Tribunale di Pisa, ud. 15 dicembre 2003, n. 354 - Opposizione ex art. 28 l. n. 300/1970: la violazione di un obbligo a contenuto informativo per il RLS costituisce un comportamento antisindacale


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice addetto alle cause di lavoro del Tribunale di Pisa in composizione monocratica, dr. Fausto Nisticò, ha emesso la seguente

SENTENZA



Nella causa di lavoro iscritta al n. 354/2003 r. g. c. decisa all’udienza del 15.12.2003 e promossa
da

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso la quale è per legge domiciliato.

CONTRO
S.C., segretario provinciale COISP, selettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell’avv. G. Cutellè che lo rappresenta e difende per procura in atti.

Oggetto: opposizione ex art. 28 l. n. 300/1970

I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.

Fatto



Con ricorso 25 febbraio 2003 il Segretario Provinciale del sindacato CO.I.S.P. esponeva che, con provvedimento risalente all’anno 2002, il Questore di Pisa aveva disposto la chiusura dei locali adibiti a mensa per l’esecuzione delle opere di adeguamento ai requisiti di legge. Con una nota del luglio 2002 il Questore comunicava al responsabile per la sicurezza la riapertura dei locali, in attesa della erogazione dei finanziamenti necessari per l’esecuzione delle opere di adeguamento. Il Coisp, ricevuta tale nota, preso atto del progetto di riapertura dei locali, richiedeva al Questore una serie di notizie sullo stato dei lavori, sui tempi, sulla sorte dei finanziamenti, lamentando l’omesso interpello del rappresentate per la sicurezza (v. nota 5 luglio 2002). Il Questore di Pisa rispondeva alla nota del 5 luglio, spiegando di aver disposto l’apertura della mensa , sentito il parere favorevole del medico competente, per ragioni di opportunità: siccome l’iter burocratico per il finanziamento e quant’altro fosse attinente ai lavori di definitiva sistemazione ex l. n. 626/94 ritardava, egli aveva ritenuto di provvedere alla sistemazione di una tubazione e quindi a ripristinare il servizio, in considerazione di ragioni di contenimento delle spese e venendo incontro alle esigenze del personale.
Il 27 luglio del 2002 il Questore, sul presupposto che occorresse provvedere ai complessivi lavori di ristrutturazione, prospettava al COISP la necessità di sgombrare i locali della segreteria. Il 29 luglio il Coisp chiedeva di prendere visione dei documenti di certificazione e conformità relativi alla riapertura della mensa e notizie sui tempi di ultimazione dei lavori. Il 31 luglio il Questore rispondeva al Sindacato invitandolo ad un atteggiamento più costruttivo. Il successivo 29 agosto il Coisp reiterava le sue richieste.
In seguito a tale vicenda il Coisp distribuiva all’interno della Questura un comunicato sindacale che il Questore faceva oggetto di fotosegnalazione, procedendo alla formazione di fascicoli.
Ciò premesso il sindacato ricorrente lamentava la violazione dell’art. 19 della legge n. 626/1994 nella parte in cui assegnava al rappresentante della sicurezza il diritto ad essere consultato, a prendere visione della documentazione aziendale ed il diritto a ricevere copia del piano di sicurezza e del documento di valutazione del rischio. Qualificate giuridicamente le omissioni enucleate nella descrizione del fatto, il sindacato ricorrente chiedeva che venisse accertata l’antisindacalità del comportamento datoriale ex art. 28 s.l. e che, in concreto, venisse adottato l’ordine di rilasciare copia del piano per la sicurezza, della documento di valutazione del rischio e del parere del medico competente sulla riapertura della mensa nonché di dare le dovute informative in ordine al progetto di adeguamento ex l. n. 626/1994.
All’udienza del 3.3.2003 il giudice investito della fase d’urgenza, dichiarata la contumacia del Convenuto, assumeva sommarie informazioni e quindi con decreto motivato in data 7.3.03 accoglieva la domanda impartendo le prescrizioni ex art. 28 s.l.
Avverso il decreto proponeva opposizione il Ministero dell’interno con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze. Ricostruito il fatto e rilevato che l’unica concreta attività posta in essere fosse stata quella della riparazione di una tubatura e della relativa nuova pavimentazione, Il Ministero opponente svolgeva in via preliminare alcune eccezioni processuali.
Lamentava, in primo luogo, la violazione del diritto di difesa , avendo il giudice dell’urgenza erroneamente ritenuto contumace il convenuto. Sul punto l’opponente osservava come la norma di cui all’art. 3 del r.d. n. 1611/1933 fosse da ritenere norma ancora vigente nonostante l’innovazione di cui al d.lgs. n. 51 del 1998, che, nell’abolire il Pretore, di fatto ne aveva mutato solo il nomen iuris. Ad ogni buon conto il giudice avrebbe dovuto ammettere la costituzione ai sensi dell’art. 3 del r.d. n. 1611 cit. In secondo luogo eccepiva la competenza funzionale del giudice del lavoro, e chiedeva applicarsi la diversa regola sul c.d. foro erariale. Quindi eccepiva il difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di conoscenza di documenti, essendo competente il TAR ai sensi della legge n. 241/1990. Eccepiva, poi, il difetto di legittimazione ad agire del Sindacato ricorrente ( od il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.) : sul punto rilevava come il segretario del sindacato ricorrente avesse agito in tale qualità e non come rappresentate della sicurezza.
Censurava, ancora, il decreto del Tribunale di Pisa nella parte in cui aveva ritenuto antisindacale l’eventuale omissione rispetto agli obblighi di cui alla legge n. 626/1994. Lamentava, infine, un vizio di ultrapetizione in quanto il decreto ex art. 28 s.l. , su domanda del sindacato, aveva statuito in favore del rappresentate della sicurezza. Svolti alcuni argomenti di merito, concludeva per l’annullamento del decreto.
Resisteva in giudizio il Sindacato opposto concludendo per il rigetto dell’opposizione.
Autorizzate note scritte ed istruito il procedimento con il solo interrogatorio del Questore di Pisa, il Giudice dell’opposizione invitava le parti ad una conciliazione. Fallita tale ipotesi, alla successiva udienza del 15.12.2003 decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo.

