Corte di Appello di Palermo, Sez. 4 Pen., 21 gennaio 2013 - Mobbing e configurazione del reato


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello del distretto di Palermo, 4a Sezione Penale
Composta dai Signori:
1. Presidente - Dott. MARIA PATRIZIA SPINA
2. Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI
3. Consigliere - Dott. MICHELE CALVISI
il 09/01/2013 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. FLORESTANO CRISTODARO e con l'assistenza del Cancelliere Gaetana Tantillo
Ha emesso e pubblicato la seguente:
SENTENZA


Nel procedimento penale contro:
L.G.V. nato il (...) in T. residente in T. VIA R. 16 ;
LIBERO - PRESENTE
Assistito e difeso dall'Avv. GASPARE GENOVA del foro di PALERMO, presente Parti Civili (...)A.G., assente
(...)R. (E.) il (... )
(...) e in T. VIA A. V.I N. 4
(...)ato in C/O AVV. FAUSTO MARIA AMATO-PALERMO
(...)ato: FAUSTO MARIA AMATO del foro di PALERMO, assente, sostituito dall'Avv. Maria (...)Martorana del foro di Mistretta come da delega che deposita
RESPONSABILI CIVILI
(...)MUNE DI TRAPPETO SINDACO PRO TEMPORE (...)MUSCOLINO, assente,
(...)sentata e difesa dall'Avv. Girolama D'Alessandro - presente
APPELLATO DAL PM E PC
(...)so la sentenza emessa da TRIBUNALE (MON) di PALERMO in data (...)/2010 con la quale l'imputato veniva assolto dal delitto contestatogli perché il fatto (...)ssiste. Giorni novanta termine per il deposito della motivazione della sentenza.
(...)TRATTAMENTI IN FAMIGLIA (art. 572 c.p.)
IMPUTATI
(...)G.V.
(...)reato Art. 572 c.p.
Fatti commessi in Trappeto dal luglio 2003 fino ad oggi
(...) la relazione fatta dal Dott. Michele Calvisi
(... ) la lettura degli atti del processo. Avvertiti gli imputati della facoltà di chiedere la parola. (... ) il P.M. e la Difesa, i quali hanno concluso come segue:
p.G.: conclude chiedendo in riforma dell'appellata sentenza l'imputato venga condannato per il reato contestato alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione




