Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 6 ottobre 1994
Validità: 10.07.1994 - 30.06.1998
Parti: Asshotel, Fiepet, Assoviaggi, Fiba, Assocamping e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltuc-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Confesercenti
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa al CCNL
Dichiarazione sulla formazione professionale
Dichiarazione sulla previdenza integrativa
Parte generale
Titolo I Validità e sfera di applicazione

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Livello nazionale
Diritti di informazione
Art. 4
Pari opportunità
Art. 5
Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Art. 6
Osservatorio nazionale
Art. 7
Commissione paritetica nazionale
Art. 8
Composizione

Art. 9
Compiti
Capo II Livello territoriale
Diritti di informazione
Art. 10
Utilizzo degli impianti
Art. 11
Politica attiva del lavoro
Art. 12
Ente bilaterale territoriale
Art. 13
Centri di servizio
Art. 14
Contrattazione integrativa territoriale
Art. 15
Commissioni paritetiche territoriali
Art. 16
Procedure per la composizione delle controversie collettive
Art. 17
Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali
Art. 18
Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 19
Capo III Livello aziendale
Diritti di informazione
Art. 20
Contrattazione integrativa aziendale
Art. 21
Capo IV Attività sindacale
Delegato aziendale
Art. 22
Dirigenti sindacali
Art. 23
Permessi sindacali
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Diritto di affissione
Art. 27
Assemblea
Art. 28
Referendum
Art. 29
Norme generali
Art. 30
Norma transitoria
Art. 31
Contributi associativi
Art. 32
Titolo III Classificazione del personale
Capo I Classificazione del personale
Art. 33
Declaratorie
Art. 34
Art. 35
Passaggi di qualifica
Art. 36
Mansioni promiscue
Art. 37
Titolo IV Mercato del lavoro
Premessa
Capo I Apprendistato
Assunzione dell'apprendista
Art. 38
Art. 39
Durata e qualifiche dell'apprendistato
Art. 40
Art. 41
Periodo di prova
Art. 42
Art. 43
Orario di lavoro
Art. 44
Obblighi del datore di lavoro
Art. 45
Obblighi dell'apprendista
Art. 46
Art. 47
Conclusione del rapporto
Art. 48
Retribuzione degli apprendisti
Art. 49
Art. 50
Capo II Contratti di formazione e lavoro
Art. 51
Art. 52
Capo III Contratto a tempo parziale
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Capo IV Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Capo V Lavoro extra e di surroga
Art. 63
Capo VI Contratto a termine
Art. 64
Capo VII Contratto di inserimento
Art. 65
Capo VIII Esclusione dalle quote di riserva
Art. 66
Titolo V Rapporto di lavoro
Capo I Instaurazione del rapporto
Assunzione
Art. 67
Capo II Periodo di prova
Art. 68
Art. 69
Capo III Donne e minori
Art. 70
Capo IV Orario di lavoro
Orario normale settimanale
Art. 71
Riduzione dell'orario
Art. 72
Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 73
Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 74
Art. 75
Flessibilità
Art. 76
Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Art. 77
Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 78
Recuperi
Art. 79
Intervallo per la consumazione pasti
Art. 80
Lavoro notturno
Art. 81
Lavoro straordinario
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Dichiarazione a verbale
Capo V Riposo settimanale
Art. 85
Lavoro domenicale
Art. 86
Capo VI Festività
Art. 87
Art. 88
Capo VII Ferie
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Capo VIII Permessi e congedi
Congedo per matrimonio
Art. 93
Congedo per motivi familiari
Art. 94
Permessi per elezioni
Art. 95
Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 96
Capo IX Norme di comportamento
Doveri del lavoratore
Art. 97
Sanzioni disciplinari
Art. 98
Assenze non giustificate
Art. 99
Divieto di accettazione delle mance
Art. 100
Consegne e rotture
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Corredo - Abiti di servizio
Art. 104
Capo X Norme specifiche per l'area quadri
Disposizioni generali
Art. 105
Assistenza sanitaria integrativa
Art. 106
Indennità di funzione
Art. 107
Formazione ed aggiornamento
Art. 108
Responsabilità civile
Art. 109
Titolo VI Trattamento economico
Capo I Elementi della retribuzione
Art. 110
Art. 111
Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 112