Diritto



1) Va esaminata in primo luogo la questione preliminare sulla dichiarazione di contumacia del Ministero opponente ritenuta dal giudice della fase urgente, ancorché si tratti di questione meramente formale, posto che la regolare costituzione in giudizio nella fase di opposizione ( nella quale il Ministero dell’interno è rappresentato dell’avvocatura distrettuale dello stato) e la funzione propria del giudizio di merito attivato in opposizione al decreto ( che autorizza la rivisitazione ex novo della materia del contendere) sfumino la portata processuale del problema. Ad ogni buon conto ritiene il Tribunale del tutto condivisibile la ricostruzione operata dal giudice dell’urgenza.
Il procedimento, infatti, è stato attivato dal Sindacato secondo la procedura di cui all’art. 28 s.l., nell’ambito di un rapporto di lavoro che è escluso da quelli pubblici in regime contrattuale privatistico (art. 3 t.u. n. 165/2001). La circostanza esclude che qui, sulla rappresentanza in giudizio, possa assumere operatività il disposto dell’art. 417 bis c.p.c. , che consente alle Amministrazioni convenute di difendersi con un dipendente, considerato anche che tale norma non può trovare applicazione se non nelle controversie individuali di lavoro, per l’esplicito rinvio al 5° comma dell’art. 409 c.p.c.
E’ opinione del Tribunale che qui non trovi neppure applicazione il disposto di cui al comma 3 dell’art. 63 del t.u. n. 165/2001 che, come è noto, affida alla giurisdizione ordinaria i procedimenti ex art. 28 s.l.. La norma, infatti, riguarda le ipotesi di pubblico impiego privatizzato e non quelle – come pacificamente nella specie – nelle quali il rapporto di impiego è sottratto esplicitamente alla riforma.
La giurisdizione del giudice ordinario e la competenza funzionale del giudice del lavoro si afferma, dunque, sulla base del dettato dell’art. 28 s.l. come novellato dalla legge n. 156 del 1991, vertendosi in ipotesi di denunciato comportamento antisindacale monoffensivo.
Così stando le cose, il Ministero dell’interno, anche nella fase di urgenza, non poteva essere rappresentato che dall’avvocatura distrettuale dello Stato, trattandosi di controversia di competenza del Tribunale (il che esclude anche la deroga in favore del foro erariale illo tempore prevista per le controversie pretorili ). Sul punto il difensore pubblico sostiene che, avendo la legge n. 51 /1998 soppresso il Pretore e sostituito ad esso il Tribunale, la possibilità di difesa tramite il funzionario dovrebbe ritenersi estesa anche nella fattispecie in esame. L’assunto dell’avvocatura dello Stato è palesemente infondato, perché, così operando, si finirebbe per ammettere comunque e sempre la regola di cui al r.d. del 1933 , ancorchè la controversia (di lavoro o meno) sia di competenza del Tribunale. Al contrario l’agevolazione prevista per il giudizio pretorile deve ritenersi coerentemente abrogata per incompatibilità con la soppressione dall’ordinamento dell’organo giudiziario.
Per completezza, poi, si dirà che in sede di urgenza l’avvocatura distrettuale dello stato aveva confezionato una memoria invitando il Questore alla difesa, ma non ex art. 2 t.u. 1611/1933, bensì, come constatato in quella sede, ex art. 3 e dunque come se si trattasse di controversia pretorile.
Correttamente, dunque, il giudice dell’urgenza ha ritenuto di non ammettere la costituzione ed i documenti dell’odierno opponente.

