Tipologia: Contratto collettivo di lavoro di secondo livello
Data firma: 31 ottobre 2007
Validità: 31.10.2007 - 31.12.2007
Parti: Federazione BCC-CRA e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Abruzzo, Molise
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Premio di risultato
Art. 3 Corsi di formazione
Art. 4 Rotazioni del personale
Art. 5 Sicurezza
Art. 6 Informazioni alle OO.SS.
Art. 7 Premio di anzianità
Art. 8 Procedure di lavoro
Art. 9 Profili professionali
Art. 10 Gestione del CCNL
Art. 11 Azioni positive
Art. 12 Ticket- pasto
Art. 13 Servizio di cassa
Art. 14 Igiene del lavoro
Art. 15 Fusioni ed incorporazioni
Art. 16 Una tantum
Art. 17 Decorrenza e durata

Contratto collettivo di lavoro di secondo livello per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali dell’Abruzzo e del Molise

Il giorno 31 ottobre 2007, in Pescara, sono riuniti: la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise […], assistiti dal[…]la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane e la Federazione Autonoma bancari Italiani (Fabi) […], la Fiba/Cisl […], la Fisac/Cgil […]
Le parti, avuto riguardo degli articoli 28 e 29 del CCNL 27.9.2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CRA, dopo ampia analisi delle materie demandate, hanno sottoscritto il seguente contratto interregionale di secondo livello:

Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente inquadrato nelle aree professionali e nei quadri direttivi delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise e della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise.

Art. 4 Rotazioni del personale
Premesso che gli avvicendamenti nelle mansioni vanno considerati pratica da favorire in via generale, il dipendente addetto al medesimo lavoro da oltre tre anni può chiedere di essere impiegato altrimenti; l’Azienda è tenuta a disporre la rotazione entro sei mesi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
I casi di mancato accoglimento vanno esaminati, in sede sindacale, tra le BCC interessate, la Federazione e le OO.SS. stipulanti il presente contratto. Al fine di cui sopra le Aziende promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi triennali di rotazione del personale e li trasmetteranno alla Federazione Regionale per l’esame con le OO.SS. stipulanti, a norma dell’art. 29, settimo alinea.
Ai fini di una più puntuale attuazione dei programmi di rotazione, le Aziende concordano nell’adottare i seguenti principi:
• le Aziende favoriranno l’acquisizione da parte del personale della professionalità necessaria per ricoprire ogni posizione di lavoro; 
• qualora si rendesse necessario ricoprire posizioni di lavoro per le quali gli organigrammi e le previsioni contrattuali comportassero l’attribuzione di un livello superiore, l’Azienda dovrà ricercarne, al proprio interno, la copertura, anche con opportuni interventi formativi e comunque considerando le mansioni svolte, le rotazioni, le sostituzioni avvenute, i corsi a cui si è partecipato e l’anzianità di servizio. Qualora ciò non risultasse possibile, l’Azienda informerà le RSA o in assenza i lavoratori, prima di procedere ad assunzioni.

