Tipologia: CSLL
Data firma: 21 novembre 2007
Validità: 21.11.2007 - 31.12.2007
Parti: BCC e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Toscana
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Capitolo I Area contrattuale, sistema di relazioni sindacali e politiche per l’occupazione
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Collocamento lavoratori in mobilità
Art. 3 Osservatorio locale e incontri periodici
Art. 4 Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro - Anzianità convenzionali e automatismi
Capitolo II Doveri e diritti del personale
Art. 5 Ruolo del personale
Art. 6 Obblighi fondamentali
Art. 7 Ferie
Art. 8 Permessi e aspettativa non retribuita
Capitolo III Trattamento economico
Art. 9 Premio di Risultato
Art. 10 Premio di fedeltà
Art. 11 Indennità di rischio cassa
Art. 12 Indennità di sostituzione
Art. 13 Ticket pasto
Capitolo IV Sviluppo professionale dei lavoratori del credito cooperativo toscano
Art. 14 Sistema formativo
Art. 15 Tipologie, finalità e contenuti dell’attività formativa
Art. 16 Prestazione lavorativa dei quadri direttivi
Art. 17 Ruoli chiave dei quadri direttivi
Art. 17 bis Banca dati della pre-dirigenza
Capitolo V Sistema di inquadramento
Art. 18 Adibizione e rotazione dei lavoratori
Art. 19 Inquadramento nuovi profili professionali
Art. 20 Vice responsabile di succursale
Art. 21 Inquadramento del personale del Soar
Capitolo VI Orario di lavoro
Art. 22 Deduzione annuale ex art. 118 CCNL
Art. 23 Flessibilità e spostamento d’orario
Art. 24 Part-time
Art. 25 Modalità di utilizzo della banca delle ore
Art. 26 Apertura di sportello al sabato
Capitolo VII Provvidenze per i lavoratori
Art. 27 Contributo integrazione assistenza sanitaria
Art. 28 Mutui e condizioni economiche applicate al personale dipendente
Art. 29 Polizze assicurative
Art. 29 bis Polizza Long Term Care
Art. 30 Uso di autovetture private
Art. 31 Intervento straordinario
Art. 32 Incarichi di docenza
Art. 33 Trattamento per missioni e partecipazione a corsi
Capitolo VIII Disposizioni di carattere sociale

Art. 34 Tutela della dignità della persona
Art. 35 Pari opportunità
Art. 36 Decesso del dipendente
Art. 37 Familiari con handicap
Art. 38 Assenza dal lavoro per malattia dei figli
Art. 39 Contributo per carichi familiari
Art. 40 Tirocinio formativo e di orientamento professionale
Capitolo IX Sicurezza del lavoro
Art. 41 Premesse generali
Art. 42 Protezione e controllo dei luoghi di lavoro
Art. 43 Servizio di trasporto valori e di guardia
Art. 44 Eventi criminosi
Art. 45 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 46 Sicurezza nei luoghi di lavoro
Capitolo X Disposizioni finali
Art. 47 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto di secondo livello locale (CSLL) per il personale delle banche di credito cooperativo e delle aziende aderenti alla federazione toscana BCC

Addì 21 novembre 2007 nei locali della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, si sono riuniti: la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo in proprio e in nome e per conto delle BCC associate, del Soar sc e dell’Assicooper Toscana srl […] e la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazione e Credito (Fisac-Cgil) […]
Visti gli artt. 8, 28 e 29 del CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle BCC/CRA del 27 settembre 2005, viene stipulato il seguente contratto di secondo livello locale (CSLL).

Capitolo I Area contrattuale, sistema di relazioni sindacali e politiche per l’occupazione
Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
• delle Banche di Credito Cooperativo associate alla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito BCC) e delle Aziende facenti parte di un gruppo bancario di cui la capogruppo sia una BCC associata alla Federazione Toscana medesima;
• della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito Ftbcc);
• della Servizi Operativi Accentrati Regionali Sc (di seguito Soar);
• dell’Assicooper Toscana srl (di seguito Assicooper).
Chiarimenti a verbale
Nel testo del presente contratto, con il termine di “Azienda” o “Aziende” sono indicate insieme la Ftbcc, le BCC ad essa associate e le eventuali aziende del gruppo bancario, il Soar e l’Assicooper.
1) Con il termine “CCNL” le parti intendono riferirsi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane del 27 settembre 2005.
2) Con il termine “Organismi centrali” le parti intendono la Ftbcc, il Soar e l’Assicooper.
3) Le disposizioni del presente CSLL non si applicano ai dirigenti, con la sola esclusione degli artt. 8, 13, 27, 28, 29, 29 bis, 36, 37, 38, 39, 44.