2) Avuto riguardo alle altre eccezioni di rito sollevate dal difensore pubblico, il Tribunale ritiene che esse possano essere risolte nel corpo della motivazione che seguirà, per il loro evidente intreccio con le questioni di merito.
Il ricorso oggetto del giudizio, promosso da una O.S. ex art. 28 s.l. muove dall’assunto secondo il quale la (eventuale) compromissione delle prerogative assegnate dalla legge n. 626/1994 al rappresentante per la sicurezza realizzino un comportamento antisindacale. E’ dunque questa la questione che deve essere affrontata per prima.
La tutela della salute e della integrità fisica è affidata dall’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori ai lavoratori “mediante le loro rappresentanze”: dispone, infatti, la norma statutaria (che anticipava nel nostro ordinamento le disposizioni dettagliate di cui alla legge n. 626/1994) che “ i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l’integrità fisica”.
Appartiene al nostro ordinamento lavoristico, dunque, il principio della gestione (anche) collettiva ( e pertanto sindacale) della sicurezza, nel possibile concorso con l’azione individuale ex art. 2087 c.c.. Tale principio, ricavabile dalla lettura dell’art. 9 cit.( e sorretto a livello costituzionale degli artt. 39 e 41 Cost.) , non solo non appare smentito dalla normativa del 1994 (che, come si sa, ha recepito alcune direttive comunitarie) ma deve ritenersi da questa addirittura rafforzato dalla specificazione analitica di una serie di disposizioni ed adempimenti che hanno dato contenuto normativo alla clausola generale statutaria.
Se così è non vi sono dubbi sul fatto che la violazione delle prerogative che l’art. 9 s.l. , ed oggi gli artt. 18 e 19 l. n. 626/1994, assegnano alle parti collettive, per il tramite di rappresentanze, possano essere denunciate in giudizio con lo speciale procedimento di cui all’art. 28 s.l. che, come è noto, autorizza le oo.ss. ad esperire la specifica procedura tutte le volte che vi sia una compromissione delle prerogative collettive ( ed in particolare delle prerogative che lo Statuto dei Lavoratori assegna esplicitamente al Sindacato). Non a caso tale principio è stato recepito in numerose pronunce di merito nell’immediatezza dell’applicazione dello Statuto (fra le più significative Pret. Reggio Emilia 14.5.1971 in Mass. Giur. Lav.,71,256; Pret. Taranto 10.1.1972, Orientamenti giur.lav., 1972,32) e continua ad essere recepito in tempi recenti (Trib. Oristano 26.7.01; Pret. Campobasso 10.2.1999; Pret. Milano 2.7.1997; Trib. Brescia, 15.6.2000).
Ne consegue che la specifica violazione di un obbligo, normativo o contrattuale, che abbia contenuto informativo o che stabilisca la partecipazione del sindacato ( o del rls) nelle procedure dettate a fini di sicurezza, realizza in astratto indubbiamente un comportamento antisindacale poiché si risolve nella elisione di diritti affidati dalla legge alla gestione collettiva (art. 9 s.l., artt. 18 e 19 l. n. 626/1994 e successive modificazioni). Ed a ben vedere la cosa rimane ampliamento confermata dalla stessa legge n. 626/1994, art. 19, che garantisce al rappresentanze per la sicurezza le stesse guarentigie che lo Statuto enuclea per il rappresentante sindacale.
In tali casi, per altro, non è necessaria alcuna indagine sulla volontarietà del comportamento, poiché, come si è visto, si tratta di comportamenti tipizzati, cui una delle parti è tenuta indipendentemente dalla (esplicita od implicita) intenzione di porre in essere una attività (od una omissione) finalizzata a ledere le prerogative collettive (sul punto la giurisprudenza di legittimità e di merito appare del tutto uniforme).
La intenzionalità di realizzare una compromissione delle prerogative tutelate dallo Statuto dei lavoratori ( o più in generale dai principi derivanti dall’impianto costituzionale che regola il rapporto di lavoro) è elemento rilevante , infatti, solo nelle ipotesi in cui si discuta di comportamenti non tipizzati, rispetto ai quali appare imprescindibile una indagine di tipo teleologico. Al contrario, quando, come nella specie, si tratti di qualificare giuridicamente un comportamento che si risolva nella violazione di una prerogativa collettiva dettata dalla legge o dal contratto, il comportamento censurabile deve essere valutato sulla base della mera constatazione della sua esistenza, come comportamento attivo o come comportamento omissivo (fra le più significative, Cass. 10324/1998, Cass. 6193/1998, Cass. 11573/1997 e Cass. S.u. 5295/1997).
Tale regola, come si vedrà, realizza anche la chiave di lettura quando, come nella specie, occorrerà conoscere il contenuto dell’obbligo informativo e valutare il suo eventuale inadempimento.
Applicando i principi fin qui enucleati – in realtà tutti in linea con le ricorrenti affermazioni giurisprudenziali – rimane risolta ogni altra questione che il difensore pubblico ha formulato sotto il profilo della legittimazione ad agire o dell’interesse, posto che, come si è già visto, il Sindacato (ex art. 28 s.l.) è certamente legittimato ad esperire la procedura statutaria per la violazione di obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza. Né vi è – come sostiene l’avvocatura dello Stato – questione di ultrapetizione se, come di fatto si è verificato nella specie, l’ordine concreto finisca per aver effetto su un soggetto diverso ( Rappresentante per la sicurezza) di quello che agisce (segretario della organizzazione sindacale attivamente legittimata ex art. 28 s.l.), poiché tutto ciò è fisiologico quando la legge affida alla gestione collettiva la tutela di interessi che poi abbiano effetti ( anche) su soggetti diversi.

