Categoria: 1993
Visite: 16050

Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 20 gennaio 1993
Parti: Confindustria, Cgil, Cisl, Uil
Settori: Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti e premessa
Protocollo d'intesa sulla formazione professionale e gli organismi paritetici bilaterali
I. Premessa
II. Linee guida di una riforma normativa
1. Ruolo delle parti sociali
 2. Coordinamento interistituzionale.
3. Razionalizzazione del sistema
4. Finanziamento
5. Organismi paritetici bilaterali
III. Compiti delle parti in materia di organismi paritetici bilaterali

Accordo interconfederale 20 gennaio 1993

Costituzione delle parti e premessa
Confindustria, Cgil, Cisl ed Uil considerato che, anche che per effetto degli sviluppi del processo di integrazione europea, si va sempre più accentuando l'importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane ai fini dell'ampliamento e del miglioramento qualitativo dell'occupazione e, al tempo stesso, della maggiore competitività internazionale delle imprese;
viste le indicazioni relative alla necessità di procedere ad una riforma del sistema di formazione professionale contenute nel Protocollo sottoscritto il 31 luglio 1992 dal Governo e dalle parti sociali;
considerando che Confindustria e Confederazioni dei lavoratori, da tempo autonomamente impegnate nella promozione di un processo di innovazione e di sviluppo del sistema scolastico formativo, hanno convenuto, attraverso l'Accordo Interconfederale del 18 dicembre 1988 e le successive intese del 13 settembre 1989, di sperimentare forme di cooperazione bilaterale nel campo delle politiche della formazione professionale;
ravvisando concordemente l'opportunità di arricchire e rendere più sistematici gli ambiti e gli strumenti di tale cooperazione in vista dell'obiettivo di contribuire congiuntamente alla realizzazione dei necessari adeguamenti normativi, istituzionali ed organizzativi nel settore della formazione professionale anche per favorire l'accesso di tipo settoriale ai programmi formativi;
individuando nella disponibilità di dati previsionali trasparenti, compiuti ed affidabili sui fabbisogni di professionalità il presupposto necessario per il miglioramento qualitativo dell'offerta formativa e per la maggior rispondenza di essa alle aspirazioni dei lavoratori ed alle esigenze delle imprese;
tenuto conto della specifica idoneità delle parti sociali alla efficace rilevazione ed espressione di tali fabbisogni, in considerazione della diretta conoscenza e capacità di analisi delle caratteristiche e delle dinamiche del mercato del lavoro;
considerato che la revisione della disciplina legislativa dei regimi di impiego diversi dal rapporto di lavoro a tempo pieno ed a durata indeterminata in armonia con le regolamentazioni in atto negli altri paesi europei può contribuire al miglior funzionamento del mercato del lavoro;
hanno concordato il seguente protocollo di intesa in materia di politiche della formazione professionale e di organismi paritetici bilaterali in sostituzione delle precedenti intese interconfederali contenenti la disciplina sperimentale delle medesime materie.
Confindustria, Cgil, Cisl ed Uil hanno altresì convenuto di rendere operative, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le intese di cui al protocollo suindicato e di proseguire il confronto con l'intento di pervenire al contestuale obiettivo di:
a) definire intese, utili anche al processo legislativo, che, salvaguardando la centralità delle occupazioni a tempo pieno ed a durata indeterminata e valorizzando il ruolo dell'autonomia collettiva, siano finalizzate a facilitare la traduzione in concrete opportunità di lavoro regolamentate delle diverse esigenze produttive e ad agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani, anche attraverso una più ampia articolazione delle tipologie contrattuali preordinate all'acquisizione di una compiuta qualificazione professionale;
b) raggiungere intese volte alla ridefinizione delle regolamentazioni di cui all'Accordo Interconfederale 18 dicembre 1988, anche in relazione ai mutamenti legislativi intervenuti dopo la stipulazione di esso ed alla luce dell'esperienza risultante dall'applicazione delle medesime regolamentazioni ed avendo riguardo ad una qualificazione del contratto di formazione e lavoro nell'ambito di una pluralità di strumenti capaci, nel loro insieme, di corrispondere alle finalità formative ed occupazionali ed alle esigenze anche di flessibilità del mercato del lavoro.
Le Confederazioni stipulanti concordano di ripristinare, per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la validità e l'efficacia delle disposizioni in materia di contratti di formazione e lavoro e di contratti a tempo determinato di cui all'Accordo Interconfederale 18 dicembre 1988 ed alle deliberazioni assunte il 28 febbraio 1990 dalla Commissione paritetica interconfederale istituita in applicazione del citato accordo e di considerare automaticamente prorogata, di semestre in semestre, la validità delle disposizioni suindicate nel caso in cui esse non vengano disdettate, con raccomandata R.R., almeno 30 giorni prima della scadenza dei singoli semestri.