Art. 3 Osservatorio locale e incontri periodici
Nell’ambito dell’Osservatorio locale paritetico, costituito in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del CCNL, i componenti di tale organismo si incontrano con cadenza annuale o, comunque, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente CSLL.
Oltre all’esame della situazione occupazionale delle Aziende, l’Osservatorio affronta tematiche quali:
- l’installazione di nuove tecnologie e i relativi effetti sull’organizzazione del lavoro e sul sistema degli inquadramenti;
- i processi di formazione continua e riqualificazione del personale;
- le materie relative al capitolo XV del CCNL (Disposizioni di carattere sociale).
Le parti individuano l’Osservatorio locale paritetico quale luogo la consegna delle informative previste dalla contrattazione collettiva e l’esame delle materie previste dall’art. 17 del CCNL, con l’aggiunta delle seguenti tematiche:
- elenco degli sportelli operanti nella giornata di sabato, sulla base delle previsioni di cui all’art. 122 del CCNL;
- innovazioni tecnologiche che comportino conseguenze sull’occupazione e sull’organizzazione del lavoro, da comunicare in tempo per consentirne la discussione preventiva;
- entità dei rimborsi spese riconosciuti dalle Aziende ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), unitamente alla consegna dell’elenco nominativo dei Responsabili aziendali per la sicurezza e dei RLS, con indicazione, per questi ultimi, delle relative scadenze d’incarico;
- attività di monitoraggio degli eventi criminosi;
- problemi dell’ambiente di lavoro (sicurezza fisica dei luoghi di lavoro, tutela delle
condizioni igienico sanitarie);
- tutela della dignità della persona (molestie, mobbing e stress);
- casi di dipendenti che abbiano superato il periodo di conservazione del posto a causa di malattia;
- docenze effettuate ai sensi dell’art. 32 del presente CSLL;
- distacchi, disabili, ex categorie protette (suddivise per tipologia), apprendistato, somministrazione di lavoro a tempo determinato e relativi adempimenti contrattuali, stage;
- dati relativi ai bilanci semestrali delle BCC rilevanti ai fini della determinazione del Premio di Risultato di cui all’art. 9 del presente CSLL;
- ruoli chiave attivati nelle Aziende ai sensi dell’art. 17 del presente CSLL;
- analisi dei modelli predisposti dalla Ftbcc ai sensi dell’art. 16 del presente CSLL;
- progetti di formazione ai sensi della vigente normativa UE che consentano di accedere ai relativi finanziamenti
- condizioni economiche applicate al personale dipendente dalle BCC, ai sensi dell’art. 28 del presente CSLL.
Con riferimento agli obblighi di informazione di cui all’art. 50 del CCNL, le informazioni concernenti il numero dei premiati e l’ammontare dei premi incentivanti assegnati sono fornite dall’Azienda agli organismi sindacali aziendali ovvero, in mancanza, alle OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL, evidenziando i vari importi assegnati e il numero dei soggetti percettori dei singoli importi.

Capitolo V Sistema di inquadramento
Art. 18 Adibizione e rotazione dei lavoratori

Le Aziende devono predisporre un organigramma quantitativo e qualitativo contenente l’indicazione di tutti i dipendenti, del loro inquadramento e della loro collocazione, con la suddivisione in aree, servizi e/o settori operativi e l’individuazione dei relativi responsabili e dei loro sostituti. Detto organigramma deve essere predisposto dalle Aziende e portato a conoscenza dei lavoratori e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove costituite, ogniqualvolta intervengano modifiche nella sua composizione.
Le Aziende comunicano per iscritto a ogni dipendente la sede di lavoro e le eventuali successive destinazioni a seguito di trasferimento, osservando quanto previsto dall’art. 61 del CCNL. Costituisce trasferimento il cambiamento stabile di sede di lavoro, con assegnazione a unità produttiva diversa, nell’ambito dello stesso comune o di comune diverso.
Il lavoratore che abbia svolto per tre anni la medesima mansione può chiedere di essere utilizzato in altre mansioni. L’Azienda può accogliere la richiesta nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.
Nel caso di non accoglimento della richiesta di avvicendamento, al lavoratore saranno esposte, in apposito incontro da tenersi entro due mesi dalla domanda, le ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentono tale accoglimento. A tale incontro potrà partecipare, su richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato.
Le parti, con cadenza annuale si incontrano per verificare l’adeguatezza, qualitativa e quantitativa, degli organici aziendali. In tale occasione, le Aziende consegnano alle OO.SS. locali, per il tramite della Ftbcc, gli organigrammi di cui al primo comma del presente articolo.
Nella verifica dovrà essere salvaguardata la composizione minima degli organici, nel rispetto delle disposizioni collettive vigenti riguardanti sia il personale delle aree professionali sia quello della categoria dei quadri direttivi. Tali previsioni di inquadramenti minimi s’intendono modificabili solo previo accordo tra le parti.

