Tipologia: Accordo
Data firma: 31 maggio 2011
Parti: Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento Confartigianato Imprese e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Trentino
Fonte: EBAT


Il giorno 31 maggio 2011, presso la sede di Ebat via San Daniele Comboni, 13 in Trento tra Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento Confartigianato Imprese e Cgil del Trentino, Cisl del Trentino e Uil del Trentino è stata stipulata la presente Intesa, visto
che l'art. 48 del Dlgs 81/2008 prevede la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
che le Parti Sociali nazionali hanno stabilito le modalità di adesione al RLST negli accordi di riforma del sistema degli assetti contrattuali e della bilateralità; che al punto 3) dell'Atto di Indirizzo sulla Bilateralità sottoscritto dalle Parti Sociali il 30 giugno 2010 è previsto, in caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, il riaccredito dell'importo relativo all'impresa.
Tenuto conto
che le modalità e la quota di adesione sono state riconfermate nelle delibere di EBNA nonché nei CCNL rinnovati alla data odierna;
che la sfera di applicazione di alcuni contratti nazionali dell'artigianato è stata estesa anche alle piccole e medie imprese;
che le imprese associate all' Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento firmataria del presente accordo, che applicano altri Contratti collettivi, manifestano la volontà di aderire al sistema di rappresentanza territoriale per la sicurezza dell'artigianato, in continuità con quanto determinato con gli accordi Interconfederali territoriali del 29 settembre 2009 e 27 luglio 2010; , che il punto 3) degli indirizzi operativi sulla Bilateralità del 23 dicembre 2010 demanda al livello regionale le modalità per il rimborso degli importi relativi al RLST;
le Parti concordano:
che le imprese che risultano aderenti all' Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento firmataria il presente Accordo e che non rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato, nonché tutte le imprese dell'autotrasporto, possono aderire al RLST per l'anno 2011 attraverso il versamento di € 18,75 per ogni lavoratore in forza alla data del 30 giugno 2011;
che il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 luglio 2011 a mezzo bollettino postale intestato ad EBAT Conto Corrente Postale ***
che EBAT provvederà a divulgare, anche attraverso il proprio sito internet le coordinate e le modalità di versamento.
Oltre al presente accordo stabiliscono inoltre
1) che le Imprese, in cui i lavoratori abbiano optato per il rappresentante interno alla sicurezza per l’anno 2011 e che versano mensilmente le quote di adesione attraverso F24, possano richiedere il rimborso dei relativi importi;
2) che la domanda per il rimborso deve essere presentata nel mese di Gennaio 2012 corredata da idonea documentazione ovvero dalla Comunicazione RLS del Datore di Lavoro prodotta all’Inail; dalla comunicazione del verbale di elezione all'OSA così come previsto dalla parte terza dell'Accordo Interconfederale per la Provincia di Trento del 9 settembre 2009;
3) che gli importi da rimborsare saranno quelli stabiliti a livello nazionale, come indicato negli indirizzi operativi.

Le sottoscritte parti procederanno ed una verifica ed eventuale proroga del presente accordo entro 30 novembre 2011 e comunque, in caso di sottoscrizione dì accordi nazionali che intervengono sulle materie oggetto del presente accordo, si incontreranno tempestivamente per armonizzarlo con le previsioni nazionali.
4) valutata la particolare condizione in cui si vengono a trovare le aziende artigiane che effettuano lavorazioni nel verde e che applicano ai propri dipendenti i contratti Legno artigianato e Pulizie artigiano, in riferimento al fatto che per gli stessi dipendenti non è previsto un versamento Inps tramite DM, ma un contributo previdenziale "ex- Scau ", concordano di inserire dette tipologie nell'ambito dell'Ente Bilaterale Artigianato Trentino e i relativi versamenti ad EBAT dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:
1. A decorrere dal 1.01.2011 le quote per il Fondo Sostegno al Reddito di cui all'Accordo Interconfederale 21.07.1988 pari attualmente a Euro 60,00 annui per dipendente verranno versate tramite uno dei seguenti conti correnti Intestati EBAT - Fondo Sostegno al Reddito:
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA -Sede di Trento IBAN: ***
BNL di Trento - Fondo Sostegno al Reddito IBAN: ***
Conto Corrente Postale ***
2. A decorrere dal 1.01.2011 la quota di cui al punto 4.11 dell'Accordo Interconfederale Nazionale 3.09.1996 pari attualmente a Euro 18,75 annui per dipendente qualora l'azienda intenda avvalersi dell'OSA come Organismo della Sicurezza e della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori, verrà versate in aggiunta alla quota del Fondo sostegno al reddito, tramite i conti correnti sopra indicati;
3. A decorrere dal 1.01.2011 la quota di cui al punto 5 dell'Accordo Interconfederale 21.07.1988 pari attualmente a Euro 12,40 annui per dipendente per la rappresentanza sindacale verrà versata esclusivamente tramite il seguente conto corrente:
BNL di Trento -
EBAT - Fondo Prov.le Assistenza Contrattuale Accordo Interconfederale ***