Determinazione della retribuzione oraria
Art. 113
Capo II Paga base nazionale
Art. 114
Capo III Contingenza
Art. 115
Capo IV Corresponsione della retribuzione
Art. 116
Capo V Assorbimenti
Art. 117
Capo VI Scatti di anzianità
Art. 118
Art. 119
Capo VII Mensilità supplementari
Tredicesima mensilità
Art. 120
Parte generale
Quattordicesima mensilità
Art. 121
Capo VIII Elementi economici integrativi
Art. 122
Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I Malattia
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Capo II Infortunio
Art. 127
Art. 128
Capo III Conservazione del posto
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 132
Capo IV Gravidanza e puerperio
Art. 133
Art. 134
Art. 135
Art. 136
Capo V Chiamata alle armi
Servizio militare di leva
Art. 137
Richiamo alle armi
Art. 138
Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I Recesso
Art. 139
Capo II Preavviso
Art. 140
Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 141
Capo III Dimissioni
Art. 142
Art. 143
Giusta causa
Art. 144
Matrimonio
Art. 145
Capo IV Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 146
Art. 147
Licenziamento discriminatorio
Art. 148
Matrimonio
Art. 149
Capo V Procedure di conciliazione ed arbitrato
Tentativo di conciliazione
Art. 150
Collegio arbitrale
Art. 151
Composizione
Art. 152
Compiti
Art. 153
Capo VI Trattamento di fine rapporto
Art. 154
Art. 155
Art. 156
Capo VII Restituzione documenti di lavoro
Art. 157
Titolo IX Vigenza contrattuale
Decorrenza e durata
Art. 158
Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 159
Indennità di vacanza contrattuale - Norma transitoria
Art. 160
Parte speciale
Capo I Classificazione del personale
Art. 161
Art. 162
Capo II Classifica esercizi alberghieri
Art. 163
Capo III Apprendistato
Art. 164
Art. 165
Stagiaires
Art. 166
Capo IV Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 167
Art. 168
Art. 169
Art. 170
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Art. 174
Art. 175
Art. 176
Art. 177
Art. 178
Art. 179
Art. 180
Capo V Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 181
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 182
Lavoro notturno
Art. 183
Lavoro straordinario
Art. 184
Capo VI Festività
Art. 185
Capo VII Ferie
Art. 186
Capo VIII Elementi economici
Retribuzione personale apprendista
Art. 187
  Paga base aziende alberghiere minori
Art. 188
Trattamenti salariali integrativi
Art. 189
Art. 190
Scatti di anzianità - Norme transitorie
Art. 191
Premio di anzianità
Art. 192
Capo IX Malattia
Art. 193
Art. 194
Capo X Infortunio
Art. 195
Capo XI Trattamento di fine rapporto
Art. 196
Art. 197
Capo XII Norme per i porti e gli approdi turistici
Art. 198 Classificazione del personale
Scatti di anzianità
Art. 199
Trattamento di fine rapporto
Art. 200
Premio di anzianità
Art. 201
Disposizioni di raccordo
Art. 202
Art. 203
Capo XIII Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 204
Titolo XI Complessi turistico ricettivi dell'aria aperta
Capo I Classificazione del personale
Art. 205
Art. 206
Capo II Apprendistato
Art. 207
Art. 208
Capo III Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 209
Art. 210
Art. 211
Art. 212
Art. 213
Art. 214
Art. 215
Art. 216
Art. 217
Art. 218
Art. 219
Art. 220
Art. 221
Art. 222
Art. 223
Capo IV Orario di lavoro
Ripartizione orario settimanale
Art. 224
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 225
Lavoro notturno
Art. 226
Lavoro straordinario
Art. 227
Capo V Festività
Art. 228
Capo VI Ferie
Art. 229
Capo VII Elementi economici
Paga base nazionale degli apprendisti
Art. 230
Paga base aziende minori
Art. 231
Trattamenti salariali integrativi
Art. 232
Art. 233
Scatti di anzianità - norma transitoria
Art. 234
Mensilità supplementari
Art. 235
Capo VIII Malattia
Art. 236
Art. 237
Capo IX Infortunio
Art. 238
Capo X Trattamento di fine rapporto
Art. 239
Art. 240
Capo XI Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 241
Titolo XII Pubblici esercizi
Capo I Classificazione del personale
Art. 242
Art. 243
Art. 244
Capo II Apprendistato
Art. 245
Art. 246
Capo III Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 247
Art. 248
Art. 249
Art. 250
Art. 251
Art. 252
Art. 253
Art. 254
Capo IV Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 255
