Tipologia: CCNL
Data firma: 14 maggio 1994
Validità: 14.05.1994 - 01.12.1997
Parti: Unionchimica, Confapi e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

  Capitolo I Investimenti occupazione e mercato del lavoro
• A) Osservatorio nazionale di settore
• B) Informazione
• C) Commissione paritetica
• C1) Compiti e funzioni
• C2) Controversie
• C3) Composizione, costituzione e funzionamento
• D) Appalti e decentramento produttivo
◦ 1) Appalti
◦ 2) Scorporo
◦ 3) Manutenzione
◦ 4) Lavoratori ditte appaltatrici
◦ 5) Scadenza contratti appalto
◦ 6) Tutela lavoratori ditte appaltatrici
◦ 7) Servizi sociali
◦ 8) Sfera di applicazione
• E) Personale inviato a prestare lavoro all'estero
• F) Occupazione giovanile
• G) Handicappati
• H) Azioni positive per le pari opportunità
• I) Volontariato
• L) Formazione continua
• M) Previdenza integrativa
Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Disciplina dell'apprendistato
• Assunti dal 14.5.94
Capitolo III Organizzazione del lavoro - Classificazione del personale
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
Art. 5 - Classificazione del personale
• Declaratorie e profili
Art. 6 - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25, legge 223/91)
Art. 7
• A) Contratti di formazione lavoro
• B) Contratti di inserimento
Art. 8 - Tirocinio
Art. 9 - Contratto a termine
• Studenti lavoratori
Art. 10 - Contratto a tempo parziale
Art. 11 - Cumulo di mansioni
Art. 12 - Passaggio di mansioni
Capitolo IV Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 13 - Orario di lavoro
• Dichiarazione delle parti
Art. 14 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni
• Chiarimenti a verbale
Art. 15 - Riposo settimanale - giorni festivi
Art. 16 - Festività soppresse (riposi sostitutivi)
Art. 17 - Ferie
Capitolo V Trattamento economico
Art. 18 - Elementi della retribuzione
Art. 19 - Minimi contrattuali
Art. 20 - Scatti di anzianità
Art. 21 - Premio per obiettivi
Art. 22 - Lavoro a cottimo
Art. 23 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 24 - Corresponsione della retribuzione
Art. 25 - Tredicesima mensilità
Art. 26 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 27 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
• Norma particolare per i turnisti
Art. 28 - Indennità speciali per i lavoratori di cui al gruppo 2) dell'art. 5
• A) Indennità per disagiata sede.
• B) Indennità di cassa.
Art. 29 - Reclami sulla retribuzione
Art. 30 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 31 - Trasferta
• Norma particolare per il settore coibenti
Art. 32 - Trasferimento
Art. 33 - Passaggi di qualifica
Capitolo VI Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 34 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Capitolo VII Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 35 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 36 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 37 - Permessi di entrata nell'azienda
Art. 38 - Permessi
Art. 39 - Aspettativa
Art. 40 - Assenze
Art. 41 - Congedo matrimoniale
Art. 42 - Servizio militare
Art. 43 - Malattia e infortunio
• A) Assenza dal lavoro
• B) Conservazione del posto durante l'assenza.
• C) Trattamento economico durante l'assenza.
Art. 44 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 45 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Capitolo VIII Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 46 - Ambiente di lavoro
• Norma transitoria
• Norma transitoria particolare per il settore margarina
• Norma transitoria particolare per il settore concia
Art. 47 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Capitolo IX Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 48 - Normative particolari per i quadri
  Art. 49 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (legge 190/85)
Art. 50 - Diritto allo studio
• A) Diritto allo studio per i lavoratori studenti
• B) Diritto allo studio per la scuola media dell'obbligo e per gli altri corsi di formazione
Art. 51 - Abiti da lavoro
• Chiarimento a verbale per il settore coibentazione
Art. 52 - Lavoro delle donne e dei minori
• Lavoro notturno personale femminile
• Lavorazioni particolarmente pesanti
Capitolo X Comportamenti in azienda
Art. 53 - Rapporti in azienda
Art. 54 - Inizio e fine lavoro
Art. 55 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 56 - Visite di inventario e di controllo
Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
Art. 58 - Multe e sospensioni
Art. 59 - Licenziamento per mancanze
Capitolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 60 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto
Art. 62 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 63 - Indennità in caso di morte
Art. 64 - Previdenza integrativa
Capitolo XII Istituti di carattere sindacale
Art. 65 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 66 - Assemblee
Art. 67 - Permessi per cariche sindacali
Art. 68 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 69 - Affissioni
Art. 70 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 71 - Fondo di solidarietà
Art. 72 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Capitolo XIII Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 73 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione
Art. 74 - Condizioni di miglior favore
Art. 75 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1
Art. 3 - Disciplina dell'apprendistato
Assunti fino al 13.5.94
Allegato 2
Art. 19 - Minimi contrattuali
Allegato 3
Art. 28 - Indennità speciali
Allegato 4
Art. 31 - Trasferta
Allegato 5
Art. 5 - Classificazione del personale profili particolari per il settore oli e margarina
Allegato 6
Art. 5 - Classificazione del personale profili particolari per il settore detergenza
Allegato 7
Art. 5 - Classificazione del personale profilo particolare per il settore cosmetico
Allegato 8
Art. 5 - Classificazione del personale per il settore coibenti
• Declaratorie e profili
Allegato 9
Art. 5 - Classificazione del personale per il settore concia
• Declaratorie e profili
Allegato 10
Art. 17 - Ferie per il settore concia
Allegato 11
Art. 33 - Passaggi di qualifica per il settore concia.
• A) Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale
• B) Passaggio dalla qualifica operaia a quella impiegatizia
• C) Passaggio dalla qualifica speciale a quella impiegatizia
Allegato 12
Art. 34 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia per il settore concia
Allegato 13
Art. 50 - Diritto allo studio per il settore concia
• A) Diritto allo studio per i lavoratori studenti
• B) Diritto allo studio per la scuola media dell'obbligo e per gli altri corsi di formazione
Allegato 14
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto per il settore concia
Allegato 15 Settore Oli e Margarine
Allegato 16 Trasferimenti di azienda (Legge 29 dicembre 1990 n. 428, art. 47)
Allegato 17 Disciplina dell'elezione della rappresentanza sindacale unitaria
• 1. Modalità per indire le elezioni
• 2. Quorum per la validità delle elezioni
• 3. Presentazione delle liste
• 4. Commissione elettorale
• 5. Compiti della Commissione
• 6. Affissioni
• 7. Scrutatori
• 8. Modalità del voto
• 9. Schede elettorali
• 10. Modalità della votazione
• 11. Composizione del seggio elettorale
• 12. Attrezzatura del seggio elettorale
• 13. Riconoscimento degli elettori
• 14. Compiti del Presidente
• 15. Operazioni di scrutinio
• 16. Ricorsi alla Commissione elettorale
• 17. Comitato dei garanti
• 18. Comunicazione della nomina dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria
• 19. Adempimenti della Direzione aziendale
• 20. Norma generale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori della piccola e media industria chimica e settori accorpati 14 maggio 1994

