Tipologia: CCNL
Data firma: 16 dicembre 1994
Validità: 01.09.1994 - 31.08.1998
Parti: Assolampade e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil, Cisnal Chimici
Settori: Chimici, Lampade , ecc., Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Dichiarazione congiunta
Disciplina Generale
Sezione prima

Art. 1 - Relazioni industriali: sistema informativo e di osservazione nazionale sull'andamento del settore - Comitati di Impresa europei - Formazione professionale
• Comitati di Impresa Europei
• Formazione professionale
Art. 2 - Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio
Art. 3 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Art. 4 - Occupazione e Orario di lavoro
Art. 5 - Previdenza Integrativa
Sezione seconda - Parte Comune alle tre regolamentazioni
Art. 6 - Assunzione e visite mediche
• Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223
Art. 7 - Portatori di handicap
Art. 8 - Contratto a termine
Art. 9 - Lavoro a tempo parziale (part time)
Art. 10 - Periodo di prova
Art. 11 - Classificazione del personale
• Commissione paritetica

• Dichiarazione delle Parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Art. 12 - Passaggio di mansioni
Art. 13 - Cumulo di mansioni
Art. 14 - Orario di lavoro
Art. 15 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni.
Art. 16 - Lavoro in turni
Art. 17 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 18 - Riposo settimanale
Art. 19 - Festività
Art. 20 - Riposi aggiuntivi
Art. 21 - Sospensione del lavoro.
Art. 22 - Elementi della retribuzione
Art. 23 - Minimi contrattuali
Art. 24 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 25 - Premio speciale
Art. 26 - Premio aziendale di partecipazione
Art. 27 - Mensa
Art. 28 - Corresponsione della retribuzione
Art. 29 - Tredicesima mensilità
Art. 30 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 31 - Passaggi di qualifica
Art. 32 - Trasferimenti
Art. 33 - Assenze
Art. 34 - Congedo matrimoniale
Art. 35 - Aspettativa
Art. 36 - Volontariato
Art. 37 - Permessi non retribuiti
Art. 38 - Servizio Militare
Art. 39 - Trattamento per maternità
Art. 40 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 41 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
• a) Assenza dal lavoro
• b) Conservazione del posto
• c) Trattamento economico
Art. 42 - Sicurezza - Ambiente di lavoro
Art. 43 - Istruzione professionale - Facilitazioni per lavoratori studenti
Art. 44 - Diritto allo studio
Art. 45 - Indumenti di lavoro
Art. 46 - Norme aziendali
Art. 47 - Reclami e controversie
Art. 48 - Relazioni sindacali
 Art. 49 - Visite di inventario e di controllo
Art. 50 - Rapporti in azienda
Art. 51 - Conservazione degli strumenti e del materiale
Art. 52 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
Art. 54 - Licenziamento senza preavviso
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto
Art. 56 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 57 - Indennità in caso di morte
Art. 58 - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 59 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 60 - Patronati
Art. 61 - Assemblee
Art. 62 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 63 - Permessi per cariche sindacali
Art. 64 - Affissioni
Art. 65 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 66 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 67 - Fondo di solidarietà
Art. 68 - Condizioni di miglior favore
Art. 69 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 70 - Decorrenza e durata
Art. 71 - Esclusiva di stampa - Distribuzione del contratto
Disciplina speciale
Sezione prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia

Art. 72 - Periodo di prova
Art. 73 - Personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 74 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Norme riguardanti il lavoro a cottimo
Art. 75 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 76 - Interruzione del lavoro e sospensioni
Art. 77 - Riduzione di lavoro e turni
Art. 78 - Recuperi
Art. 79 - Trattamento economico in caso di festività
Art. 80 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 81 - Retribuzione oraria
Art. 82 - Trasferte
Art. 83 - Ferie
Art. 84 - Preavviso
Art. 85 - Norma speciale per i settori produzione tubi fluorescenti
Art. 86 - Disciplina dell'apprendistato
Sezione seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 87 - Criteri di appartenenza
Art. 88 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione del lavoro
Art. 89 - Clausole di rinvio
Sezione terza - Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche quadri ed impiegatizia
Art. 90 - Periodo di prova
Art. 91 - Disposizioni particolari per quadri ed impiegati con funzioni direttive
Art. 92 - Computo della retribuzione
Art. 93 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione del lavoro
Art. 94 - Trasferta
Art. 95 - Alloggio
Art. 96 - Ferie
Art. 97 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 98 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 99 - Previdenza
Allegati
Allegato 1 Minimi tabellari mensili
Allegato 2 Lettera Assolampade (quadri)
Allegato 3 Valori limite di soglia per sostanze chimiche ed agenti fisici e indici biologici di esposizione ACGIH 1993 - 1994

