Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 3 giugno 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: UP, Federchimica e Filce-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil, Cisnal Petrolieri
Settori: Chimici, Petroliferi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Chiarimento a verbale
Nota contratto Cisnal
Parte I
A) Relazioni industriali
B) Ambiente
C) Contrattazione articolata
D) Appalti
• 1) Informazione

• 2) Distribuzione
3) Manutenzione
E) Contratti di formazione-lavoro, contratti a termine, part-time, formazione professionale
F) Pari opportunità e azioni positive
G) Diritto di sciopero e sicurezza impianti
H) Rapporti sindacali
I) Orario di lavoro
L) Assistenza legale
M) Assistenza sanitaria integrativa
N) Previdenza integrativa
Parte II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Rapporto di lavoro
Art. 4 - Lavoro a tempo parziale
Parte III Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Mutamento di mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Orari particolari
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Giorni festivi
Art. 11 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno
Art. 12 - Sospensioni di lavoro
Art. 13 - Recuperi
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Retribuzione - Terminologia usata nel presente contratto
Art. 16 - Minimi Tabellari
Art. 17 - Indennità di contingenza
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 19 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 20 - Lavoro a cottimo
Art. 21 - Premio di produttività
• Premio di produzione ex art. 20 CCNL del 3/8/1990
• Norma particolare allegato A
Art. 22 - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati
Art. 23 - Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
Art. 24 - Indennità di trasporto
Art. 25 - Indennità di reperibilità
Art. 26 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Art. 27 - Indennità per maneggio di denaro e cauzione
Art. 28 - Trasferte
Art. 29 - Trasferimenti
Parte IV Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale
Art. 31 - Infortuni e malattie professionali
Art. 32 - Trattamento economico in relazione agli artt. 30 e 31
Art. 33 - Servizio militare e servizio civile sostitutivo
Art. 34 - Congedo matrimoniale
Art. 35 - Permessi non retribuiti e aspettative
Parte V Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 36 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto
Art. 38 - Disciplina dei licenziamenti
 Parte VI Disciplina aziendale e controversie
Art. 39 - Schede di valutazione
Art. 40 - Regolamento interno
Art. 41 - Patto di non concorrenza
Art. 42 - Comportamenti in azienda
• I) Disciplina aziendale
• II) Provvedimenti disciplinari
◦ Procedura per i provvedimenti disciplinari
• III) Ammonizione e sospensione
• IV) Licenziamento per motivi disciplinari
Art. 43 - Controversie individuali e plurime
• I) Controversie individuali e plurime
• II) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali
Art. 44 - Contestazioni sulla retribuzione
Parte VII Istituti di carattere sindacale
Art. 45 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 46 - Affissioni
Art. 47 - Patronati
Art. 48 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 49 - Assemblea
Art. 50 - Locali della RSU
Art. 51 - Aspettative per cariche sindacali - Cariche pubbliche
Art. 52 - Permessi per cariche sindacali
Parte VIII Disposizioni particolari
Art. 53 - Quadri
Art. 54 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 55 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 56 - Diritto allo studio
Art. 57 - Ambiente di lavoro
Art. 58 - Abiti da lavoro
Art. 59 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 60 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti - Riposi intermedi
Art. 61 - Tutela categorie dello svantaggio sociale
Art. 62 - Casse di previdenza
Art. 63 - Cessione e trasformazione dell'azienda
Art. 64 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Parte IX Disposizioni finali
Art. 65 - Abrogazione del precedente Contratto - Condizioni di miglior favore
Art. 66 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Norme particolari per le aziende di cui alla nota in calce alla costituzione delle parti
• Parte I
◦ D) Appalti

• Parte II
◦ Art. 2 - Periodo di prova
• Parte III
◦ Art. 5 - Classificazione del Personale
▫ Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni per i settori dei lubrificanti e GPL
◦ Art. 7 - Orario di lavoro
◦ Art. 16 - Minimi tabellari
◦ Art. 17 - Indennità di contingenza
◦ Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
• Parte V Risoluzione del rapporto di lavoro
◦ Art. 36 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Allegato 1Bis
Allegato 2 Modalità di esercizio del diritto di sciopero
Allegato 3 Lettera dell'Unione Petrolifera sul trattamento per malattia o infortunio extra professionale
Allegato 4 Lettera tra le parti
Allegato 5 Lettera alle organizzazioni sindacali
Allegato 6 Lettera alle OSL
Allegato 7
Allegato 8 Lettera delle OSL a Unione Petrolifera e Federchimica

Contratto Collettivo nazionale di lavoro 3 giugno 1994 per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose per gli addetti all'industria di produzione di oli lubrificanti, di imbottigliamento e di distribuzione di GPL.

Addì, 3 giugno 1994, in Roma tra l'Unione Petrolifera […] la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica (1) […] con la partecipazione di una delegazione industriale […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Filcea Cgil […] con l'intervento della Segreteria Confederale della Cgil […] la Flerica Cisl […] la Uilcer Uil […] assistiti da(l) […] Segretario Generale Uil e con la partecipazione del Comitato di Negoziazione eletto dall'Assemblea Nazionale dei delegati del 16 e 17 novembre 1993 […] è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale (2) che disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende che eserciscono l'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi (escluse, comunque, la ricerca, la estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche c bituminose) e i lavoratori da esse dipendenti, nonché tra le aziende di produzione di oli lubrificanti, di imbottigliamento e di distribuzione di GPL e i lavoratori da esse dipendenti.

Chiarimento a verbale
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con la dizione «o la distribuzione di prodotti petroliferi» hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti anche la sola distribuzione dei prodotti stessi, mediante la tipica attrezzatura ed organizzazione delle aziende industriali del settore.
Le parti dichiarano che sono da considerarsi comunque escluse dalla dizione predetta:
- le aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui (grossisti) anche se titolari di depositi interni (purché non soggetti a permanente sorveglianza doganale) ma non titolari di depositi costieri;
- i chioschi, i distributori stradali e le stazioni di servizio che non siano direttamente gestiti da società soggette all'applicazione del contratto stesso.