Capitolo VI Orario di lavoro
Art. 23 Flessibilità e spostamento d’orario

Con riferimento all’ultimo comma dell’art. 119 del CCNL, l'Azienda dovrà accogliere l'eventuale richiesta di orario di lavoro flessibile, nel limite di 30 minuti, con esclusione dell’intervallo meridiano.
Tale facoltà può essere usufruita nel limite del 5% del complesso dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato e comunque a partire da n. 20 dipendenti per azienda, con arrotondamento all’unità superiore delle eventuali frazioni.
Limitatamente al Soar, la percentuale di flessibilità di cui al comma precedente è elevata al 10%, ulteriormente incrementabile a discrezione dell’Azienda fino al limite massimo del 30%.
L'Azienda accoglierà l'eventuale richiesta di spostare, in via non occasionale e nel limite di 30 minuti, l'inizio o il termine della giornata lavorativa, con correlativo spostamento di orario a scelta del dipendente.
Tale facoltà può essere usufruita nel limite del 5% del complesso dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni.
La flessibilità e lo spostamento di orario non sono tra loro cumulabili.
I criteri di concessione dei due istituti sono gli stessi seguiti per il part-time, descritti all'art. 24 del presente CSLL.
Le graduatorie verranno compilate entro i mesi di febbraio e di agosto di ciascun anno, mentre il dipendente interessato dovrà avanzare apposita domanda alla Direzione entro, rispettivamente, i mesi di gennaio e di luglio.
Le richieste, rinnovabili, possono essere effettuate per un periodo massimo di sei mesi.
Nella fruizione della flessibilità e dello spostamento, deve essere, comunque, assicurato il servizio minimo di cassa, commisurato alla dimensione dell’unità operativa, nel rispetto dell’orario di apertura dello sportello stabilito dall’Azienda.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale a part-time (vista la previsione specifica di cui all’art. 24, lettera i) del presente CSLL), a quello con contratto a tempo determinato e al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi, vista la previsione di cui al secondo comma dell’art. 98 del CCNL.
Nota a verbale
Le parti concordano che la flessibilità e lo spostamento di orario, nel limite dei 30 minuti, si intendono di norma posticipate rispetto all’orario di ingresso della singola azienda, ma possono essere usufruiti anche in via anticipata laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano.