Addì 16 dicembre 1994 in Roma tra l'Associazione nazionale fabbricanti lampade elettriche, cinescopi, valvole termojoniche, tubi luminescenti ed apparecchi termostatici […] con la partecipazione della delegazione industriale […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Filcea-Cgil […] con l'assistenza della Cgil Nazionale [...], la Flerica-Cisl […] ed assistiti dal Segretario Generale della Cisl […], la Uilcer-Uil […] e con l'assistenza del Segretario Generale della Uil […] si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Aziende e i lavoratori da esse dipendenti che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori (non regolati da altri CCNL), trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici.
Le Parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, i Protocolli d'intesa e gli Accordi Interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Addì 16 dicembre 1994 in Roma tra l'Associazione nazionale fabbricanti lampade elettriche, cinescopi, valvole termojoniche, tubi luminescenti ed apparecchi termostatici […] con la partecipazione della delegazione industriale […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, […] e la Federazione Nazionale Cisnal Chimici […] con la partecipazione delle Segreterie Provinciali e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali del settore, con l'assistenza del Vice Segretario Generale […] e del Segretario Generale della Cisnal […]; si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Aziende e i lavoratori da esse dipendenti che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori (non regolati da altri CCNL), trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici.
Le Parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, i Protocolli d'intesa e gli Accordi Interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Dichiarazione congiunta
Ogni qual volta nel testo del Contratto vengono citate le OO.SS, per la Cisnal Chimici si intende richiamata la stessa.
Ogni qual volta vengono menzionate le RSU, per la Cisnal Chimici si intendono le RSA di cui alla Legge 300/70.

Disciplina Generale
Sezione prima
Art. 1 - Relazioni industriali: sistema informativo e di osservazione nazionale sull'andamento del settore - Comitati di Impresa europei - Formazione professionale

Le parti stipulanti il CCNL lampade elettriche, cinescopi ecc. e la Fulc, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei comparti merceologici (lampade, cinescopi ecc.) e delle peculiarità del settore, nell'intento di facilitarne lo sviluppo ed accrescerne la competitività internazionale convengono - anche con riferimento agli accordi interconfederali vigenti - di favorire un maggiore e nuovo sviluppo di relazioni industriali.
A tale scopo convengono di prevedere incontri a livello nazionale sulle tematiche settoriali di comune interesse.
A tale riguardo l'Associazione e la Fulc procederanno ad incontri periodici per esaminare, con gli opportuni approfondimenti, le seguenti tematiche generali del settore:
a) l'andamento del mercato nazionale e internazionale;
b) le prospettive produttive del settore, con le sue articolazioni e le prevedibili conseguenze sui livelli occupazionali;
c) l'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie e/o significative ristrutturazioni industriali che richiedano interventi di formazione e riqualificazione professionale; la consistenza strutturale del settore, per quanto concerne il numero degli addetti distinti per sesso e per classi di età;
d) l'andamento dell'occupazione femminile e giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 sui contratti di formazione- lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle leggi 903/77 e 125/91, nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia;
e) eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori d handicaps;
f) la dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali paesi concorrenti, comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di una oggettiva valutazione della competitività internazionale;
g) le spese complessive di ricerca realizzate o previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
h) le tematiche della sicurezza ambientale, con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, anche al fine di individuare eventuali proposte da sottoporre alle Autorità competenti;
i) elementi conoscitivi sugli interventi effettuati nella formazione e riqualificazione dei lavoratori e relativamente all'ambiente e alla sicurezza.
Il momento di incontro a livello nazionale si coordina e si completa attraverso un sistema informativo a livello aziendale, che si configura come segue.
Annualmente i gruppi industriali articolati su più unità produttive e le imprese caratterizzate da una sola unità produttiva con più di 250 unità, forniranno alle RSU e, tramite le associazioni imprenditoriali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, informazioni sui seguenti argomenti:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di distribuzione dell'orario di lavoro;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti e ricerca accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo stato o dalle regioni, specificandone le leggi di riferimento;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile e giovanile;
e) modifiche tecnologiche qualora le stesse configurino sostanziali modifiche del sistema produttivo o investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione;
f) nuove tecnologie di processo in presenza di sostanziale modifica di quelle fino ad allora adottate e che abbiano rilevanti conseguenze sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sull'occupazione;
g) elementi conoscitivi sugli interventi effettuati nella formazione e riqualificazione dei lavoratori.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per quanto concerne in particolare la problematica dell'occupazione femminile e le pari opportunità vi sarà la partecipazione di lavoratrici dipendenti in possesso di adeguate conoscenze della specifica materia.
Eventuali azioni positive che derivassero dall'esame di tali problematiche potranno essere portate all'attenzione delle parti stipulanti il CCNL, al fine di compiere i più opportuni approfondimenti.
In apertura degli incontri, la direzione dell'unità produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'articolo 623 C.P..
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 250, le associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti sindacati dei lavoratori, e per conoscenza alle RSU, le notizie di cui al precedente punto d).
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la cadenza dell'informazione relativa agli argomenti previsti al comma 5, lettere e) e f), potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustificano.