Protocollo d'intesa sulla formazione professionale e gli organismi paritetici bilaterali
I. Premessa
Confindustria e Organizzazioni sindacali dei lavoratori ribadiscono l'importanza strategica della formazione professionale ai fini del mantenimento e dello sviluppo delle possibilità di inserimento e di occupazione dei giovani e degli altri lavoratori, della difesa e dell'incremento della competitività delle imprese in un contesto economico di crescente internazionalizzazione, del progresso generale del Paese.
Ferma restando la preminente responsabilità delle istituzioni per la programmazione e la realizzazione di un sistema di formazione professionale finalizzato al conseguimento degli obiettivi dianzi indicati, le parti ritengono che vadano proseguite, e sviluppate, le occasioni di intesa e partecipazione in ordine ai processi della formazione professionale, stimolandone e favorendone l'evoluzione verso traguardi di sempre maggiore qualità, efficacia ed efficienza.
Mediante la sottoscrizione del presente protocollo, le Confederazioni firmatarie esprimono la comune volontà di:
1) di promuovere congiuntamente nelle sedi istituzionali appropriate una revisione dell'attuale assetto normativo e organizzativo del sistema della formazione professionale che, in coerenza con i principi e con gli obiettivi indicati nel presente protocollo, sia funzionale a ricondurre entro un quadro strategico unitario l'esercizio della pluralità delle competenze degli organi della pubblica amministrazione, anche attraverso la valorizzazione del concorso delle parti sociali ai processi decisionali di tali organi;
2) di sviluppare e ampliare, in parallelo con le azioni di cui al punto 1) e a sostegno di esse, le esperienze di collaborazione bilaterale già avviate in applicazione delle intese interconfederali precedentemente richiamate e di porre in essere, a tal fine, in tutto il territorio nazionale organismi paritetici bilaterali per la formazione professionale sulla base delle indicazioni contenute nel presente protocollo;
3) di promuovere la diffusione nell'intero territorio nazionale delle esperienze di collaborazione già avviate in talune aree geografiche tra le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità.
Assumono, al riguardo, importanza strategica, contribuendo a realizzare anche nel nostro Paese un sistema di formazione continua che sia coerente con i bisogni di aggiornamento e di riqualificazione, le seguenti azioni:
- accrescere la capacità del mondo del lavoro e del sistema delle imprese di sviluppare un rapporto costruttivo con le Istituzioni competenti, al fine di collegare le dinamiche dei processi formativi a reali esigenze del sistema socio-produttivo;
- in tale ambito, assumere iniziative per giungere a una soddisfacente e sistematica rilevazione dei bisogni formativi al fine di orientare in modo conforme le attività formative realizzate dal sistema della formazione professionale;
- promuovere politiche di sviluppo e di sostegno delle attività formative dei lavoratori già inseriti nel sistema produttivo;
- contribuire alla qualificazione e alla positiva realizzazione dei sistemi di formazione in alternanza compresi i contratti a causa mista, che si ritengono particolarmente idonei a collegare più strettamente i processi formativi alla realtà del mondo aziendale e del lavoro come dimostra anche l'esperienza di altri Paesi;
- promuovere e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
- promuovere e favorire idonee attività di formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge n. 125/91.
Sotto il profilo della riforma e dell'adeguamento del sistema normativo della formazione professionale, si concorda sull'importanza di un aggiornamento della legge-quadro sulla formazione professionale, orientato all'innalzamento della qualità dei processi formativi, a un'equilibrata e soddisfacente articolazione degli stessi sul territorio, tenendo anche presenti le esigenze e specificità di tipo settoriale, a una più razionale integrazione delle attività formative con i processi di istruzione scolastica, a uno sviluppo dei sistemi di informazione e orientamento, a una migliore e più congrua allocazione delle risorse destinate alla formazione, nonché di un'azione comune in materia di standardizzazione, valutazione e verifica dei prodotti formativi.