Capitolo 1 Investimenti occupazione e mercato del lavoro
Le parti si danno atto che quanto nel presente Capitolo I concordato costituisce uno strumento di concreta informazione complessiva degli indirizzi produttivi delle aziende dalla Unionchimica rappresentate.
Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per l'elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscano le possibilità di sviluppo del settore chimico.
L'apporto così fornito dalla Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
Pertanto, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, si conviene quanto segue:

A) Osservatorio nazionale di settore
Tra l'Unionchimica e la Fulc si conviene di procedere ad un approfondimento del reciproco rapporto informativo con le modalità che consentano la nascita di occasioni di intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo primario delle parti di consentire l'armonioso sviluppo di tutte le componenti della piccola e media industria chimica, anche con riferimento al dato occupazionale, nel suo complesso e/o nei settori nei quali si articola, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
Su tale presupposto, pertanto, tra l'Unionchimica e la Fulc viene istituito un osservatorio nazionale della piccola e media industria chimica articolato per settori e ai livelli territoriali concordemente individuati tra le parti costituenti l'osservatorio. In tal caso i dati sotto elencati verranno forniti per gli specifici settori e livelli.
Gli argomenti convenuti saranno oggetto di discussione attraverso un sistema che prevede fasi di consultazione e di verifica congiunta dei dati.
Il sistema sopra delineato non si pone come sostitutivo del normale sistema informativo nelle varie sedi e livelli.
In tale osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad Unionchimica e Fulc di procedere a verifiche per i livelli nazionali, settoriali e territoriali concordati relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale;
- previsioni degli investimenti in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore con particolare riferimento, per il lavoro femminile, a quanto previsto dalla legge 903/77 e dalla legge 125/91 e, per il lavoro giovanile, all'accordo Interconfederale Confapi - Cgil, Cisl, Uil del 13.05.93 sui contratti di formazione lavoro, tempo determinato e part-time, sulla base dei dati di settore forniti dall'Ente bilaterale nazionale nonché alla legge 44/86;
- individuazione di fabbisogni formativi e sviluppo di professionalità anche legate alla ODL emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione, mirati anche al miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- interventi da realizzare nei confronti degli organi nazionali per quanto attiene: i problemi della formazione professionale dei giovani, il costo del lavoro con particolare riferimento alla legislazione contributiva, assistenziale, antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale al fine di realizzare la competitività internazionale;
- previsioni e informazione di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel qual caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione.
Inoltre, al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla legge 46/82, nei dati formativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
- Problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale dell'industria chimica;
- riflessi ecologici dell'insediamento industriale chimico.
Unionchimica e Fulc:
- affronteranno le tematiche riguardanti l'emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esamineranno la possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative. Ciò anche in relazione ad indagini e iniziative che fossero promosse dalle Istituzioni preposte;
- esamineranno le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore chimico che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE, sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi e amministrativi;
- individueranno proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
- formuleranno suggerimenti e proposte all'Ente bilaterale costituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale 16.11.88 sul tema della formazione relativa all'ambiente e alla sicurezza.
Inoltre, analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle A.L. (Regioni, Provincie, ecc.);
- esamineranno le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge della Direttiva CEE n. 86/188 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a rumore durante il lavoro.
L'Unionchimica e la Fulc, rispetto alle verifiche effettuate nell'ambito dell'osservatorio, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti delle Amministrazioni e/o degli enti pubblici al fine di ricercare dati ulteriori ovvero anche in via propositiva per l'attuazione di modificazioni normative e interventi di supporto che consentano un armonioso sviluppo alla piccola e media industria chimica nel suo complesso e/o nei settori nei quali si articola.
L'osservatorio potrà, in via transitoria o permanente, articolarsi in sezioni che abbiano il compito di approfondire tematiche specifiche ritenute di comune interesse quali quelle del Mezzogiorno.
In particolare durante la vigenza del presente contratto, un'apposita sezione vaglierà i seguenti temi:

- nuove forme di rapporto di lavoro anche non subordinato;
- opportunità di modifica dell'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute e problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento.
Le verifiche emerse nell'ambito dell'osservatorio saranno alla base delle relazioni industriali tra le parti.

B) Informazione
1) A livello nazionale, di norma almeno una volta l'anno, in appositi incontri, l'Unionchimica fornirà alla Fulc nazionale un quadro di riferimento sugli indirizzi economico-produttivi dei settori sotto indicati, anche allo scopo di contribuire alla realizzazione della programmazione, nonché informazioni complessive relative alle attività industriali rappresentate su:
a) prospettive produttive;
b) previsioni degli investimenti;
c) percentuali di addetti suddivise per: sesso, con verifica dell'andamento dell'occupazione femminile, con particolare riferimento all'applicazione della legge 903/77 e della legge 125/91; classi di età;
d) dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
e) previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della legge 675;
f) previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
g) nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel qual caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione.
Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità di attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla legge 46/82, nei dati formativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
h) Ai fini della conoscenza globale del fenomeno, su necessità e contenuti dei programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione;
i) elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extra-comunitari e portatori di handicap.
[…]
Nel corso dell'incontro le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su: occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali ecologiche esprimendo le proprie autonome valutazioni.
Le informazioni di cui al presente punto 1) verranno articolate per i seguenti settori: a) chimica primaria (di base e derivata);
b) chimica per l'industria e l'agricoltura;
c) chimica per il consumo non industriale;
d) chimica farmaceutica.

