Categoria: 2008
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Tipologia: CCNL
Data firma: 25 maggio 2008 (24 luglio 2008)
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2010
Parti: Federcasse e Dircredito FD,e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC-CRA, Dirigenti
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Capitolo I Area contrattuale - Destinatari - Assunzioni - Inquadramento
Art. 1 Area contrattuale
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Servizi speciali
Art. 4 Limitazioni per assunzioni
Art. 5 Modalità delle assunzioni
Art. 6 Prova
Art. 7 Doveri e diritti
Art. 8 Contratti a termine
Art. 9 Contratti a tempo parziale
Art. 9 bis Commissione paritetica in materia di Welfare
Art. 10 Inquadramento
Capitolo II Ruolo del direttore - Formazione e promozione
Art. 11 Ruolo del direttore
Art. 12 Formazione e aggiornamento professionale
Art. 13 Assegnazione a mansioni superiori
Capitolo III Trattamento economico
Art. 14 Struttura della retribuzione
Art. 15 Stipendio
Art. 16 Scatti di anzianità
Art. 17 Tredicesima mensilità
Art. 18 Premio annuale
Art. 19 Sistema incentivante
Art. 20 Premio di fedeltà
Art. 21Trattamento di reperibilità
Art. 22 Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 23 Liquidazione mensile
Capitolo IV Prestazione lavorativa - Ricorrenze festive – Riposo settimanale - Permessi - Ferie
Art. 24 Prestazione lavorativa
Art. 25 Giorni festivi
Art. 26 Festività soppresse
Art. 27 Riposo settimanale
Art. 28 Assenze dal servizio
Art. 29 Permessi
Art. 30 Assenze del direttore
Art. 31 Aspettativa
Art. 32 Congedo matrimoniale
Art. 33 Ferie
Capitolo V Malattie ed infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 34 Trattamento per malattia ed infortunio
Art. 35 Aspettativa per malattia o infortunio

Art. 36 Cure termali
Art. 37 Controllo sanitario
Art. 38 Gravidanza e puerperio
Capitolo VI Servizio militare

Art. 39 Obblighi di leva - Richiamo alle armi
Capitolo VII Missioni - Trasferimenti - Mobilità
Art. 40 Missioni
Art. 41 Trasferimenti
Art. 42 Mobilità
Capitolo VIII Attività di studio
Art. 43 Indennità annuali
Art. 44 Premi per titoli di studio
Capitolo IX Sicurezza del lavoro ed altre provvidenze
Art. 45 Misure di sicurezza
Art. 46 Assicurazioni private
Art. 47 Tutela sanitaria
Art. 47 bis Long term care
Art. 48 Assicurazione per responsabilità civile
Art. 49 Azioni civili e penali
Art. 50 Imputazioni penali
Art. 51 Provvidenze per i disabili
Capitolo X Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 52 Cause di cessazione
Art. 53 Recesso dell'Azienda
Art. 54 Collegio arbitrale
Art. 55 "Outplacement"
Art. 56 Invalidità perdurante
Art. 57 Collocamento a riposo
Art. 58 Trattamento di fine rapporto
Art. 59 Previdenza complementare
Art. 60 Preavviso di licenziamento
Art. 61 Preavviso di dimissioni
Art. 62 Effetti del preavviso
Art. 63 Adempimenti finali
Capitolo XI Relazioni sindacali
Art. 64 Sistema di relazioni sindacali
Capitolo XII Conciliazione ed arbitrato
Art. 65 Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 66 Commissioni di conciliazione ed arbitrato
Capitolo XIII Disposizioni finali
Art. 67 Condizioni più favorevoli
Art. 68 Sostituzione dei contratti precedenti
Art. 69 Procedura di rinnovo - Indennità di vacanza contrattuale
Art. 70 Decorrenza e durata
Allegati


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane 25 maggio 2008

Il giorno 24 luglio, in Roma tra Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e Dircredito FD, Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl), Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil), Sincra - Ugl Credito, Uil Credito e Assicurazioni (Uilca), si è completata la redazione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane stipulato il 22 maggio 2008, in sostituzione del CCNL 19 febbraio 2002.