Per quanto attiene all'istruzione scolastica, si riconosce l'importanza e l'urgenza di un innalzamento dell'obbligo scolastico e di una riforma della scuola secondaria superiore, nel contesto di un iniziativa organica mirata a un'integrazione fra sistemi formativi e sistema produttivo, con l'attivo coinvolgimento delle parti sociali.
Al fine del coordinamento generale delle politiche formative le parti riconoscono l'opportunità e si impegnano a promuovere la creazione di un Comitato nazionale per la formazione professionale, nel quale siano rappresentate le competenti istanze istituzionali (Ministero Pubblica istruzione, Ministero Università, Ministero Lavoro, Regioni) e le parti sociali, e nell'ambito del quale le parti medesime potranno contribuire a indirizzare e orientare le politiche della formazione professionale e l'utilizzo delle risorse ad esse destinate.
Carattere di urgenza riveste anche un riorientamento dell'intervento per il Mezzogiorno, nel quale le risorse destinate alla formazione dovranno sempre più essere collegate a bisogni di qualificazione e occupazione dei lavoratori e di ampliamento e ristrutturazione dell'apparato produttivo.
Le parti riconoscono l'importanza centrale di un più corretto e soddisfacente utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla formazione, ivi comprese quelle di origine comunitaria.
Assumono pertanto importanza e urgenza:
- una più efficace e tempestiva applicazione della legge n. 492 destinata all'innovazione dei sistemi formativi regionali;
- la costituzione di un Fondo per il finanziamento delle azioni di formazione continua realizzate a beneficio delle imprese e dei lavoratori.
Detto Fondo deve essere alimentato, oltre che dal contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845/78, da altre risorse pubbliche;
- una più efficace e adeguata utilizzazione dei Fondi comunitari per la formazione, oggi scarsamente orientati in ambito nazionale, verso i reali bisogni dei lavoratori e delle imprese.
Per quanto attiene allo sviluppo e alla qualificazione dei sistemi formativi in alternanza, le parti concordano sulla necessità che si recuperi e si rivaluti pienamente la componente formativa di tali sistemi, e si impegnano ad operare in tale direzione svolgendo ogni opportuna azione di indirizzo e di proposta nei riguardi delle istanze formative competenti.
Per il conseguimento degli obiettivi in precedenza indicati ed elencati, l'impegno congiunto e continuativo delle parti va pienamente realizzato e sviluppato sotto un duplice profilo.
Da un lato, si tratta di promuovere e sollecitare congiuntamente presso le istanze politiche e le Autorità competenti la realizzazione degli adeguamenti normativi e degli indirizzi operativi che siano utili e necessari per il conseguimento degli obiettivi condivisi. Ciò potrebbe consentire di operare su un programma di medio lungo periodo da svilupparsi su 3 precisi argomenti:
- la risistemazione della formazione di base attraverso un'analisi dei bisogni, una garanzia e un controllo dei risultati con una riduzione del consolidato a favore delle funzioni professionali di base di tipo innovativo;
- l'integrazione fra sistema formativo e sistema delle imprese tramite l'attivazione di un valido sistema di alternanza che individui un ruolo attivo delle parti e delle istituzioni in stretta collaborazione;
- la messa a punto di un sistema di formazione continua, finanziato dal Fondo nazionale per la formazione continua e fondato su una legislazione di sostegno.
Dall'altro lato si tratta, nell'immediato e in via operativa, di realizzare nell'ambito degli Organismi paritetici iniziative comuni che sviluppino la reale capacità delle parti di maturare una cultura della formazione e una prassi di lavoro ad essa finalizzata e suscettibile di produrre risultati significativi in ordine al ruolo che le parti possono e debbono svolgere per contribuire a migliorare la qualità e l'efficacia del sistema di formazione.