Comitati di Impresa Europei
Il realizzarsi del Mercato unico europeo e la nascita dell'Unione europea inducono le parti a ritenere di comune interesse l'evoluzione del sistema delle relazioni industriali e delle informazioni a livello europeo tenendo conto delle nuove realtà.
Le parti pertanto approfondiranno le norme comunitarie in materia di informazione e consultazione dei lavoratori di imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, onde fornire un contributo alle rispettive confederazioni in rapporto al recepimento delle norme stesse nella legislazione italiana.

Formazione professionale
Le parti, anche in riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, affermano concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- mettere i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese;
- rispondere alle necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori, anche al fine di ricercare soluzioni all'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale dei lavoratori stessi;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
In relazione a quanto sopra le parti hanno previsto la formazione tra i temi oggetto dell'informazione da fornire ai vari livelli alle rappresentanze dei lavoratori per le opportune valutazioni.
L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle rappresentanze dei lavoratori di esprimere le proprie valutazioni in ordine ai destinatari della formazione, al contenuto dei programmi ed alle eventuali necessita di adattamento delle modalità della prestazione, per meglio rispondere alle esigenze formative ed allo sviluppo professionale.

Art. 2 - Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio
1) Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite le locali Associazioni Imprenditoriali, il competente Sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o dell'organizzazione del lavoro che influiscano sull'occupazione complessiva.

2) I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con la RSU, l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni all'uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta della RSU, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante.
Le Aziende appaltanti devono esigere dalle Aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione al rumore.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra Azienda appaltante e Azienda appaltatrice.

Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno periodicamente la RSU sulla natura delle attività conferite in appalto. In occasione dell'incontro previsto al punto 2) del precedente Art. 1, le Associazioni industriali daranno ai competenti Sindacati dei lavoratori, informazioni complessive sulla natura delle attività conferite in appalto.

3) Fatta salva la disciplina prevista dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 877 le Associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti Sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.

Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno periodicamente la RSU sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.

Dichiarazione delle parti
Le parti dichiarano che la qualità dei servizi forniti da terzi concorre al miglioramento continuo della prestazione dell'azienda .

Art. 3 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, il Sindacato provinciale di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Nota a verbale
Restano salve, ove si rendessero necessarie, le procedure di cui alle leggi ed agli Accordi Interconfederali vigenti.

Sezione seconda
Parte Comune alle tre regolamentazioni
Art. 6 - Assunzione e visite mediche

[….]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche per i lavoratori per i quali sono prescritte, il personale che si intende assumere può essere sottoposto a visita medica.