3) Ai sensi dell’art. 4 comma 2, lett. m) della legge n. 626 del 1994 “il datore di lavoro permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione delle salute e consente al rappresentate per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e)”.
Dispone, poi, quest’ultima norma che “il rappresentante per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché di quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali”.
Più in generale, la lettura complessiva dell’art. 19 cit. consente di affermare che il rappresentante per la sicurezza è titolare di un diritto di consultazione e di informazione, di un diritto di accesso, di un diritto a formulare proposte, segnalazioni ed osservazioni, di un diritto di ricorso alle autorità competenti, di un diritto ad ricevere la documentazione aziendale principale in tema di sicurezza; e che, per l’esercizio di tali diritti, egli goda di uno status particolare (comma 4, art. 19 cit.).
Occorrerà, dunque, verificare se parte datoriale abbia adempiuto agli obblighi di cui sopra con riferimento alla vicenda concreta.
Risulta, al proposito, che nell’aprile del 2002 la mensa ubicata presso la Caserma della Polizia di Pisa, fosse chiusa per lavori di ristrutturazione e di adeguamento alla legge n. 626/1994. La circostanza si evince dalla lettura del documento acquisito all’udienza del 2.12.2003 a firma dell’allora Questore G. V. ed inoltrata all’Ufficio Territoriale del Governo di Pisa. Da questo risulta che a quell’epoca il personale della polizia di stato fruisse del servizio mensa mediante una convenzione con “Air Chef” presso l’aeroporto .
Se ne deve dedurre che effettivamente i locali in questione necessitassero di opere di ristrutturazione per la c.d. messa a norma ai sensi della disciplina vigente in tema di sicurezza. Questo è il contenuto chiaro della nota in esame e la effettività della circostanza è confermata dal fatto che l’amministrazione aveva predisposto un servizio pasti alternativo (mediante convenzione). D’altro canto la Questura di Pisa, per il tramite del suo vicario dr. G., conferma la circostanza nella nota 4 luglio 2002 nella quale si dice che erano in corso di approvazione le pratiche di finanziamento per i lavori di ristrutturazione e di “adeguamento alla normativa” ed al contempo che, in attesa del finanziamento, per ridurre al minimo i disagi del personale, la mensa sarebbe stata riaperta con “l’esecuzione di lavori provvisori”. Lo stesso vicario dr. G., comunica, poi che il servizio mensa sarebbe stata ripristinato il 15 luglio del 2002, “in attesa della definizione burocratica-amministrativa della pratica relativa alla totale ristrutturazione”.
Lo stesso Questore dr. I., nella sua nota 22 luglio 2002, ma indirizzata solo al Ministero dell’Interno ed al Prefetto, dà atto che nel marzo del 2002 i locali della mensa erano stati chiusi per procedere ai lavori di “ adeguamento dell’intera struttura alla normativa d.l.vo 626/1994 ed alle direttive CEE in materia di igiene e conservazione dei prodotti alimentari”.
E’, dunque, un fatto certo che la mensa fosse stata chiusa nel marzo del 2002 per le ragioni prima evidenziate e che i locali siano stati riaperti nel luglio dello stesso anno. E’ certo che la chiusura sia stata determinata dall’esigenza di “messa a norma”.
Le ragioni per le quali appare indispensabile muovere da questo dato ( sostanzialmente de plano ricavabile dalla lettura della documentazione offerta in comunicazione dalle parti) originano dalla strategia difensiva di parte convenuta che nel corso di tutto il giudizio, per dimostrare che nessuno degli obblighi di cui alla legge n. 626/94 era stato violato, ha sostenuto che, nella sostanza, l’operazione che ha fatto da sfondo alla controversia si era risolta nella mera sostituzione di una tubazione, in conseguenza della quale l’organizzazione sindacale ricorrente avrebbe pretestuosamente enfatizzato le sue prerogative ( e quelle del rappresentante per la sicurezza). Scrive, infatti, il Questore dr. I. relazionando all’avvocatura di Stato (v. nota 28 luglio 2003 in atti) che “non può esistere norma che imponga al datore di lavoro di informare un sindacato dell’avvenuto stasamento di un tubo”).
Al momento della produzione in giudizio della nota del Questore dr. V. e di cui si è detto, il Questore di Pisa dr. I., rappresentante sostanziale in udienza, ha dichiarato che il contenuto della nota medesima era da ritenersi falso specificando testualmente: “ è un falso nella parte in cui il Questore dell’epoca erroneamente parla di ristrutturazione e di adeguamento che nella sostanza non erano mai iniziate. Evidentemente si riferiva al lavoro di riparazione del tubo che già era otturato”.
Osserva, ora, il Tribunale che tali affermazioni appaiono smentite non solo dagli elementi di certezza fin qui segnalati , ma dalla non contestabile esistenza del procedimento di finanziamento per i lavori di complessiva ristrutturazione, quale si ricava, non foss’altro, dalla nota 2 maggio 2002 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza indirizzata, fra gli altri, anche al Questore di Pisa, nella quale si dà atto della richiesta di messa a norma delle cucine e delle mense per un preventivo di spesa pari ad e 52.000,00 circa e nella quale si richiese, sulla base del d.p.r. 20.8.2001 la redazione di una perizia tecnica relativa alla esecuzione dei lavori. E la Questura di Pisa (nota 26 agosto 2002 a firma dr. I.) trasmette al Ministero la relazione tecnica illustrativa, il computo metrico, l’analisi prezzi, l’elenco descrittivo e la tabella offerte, il capitolato, il piano di sicurezza, i grafici ed il verbale di urgenza.
Non c’è chi non veda, dunque, come la procedura che ha interessato i locali della mensa della Caserma Mameli di Pisa fosse certamente attinente a lavori di gran lunga più impegnativi di quanto non fosse la riparazione di una tubazione e come , pertanto, le affermazioni in udienza del Questore di Pisa appaiano nettamente smentite dai fatti. Semmai vi è da rilevare che non corrisponde al vero il contenuto della nota 17 settembre 2002 del Questore di Pisa (dr. I.) nella quale si comunica all’UTG che la chiusura della mensa, avvenuta nel marzo dello stesso anno, si era resa necessaria per il solo ripristino dell’impianto di smaltimento degli scarichi “in occasione di alcuni lavori intrapresi per eliminare momentanei inconvenienti, derivanti dall’intasamento delle tubazioni di scarico della cucina”. Tale affermazione, infatti, si pone in nettissimo contrasto con la evidenza dei fatti ed in particolare con l’esistenza di una procedura attivata per l’adeguamento dei locali ai sensi della legge n. 626/1994.