II. Linee guida di una riforma normativa
Le parti si impegnano a costituire un Gruppo di esperti che definiscano proposte di revisione normativa in ordine alle seguenti priorità:
1) ruolo delle parti sociali;
2) coordinamento interistituzionale del sistema formativo;
3) razionalizzazione delle diverse "vie" di formazione professionale e loro coordinamento verso un assetto di sistema;
4) quadro finanziario;
5) organismi paritetici bilaterali.

1. Ruolo delle parti sociali.
Le parti concordano sull'obiettivo che una revisione normativa della formazione professionale valorizzi il ruolo delle parti stesse in questo settore attraverso un loro più incisivo ed esplicito riconoscimento (peraltro già ripreso sotto diverse forme nell'attuale legislazione), in particolare nei processi decisionali degli organismi pubblici a livello centrale e regionale.
Le parti ritengono che il riconoscimento andrebbe rafforzato insieme al ruolo primario degli organismi bilaterali nelle azioni volte ad indirizzare la programmazione delle attività formative promosse e gestite dalle istituzioni pubbliche.

2. Coordinamento interistituzionale.
Le parti concordano inoltre nell'istituzione di una struttura di coordinamento interistituzionale della formazione professionale, nella quale le varie componenti del sistema (Stato-Ministeri competenti, Regioni, forze sociali) possano coordinare le rispettive iniziative in un quadro di attiva e responsabile compartecipazione.
Data la natura peculiare, della formazione professionale, le parti ritengono che la struttura di coordinamento dovrebbe far capo al Ministero del Lavoro.

3. Razionalizzazione del sistema.
Le parti concordano per una revisione normativa che dovrebbe ricondurre ad unità sistemica le diverse vie di formazione professionale, riassumendo in quadro coerente, anche se differenziato, le diverse strade di formazione, e cioè:
- Istituti professionali di Stato;
- corsi regionali;
- sistemi di formazione in alternanza;
- attività di formazione continua evitando la disarticolazione e la dispersione.
Nel quadro del riordino legislativo dei contratti a causa mista vanno previste particolari forme di incentivazione per quei contratti che valorizzino il contenuto formativo.
Carattere di ancor maggiore problematicità riveste il rapporto Istituti professionali di Stato-Corsi regionali, rapporto oggi privo di reali momenti di coordinamento e che dovrebbe trovare invece momenti di concertazione specie per quanto attiene alla programmazione degli interventi e alla destinazione delle risorse.
Ciò vale in generale, e vale in modo particolare per la fascia della formazione di 2° livello.

4. Finanziamento.
Le parti assumono la comune convinzione che l'attuale regime di "spesa" pubblica per la formazione appare anomalo, sperequato e inadeguato, con:
- differenze tra Regione e Regione non giustificate da ragioni obiettive;
- polverizzazione e dispersione degli interventi tra pubbliche amministrazioni diverse;
- penalizzazione di particolari segmenti formativi (es. formazione continua e formazione in alternanza) e dei processi di adeguamento/aggiornamento strutturale e funzionale del sistema (attrezzature dei Cfp, formazione formatori, orientamento);
- scarsa e inefficace operatività della legge n. 492 sull'innovazione dei sistemi formativi regionali;
- utilizzo non soddisfacente dei Fondi strutturali CEE, e dei programmi formativi CEE.
Va anzitutto costituito un Fondo che finanzi le attività di formazione continua nonché quelle degli organismi paritetici bilaterali.
In generale, andrebbe poi elaborato un bilancio generale delle risorse della formazione professionale in cui annualmente trovassero visibile collocazione i vari flussi finanziari destinati al sistema dalle diverse fonti.
Questo bilancio andrebbe annualmente sottoposto all'istituendo Comitato nazionale di coordinamento interistituzionale, per le necessarie valutazioni.