2) A livello regionale, di norma almeno una volta Unionchimica - Confapi, in appositi incontri con le Fulc regionali, porteranno a conoscenza delle stesse le prospettive produttive della globalità delle aziende associate con particolare riferimento alle previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti.
La predetta informazione sarà suddivisa nei seguenti settori:
a) chimica primaria (di base e derivata);
b) chimica per l'industria e l'agricoltura;
c) chimica per il consumo non industriale;
d) chimica farmaceutica.
Nell'ambito regionale le parti individueranno aree geografiche più limitate, cioè provincie e comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende associate; l'organizzazione imprenditoriale territoriale specificherà le informazioni complessive di cui sopra relativamente a tali aree.
Inoltre, a fronte dell'identificazione di nuove professionalità emergenti o mutamenti di professionalità già esistenti o arricchimenti di profili professionali già esistenti derivanti da modifiche all'organizzazione del lavoro, le parti procederanno all'inserimento dei nuovi profili concordati nell'ambito delle aree professionali e dei relativi parametri di inquadramento.
A tal fine Unionchimica e Fulc nazionali, in occasione del successivo rinnovo contrattuale, provvederanno ad inserire tali nuovi profili, se ritenuti generalizzabili, negli elenchi della classificazione contrattuale, operando le relative correlazioni.
Nel corso dello stesso incontro tra le organizzazioni territoriali della Unionchimica - Confapi e delle O.S.L. verranno inoltre fornite informazioni globali riferiti alle aziende associate su:
a) percentuali di addetti suddivise per: sesso, con verifica dell'andamento dell'occupazione femminile, con particolare riguardo all'applicazione della legge 903/77 e della legge 125/91 e alle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito; classi di età;
b) previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della legge 675;
c) dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette, nonché sull'andamento dell'occupazione giovanile in rapporto all'accordo interconfederale Confapi-Cgil, Cisl, Uil del 13.05.93;
d) previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
e) preventivamente, necessità e contenuti dei programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione;
f) natura delle attività produttive conferite a terzi e di quelle conferite in appalto;
g) elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extra-comunitari e portatori di handicap;
h) elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossico-dipendenti.
Per una valutazione corretta da parte delle O.S.L. della interconnessione delle diverse produzioni nel territorio e delle relative compatibilità nel quadro della programmazione regionale e al fine di consentire una puntualizzazione di problemi comuni insorgenti su aree industriali integrate, intendendosi come tali aree interregionali con significativa concentrazione di aziende chimiche e da identificare a livello nazionale, l'Unionchimica si dichiara disponibile ad incontri, di norma annuali, anche unitamente ad altre realtà imprenditoriali, con le strutture sindacali dei lavoratori di pari livello.
Nel caso si ritenga opportuno l'intervento dell'Ente Regione, per la realizzazione di una politica attiva della programmazione e per l'occupazione nel territorio, le parti svilupperanno, per quanto di propria competenza, autonomi contatti con le suddette autorità.
3) Per consentire alla Fulc di seguire lo sviluppo delle attuazioni di cui ai punti 1) e 2) le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra indicati.

4) Per i gruppi industriali - intendendosi per un gruppo un complesso industriale avente più stabilimenti, facenti capo ad un unico centro decisionale ed avente complessivamente più di 250 dipendenti - le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'Unionchimica , porterà a conoscenza della Fulc e dei C.d.F. :
- le prospettive produttive;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramenti delle condizioni ambientali-ecologiche;
- percentuali di addetti suddivise per: sesso, con particolare riferimento all'applicazione della legge 903/77 e della legge 125/91; classi di età;
- l'andamento dell'occupazione femminile. Per tale tema vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specialità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della legge 675;
- gli interventi formativi inerenti: l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicaps.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) e con la procedura di cui al precedente comma, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali, a livello nazionale, per l'accertamento delle realizzazioni nel loro complesso;
l'accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l'intervento della Direzione aziendale e del Consiglio di Fabbrica.

5) Gli stabilimenti associati con più di 250 dipendenti, annualmente in apposito incontro, porteranno a conoscenza della Fulc e del C.d.f.
- le prospettive produttive;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- percentuali di addetti suddivise per: sesso, con particolare riferimento all'applicazione della legge 903/77 e della legge 125/91; classi di età;
- l'andamento dell'occupazione femminile. Per tale tema vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicaps;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della legge 675.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi per i gruppi. Con gli stessi criteri indicati al punto 1) le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.
Nell'ambito regionale le parti potranno individuare provincie e comprensori che presentino significative concentrazioni di aziende associate; in tale caso l'Unionchimica specificherà i dati di cui al presente punto 5) relativamente a tali aree.

Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 250, le informazioni relative agli ultimi due alinea del presente punto 5) verranno fornite annualmente per iscritto alla Fulc territoriale tramite l'associazione imprenditoriale di pari livello.

C) Commissione paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli organismi legislativi e amministrativi.

C1) Compiti e funzioni
A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione Paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
1) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o modifiche al testo contrattuale;
2) procedere ad una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi e/o linee di prodotto, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale.
A tal fine trimestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione Paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi ad oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato assistenza;
3) procedere all'integrazione, modifica, sostituzione, creazione di istituti o normative contrattuali che risultino demandate da norme di legge alla contrattazione collettiva nazionale;
4) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tal caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui alla successiva lettera C2;
5) effettuare studi, elaborazioni, ricerche finalizzate alla presentazione, anche congiunta, di proposte di legge sulle seguenti tematiche:
a) l'emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi;
b) identificazione di aree territoriali coinvolte in diffuse ed emerse situazioni di rischio, esaminando la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni;
c) normative di interesse per il settore chimico che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE, sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene di lavoro;
Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti locali;
d) problemi posti dal recepimento nella legislazione italiana di Direttive CEE riguardanti la sicurezza e l'ambiente;
e) le tematiche inerenti l'occupazione, le modalità di accesso al mondo del lavoro, la parità uomo-donna;
f) formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.
g) altre tematiche individuate dalle parti.
Le parti convengono sulla possibilità che la Commissione paritetica di cui sopra demandi, in quelle aree regionali ritenute di comune interesse, ad un'analoga struttura l'esame delle problematiche di cui ai precedenti punti b), e), f) e g).
6) Seguire l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale ed internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa;
- individuare e consolidare criteri interpretativi e applicativi delle leggi coerenti con le convergenze strategiche tra le Parti;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di non specifico interesse chimico.