(1) Le Aziende impegnate all'applicazione del presente contratto di lavoro sono: Castrol, Ilco, Roloil, Rondine, Siro, Viscolube, Aziende industriali aderenti all'Assogpl alla data di stipula del presente Contratto e altre Aziende che già applicavano l'Accordo 24-7-1984.

(2) Il presente contratto, nella versione stipulata con il Sindacato Nazionale Cisnal Petrolieri […] coadiuvato da un comitato di negoziazione composto dai dirigenti delle RSA e dai Segretari Provinciali di Categoria; con l'assistenza del responsabile del Settore Politiche […] e dal Segretario Generale della Cisnal […] presenta le seguenti variazioni:

- art. 45; sostituito come segue:
Rappresentanza sindacali aziendali
La Rappresentanza Sindacale Aziendale è riconosciuta quale agente contrattuale della contrattazione articolata a livello aziendale.
Per quanto concerne le materie della contrattazione aziendale comuni ai lavoratori di più unità produttive o dell'azienda, la contrattazione stessa sarà esercitata dai Sindacati di categoria. Ciò anche nel caso che la materia oggetto di contrattazione sia il premio di produzione.
[…]

Dichiarazione a verbale
Le Aziende prendono atto che l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori firmataria dichiara:
- al fine di realizzare una più ampia partecipazione dei lavoratori, in modo competente e responsabile, secondo le reali capacità di ciascuno alla vita delle Aziende, promuovendo sempre più valide forme di accordo tra datori e prestatori di lavoro nello spirito dell'art. 46 della Costituzione Italiana, intende costituire nelle singole unità produttive con oltre 15 dipendenti, un Comitato Sindacale, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, quale organo di affiancamento alla Rappresentanza Sindacale Aziendale di cui al precedente articolo contrattuale.
- Su richiesta dei dirigenti la RSA o dei Sindacati Provinciali o Nazionali, i Membri del Comitato sindacale, sono ammessi a fruire di permessi retribuiti nell'ambito del monte ore stabilito per le RSA nel precedente articolo contrattuale e con le stesse modalità.
- Nel caso di incontri con la Direzione aziendale i dirigenti della RSA potranno farsi assistere da un membro del Comitato sindacale o da un lavoratore in forza al reparto interessato alla materia in discussione.
- Che la RSA costituita ai sensi del presente articolo rappresenta, con riferimento a quanto previsto della legge n. 190/1985 sul riconoscimento giuridico dei quadri, tutti i lavoratori: quadri, impiegati, intermedi e operai.
- Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
- Per quanto riguarda le Commissioni Interne si fa riferimento alle norme generali vigenti in materia per l'industria.

- art. 50: sostituito come segue:
Locali
[…]
N.B. In tutte le parti del contratto nelle quali si fa riferimento alla RSU deve intendersi RSA.


Parte I

A) relazioni industriali
[…]
Le parti confermano pertanto l'interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto sistematico sui problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per difendere e favorire l'occupazione, pur nella situazione di maggiore concorrenza connessa con la nuova dimensione europea.
Tale modello di relazioni industriali richiama un rinnovato ruolo delle Associazioni imprenditoriali e del sindacato sui temi della programmazione e della gestione della politica energetica dell'intero settore.
Dentro questo quadro, ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità di imprenditori e Organizzazioni sindacali dei lavoratori, i firmatari del CCNL convengono di costituire a livello nazionale un Comitato paritetico, convocabile su richiesta di una delle parti, che esamini i problemi connessi alla realizzazione del quadro normativo richiamato, allo scopo di pervenire a definire, per quanto possibile, posizioni comuni anche nei confronti delle competenti Autorità in materia di politica energetica del Paese.
Tale organismo esaminerà inoltre, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le problematiche generali del settore allo scopo, possibilmente, di individuare e concordare preventivamente orientamenti ed indirizzi circa le occasioni di sviluppo e le condizioni per favorirle nonché i punti di debolezza e le loro possibilità di superamento, quale contributo al controllo e riorganizzazione dell'intero ciclo produttivo, al governo dei processi di ristrutturazione, nonché delle problematiche relative al decentramento produttivo e terziarizzazione.
Il Comitato paritetico dovrà esaminare anche specifiche problematiche di comparti omogenei del settore (raffinazione, distribuzione e logistica, GPL, ecc.) nonché tematiche territoriali che per la loro importanza assumano rilevanza nazionale.

In particolare saranno oggetto di esame:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive, gli effetti sull'occupazione di tali prospettive, l'andamento degli orari di lavoro nei principali paesi industrializzati;
- le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- le modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle Parti sociali per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, prevedendo le necessarie articolazioni territoriali.
L'esame di tali questioni sarà effettuato da un'apposita sezione del Comitato, come specificato al successivo punto «Ambiente»:
- la tematica del decentramento produttivo e della terziarizzazione con l'obiettivo di contemperare, nell'ambito di una economicità di gestione, l'esigenza di flessibilità organizzativa ed operativa delle imprese con il loro specifico ruolo, nell'ambito dell'intero ciclo di un settore strategico quale quello petrolifero.
Il confronto sulle tematiche in questione sarà avviato dal Comitato in apposita riunione entro il primo semestre del 1995:
- l'andamento dell'occupazione nel settore ed in particolare di quella giovanile e femminile in rapporto rispettivamente all'accordo interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro e alle possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 125/91, 903/77 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito.
Su questa tematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, anche avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, anche attraverso iniziative congiunte tese a promuovere l'accoglimento di progetti specifici presso i Comitati allo scopo costituiti:

- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antifortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;

- le problematiche connesse al lavoro in turno con particolare riferimento alla tipologia degli schemi di turnazione adottati nelle diverse realtà aziendali e alle esperienze di altri Paesi industrializzati.
In proposito le parti potranno promuovere un'indagine conoscitiva:
- l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale e internazionale con particolare riferimento allo sviluppo della attività comunitaria e del dialogo sociale.
A tal fine le Aziende che prevedono la realizzazione di momenti di dialogo sociale a livello europeo concorderanno con le OO.SS firmatarie le norme e le modalità di rappresentanza.