5. Organismi paritetici bilaterali.
Le parti concordano che gli Organismi paritetici bilaterali da esse promossi costituiscono lo snodo operativo mediante il quale le parti stesse offrono congiuntamente al sistema formativo, in modo non episodico ma continuativo e organizzato, il proprio contributo di indicazioni e proposte nel campo della formazione, dell'orientamento e della riqualificazione per agevolare il reimpiego.
È a tal fine necessaria una revisione normativa che riconosca pienamente il ruolo di tali Organismi che, in quanto emanazione diretta e congiunta delle parti sociali, sono in grado di offrire tutta una gamma di apporti dei quali il sistema formativo può utilmente avvalersi per far corrispondere sempre più e sempre meglio le dinamiche formative ai reali bisogni delle imprese e dei lavoratori.
A questo scopo le parti concordano sull'esigenza che il sistema di formazione professionale interagisca permanentemente con la rete di organismi paritetici bilaterali sul territorio cui affidare funzioni di conoscenza, valutazione e indirizzo nel campo della formazione.

III. Compiti delle parti in materia di organismi paritetici bilaterali
Le parti condividono la necessità di pervenire entro il termine di 30 giorni dall'operatività del presente protocollo alla costituzione di un organismo nazionale con compiti di coordinamento degli organismi regionali e di interazione con i soggetti nazionali e comunitari e ad una diffusione su scala nazionale di organismi bilaterali a livello regionale, e successivamente a una regolamentazione organica di tali strutture:
A) La diffusione su scala nazionale della bilateralità sarà realizzata in attuazione di quanto esposto nei seguenti paragrafi:
1. In ciascuna regione, ad iniziativa delle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori aderenti a Confindustria, Cgil, Cisl e Uil viene costituito un organismo paritetico per la formazione professionale.
Gli organismi paritetici bilaterali esercitano un ruolo attivo nei confronti degli organi pubblici istituzionalmente preposti, nell'ambito della regione al settore della formazione professionale, volto a promuovere il miglioramento qualitativo dell'offerta formativa e la rispondenza di essa alle aspirazioni dei lavoratori e ai fabbisogni di professionalità delle imprese, anche sulla base degli eventuali apporti propositivi forniti congiuntamente dalle Associazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori aderenti a Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
In tale ambito e allo specifico fine di orientare l'offerta formativa verso le concrete esigenze della realtà economica e sociale, gli organismi paritetici:
- effettueranno, nella regione di competenza, la rilevazione dei fabbisogni formativi in attuazione dell'indagine nazionale di cui al presente protocollo;
- si avvarranno dei risultati delle rilevazioni al fine di collaborare a una programmazione regionale delle attività formative coerente con i risultati predetti, individuando in particolare i fabbisogni formativi dei lavoratori collocati in mobilità e proponendo interventi di riqualificazione giudicati idonei a facilitarne il reimpiego.
I provvedimenti e le misure di natura legislativa, amministrativa e programmatoria in materia di formazione professionale, preventivamente all'adozione di essi da parte degli organi pubblici competenti operanti nell'ambito della regione, formeranno oggetto di esame da parte dell'organismo paritetico, ai fini della ricerca di valutazioni convergenti e della prospettazione di esse nelle competenti sedi istituzionali. Il predetto esame preventivo è finalizzato anche alla definizione di indirizzi comuni per i rappresentanti delle parti sociali nella CRI e in altri organi collegiali nei quali le parti stesse siano rappresentate.
Le Confederazioni stipulanti concordano sull'opportunità che tra gli organismi paritetici bilaterali e le associazioni sindacali e imprenditoriali aderenti alle predette Confederazioni, che, anche in relazione a quanto previsto al punto 1.2. dell'accordo interconfederale 25.1.90, realizzino, a livello territoriale o di categoria, esperienze di collaborazione nel campo della formazione professionale, intercorrano rapporti di reciproca informazione, anche in vista della prospettiva di sviluppare eventuali sinergie.
Tenuto conto dell'opportunità che gli organismi paritetici esercitino i compiti ad essi attribuiti sulla base di un adeguato quadro conoscitivo e previsionale della situazione e delle tendenze del mercato del lavoro, gli organismi predetti procederanno periodicamente a un'analisi e ad una valutazione globale e sistematica dei principali indicatori dell'andamento quantitativo e qualitativo della domanda e dell'offerta di lavoro, utilizzando i dati sia direttamente acquisiti sia disponibili presso gli organi della pubblica amministrazione (Osservatorio del mercato del lavoro, Agenzie per l'impiego, Uffici del lavoro e sezioni circoscrizionali per l'impiego, sedi periferiche dell'Inps, ecc..). Nel quadro di tali analisi, saranno oggetto di specifico approfondimento aspetti particolari del mercato del lavoro, quali quelli relativi al reimpiego dei lavoratori in mobilità, alla ripartizione degli avviamenti per tipologie contrattuali, agli effetti occupazionali degli incentivi alle assunzioni di particolari categorie di lavoratori previsti da leggi statali o regionali, ecc..