C2) Controversie
[…]
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla Commissione Paritetica di cui alla presente lettera C).
[…]

C3) Composizione, costituzione e funzionamento
Con il presente contratto viene costituita la Commissione Paritetica nazionale composta da 6 componenti di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale, che potranno richiedere l'assistenza di esperti di propria fiducia.
La Commissione si riunisce di norma due volte all'anno.

D) Appalti e decentramento produttivo.
1) Appalti

Le aziende informeranno periodicamente i Consigli di Fabbrica:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18.12.73, n. 877);
- su casi di scorporo.

2) Scorporo
Inoltre le aziende informeranno preventivamente i Consigli di Fabbrica:
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi negativi sull'occupazione complessiva: ciò per consentire alle O.S.L. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio. In tal caso le aziende provvederanno ad identificare l'attività produttiva scorporata successivamente all'entrata in vigore del presente contratto nonché il numero dei propri lavoratori interessati ad essa addetti.

3) Manutenzione
Le aziende del settore daranno informazioni sulla programmazione della manutenzione degli impianti utilizzati alla produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento.
Per ogni singola attività manutentiva degli impianti di produzione, la quale presenti una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento nonché abbia continuità ed intervento ad orario pieno e costanza nel tempo, le aziende concorderanno con i Consigli di Fabbrica le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente anche con l'impiego di personale dipendente dalle imprese stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, alla efficacia e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.

4) Lavoratori ditte appaltatrici
I gruppi e gli stabilimenti di cui ai punti 4) e 5) della precedente lettera B) forniranno annualmente a consuntivo il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.

5) Scadenza contratti appalto
Sono fatti salvi comunque - fino alla scadenza - i contratti di appalto stipulati prima della firma del presente contratto.

6) Tutela lavoratori ditte appaltatrici
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro e, per quanto di loro competenza, delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20.5.70, n. 300, le aziende appaltanti agevoleranno la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.

7) Servizi sociali
Le aziende garantiscono ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti.

8) Sfera di applicazione
Le norme di cui alla presente lettera D) dal punto 1) al punto 4) non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 55 lavoratori di cui al Gruppo 4) dell'art. 5 del presente contratto.

E) Personale inviato a prestare lavoro all'estero
Nel caso dell'invio all'estero di dipendenti, gli stessi potranno farsi assistere dal Consiglio di Fabbrica circa le circostanze in cui si svolgerà il lavoro.
Stessa assistenza potrà essere richiesta nel caso di rientro degli stessi dall'estero, circa il loro reinserimento nell'azienda con riferimento al livello professionale acquisito nell'attività svolta all'estero e nello spirito dell'art. 13 della legge 20.5.70, n. 300.
[…]

G) Handicappati
Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, degli handicappati in funzione delle capacità lavorative degli stessi dandone comunicazione al Consiglio di Fabbrica.

L) Formazione continua
L'Unionchimica - Confapi e Filcea-Flerica-Uilcer congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze dell'impresa così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità, di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa.
Verificata l'inadeguatezza del sistema formativo del nostro Paese, le Parti si adopereranno per favorire e promuovere la nascita di un quadro legislativo che concretizzi un sistema integrato di formazione continua sia per i lavoratori già in forza alle PMI sia per i lavoratori comunque disoccupati.
In tale senso l'Unionchimica - Confapi e Filcea-Flerica-Uilcer, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché sia nell'Ente Bilaterale Nazionale sia negli Enti Bilaterali Regionali costituiti ai sensi dell'A.I. 13.5.93 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI del comparto chimico, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.

Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Disciplina dell'apprendistato

Assunti dal 14.5.94 (agli apprendisti assunti fino al 13.5.94 si applica la disciplina di cui all'allegato 1 del presente CCNL).
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]

Capitolo III Organizzazione del lavoro - Classificazione del personale
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
Le parti concordano di sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro anche in relazione a mutamenti delle tecnologie che abbiano le seguenti finalità:
a) miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
b) sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori;
c) rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno adottate, compatibilmente con le caratteristiche specifiche, opportune iniziative per i lavoratori interessati alla nuova organizzazione del lavoro finalizzate a:
- ricomposizione ed arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro, senza pregiudizio delle strutture fiduciarie dell'azienda.
In coerenza a quanto detto al punto precedente, la sperimentazione favorirà una distribuzione del lavoro che agevoli la rotazione su diversi posti di lavoro, anche a diverso contenuto professionale, compatibilmente con la disposizione dei mezzi produttivi e con la preparazione professionale acquisita anche usufruendo di opportune iniziative di formazione.

Per l'attuazione della presente norma, le partì, firmatarie entro sei mesi dalla firma del presente contratto, andranno ad individuare aree ed aziende nelle quali siano in corso iniziative e mutamenti tecnologici che giustifichino esigenze di sperimentazione; ciò non esclude, pur tenendo conto delle realtà dimensionali rappresentate, che possano verificarsi altre iniziative, a livello aziendale e con caratteristiche analoghe nel qual caso, oltre ai criteri da osservarsi che sono quelli previsti dalla presente norma, le parti firmatarie le inseriranno nel novero delle identificazioni attuate nella propria sede.
I criteri e le modalità di attuazione delle sperimentazioni dovranno partire da un esame tra la Direzione aziendale e il Consiglio di Fabbrica in merito a:
- aree di sperimentazione, durata e verifiche;
- distribuzione degli orari;
- organici ;
- riflessi sull'ambiente di lavoro;
- riflessi sulla globalità delle attività: produttive dell'azienda fermo restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
Le parti, a fine sperimentazione, provvederanno a livello aziendale all'eventuale adeguamento professionale dei lavoratori interessati sulla base delle declaratorie contrattuali e che sia conseguente all'eventuale conferma dell'esperimento.

Art. 5 - Classificazione del personale
[…]
L'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene contrattato a livello aziendale.

