Responsabilità di un datore di lavoro per i reati di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 32, comma 1, lett. b), all'art. 81 cpv. c.p., al D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 20, 21 e 40 di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 13, comma 10 - Non sussiste.
 
La Corte preliminarmente afferma che "i testi legislativi in base ai quali sono stati formulati i capi di imputazione sono stati abrogati dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, comma 1, lett. a).
Le violazioni ascritte all'imputato, però, trovano tutte testuale rispondenza nelle previsioni del citato decreto legislativo e precisamente la violazione di cui al capo a) nel disposto di cui all'art. 64, comma 1, lett. c); le violazioni di cui al capo b) nel disposto dell'art. 64, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 63, comma 1, che rinvia all'allegato 4^ ed in particolare per il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 20 ai punti 2.1.5 e 2.1.8; per l'art. 21 al punto 2.2.1 e ss. del predetto allegato; per l'art. 40 al punto 1.12 e ss.; la violazione di cui al capo c) nel disposto di cui all'art. 64, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 63, comma 1, che rinvia all'allegato 4^ punto 1.5.10.
Le sanzioni sono previste dall' art. 68, comma 1, lett. b), del decreto legislativo citato, che commina pene più gravi (pena pecuniaria superiore e in alcuni casi anche quella detentiva), sicchè vi è piena continuità normativa, ai sensi dell'art. 2 c.p., tra la previsione delle fattispecie penali abrogate e quelle attualmente vigenti."
 
Detto ciò, il ricorso è fondato perchè l'impugnata ordinanza con la quale il giudice ha respinto la richiesta di ammissione all'oblazione è priva di motivazione. "La nullità dell'ordinanza con la quale è stato negato il beneficio dell'ammissione alla oblazione chiesta dall'imputato determina conseguenzialmente la illegittimità della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.
L'accoglimento del primo motivo di gravame rende superfluo l'esame dei successivi."
 
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona.

 
 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE Claudio - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
 
sentenza
 
sul ricorso proposto da:  Avv. Brunetti Michele, difensore di fiducia di: A.F., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 29.1.2008 del Tribunale di Ancona, con la quale venne condannato alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato:
a) di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 32, comma 1, lett. b);
alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda, quale colpevole del reato:
b) di cui all'art. 81 cpv. c.p., al D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 20, 21 e 40;
alla pena di Euro 200,00 di ammenda, quale colpevole del reato:
c) di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 13, comma 10.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Brunetti Michele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha affermato la colpevolezza di A.F. in ordine ai reati:
a) di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 32, comma 1, lett. b);
b) di cui all'art. 81 cpv. c.p., al D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 20, 21 e HTML clipboard .style1 { text-align: left; }40
c) di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 13, comma 10, ascrittigli perchè in qualità di datore di lavoro, rappresentante legale della ditta Casali S.p.A.:
(a) non adeguava i rivestimenti dei tubi degli impianti di produzione guaine e dell'area di caricamento bitume danneggiati, con la coibentazione a vista, e non adeguava i tiranti a soffitto che presentavano numerose parti di coibentazione in avanzato stato di degrado;
(b) non adottava provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle esalazioni nei reparti in cui vengono impiegate sostanze nocive tra cui solventi ed isocianati, nè adottava provvedimenti per impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri e di scaglie di ardesia derivanti dalle perdite della linea produttiva e, infine, non adeguava i locali spogliatoio messi a disposizione dei lavoratori;
(c) non evidenziava e segnalava con apposita segnaletica conforme alle disposizioni vigenti le vie e le uscite di emergenza.
La sentenza ha osservato, in via preliminare, che l'imputato aveva chiesto la definizione del processo ai sensi dell'art. 162 bis c.p., ma che la domanda di oblazione non è stata accolta, essendo stato accertato che solo per alcune violazioni erano state eliminate le cause del reato, mentre le stesse permanevano per le violazioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 32, comma 1, lett. b), e al D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 e non avendo l'imputato reiterato la domanda di oblazione con riferimento alle violazioni per le quali era possibile l'ammissione.
In punto di fatto il giudice di merito ha ritenuto provate le violazioni ascritte all'imputato sulla base della deposizione della teste del P.M., mentre sono state ritenute non rilevanti le deposizioni dei testi addotti dalla difesa dell'imputato, nonchè inconferente l'adeguamento alle prescrizioni legislative effettuato per alcune violazioni dopo la scadenza del termine all'uopo concesso dall'organo accertatore.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.