Art. 7 - Portatori di handicap
Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento ai sensi delle Leggi 482/1968 e 104/1992 dei portatori di handicap riconosciuti invalidi civili nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
[…]

Art. 9 - Lavoro a tempo parziale (part time)
[…]
I trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno saranno riconosciuti in misura proporzionale all'orario di lavoro concordato.
[…]

Art. 11 - Classificazione del personale
Commissione paritetica

Le Parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica, rappresentativa delle specificità merceologiche del settore, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della struttura dell'attuale sistema di inquadramento, che terranno conto anche di esperienze verificatesi a livello aziendale.
I lavori inizieranno entro il mese di novembre 1995 e si concluderanno entro il mese di giugno 1996. I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle Parti stipulanti, le quali ne valuteranno le condizioni di recepimento, nell'ambito del rinnovo della parte economica del vigente CCNL previsto per il secondo biennio.

Dichiarazione delle Parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le Parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un migliore utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consisterti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle Aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento. Per l'attuazione delle fasi sperimentali reversibili, è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con la RSU. Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di due mesi .
Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione possono comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'Azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa la eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU, assistita dai componenti del gruppo interessato.
[…]

Art. 12 - Passaggio di mansioni
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al proprio livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell'azienda.
[…]

Art. 14 - Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni.
La durata settimanale dell'orario normale di lavoro viene confermata in 40 ore e normalmente viene distribuita in 5 giorni. Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e RSU.
Le aziende verificheranno con la RSU la possibilità di adottare per i lavoratori giornalieri, compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative aziendali, regimi di orario articolato su 39 ore settimanali utilizzando, fino a concorrenza, i riposi aggiuntivi di cui all'art. 20, le 40 ore di riduzione di orario di cui al Protocollo di Intesa del 22.1.1983 nonché le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente articolo.
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi, le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta e/o commesse con vincolanti termini di consegna, a cambi di tipo di lavorazione, al raggiungimento del programma settimanale di produzione ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle Parti, ad esigenze di manutenzione delle macchine nonché alla salvaguardia della efficienza degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno.
Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente. Al di fuori dei casi previsti dall'8° comma, eventuali casi di lavoro supplementare o straordinario saranno contrattati preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro supplementare e straordinario di cui all'8° comma.
L'orario normale di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui all'art. 1, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite; le modalità operative dovranno essere definite con tempestività e comunque in tempo utile dalla data della richiesta aziendale.
Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della RSU.
[…]
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (2 x 7 e 3 x 7) sarà pari a 234 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.1.1994.
[…]
I lavoratori non possono esimersi tranne nei casi di forza maggiore dall'effettuare turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'Azienda.
Nei turni regolari periodici, là dove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del turno montante, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare e straordinario nonché l'iniziativa dell'Azienda per la ricerca del sostituto e nell'osservanza degli obblighi di legge.
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]

Chiarimenti a verbale
1) Conformemente al disposto dell'Art. 18, comma secondo, della Legge 26-4- 1934 n. 653 sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere ed a mezz'ora al giorno nei casi di prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al R D 7 agosto 1936 n. 1721.
2) Lavori preparatori e complementari - Le Parti convengono di perseguire l'obiettivo del più ampio ed effettivo utilizzo degli impianti ai fini produttivi. Al riguardo, fermo restando l'orario settimanale contrattualmente previsto, a livello aziendale, saranno individuati mutamenti organizzativi e/o di distribuzione di orario atti a trovare le soluzioni nel rispetto dei parametri qualitativi.
[…]
Nota a verbale n. 2
Con riferimento a quanto previsto dal comma 12 della presente norma, le situazioni produttive che originano uno stabile incremento delle prestazioni lavorative formeranno oggetto di valutazione tra le Parti, finalizzata all'individuazione di soluzioni alternative che, tenendo conto della natura del lavoro e dell'equilibrio dei costi, possano armonizzare gli orari in atto a quelli contrattuali.
Dichiarazione programmatica delle Parti stipulanti
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella Sezione Prima della Disciplina Generale del presente Contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.

Art. 16 - Lavoro in turni
Le Parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari, vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati i quali già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.

Art. 18 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato. […]

Art. 32 - Trasferimenti
Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Art. 39 - Trattamento per maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni della Legge 30.12.1971, n. 1204.
[…]
Le aziende cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenza per maternità, attraverso percorsi informativi e formativi.