Art. 24 Part-time
La prestazione di lavoro a tempo parziale, nelle Aziende destinatarie del presente CSLL, relativamente al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ad orario pieno che intenda trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, si svolge secondo le seguenti modalità:
a) il rapporto di lavoro a tempo parziale viene concesso nel limite del 10% del complesso dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato (conteggio pro-capite, con la sola esclusione dei dirigenti e dei lavoratori assunti sin dall’origine con contratto a tempo parziale), con arrotondamento all’unità superiore delle eventuali frazioni. Dal numero dei part-time disponibili vanno detratti, ove esistenti, i part-time a tempo indeterminato derivanti da precedenti trasformazioni;
b) le assunzioni di lavoratori effettuate sin dall’origine con contratto di lavoro a tempo parziale e i part-time a tempo indeterminato concessi dall’Azienda successivamente alla stipula del presente CSLL sono ininfluenti ai fini del computo dei part-time concedibili;
c) destinatari della presente regolamentazione sono i dipendenti, appartenenti alle aree professionali e alla categoria dei quadri direttivi, che prestano servizio a tempo indeterminato;
d) per accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale, ciascun dipendente interessato deve avanzare apposita domanda alla Direzione nel mese di aggiornamento di ogni singola graduatoria (gennaio e luglio di ogni anno). La richiesta prevede una decorrenza e una scadenza entro l’ambito di vigenza della graduatoria per la quale è stata fatta la domanda (rispettivamente 1° marzo - 31 agosto e 1° settembre - 28 febbraio);
e) presso ogni Azienda viene compilata una graduatoria in cui sono inseriti i nominativi dei dipendenti che hanno avanzato la richiesta. Tale graduatoria viene portata a conoscenza dei dipendenti, nel mese antecedente la decorrenza della graduatoria medesima (rispettivamente febbraio e agosto), mediante affissione nell’apposito albo aziendale o a mezzo di circolare interna;
f) la graduatoria viene stilata tenendo conto delle seguenti priorità e in base ai punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri appresso specificati:
f. 1: "figli conviventi con il genitore richiedente”.
Per ogni figlio a carico (compreso gli affidati) di età compresa fra 0 e 3 anni vengono attribuiti 8 punti;
per ogni figlio a carico (compreso gli affidati) di età compresa fra 3 anni e un giorno e 6 anni vengono attribuiti 6 punti;
per ogni figlio a carico (compreso gli affidati) di età compresa fra 6 anni e un giorno e 14 anni vengono attribuiti 4 punti.
Per il personale con più figli la determinazione del punteggio avviene come segue: attribuzione, per il primo figlio, del punteggio più favorevole in relazione all’età, in misura intera; attribuzione dei successivi punteggi, da sommarsi al precedente, in misura pari a 1/2 per il secondo figlio, ad 1/3 per il terzo figlio, ad 1/4 per il quarto e così via.
La mancanza del coniuge o del convivente (famiglie monoparentali) comporta il raddoppio del punteggio di cui sopra.
f.2: "figli invalidi conviventi con il genitore richiedente”.
In aggiunta all’eventuale punteggio riveniente dal precedente punto f.1, per ogni figlio convivente con il genitore richiedente con un’invalidità superiore al 66% - accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile - vengono attribuiti:
12 punti, se minore di 14 anni;
6 punti, se di età compresa fra 14 e 18 anni. f.3: "anzianità di servizio”.
Per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di anzianità effettiva di servizio nell’ambito dell’Azienda vengono attribuiti 0,1 punti. f.4: “lavoratori studenti".
Per motivi di studio, connessi all’effettuazione di corsi di scuola media inferiore, superiore o universitari (limitatamente, per questi ultimi, ad un solo corso di laurea e ad un numero di anni doppio rispetto alla durata del corso legale degli studi previsto dal singolo Ateneo) vengono attribuiti 5 punti.
L’attribuzione del presente punteggio è alternativo rispetto alle facilitazioni previste dal primo comma dell’art. 68 del CCNL;
g) per necessità connesse ad assistenza al coniuge o al convivente more uxorio, a figli o affidati, a genitori conviventi, portatori di handicap grave di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 - certificato dalla competente commissione sanitaria - il part-time viene concesso dall’Azienda, senza che tale concessione riduca il numero dei posti complessivamente a disposizione;
h) la durata settimanale del lavoro a tempo parziale, con previsione di distribuzione sia orizzontale che verticale, va contenuta tra un minimo di 15 ed un massimo di 32,50 ore;
i) ai dipendenti che, sulla base della graduatoria, hanno diritto di trasformare il rapporto di lavoro o proseguire il part-time viene concesso, salvo quanto previsto dal successivo punto j), un part-time orizzontale di 25 ore settimanali, suddiviso in 5 ore giornaliere. Le 5 ore giornaliere devono essere collocate, a scelta del lavoratore, nell’arco della mattinata lavorativa;
j) il lavoratore può presentare richiesta motivata all’Azienda per una diversa distribuzione dell’orario di lavoro a tempo parziale, compresa nei limiti di cui al precedente punto h). L’Azienda è tenuta a fornire una risposta entro 10 giorni dall’aggiornamento della graduatoria, motivando l’eventuale rifiuto. In tal caso, a richiesta dell’interessato, la domanda viene riesaminata entro i successivi 15 giorni in un apposito incontro fra le OO.SS. locali stipulanti e la Ftbcc nel corso del quale, ai fini dell’approvazione della richiesta, sono verificate le motivazioni del diniego. In caso di conferma delle motivazioni a sostegno del rifiuto aziendale, il lavoratore non perde la posizione in graduatoria e può decidere di effettuare il part-time secondo le modalità di cui al precedente punto i);
k) in caso di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda accoglie la domanda del dipendente, purché nei limiti della percentuale di cui al punto a), anche se presentata fuori dai termini di cui al precedente punto d).
L’Azienda fornisce alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, alle OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL, un’adeguata informativa sulle domande, le graduatorie e i part-time concessi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio al contenuto dell’allegato E al CCNL.
Nota a verbale
Per convivente more uxorio si intende il soggetto che, sulla base della certificazione rilasciata dall’anagrafe comunale, dimora abitualmente con il dipendente e che ha con lo stesso un impegno a mantenere una comunanza di vita e di interessi.
Ai fini dell’applicazione della disposizione del presente articolo, il requisito della residenza sopra richiamato non può essere autocertificato.