Premessa
Le Parti che hanno negoziato e stipulato il presente CCNL (nel prosieguo, per brevità, indicate come Parti) si danno atto di aver realizzato i contenuti del Protocollo 4 giugno 1997 e dell’Accordo Quadro 28 febbraio 1998 che hanno tracciato le linee guida per la riorganizzazione, in una logica di efficienza e competitività internazionale, dell’intero settore del Credito con specifica attenzione alle peculiarità del sistema del Credito Cooperativo.
In attuazione degli impegni ivi assunti le Parti hanno definito l’Accordo per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale per il personale del credito cooperativo ed hanno definito i contratti collettivi applicati allo stesso personale concordando sugli strumenti necessari a raggiungere gli obiettivi condivisi ed in particolare l’obiettivo di accrescere l’efficienza e la competitività complessiva del sistema del credito cooperativo, nell’ambito più generale del sistema del credito, e con riferimento al sistema del credito nell’ambito europeo.
In questo contesto si è reso possibile il graduale avvio di quel tendenziale processo di omogeneizzazione dei trattamenti normativi ed economici presenti nel settore del Credito e nel sistema del Credito Cooperativo garantendo a quest’ultimo un ruolo competitivo all’interno di un mercato sempre più concorrenziale.
Tale processo consente, da una parte, di consolidare lo sviluppo del Credito Cooperativo nel solco tracciato nel Convegno di Riva del Garda del dicembre 1999, dall’altra parte garantisce il rafforzamento e l’allargamento dei livelli occupazionali, lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze del personale dipendente dalle Banche di Credito Cooperativo protagonista e risorsa strategica del sistema del Credito Cooperativo.
In questo contesto, inoltre, è stato dato risalto alla peculiarità del ruolo di Direttore, riconoscendogli il carattere centrale e di responsabilità che sempre ha avuto nello sviluppo del Credito Cooperativo.
Ruolo del Direttore al quale va riconosciuta, al massimo livello, la piena responsabilità della gestione, nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli Organi Amministrativi delle Aziende in un rapporto proficuo e costante.

Capitolo I Area contrattuale - Destinatari - Assunzioni - Inquadramento
Art. 1 Area contrattuale

Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, di cui all'art. 33 del D.Lgs. 385/1993, e delle altre Aziende già destinatarie del CCNL 5.6.1992, come modificato in data 18.7.1995, che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 385/1993, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto e che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali, o controllate da Aziende aderenti.
Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del dirigente, alle previsioni di cui al capitolo I del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 dicembre 2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali.

Art. 2 Ambito di applicazione
Il presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro dei dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, dell’Iccrea Banca spa, dell’Iccrea Holding, delle aziende del Gruppo Bancario Iccrea, della Cassa Centrale di Trento, della Cassa centrale di Bolzano, del Cedecra, del Cesve, dell’Incra, di Iside spa, della Banca Sviluppo spa, del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine e degli Organismi indicati nell’elenco allegato B.

Art. 3 Servizi speciali
Nell’ambito di applicazione del presente contratto sono compresi anche i rapporti di lavoro dei dirigenti addetti a servizi di esattoria.
Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro dei dirigenti espressamente assunti e normalmente adibiti a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l’esercizio della funzione creditizia.

Art. 7 Doveri e diritti
[…]
Il dirigente ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell’espletamento della propria attività lavorativa.
[…]

Art. 8 Contratti a termine
Le assunzioni di dirigenti con contratto a termine sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni.
In particolare, a norma dell’art. 10, comma 4, medesimo Decreto, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a termine, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio ed osservate le disposizioni dell’art. 2118 cod. civ. e dell’art. 61 del presente contratto.

Art. 9 Contratti a tempo parziale
Sono richiamate le norme di legge in materia di contratti a tempo parziale.

Capitolo III Trattamento economico
Art. 21Trattamento di reperibilità

Per specifiche esigenze, l'Azienda ha facoltà di richiedere la reperibilità al dirigente, in tempi nei quali non è prevista presenza in servizio, possibilmente a turno; in tal caso, gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione all'Azienda, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
[…]

Capitolo IV Prestazione lavorativa - Ricorrenze festive – Riposo settimanale - Permessi - Ferie
Art. 24 Prestazione lavorativa

