Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo Disagio DPI amianto
Data firma: 9 maggio 2016
Parti: Cociv/Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, RSA/RSU
Settori: Edilizia, Grandi cantieri Cociv
Fonte: filleacgil.it


Verbale di accordo

Il giorno 09 maggio 2016, alle ore 10:00, presso la sede di Ance Genova si sono incontrati Consorzio Cociv […], assistiti da Ance Genova […] e da Ance Alessandria […] e OO.SS. Regionali Piemonte e Liguria, Provinciali di Alessandria e Genova del settore Edile (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) ed RSA/ RSU dei cantieri del Consorzio per proseguire la discussione in ordine all'eventuale riconoscimento, da valere per l'intera tratta, di particolari trattamenti per il personale operante presso i cantieri del Consorzio che prevedano l'espletamento dell'attività lavorativa in presenza di rocce amiantifere.
Premesso che
a) nel corso degli incontri precedentemente tenutisi tra le Parti, le OO.SS. di tratta hanno avanzato richieste afferenti, tra l'altro, le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative delle maestranze addette ai cantieri dove è stata o verrà rilevata la presenza di roccia amiantifera;
b) il Consorzio nell'assicurare, in relazione a tali lavorazioni, il pieno rispetto delle prescrizioni di legge, ribadisce di aver adottato tutte le misure ambientali e individuali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
c) il Consorzio Cociv, inoltre, pur ribadendo il pieno rispetto da parte del Consorzio stesso della contrattazione collettiva nazionale e territoriale, ha manifestato la propria disponibilità a valutare l'erogazione di specifiche indennità al fine di compensare l'eccezionale disagio che il personale subisce in conseguenza delle particolari misure di sicurezza adottate per le lavorazioni espletate nei cantieri di cui alla lettera "a" che precede (es. utilizzo di particolari DPI, obbligo di "doccia" nella zona di decontaminazione, ecc.);
d) le Parti a seguito di ampia ed approfondita discussione e delle trattative intercorse hanno raggiunto l'accordo che segue da applicare al personale dell'intera tratta.
Tutto quanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue:
1. le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. con particolare riferimento alla facoltà prevista dall'art. 20, gruppo B "Lavori in galleria", Cociv riconoscerà, retroattivamente a far data dal mese di novembre 2015, in favore del personale operaio che compone le squadre stabilmente assegnate alle attività di scavo di avanzamento al fronte in gallerie ove sia stata rilevata la presenza di roccia amiantifera ed ove, pertanto, siano effettivamente adottate le relative misure di sicurezza indicate in premessa, un'indennità pari al 66% della retribuzione da computarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 vigente CCNL, denominata "indennità disagio DPI amianto";
3. stante quanto previsto dalla notifica di cui all'art. 250, comma 1, D.Lgs. 81/2008, in considerazione delle modalità di espletamento dell'attività lavorativa da parte delle squadre indicate al punto 2 che precede, che prevedono la riduzione, ad un massimo di 4 ore, dell'esposizione giornaliera del lavoratore durante le fasi di scavo e smarino, l'indennità di cui al punto 2 che precede verrà riconosciuta per un numero di ore giornaliere pari a 4;
4. Quale trattamento di miglior favore, al personale di cui al punto che precede verrà altresì riconosciuta l'indennità di cui all'art. 20 Gruppo B - Lavori in Galleria - lettera a) (46%), anche per le ulteriori residue 4 ore del turno di lavoro, benché lavorate fuori dalla zona contaminata e, pertanto, senza l'adozione delle misure di sicurezza indicate in premessa;
5. Resta espressamente pattuito che tale indennità assorbe e sostituisce tutte le altre indennità di cui all'art. 20 (e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelle indicate al Gruppo B - Lavori in Galleria), ad eccezione di quanto convenuto al punto 1 ("Indennità per lavori speciali disagiati") del verbale di accordo del 13 luglio 2015, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
6. Cociv riconoscerà, inoltre, retroattivamente a far data dal mese di novembre 2015, anche in favore del personale operaio che abbia effettuato o si trovi ad effettuare interventi di riparazione o manutenzione in zone delle gallerie ove sia stata rilevata la presenza di roccia amiantifera ed ove, pertanto, siano o siano state effettivamente adottate le relative misure di sicurezza indicate in premessa, una "indennità disagio DPI amianto" in misura pari al 20% della retribuzione, da computarsi sugli elementi i cui al punto 3) dell'art. 24 vigente CCNL, limitatamente alle ore effettivamente prestate in tali condizioni e comunque per un numero di ore giornaliere non superiore a 4.