6.12.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/1


 

REGOLAMENTO (UE) N. 1297/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2014

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


 

 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza i criteri per la classificazione e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Esso stabilisce l'obbligo per i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele classificate come pericolose in conformità a tale regolamento prima di immetterle sul mercato e prevede norme intese ad evitare l'esposizione accidentale alle sostanze chimiche pericolose fornite al pubblico e l'avvelenamento dei consumatori, in particolare dei bambini piccoli.

(2)

Negli Stati membri sono immessi sul mercato detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso e la quota di mercato di tale prodotto è in aumento nell'Unione. Le disposizioni esistenti in materia di imballaggi solubili monouso contenenti sostanze chimiche pericolose non offrono una protezione sufficiente. È pertanto giustificato un approccio uniforme e maggiormente efficace, inteso a garantire una migliore protezione del pubblico e in particolare dei bambini piccoli e di altri gruppi vulnerabili, mantenendo nel contempo la libera circolazione dei prodotti chimici contenuti in imballaggi solubili.

(3)

I centri antiveleni di vari Stati membri hanno segnalato un numero significativo di gravi incidenti di avvelenamento e di lesioni oculari a danno di bambini in tenera età in relazione ai detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso, che presentano un tasso di incidenti più elevato in confronto ai detergenti per bucato destinati ai consumatori in altri sistemi di imballaggio.

(4)

Sebbene le campagne informative in alcuni Stati membri abbiano sortito qualche effetto positivo, è necessario ridurre l'attrattiva che questo tipo di prodotto esercita sui bambini piccoli e proteggerli rendendo questo tipo di prodotto meno visibile, mediante l'impiego di un imballaggio esterno opaco, inserendo nell'imballaggio solubile un agente repellente (ad esempio di sapore amaro), che a contatto con la bocca provochi un effetto ripulsivo immediato, e rendendo più difficile l'accesso a tale tipo di prodotto. Informazioni supplementari dovrebbero essere incluse e messe in evidenza sull'etichetta dell'imballaggio esterno dei detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso.

(5)

Al fine di porre rapidamente rimedio alle gravi conseguenze relative agli incidenti con tali prodotti e tenendo inoltre conto del tempo minimo necessario agli operatori economici per adattarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere un periodo di transizione adeguato.

(6)

Il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è giustificato.

(7)

Ulteriori studi sugli incidenti pertinenti saranno tempestivamente condotti e verranno prese in considerazione l'adozione di ulteriori misure, compreso l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle norme ad altri prodotti destinati ai consumatori e contenuti in imballaggi solubili, nonché la revisione delle norme proposte.

(8)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3.

;

2)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
1.   In deroga all'articolo 3, secondo comma, fino al 31 dicembre 2015 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, le sostanze di cui all'articolo 1, classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.
2.   In deroga all'articolo 3, secondo comma, fino al 31 dicembre 2015 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, le miscele di cui all'articolo 1, classificate, etichettate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1^ giugno 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(3)  Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).»
(4)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il seguente punto 3.3:

«3.3   Detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso

Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori in dosaggio monouso è contenuto in un imballaggio solubile, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

3.3.1.

I detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori e contenuti in imballaggi solubili monouso sono inseriti in un imballaggio esterno. L'imballaggio esterno soddisfa i requisiti di cui al punto 3.3.2 e l'imballaggio solubile soddisfa i requisiti di cui al punto 3.3.3.

3.3.2.

L'imballaggio esterno:

i)

è opaco o scuro in modo da impedire la visibilità del prodotto o delle dosi singole;

ii)

fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 3, reca il consiglio di prudenza P102 “Tenere fuori dalla portata dei bambini” in un punto visibile e in un formato che attira l'attenzione;

iii)

è un contenitore facilmente richiudibile che si mantiene in posizione verticale;

iv)

fatti salvi i requisiti di cui al punto 3.1, è munito di un dispositivo di chiusura che:

a)

ostacola la capacità dei bambini piccoli di aprire l'imballaggio, richiedendo l'azione coordinata di entrambe le mani con una forza che renda l'apertura difficile per i bambini;

b)

mantiene la sua funzionalità in condizioni di apertura e di chiusura ripetute per l'intera durata di vita dell'imballaggio esterno.

3.3.3.

L'imballaggio solubile:

i)

contiene un agente repellente in una concentrazione sicura che, in caso di esposizione orale accidentale, provoca un comportamento orale ripulsivo entro un tempo massimo di 6 secondi;

ii)

conserva il suo contenuto liquido per almeno 30 secondi quando l'imballaggio solubile è immerso in acqua a 20 °C;

iii)

resiste ad una forza compressiva meccanica di almeno 300 N in condizioni di prova standard.»

 

 

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