Art. 25 Modalità di utilizzo della banca delle ore
Nelle Aziende destinatarie del presente CSLL il recupero dell’eventuale riduzione di orario (23 ore annue o proporzionalmente inferiori per i lavoratori a tempo parziale) di cui all’art. 127 del CCNL deve avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno di maturazione, con le stesse modalità fissate dal predetto art. 127 del CCNL.
Nell’eventualità in cui il lavoratore, entro il termine suindicato, non riesca ad utilizzare, in tutto od in parte, tale riduzione di orario, l’Azienda provvede a monetizzare le ore residue, sulla base della sola retribuzione oraria.
Analogamente, per i contratti di durata inferiore all’anno, al termine del rapporto l’Azienda provvede a monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a utilizzare.
Limitatamente alle ore di flessibilità di cui all’art. 127 del CCNL, con esclusione dell’eventuale quantitativo di ore annuali di cui al primo comma del presente articolo, a fronte di specifica proposta dell’Azienda, il lavoratore può optare, all’inizio dell’anno ovvero all’atto dell’assunzione, in sostituzione dell’accantonamento in banca delle ore, per il pagamento delle stesse con la maggiorazione del 25%.
Si conviene inoltre che in banca delle ore confluiscano esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto a un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Se il lavoro straordinario è, quindi, compiuto il sabato o il lunedì, qualora l’orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore. Così pure il lavoro eventualmente prestato in ore notturne comprese tra le 22:00 e le 6:00 dà diritto sempre al compenso per lavoro straordinario con la relativa maggiorazione del 65% e non rientra in banca delle ore. L’eventuale espletamento di attività lavorativa in giorno festivo dà diritto sempre a riposo compensativo, che il lavoratore deve far coincidere con una giornata entro la settimana successiva alla prestazione nonché, a scelta del lavoratore, al recupero in banca delle ore o al pagamento con la maggiorazione del 25% della quantità di prestazione svolta.
Nel caso di passaggio alla categoria dei quadri direttivi in corso d’anno, si procede alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive registrate in banca delle ore ancora da recuperare.

Art. 26 Apertura di sportello al sabato
L’apertura di sportello in giornata di sabato nelle succursali delle Aziende destinatarie del presente CSLL è disciplinata nel seguente modo:
• la durata di sportello nella giornata di sabato è pari a 4 ore;
• il numero di lavoratori impegnati nella giornata di sabato non può essere inferiore a 2 unità né superiore a 5 per ogni succursale, compreso il preposto;
• le responsabilità derivanti dalle scelte gestionali e organizzative inerenti le modalità di funzionamento dello sportello (data contabile delle operazioni, valuta applicata alle stesse, ecc.) e la conseguente elaborazione dei dati sono a carico dell’Azienda;
• la distribuzione dell’orario di lavoro nelle succursali interessate dall’apertura di sportello nella giornata di sabato, limitatamente al personale da adibire a detto servizio, può essere, a scelta dell’azienda:
1. orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con prestazione aggiuntiva al sabato, previo consenso del lavoratore. Il lavoratore che effettua la prestazione lavorativa in giornata di sabato - della durata di 5 ore, coincidenti con le prime 5 dell’orario di lavoro, nel limite individuale massimo di 20 volte all’anno - ha diritto a un riposo compensativo di 7 ore e 30 minuti, da effettuarsi nel primo giorno lavorativo successivo o, a scelta del lavoratore, in qualunque altro giorno lavorativo della settimana successiva alla prestazione. In alternativa al riposo compensativo, il lavoratore può optare - con scelta antecedente all’effettuazione della prestazione e revocabile in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni - per il pagamento in busta paga di un’intera giornata lavorativa di 7 ore e 30 minuti;
2. orario settimanale di 34 ore e 45 minuti, distribuito su cinque giorni, dal martedì al sabato, con una prestazione lavorativa in giornata di sabato di 5 ore, coincidenti con le prime 5 dell’orario di lavoro, senza limite individuale annuo di adibizione al sabato;
3. orario settimanale di 34 ore e 30 minuti, distribuito su sei giorni, dal lunedì al sabato, con orario giornaliero continuativo di 5 ore e 45 minuti, coincidenti con le prime 5 ore e 45 minuti dell’orario di lavoro, senza limite individuale annuo di adibizione al sabato.

