ACCORDO QUADRO TRA INAIL E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA, PER LA COLLABORAZIONE TECNICA E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA.

TRA

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, ***, con sede legale in Roma, Via IV Novembre (di seguito “INAIL”), nella persona del Presidente prof. Massimo De Felice,

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, ***, con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 5 (di seguito “Università”), nella persona del Magnifico Rettore, prof. Eugenio Gaudio,

Di seguito INAIL e Università sono anche dette “Parti".

PREMESSO CHE:
• l’INAIL è un ente strumentale dello Stato, ai quale è demandato il compito di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro;
• in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni attribuisce all’INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione;
• in particolare, l’INAIL, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), e) e f) del citato D.lgs. n. 81/08 ha l’incarico di:
- progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- curare la formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
- promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
• all’INAIL è attribuito, altresì, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del citato D.Lgs. n. 81/08, il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
• l’INAIL è, pertanto, un Ente che ha compiti istituzionali di prevenzione e di ricerca;
• l’INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
• l’Università, centro primario di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
• l’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell’ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio dì competenza in ambito formativo.
• le Parti hanno siglato in data 24 gennaio 2013 un Accordo Quadro finalizzato a realizzare una collaborazione su temi e progetti inerenti alle attività tecnico-scientifiche e didattiche su aspetti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• l'Accordo suddetto prevedeva una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione;
CONSIDERATO CHE:
• tale collaborazione tra le Parti ha portato alla stipula di convenzioni attuative di tale Accordo nel corso dei tre anni di vita, che hanno prodotto risultati positivi in ambiti di interesse comune tra le Parti;
• le Parti concordano sull’opportunità di proseguire tale attività collaborativa, sfruttando il lavoro effettuato in tale periodo anche al fine di dare continuità alle collaborazioni in corso di realizzazione e sviluppare nuove future collaborazioni anche sulla base della programmazione del nuovo Piano della ricerca 2016-2018;
• la collaborazione sarà realizzata mediante l’utilizzo di risorse umane, tecniche e strumentali, di ambedue le Parti, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
RILEVATO CHE:
al fine di adeguare la disciplina della collaborazione tra le parti alle esigenze emerse nei primi tre anni di attività, si rende necessario integrare e modificare l’Accordo quadro venuto a scadenza,

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2
(Oggetto)

Con il presente Accordo sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla ricerca e alla diffusione della cultura della sicurezza, che le Parti nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, intendono realizzare congiuntamente. In particolare le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle di seguito elencate:
• attività di ricerca congiunta su temi concordati dalle parti, con utilizzazione di attrezzature e laboratori di ciascuna delle Parti e messi a disposizione dell’altra Parte, per le finalità e le esigenze dello specifico progetto di ricerca congiunta. Per l’attuazione dei propri programmi ciascuna parte potrà richiedere l'utilizzo di attrezzature e laboratori dell'altra Parte per lo svolgimento di attività di ricerca di proprio interesse;
• attività di formazione e didattico-scientifica svolta presso l’INAIL o l’Università con personale di entrambe le Parti. La collaborazione a livello didattico si esplicherà nelle seguenti attività:
progetti di formazione universitaria e post-universitari, di alta formazione e di formazione continua nelle aree di comune interesse;
iniziative a carattere formativo e informativo (seminari, convegni, workshop), mirate alla divulgazione tra gli allievi universitari della “cultura della prevenzione’’;
stage e tirocini di formazione e orientamento degli studenti dell’Università anche presso Strutture dell’INAIL;
attività complementari sia alla formazione culturale di studenti laureandi e specializzandi, sia alla formazione scientifica ed alle attività di ricerca di dottorandi in settori affini;
sviluppo e svolgimento di tesi di laurea e di dottorato presso l’Università su temi di comune interesse tra le Parti;
prestazioni didattiche dei docenti dell'Università nell’ambito di corsi di formazione e di aggiornamento professionali organizzati dall’INAIL;
attività didattica svolta dai tecnici e ricercatori dell’INAIL nell’ambito di corsi istituzionali attivati presso l’Università;
attività di formazione e tirocinio per tecnici e ricercatori dell’INAIL, da svolgersi presso le strutture universitarie.
• attività di sviluppo di progetti, nell’ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti, in materie di interesse reciproco e della collettività, volti a facilitare l’instaurarsi di un collegamento stabile tra formazione e mondo del lavoro, nonché con le parti sociali al fine di garantire il profilo pratico dei percorsi didattici.
Le Parti potranno concordare l’erogazione di borse di studio finanziate dall’INAIL e rivolte a studenti dell'Università per la realizzazione di tesi di laurea o dottorati di ricerca o studi e ricerche in materie di interesse dell’Istituto o la partecipazione ai percorsi formativi realizzati nell'ambito del presente accordo di collaborazione.
Tali forme di collaborazione tra la Parti saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni attuative adottate sulla base del presente Accordo.