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 256
Lavoro notturno
Art. 257
Lavoro straordinario
Art. 258
Festività
Art. 259
Art. 260
Ferie
Art. 261
Permessi e congedi
Art. 262
Capo V Trattamenti salariali integrativi
Art. 263
Capo VI Paga base nazionale apprendisti
Art. 264
Capo VII Paga base pubblici esercizi di terza e quarta categoria
Art. 265
Capo VIII Trattamento economico dei percentualisti
Indennità di contingenza
Art. 266
Percentuale di servizio
Art. 267
Art. 268
Art. 269
Art. 270
Art. 271
Art. 272
Art. 273
Art. 274
Art. 275
Art. 276
Art. 277
Art. 278
Mensilità supplementari
Art. 279
Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
Art. 280
Art. 281
Capo IX Scatti di anzianità
Norma transitoria
Art. 282
Capo X Malattia ed infortunio
Malattia
Art. 283
Infortunio
Art. 284
Capo XI Pulizia dei locali
Art. 285
Capo XII Trattamento di fine rapporto
Art. 286
Capo XIII Norme per i locali notturni
Art. 287
Art. 288
Art. 289
Art. 290
Art. 291
Capo XIV Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 292
Art. 293
Capo XV Norme per la ristorazione collettiva (Mense aziendali)
Art. 294
Cambi di gestione
Art. 295
Art. 296
Art. 297
Art. 298
Art. 299
Art. 300
Art. 301
Art. 302
Art. 303
Trattamenti salariali integrativi
Art. 304
Scatti di anzianità - Norma transitoria
Art. 305
Indennità supplementare
Art. 306
Clausola di inscindibilità
Art. 307
Indennità speciale
Art. 308
Orario di lavoro
Art. 309
Sciopero nelle mense ospedaliere
Art. 310
Confronto settoriale
Art. 311
Capo XVI Refezione
Art. 312
Capo XVII Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 313
Capo XVIII Accordi settoriali
Art. 314
Titolo XIII Stabilimenti balneari
Capo I Classificazione del personale
Art. 315
Art. 316
Capo II Contratti a termine
Art. 317
Art. 318
Art. 319
Art. 320
Art. 321
Art. 322
Art. 323
Capo III Orario di lavoro
Art. 324
Distribuzione orario settimanale
Art. 325
Lavoro straordinario
Art. 326
Festività
Art. 327
Capo IV Indennità di contingenza
Art. 328
Capo V Trattamenti salariali integrativi
Art. 329
Capo VI Riduzione della paga base per gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria
Art. 330
Capo VII Scatti di anzianità - Norma transitoria
Art. 331
Capo VIII Malattia ed infortunio
Malattia
Art. 332
Infortunio
Art. 333
Capo IX Trattamento di fine rapporto
Art. 334
Art. 335
Capo X Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 336
Titolo XIV Alberghi diurni
Capo I Classificazione del personale
Art. 337
Art. 338
Capo II Apprendistato
Art. 339
Capo III Contratto a termine
Art. 340
Art. 341
Art. 342
Art. 343
Art. 344
Art. 345
Art. 346
Capo IV Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 347
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 348
Lavoro notturno
Art. 349
Lavoro straordinario
Art. 350
Festività
Art. 351
Capo V
Indennità di contingenza
Art. 352
Capo VI Trattamenti salariali integrativi
Art. 353
Capo VII Paga base nazionale apprendisti
Art. 354
Capo VIII Scatti di anzianità
Norma transitoria
Art. 355
Capo IX Malattia ed infortunio
Malattia
Art. 356
Infortunio
Art. 357
Capo X Trattamento di fine rapporto
Art. 358
Art. 359
Capo XI Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 360
Titolo XV Imprese di viaggio e turismo
Capo I Classificazione del personale
Art. 361
Art. 362
Capo II Apprendistato
Art. 363
Art. 364
Capo III Orario di lavoro
Art. 365
Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 366
Lavoro straordinario
Art. 367
Capo IV Festività
Art. 368
Capo V Ferie
Art. 369
Capo VI Missioni e trasferimenti
Art. 370
Art. 371
Art. 372
Art. 373
Art. 374
Capo VII Trattamenti salariali integrativi
Art. 375
Art. 376
Paga base agenzie minori
Art. 377
Paga base nazionale apprendisti
Art. 378
Indennità di contingenza
Art. 379
Provvigioni
Art. 380
Indennità di cassa
Art. 381
Scatti di anzianità
Art. 382
Norma transitoria
Art. 383
Cambi di livello
Art. 384
Anzianità convenzionale
Art. 385
Mensilità supplementari
Art. 386
Art. 387
Capo VIII Malattia
Art. 388
Capo IX Infortunio
Art. 389
Capo X Sospensione dal lavoro
Art. 390
Capo XI Trattamento di fine rapporto
Art. 391
Capo XII Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 392
Allegati
Allegato A (Comunicazione ex art. 64, comma 6)
Moduli tipo contratti a termine
Dichiarazione ex art. 64, comma 7