Diritto

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia per violazione ed errata applicazione dell'art. 162 bis c.p. la sentenza, nonchè l'ordinanza pronunciata in pari data, con la quale è stata respinta la richiesta dell'imputato di essere ammesso all'oblazione.
Si deduce, in sintesi, che il giudice di merito ha erroneamente affermato che l'imputato doveva reiterare la richiesta di ammissione all'oblazione successivamente all'accertamento che per due dei reati di cui alla contestazione non erano state eliminate le cause delle violazioni ascrittegli.
Si osserva sul punto che l'art. 162 bis c.p., comma 5, prevede che la domanda di ammissione all'oblazione debba essere riproposta solo allorchè sia stata respinta avuto riguardo alla gravità del fatto;
che nessun obbligo di reiterazione della istanza incombeva sull'imputato con riferimento all'ipotesi in cui il giudice di merito avesse ritenuto operante la causa ostativa all'accoglimento di cui all'art. 162 bis c.p., comma 3 poi rivelatasi insussistente.
Si aggiunge mediante il riferimento agli ulteriori motivi di gravame che l'ammissione all'oblazione doveva ritenersi possibile anche per i reati per i quali era stata ritenuta sussistente la causa ostativa di cui all'art. 162 bis c.p., comma 3.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Si premette che il sistema processuale preclude all'imputato condannato alla sola pena pecuniaria la possibilità di proporre appello avverso la pronuncia di condanna e che tale sistema appare in contrasto con l'art. 14, comma 5, del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, il quale stabilisce che per ogni fattispecie occorre una doppia valutazione di merito da parte dei giudici di primo e secondo grado.
Si chiede, pertanto, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 Cost..
Si deduce, poi, che se la Corte di cassazione non ritenesse di dar seguito alla denuncia della norma citata alla Corte Costituzionale dovrebbe procedere essa stessa ad una valutazione di merito delle risultanze processuali con particolare riferimento alle deposizioni dei testi addotti dalla difesa dell'imputato, in relazione alle cui risultanze si deduce la mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza ai fini dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, che deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio.
Vengono, quindi, riportate integralmente le deposizioni rese dai testi T.E., C.E., C.M. e si deduce, con riferimento al reato di cui al capo a), che dalle predette deposizioni è emerso che, per la natura delle lavorazioni effettuate dalla azienda Casali, è fisiologico che gli impianti siano assoggettati ad un continuo fenomeno di logorio, cui si provvedeva mediante l'esecuzione di operazioni di manutenzione periodica in maniera costante e programmata, dimostrata anche dalla documentazione prodotta dalla difesa, costituita dalle fatture dei relativi interventi.
Con riferimento alla presenza di materiale polveroso di cui all'asserita violazione prevista dal D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 si deduce che si tratta di sabbia depolverizzata, che veniva adoperata come materia prima nel corso dette lavorazioni, e che, peraltro, nei punti in cui veniva adoperata detta materia prima l'azienda aveva potenziato gli impianti di aspirazione della polvere.
Analoghi rilievi vengono svolti mediante il riferimento alle dichiarazioni dei testi citati per affermare la insussistenza anche delle altre violazioni ascritte all'imputato o quanto meno la loro rimozione alla data del successivo accesso in azienda da parte dell'ispettore della ASUR, con la conseguenza, in tale seconda ipotesi, che il giudice di merito avrebbe dovuto, in ogni caso, ammettere l'imputato all'oblazione per tutte le violazioni ascrittegli.
Con l'ultimo motivo di gravame si denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla ammissione di una perizia tecnica per accertare la fondatezza e la veridicità di quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato e da tutti testi ad eccezione di quello addotto dal P.M. sulla cui deposizione soltanto è stata fondata l'affermazione della colpevolezza dell'imputato.