Capitolo VII Provvidenze per i lavoratori
Art. 31 Intervento straordinario

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 124 del CCNL, al personale appartenente alle aree professionali la cui presenza si renda eccezionalmente necessaria per interventi di urgenza e/o di emergenza oltre l’orario di lavoro giornaliero, al di fuori delle previsioni contenute nello stesso art. 124 del CCNL, spetta:
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute;
- un compenso per il lavoro straordinario, per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo fisso di euro 14,51;
- un compenso fisso, per singola chiamata, pari ad euro 10,33.
Per quanto attiene al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi, in analogia a quanto stabilito nel precedente comma del presente articolo, spetta:
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute;
- un compenso fisso, per singola chiamata, pari ad euro 25,82.
In ordine ad interventi che presentino rischi o implicazioni sul piano della sicurezza personale di tutti i dipendenti, le Aziende individueranno specifiche soluzioni alternative (es.: ricorso ad agenzie di vigilanza).
Nota a verbale
Le Parti si impegnano a esaminare e definire, entro il 30/6/2008, le problematiche legate alla reperibilità del responsabile della continuità operativa e di eventuali altre figure professionali.

Capitolo VIII Disposizioni di carattere sociale
Art. 34 Tutela della dignità della persona

Le parti condannano con fermezza e si impegnano a reprimere il comportamento di chiunque ponga in essere consapevolmente - con azioni sistematiche, durature e intense - violenze morali e persecuzioni psicologiche che mirano a danneggiare la dignità e la persona dei lavoratori.
Con riferimento all’art. 92 del CCNL, in presenza di atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminatori lesivi della dignità degli uomini e delle donne sul lavoro, le parti firmatarie del presente CSLL convengono di dar seguito ad un incontro, da tenersi presso la Ftbcc nell’ambito dell’Osservatorio locale paritetico previsto dall’art. 3 del presente CSLL, entro 15 giorni dalla notizia dell’evento, al fine di individuare i provvedimenti e le azioni necessarie a rimuovere le condizioni in essere e a garantire la piena tutela e dignità della persona umana.

Art. 35 Pari opportunità
Le parti promuovono azioni allo scopo di favorire e realizzare l’uguaglianza sostanziale fra uomini e donne sul lavoro.
A tal fine si conviene di attribuire all’Osservatorio locale paritetico di cui all’art. 3 del presente CSLL le seguenti funzioni:
- analisi dei dati aggregati e disaggregati relativi ai lavoratori delle Aziende destinatarie del presente CSLL, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003;
- ricorso all’adozione di misure utili a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
- predisposizione di progetti formativi, percorsi di crescita professionale mirati, anche attraverso forme sperimentali di qualificazione professionale con relative flessibilità temporanee di orario di lavoro.
L’Osservatorio si riunisce su richiesta anche di una delle parti, ogniqualvolta si renda necessario. Ai lavori possono partecipare, limitatamente alla materia oggetto del presente articolo, anche consulenti esterni di volta in volta individuati fra le parti.
I permessi per la partecipazione alle riunioni sono a carico dell’Azienda.
Entro il mese di novembre di ogni anno le Aziende consegnano alla Ftbcc i dati aziendali, aggregati e disaggregati secondo le disposizioni di legge e la Ftbcc, a sua volta, provvede a consegnarli tempestivamente alle OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL.

Capitolo IX Sicurezza del lavoro
Art. 41 Premesse generali

Le parti convengono sull’esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per combattere le attività criminali rivolte nei confronti dei luoghi di lavoro e dei mezzi e dei lavoratori addetti al trasporto di valori. A tale riguardo le parti convengono sull’opportunità di invitare le Aziende all’adozione di forme consorziate di sicurezza.
L'efficacia delle misure di prevenzione e di repressione si accresce qualora le stesse, assunte con criteri di coerenza da parte dell'intero settore, siano poi realizzate - ai vari livelli contrattuali - con strumenti, metodi e comportamenti consoni alle specifiche situazioni ed esigenze proprie di ciascuna realtà aziendale e territoriale.
La Ftbcc cura la raccolta dei dati in materia, da esaminare in occasione delle riunioni periodiche previste dall’art. 3 del presente CSLL.