4) Accertato, dunque, che nel marzo del 2002 la mensa era stata chiusa per l’esecuzione dei lavori di cui sopra , è consequenziale valutare quali obblighi incombessero al datore di lavoro nel momento in cui, pacifico che i lavori non siano stati eseguiti, egli si è determinato alla riapertura della mensa. Occorre, sul punto, constatare che la decisione di riaprire la mensa, prescindendo (ovviamente) della sua opportunità, è decisione che si inserisce nel procedimento già attivato per i lavori di adeguamento alla legge n. 626/94: se si chiude per la messa a norma, la riapertura del locale e del servizio, senza che la messa a norma venisse realizzata, è evento che appartiene alla dialettica istituzionale prevista dalla normativa sulla sicurezza (essa, infatti, si concretizza in una attività eguale e contraria a quella di chiusura dei locali per l’avvia dei lavoro). Certo è che sulla base del disposto degli artt. 18 e 19 della legge n. 626/94 (nonché dell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori) il rappresentante per la sicurezza aveva diritto ad una informazione preventiva sulla determinazione datoriale e conseguentemente a prendere visione di tutto quanto fosse attinente alla riapertura (perché, quali lavori erano stati fatti, se questi lavori comportassero un mutamento fisico da valutarsi in sede di documento di rischio, ecc.).
E’ in tale contesto – ed a tale punto della complessa vicenda – che si inserisce la prima delle richieste dalla o.s. ricorrente (nota 5 luglio 2002) cui non ha fatto seguito alcuna risposta da parte del datore di lavoro. Tale, infatti, non è la nota 11 luglio 2002, pure indirizzata al sindacato opposto, nella quale si dice semplicemente che la riapertura della mensa era stata determinata dalla necessità di ridurre al minimo i disagi al personale: per la sua estrema genericità e per il difettare di ogni contenuto ex art. 19 l. n. 626/94, tale risposta non soddisfa ai requisiti di legge. Tale non è, neppure, la nota 22 luglio 2002 (di analogo contenuto) che non è indirizzata né al Sindacato né al responsabile per la sicurezza. Tale non è neppure la nota 27 luglio 2002 del Questore di Pisa indirizzata al Coisp nella quale si ribadisce la necessità di procedere ai lavori di ristrutturazione della Caserma e si invita il destinatario a sgombrare il locale utilizzato per la Segreteria, proprio in ragione dei lavori di “miglioramento dell’intero edificio”.
A proposito di tale nota, non è senza significato rilevare una palese contraddizione del comportamento datoriale ( rilevante ex art. 28 s.l.), che da un lato afferma la “falsità”(v. supra) della comunicazione nella quale il Questore dell’epoca preannunciava la chiusura dei locali per i lavori di adeguamento e dall’altra afferma che tali lavori dovevano essere eseguiti con urgenza, fino ad invitare il Sindacato a liberare i locali adibiti a segreteria. Non c’è chi non veda come , a tenore delle dichiarazioni datoriali, questi lavori di adeguamento diventino urgenti o meramente pretestuosi, a secondo le circostanze, conseguendo la necessaria valutazione, in tale contesto, anche della determinazione di far sgombrare i locali da parte del sindacato.
Nel silenzio datoriale, il sindacato opposto con nota 29 luglio 2002 ha reiterato le richieste , in particolare evidenziando come la decisione di riaprire i locali non era stata comunicata al rappresentante per la sicurezza né tale soggetto aveva potuto visionare la documentazione necessaria.
Anche tale richiesta non viene soddisfatta. Ed infatti, la nota 31 luglio 2002, nell’invitare il sindacato ad uno spirito costruttivo, nulla dice su quanto previsto dall’art. 19 della legge n. 626.
Anche una successiva richiesta in data 29 agosto 2002 rimane senza alcuna risposta.