Art. 7
A) Contratti di formazione lavoro
Sono da considerarsi contratti di formazione e lavoro di tipo a1) - di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge 19.7.94, n. 451 - quelli per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei parametri 8 e C. La durata di questi contratti è di 22 mesi.
Sono da considerarsi contratti di formazione e lavoro di tipo a2) - di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge 19.7.94, n. 451 - quelli per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei parametri immediatamente superiori a quelli di cui al punto precedente. La durata per questi contratti è di 24 mesi.
[…]
B) Contratti di inserimento
Sono da considerarsi contratti di tipo b) - di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge 19.7.94, n. 451 - quelli per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel parametro A, per i quali non si richiede una specifica formazione in luogo della prestazione lavorativa.
La durata per questi contratti è di 12 mesi.

Art. 12 - Passaggio di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al parametro superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
[…]

Capitolo IV Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 13 - Orario di lavoro
A1) Lavoratori giornalieri, turnisti 2X5 e 2X6.
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 38 ore e 30 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL e delle 2 ex festività civili (2.6 e 4.11 ex legge 54/77).
L'orario settimanale di 38,5 ore settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali.
Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo quanto previsto al successivo punto B.
Le modalità di recupero delle ore di lavoro effettuate tra le 38,5 e le 40 settimanali verranno comunicate al CdF con congruo anticipo, tale da consentire una reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze.
Anche nei periodi in cui operano orari di lavoro diversi dalle 38 ore e 30 minuti settimanali, i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione; gli eventuali conguagli in più o in meno, in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in cui si realizza l'orario medio di 38,5 ore e comunque a fine anno o alla precedente data di risoluzione del rapporto di lavoro.

A2) Lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6.
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il ricorso alla flessibilità, è fissata in 40 ore.
L'orario annuo di lavoro viene ridotto di 96 ore su base annua a decorrere dall'1.1.93.
Tale riduzione è comprensiva delle due ex festività civili (2/6 e 4/11 legge 54/77) di cui all'art. 16 (festività soppresse).
La predetta riduzione matura per dodicesimi e verrà utilizzata con i seguenti criteri:
a) su iniziativa delle parti aziendali potranno essere concordati utilizzi collettivi di tutta o parte di essa;
b) quali riposi individuali per i singoli lavoratori e, nel caso, per gruppi di quattro o otto ore indivisibili tra di loro e normalmente non consecutivi con preavviso di almeno tre giorni lavorativi e con la salvaguardia delle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
Nota a verbale
Sono considerati lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6 coloro che si avvicendano al lavoro secondo lo schema costante e periodico mattina, pomeriggio e notte.

A3) Lavoratori addetti ai turni 3x7 e 2x7.
L'orario normale dei lavoratori turnisti è fissato in 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che sì svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 233,5 giornate lavorative annue dall'1.1.93.
La collocazione dei 27,5 giorni conseguenti che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui al successivo art. 16 nonché quelli di cui alla lettera A2) del presente articolo sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende, sarà concordata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.
[…]

B) Al fine di rendere concreto l'adeguamento delle capacità aziendali alle esigenze dell'andamento produttivo e, altresì, all'andamento del mercato sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, alla flessibilità settimanale dell'orario normale di lavoro adottando orari fino a 48 ore settimanali e provvedendo a correlativi periodi di minore prestazione, con verifica trimestrale, stabilendone periodi e quantità.
[…]
La modalità di distribuzione settimanale della flessibilità per il periodo considerato nelle singole giornate e/o al sabato, formerà oggetto di preventiva contrattazione tra Direzione e CdF; tuttavia, fino a 32 ore annue pro-capite, tali modalità verranno definite dalla Direzione e comunicate alle maestranze, con carattere vincolante, contestualmente alla indicazione del periodo presumibile entro il quale l'Azienda ritiene di poter programmare il recupero della flessibilità.
Solo per tali 32 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 10% secondo i criteri dell'art. 14 del presente contratto.

C) In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.

D) […]
b) L'azienda potrà ricorrere al lavoro supplementare per esigenze non considerate nelle caratteristiche di cui al punto C) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea, o determinate da esigenze occasionali di mercato interno od estero; eccezionalmente potrà ricorrere anche allo straordinario qualora, considerata la temporaneità delle cause sopra indicate, la stessa non consenta correlativi dimensionamenti di organico.
c) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e i Consigli di Fabbrica.
Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattuale stabilite per lavoro supplementare e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
Qualora il ricorso all'orario supplementare e straordinario identificasse una utilizzazione strutturale di orari superiori a quanto sopra previsto, le parti verificheranno, ogni dodici mesi, l'ammontare di quanto utilizzato per ciascuna singola attività. Nel caso che tale ammontare risultasse, per ciascuna singola attività di consistenza tale da poter essere trasformato in organico, le parti si incontreranno per esaminare eventuali adeguamenti compatibilmente con le offerte del mercato di lavoro.
d) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente ai Consigli di Fabbrica i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.

E) […]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
[…]

G) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro supplementare e straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente punto D, lettera c) - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto e autorizzato dalla Direzione aziendale.

H) Le aziende che utilizzino gli impianti in via continuativa e strutturale su sei giorni settimanali daranno luogo ad una riduzione dell'orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimanali per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale. Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso in modo strutturale a schemi di turno 6x6 o analogamente distribuiti, l'orario settimanale sarà comunque non inferiore a 36 ore settimanali con assorbimento della riduzione dell'orario annuo collegato all'orario settimanale di 40 ore.

Art. 14 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni
[…]
Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz'ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 5) del presente articolo.
Ferme restando le condizioni in atto aziendalmente, qualora, dalla data del presente contratto, aziende organizzate su orario giornaliero ricorressero a turni avvicendati interessanti personale femminile, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 19 della legge 903/77, alle lavoratrici interessate verrà corrisposta la mezz'ora di riposo in luogo della maggiorazione di cui al punto 5) del presente articolo o viceversa.
[…]

Art. 15 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere del riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Capitolo V Trattamento economico
Art. 22 - Lavoro a cottimo

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta ai lavoratori di cui al Gruppo 4) dell'art. 5 o da una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo e con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.
[…]
4) L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i competenti Sindacati dei lavoratori.
6) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8) I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[…]

Art. 32 - Trasferimento
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Capitolo VI Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 34 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.