Art. 42 Protezione e controllo dei luoghi di lavoro
Le Aziende, per garantire al meglio la sicurezza e l’incolumità dei propri dipendenti, si impegnano affinché l’organico di ogni succursale non risulti mai inferiore a 2 unità. La presente previsione è da considerarsi quale specifica misura di prevenzione e di protezione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Le BCC destinatarie del presente CSLL sono obbligate ad adottare misure di protezione e controllo dei luoghi di lavoro mediante l’utilizzo di almeno due fra i seguenti sistemi:
- metaldetector all’ingresso, inserito con doppie porte o bussola girevole in cristallo antiproiettile;
- vetri antiproiettile collocati sui banconi blindati e blindatura degli accessi agli uffici operativi interni;
- vigilanza esterna a mezzo di guardie giurate;
- altri sistemi di sicurezza di ultima generazione, approvati con accordo con le RSA, ove costituite, o con le OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL.
Le BCC possono anche utilizzare, a completamento degli altri sistemi, telecamere o cineprese, le quali devono essere installate osservando le disposizioni dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
Laddove siano stati adottati mezzi forti temporizzati con tempi di erogazione del denaro predeterminati e non modificabili, verranno affisse all’esterno apposite vetrofanie o cartelli di grandi dimensioni indicanti la presenza di tali mezzi forti e l’eventuale presenza di impianti audiovisivi per il controllo dell’affluenza della clientela e l’individuazione dei responsabili di eventuali furti, rapine e atti vandalici.
Le BCC provvedono ad abolire, ove esistenti, i sistemi di allarme acustico che, durante l’orario di lavoro, possano essere uditi nei locali aziendali di accesso al pubblico.
Le BCC si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza e a svolgere ogni anno una riunione, in orario di lavoro, per illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere in caso di rapina.
Ogni lavoratore viene riguardato da uno specifico modulo formativo, promosso dalla Ftbcc, su “Prevenzione e gestione del rischio rapina”, da tenersi durante il normale orario di lavoro da parte di docenti esterni esperti della materia. La presente formazione è aggiuntiva rispetto al quantitativo annuale di cui agli articoli 63 del CCNL e del Cap. IV del presente CSLL.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è riguardato, sulla specifica materia, da un modulo di più ampia formazione.
Particolare attenzione va dedicata anche ai posti di lavoro senza accesso del pubblico e a una opportuna sostituzione di eventuali vetri opachi delle aperture esterne ai luoghi di lavoro con vetri trasparenti antiproiettile.
Le misure da adottare in concreto vengono discusse dalle Aziende con le Rappresentanze Sindacali Aziendali ove costituite ovvero, in mancanza, con le OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL.
Nei casi di ristrutturazione e/o di costruzione di ambienti di lavoro, nonché di apertura di nuovi locali aziendali, le Aziende informano preventivamente il RLS e le Rappresentanze Sindacali Aziendali ove costituite o, in mancanza, le OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL sui contenuti del progetto, i tempi di realizzazione, le misure di sicurezza da adottare (che dovranno essere installate prima dell’inizio dell’operatività), al fine di permettere proposte di modifica, scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati a norma dell’art. 45 del presente CSLL.
La Ftbcc si adopera affinché gli standard di sicurezza adottati dalle Aziende siano in linea con quanto stabilito dagli accordi ABI - Prefetture in materia di protezione delle succursali bancarie.
A seguito di eventi criminosi le Aziende sono tenute a promuovere, entro quindici giorni dall’evento, un incontro con le Rappresentanze Sindacali Aziendali ove costituite o, in mancanza, con le OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL, allo scopo di valutare l’adozione di ulteriori sistemi di protezione, in aggiunta a quelli già in essere.
Al ripetersi ravvicinato di eventi criminosi presso una stessa unità produttiva (due eventi criminosi verificatisi nell’arco temporale di sei mesi), entro trenta giorni dall’evento l’Azienda, qualora non già attuato, rafforzerà le misure di protezione esistenti presso quella unità produttiva.

Art. 43 Servizio di trasporto valori e di guardia
Il servizio di trasporto di valori deve essere affidato dalle Aziende a ditte specializzate con preferenza, a parità di condizioni economiche, per quelle appartenenti al Movimento regionale del Credito Cooperativo.
Solo in casi eccezionali può essere richiesto ai dipendenti, mettendo loro a disposizione adeguati sistemi di sicurezza e tutela.
Ai servizi di trasporto di valori e di guardia può essere adibito personale armato solo se in possesso della licenza di guardia particolare giurata di cui al Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni e integrazioni.
L'osservanza della stessa condizione deve essere richiesta anche alle imprese cui le Aziende concedono in appalto servizi di trasporto valori e di guardia, nell'impiego dei propri agenti.
Nel caso di inadempimento della anzidetta condizione, da parte di imprese appaltatrici, le Aziende promuovono le opportune iniziative per risolvere i contratti di appalto in essere.
Nell'ambito della tutela fisica dei lavoratori, la Ftbcc si impegna a vigilare e ad intervenire presso le BCC che effettuano operazioni di servizio a domicilio senza il rispetto di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.
Nota a verbale
La nozione di trasporto valori disciplinata dal presente articolo comprende anche l’attività di caricamento dei dispositivi automatici di distribuzione delle banconote (ATM) effettuata all’esterno dell’edificio in cui è ubicato il dispositivo.