2. Allo scopo di promuovere l'applicazione dell'art. 3, comma 4, legge n. 863/84, concernente i progetti che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni e la precedenza nell'accesso ai finanziamenti dei progetti che abbiano formato oggetto di intese con i sindacati, gli organismi paritetici predisporranno, sulla base delle esigenze concordemente definite dalle Associazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori, modelli formativi e promuoveranno il finanziamento da parte della regione dei progetti conformi ai modelli suindicati. Le Confederazioni stipulanti ritengono opportuno che gli organismi bilaterali attivino una significativa sperimentazione su:
a) promozione delle azioni positive di cui all'art. 3 della legge n. 125/91 anche attraverso azioni di sostegno alla progettazione e al finanziamento delle azioni medesime;
b) promozione di interventi formativi e/o di tirocinio guidato finalizzati all'inserimento dei disabili aventi titolo al collocamento obbligatorio nelle occupazioni disponibili confacenti alla proficua utilizzazione delle residue capacità lavorative dei singoli disabili;
c) promozione di interventi formativi in materia di prevenzione antinfortunistica e di igiene e sicurezza del lavoro;
d) promozione di interventi formativi realizzati mediante finanziamenti pubblici, per agevolare l'impiego o il reimpiego dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori in mobilità.

3. L'organismo paritetico sarà complessivamente composto da 12 titolari e da 12 supplenti designati pariteticamente dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori esistenti nella regione e aderenti a Confindustria, da un lato, e a Cgil, Cisl e Uil dall'altro; dell'organismo non potranno far parte presidenti o direttori di istituti o di centri formativi.
L'organismo decide all'unanimità. Esso è convocato dal presidente, anche su richiesta di una delle 2 componenti, con lettera raccomandata spedita almeno 8 giorni prima della data della riunione; è validamente costituito con la presenza delle 2 componenti ed è presieduto a turni semestrali, alternativamente, da 1 dei componenti designati dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La sede e i servizi di segreteria sono forniti dall'associazione territoriale degli industriali del capoluogo di regione ovvero dalla Federazione regionale degli industriali.
L'organismo definisce il programma annuale delle iniziative concordate, nell'ambito di orientamenti generali definiti collegialmente dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, che hanno dato vita all'organismo medesimo. Dopo 12 mesi dalla predisposizione del 1° programma e successivamente, con periodicità annuale, le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori suindicate procederanno a un esame congiunto dei risultati delle attività dell'organismo e alla definizione di orientamenti generali in vista della elaborazione del programma successivo.
L'organismo potrà avvalersi dell'apporto non retribuito di tecnici o esperti operanti nell'ambito delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori o nelle strutture formative eventualmente istituite dalle predette organizzazioni.