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo

Addì 1994 il giorno 6 del mese di ottobre, in Roma tra l'Asshotel Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo […], la Fiepet - Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici […], l'Assoviaggi - Associazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo […], la Fiba - Federazione Italiana Imprese Balneari […], l'Assocamping - Associazione dei Campeggi Turistico-Ricettivi dell'aria aperta […] con la partecipazione della Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi - Confesercenti […] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams Cgil […] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat Cisl […] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs Uil […] e con la partecipazione della Uil - Unione Italiana del Lavoro […]; visto il CCNL Turismo 14 giugno 1991 nonché il relativo accordo di rinnovo del 6 ottobre 1994, si è stipulato
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo, di cui all'articolo 1, composto da quindici titoli, 392 articoli e 17 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa al CCNL
[…]
Le Parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale, sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli le relazioni sindacali. In questo quadro le Parti, a tutti i livelli, sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere di conflittualità tra le Parti. In questo senso, le Parti assegnano rilievo cruciale al sistema degli Enti Bilaterali e dei Centri di Servizio, ai fini della promozione e del monitoraggio di politiche attive del Mercato del Lavoro anche con riferimento al lavoro interinale ed a nuove tipologie di rapporto di lavoro che potranno essere individuate dalla legislazione, da adottare tanto sul versante delle nuove forme di flessibilità, quanto per gli aspetti che attengono alla creazione di un efficiente canale di ingresso nel mercato del lavoro.
Le Parti concordano, inoltre, sull'esigenza di partecipare attivamente affinché lo sviluppo del Dialogo Sociale, in sede comunitaria, affronti l'analisi e l'approfondimento dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.
A fronte della concorde valutazione sulla necessità di politiche di investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile del settore Turismo, le Parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare le conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del settore nonché funzionale alla individuazione ed alla esaltazione delle potenzialità e degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali.
[…]

Dichiarazione sulla formazione professionale
Le Parti attribuiscono alla formazione professionale una valenza strategica ai fini della elevazione degli standard qualitativi offerti alla clientela e dello sviluppo delle risorse umane.
Con il presente Contratto, le Parti hanno individuato gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale.
Nel contempo, le Parti, hanno sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio.
Al fine di potenziare le azioni intraprese, le Parti si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che ai sensi della legge n.236 del 1993 possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali.
In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale, si impegnano a sviluppare il confronto tra gli Enti Bilaterali e gli Assessorati Regionali alla formazione professionale al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
Le Parti, infine, ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto tra Governo e Parti sociali sul tema della formazione professionale nel settore Turismo.

Parte generale
Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere:
a) alberghi, hotels meublè, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
e) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari.
II) Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta:
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) Aziende pubblici esercizi:
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
b) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 23 del DM 8/5/1976;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
c) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
d) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni;
- ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IV) Stabilimenti balneari:
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni.
VI) Imprese di viaggi e turismo:
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio, e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) Porti ed approdi turistici:
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell'articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1.
Le norme dell'accordo 27 marzo 1979 con il quale è stata convenuta l'applicazione del presente Contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.

Art. 2
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato.
(2) Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente articolo i anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 e successive modificazioni.
(3) Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
(4) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
(5) Restano salve le condizioni di miglior favore.

Art. 3
(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
(2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Dichiarazione a verbale
Le Parti convengono di istituire una apposita Commissione cui è demandato il compito di individuare le opportune modalità di graduale armonizzazione con il CCNL Turismo delle discipline contrattuali attualmente applicate alle colonie climatiche (accordo 28 luglio 1993) ed agli approdi turistici.
La stessa commissione esaminerà inoltre l'applicazione di quanto convenuto per le piattaforme petrolifere.

Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Livello nazionale
Diritti di informazione
Art. 4

(1) Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
(2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
(3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro.
(4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
(5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
(6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Art. 6
(1) Le parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto.
(2) l'Ente Bilaterale Nazionale, nell'ambito di quanto contenuto nella Premessa, si avvale dell'Osservatorio Nazionale di cui al successivo articolo 7.
(3) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Territoriali previsti al successivo articolo 12, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, di cui lo 0,30% a carico dei datori di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori. A far data dal 10 settembre 1995, la quota contrattuale di servizio è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. Il 15% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Osservatorio Nazionale. Il restante 85% verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
[…]
(5) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale Unitario saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
(6) L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
[…]

Osservatorio nazionale
Art. 7
(1) L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
(2) A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali previsti dal successivo articolo 13 sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
e) riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 936 del 1986 di riforma del CNEL, dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta.