5) Questi i fatti, riassunti anche in una relazione a firma del dr. Domenico I., Direttore dell’Ufficio Vigilanza ( in data 2.4.2003). E’ veramente singolare rilevare, leggendo tale relazione, come neppure l’organo di vigilanza abbia potuto raccogliere notizie precise ed in particolare sulle ragioni di chiusura della mensa. Appare evidente come il dr. I. non abbia preso visione della nota dell’allora Questore dr. V. (ed acquisita al processo all’udienza del 2.12.2003) nella quale si diceva chiaramente che la mensa era stata chiusa per i lavori di complessivo adeguamento e che il dr. I. non abbia considerato che non poteva certamente trattarsi di una chiusura provvisoria, posto che l’Amministrazione aveva addirittura attivato un servizio in convenzione con altra struttura per assicurare i pasti al personale (circostanza, questa, nettamente sovradimensionata rispetto alla mera esigenza di riparare una tubazione).
Ma a parte ciò, pure ipotizzando che si fosse trattato di una chiusura temporanea per una modesta riparazione , il dr. I. ha rilevato la mancanza del preventivo parere del medico competente e l’omesso aggiornamento del documento di valutazione del rischio (essendo cambiata la pavimentazione della cucina), per pervenire alla conclusione della necessaria “previa consultazione degli organi formati a supporto di tale attività e la successiva formazione/informazione degli addetti alla lavorazione”.
Dunque, per quanto possa valere, anche l’Organo di vigilanza interna ha stimato che il rappresentante per la sicurezza (unitamente agli altri organismi preposti alla applicazione delle procedure ex l. n. 626/94) aveva diritto alla previa consultazione ed alle successive informazioni.
Per completezza il Tribunale vuole darsi carico della sollecitazione di parte opponente a leggere nel suo complesso la relazione I., in particolare nella parte in cui l’estensore afferma che “l’interpretazione del Questore possa essere ritenuta normativamente corretta”. La difesa dell’opponente, infatti, ha valorizzato tale elemento, ancorché affermare od escludere la correttezza del comportamento datoriale sia, ovviamente, compito del giudice. Ad ogni buon conto deve rilevarsi che è proprio la lettura complessiva di questo documento che consente di escludere la conformità a legge dell’attività denunciata ex art. 28 s.l. La relazione, infatti, muove dal presupposto della mancanza di elementi di certezza per conoscere come esattamente siano andate le cose ( dice il dr. I.: “al fine di una corretta valutazione degli eventi, sarebbe opportuno capire se la mensa è stata chiusa per l’effettuazione di tutti i lavori previsti o solo per la risoluzione del guasto in discussione”) e , come si è già visto, conclude enucleando una serie di omissioni riferibili anche alla ipotesi formulata dal datore di lavoro, e cioè alla chiusura dei locali al solo fine di procedere alla riparazione di una tubazione. Dunque il Dirigente medico non sa le ragioni della chiusura (si è già detto che egli non ha verisimilmente preso visione della comunicazione che la aveva disposta) e rileva analitiche omissioni ed una generale disattenzione nell’attività di riapertura della mensa (“è chiaro, però, che la riapertura dell’attività dopo un periodo di chiusura che, comunque, risultava abbastanza lungo, avrebbe dovuto richiedere una maggiore attenzione negli adempimenti da compiere”).
In tal contesto, come ognuno vede, l’affermazione secondo la quale “l’interpretazione fornita dal sig. Questore possa essere ritenuta normativamente corretta” lascia un po’ il tempo che trova, posto che lo stesso dr. I. la fa precedere dalla constatazione di non aver potuto accertare come si siano svolti i fatti (“l’esame della documentazione allegata non permette di definire con precisione le esatte intenzioni degli attori nel corso dei vari avvenimenti, ma si può ritenere che, probabilmente, l’interpretazione fornita dal sig. Questore possa essere ritenuta normativamente corretta”). All’evidenza, si tratta di una frase di stile.