La prestazione del dirigente si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale di lavoro stabilito per l'unità produttiva o per il servizio in turni cui è addetto, con adeguata elasticità.
Il dirigente deve rendersi disponibile per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali, come per le altre incombenze connesse al funzionamento dei medesimi organi.
Per partecipazione normale a riunioni fuori dell'orario di lavoro sopra indicato, per sè tuttavia retribuita come previsto al comma 1 dell’articolo 14 (struttura della retribuzione), il consiglio di amministrazione delibera la corresponsione di un emolumento annuale nella misura minima di euro 1.394,43, a fronte di riunioni almeno mensili, e massima di euro 2.788,87, a fronte di riunioni almeno settimanali.
Non va richiesta prestazione, salvo il ricorso di esigenze particolari, nei giorni festivi nonché nei giorni di sabato o lunedì laddove l'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, da lunedì a venerdì o da martedì a sabato. In caso di prestazione in uno di questi giorni, sarà concesso esonero dal servizio in altro giorno; non potendosi procedere a tale esonero, sarà pagata una quota corrispondente di retribuzione.
[…]

Art. 27 Riposo settimanale
Al dirigente compete un riposo settimanale, che deve normalmente coincidere con la domenica, secondo le norme di legge.

Art. 33 Ferie
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.
[…]

Capitolo V Malattie ed infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 38 Gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio, il dirigente ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l'Azienda l'indennità corrisposta dall'ente assicuratore.
[…]

Capitolo IX Sicurezza del lavoro ed altre provvidenze
Art. 45 Misure di sicurezza

Le Parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del dirigente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del dirigente anzidetto.
Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale.
Le Parti stipulanti attiveranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, i lavori di una Commissione nazionale di studio per verificare l’attualità dell’Accordo nazionale 18 dicembre 1996 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
La Commissione riferirà l’esito dei suoi lavori alle Parti nazionali per le conseguenti determinazioni.

Art. 46 Assicurazioni private
Il dirigente deve essere assicurato contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell'arco dell'intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza.
[…]
La spesa va integralmente a carico dell'Azienda. […]

Capitolo XI Relazioni sindacali
Art. 64 Sistema di relazioni sindacali

Le Parti condividono un sistema di relazioni sindacali così articolato:
A) A livello di Sistema
Nell’ottica di un effettivo coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali stipulanti nella realizzazione delle linee strategiche del Sistema del Credito Cooperativo, si prevede:
- un incontro, correlato sul piano temporale alla definizione delle linee strategiche del Sistema del Credito Cooperativo, di illustrazione ed approfondimento del relativo piano;
- un incontro annuale per la verifica ed il monitoraggio, attraverso l'esame congiunto, dei progetti attuativi delle linee strategiche;
- incontro sulle linee strategiche dei progetti formativi dei direttori e dei dirigenti.
B) A livello nazionale Osservatorio nazionale
All’Osservatorio nazionale - composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 3 per ogni organizzazione e nello stesso numero complessivo per Federcasse - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
c) situazione occupazionale nel Credito Cooperativo e relative linee di tendenza con particolare riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile;
d) pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
e) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull’occupazione e sull’evoluzione delle figure professionali;
f) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
g) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale;
h) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall’integrazione europea;
i) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
j) possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle Aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad esempio: problemi della scuola e dei giovani);
k) assetto previdenziale del settore;
l) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
m) trattamento dei dati personali “sensibili” ai fini della corretta applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e delle disposizioni dell’Autorità garante.
L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l’anno.
C) A livello locale
A livello di Federazione locale per le Aziende aderenti a dette Federazioni e a livello aziendale per le Aziende aderenti direttamente a Federcasse, su specifica richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, si prevedono gli incontri di cui:
- all’art. 10 “inquadramento”;
- all’art. 18 “premio annuale”;
- all’art. 12 “formazione e aggiornamento professionale”.
In via sperimentale, e ad integrazione delle materie di cui sopra, gli incontri verteranno anche sulle seguenti materie:
- distribuzione territoriale delle filiali e delle agenzie con indicazioni previsionali delle prevedibili aperture o chiusure di unità operative;
- in contri sulle linee strategiche dei progetti formativi dei dirigenti;
- andamenti delle relazioni fra le parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
- eventuali specificità connesse ai temi della sicurezza del lavoro e della salute dei lavoratori.
Circa gli esiti degli incontri, su specifica richiesta di una delle parti, si redigerà apposito verbale.