Commissione paritetica nazionale
Art. 8
Composizione

(1) La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti della Filcams, quattro della Fisascat, quattro della Uiltucs, e da tre rappresentanti dell'Asshotel, da tre della Fiepet, da tre dell'Assoviaggi, da due della Fiba e da uno dell'Assocamping.
(2) La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
(3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.

Art. 9
Compiti

(1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con le finalità di cui alla Premessa del presente Contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano, alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli EBT ove essi non siano realizzati nel termine di cui all'articolo 13.
d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta dalle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Associazioni locali.
(2) Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro e di altri Contratti ed Accordi Nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di lavoro dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
(3) L'Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui ai precedenti capoversi, dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all'oggetto della vertenza.
(4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
(5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti interessate.
(6) Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
(7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del Lavoro.

Capo II Livello territoriale
Diritti di informazione
Art. 10

(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
(2) In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.

Politica attiva del lavoro
Art. 12

[…]
(2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
[…]
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione;
[…]
(4) Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
[…]
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le "Imprese di Viaggi e Turismo" si precisa che per "organizzazioni territoriali" ai fini del presente Contratto ci si intende riferire alle strutture regionali.

Ente bilaterale territoriale
Art. 13

(1) L'Ente Bilaterale per il Settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito statuto e regolamento (allegato C) In caso di mancato accordo, l'Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
(2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui al successivo comma 6 concordate tra le parti a livello territoriale in ragione della provenienza del gettito.
(4) L'Ente istituisce l'Osservatorio, che svolge a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
(5) A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56 dell'87 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché dei contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale all'Osservatorio Nazionale;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale.
(6) L'Ente Bilaterale promuove e gestisce a livello locale: a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[…]
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.
(7) Inoltre, l'Ente Bilaterale svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
(8) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Dichiarazione a verbale
Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle Agenzie di Viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti Bilaterali, per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare tipologia del settore, saranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.

Centri di servizio
Art. 14
(1) L'Ente Bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l'EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d'intesa con l'Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 63 e 64.
- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all'articolo 63 del presente Contratto.

Contrattazione integrativa territoriale
Art. 15
(1) Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle parti stipulanti il presente Contratto Collettivo, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
[…]
b) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
c) i programmi di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro di cui al presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, ultimo comma dell'Accordo Quadro sui contratti di formazione e lavoro (allegato B), nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 21, quarto comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56 (allegato G);
d) l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
e) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
f) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 76;
g) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 79;
h) il superamento del limite di 90 ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
i) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 54;
[…]
m) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
n) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo 40;
o) la disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro in cicli stagionali;
p) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del primo comma dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto;
q) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'art. 65 volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
r) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 63.
(2) Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate:
Aziende alberghiere
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80).

- Regolamentazione nastro orario stagionali (art. 169);
- Contratti a termine ed aziende di stagione (artt. 174-175-176);
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 241);

Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80),
- Contratti a termine ed aziende di stagione (artt. 212-217-218);
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 241);

Aziende pubblici esercizi
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80),
- Ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 256);

Stabilimenti balneari
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80);
- Interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 71-78-324);

Alberghi diurni
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80);

- Ripartizione orario di lavoro giornaliero (art. 348).
Imprese di viaggi e turismo
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 392).

(3) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
[…]

Commissioni paritetiche territoriali
Art. 16
(1) Le Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali per la conciliazione delle vertenze individuali e collettive composte secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
(2) Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
(3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto.

Procedure per la composizione delle controversie collettive
Art. 17
(1) Fatte salve le diverse procedure previste in relazione ai singoli istituti, le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate.
(2) Le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede aziendale.
(3) Trascorso tale termine, le parti - senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione - si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di raggiungere un accordo entro i dieci giorni successivi.
(4) Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.
(5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
(6) La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale della Filcams, della Fisascat, della Uiltucs e da tanti rappresentanti dell'Associazione locale imprenditoriale aderente all'Asshotel o alla Fiepet o all'Assoviaggi o all'Assocamping o alla Fiba quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.
(7) La Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una delle Parti rappresentate.
(8) La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell'oggetto di controversia.
(9) La Commissione dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della vertenza, sia in caso di mancato accordo.
(10) Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è prescritto il secondo tentativo presso la Commissione Paritetica Nazionale con l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
(11) Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione Paritetica Nazionale.
(12) A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.

Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 19

A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all'art. 8 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui all'articolo 16 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
B) (1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettera precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale denominato Coresi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
[…]

Capo III Livello aziendale
Diritti di informazione
Art. 20

(1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre 100 dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
(2) Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
(3) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanzialmente variazioni dei livelli occupazionali.

