Tipologia: Protocollo transitorio di intesa
Data firma: 4 luglio 2001
Parti: AUSL Modena e Fps Cisl, Fp Cgil, RSU
Comparto: Sanità, AUSL Modena
Fonte: informo.altervista.org

Sommario:

Premessa
Art. 1 Individuazione del numero dei RLS, modalità di elezione, durata in carica
Art. 2 Permessi retribuiti per lo svolgimento delle funzioni proprie del RLS, norme di tutela
Art. 3 Organizzazione dei RLS
Art. 4 Accesso ai luoghi di lavoro, modalità di consultazione, informazione e documentazione aziendale
Art. 5 Strumenti per l’espletamento dell’incarico
Art. 6 Formazione dei RLS
Art. 7 Riunioni periodiche
Dichiarazione a verbale dell’organizzazione sindacale Uil Fpl

Protocollo transitorio di intesa tra l’Azienda USL di Modena, la RSU Aziendale e le Organizzazioni Sindacali di area Comparto per la definizione delle funzioni e competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Premessa
La individuazione di un protocollo che, tenuto conto dei disposti di legge e degli accordi sottoscritti a livello nazionale, regoli i rapporti tra Azienda e RLS rappresenta il punto di partenza necessario affinché il problema di gestione della sicurezza assuma quei caratteri partecipativi e di trasparenza imposti dal D.Lgs. 626/94.
Stante la complessità aziendale, la sua articolazione e diffusione territoriale, al fine di meglio rispondere ad una necessità di approfondita conoscenza delle realtà specifiche, di agevolare un percorso alla sicurezza che, pur in un contesto aziendale generale, possa esplicitarsi in azioni concrete e condivise a livello locale, è opportuno che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza abbiano una distribuzione, per quanto possibile, omogenea su tutte le articolazioni aziendali.
Il presente protocollo si propone, pertanto, di individuare gli elementi necessari a gestire con chiarezza le tematiche di competenza, ponendosi nel contempo l’obiettivo di creare strumenti di gestione agili ed efficaci.
L’Azienda e le rappresentanze Sindacali, nel porsi l’obiettivo concreto del miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza dei lavoratori ritengono fondamentale un approccio collaborativo tra i servizi funzionalmente preposti alla sicurezza e i RLS.

Art. 1 Individuazione del numero dei RLS, modalità di elezione, durata in carica
Per l’area di contrattazione del personale di comparto, si conviene di individuare 25 unità con la seguente distribuzione territoriale:
Distretto di Carpi n. 1
Distretto di Mirandola n. 1
Distretto di Modena n. 2
Distretto di Sassuolo n. 1
Distretto di Pavullo n. 1
Distretto di Vignola n. 1
Distretto di Castelfranco Emilia n. 1
Area Ospedaliera Nord (Ospedale Carpi, Mirandola, Finale Emilia) n. 5
Area Ospedaliera Centro (Ospedale Estense, S. Agostino, Castelfranco Emilia) n. 5
Area Ospedaliera Sud (Ospedale Vignola, Sassuolo, Pavullo) n. 6
Direzione Generale e Dipartimento di Prevenzione n. 1
La individuazione per aree e funzioni non vincola l’attività dei RLS esclusivamente a quell’area o funzione, costituisce l’ambito aziendale a cui preferenzialmente dedica la propria attività, e nulla vieta che il RLS svolga le funzioni di competenza anche per altre realtà aziendali, anzi, la trasversalità della funzione permette una copertura reciproca relativamente al problema di assenza dal servizio.
Fatta salva la fase iniziale in cui i RLS risultano designati dalle rappresentanze Sindacali, verranno successivamente individuati per elezione diretta, in concomitanza con i rinnovi delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, secondo una procedura specifica da stabilirsi tra le parti.
I candidati alla funzione di RLS dovranno essere scelti tra il personale di comparto.
L’Azienda si farà carico della formalizzazione delle nomine avvenute e ne darà ampia conoscenza ai lavoratori tramite gli strumenti informativi aziendali.