6) Si ha , allora e conclusivamente , che, in violazione di precisi obblighi derivanti dalla legge (art. 19 cit.) il Questore di Pisa, a fronte di reiterate e legittime richieste, non ha inteso fornire alcuna spiegazione né offrire in comunicazione quanto riguardasse l’ attività di riapertura della mensa . E ciò basterebbe per affermare, come già ha fatto questo Tribunale nella fase di urgenza, la antisindacalità del comportamento datoriale.
Ma vi è di più , perché le convinzioni alle quali è pervenuto il Tribunale appaiono avvalorate da quanto relazionato dal Questore di Pisa all’avvocatura distrettuale dello Stato con la nota 28 luglio 2003, che il difensore pubblico ha prodotto in giudizio , seppure invitando il giudice a non tenerne conto (testuale dalla memoria autorizzata dall’avvocato dello stato: “si vorrà prescindere, inoltre, dalla accentuata acrimonia esternata dal Questore di Pisa, espressa in un rapporto che lo scrivente ritiene opportuno comunque di ostendere e che dovrà essere ritenuta ininfluente ai fini del decidere”. Rilevata la singolarità delle difesa, che produce un documento perché il Tribunale non ne tenga conto, vale la pena considerare come in tale rapporto all’avvocatura distrettuale il Questore di Pisa qualifichi l’addebito che gli muove il sindacato tale da suscitare “soltanto ilarità” e da concretizzare “scarso rispetto…nei confronti dell’autorità giudiziaria”.
Pare di capire, dunque, che anche il difensore di parte opponente abbia colto nell’atteggiamento del suo assistito elementi si sproporzionata reazione alla questione che, al contrario, come risulta dalla ricostruzione del fatto, non appariva e non appare di grande momento dialettico. In definitiva, si vuol dire, le richieste provenienti dal rappresentante collettivo non erano tali da impegnare la controparte nella spendita di rilevanti attività, posto che si trattava semplicemente di dare una informativa e fornire quanta documentazione inerisse alla vicenda di riapertura dei locali o comunque comunicare che, per una ragione o per un’altra, parte della documentazione non c’era. Il reiterato rifiuto di porre in essere una attività così semplice, che non coinvolgeva rilevanti determinazioni datoriali, denota, dunque, una evidente insofferenza rispetto al ruolo che la legge assegnava ed assegna al rappresentante e connota di intenzionalità il ritenuto comportamento antisindacale (così assumendo significato anche la richiesta di sgombrare i locali della segreteria nella prospettata imminenza dell’esecuzione di lavori che ad oggi non risultano neppure iniziati e la non smentita attività di fotosegnalazione avente ad oggetto un comunicato sindacale sulla vicenda).
Ove, pertanto, si dovesse accedere alla tesi – in realtà ripudiata dalla giurisprudenza- della necessaria sussistenza di intenzionalità nel comportamento antisindacale, anche per questo aspetto le conclusioni non potrebbero essere difformi da quelle già adottate da questo Tribunale nella fase conclusasi con il decreto ex art. 28 s.l.