A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al Gruppo 4) dell'art. 5 sono inquadrati nelle sotto elencate aree:
II area
Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
I area, parametro B
Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne o diurne ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
I area, parametro A
Vi appartengono: portieri in genere, uscieri, addetti al servizio mensa, inservienti addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a mense, a refettori ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano il possesso di semplici capacità o conoscenze pratiche.
C) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro che ne consentano la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 48 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte detto orario settimanale potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Capitolo VII Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 35 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute

[…]
É ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di sei giorni.

Art. 37 - Permessi di entrata nell'azienda
A meno che non vi sia esplicito permesso non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nei locali dell'azienda in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nei locali dell'azienda se non è autorizzato dalla direzione.

Art. 43 - Malattia e infortunio
A) Assenza dal lavoro

In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al primo superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 44 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
A) Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennità da essa percepita ai sensi delle norme stesse.
[…]

Capitolo VIII Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 46 - Ambiente di lavoro

Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicate nelle tabelle stesse. Nel caso in cui da parte delle competenti autorità italiane e della CEE vengano elaborate nuove e specifiche tabelle, le stesse verranno adottate contrattualmente.
Tali tabelle, comprensive dei valori di rumorosità, sono al legate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esso apportati.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.70, n. 300, fanno parte dei compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, designato dal Consiglio di Fabbrica di norma nel proprio ambito, attività inerenti l'applicazione delle norme e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e particolarmente:
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del 20.5.70, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, particolari indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro, da affidare alle UU.SS.LL. per quanto di loro competenza;
- concordare con la Direzione aziendale l'effettuazione di un'adeguata formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, attuata attraverso un apposito modulo formativo predisposto dall'Enfea nonché di interventi per informazione, sensibilizzazione e formazione ai lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Tali interventi verranno effettuati fuori del normale orario di lavoro concordando, per le quote retributive necessarie, il prelievo dalle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dall'art. 50 lett. B);
- partecipare, per quanto di propria competenza, al costante aggiornamento dei registri di dati ambientali e bio-statistici e del libretto sanitario personale e di rischio;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, sentito il parere dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici e scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, da affidare all'U.S.L.;
- presentare proposte per l'informazione e sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
L'onere delle indagini è normalmente a carico delle UU.SS.LL. come previsto dalla legge 23.12.78, n. 833, salvo che per eventuali particolari indagini diverse concordate per le quali l'azienda convenzionerà i costi con l'Ente di intervento.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Annualmente, in riferimento al capitolo 1, lettera D3), le aziende porteranno a conoscenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro, la sicurezza e, per quanto riguarda la produzione di sostanze che possano determinare i rischi di inquinamento, degli scarichi.
Qualora le su indicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da comportare la fermata totale o parziale degli stessi e indipendentemente dalle modalità di intervento, l'azienda provvederà ad utilizzare, informandone preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in costanza dell'intervento, i lavoratori interessati ad altre attività, produttive e non, e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare sempre con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza soluzioni alternative anche mediante recuperi. É fatta salva la possibilità di interventi della legge 20.5.75, n. 164, laddove ciò sia giustificato e alle condizioni dalla stessa previste.
Annualmente per le unità produttive con più di 300 addetti le Aziende presenteranno, nel corso di un apposito incontro, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli obiettivi in termine di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche negli obiettivi formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell'Azienda.
Ferme restando le autonome valutazioni delle Parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto di esame congiunto tra Direzione aziendale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per le unità produttive minori l'impegno di cui sopra si intende assolto facendo convergere informazioni a livello territoriale nell'ambito della gestione del rapporto informativo di cui al capitolo I, lettera B n. 2 del presente contratto onde consentire la conoscenza delle tendenze generali in materia di interventi per l'ambiente e la sicurezza.
I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle Autorità.
Su iniziativa di una delle due Parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto alla riservatezza circa i dati comunicati dalle Aziende.
In caso di innovazioni produttive che comportino l'esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l'azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-medico) esistenti e ne darà preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Laddove condizioni ambientali lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continue, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
Per i lavoratori la cui mansione principale consista nell'utilizzo di videoterminali, che comporti l'uso continuativo degli stessi, le Aziende ricercheranno idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- una visita oculistica nell'ambito del SSN;
- l'utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari a norma di legge.
In attuazione dei disposti della legge 23.12.78, n. 833, l'azienda provvederà a comunicare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'elenco delle sostanze tossiche presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, così come desunte da studi qualificati di tecnici ed istituti specializzati per quanto a conoscenza dell'azienda. L'azienda procederà ad opportuni aggiornamenti.
Oltre a quelli tenuti dalle UU.SS.LL. (libretti sanitari personali e di rischio), sono strumenti informativi i registri dei dati ambientali e i registri dei dati bio-statistici, da redigersi con i criteri previsti dalla legge 23.12.78, n. 833. Gli stessi verranno tenuti congiuntamente dalla azienda e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e saranno a disposizione, tramite quest'ultimo, dei lavoratori.
Per quanto di competenza delle UU.SS.LL. e dei consultori, le informazioni contenute nei predetti registri potranno essere utilizzate dagli stessi e dietro espressa richiesta delle lavoratrici per la compilazione da parte delle UU.SS.LL. e dei consultori di un'eventuale scheda di maternità sul libretto sanitario di rischio contenente dati sulla salute riproduttiva delle interessate, sulle visite, sugli esami clinico-ginecologici.
Per gli impianti utilizzati alla produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento, l'azienda provvederà a portare a conoscenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la scheda dell'impianto concernente, sulla scorta di dati informativi definiti a livello nazionale, i tipi di indagine e le modalità di intervento per il mantenimento ottimale di regime produttivo in relazione all'ambiente di lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento all'istituito servizio sanitario nazionale. I dati bio-statistici e ambientali saranno a disposizione del costituito servizio sanitario nazionale e delle Regioni, per quanto di competenza, circa la tutela della salute dei lavoratori.
Il personale delle UU.SS.LL., i medici e i tecnici, nonché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o quanti altri ne venissero a conoscenza, sono vincolati al segreto sulle tecnologie di produzione, nonché sulle sostanze e formule utilizzate per la realizzazione dei prodotti, di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.