Art. 2 Permessi retribuiti per lo svolgimento delle funzioni proprie del RLS, norme di tutela
Le funzioni attribuite ai RLS sono quelle espressamente ed analiticamente indicate dall’art. 19 del D.Lgs 626/94.
Le suddette funzioni sono riconducibili nell’ambito delle categorie sotto descritte:
funzioni esercitabili su iniziativa di organismi istituzionali (organo di Vigilanza, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente etc..);
funzioni rimesse esclusivamente all’iniziativa dei RLS.
Sono funzioni sub A):
la consultazione;
la formazione;
la partecipazione a riunioni periodiche;
la partecipazione ai sopralluoghi dell’organo di vigilanza;
la formulazione di proposte in merito all’attività di prevenzione previste ai punti b), c), d), g), i), l), m), del citato art.19.
Sono funzioni sub B):
l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
la promozione dell’elaborazione, dell’individuazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione;
la segnalazione al responsabile dell’Azienda dei rischi individuati;
l’eventuale attività di ricorso alle autorità competenti qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall’azienda ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro, previste ai punti a), h), n), o), del medesimo articolo.
Sulla base di una prima approssimativa valutazione dei carichi presunti di lavoro per l’esercizio delle funzioni rimesse alla propria iniziativa, ai RLS viene assegnato un monte ore annuo pari a 150 ore per rappresentante da sottoporre a verifica alla fine dell’anno 2001.
Non viene imputato a tale monte ore il tempo impiegato per l’esercizio delle funzioni sub A), in quanto connesse con l’attività degli organismi istituzionali.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 19-II° comma e 22 VI° comma del D.Lgs. 626/94, i permessi utilizzabili, sia per l’esercizio delle funzioni sub A) sia per l’esercizio delle funzioni sub B), sono assimilabili all’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori. In occasione della fruizione dei permessi in questione viene corrisposto l’intero trattamento economico spettante, ivi comprese le indennità collegate alla effettiva presenza in servizio.
Nel caso di assolvimento delle funzioni di cui sub A), vengono riconosciute tutte le ore impiegate. Qualora le ore in questione siano superiori al debito orario dovuto queste ultime vengono conteggiate in conto recupero o straordinario, in relazione alle esigenze del servizio, previo accordo con il Responsabile della Unità Organizzativa di afferenza.
Nel caso di fruizione per l’assolvimento delle funzioni di cui sub B), le ore utilizzate vanno conteggiate a copertura del debito orario dovuto giornaliero reale. Le eventuali ore eccedenti non costituiscono ore di recupero o straordinario.
Al fine di permettere la programmazione dei servizi di appartenenza, le attività svolte su iniziativa dei RLS dovranno essere comunicate al responsabile di servizio almeno 48 ore prima dell’inizio; le attività non programmabili dovranno comunque essere svolte previa comunicazione al responsabile di servizio.
L’orario dato dai RLS per le attività di cui al punto sub B) sarà individuato tramite un modulo opportunamente predisposto per la comunicazione delle attività programmabili e non programmabili, che dovrà seguire l’iter previsto per il permesso sindacale RSU.
Il Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza non potrà subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze Sindacali.

Art. 3 Organizzazione dei RLS
Stante la complessità dell’Azienda, il sistema RLS/SPPA coinvolge un numero elevato di operatori.
Al fine di creare un sistema di relazioni funzionale ed efficace, l’attività dei RLS avverrà su più livelli individuabili in:
Livello di struttura: il RLS è titolare dei diritti di informazione, consultazione e controllo previsti all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 relativamente alla struttura di appartenenza.
Può accedere ai luoghi di lavoro per attività di verifica diretta o di valutazione dei rischi compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio oggetto del sopralluogo. In comprovate situazioni di emergenza, il RLS può comunque accedere al luogo di lavoro oggetto della emergenza stessa.
Riceve le informazioni e la documentazione di sicurezza inerente la struttura di appartenenza da parte dei soggetti a ciò deputati (Datore di lavoro, SPPA, SAT, SIC, SIA, ecc…), anche su richiesta, e le informazioni sulla sicurezza che rivestono carattere generale.
Verifica l’attuazione degli interventi tecnici e organizzativi di bonifica; formula proposte in merito alla attività di prevenzione; segnala al SPPA situazioni di rischio e ne richiede l’attivazione.
È consultato in merito ai programmi di formazione, alla designazione dei lavoratori incaricati all’attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori.
Verranno individuati Gruppi di lavoro che operando su argomenti specifici, formuleranno valutazioni e proposte al fine di verificare e promuovere l’omogeneità delle condizioni di igiene e sicurezza a livello aziendale.
Tali gruppi di lavoro saranno organizzati preferibilmente tenendo conto della organizzazione aziendale per stabilimenti ospedalieri, dipartimenti e distretti.
A tali gruppi di lavoro, se ritenuto necessario dai RLS, potrà partecipare personale aziendale del SPPA e le referenti del SPPA.
Livello Aziendale: nel corso di due riunioni annuali plenarie, concordate con SPPA, Datori di Lavoro, Fisica Sanitaria, Medico Competente, verranno discussi lo stato di attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e sorveglianza sanitaria al fine di individuare punti critici e priorità di intervento.
I RLS possono richiedere la convocazione di ulteriori riunioni a livello aziendale al presentarsi di gravi situazioni di rischio o significative variazioni delle condizioni di lavoro.

Art. 4 Accesso ai luoghi di lavoro, modalità di consultazione, informazione e documentazione aziendale
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto di quanto previsto all’art. 19 lettera a) del D.Lgs 626/94.
La consultazione dei RLS, laddove prevista specificatamente dal D.Lgs 626/94, potrà essere effettuata sia esplicitamente sia implicitamente ossia qualora sulla base delle informazioni fornite il RLS abbia a formulare proposte od opinioni contrastanti con la linea aziendale; dell’argomento in oggetto e delle proposte dovrà essere redatto verbale controfirmato dalle parti. Se, viceversa, c’è accordo tra le parti, la avvenuta consultazione sarà confermata attraverso la controfirma del RLS degli atti formali relativi alla proposta in discussione (es. elaborati progettuali).
I RLS hanno diritto di ricevere le informazioni aziendali attinenti la sicurezza e le informazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs 626/94, e il diritto di consultare il documento di valutazione dei rischi.
Ai RLS verranno inoltre comunicati dal medico competente e autorizzato, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa vigente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed il relativo significato.
Ai Direttori di Distretto, di Dipartimento di Sanità pubblica, di Presidio (o suoi delegati) ed al Direttore del Servizio Segreteria Generale per i Servizi centrali di Via San Giovanni del Cantone, individuati datori di lavoro per delega del Direttore Generale, spetta il compito di informazione nei confronti dei RLS.
Considerata l’importanza di facilitare l’espletamento della funzione dei RLS, l’Azienda si impegna, altresì, a informare capillarmente le strutture sul ruolo dei RLS.

Art. 5 Strumenti per l’espletamento dell’incarico
In ottemperanza all’art 19, secondo comma, del D.Lgs 626/94 l’Azienda fornisce ai RLS strumenti adeguati allo svolgimento dell’attività connessa alle funzioni.
Si ritiene necessario che i RLS dispongano di un badge di identificazione tale da rendere esplicito il loro ruolo e di strumenti informatici per la effettuazione dei sopralluoghi (es. fotocamera digitale).
L’Azienda si impegna altresì a mettere a disposizione dei RLS una sede centrale dotata di opportuni arredi e strumenti informatici, a dotare di armadi le sedi periferiche di lavoro dei RLS per la custodia della documentazione; viene previsto l’utilizzo delle sedi disponibili per le RSU (attualmente in fase di contrattazione) anche per l’attività di RLS.

Art. 6 Formazione dei RLS
I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall’art. 19, primo comma lettera g) del D.Lgs 626/94.
Gli interventi di formazione, la cui progettazione e organizzazione coinvolgerà l’Agenzia per la Formazione (AGEFOR), saranno concordati tra l’Azienda e le rappresentanze Sindacali relativamente a:
- progettazione dei corsi;
- scelta e verifica degli esperti e dei docenti;
- verifica dei risultati.
Dopo un primo corso di base di 32 ore, dovranno essere previsti corsi di formazione su temi specifici riguardanti i fattori di rischio caratteristici delle strutture sanitarie e prioritariamente un corso informatico che permetta la conoscenza di base dei programmi Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express.

Art. 7 Riunioni periodiche
Come già definito nell’art. 3 punto 3, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs 626/94, verranno convocate almeno due riunioni annuali plenarie; i RLS possono richiedere la convocazione di ulteriori riunioni plenarie al presentarsi di gravi situazioni di rischio o significative variazioni delle condizioni di lavoro.

Dichiarazione a verbale dell’organizzazione sindacale Uil Fpl
La scrivente O.S. Uil Fpl Provinciale di Modena
Non sottoscrive l’accordo che regolamenta le funzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ex legge 626 dell’Azienda USL di Modena in quanto non condivide alcuni articoli del regolamento li reputa restrittivi e ingessati rispetto alla legge.
Modena 7/7/01