza di uno dei componenti nel corso del mandato, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista che abbia ottenuto almeno un voto valido.
Le sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo con le modalità stabilite al punto 17 dell’Accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015.
Le sostituzioni dei componenti il singolo collegio elettorale non possono concernere più della metà dei componenti il collegio, pena la decadenza di tutti i componenti RSU eletti nel collegio elettorale. In tale caso si procederà al rinnovo delle RSU limitatamente al collegio interessato, sempre secondo le modalità previste al punto 17 dell’Accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015.

8. Accettazione
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascun candidato nelle liste per il rinnovo delle RSU e dei RLS.

Allegato A