Il ricorso è fondato.
 
Preliminarmente la Corte osserva che i testi legislativi in base ai quali sono stati formulati i capi di imputazione sono stati abrogati dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, comma 1, lett. a).
Le violazioni ascritte all'imputato, però, trovano tutte testuale rispondenza nelle previsioni del citato decreto legislativo e precisamente la violazione di cui al capo a) nel disposto di cui all'art. 64, comma 1, lett. c); le violazioni di cui al capo b) nel disposto dell'art. 64, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 63, comma 1, che rinvia all'allegato 4^ ed in particolare per il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 20 ai punti 2.1.5 e 2.1.8; per l'art. 21 al punto 2.2.1 e ss. del predetto allegato; per l'art. 40 al punto 1.12 e ss.; la violazione di cui al capo c) nel disposto di cui all'art. 64, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 63, comma 1, che rinvia all'allegato 4^ punto 1.5.10.
Le sanzioni sono previste dall'art. 68, comma 1, lett. b), del decreto legislativo citato, che commina pene più gravi (pena pecuniaria superiore e in alcuni casi anche quella detentiva), sicchè vi è piena continuità normativa, ai sensi dell'art. 2 c.p., tra la previsione delle fattispecie penali abrogate e quelle attualmente vigenti.
Tanto premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso è fondato.
L'impugnata ordinanza, emessa all'udienza del 29.1.2008, con la quale il giudice di merito ha respinto la richiesta dell'imputato di ammissione all'oblazione, formulata ai sensi dell'art. 162 bis c.p., effettivamente risulta totalmente priva di motivazione, sicchè la stessa incorre nella sanzione di nullità di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3.
Nè si può ritenere che il citato provvedimento sia stato integrato correttamente dalla motivazione esposta nella sentenza per giustificare la mancata ammissione dell'imputato al beneficio richiesto.
In detta motivazione, infatti, si fa riferimento all'omesso assolvimento da parte dell'imputato dell'onere di reiterare la richiesta di ammissione all'oblazione in relazione alle fattispecie contravvenzionali per le quali la stessa doveva ritenersi ammissibile.
Tale onere di reiterazione dell'istanza, tuttavia, non risulta sussistente, ai sensi dell'art. 162 bis c.p. u.c., poichè nella specie il rigetto della richiesta di ammissione all'oblazione, cui si riferisce l'integrazione motivazionale contenuta nella sentenza, non era stato preceduto da alcun provvedimento reiettivo della medesima istanza; nè, peraltro, l'imputato è stato posto in grado di conoscere la ragioni del diniego dell'ammissione al beneficio al fine di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa.
La nullità dell'ordinanza con la quale è stato negato il beneficio dell'ammissione alla oblazione chiesta dall'imputato determina conseguenzialmente la illegittimità della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.
L'accoglimento del primo motivo di gravame rende superfluo l'esame dei successivi.
Per completezza deve essere solo rilevato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., u.c., che esclude l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della ammenda è stata già dichiarata manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. da numerose pronunce di questa Suprema Corte (cfr. sez. 3^, 200108340, Trapletti, RV 218194; conf.sez. 5^, 200141136, Soglio ed altri, RV 220279; sez. 3^, 200301552, Pestarino, RV 223271).
Nè appare conferente sul punto il riferimento del ricorrente all'art. 14, comma 5, del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, recepito dal nostro ordinamento con L. 25 ottobre 1977, n. 881, poichè la disposizione richiamata attribuisce al condannato il diritto a chiedere il controllo della pronuncia di condanna da parte di un giudice superiore, del quale, però, non viene stabilita la natura e la cui regolamentazione è demandata alle legislazioni nazionali.
Per effetto di quanto rilevato entrambi i provvedimenti impugnati devono essere annullati con rinvio al Tribunale di Ancona.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, nonchè l'ordinanza emessa il 29.1.2008 con rinvio al Tribunale di Ancona, giudice diverso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 10 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2008