Art. 5 Sicurezza
Le Aziende sono responsabili della sicurezza del lavoro, a norma dell’art. 2087 del c.c..
Per l’attuazione dei programmi di sicurezza di cui all’art. 70 del CCNL di categoria, le Aziende consulteranno le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i lavoratori.
Le aziende sono impegnate a curare la formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro; a tal fine terranno, con l’assistenza di soggetti professionalmente idonei, una riunione annuale per informazione ed istruzioni, anche mediante prove pratiche, sui dispositivi e comportamenti di sicurezza, con la partecipazione di tutto il personale.
Sono da adottare procedure di sicurezza anche per l’ingresso negli uffici fuori dall’orario di sportello.
A) Nella prevenzione delle rapine
1) Le Aziende sono impegnate a verificare, nell’ambito dell’Osservatorio Locale con la costituenda commissione per la sicurezza, l’adeguatezza delle misure di tutela in atto. Sono da considerare utili misure di prevenzione:
• metal detector (all’ingresso, inserito in un sistema di doppie porte o bussole girevoli in cristallo antiproiettile, con perimetro esterno dei locali in muratura e/o cristallo blindato);
• Vetri antiproiettile (collocati sui banconi), vetri antisfondamento (collocati sulle luci esterne dei locali) e porte a consenso antisfondamento (per gli ingressi ai vari uffici della zona aperta al pubblico);
• Vigilanza esterna (a mezzo guardia giurata);
• Sistema di rilevazione a circuito chiuso (a mezzo telecamere) o sistema di accesso mediante badges, nel rispetto del disposto dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
• In presenza di “banca aperta”, cassa centralizzata (collegata a sistemi di posta pneumatica o simili) o casseforti o altri sistemi temporizzati (a disposizione di ogni cassiere, con vani a scomparsa del contante) o sistemi di allontanamento del contante.
• È fatta salva la possibilità di diverse intese in sede sindacale, sulle misure da adottare e sui tempi di realizzazione, in presenza di contingenze ed avvenimenti particolari.
2) Le Aziende sono impegnate a comunicare, per il tramite della Federazione Regionale, per esame riservato in sede sindacale, in via preventiva, le misure innovative che in materia di sicurezza del lavoro vorranno adottare, seppure in via sperimentale.
Per i problemi di sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni presso la Federazione su richiesta sindacale o su iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno. Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche
3) Il servizio di trasporto valori va effettuato, laddove possibile, preferibilmente con imprese specializzate; diversamente, di norma, mediante due persone e con pliche chiusi (le persone incaricate non potranno svolgere nel contempo altri incarichi se non dopo la consegna dei plichi). Gli addetti al trasporto valori di cui al presente comma debbono essere forniti di 
adeguati mezzi per poter, in casi di emergenza, far attivare le necessarie misure di sicurezza. È fatto obbligo per le Aziende assicurare i valori trasportati con massimali adeguati, portando riservatamente, a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le norme connesse al trasporto valori. Tali situazioni comunque verranno segnalate dalle Aziende alla Federazione la quale provvederà alle opportune e tempestive informazioni alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
B) In caso di eventi criminosi
1) Ai lavoratori che hanno subito rapina saranno rimborsate dall’Azienda le spese sostenute per sottoporsi a visite specialistiche in seguito a detta rapina, entro sei mesi dall’avvenimento. Laddove possibile, saranno accolte eventuali richieste di assegnazione ad altro servizio o dipendenza, avanzate da lavoratori che hanno subito rapina.
2) Il cassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche per le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti stabiliti dalle norme interne di servizio ovvero oltre i limiti assicurati.
3) In caso di assenza dal servizio per cura di infermità conseguenti a rapina, L’Azienda conserva il posto ed il trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli stabiliti dall’art. 55 del CCNL di categoria (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell’art.75 dello stesso CCNL). La previsione dell’art. 55 del CCNL di categoria, concernente l’aspettativa per malattia o infortunio, decorrerà dai nuovi termini.
4) In caso di rapina l’Azienda, di norma, terrà chiuso lo sportello interessato per l’intera giornata.
5) Nei casi di distruzione o danneggiamento del sistema di sicurezza, tali da richiedere tempi lunghi per la sostituzione o riparazione, le aziende adotteranno nel frattempo misure di sicurezza alternative, all’uopo da discutere con le RSA o in assenza con i lavoratori.
6) Le Aziende sono tenute a portare a conoscenza del personale con lettera circolare a tutti i lavoratori, i contenuti delle polizze assicurative e le relative condizioni, nonché, in caso di assunzione diretta del rischio da parte dell’azienda, la relativa dichiarazione di impegno.

Art. 6 Informazioni alle OO.SS.
La Federazione provvederà a comunicare alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo:
annualmente entro il mese di aprile:
1. con suddivisione per azienda e tra personale maschile e femminile, gli elenchi riepilogativi dei nuovi dipendenti con specificazione dei relativi inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, i trasferimenti avvenuti, i rapporti di lavoro cessati, i partecipanti ai corsi dell’anno precedente, i contratti di apprendistato professionalizzante e di inserimento; il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti, di qualificazione ed aggiornamento di tutto il personale, da svolgere nell’anno in corso;
2. i piani di formazione delle singole BCC e le modalità di partecipazione ai corsi di formazione dei nuovi assunti, per assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e di inserimento, di qualificazione ed aggiornamento per tutto il personale, da svolgere nell’anno in corso;
3. gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente nell’ambito del territorio per cui è competente la Federazione stessa distinti per categorie, qualifiche e gradi e con l’indicazione del numero dei dipendenti cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali); 
4. i dati disaggregati per settori di intervento relativi alla regione di cui all’art. 89 del CCNL del 27.09.2005;
con cadenza trimestrale:
1. i dati mensili, suddivisi per azienda, relativi al lavoro straordinario svolto ed al numero dei dipendenti interessati; con cadenza semestrale:
1. i dati relativi alla raccolta diretta ed indiretta, agli impieghi e al numero degli addetti per unità produttiva, di ogni singola BCC.
Nel caso di bandi e/o avvisi di selezione, le BCC forniranno preventivamente alla indizione, informazioni alle RSA, o in mancanza, alle OO.SS. locali per il tramite della Federazione locale.
Le RSA interessate, ovvero le OO.SS. locali, potranno richiedere un incontro nel corso del quale fornire eventuale osservazioni in merito.

