Tipologia: Intesa RLS
Data firma: 27 marzo 2014
Parti: AUSL Boogna e RSU e Fp-Cgil, Cisl-Fps, Uil-Fpl, Fsi, Fials-Confsal
Comparti: Sanità, AUSL Bologna
Fonte: ausl.bologna.it


Intesa per la revisione dei criteri di individuazione degli RLS nell’ambito dell’AUSL di Bologna e delle correlate prerogative per lo svolgimento delle funzioni

• Richiamato il CCNQ/96 ancora vigente in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza;
• Richiamato inoltre il Dlgs. 81/08;
• Dato atto del parere ARAN prot.n. 2012/0021367 del 7/8/2012 che interpreta le suddette norme esclusivamente derogabili in sede di contratto nazionale;
• Preso atto dell’Atto di indirizzo RER prot. PG2013186578 del 25/7/2013 in materia di espletamento delle funzioni attribuite ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/08 e del CCNQ in G.U. n. 177 del 30 luglio 1996, che forniscono alle aziende ed enti del SSR indicazioni in merito alla determinazione del numero dei componenti RLS da individuare nelle singole amministrazioni in ragione del numero complessivo del personale dipendente;
• Ritenuto di modificare il regolamento aziendale vigente in materia, sottoscritto il 2/4/2009 con l’area comparto e il 29/4/2009 con le aree della dirigenza, in quanto non conforme alle disposizioni in premessa richiamate;
• Dato atto che gli attuali RLS sono stati Incaricati, con successive proroghe disposte nelle more delle suddette indicazioni RER, fino al 31/03/2014
Si conviene
> di condividere l’elevata complessità strutturale ed organizzativa dell’Azienda USL e della forte distribuzione logistica delle diverse strutture e presidi che la compongono;
> di procedere ad una validazione congiunta sui criteri di individuazione degli RLS nell’ambito dell’azienda USL di Bologna, tale da equilibrare le disposizioni normative nazionali con le specifiche esigenze aziendali in materia di prevenzione e tutela del rischio dei lavoratori; sulla base delle su richiamate indicazioni regionali che costituiscono linee guida di riferimento per le Aziende del SSR;
> di procedere alla individuazione, a fare data dal 1/1/2014, n. 11 RLS per l’area comparto a cui si aggiunge la figura di coordinamento e referenza funzionale;
> di procedere con la richiesta di designazione dei suddetti RLS da parte della OOSS/RSL laddove costituita, con criteri di proporzionalità correlati alle diverse liste che la compongono nonché da parte delle OO.SS. rappresentative per le aree dirigenziali;
> di rinviare, per quanto attiene alle prerogative da riconoscere agli RLS in relazione alle attività da svolgere correlate al ruolo, al regolamento in essere per tutto quanto ritiene alla loro agibilità, con l’impegno di declinare con dettaglio le attività RLS svolte in fase di consuntivo individuale mensile delle ore utilizzate;
> di richiamare il regolamento aziendale vigente in materia, per le parti non modificate nella presente Intesa, le procedure già in uso per la richiesta e fruizione delle suddette prerogative, qui integralmente confermate;
> di prevedere 20 ore aggiuntive di formazione per RLS per ogni anno di attribuzione dell’incarico volto al miglioramento della cultura della sicurezza in Azienda.

Bologna, 27 marzo 2014