Saranno inoltre forniti:
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione, part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali tematiche connesse all'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari;
- elementi conoscitivi relativi all'inserimento nelle strutture aziendali di lavoratori portatori di handicap in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Il Comitato si riunirà entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL per concordare le sue modalità di funzionamento.

2) A livello di azienda: annualmente o su richiesta di una delle parti le aziende si incontreranno con le OO.SS nazionali firmatarie del presente contratto unitamente alle strutture territoriali ed alle RSU delle diverse unità produttive - o eventualmente, su delega delle OO.SS nazionali, con le sole strutture territoriali unitamente alle RSU - per esaminare, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui sopra, i seguenti punti:
a) prospettive di sviluppo dell'attività dell'Azienda, le implicazioni sugli investimenti e sugli aspetti industriali ed organizzativi che ne derivano;
b) i dati consuntivi dell'occupazione ed il prevedibile andamento della stessa, anche in relazione a processi di riorganizzazione e riconversione industriale;
c) problematiche occupazionali connesse ad esigenze di ristrutturazione o di razionalizzazione tecnico produttiva;
d) gli effetti delle innovazioni tecnologiche, delle modifiche organizzative e degli investimenti sulla occupazione, sull'ambiente e sicurezza;
e) le eventuali specifiche tematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale;
f) le risultanze emerse dal rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 9 della legge 10.4.91 n. 125.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti, in grado di fornire una conoscenza adeguata alla specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale:
g) il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
h) il numero dei contratti part-time e a termine;
i) gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
l) iniziative relative all'inserimento nelle strutture aziendali dei lavoratori portatori di handicap in funzione della capacità lavorativa degli stessi;
m) iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari;
n) adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici.
Ove, a seguito dell'azione informativa, emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali per la cui realizzazione fossero reciprocamente ritenuti utili momenti di approfondimento specifico, potranno essere attivati appositi comitati misti di lavoro.

3) A livello di unità produttiva di dimensioni significative e di particolare importanza: annualmente o su richiesta di una delle parti le aziende si incontreranno con la RSU assistita dalle OO.SS territorialmente competenti per esaminare, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui sopra, i seguenti punti:
a) i programmi di attuazione dei nuovi investimenti e le relative
b) i dati consuntivi dell'occupazione e il prevedibile andamento della stessa, anche in relazione al punto precedente;
c) le problematiche occupazionali connesse ad esigenze di ristrutturazione o di razionalizzazione tecnico produttiva;
d) gli effetti delle innovazioni tecnologiche, delle modifiche organizzative e degli investimenti sulla occupazione, sull'ambiente e sulla sicurezza;
e) le eventuali specifiche tematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale;
f) le risultanze emerse dal rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 9 della legge 10/4/91 n. 125.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale:
g) il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
h) il numero dei contratti part-time e a termine;
i) gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
l) iniziative relative ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
m) iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari;
n) adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici.
Nota
Per le Aziende che, per la loro limitata presenza sul territorio nazionale e per la loro ridotta dimensione occupazionale, non rivestano significatività e particolare importanza, i dati del livello aziendale saranno esaminati globalmente in occasione dell'incontro annuale di settore.
Analogamente si procederà per le Aziende di imbottigliamento e di distribuzione GPL, nel caso in cui non esista una sede di esame a livello aziendale.

B) Ambiente
La mutata sensibilità collettiva verso il problema ambientale ha riportato al centro dell'attenzione generale gli aspetti relativi ai rapporti tra industria petrolifera e ambiente.
Pertanto, come previsto nel precedente punto «relazioni industriali», viene costituita nell'ambito del Comitato Paritetico Nazionale, una apposita sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza.
- La sezione potrà individuare elementi da fornire - per il tramite delle Parti stipulanti - alle rispettive Confederazioni Generali.
- La sezione si riunirà almeno due volte l'anno o quando richiesto da una delle parti a fronte di specifiche esigenze.
- La sezione avrà il compito di:
a) confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti;
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia ambientale e della sicurezza, anche con riferimento alla qualità dei prodotti (es. benzina ecologica, gasoli e oli combustibili BTZ) e alla sicurezza degli impianti.
c) seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore;
d) esaminare le problematiche locali connesse con eventuali programmi di risanamento, di bonifiche, delocalizzazioni o chiusure, che assumano particolare rilevanza;
e) sulla base delle acquisizioni tecnico-scientifiche e delle normative anche di provenienza comunitaria, esaminare nuove norme di protezione e prevenzione verso le eventuali, nuove patologie da videoterminali, per i lavoratori, comprese le lavoratrici in gravidanza, addetti ad attività che nell'arco della giornata comportino un utilizzo continuativo del videoterminale.
Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione delle problematiche, questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle proprie azioni:
f) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
g) individuare proposte e suggerimenti per migliorare la formazione all'ambiente e alla sicurezza, con particolare riferimento ai preposti aziendali ed ai componenti le Commissioni ambiente operanti nelle imprese.
In particolare, con riferimento all'accordo dell'11 giugno 1993 sulla formazione dei componenti le Commissioni ambiente - che si allega al presente CCNL - saranno concordati contenuti e formule operative per l'aggiornamento dell'attività formativa definita congiuntamente;
h) esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive comunitarie (ad esempio Direttiva 391/89 e provvedimenti collegati, nonché regolamenti CEE su Ecoaudit ed Ecolabel e approccio integrato al controllo delle emissioni) individuando, se del caso, iniziative di carattere applicativo.

C) Contrattazione articolata
Nel riconoscere l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme, le parti si danno atto che rientra negli obiettivi comuni, secondo le linee e le indicazioni contenute nel Protocollo interconfederale del luglio 1993, la promozione ed il rispetto di un assetto organico della contrattazione per una coerente articolazione dell'iniziativa sindacale ai vari livelli: nazionale, aziendale, di unità produttiva. Assetto che eviti interferenze o sovrapposizioni, definendo chiaramente gli ambiti delle rispettive competenze e favorendo un organico coordinamento.
Particolare rilievo assume in questo quadro la contrattazione integrativa aziendale sia per le definizioni ad essa direttamente delegate dal contratto nazionale, sia per la gestione del contratto nei suoi molteplici aspetti, dalla verifica del puntuale e corretto adempimento della normativa contrattuale nelle varie unità produttive, alla ricerca di soluzioni concordate nell'ambito degli indirizzi tracciati dal contratto.
Fermo restando quanto sopra definito, le parti, nel riconoscere alla funzione imprenditoriale l'autonoma definizione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive e nel riaffermare il diritto del Sindacato di intervenire per controllarne gli effetti sulla forza lavoro, si danno atto che la migliore combinazione dei fattori produttivi e di organizzazione del lavoro deve realizzare da un lato maggiore efficienza e produttività, elementi assunti anche come strumenti per la difesa attiva dell'occupazione, e dall'altro la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza.
Con questi obiettivi si intende anche perseguire il controllo degli effetti dei processi di ristrutturazione sulla forza lavoro.