Contrattazione integrativa aziendale
Art. 21

(1) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
b) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n.300;

d) Distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
e) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;
g) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 72 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
h) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto all'articolo 76;
i) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'articolo 77.
(2) La contrattazione avverrà tra l'azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(3) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.

Capo IV Attività sindacale
Delegato aziendale
Art. 22

(1) Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo Delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
[…]

Diritto di affissione
Art. 27

(1) È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Assemblea
Art. 28
(1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni.
[…]
(6) […]Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

Norme generali
Art. 30

Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (allegato I) ed all'accordo interconfederale 8 giugno 1995 (allegato Q).
Dichiarazione a verbale
Le parti costituiranno una Commissione Paritetica che esaminerà le problematiche relative alla direttiva dell'Unione Europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.

Titolo III Classificazione del personale
Capo I Classificazione del personale
Declaratorie
Art. 34

Dichiarazione congiunta
Le Parti demandano all'Osservatorio Nazionale il compito di approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione Europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza relativa alla parte normativa.

Titolo IV Mercato del lavoro
Premessa

Le Parti, in specifica considerazione delle caratteristiche proprie del settore turistico, riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutte le opportunità offerte dalla normativa vigente ed in corso di emanazione al fine di promuovere e potenziare le occasioni di impiego nonché di pervenire ad un migliore utilizzo degli impianti e delle attrezzature anche facilitando il prolungamento delle fasi stagionali ed una ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane.
In particolare le Parti confermano la validità, in aggiunta al contratto a tempo indeterminato, di altri strumenti quali l'apprendistato, il contratto formazione-lavoro, il contratto di inserimento, il contratto a termine, il lavoro extra, il contratto a tempo parziale nonché le altre tipologie di rapporti di lavoro che saranno individuate dalla legislazione.
In questo quadro le Parti si impegnano a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nelle diverse tipologie anche tramite gli Enti Bilaterali cui, a tal fine demandano funzioni di monitoraggio e di coordinamento dell'attività dei Centri di Servizio in materia di Mercato del Lavoro.

Capo I Apprendistato
Assunzione dell'apprendista
Art. 38

(1) Nei casi in cui l'apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di età minima per l'ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per i lavori leggeri (D.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36).
(2) Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.

Orario di lavoro
Art. 44

(1) L'orario di lavoro per gli apprendisti di età superiore a 15 anni non può superare le 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali e le 7 ore giornaliere e 35 settimanali per gli apprendisti di età compresa tra i 14 e i 15 anni.
(2) È vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le ore 6.
(3) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, secondo e terzo comma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, viene stabilito in 96 ore annue, ripartite in 3 ore settimanali, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare, che sono computabili agli effetti retributivi e dei limiti di orario giornaliero e settimanale precisati nei commi precedenti.
(4) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Obblighi del datore di lavoro
Art. 45

(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
(2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Obblighi dell'apprendista
Art. 46

(1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
(2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del Titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Retribuzione degli apprendisti
Art. 50

Per quanto non previsto dal presente Capo in materia di apprendistato e di istruzione professionale, valgono le disposizioni del presente Contratto nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Capo II Contratti di formazione e lavoro
Art. 51

(1) Salvo quanto diversamente contrattato a livello territoriale o aziendale, il rapporto di formazione e lavoro è disciplinato come segue.
(2) Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalità elevate è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al terzo livello di inquadramento ed ai livelli superiori ed ha una durata massima di ventiquattro mesi. Detti contratti devono prevedere una formazione complessiva pari a centotrenta ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
[…]
(4) Il contratto di formazione […] deve prevedere una formazione complessiva pari a venti ore relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. […]. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto stabilito dai progetti formativi non vengano retribuite.
[…]
(7) Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione da parte della competente autorità pubblica è definito dagli Enti Bilaterali, dai Centri di Servizio o dalla contrattazione integrativa.
(8) In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili in materia di età, ore di formazione, durata, retribuzione e livello di inquadramento.
(9) La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni cui il lavoratore viene avviato. La formazione teorica potrà essere assicurata, su richiesta del datore di lavoro, per il tramite degli Enti Bilaterali.
[…]
(11) […]. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all'accordo quadro sui CFL allegato al CCNL Turismo 14 giugno 1991.