Art. 3
(Convenzioni attuative)

Ciascuna convenzione di cui al precedente articolo 2 dovrà indicare:
gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare e gli impegni da assumere;
la durata della convenzione;
- i responsabili scientifici o i referenti della collaborazione oggetto della convenzione attuativa per ciascuna delle Parti;
il personale dipendente e/o parasubordinato dell’Università e dell’INAIL impegnato nell’attività oggetto della convenzione e le modalità con cui assegnare ad esperti dell'INAIL funzioni didattiche per materie specialistiche o di alto contenuto scientifico e/o tecnologo;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- gli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione;
i criteri di ripartizione degli oneri di cui al precedente alinea e le modalità e i tempi di rendicontazione;
gli aspetti relativi alla gestione della proprietà intellettuale e all’utilizzazione dei risultati, secondo le linee guida dettate nei successivi articoli;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali, alla copertura assicurativa, alla promozione dell’immagine ed alle pubblicazioni.

Art. 4
(Comitato scientifico)
Le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività previste dall'articolo 2 del presente atto sono svolte da un Comitato scientifico composto da tre membri designati dall’INAIL, tra cui il Presidente o un suo delegato, e 3 membri designati dall'Università, tra cui il Rettore o un suo delegato.

Art. 5
(Durata)

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso dell’altra.

Art. 6
(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7
(Divulgazione dei risultati)

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente Accordo. A tal fine, le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare che tutti i soggetti di INAIL e dell'Università coinvolti nelle attività dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche, e ne diano altresì adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell’Università e dell'INAIL a ciò preposti.
I risultati degli studi svolti congiuntamente in esecuzione del presente Accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con una precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e previo assenso dell'altra Parte; a tal fine, la Parte proponente la pubblicazione si impegna a fornire all'altra Parte copia di ogni atto di divulgazione proposto, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di pubblicazione prevista.
Se durante il periodo di 30 (trenta) giorni di cui sopra la Parte ricevente notifica alla Parte proponente che la pubblicazione contiene proprie informazioni confidenziali, come definite all’art. 10 di seguito, la Parte proponente dovrà rimuovere tali informazioni confidenziali prima della pubblicazione.
Se durante detto periodo la Parte ricevente notifica all’altra Parte che il documento rivela risultati suscettibili di protezione, la parte Proponente dovrà differire la pubblicazione per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, al fine di consentire la redazione di una domanda di brevetto, o l’avvio di altri procedimenti finalizzati alla protezione della proprietà intellettuale generata. In questo caso, Le Parti potranno concordare per iscritto di posticipare la pubblicazione successivamente al deposito della domanda di brevetto.
Ad eccezione dei casi qui elencati, la Parte ricevente non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta senza giusta causa.
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 8
(Proprietà intellettuale e industriale)

Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Accordo (“Background”). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (“Risultati Individuali”). Ciascuna Parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale dell’Università e dell'INAIL, e derivanti dall'esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d’autore, ¡I know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale ("Risultati Congiunti"), resteranno di proprietà comune delle Parti in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti con apposito accordo scritto ("Accordo di Gestione Congiunta”) per ciascuna delle convenzioni attuative di cui all’art. 3, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna Parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l’opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell’Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l’obbligo di riservatezza di cui all'art. 11 di seguito, le Parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca e didattica.

Art. 9
(Copertura assicurativa)

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 10
(Sicurezza sul lavoro)

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell’altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 11
(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 7, le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo , per tutta la durata del presente Accordo e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione,
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato", “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come “riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale" secondo le previsioni del presente Accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione;
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell'ambito del presente Accordo;
ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che tutti i dati personali forniti, anche verbalmente, per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della stessa, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali". Le Parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.

Art. 12
(Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 13
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Art. 14
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

UNIVERSITÀ
Il Magnifico Rettore
Prof. Eugenio Gaudio
INAIL
Il Presidente
Prof. Massimo De Felice

Fonte: inail.it