D) Appalti(1)
1) Informazione
In occasione degli incontri annuali a livello di azienda o di significativa unità produttiva di cui al punto A) della presente Parte prima, saranno forniti i dati complessivi sulle diverse attività svolte in appalto e relative al ciclo operativo, compreso il numero dei lavoratori che hanno prestato la loro opera in tali attività.
[…]

2) Distribuzione
a) In considerazione delle speciali caratteristiche e modalità operative proprie della distribuzione dei carburanti (benzina e gasolio) e tenuto conto dei chiarimenti intervenuti in proposito tra le parti, detta distribuzione ai punti di vendita e alle stazioni di servizio, nonché negli aeroporti dallo stoccaggio agli aerei, sarà in via di massima esercitata direttamente dalle Aziende.
Le Aziende petrolifere che attualmente concedono in appalto tale servizio dovranno limitare la concessione ad una quota non superiore al 50% della entità del prodotto trasportato.
L'impegno di cui sopra verrà realizzato aziendalmente con il seguente criterio: il totale del prodotto trasportato verrà calcolato assumendo convenzionalmente come valore di riferimento la capacità complessiva del parco automezzi di proprietà funzionanti ed effettivamente utilizzati ed in appalto, adibiti alla distribuzione dei carburanti all'intera rete nazionale.
A tal fine ciascuna Azienda fornirà alle OO.SS dati specifici relativamente:
- al parco automezzi sia proprio che di privati;
- al numero dei lavoratori kilolitristi dipendenti articolati per unità produttiva.
Ciò anche al fine di controllare e programmare la realizzazione degli obiettivi concordati nei commi precedenti.
b) In relazione all'intento di favorire una maggiore efficienza e produttività del servizio di distribuzione, le parti convengono che a livello aziendale potranno essere adottate soluzioni organizzative intese a realizzare una migliore rispondenza del servizio stesso alle esigenze del consumo, quali lo sviluppo professionale, la distribuzione degli orari di lavoro che potranno essere articolati e turnati come ad esempio: su sei giorni settimanali, durate giornaliere diverse, sfalsamenti, ecc.
L'impostazione generale di tali soluzioni verrà definita nella contrattazione integrativa aziendale e la sua concreta realizzazione verrà contrattata a livello delle varie unità locali.

3) Manutenzione
Le Aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti di raffineria.
Provvederanno inoltre in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti dei depositi purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continua ed ininterrotta del personale di manutenzione per settori di attività.
Considerata la prevalente esigenza di indirizzi applicativi omogenei, le RSU - le rappresentanze delle RSU per le Aziende con più unità produttive (per es. Depositi) - unitamente alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti concorderanno con le Direzioni aziendali unitamente alle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, i criteri applicativi della norma contrattuale per le singole aziende.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto del comune obiettivo di pervenire al superamento dell'attuale normativa contrattuale in materia di appalti, la quale pertanto si configura quale norma transitoria, in vista degli orientamenti ed indirizzi che in materia di decentramento produttivo e terziarizzazione potranno essere concordati nell'ambito del Comitato paritetico nazionale di cui al capitolo «Relazioni Industriali».
(1) Per le Aziende di imbottigliamento e di distribuzione di GPL vedi pag. 96.

E) Contratti di formazione-lavoro, contratti a termine, part-time, formazione professionale
Le parti allo scopo di consentire alle Aziende di soddisfare le proprie esigenze organizzative e produttive e di dare al tempo stesso un contributo positivo all'occupazione, riconoscono la opportunità di utilizzare le occasioni offerte dalla vigente normativa legislativa e interconfederale in tema di contratti di formazione-lavoro, di contratti a tempo determinato e di lavoro a tempo parziale.
Le parti inoltre, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione professionale e di ruolo delle Parti sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'adeguamento della struttura occupazionale alle modificazioni tecnologiche e organizzative, ed è funzionale al perseguimento e alla realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale.
In tal senso assumono un ruolo funzionale e fondamentale gli interventi di formazione professionale e di riqualificazione dei lavoratori.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa;
- rispondere alla necessità di continuo aggiornamento dei lavoratori;
- facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
I programmi di formazione professionale possono comprendere eventualmente l'insegnamento della lingua italiana, per quanto riguarda i lavoratori extra-comunitari, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore di cui all'art. 56 del presente CCNL.
Le problematiche e gli obiettivi della formazione formeranno oggetto di esame nelle sedi e secondo quanto previsto dal capitolo Relazioni Industriali.

I) Orario di lavoro
In occasione degli incontri di cui alla lettera A) e con successive cadenze semestrali, a livello di azienda e di unità produttiva di dimensioni significative e di particolare importanza saranno forniti dati aggregati sull'andamento del lavoro straordinario allo scopo di favorire un corretto rapporto tra gli orari contrattuali e gli orari di fatto, con riferimento in particolare al godimento dei riposi, delle ferie e dei recuperi di cui al terzultimo comma dell'art. 11, alle specifiche esigenze tecnico-produttive, all'andamento degli organici, all'assenteismo, ecc.
[…]

Parte II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
[…]
L'assunzione è subordinata all'esito favorevole della visita medica.
[…]

Art. 3 - Rapporto di lavoro
[…]
Le norme previste nel presente Contratto nazionale si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso.