7) Il provvedimento in questione (v. dispositivo) aveva impartito l’ordine concreto di fornire al RLS del COISP il piano di sicurezza, la valutazione dei rischi, il parere del medico competente, nonché ogni altra comunicazione ed informazione in ordine alla riapertura provvisoria del locale mensa e del riavvio del servizio relativo.
E’ pacifico che il Questore di Pisa – o chi per esso – non abbia dato esecuzione all’ordine giudiziario, ciò realizzando la fattispecie penale di cui all’art. 650 c.p.
Nel corso del giudizio, sul punto, l’opponente ha sostenuto di non aver dato esecuzione al decreto del Tribunale di Pisa perché, in sostanza, nulla c’era da comunicare e da trasmettere. Tale affermazione, tuttavia, non tiene conto, ancora una volta, del fatto che non già la riparazione di una tubazione, ma la determinazione di riaprire i locali che erano stati chiusi per l’adeguamento era attività che ineriva al procedimento di ristrutturazione ex l. n. 626/1994 e che, come tale, costituiva oggetto di indispensabile coinvolgimento degli organismi cui la legge affidava la gestione dell’operazione. E siccome prima si era chiuso e poi si decide di aprire e le ragioni dell’una e dell’altra operazione appartenevano ad una procedura dettata dalla legge n. 626/1994, il Questore di Pisa avrebbe dovuto preventivamente informare il RLS e quindi fornire al medesimo il piano di sicurezza, il documento di valutazione dei rischi ed il parere del medico competente ( ed ove questo, come affermato dall’opponente fosse stato reso oralmente, darne indicazione sui contenuti), al fine di consentire agli organismi istituzionalmente preposti di esercitare le loro prerogative. Il non averlo fatto realizza senz’altro comportamento antisindacale prima e reato dopo (art. 650 c.p) ., con la conseguente necessaria trasmissione degli atti all’ufficio del Pubblico Ministero per l’esercizio dell’azione penale. Appare, poi, doveroso da parte di questo giudice segnalare al pubblico ministero la possibile configurazione di una diversa ipotesi di reato nelle affermazioni del Questore dr. I. a proposito della falsità della nota redatta dal suo predecessore.

8) Un ultimissima questione attiene al preteso difetto di giurisdizione sollevato dall’avvocatura distrettuale dello Stato avuto riguardo alla istanza che il COISP ha formulato ai sensi della legge 241. L’argomento era stato sottoposto all’attenzione del giudice in sede di ricorso introduttivo come mero elemento di fatto, esplicativo della vicenda e non già come elemento costitutivo di una specifica domanda giudiziale. E questo basterebbe per segnalare la pretestuosità dell’eccezione processuale. Ma vi è di più, poiché, il diritto a prendere visione della documentazione relativa alla procedura ex l. n. 626/94, affidato dalla legge al RLS, ha natura e contenuto autonomo rispetto alle generica previsione di cui alla legge 241, e dunque, quanto il sindacato ricorrente ha chiesto e quanto il giudice dell’urgenza ha ritenuto di disporre non altro rappresenta che l’affermazione dell’autonomo diritto a prendere visione degli atti che appartiene al rappresentante per la sicurezza.

L’opposizione va, dunque, rigettata. Parte opponente, secondo la soccombenza, deve essere condannata al pagamento delle spese di lire relative alla fase di opposizione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto del Tribunale di Pisa in data 7.3.2003. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 3.500,00, oltre Iva,Cap e spese generali, di cui € 2.500,00 per onorari ed € 1000,00 per diritti.

Pisa li 15.12.2003 Il Giudice