4. Gli organismi paritetici Promuovono inoltre la stipulazione di convenzioni tra le associazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori in essi rappresentate e le Agenzie regionali per l'impiego, aventi lo scopo di facilitare il reimpiego presso altre imprese dei lavoratori in mobilità.
Le convenzioni avranno le seguenti caratteristiche:
a) le imprese iscritte alle associazioni aderenti alla Confindustria, che abbiano proceduto a riduzioni di personale a norma degli artt. 4 e 24, legge n. 223/91, forniranno alle associazioni territoriali degli industriali i dati relativi agli specifici requisiti professionali individuali dei lavoratori collocati in mobilità;
b) le associazioni territoriali degli industriali comunicheranno i dati di cui al punto a) all'Agenzia regionale per l'impiego, che procederà alla predisposizione di schede descrittive dei requisiti professionali dei singoli lavoratori e alla trasmissione periodica di tali schede, raggruppate per ciascuna delle liste circoscrizionali di iscrizione dei lavoratori stessi, alle organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti a Cgil, Cisl e Uil, alle associazioni, territoriali degli industriali aderenti alla Confindustria e all'organismo paritetico;
c) le associazioni territoriali degli industriali porranno le imprese di cui al punto a) nella condizione di poter consultare le schede trasmesse dall'Agenzia per l'impiego e forniranno alle imprese che ne facciano richiesta, con il concorso dell'impresa di provenienza dei singoli lavoratori in mobilità, informazioni aggiuntive in ordine ai requisiti professionali dei lavoratori medesimi; le schede potranno essere consultate anche dalle imprese non associate che ne facciano richiesta;
d) le organizzazioni territoriali aderenti a Cgil, Cisl e Uil presteranno ai lavoratori in mobilità l'assistenza da essi richiesta ai fini dei rapporti con l'ente previdenziale e con gli organi periferici del Ministero del Lavoro e si adopereranno, in collaborazione con le associazioni industriali, per accelerare il reperimento da parte delle imprese disponibili a prendere contatto con essi e ai fini di una tempestiva risposta alle proposte di assunzione ad essi eventualmente rivolte;
e) le imprese comunicheranno i nominativi dei lavoratori, con i quali hanno preso contatto avvalendosi degli strumenti offerti dalla convenzione e che abbiano accettato ovvero rifiutato la proposta di assunzione, all'Agenzia per l'impiego, alle organizzazioni territoriali aderenti a Cgil, Cisl e Uil, nonché, per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali all'impresa di provenienza del lavoratore, anche ai fini dell'applicazione, nei confronti di essa, della disposizione di cui all'art. 5, comma 5, legge n. 223/91.
Sono fatte salve le analoghe esperienze di collaborazione tra le parti sociali e le agenzie regionali per l'impiego già realizzate o avviate a livello territoriale.

5. In attesa che siano disponibili i risultati dell'indagine sui fabbisogni formativi, l'organismo paritetico procederà, in collaborazione con la Agenzia per l'impiego, con l'Osservatorio del mercato del lavoro, con l'Ufficio regionale del lavoro e con i servizi della regione preposti all'orientamento e alla formazione professionale, a un'analisi tecnica dei requisiti professionali dei singoli lavoratori risultanti dalle schede di cui al precedente punto 4, lett. b), al fine di individuare:
- i lavoratori carenti delle professionalità prevedibilmente richieste dal mercato o che abbiano comunque manifestato la disponibilità a partecipare a corsi di riqualificazione;
- le professionalità, l'acquisizione delle quali sia giudicata idonea ad accrescere le probabilità di reimpiego dei lavoratori medesimi.
I risultati dell'analisi tecnica verranno portati a conoscenza della CRI al fine di contribuire all'efficace esercizio dei compiti ad essa attribuiti dall'art. 6, comma 2, lett. b), legge n. 223/91 in ordine alla prospettazione alla regione dell'organizzazione di corsi di riqualificazione per i lavoratori in mobilità.
Le schede predisposte dall'Agenzia a norma del precedente punto 4, lett. b), verranno aggiornate sulla base dei risultati dei corsi di riqualificazione frequentati dai lavoratori in mobilità.

B) Una nuova e più compiuta regolamentazione degli organismi paritetici potrà essere concordata, allorché saranno realizzate le condizioni necessarie per un collegamento e un raccordo organico tra le attività degli organismi stessi e il sistema istituzionale della formazione professionale, con particolare riferimento alle aree di intervento di più diretta pertinenza delle parti e cioè la formazione in alternanza e la formazione continua.
Le parti concordano infine sul fatto che le suesposte indicazioni per un aggiornamento e un coordinamento dell'impianto normativo della formazione professionale postulano la necessità che venga abbandonata la strada delle revisioni parziali ed episodiche per particolari aspetti della formazione, e si intraprenda invece la via della riforma organica e complessiva capace di ricondurre a visione sistemica la complessa materia.