Art. 4 - Lavoro a tempo parziale
[…]
Per quanto non direttamente disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio alla specifica normativa di cui alla legge n. 863/1984.
[…]

Parte III Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 5 - Classificazione del personale (1)
D) Declaratorie e profili
Declaratoria - Livello 2°
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività semplici di ufficio o i lavoratori che eseguono operazioni semplici o in aiuto ad altri lavoratori.

Profili (Legenda: impiegati*; intermedi**; operai***)

*** Addetto permanentemente al servizio antincendio.
[…]

Art. 7 - Orario di lavoro (1)
Salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore l'orario normale di lavoro per i lavoratori non turnisti né addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8 non potrà eccedere le 38 h e 40 minuti settimanali (38 h e 50 minuti, al lordo di una riduzione di 12 ore su base annua, per i lavoratori di cui al punto A) dell'art. 8).
L'orario di lavoro come sopra disposto, sarà distribuito su cinque giorni della settimana per tutti i lavoratori non turnisti né addetti agli orari particolari di cui al punto B dell'art. 8, intendendosi peraltro che il giorno di sosta sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti escluse le ferie.
Tale giorno di sosta sarà di preferenza collegato alla domenica in modo da assicurare due giorni consecutivi di riposo ogni settimana, ricorrendo, se necessario, ad avvicendamenti tra gruppi di lavoratori per quanto riguarda il godimento del predetto giorno di sosta settimanale.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia (esempio: fattorino; guardiano; autista di vettura; portiere; infermiere patentato; ecc.) l'orario normale di lavoro non potrà eccedere le 43 h e 40 minuti settimanali (42 h e 40 minuti per l'autista kilolitrico e per l'autista rifornitore di aerei).
[…]
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, nonché per i lavoratori addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8, l'orario normale di lavoro annuo è di 233,5 giornate di otto ore lavorative al lordo delle ferie.
Per tali lavoratori gli schemi di turnazione delle squadre, al fine dell'applicazione dell'orario contrattuale annuo di lavoro, verranno definiti in sede aziendale con la RSU, e in relazione alla esigenza della attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici dovranno tenere conto del godimento delle ferie e dei riposi settimanali, dell'assenteismo medio per morbilità ed infortunio, nonché delle flessibilità connesse alle polivalenze.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall'effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
Le parti si danno atto dell'esigenza che la riduzione di orario già attuata a norma del contratto precedente si combini con un maggior livello di efficienza e produttività.
A tal fine, i regimi dell'orario di lavoro, funzionali ad un più intenso e produttivo utilizzo degli impianti e dei mezzi, dovranno tra l'altro consentire:
- flessibilità gestionale delle prestazioni;
- sfalsamento nell'inizio dell'orario di lavoro in relazione a particolari esigenze produttive;
- articolazione dell'orario normale come media su un arco di più settimane. A tal fine, le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative, programmi comprendenti prestazioni settimanali con orari superiori o inferiori di 8 ore rispetto all'orario contrattuale normale distribuite su un numero di giorni tra 6 e 4, nel rispetto dell'orario contrattuale annuo;
- una distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni e/o in misura diversa nelle singole giornate lavorative della settimana.
Per quanto in particolare riguarda le modalità della prestazione lavorativa dei turnisti, le parti concordano che deve essere considerata insita nell'attività di lavoro in turno la possibilità di essere chiamati in servizio durante il riposo nonché la possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell'orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione.
La materia sarà oggetto di specifici accordi a livello aziendale.
[…]
A livello aziendale, potranno essere attuati, previ accordi sindacali, schemi di turno differenziati durante l'arco dell'anno.
La distribuzione dell'orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti sarà definita in sede aziendale con la RSU.
A decorrere dal 1 gennaio 1995, al fine di parificarlo, al netto della discontinuità, all'orario normale annuo dei turnisti, l'orario normale di lavoro degli avio rifornitori che operano in turni continui e avvicendati sarà pari a 1868 ore annue.
Le modalità di attuazione di tale riduzione saranno concordate a livello aziendale.
Chiarimenti a verbale
1) Per la regolamentazione degli orari di lavoro dei lavoratori addetti al funzionamento delle stazioni di servizio e di rifornimento dei chioschi e dei distributori stradali, gestiti direttamente dalle società soggette alla applicazione del presente Contratto, varranno le disposizioni emanate dalle autorità competenti, in relazione alla particolarità della disciplina normativa in atto per tale settore di attività.
2) Le parti si danno atto che con i sopra riportati esempi di addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia non si è inteso apportare alcuna modificazione o limitazione alle relative norme di legge.
(1) Per le aziende di cui alla nota in calce alla Costituzione delle Parti, vedi pag. 108.

Art. 8 - Orari particolari
Gli orari particolari presi in considerazione ai fini della disciplina prevista dal presente articolo sono i seguenti:
A) Orari con i quali viene assicurata una attività continua per tutte le ore del giorno e della notte, per cinque giorni settimanali.
B) Orari con i quali viene assicurata una attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno.
C) Orari con i quali viene assicurata una attività per cinque giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno.
Per i lavoratori che normalmente svolgono tali orari, si applicano le seguenti maggiorazioni, fatte salve le condizioni aziendali già di miglior favore:
- per gli orari di tipo A 11,5%
- per gli orari di tipo B 10,5%
- per gli orari di tipo C 4,5%
A decorrere dal 1.7.94 ai lavoratori suddetti verrà inoltre corrisposto un importo pari al 2% della retribuzione di fatto per ogni ora effettivamente lavorata nei due turni diurni.
[…]
Altri eventuali tipi di orari potranno essere definiti con le strutture sindacali aziendali, adeguando le relative maggiorazioni.
[…]
Ai lavoratori che effettuano orari di tipo A sarà inoltre corrisposta la somma di L. 6.000 per ogni turno notturno completo effettivamente lavorato, o frazione dello stesso superiore al 50%.
[…]

Art. 9 - Riposo settimanale
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale che dovrà normalmente coincidere con la domenica.
La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è consentita nei soli casi stabiliti dalle norme di legge.
In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovrà in via normale essere preventivamente stabilito.
Nessuno spostamento del predetto giorno di riposo potrà essere disposto senza un preavviso da parte dell'azienda di almeno 48 ore, salvo casi di materiale impossibilità.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.