Art. 8 Procedure di lavoro
Con riferimento all’art. 37 del CCNL 27.09.2005, le BCC si impegnano al puntuale adempimento previsto dal comma 2 di detto articolo.
L’ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro dovranno essere comunicati per iscritto ed illustrati durante il normale orario di lavoro, da parte delle BCC al personale, una prima volta all’attuazione e successivamente in caso di variazioni.
Le aziende debbono, in opportuni incontri, fornire al personale interessato informative e direttive tali da permettere il rispetto e l’attivazione delle norme e/o disposizioni di Legge. Al personale interessato sarà fornita, in apposita raccolta costantemente aggiornata, copia delle norme e/o disposizioni nonché delle relative procedure organizzative a cui si deve attenere nello svolgimento del proprio lavoro. Una raccolta generale delle norme e/o disposizioni e/o procedure, suddivisa per settori, deve essere sempre a disposizione dei lavoratori per visione, in un luogo segnalato dall’azienda.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 37 del CCNL di categoria, le parti firmatarie del presente contratto convengono sulla opportunità di favorire, nell’ambito delle aziende aderenti alla Federazione locale, la unificazione delle procedure di lavoro e la progressiva omogeneizzazione della modulistica in uso.

Art. 11 Azioni positive
La Federazione e le Organizzazioni Sindacali convengono di favorire azioni positive atte a garantire le pari opportunità uomo-donna sul lavoro, anche in attuazione della Legge 125/91 e delle norme di cui al Capitolo XV del CCNL 27.09.2005.
La Commissione paritetica Regionale va riunita almeno due volte l’anno al fine di individuare interventi che favoriscano le pari opportunità uomo/donna. A tale Commissione potranno partecipare fino a 2 membri per ogni OO.SS. stipulanti il presente contratto. Il compito principale della Commissione sarà quello di ricercare ed analizzare le cause che ostacolano le pari opportunità di lavoro, proponendo i conseguenti interventi

Art. 13 Servizio di cassa
Nel periodo iniziale di adibizione al servizio, a fini di addestramento, va disposto affiancamento dei nuovi cassieri per non meno di tre settimane.
Vanno assunte iniziative di aggiornamento dei cassieri nonché degli altri impiegati chiamati periodicamente a prestare servizio di cassa, in occasione di nuove prescrizioni riguardanti detto servizio.
Per quanto riguarda gli incarichi di cassa, in ogni unità operativa dovrà essere previsto un adeguato numero di dipendenti aventi la mansione di cassiere, commisurato all’operatività dell’unità stessa. 
Fermi restanti i trattamenti minimi previsti dall’art. 49 del vigente CCNL di categoria, ai lavoratori adibiti saltuariamente al servizio di cassa, l’indennità di rischio mensile va corrisposta nelle seguenti misure:
• nei primi 8 giorni di adibizione nel mese, 1/8 per ogni giorno;
• dal nono giorno di adibizione nel mese, 3/3.

Art. 14 Igiene del lavoro
Le parti prendono atto delle novità in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro introdotte dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
Condividono inoltre l’opportunità di diffondere e rafforzare, i contenuti e le previsioni che favoriscono all’interno della citata normativa uno spirito collaborativo e partecipativo dei lavoratori per il perseguimento della massima sicurezza e tutela della salute all’interno dei luoghi di lavoro. Nel recepire integralmente il disposto della normativa di cui sopra si conviene inoltre che:
• Laddove risultasse necessario programmare interventi di medicina preventiva (comprese eventuali visite mediche mirate) le parti si incontreranno per definire i contenuti e le modalità di attuazione di tali interventi;
• I costi delle iniziative di cui sopra, attuate d’accordo tra le parti, sono a carico delle Aziende.
• In attuazione di quanto previsto all’art. 54 del D.Lgs. 626/94 il Lavoratore addetto a video terminali per almeno 20 ore settimanali ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa al video terminale, durante tali pause il Lavoratore potrà essere impiegato in altre mansioni;
Il personale femminile in stato di gravidanza, che ne faccia richiesta, sarà esonerato, fatte salve le esigenze di servizio, dall’adibizione al video terminale in via continuativa.
Al fine di favorire la corretta applicazione di tutte le norme connesse alla salute ed alla sicurezza dei luoghi di lavora le parti convengono circa l’improcrastinabilità della costituzione dell’organismo paritetico locale di cui Allegato G al CCNL 27.9.2005. A tal fine, entro il 31 maggio 2003 dovranno essere reciprocamente comunicati i nomi dei rappresentanti componenti il suddetto organismo paritetico (n. 6 di parte datoriale e n. 6 di parte sindacale)

Art. 15 Fusioni ed incorporazioni
In caso di fusioni o incorporazioni relative a BCC dell’Abruzzo e del Molise, la Federazione Regionale si impegna a verificare con le OO.SS. locali, prima del passaggio alla fase operativa, i problemi riguardanti il Personale (Organici, mobilità, tutela professionale) al fine di ricercare soluzioni idonee.