Art. 40 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 42 - Sicurezza - Ambiente di lavoro
L'Azienda ed i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene e della prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive e tenere sotto controllo eventuali problemi relativi al microclima ed alla rumorosità.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Tali tabelle sono allegate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi dell'art. 9 della legge 300 e della legge 833/1978 vengono attribuiti alla RSU i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge 300/1970 di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità e contrattare con la Direzione aziendale le misure da adottare per migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose e che comportino pericolo per l'integrità psicofisica del lavoratore;
- concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione d'indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma della Legge 833/1978 ai servizi d'igiene ambientale e di medicina del lavoro delle USL o, in alternativa, ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente a tecnici particolarmente qualificati iscritti in albi professionali;
- verificare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura ed a carico dei competenti istituti assicuratori e previdenziali ove ciò è possibile in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati.
L'Azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con la RSU.
I medici ed i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Per l'espletamento dei compiti ad essa demandati dal presente articolo, la RSU potrà designare, nel proprio ambito, rappresentanti in numero di uno nelle unità produttive fino a 200 dipendenti, non superiore a tre nelle unità produttive oltre 200 e fino a 1.000 dipendenti e a sei nelle unità produttive con oltre 1.000 dipendenti.
Tali componenti la RSU., che si identificano con il rappresentante per la sicurezza di cui alla legislazione vigente ed i cui nominativi saranno previamente comunicati per iscritto alla Direzione aziendale, potranno essere destinatari delle attività formative del personale programmate dall'azienda in materia di ambiente e sicurezza, nell'ambito delle linee guida congiuntamente formulate dalle parti a livello nazionale.
Le Parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'Azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Le Aziende porteranno a conoscenza della RSU, su loro richiesta: a) programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali in collegamento con la USL;
c) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
d) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico- scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
e) notizie sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17-12-1977 e successive modifiche;
f) informazioni tramite scheda da definire a livello nazionale tenendo anche conto di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, caratteristiche tossicologiche note sulla base delle acquisizioni medico- scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
g) adempimenti ed iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'Azienda esaminerà con la RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, o volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio sul posto di lavoro.
In caso di affidamento a terzi di attività del ciclo produttivo le aziende forniranno alle imprese terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici che possano determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione della RSU e dei lavoratori;
c) il libretto personale sanitario e di rischio tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità Sanitarie Locali o dai Consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) scheda delle caratteristiche di impianto, per gli impianti sottoposti ai rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio ed emissione di sostanze pericolose di cui al D.M. 17-12-1977 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
fasi più significative del processo produttivo;
dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
mezzi di protezione individuale e collettivi e loro ubicazione;
interventi sull'impianto in caso di emergenza.
Le Parti si danno atto che quanto previsto dal presente articolo attua il dispositivo dell'art. 9 della legge 300/70.
La RSU è tenuta alla riservatezza circa i dati comunicati dalle Aziende. Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge od altre norme comunque obbligatorie per le Aziende disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori .
Dichiarazione a verbale
In relazione a quanto previsto al terzo comma del presente articolo, nel caso in cui le competenti autorità italiane dovessero elaborare nuove specifiche tabelle la situazione formerà oggetto di esame tra le Parti firmatarie del presente contratto.

Art. 45 - Indumenti di lavoro
L'Azienda dovrà fornire gratuitamente ai lavoratori, gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso.
Inoltre fornirà tute e vestaglie agli operai addetti:
alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, all'argentatura, alla carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio valvole, alla vetriatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe), alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, all'officina produzione gas;
inoltre ai tubisti addetti alla saldatura autogena ed agli addetti prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie imbrattanti
L'Azienda provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e metterà i lavoratori in condizioni di poterli custodire e conservare.
Per le lavorazioni oltre quelle sopra specificate, le quali data la loro natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro le Aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50 per cento.
L'Azienda inoltre fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti un'usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.

Art. 46 - Norme aziendali
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto. Tali norme devono essere portate a conoscenza dei lavoratori interessati.

Art. 50 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. Devono fra l'altro essere evitati:
comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
1 - osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2 - dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 51 - Conservazione degli strumenti e del materiale
Il lavoratore riceverà in consegna dall'Azienda gli utensili e i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni e ne rilascerà ricevuta.
L'uso degli strumenti di proprietà del lavoratore dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
L'Azienda potrà in qualunque momento sostituire con strumenti propri quelli di proprietà del lavoratore.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto come strumento è affidato alla sua custodia.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'Azienda.
Il lavoratore risponderà mediante trattenuta sulla retribuzione delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio, sempreché siano - dopo regolare accertamento - a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo superiore.
In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati al materiale.

Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme potranno essere punite:
1) con richiamo verbale:
2) con l'ammonizione scritta;
3) con la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
4) con la sospensione tino ad un massimo di 3 giorni;
5) con il licenziamento.
Le multe saranno versale alle istituzioni, anche aziendali, di previdenza o assistenza a favore dei lavoratori.
Le multe potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto d lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
g) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'Azienda ravvisi per ragioni di sicurezza, o di disciplina, l'opportunità di stabilire il divieto di fumare;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 54 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, con la perdita della indennità di preavviso, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 53;
b) danneggiamento colposo al materiale della fabbrica o al materiale di lavorazione;
c) danneggiamento volontario al materiale ed agli impianti dell'azienda;
d) insubordinazione verso i superiori;

g) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare grave pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;

n) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'Art. 53, quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo negli ultimi due anni.

Art. 59 - Rappresentanza sindacale unitaria
[…]
5. La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 13.12.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti della RSA di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3), si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge 300/70.
[….]
6. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale elevato da due ore a due ore e mezza per dipendente in forza all'unità produttiva. Tale monte ore assorbe fino a concorrenza eventuali condizioni di miglior favore in atto a livello aziendale.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]
Dichiarazioni a verbale
1. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo Interconfederale 20.12.1993.
[…]

Art. 61 - Assemblee
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 64 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria, aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere, in appositi albi, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
[…]
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali.
[…]
È consentita, all'interno delle unità produttive, fuori dai reparti di produzione e dell'orario di lavoro e durante gli intervalli di tale orario, la diffusione di materiale di informazione delle organizzazioni sindacali […].

Art. 66 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali o regolamentari, deve essere conclusa esclusivamente tra le organizzazioni sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.

Disciplina speciale
Sezione prima
Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 73 - Personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge nella misura di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme contenute nell'Accordo interconfederale 23 maggio 1946.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: addetti alla portineria, guardiani diurni e notturni, uscieri, infermieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[…]

Art. 74 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
In tutte le unità produttive è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro come nel caso di linee a catena o di linee a flusso continuo e sia richiesta all'operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile col lavoro ad economia, l'operaio o la squadra dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso continuo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.

Norme riguardanti il lavoro a cottimo
[…]
4) L'Azienda comunicherà alla RSU i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'Azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 22) (v. chiarimento in calce all'articolo).
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 4) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Azienda e la RSU.
Nel caso di modificazione rilevante in taluno dei criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore l'Organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 4) potrà chiedere l'esame congiunto di cui al 1° comma al fine di accertare che si sia in presenza della introduzione di un nuovo sistema.
Nel caso in cui, nell'esame congiunto, insorgano divergenti apprezzamenti di fatto circa la rilevanza delle modificazioni intervenute o comunque divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione la norma di cui all'Art. 47 della Parte Comune.
6) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 4), 3° comma, alle norme di cui al presente articolo.
Anche in questa ipotesi, ove insorgano divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione la norma di cui all'Art. 47, Parte Comune.
[….]
21) I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e che, pure essendo soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda. L'Azienda comunicherà alla RSU i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione. L'Azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica ed organizzativa della produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
[…]
Qualora l'Azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima. Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'Azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi. L 'Azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es. moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 77 - Riduzione di lavoro e turni
In caso di riduzione di lavoro, l'Azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche, prima di ridurre il personale procederà alla riduzione dell'orario di lavoro ed alla formazione di turni.

Art. 78 - Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali converranno altresì i limiti giornalieri ed il periodo di tempo entro il quale potrà essere effettuato il recupero stesso.

Art. 85 - Norma speciale per i settori produzione tubi fluorescenti
Agli operai elettricisti montatori che facciano uso di scale aeree e di ponti mobili viene riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del 7% sulla paga effettivamente percepita (esclusa la contingenza) limitatamente alle ore di lavoro durante le quali essi fanno uso dei mezzi di cui sopra.

Art. 86 - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste per gli operai dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]