Art. 11 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno
[…]
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, a meno che venga concesso, a termini di legge, il riposo compensativo in altro giorno della settimana, nonché il lavoro effettuato nei giorni di festività di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dal Contratto e dalle leggi, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[…]
a) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Esso deve trovare obiettive giustificazioni in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. In tali ipotesi rientrano anche i casi di prestazioni straordinarie generate dal mancato cambio turno.
b) Al di là dei casi previsti dal comma precedente, il lavoro straordinario potrà essere prestato entro i limiti e secondo le modalità preventivamente contrattate al livello aziendale con la RSU. Tuttavia tale contrattazione non avrà luogo per le ore di prestazione fino alle 25 ore trimestrali individuali, fatta salva la libera determinazione del lavoratore interessato.
Le prestazioni di cui al presente punto b), ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro straordinario, saranno compensate da corrispondenti riposi.
Le Aziende forniranno alla RSU, a sua richiesta, le informazioni relative alla consistenza del lavoro straordinario di cui ai precedenti punti a) e b).
Tali informazioni potranno essere richieste dalla RSU con una frequenza non inferiore ai quattro mesi.
Chiarimenti a verbale
1) In relazione alle imprescindibili esigenze di sicurezza connesse con le particolari caratteristiche degli impianti, le parti si danno atto che il lavoratore del turno smontante per lasciare il posto di lavoro deve avere la sostituzione del lavoratore del turno montante e pertanto costituisce preciso impegno della Azienda provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione suddetta.
[…]

Art. 13 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordato tra le aziende e le RSU, purché esso sia contenuto nei limiti di un ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 20 - Lavoro a cottimo
Si applicano le disposizioni di legge in vigore.
[…]

Art. 22 - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni continui e avvicendati sia diurni che notturni verrà corrisposta una maggiorazione unica del 18,50% sulla retribuzione mensile di fatto.
[…]

Art. 23 - Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
In relazione alle particolari caratteristiche del lavoro svolto sui campi di aviazione al personale addetto al rifornimento di aeromobili sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro come sopra svolto una speciale indennità di Lire 2.000.
La suddetta indennità, che per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua intrinseca natura costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
[…]

Art. 25 - Indennità di reperibilità
Al lavoratore al quale l'azienda richieda di essere reperibile, per eventuali immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi in sede aziendale, nell'ambito della contrattazione articolata di cui alla Parte I, e da corrispondersi per la durata dell'impegno di reperibilità.
L'obbligo dell'immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
[…]

Art. 26 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Qualora le speciali condizioni in cui vengono ad essere svolte le ricerche petrolifere richiedano la corresponsione di particolari indennità, queste saranno determinate in sede aziendale nell'ambito della contrattazione articolata di cui alla Parte I.

Art. 29 - Trasferimenti
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Parte IV Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 31 - Infortuni e malattie professionali
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal Testo Unico 30 giugno 1965 n. 1124, e relative norme regolamentari ed integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Parte VI Disciplina aziendale e controversie
Art. 40 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall'Azienda, sentita la RSU, dovrà essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce; esso non dovrà contenere norme in contrasto con il presente Contratto.

Art. 42 - Comportamenti in azienda
I) Disciplina aziendale
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
Dovranno tra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti, che rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
- In particolare il lavoratore è tenuto a:
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

III) Ammonizione e sospensione
Normalmente, salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore che:

b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli;
d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell'andamento del lavoro;

g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;


IV) Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento per motivi disciplinari potrà essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:

3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente Parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell'inadempimento comporti l'applicazione diretta della sanzione prevista nella presente Parte IV;
4) contravvenzione al divieto di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, contravvenzione al divieto di fumare nelle sedi di lavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;

7) insubordinazione verso i superiori;
[…]
È in facoltà dell'azienda disporre la sospensione cautelare del lavoratore fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando il diritto alla retribuzione durante il periodo di sospensione cautelare.
L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.

Art. 43 - Controversie individuali e plurime
II) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali
Le controversie collettive per l'interpretazione del presente Contratto saranno deferite per la loro definizione all'esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori nominati dalle parti stipulanti il presente Contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell'esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.

Parte VII Istituti di carattere sindacale
Art. 45 - Rappresentanza sindacale unitaria

[…]
I componenti della RSU, nel numero definito al punto precedente, subentrano al Consiglio di fabbrica, alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla citata legge 300/70 per titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori, e per la funzione di agente contrattuale per le materie demandate a livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nell'esercizio di tale attività potranno farsi assistere da altri lavoratori dell'unità produttiva, in numero comunque non superiore a 1/3 dei componenti la RSU, in relazione alle materie in discussione.
Per quanto concerne le materie della contrattazione aziendale comuni ai lavoratori di più unità produttive dell'azienda, la contrattazione stessa sarà esercitata dai Sindacati di categoria unitamente ad una rappresentanza delle RSU competenti. Ciò anche nel caso che la materia oggetto di contrattazione sia il premio di produttività.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte annuo di due ore e trenta minuti per ogni dipendente in forza all'unità produttiva al 31. 12 dell'anno precedente.
[…]
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
Dichiarazioni a verbale
1) Considerata l'importanza che assume per i lavoratori e per le imprese l'attività della Commissione ambiente, le parti a livello aziendale opereranno perché nella gestione delle agibilità previste nei limiti del monte ore complessivo si assicurino le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività della Commissione stessa.
2) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo Interconfederale 20.12.1993.

Art. 46 - Affissioni
La RSU ha diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori della unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Art. 49 - Assemblea
In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro. Dette assemblee avranno luogo su convocazione della RSU e/o su convocazioni singole o unitarie delle Associazioni Sindacali stipulanti congiuntamente il presente Contratto. Nelle unità con meno di 10 dipendenti la convocazione sarà effettuata esclusivamente fuori dell'orario di lavoro.
[…]
Tali riunioni dovranno svolgersi normalmente nel periodo terminale o iniziale dell'orario giornaliero, previe intese tra la Direzione dell'unità produttiva e la RSU anche per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle attrezzature e dei prodotti.
[…]

Parte VIII Disposizioni particolari
Art. 54 - Disciplina dell'apprendistato

Si applicano le disposizioni in vigore.