Norma transitoria
Finché non saranno definite le intese territoriali e/o aziendali per la realizzazione dell'articolo di cui sopra, resteranno in vigore aziendalmente le disposizioni di cui alla presente norma transitoria, riguardanti le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, limitatamente ai casi in atto alla data del 31 dicembre 1979 e ai valori qui di seguito indicati, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 3).
L'importo in cifra delle indennità previste dalla presente norma transitoria al momento del venire meno delle condizioni richieste per il loro riconoscimento, sarà conservato 'ad personam', a ciascun lavoratore interessato, nella misura media effettivamente percepita nell'arco delle ore retribuite dell'ultimo anno. Tale importo sarà conguagliabile con eventuali emolumenti comunque denominati - non generalizzati all'intera categoria contrattuale cui appartiene la mansione svolta - che gli interessati vengano a percepire nei posti di lavoro che ricoprono o vadano a ricoprire.
1) Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mentre si conferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria chimica e agli impiegati e agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovrintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.
2) Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni delle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
A) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
B) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare intossicazioni e persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
C) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze irritanti, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura dell'indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata, agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanza delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità seguenti sono da corrispondere a partire dall'1.1.80 ai lavoratori addetti a lavorazioni già beneficiarie di analoghi trattamenti alla data del 31.12.79 che vengono assorbiti fino a conguaglio:
Gruppo A lire 270 orarie
Gruppo B lire 160 orarie
Gruppo C lire 115 orarie
3) per gli addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
4) Gli operai addetti alle lavorazioni in cui si producono o si manipolano esplosivi e gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente o sovrintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni di cui trattasi, vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
A) addetti a lavorazioni esplosive di massima e constatata pericolosità.
A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: produzione e manipolazione di miscele innescanti, nitrazione e stabilizzazione nitroglicerina, produzione fulminato di mercurio, impasto o petrinaggio dinamite;
B) addetti a lavorazioni esplosive di media pericolosità.
A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: nitrazione e stabilizzazione tritolo, pentrite, T4, produzione polveri nere, produzione gallette e successiva laminazione e trafile di polveri senza fumo, lavorazione dinamite successiva al petrinaggio, fabbricazione cariche compresse alla pressa idraulica;
C) addetti a lavorazioni esplosive che presentano un basso grado di pericolosità sia per la qualità che per la quantità dei prodotti trattati.
A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: caricamento cartucce e proiettili da guerra, nitrazione cotone e cellulosa, imballo polveri finite, manipolazione esplosivi in quantitativi modesti e suddivisi.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata, agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità seguenti sono da corrispondere a partire dall'1.1.80 ai lavoratori addetti a lavorazioni già beneficiarie di analoghi trattamenti alla data del 31.12.79 che vengono assorbiti fino a conguaglio:
Gruppo A lire 270 orarie
Gruppo B lire 160 orarie
Gruppo C lire 115 orarie
5) Le indennità di cui ai punti 2) e 4) verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo punto 10). Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
6) Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.
7) Le indennità di cui ai punti 2) e 4) devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto all'indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.
8) L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
9) Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto delle presenti norme, le parti e le Organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni che precedono, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
10) In relazione al precedente punto 5), è stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui alle presenti norme, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o 13a mensilità - Agli effetti di tali istituti l'indennità competente secondo le presenti norme sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente o a periodi più lunghi o a fine anno.
d) TFR - Per il lavoratore normalmente addetto alle lavorazioni di cui ai precedenti punti, la relativa indennità sarà calcolata nel TFR ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell'indennità del gruppo A di cui al punto 2), i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il gruppo A durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
11) Per i lavoratori ausiliari di cui al punto 7) (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto punto.

Norma transitoria particolare per il settore margarina
Rientrano nel gruppo A di cui al punto 2) della norma transitoria al presente articolo le lavorazioni svolte da: personale addetto alla pulizia a mano delle vasche di deposito del solfuro di carbonio; conduttore degli apparecchi di estrazione e distillazione con solfuro di carbonio (cosiddetto distillatore) e il relativo aiuto (calderista).
Rientrano nel gruppo B le lavorazioni svolte da: preparatori di essiccativi con processo di produzione in apparecchi aperti; addetti ai laboratori chimici che adoperano il solfuro di carbonio quando le analisi relative non vengono effettuate sotto cappa con adeguata funzionalità di gas all'esterno.
Rientrano nel gruppo C le lavorazioni svolte da: addetti alla formazione di miscele per mangime particolarmente polverose o alla manipolazione delle stesse quando il lavoro si svolge in ambienti chiusi o non dotati di adeguati mezzi di eliminazione; addetti a filtri-presse nel processo di estrazione a benzina (sistema continuo) per le sanse di oliva; conduttori di impianti di raffinazione che, per il normale esercizio dell'impianto, siano costretti a trattenersi continuativamente in ambienti con temperatura media superiore ai 40; addetti al carico e scarico della sansa dagli estrattori con solfuro di carbonio (estrattori) quando le operazioni relative si svolgono prevalentemente all'aperto.

Norma transitoria particolare per il settore concia
Rientrano nel gruppo A di cui al punto 2) della norma transitoria al presente articolo le seguenti lavorazioni: applicazione a mano di vernici a base di nitrocellulosa su pelli e croste bovine per carrozzeria e mobilio.
Rientrano nel gruppo B le seguenti lavorazioni: riduzioni del bicromato in estratto conciante: sgrassatura delle pelli con solventi tossici volatili (benzolo, toluolo, xilolo, acetone) e loro soluzioni; contenenti almeno il 30% di tali solventi, spruzzatura alla nitrocellulosa, quando non esistono impianti efficienti di aspirazione; applicazione a mano di paste e soluzioni contenenti più del 3% di formalina; estrazione di gas irritante (anidride solforosa); estrazione dalle botti di preconcia allo zolfo con sviluppo di anidride solforosa nella lavorazione dei cacciatacchetti; preparazione di paste o soluzioni occorrenti per la depilazione con manipolazione di solfuro d'arsenio o solfuro in polvere quando non esistono efficienti impianti di aspirazione. Rientrano nel gruppo C le seguenti lavorazioni: spruzzatura di fissatori con formalina; estrazione dalle botti di concia dopo il primo bagno nella concia al cromo a due bagni; spruzzatura di colori basici di anilina; travasatura a manipolazione di colori basici in polvere; spaccatura del solfuro di sodio e preparazione relative soluzioni concentrate; lavori in frigorifero (qualora non siano dati indumenti protettivi); lavori che comportino l'uso della maschera; smerigliatura (dove non esistano condizioni tecnico-igieniche efficienti) ingrassaggio a mano in camera calda (temperatura oltre i 40°).