FattoDiritto


(...)Con sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, del (...) 15 dicembre 2010, L.G.V. veniva assolto dal reato di cui all'art. 572 (...)p., contestatogli perché, nella qualità di Sindaco del Comune di Trappeto, (...)sottoponeva S.G. - assoggettata alla sua autorità in quanto (...)funzionario del Comune - a maltrattamenti e vessazioni di vario genere che (...)svilivano e mortificavano la dignità di persona e di lavoratrice, inducendola ad uno stato di sofferenza psicologica grave; in particolare, nominandola prima referente tecnico del Comune in vari progetti di utilità sociale e, quindi, Capo della Segreteria Particolare e, successivamente ed immotivatamente, revocandole gli incarichi, isolandola professionalmente parlando male di lei in continuazione con tutto lo staff del Comune; revisionando l'organizzazione del personale e sopprimendo il servizio socio - scolastico dalla S. prima diretto; mantenendo atteggiamenti denigratori ed irriverenti nei confronti della S. e ordinando di non assegnarle pratiche di rilievo ed interesse; disponendo che l'ufficio della S. fosse adibito a magazzino e deposito di colli e scatoloni; conclusivamente tenendo nei confronti della persona offesa comportamenti denotanti episodi di mobbing (fatti commessi in Trappeto dal luglio 2003 in poi).
Avverso tale sentenza proponevano appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e la parte civile S.G., entrambi chiedendo affermarsi la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e contestando in vario modo le valutazioni delle prove testimoniali assunte effettuate dal primo giudice.
Con motivi nuovi ex art. 585 comma 4 c.p.p. la parte civile chiedeva la riqualificazione del fatto contestato nel delitto di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. o in quello di abuso d'ufficio ex art. 323
c.p..
Dopo la relazione di causa, all'udienza di gravame del 9 gennaio 2013, il Procuratore Generale e la Difesa rassegnavano le proprie conclusioni, all'esito delle quali la Corte pronunciava rituale dispositivo di sentenza.
Ciò detto, il Collegio considera quanto segue.
Entrambi gli appelli, proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e dalla parte civile S.G., sono infondati.
Ed invero, secondo l'opinione incontroversa del Giudice di legittimità le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione - c.d. mobbing - possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma carattere parafamiliare, in quanto caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia (Cassazione penale, sez. VI, 11/04/2012, n. 16094; v. anche Cassazione penale, sez. VI, 22/09/2010, n. 685, secondo cui nel nostro codice penale non vi è traccia di una specifica norma incriminatrice per contrastare la pratica del mobbing in ambiente lavorativo, che si sostanzia in una condotta che si protrae nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore. Tale pratica può, semmai, integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), ma ciò esclusivamente nel caso in cui il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura "para-familiare", in quanto caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra i detti soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, come, esemplificando, nel rapporto che lega il collaboratore domestico alle persone della famiglia presso cui svolge la propria opera o nel rapporto che può intercorrere tra il maestro d'arte e l'apprendista).
Applicando i sopra ricordati principi al caso di specie, non può fondatamente sostenersi che il rapporto fra un sindaco (l'imputato) e un funzionario (la parte offesa) di un comune abbia carattere parafamiliare, non essendo caratterizzato da relazioni intense, né da consuetudini di vita, né dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra.
Si verte, invero, nel caso in esame nell'ambito del pubblico impiego, ove le reciproche posizioni dei lavoratori sono delineate da norme di diritto pubblico, aventi ad oggetto diritti e doveri reciproci, poteri e comportamenti, senza che vi sia spazio, in ambito lavorativo, per rapporti di carattere personale.
Né, sotto altro profilo, può dirsi che la posizione del sindaco sia, rispetto a quella del funzionario del comune, assimilabile alla posizione del datore di lavoro, giacché datore di lavoro di ogni dipendente comunale è, evidentemente, l'ente pubblico territoriale comune, non il sindaco.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che nel caso in esame manchi ogni presupposto per la sussunzione della condotta contestata nel reato di cui all'art. 572 c.p..
Ciò posto, con particolare riferimento ai motivi aggiunti proposti dalla parte civile appellante, deve innanzitutto osservarsi che la condotta contestata non può essere qualificata come violenza privata ex art. 610 c.p., mancando del tutto, nella specie, gli elementi della violenza e della minaccia, nonché l'elemento della costrizione.
Quanto alla qualificazione della condotta descritta nell'imputazione come ipotesi di abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p. (reato che sarebbe comunque estinto per intervenuta prescrizione, dovendosi collocare, in ipotesi, la sua consumazione alla data del 4 marzo 2004, giorno in cui è stata emanata la delibera che ha soppresso il servizio socio - scolastico diretto dalla S.), osserva la Corte che per l'integrazione di tale figura di reato è necessario, per quel che qui interessa, che il pubblico ufficiale intenzionalmente arrechi ad altri un danno ingiusto, agendo nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio in violazione di norme di legge o di regolamento.
Nella specie la parte civile appellante assume che il sindaco, in forza dell'emanazione della delibera di G.M. del 4 marzo 2004 che aveva soppresso il servizio socio - scolastico diretto dalla S. -delibera preceduta da un parere favorevole alla soppressione del servizio da parte del nucleo di valutazione, composto, nella specie, oltre che dal segretario comunale, da due componenti esterni, Omissis - avrebbe agito in violazione dell'art. 17 del regolamento del comune, il quale prevede che i componenti esterni del nucleo di valutazione debbano essere esperti e avere competenze specifiche in materia di organizzazione dei servizi, laddove nella specie il P. era un maestro elementare e il C. un lavoratore socialmente utile, dunque entrambi con un livello professionale inferiore a quello della S., e comunque non esperti in materia di organizzazione del lavoro.
Osserva, in proposito, la Corte che nel caso di esame la sussunzione del fatto contestato nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 non è consentita, pena la violazione del principio di contestazione e, conseguentemente, del diritto di difesa dell'imputato, se si considera che uno degli elementi costitutivi del reato di abuso d'ufficio - la violazione di legge o di regolamento - non figura fra gli elementi del fatto descritto nell'imputazione (ove si legge soltanto che l'imputato sottoponeva la parte offesa "a maltrattamenti e vessazioni", tra l'altro "sopprimendo il servizio socio - scolastico dalla S. prima diretto").
Ma quand'anche tale elemento risultasse contestato in maniera specifica, l'affermazione della responsabilità penale del L.G. per il reato di cui all'art. 323 troverebbe un insormontabile ostacolo nella considerazione che non risulta affatto dimostrato che la denunciata violazione di regolamento sia stata posta in essere proprio al fine di arrecare un danno alla S., se si considera che il nucleo di valutazione, la cui composizione violerebbe il disposto del sopra ricordato art. 17 del regolamento comunale, non è stato nominato esclusivamente per esprimere il parere in merito alla soppressione del servizio socio - sanitario, bensì al fine di occuparsi di ogni attribuzione di propria competenza per un periodo di due anni.
Infine, ulteriore ostacolo alla configurazione del fatto contestato come abuso di ufficio è costituito dal fatto che la delibera che ha soppresso il servizio in parola - assunta dall'appellante parte civile quale fonte di danno - è stata emessa dalla giunta comunale, organo collegiale, non dall'imputato.
Tale considerazione rende vieppiù difficoltosa l'attribuzione dell'ipotizzata condotta di abuso di ufficio al L.G..
Per le considerazioni esposte la sentenza appellata deve essere confermata.
Non deve farsi luogo alla condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali, considerato che, nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso la sentenza di assoluzione tanto dal Pubblico Ministero quanto dalla parte civile (è il caso di specie), non può darsi luogo alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall'art. 592 comma 1 c.p.p., non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall'attività del rappresentante della pubblica accusa, non essendo possibile, nel caso che ci occupa, discernere tra le spese derivate dall'impugnazione dell'una o dell'altra parte (cfr., in proposito, Cassazione penale sez. IV, 13 marzo 2002 n. 14406).

P.Q.M.

visti gli art. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del 15 dicembre 2010, resa nei confronti di L.G.V., appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e dalla parte civile S. Giovanna.
Così deciso in Palermo, il 9 gennaio 2013.
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2013.