Art. 57 - Ambiente di lavoro
La concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose non dovrà superare i limiti massimi (Mac) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Si precisa che dette tabelle - che verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati - vengono richiamate per quelle parti che siano applicabili alle attività per le quali il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro viene stipulato e con riguardo alle attuali condizioni e caratteristiche delle attività medesime.
Nel caso in cui le competenti Autorità italiane dovessero elaborare nuove specifiche tabelle, la situazione formerà oggetto di esame fra le parti stipulanti il presente Contratto.
L'azienda adotterà le misure atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i limiti di soglia.
Sarà assicurata la corretta informazione e l'adeguata formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione, anche in rapporto alle eventuali modifiche tecnologiche, tenendo conto, ove necessario, della nazionalità dei lavoratori.
L'Azienda si adopererà affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese che siano presenti nel proprio stabilimento ricevano comunicazione scritta di tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all'impresa appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale ambiente.
I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti anche attraverso informazione e formazione le norme di sicurezza che l'Azienda committente comunicherà.
L'Azienda committente verificherà l'osservanza ed il rispetto delle misure di sicurezza stabilite, nell'area interessata dai lavori, e promuoverà il coordinamento fra le attività sotto il profilo della sicurezza.
In caso di innovazioni produttive che comportino l'esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l'Azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti e ne darà preventiva informazione alle RSU.
Fermo restando che la RSU è la titolare esclusiva dei rapporti con la direzione aziendale, la RSU di ogni unità produttiva nomina, di norma tra i suoi componenti, gli incaricati ad esaminare in sede tecnica con la direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
1 rappresentante nelle unità produttive fino a 200 dipendenti
3 rappresentanti nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti.
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione Ambiente saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale.
Sulla base degli indirizzi che perverranno dal livello nazionale, la RSU, d'intesa con la Commissione Ambiente, potrà concordare con la Direzione aziendale programmi di formazione e aggiornamento professionale finalizzati all'ambiente ed alla sicurezza, anche mediante l'utilizzo delle 150 ore di cui all'articolo 56 del presente CCNL.
Annualmente l'Azienda fornirà alla RSU, assistita dalla Commissione Ambiente, informazioni relative al razionale utilizzo delle risorse e alla salvaguardia dell'ambiente.
Saranno inoltre fornite informazioni in merito agli investimenti effettuati nell'anno, nonché quelli programmati per l'anno successivo, riferiti alla sicurezza e prevenzione ambientale.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali in materia di sicurezza e ambiente la RSU, avvalendosi della Commissione Ambiente:
a) controlla lo stato di applicazione delle norme di legge o contrattuali vigenti in materia;
b) presenta alla direzione proposte per miglioramenti della predetta situazione applicativa e per eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
c) promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del 20.5.1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, anche attraverso un uso mirato della medicina preventiva;
d) promuove iniziative ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio, di cui all'art. 56 del presente CCNL;
e) concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della legge n. 833 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Usl o in alternativa ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo; assiste agli accertamenti relativi;
f) concorda di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Agli incontri con l'Azienda potranno partecipare, con la Commissione Ambiente di cui sopra, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione. L'Azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con la RSU.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato;
g) controlla il costante aggiornamento di:
- il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati:
- il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione della Commissione Ambiente e dei lavoratori;
- il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché dati specifici relativi al personale femminile.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
Agli effetti dei controlli periodici ai lavoratori trasfertisti sarà messa a disposizione una copia del libretto personale.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
- scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del Dpr 175/88.
La scheda dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
- scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo. La scheda riporterà le caratteristiche tossicologiche e di rischio delle sostanze, le modalità di manipolazione e gli interventi di pronto soccorso.
Le parti hanno la piena libertà di acquisizione e di valutazione in merito ai risultati delle indagini ambientali.
Le aziende porteranno a conoscenza della RSU:
- i programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni tempestive in merito agli elementi conoscitivi forniti alle Amministrazioni Pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi (Dpr 175/88), di valutazione di impatto ambientale (Dpcm 10.8.88), di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante.
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'Azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportino un utilizzo continuativo del videoterminale le parti ricercheranno idonee soluzioni atte ad assicurare:
- corretta positura ergonomica;
- effettuazione di visite specialistiche, mirate e periodiche a carico aziendale;
- utilizzo dei mezzi protettivi eventualmente necessari, indicati da organi competenti.
Nota a verbale
La RSU è tenuta alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.

Art. 58 - Abiti da lavoro
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, alle maestranze che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazione, ecc.) le aziende forniranno «una tantum» una seconda tuta all'atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire l'azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l'abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l'efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l'azienda fornirà mezzi detersivi idonei e sufficienti e assicurerà la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti comma, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
Qualora l'azienda richieda che i lavoratori indossino abiti speciali o divise provvederà alla relativa fornitura.
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.
Inoltre, agli impiegati tecnici di raffineria, stabilimento, cantiere, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l'esercizio delle loro attribuzioni ed a causa delle stesse, verrà fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessità di assicurare l'efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

Art. 59 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge.
[…]

Art. 60 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti - Riposi intermedi
In relazione alle norme di legge sulla tutela del lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti, la durata del riposo intermedio viene stabilita in un'ora (in mezz'ora, nel caso di lavoro a turno), quando l'orario di lavoro sia superiore alle 8 ore.

