Tipologia: Accordo indumenti
Data firma: 20 maggio 2016
Parti: Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Grosseto
Fonte: filleacgil.it


Verbale di accordo

L’anno 2016, il giorno 20 del mese di maggio, in Grosseto tra l’Ance Grosseto - Associazione Imprese Edili e Complementari e le Federazioni Provinciali dei Lavoratori Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, convengono ed approvano quanto segue.
A decorrere dal mese di ottobre 2016 la Cassa Edile potrà effettuare due forniture annuali di indumenti e scarpe antinfortunistiche.
La prima fornitura annuale - comprendente una tuta estiva spezzata e un paio di scarpe antinfortunistiche - sarà di norma effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno.
Prima della eventuale seconda fornitura le parti sociali si incontreranno per verificare, sulla base delle disponibilità economiche della Cassa Edile e delle proiezioni di spesa, se l’Ente sarà in grado di assicurare tale prestazione nell’ambito degli equilibri economici di bilancio complessivi. A seguito di tale verifica, su decisione delle parti sociali, la Cassa Edile potrà erogare la seconda fornitura di indumenti e scarpe antinfortunistiche.
La seconda fornitura annuale - comprendente, ad anni alterni, un giaccone o una tuta invernale spezzata e un paio di scarpe antinfortunistiche - sarà di norma effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Le forniture come sopra previste sono riservate ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte, in regola con gli adempimenti contributivi e gli accantonamenti verso la Cassa Edile, come previsto dai contratti collettivi nazionale di lavoro ed integrativo provinciale vigenti per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.
Detti lavoratori devono far valere almeno 800 ore valide ai fini dell’Anzianità Professionale Edile nell’anno APE scaduto al 30 settembre precedente l’anno delle forniture, nonché risultare iscritti alla Cassa Edile alla data di scadenza dell’anno APE suddetto e a quella di consegna degli indumenti e delle scarpe.
Gli aventi diritto alle forniture ivi previste saranno accertati dalla Cassa Edile sulla base delle denunce dei lavoratori occupati pervenute alla Cassa stessa fino al 31 dicembre.
Al termine di tali accertamenti, la Cassa Edile invierà alle aziende apposite liste con nome, cognome e data di nascita degli aventi diritto.
Tali liste dovranno essere completate e restituite alla Cassa Edile a cura delle aziende con l’indicazione della taglia per gli indumenti ed il numero per le scarpe.
La consegna agli aventi diritto del predetto materiale potrà essere effettuata a cura delle Aziende o della Cassa Edile, a seconda dei casi.
Il materiale inviato alle Aziende e non consegnato, dovrà essere immediatamente restituito alla Cassa Edile, unitamente alla lista del materiale consegnato, controfirmata dai lavoratori.
La fornitura del predetto materiale non dovrà essere erogata ai lavoratori che hanno abbandonato il settore al momento della consegna.