Capo IV Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 62

(1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'articolo 84, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
[…]
(5) Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
[…]

Capo V Lavoro extra e di surroga
Art. 63

[…]
(6) Le imprese comunicheranno al Centro di Servizio - quadrimestralmente - gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di lavoratori extra.
[…]

Capo VI Contratto a termine
Art. 64

[…]
(6) L'adozione dei contratti a termine, numero dei lavoratori, motivazioni, qualifiche e durata del rapporto dovranno essere comunicate per le fattispecie di cui alle lettere a) e b) entro il termine massimo di tre mesi alle RSU - o, in assenza, alle OO.SS. competenti - e all'Ente Bilaterale Territoriale. Per la fattispecie di cui alla lettera c) tale comunicazione dovrà essere preventiva all'assunzione (vedi modulo tipo all'allegato A).
(7) All'atto dell'assunzione di cui al presente articolo, l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di Servizio da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro (vedi modulo tipo all'allegato A).
[…]

Titolo V Rapporto di lavoro
Capo III Donne e minori
Art. 70

Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Capo IV Orario di lavoro
Orario normale settimanale
Art. 71

(1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta.
(2) I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
(3) Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'articolo 1 del R.D. 15 marzo 1923, n. 692 in relazione all'articolo 3 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e cioè ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Riduzione dell'orario
Art. 72

[…]
(6) Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10.4.1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
[…]

Flessibilità
Art. 76

(1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo 71 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
(2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 71 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 71 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
(3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 71 non potrà superare le sei consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le Otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
(4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro quindici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
(5) Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare l'istituto della flessibilità, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.

Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Art. 77

(1) Le parti convengono sull'obbiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
(2) Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
(3) Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
(4) I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'articolo 71, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
(5) Con riferimento agli articoli 76 e 77 del presente contratto resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito.

Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 78

(1) L'orario di lavoro dei fanciulli (minori di età inferiore a 15 anni) che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
(2) L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i 15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
(3) I minori di cui ai commi precedenti hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
(4) L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo; l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
(5) L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'articolo 75.

Recuperi
Art. 79

È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Intervallo per la consumazione pasti
Art. 80

È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori:
alberghi, pubblici esercizi e campeggi, stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.

Lavoro straordinario
Art. 82

(1) Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 71 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
(2) Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
(3) I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
(4) Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 83
(1) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
(2) […] Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
(3) Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.

Art. 84
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente capo nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni Sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente capo.

Capo V Riposo settimanale
Art. 85

(1) Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
(2) Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Capo IX Norme di comportamento
Doveri del lavoratore
Art. 97

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:

b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;

f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Sanzioni disciplinari
Art. 98

(1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
[…]
(7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nella azienda;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
(8) Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
(9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]

Corredo - Abiti di servizio
Art. 104
[…]
(3) Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]

Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Capo II Infortunio
Art. 127

(1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
(2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Capo III Conservazione del posto
Art. 131

(1) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
(2) Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
(3) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le provincie redente.

Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 132
[…]
(3) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Capo IV Gravidanza e puerperio
Art. 133
(1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 135
(1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
(2) Detti periodi di riposo hanno durata di un 'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
(5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste dagli articoli 78 e 80 del presente Contratto e da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[…]

Art. 136
[…]
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo IV Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 146

(1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, il maggio 1990 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (articolo 2119 del Codice Civile).
b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
[…]
(5) In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell'articolo 98;

d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;

h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 97.
l) accertata insubordinazione verso superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.

Parte speciale
Capo I Classificazione del personale

Art. 162
Nota a verbale
Fermo restando che il rapporto di lavoro nel settore termale è disciplinato dal CCNL 29 giugno 1979, laddove a livello territoriale siano stati stipulati accordi per effetto dei quali ai lavoratori addetti al servizio delle cure termali all'interno di strutture alberghiere sia stata concordata l'applicazione del CCNL del Turismo 10 aprile 1979, si conviene che il loro inquadramento verrà coordinato a livello territoriale, d'intesa con le organizzazioni nazionali, con la classificazione del presente Contratto.

Capo III Apprendistato
Stagiaires

Art. 166
Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Capo IV Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 169

(1) Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
(2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Capo V Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale

Art. 181
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissato in cinque giornate e mezza.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 182

(1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici per il restante personale.

Lavoro straordinario
Art. 184

[…]
(6) Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.

Capo X Infortunio
Art. 195
(1) Il personale impiegatizio non soggetto all'assicurazione obbligatoria, per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno quindici milioni per l'invalidità permanente e dieci milioni per la morte.

Capo XIII Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 204
Per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.

Titolo XI Complessi turistico ricettivi dell'aria aperta
Capo III Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 209

La disciplina del presente capo è correlata a quanto previsto dall'art. 60.

Art. 212
(1) Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
(2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Art. 213
[…]
(3) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.

Capo IV Orario di lavoro
Ripartizione orario settimanale

Art. 224
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) La norma di cui al secondo comma dell'articolo 76 può essere derogata previa intesa in sede aziendale.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 225

(1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.

