Categoria: 1993
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Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 1993
Validità: 01.07.1993 - 30.06.1997
Parti: Fedal, Fiaal, Cna, Casa, Claai e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Data di stipulazione e costituzione delle parti
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto trattamento di miglior favore
Art. 3 - Reclami e controversie
Art. 4 - Decorrenza e durata
Art. 5 - Relazioni sindacali - Sistema informativo - Osservatori – Rapporti decentrati
Osservatori
Rapporti decentrati
Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
Art. 6 - Formazione professionale
Art. 7 - Accordo interconfederale
Relazioni sindacali
Protocollo per il regolamento del fondo
Occupazione femminile
Tutela dei tossicodipendenti
Lavoratori inabili
Mercato del lavoro
Allegato
Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21/7/1988
Modifiche all'accordo interconfederale 21/7/1988 nella parte relativa al fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 10 - Contributi sindacali
Delega fac-simile (da riportare in allegato)
Art. 11 - Quota dì servizio contrattuale
Art. 12 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 13 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 14 - Lavoratori stranieri
Art. 15 - Lavoratori studenti
Art. 16 - Diritto allo studio
Art. 17 - Ambiente di lavoro
Art. 18 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Livello decentrato di categoria
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Visita medica
Art. 21 - Periodo di prova
Art. 22 - Classificazione del personale
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 25 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 26 - Riposo settimanale
Art. 27 - Riposo per i pasti
 Art. 28 - Festività
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Criteri di calcolo dei ratei di maturazione
Art. 31 - Minimi contrattuali
Tabella A)
Tabella B)
Tabella C)
Tabella D)
Art. 32 - Valori della ex-indennità di contingenza al 30/6/1993
Art. 33 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 34 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 35 - Gratifica natalizia
Art. 36 - Part-time
Art. 37 - Contratto a tempo determinato
Art. 38 - Stagionalità
Art. 39 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 40 - Trasferte
Art. 41 - Servizio militare
Art. 42 - Assenze e recuperi
Art. 43 - Permessi
Art. 44 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 45 - Molestie sessuali
Art. 46 - Congedo matrimoniale
Art. 47 - Indumenti di lavoro
Art. 48 - Rapporti in azienda
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Art. 50 - Licenziamento senza preavviso
Art. 51 - Cessione, trapasso, trasformazione o cessazione di azienda
Art. 52 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 53 - Trattamento fine rapporto
Art. 54 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 55 - Ferie apprendisti
Art. 56 - Apprendisti impiegati
Art. 57 - Inquadramento apprendisti
Art. 58 - Retribuzione apprendista
Art. 59 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 60 - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 24
Art. 61 - Norme particolari per i quadri
Art. 62 - Previdenza complementare
Appendice
Legge 1982/297
Accordo interconfederale 21/12/1983
Accordo interconfederale 3/12/92
Legge 1990/108.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese Artigiane del settore alimentare

Data di stipulazione e costituzione delle parti
Addì 20 luglio 1993 tra la Federazione Nazionale dell'Alimentazione - Fedal della Confartigianato, […] la Federazione Italiana Artigiani Alimentaristi-Fiaal della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle piccole imprese (Cna) […] la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) […] e con l'intervento della Federazione Nazionale degli Alimentaristi […], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) […] la Fat-Cisl (Federazione Alimentazione e Tabacco) […], la Flai-Cgil (Federazione Lavoratori Agroindustria) […], la Uila-Uil (Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari) […].

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese Artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese Artigiane in base alla L. n. 443 dell'8/8/1985 ed esercenti le seguenti attività:
• conserve animali
• dolciaria;
• lattiero-casearia;
• alimenti zootecnici;
• vini;
• liquori, acque e bevande gassate;
• acque minerali e bibite in acqua minerale;
• budella e trippa;
• produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di
• spiriti;
• alcolici in generale ed acqueviti;
• alcool;
• lievito;
• birra e malto;
• prodotti alimentari vegetali conservati;
• alimentari vari (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo,
• minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia);
• torrefazione del caffè, succedanei del caffè;
• macinazione e pastificazione;
• riserie;
• lavorazioni e conserve ittiche;
• macellazione e lavorazione di carni bovine, suine, equine, avicole;
• preparazioni alimentari varie;
• olii e margarine e frantoi;
• pasticceria;
• gelateria;
• pasta fresca;
• piadina e similari;
• pizza al taglio;
rosticceria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione.

Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto trattamento di miglior favore
[…]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]

Art. 5 - Relazioni sindacali - Sistema informativo - Osservatori – Rapporti decentrati
[…]
Le Associazioni Artigiane e le OO.SS. concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale, che veda, nel reciproco confronto, uno strumento fondamentale di sviluppo dell'Artigianato.

Osservatori
Le associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali concordano di approfondire e sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori Nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei vari settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti, la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento congiunturale anche con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
- l'andamento della produttività e il livello di efficienza e competitività del settore, anche al fine di fornire supporti alla attuazione dell'Accordo Interconfederale del 3 agosto/3 dicembre '92;
- gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato ed alle relative tematiche formative;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti pArt-time, ecc.), per donne-uomini e livelli di inquadramento;
- l'andamento del costo del lavoro, - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati per donne-uomini e livelli di inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che non sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;

- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati ecc.;

- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Gli incontri tra le parti sulle materie affidate all'Osservatorio si svolgeranno con cadenza di norma semestrale.

