Tribunale di Firenze, Sez. Lav., 15 aprile 2013, n. 4516 - Violazione di obblighi di consultazione e informazione del Rappresentante Lavoratori Sicurezza: condotta antisindacale


 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al N.R.G. 4516/2012 promossa da:
FEDERAZIONE LAVORATORI METALMECCANICI UNITI DI FIRENZE E PROVINCIA (C.F. 94054130482), con il patrocinio dell’avv. OMISSIS; elettivamente domiciliato in OMISSIS presso il difensore avv. OMISSIS
contro
TELECOM ITALIA SPA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. OMISSIS; elettivamente domiciliato in VIA OMISSIS presso il difensore avv. OMISSIS
o
Il Giudice Dott.ssa Anita Maria Davia, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 11/03/2013, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


Il ricorso, proposto da FEDERAZIONE LAVORATORI METALMECCANICI UNITI di Firenze e Provincia per ottenere la declaratoria dell’antisindacalità della condotta di TELECOM ITALIA SPA consistente nella violazione di obblighi di consultazione e informazione del Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS) eletto nell’ambito delle RSU, è fondato e merita accoglimento.
Attualità della Condotta
E’ principio giurisprudenziale acquisito che, nell’ambito della repressione della condotta sindacale il requisito dell’attualità della condotta e dei suoi effetti non sia escluso dall’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di quest’ultimo risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata a singoli episodi, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale (sul punto, v. Cass. Sez. Lav. n. 23038/10; n.11741/05; n. 1684/03; n.5422/98.). Sulla base di tali assunti si è altresì precisato che la tutela apprestata dall’art. 28 può giustificare non solo a pronunce costitutive, ma anche di accertamento, dirette a porre fine ad una situazione di illegittima compressione della libertà sindacale ( v. Cass.Sez.Lav. n.9991/98 ed ancora n. 11741/05 ).
Ciò premesso si osserva come nel caso in esame l’attualità della denunciata condotta antisindacale emerga dal carattere reiterato degli episodi denunciati, reiterazione che appare idonea a produrre effetti durevoli nel tempo, con conseguente indebolimento del prestigio e della forza contrattuale del sindacato.
Violazioni denunciate.
1) Omessa consultazione nella nelle nomine dei soggetti aziendali preposti alla responsabilità ed attuazione della normativa antinfortunistica
Risulta pacifico in atti che parte convenuta, nel provvedere alla nomina dei vari responsabili della funzione Servizi di Prevenzione, Protezione e ambiente succedutisi nel tempo, non ha consultato nessun RLS, ed in particolare V.S., (rappresentante eletto nell’ambito dell’organizzazione sindacale ricorrente).
Con riferimento alla sola A.Z. risulta che la nomina, avvenuta con atto del 24.5.2010 (cfr doc 135 ric), è stata oggetto di successiva comunicazione nella riunione del 14.07.2010 (cfr doc 5 conv).
Ugualmente è avvenuto per la nomina di F.L. (coordinatore territoriale SPPA/CE) semplicemente comunicata nella riunione del 16 febbraio 2012 (circostanza pacifica).
2) omessa consultazione in ordine alle decisioni in materia di gestione delle emergenze con riferimento sia delle procedure da seguire in caso di emergenza sia alle date e alle modalità di svolgimento delle prove pratiche di attuazione delle procedure stesse.
A fronte delle specifiche allegazioni di inadempimento effettuate da parte ricorrente, la convenuta si è limitata a documentare attività informative successive (cfr verbali riunioni in atti), risultando la preventiva informazione con riferimento ad un'unica procedura di evacuazione ( quella del dicembre 2009 cfr doc 2 conv). Le ulteriori difese circa il carattere non innovativo delle modifiche apportate alle procedure di gestione delle emergenze ( con conseguente insussistenza dell’obbligo di consultazione) sono rimaste prive di sostegno probatorio.
3) omessa consultazione in ordine alle direttive emesse in materia di salute e sicurezza del luogo di lavoro e in ordine all’attività di formazione ex art 37 dlvo 81.2008
Anche con riferimento alla pacifica emissione di direttive inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori (doc 142 e 143 ric) la parte convenuta si è limitata a documentare una mera attività di informazione successiva alla emanazione delle direttive ( cfr doc 5 conv). 
4) omessa consultazione in ordine all’attività di formazione ex art 37 dlvo 81.2008
La suddetta attività di formazione (pacificamente svoltasi con riferimento al personale addetto alla “verifica ciclica palificazioni" e ai dipendenti addetti al Customer Bussiness cfr pag 18 memoria conv) non solo non è stata oggetto di consultazione, ma nemmeno di informazione (nelle riunioni del 28 gennaio e del 9 aprile 2010 si è parlato delle modalità di partecipazione del personale addetto alla verifica della palificazione ad una ricerca sperimentale cfr doc 3 e 4 conv, mentre nelle riunioni del 10.12.2010 e del 11.12.2012 pur parlandosi genericamente di stress-lavoro collegato, non vi è stato alcuno specifico riferimento a corsi di formazione cfr doc 6 e 12 conv).
5) omessa consegna di copia dei DUVRI La circostanza è pacifica.
Antisindacalità delle condotte.
Con i comportamenti descritti sub 1, 2, 3 e 4 la convenuta risulta aver violato gli obblighi imposti dall’art 50 Dlvo 81/2008 (lett b e c) che impone la consultazione del RLS in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda e alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione.
E’ appena il caso di sottolineare che l’attività di consultazione, implicando la richiesta di un parere, non può che precedere la decisione, di talché l’attività di informazione successiva alla decisione stessa non appare sufficiente all’adempimento dell’obbligo.
Con l’omissione descritta sub 5 la convenuta ha violato l’obbligo imposta dalla lett e) art 50 dlvo 81.08 cit.
Pretestuose appaiono le difese apprestate sul punto, atteso che non può ragionevolmente farsi carico al rappresentante di presentare plurime istanze, individuando, per ciascuna di esse, l’ufficio competente all’interno dell’organizzazione datoriale.
Ciò premesso si osserva che non possono sorgere perplessità circa la natura antisindacale delle condotte accertate, concretatesi nell’illegittimo diniego di prerogative sindacali.
Sul punto si sottolinea che la natura sindacale dell’attività del RLS è resa evidente, oltre che dal chiaro dettato dell’art 50 comma II dlvo 81.08 (che estende al rappresentante per la sicurezza le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali e, dunque anche quella apprestata dall’art. 28 dello Statuto cfr Tribunale Pisa 3.03.2003), ma anche dalle caratteristiche intrinseche della suddetta attività diretta alla realizzazione e tutela di prerogative che trascendono i singoli ma hanno ad oggetto vicende ed interessi collettivi e di gruppo (cfr.: Trib. Oristano 26. 07. 01; Pret. Campobasso 10. 02 . 99; Pret. Milano 2. 07. 97; Trib. Brescia 15. 06. 00),).
Tanto basta per l’accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM


ACCERTA l’antisindacalità della condotta datoriale consistita nel non aver consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza copia dei DUVRI connessi ai contratti di appalto, d’opera o di somministrazione in essere presso il Territorio della Regione Toscana e per non aver preventivamente consultato il suddetto rappresentante in relazione:
- alle nomine dei soggetti aziendali preposti alla responsabilità ed attuazione della normativa antinfortunistica;
- alle decisioni in materia di gestione delle emergenze con riferimento sia delle procedure da seguire in caso di emergenza sia alle date e alle modalità di svolgimento delle prove pratiche di attuazione delle procedure stesse;
- alle direttive emesse in materia di salute e sicurezza del luogo di lavoro;
- all’attività di formazione ex art 37 dlvo 81.2008;
ORDINA a TELECOM ITALIA spa la cessazione della descritta condotta antisindacale, astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti e consegnando al rappresentante i succitati DUVRI
CONDANNA TELECOM ITALIA SPA al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 2.000,00, oltre IVA e CPA.
Si comunichi.
Firenze, 15 aprile 2013
Il Giudice
dott. ANITA MARIA BRIGIDA DAVIA