Art. 44 Eventi criminosi
In occasione di eventi criminosi, l'Azienda assume l’onere della visita medica specialistica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito, da effettuarsi entro tre mesi dall'evento, dietro presentazione di opportuna certificazione medica.
L'Azienda conserva ai lavoratori assenti dal servizio per cura di infermità conseguenti a rapina il posto di lavoro e l'intero trattamento economico, anche oltre i limiti di tempo stabiliti dal CCNL fino a guarigione avvenuta ovvero fino alla riscossione, per effetto dei danni riportati, di pensione di inabilità o invalidità, comunque non oltre la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall'evento criminoso si intendono rilasciati ai sensi dell'art. 8 del presente CSLL.
In caso di rapina lo sportello interessato resta generalmente chiuso per l’intera giornata.
Salvo i casi di colpa grave, il cassiere è esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabiliti dalle disposizioni interne.

Art. 45 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Le Aziende si impegnano ad esaminare e realizzare l’installazione di filtri ottici e/o schermi protettivi per i videoterminali. Qualora non già attuato, le Aziende sostituiscono progressivamente i videoterminali esistenti con monitor piatti di ultima generazione, a bassa emissione di radiazioni.
Fermo restando quanto previsto dal titolo VI del D.Lgs. 626/1994, l’adibizione ai terminali, ai videoterminali o ad altre apparecchiature con video, escluse quelle di cassa, deve essere contenuta nel limite massimo di cinque ore giornaliere.
Gli addetti in via continuativa ai terminali, videoterminali o altre apparecchiature con video hanno diritto ad una interruzione in base alle vigenti disposizioni di legge.
Le lavoratrici gestanti saranno esentate, dietro loro richiesta scritta, dall’adibizione ai videoterminali e saranno avvicendate in mansioni meno gravose.
Gli addetti allo svolgimento di mansioni che comportano particolari rischi per la salute (addetti ai videoterminali, personale adibito ai centri e ai sistemi di elaborazione dati, personale che lavora in locali sotterranei) hanno diritto ogni due anni a effettuare, a spese dell’Azienda, appropriate visite mediche specialistiche (vista, udito) con la concessione del permesso retribuito per il tempo necessario.
Su iniziativa sindacale possono essere promosse, mediante accordo con le Aziende interessate che la Ftbcc si impegna a favorire, indagini socio ambientali tese a garantire e a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione all'ambiente e alle condizioni di lavoro, con intervento delle strutture pubbliche o di strutture private concordate tra le parti.
Secondo il programma concordato, le anzidette strutture possono effettuare, se necessario, sopralluoghi e rilievi tecnici, anche durante l'orario di lavoro. Possono inoltre partecipare alle assemblee del personale indette su argomenti connessi alle indagini, al fine di compilare e analizzare questionari.
L'Azienda collabora alle indagini e fornisce alle strutture incaricate i dati richiesti.
Qualora le indagini rendessero necessari accertamenti medici specialistici o check-up, le relative modalità di attuazione vengono concordate fra le parti interessate, assistite dalle rispettive organizzazioni di categoria.
I risultati conclusivi delle indagini costituiscono la base per la discussione in sede sindacale di eventuali esigenze e modalità di rimozione di condizioni nocive, alla presenza del RLS.
Alle sopra indicate condizioni, i costi delle indagini rimangono a carico delle Aziende.

Art. 46 Sicurezza nei luoghi di lavoro
Al RLS vengono riconosciute annualmente, in aggiunta al quantitativo di ore di cui al punto 2.5 dell’Allegato G al CCNL 27/09/2005, n. 2 ore di permesso retribuito per ogni succursale dell’Azienda dalla sesta (compresa) in poi.
Circa gli adempimenti connessi al D.Lgs. 626/94 viene concordato di definire, in occasione delle riunioni dell’Organismo paritetico previsto dall’art. 3 del presente CSLL:
- i rimborsi spese da riconoscere ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all’attività che si troveranno a dover svolgere;
- l’attività di monitoraggio degli eventi criminosi accaduti.
Per quanto non espressamente previsto all’interno del presente capitolo, si rinvia alle norme previste in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nell’allegato G al CCNL.