Rapporti decentrati
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica Amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica);

- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;

- formazione professionale.

Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle OO.SS.) alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare, con riferimento alla legge 10/4/1991, n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive.
2) Resta salvo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 21/7/1988, di cui all'Art. 7 del presente CCNL in materia di occupazione.

Art. 6 - Formazione professionale
A livello regionale, al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regionale, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente proposte ed indicazioni in merito. Le parti firmatarie del presente CCNL dichiarano altresì la propria disponibilità a partecipare alla programmazione ed organizzazione dei corsi stessi.
A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione e dell'Ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese Artigiane appartenenti al settore prescelto. […]

Art. 7 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21/7/88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Relazioni sindacali
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'Artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni ed il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema Artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
[…]
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'Artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27/2/1 987.
Le Organizzazioni Artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai, e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni Artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori Artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese Artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21/12/1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori Artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendenti in forza al momento del versamento.
[…]
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL Artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil comunque espressi durano in carico almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
[…]

Protocollo per il regolamento del fondo
[...]
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20/5/1970, n. 300.

Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese Artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Art. 14 - Lavoratori stranieri
Le aziende favoriranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, il rispetto delle esigenze e consuetudini religiose dei lavoratori stranieri, delle quali gli stessi informeranno preventivamente l'azienda.
[…]
Le parti convengono di incontrarsi all'inizio di ogni anno a livello regionale per:
- esaminare l'andamento occupazionale dei lavoratori extracomunitari sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative tendenti a realizzare la completa integrazione dei lavoratori extracomunitari.

Art. 17 - Ambiente di lavoro
Le organizzazioni artigiane, firmatarie del presente accordo, nei confronti delle aziende artigiane associate, si impegnano a rafforzare l'iniziativa rivolta a un generale rispetto delle norme relative allo smaltimento dei rifiuti speciali ed eventuali tossici e nocivi; ad estendere la stipula di convenzioni con i centri autorizzati per il controllo dell'ambiente di lavoro in specifico su: microclima e naturalità dell'ambiente di lavoro e per il controllo delle condizioni ambientali di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori con particolare attenzione agli effetti derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie elettroniche biologiche e chimiche.
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale, su richiesta di una delle parti, per valutare, sulla base dei dati fomiti dalle organizzazioni Artigiane, le modalità del processo produttivo e delle sostanze utilizzate nelle imprese Artigiane alimentari, anche per la tutela dei lavoratori e del consumatore.
Nel caso in cui aziende Artigiane utilizzino sostanze tossiche o nocive ai sensi della legge 833 del 23/12/1978, tale uso va portato a conoscenza dei lavoratori dipendenti, mettendo a disposizione i materiali protettivi necessari comprese le norme di precauzione sulla manipolazione. Al riguardo potrà essere richiesto l'intervento degli Enti o Centri autorizzati così come definito dal primo capoverso. Se tali Enti riterranno necessari controlli o visite specialistiche, ai lavoratori verranno concessi i necessari permessi usufruibili anche in orario di lavoro e regolarmente retribuiti. Inoltre le aziende sosterranno eventuali spese per ottenere o rinnovare da parte dei lavoratori in forza il tesserino sanitario previsto dalla legge.

Art. 18 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori Artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori Artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto […]
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Art. 19 - Assunzione
[…]
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di legge.
[…]

Art. 20 - Visita medica
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 23 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme legislative - è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3° turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale. […]

Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giornate settimanali), o l'orario giornaliero stabilito o le 40 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
[…]

Art. 25 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 56 ore annue.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
[…]
Le modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali ed in presenza di regime straordinario nelle prestazioni orarie di lavoro individuali.
Diversi regimi di flessibilità e relative condizioni potranno essere oggetto di negoziato a livello regionale.

Art. 26 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il personale in attesa o custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo".
In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.
[…]

Art. 27 - Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 23 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile 1934, il riposo intermedio è di mezz'ora che sarà computata ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestano.
Per gli uomini addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive, quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione. Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.

Art. 42 - Assenze e recuperi
[…]
È ammesso il recupero a regime normale dalle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 44 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Per quanto non previsto dal presente Articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 45 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il diritto di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi.

Art. 47 - Indumenti di lavoro
Le aziende forniranno ai lavoratori di norma annualmente, salvo diversi accordi tra la parti, secondo le esigenze, previa restituzione di quelli usati, indumenti in uso gratuito idonei allo svolgimento delle specifiche lavorazioni.
I lavoratori sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme igieniche ed alla adeguata cura degli indumenti loro forniti.

Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di danno dovranno essere versati all'Inps.
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:

- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Art. 50 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della impresa di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 57) (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso Articolo nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;

g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;

l) insubordinazione verso i superiori;


Art. 54 - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed in particolare alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dai seguenti commi e dalle disposizioni del presente accordo che recepisce quanto previsto in materia dall'Accordo Interconfederale del 21/12/83.
[….]

Art. 59 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Dichiarazione delle parti

In considerazione della particolare legislazione vigente nelle provincie di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Art. 60 - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 24
Le parti, nel concorde intento di dare applicazione al 5° comma dell'art. 21 della L. 56/87, pur riconoscendo indispensabili interventi organici, anche legislativi, che riformino e razionalizzino i meccanismi e gli strumenti attraverso i quali realizzare un'attenta e coerente gestione del mercato del lavoro, convengono quanto segue:
a) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 24 anni per le figure professionali di cui al 1° gruppo;
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