Art. 61 - Tutela categorie dello svantaggio sociale
Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda e per un miglior inserimento e utilizzo nel contesto aziendale le aziende favoriranno la collocazione mirata degli invalidi e dei portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alle utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali con il supporto tecnico della struttura pubblica competente.
L'attuazione degli eventuali progetti e gli effetti per i lavoratori interessati saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
Le Aziende, al fine di favorire, compatibilmente con le proprie disponibilità tecnico-organizzative, la soluzione del problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti tali dalla Legge 482/68, esamineranno le possibilità di superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento delle attività dei lavoratori stessi in azienda, usufruendo anche dei finanziamenti previsti dalle leggi nazionali e regionali.
[…]

Allegati
Allegato 1 Norme particolari per le aziende di cui alla nota in calce alla costituzione delle parti
Parte I
D) Appalti

Le Aziende di imbottigliamento e di distribuzione di Gpl non concederanno in appalto lavorazioni relative a cicli di produzione intendendosi come tali le lavorazioni comprese tra l'attacco e il distacco delle bombole dalla catena, incluse queste due fasi.
Le aziende non concederanno altresì in appalto operazioni di collaudo delle bombole all'interno dell'azienda. La verifica dell'attuazione della presente intesa sarà fatta in sede aziendale.
Restano peraltro salvi fino alla loro scadenza gli appalti in corso stipulati prima della firma del presente accordo.
Le Organizzazioni firmatarie si adopereranno per la soluzione di eventuali problemi conseguenti all'applicazione di tale norma.

Parte III
Art. 5 - Classificazione del Personale

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L'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene contrattato a livello aziendale.
Le parti concordano di utilizzare il criterio indicato al comma precedente per inquadrare le nuove professionalità che potranno essere individuate a livello aziendale in relazione ad innovazioni tecnologiche o di organizzazione del lavoro.
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Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni per i settori dei lubrificanti e GPL
Federchimica e OO.SS dei lavoratori, nell'affermare che il sistema classificatorio previsto dal contratto collettivo, composto da nove livelli raggruppati in quattro aree professionali, deve risultare sempre adeguato alle esigenze inerenti l'inquadramento del personale, istituiscono una Commissionale Nazionale di studio in materia di classificazioni per i settori dei lubrificanti e Gpl al fine di:
- effettuare un'ampia ricognizione sull'attuale assetto del sistema classificatorio con particolare riferimento alle figure professionali presenti nelle realtà aziendali in rapporto ai profili esemplificativi riportati in contratto;
- verificare, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali, la necessità di eventuali modifiche alla attuale struttura classificatoria e, conseguentemente, formulare proposte al riguardo.
I lavori delle Commissione inizieranno con il giugno 1991 e dovranno essere completati entro il giugno 1992.

Art. 7 - Orario di lavoro
Salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore l'orario normale di lavoro per i lavoratori non turnisti né addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8 non potrà eccedere le 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro come sopra disposto, sarà distribuito su cinque giorni della settimana per tutti i lavoratori non turnisti né addetti agli orari particolari di cui al punto B dell'art. 8, intendendosi peraltro che il giorno di sosta sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti escluse le ferie.
Tale giorno di sosta sarà di preferenza collegato alla domenica in modo da assicurare due giorni consecutivi di riposo ogni settimana, ricorrendo, se necessario, ad avvicendamenti tra gruppi di lavoratori per quanto riguarda il godimento del predetto giorno di sosta settimanale.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia (esempio: fattorino; guardiano; autista di vettura; portiere; infermiere patentato; ecc.) l'orario normale di lavoro non potrà eccedere le 45 ore settimanali (44 per l'autista kilolitrico e per l'autobottista).
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Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, nonché per i lavoratori addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8 l'orario normale di lavoro annuo è di 233,5 giornate di otto ore lavorative al lordo delle ferie.
Per tali lavoratori gli schemi di turnazione delle squadre, al fine dell'applicazione dell'orario contrattuale annuo di lavoro, verranno definiti in sede aziendale con la RSU, e in relazione alla esigenza della attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici dovranno tenere conto del godimento delle ferie e dei riposi settimanali, dell'assenteismo medio per morbilità ed infortunio, nonché delle flessibilità connesse alle polivalenze.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall'effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabili per i lavori cui sono adibiti.
Le parti si danno atto dell'esigenza che la riduzione di orario già attuata a norma del contratto precedente nonché quella di cui ai successivi commi si combini con un maggior livello di efficienza e produttività.
A tal fine, i regimi dell'orario di lavoro, funzionali ad un più intenso e produttivo utilizzo degli impianti e dei mezzi, dovranno tra l'altro consentire:
- flessibilità gestionale delle prestazioni;
- sfalsamento nell'inizio dell'orario di lavoro in relazione a particolari esigenze produttive;
- articolazione dell'orario normale come media su un arco di più settimane. A tal fine, le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative, programmi comprendenti prestazioni settimanali con orari superiori o inferiori di 8 ore rispetto all'orario contrattuale normale distribuite su un numero di giorni tra 6 e 4, nel rispetto dell'orario contrattuale annuo;
- una distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni e/o in misura diversa nelle singole giornate lavorative della settimana.
Per quanto in particolare riguarda le modalità della prestazione lavorativa dei turnisti, le parti concordano che deve essere considerata insita nell'attività di lavoro in turno la possibilità di essere chiamati in servizio durante il riposo nonché la possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell'orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione.
La materia sarà oggetto di specifici accordi a livello aziendale.
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A livello aziendale, potranno essere attuati, previ accordi sindacali, schemi di turno differenziati durante l'arco dell'anno.
La distribuzione dell'orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti sarà definita in sede aziendale con la RSU.
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Chiarimenti a verbale
1) Per la regolamentazione degli orari di lavoro dei lavoratori addetti al funzionamento delle stazioni di servizio e di rifornimento dei chioschi e dei distributori stradali, gestiti direttamente dalle società soggette alla applicazione del presente Contratto, varranno le disposizioni emanate dalle autorità competenti, in relazione alla particolarità della disciplina normativa in atto per tale settore di attività.
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Allegato 6 Lettera alle OSL
Con riferimento alle questioni:
- dell'agibilità sindacale a livello di comparto di azienda;
- del riconoscimento a favore dei componenti delle Commissioni ambiente delle tutele sindacali previste per i componenti delle RSU.
Vi confermiamo gli affidamenti espressi, nel senso cioè del nostro impegno a corrispondere in concreto, alle esigenze stesse. Ciò nel presupposto, per quanto in particolare riguarda le Commissioni ambiente, che i relativi componenti siano scelti di norma tra i membri della RSU.
Tali affidamenti riguardano anche le agibilità necessarie per l'attuazione di programmi di lavoro che potranno essere definiti dall'apposita sezione ambiente del Comitato nazionale.