Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 29 novembre 1994
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1996
Parti: Eni (Confindustria) e Cisnal Chimici
Settori: Chimici, Settore energia, Eni
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL 9 maggio 1991

Sommario:

 Introduzione
Art. 1
Art. 4 - Pari opportunità
Art. 7 - Permessi per cariche sindacali
Art. 13 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 19 - Salute sicurezza e ambiente
Art. 24 - Azioni sociali
Art. 41 - Lavoro a tempo parziale
Art. 79 (Decorrenza e durata)
Art. - Comitati di impresa europei
Art. - Contratti di formazione e lavoro
 Art. ... - Previdenza integrativa
Allegato 3 - Fasen
Aumenti contrattuali
• Settori: Agip, Agippetroli, Snam
• Settori: Eni, Sofid
• Settore Snamprogetti
• Società Siciliana gas e Covngas
• Società Comerint
• Settore Saipem
• Settore Enidata
Lettera tra le parti

Addì 29 novembre 1994, in Roma

In relazione a quanto convenuto con la Convenzione sottoscritta tra Confindustria ed Eni il 25 gennaio 1994, al fine di consentire l'opportuno assetto associativo di categoria nonché l'inquadramento contrattuale delle società del Gruppo Eni che attualmente applicano il CCNL Energia Eni, tenuto anche conto della profonda trasformazione che il processo di privatizzazione del Gruppo, non ancora definito, implica, tra la Confindustria, su delega delle aziende del Settore Energia dell'Eni, con la partecipazione di una delegazione delle Società Caposettore e la Cisnal Chimici si è convenuto di rinnovare, in via eccezionale, fino al 31 dicembre 1996, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Energia Eni del 9 maggio 1991, dandosi atto dell'opportunità di ricercare nel periodo previsto un idoneo assetto contrattuale.

Introduzione
[…]
3) Le parti si danno reciprocamente atto che la globalizzazione dei mercati così come la rapida e continua innovazione tecnologica-produttiva richiedono una moderna cultura della flessibilità che non può essere disgiunta da una ricerca della qualità delle risorse umane, intesa come maggior coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori nell'impresa, per accrescere le capacità professionali e il grado di corresponsabilità in funzione del raggiungimento degli obiettivi / strategie aziendali.
4) Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare un processo di innovazione non formale delle relazioni industriali attraverso, l'istituzione di sedi paritetiche che, nell'ambito dell'informazione, consultazione e valutazione dei compiti assegnati, approfondiscono ed elaborino soluzioni alle tematiche emergenti.
In tal senso, le parti assegnano grande rilievo al sistema dei comitati bilaterali ai fini della promozione del monitoraggio dei politiche attive del mercato del lavoro, di approfondimenti sui sistemi di premi di partecipazione nonché di progetti di fattibilità relativi a forme di previdenza integrativa.
5) Le parti concordano inoltre, sull'esigenza di partecipare attivamente affinché lo sviluppo del Dialogo Sociale, in sede comunitaria, affronti l'analisi e l'approfondimento dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri su strumenti di formazione e di equiparazione dei titoli professionali.
6) Le parti, pertanto hanno inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale, ma un confronto globale teso al consolidamento e allo sviluppo delle potenzialità del settore.
7) Le parti si danno reciprocamente atto che, con il presente accordo, hanno inteso rinnovare per il biennio 1995-1996 il contratto nazionale del settore Energia-Eni nelle parti espressamente richiamate, confermando tutto il resto, senza modificate l'ambito di applicazione e senza che ne venga meno il tratto di contratto nazionale.

Art. 1
Comma 8 bis.
Le parti concordano che mediante il Comitato per le privatizzazioni Cisnal verranno date le opportune informazioni circa l'evoluzione del processo di privatizzazione dell'Eni.

Art. 19 - Salute sicurezza e ambiente
Comma 3
La RSA è competente, per conto dei lavoratori, a trattare tutti i problemi derivanti dall'ambiente di loro a livello locale.
La RSA potrà individuare di norma tra i suoi componenti la "Rappresentanza per la salute e la sicurezza" incaricata a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- 1 componente fino a 200 dipendenti
- 3 componenti oltre 200 dipendenti
in attuazione dell'art. 18 del D.L. n. 626/943 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Rappresentanza per la salute e la sicurezza saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale. A detti rappresentanti sono riconosciute le funzioni previste dall'art. 19 del DPR.
Le Parti attueranno la formazione congiunta dei componenti la Rappresentanza per la salute e la sicurezza, seguendo le linee e le agibilità che saranno concordate a livello nazionale entro il primo trimestre 1995.

Art. 24 - Azioni sociali
1) Al lavoratore in condizione di tossicodipendenza che intende seguire terapie di recupero presso il servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate e riconosciute dalle istituzioni, che ne faccia richiesta, l'azienda concederò un periodo di aspettativa non retribuita, non computabile ad alcun effetto, con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino al completamento delle terapie definite dalle strutture indicate.
2) L'azienda può promuovere accertamenti ritenuti necessari tramite le strutture del servizio sanitario nazionale al fine di verificare la necessità della durata delle terapie riabilitative. Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'Azienda, si terrà conto delle indicazioni delle predette strutture per una eventuale diversa collocazione del lavoratore al fine di facilitarne il reinserimento nell'attività produttiva, anche utilizzando orari flessibili e a o part-time.
[…]
5) Le Aziende favoriranno, per un migliore inserimento ed utilizzo nel contesto aziendale, la collocazione mirata degli invalidi e dei portatori di handicap con il supporto tecnico della struttura pubblica competente, utilizzando gli specifici progetti da essi predisposti.
6) Le Aziende, al fine di favorire, compatibilmente con le proprie disponibilità tecnico-organizzative, la soluzione del problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli invalidi riconosciuti tali dalla legge n. 428/1968, attueranno quanto previsto dalla L. 104/92, per l'eliminazione delle barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento delle attività dei lavoratori stessi in Azienda.
[…]

Art. 41 - Lavoro a tempo parziale
[…]
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente regolamentazione si fa riferimento all'art. 5 della L. 19.12.84 n. 863 e alle norme e agli istituti del CCNL, nonché agli accordi aziendali in quanto compatibili con la natura del rapporto part-time, secondo criteri di proporzionalità.
[…]

Art. - Contratti di formazione e lavoro
[…] Detti contratti devono prevedere una formazione pari a centotrenta ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorative.
[…]
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo ha una durata di dodici mesi e deve prevedere una formazione pari a venti ore relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento di tutte le professionalità.
Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto stabilito dai progetti formativi non vengono retribuite.