Art. 47 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratore.
L'azienda inoltre:
1) può sottoporre, col consenso del lavoratore, nell'ambito della materia disciplinata dall'art. 46, il lavoratore medesimo addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche;
2) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possano riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. I mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura dell'azienda, sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano le lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto;
4) dà informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
5) dà informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi d'igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Capitolo IX Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 51 - Abiti da lavoro

A tutti i lavoratori di cui al Gruppo 4) dell'art. 5, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti ecc., o nocive, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanza ad elevata temperatura, come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusione metalli, ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovano saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno già appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio o ai lavoratori di cui al Gruppo 3) dell'art. 5 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).

Chiarimento a verbale per il settore coibentazione
Il rinnovo degli abiti da lavoro dovrà avvenire ogni 6 mesi.
Nota: a titolo indicativo per il settore concia rientrano nel trattamento di cui al 3° comma del presente articolo i seguenti lavoratori di cui al Gruppo 4) dell'art. 5:
- addetti ai bottali concia al cromo e al vegetale;
- addetti ai bottali di tintura al cromo;
- addetti all'estrazione delle pelli da calcinai;
- addetti all'allattamento a mano delle pelli al solfuro;
- addetti alla salatura delle pelli grezze;
- addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina;
- addetti alle lavorazioni che comunque comportino un equivalente deterioramento del vestiario.

Art. 52 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, con quanto in appresso specificato.
Lavoro notturno personale femminile.
Le aziende, assistite dall'Associazione imprenditoriale, potranno concordare con i Consigli di Fabbrica interessati e il sindacato territoriale, in attuazione della deroga prevista al comma 2°, art. 5 della legge 903/77, la necessità di ricorrere all'utilizzo di personale femminile nel lavoro notturno. In tale evenienza verranno concordati con i Consigli di Fabbrica le unità necessarie e i criteri del loro utilizzo. Copia dell'accordo verrà depositata congiuntamente dalle parti all'Ispettorato Provinciale del Lavoro ai sensi e per gli effetti del richiamato disposto di legge.
Lavorazioni particolarmente pesanti.
In attuazione della deroga prevista al comma 4°, art. 1 della legge 903/77, su iniziativa di una delle parti a livello aziendale o a livello territoriale per realtà omogenee, si concorderà, verificata la irremovibilità delle condizioni organizzative, l'individuazione di lavorazioni ritenute particolarmente pesanti e per le quali le aziende non potranno adibire né assumere personale femminile. Copia dell'accordo raggiunto verrà depositata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. e portato a conoscenza degli uffici periferici interessati.

Capitolo X Comportamenti in azienda
Art. 53 - Rapporti in azienda

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli della attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
[…]

Art. 55 - Consegna e conservazione utensili e materiali
L'azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna […].
É preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto a lui è affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione aziendale.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente art. 30.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 58 - Multe e sospensioni
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 40 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;

f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

h) che in qualunque modo trasgredisca le norme contrattuali o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si ponga, per propria volontà, in stato di pericolosità per sé, per gli altri, per gli impianti o comunque per l'attività lavorativa;

m) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza;
n) che si rifiuti di adempiere a disposizioni contrattualmente previste.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per due volte di provvedimenti di multa non prescritti.
[…]

Art. 59 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

b) recidività al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 58, sempre che l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;

l) grave insubordinazione;
m) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal primo comma del presente articolo;
n) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
o) recidiva nelle mancanze di cui ai punti c), d), f), l), m) dell'articolo precedente.
Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo, l'azienda, nelle more delle procedure di contestazione, può sospendere cautelativamente il lavoratore interessato.
Nel caso in cui al termine della procedura di contestazione venga adottato il provvedimento di licenziamento, l'azienda non dovrà corrispondere alcuna retribuzione per l'intero periodo di sospensione cautelativa.
Nota a verbale
In sede di Commissione Paritetica le parti affronteranno le questioni inerenti:

- recidiva per tutti i provvedimenti di sospensione non prescritti.

Capitolo XII Istituti di carattere sindacale
Art. 65 - Rappresentanza sindacale unitaria

[…]
5. La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 27.7.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
6. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
Eventuali agibilità/permessi previsti in sede aziendale per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza restano comunque salvi a favore di tale rappresentante.
[…]
8. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20.5.70 n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto di informazione, ecc.).
Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
[…]

Art. 66 - Assemblee
Nelle unità produttive con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee per tutto il personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Per queste ultime aziende, le assemblee potranno essere effettuate anche a livello zonale o interaziendale.

Art. 69 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto e al Consiglio di Fabbrica di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Allegati
Allegato 1
Art. 3 - Disciplina dell'apprendistato
Assunti fino al 13.5.94
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]

Allegato 7
Art. 5 - Classificazione del personale profilo particolare per il settore cosmetico.
V area parametro G
Profilo:
Impiegato responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro.

Allegato 12
Art. 34 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia per il settore concia.
A) ...omissis...
B) ...omissis...
C) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 48 ore settimanali per gli operai già ad orario settimanale di 60 ore e le 45 ore settimanali per quelli già ad orario settimanale di 54 ore.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Allegato 15 Settore Oli e Margarine
Le parti convengono che il presente CCNL viene applicato dalle aziende del settore oli e margarine fino al rinnovo del CCNL del settore Alimentaristi, stipulato tra Unionalimentari-Confapi e OO.SS. di settore.
In occasione di tale rinnovo le parti dovranno tener conto, fino a concorrenza, degli incrementi salariali erogati in applicazione del presente CCNL nonché prevedere norme di raccordo specifiche sia sulle parti economiche che normative.
Per l'attuazione di quanto sopra verranno opportunamente coordinate le rispettive delegazioni dei due settori.