Capo IX Infortunio
Art. 238

(1) Il personale impiegatizio non soggetto all'assicurazione obbligatoria, per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno quindici milioni in caso di invalidità permanente e dieci milioni in caso di morte.

Capo XI Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 241
Per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.

Titolo XII Pubblici esercizi
Capo III Contratti a termine e aziende di stagione

Art. 247
La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'articolo 60.

Capo IV Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale

Art. 255
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 256

L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà esser suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio, saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.

Capo X Malattia ed infortunio
Infortunio
Art. 284

[…]
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli articoli 124 e 283 considerandosi infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'Istituto Malattia;
- invalidità permanente: quindici milioni;
- morte: dieci milioni.

Capo XI Pulizia dei locali
Art. 285

(1) Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
(2) Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

Capo XIII Norme per i locali notturni
Art. 290

Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Art. 291
Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente Contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi Integrativi provinciali.

Capo XIV Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 292

(1) Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 270 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l'Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all'articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
(2) Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi Integrativi provinciali in vigore.

Capo XV Norme per la ristorazione collettiva (Mense aziendali)
Confronto settoriale
Art. 311

Le parti, tenuto conto delle specificità del settore della ristorazione collettiva e della opportunità di definire in sede settoriale una più puntuale normativa di raccordo con quella del CCNL, convengono di avviare, dopo la stipula del contratto stesso, incontri finalizzati a risolvere, tra l'altro, le seguenti questioni:
- durata degli appalti;

- problematiche relative al mercato del lavoro;
- integrazioni ad alcune normative, quale quella del part time per renderle più adeguate alle obiettive esigenze organizzative del settore e a quelle dei lavoratori interessati.

Capo XVI Refezione
Art. 312

(1) Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio.
(2) La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Capo XVII Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 313

Per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.

Capo XVIII Accordi settoriali
Art. 314

Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che diffuse in più regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente Contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella sfera di applicazione del presente Contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.

Titolo XIII Stabilimenti balneari
Capo II Contratti a termine

Art. 317
La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'articolo 60.

Capo III Orario di lavoro
Art. 324

(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
(2) Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.

Distribuzione orario settimanale
Art. 325

La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in sei giornate.

Capo VIII Malattia ed infortunio
Infortunio
Art. 333

[…]
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli articoli 124 e 331 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'Inps;
- invalidità permanente: quindici milioni;
- morte: dieci milioni.

Capo X Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 336

Per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.

Titolo XIV Alberghi diurni
Capo III Contratto a termine
Art. 340

La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'articolo 60.

Capo IV Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 347

(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende dei lavoratori.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 348

L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio, saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.

Capo IX Malattia ed infortunio
Infortunio
Art. 357

[…]
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli articoli 124 e 369 considerandosi infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'Inps.
- invalidità permanente: quindici milioni;
- morte: dieci milioni.

Capo XI Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 360

Per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.

Titolo XV Imprese di viaggio e turismo
Capo II Apprendistato
Art. 364

(1) Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venti, anche se in possesso di Titolo di studio di scuola media superiore, maturità o Titolo equivalente.
(2) A parziale deroga di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 363, con riferimento ai limiti di età per i quali è ammesso l'apprendistato, per le qualifiche inquadrate al terzo livello ed oltre, il limite massimo di cui al comma 1 è elevato, previe intese territoriali, a ventidue anni, per i giovani in possesso di Titolo di studio di scuola media superiore, maturità o Titolo equivalente. Tale elevazione di età non è consentita in caso di attinenza del Titolo di studio alle mansioni svolte.
(3) Le parti si impegnano, previe intese territoriali e/o aziendali, a svolgere le opportune azioni di competenza dirette ad estendere anche al settore delle agenzie di viaggio quanto previsto al quinto comma dell'articolo 21 della legge 56 del 1987 per le qualifiche ad alto contenuto professionale.
(4) Per gli apprendisti assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Contratto valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

Capo III Orario di lavoro
Art. 365

(1) A decorrere dal 1luglio 1974, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, la durata normale del lavoro è fissata in quarantacinque ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia:
- custodi;
- guardiani diurni e notturni
- portieri;
- telefonisti;
- uscieri ed inservienti;
- addetti ai transfert;
- autisti;
- ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche ed integrazioni.
(2) Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.

Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 366

(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in cinque giornate.
(2) La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
(3) Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
(4) Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
[…]

Capo VI Missioni e trasferimenti
Art. 373

(1) A norma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Capo IX Infortunio
Art. 389
(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno:
a) invalidità permanente: quindici milioni;
b) morte: dieci milioni.

Capo XII Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 392

Per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto