Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1996
Validità: 01.10.1995 - 30.09.1999
Parti: Federlavoro e Servizi-Cci, Ancst/Lega, Ancotat/Acgi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Vigilanza privata, COOP
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Enti Bilaterali
Formazione Professionale
Pari Opportunità
Previdenza integrativa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II - Relazioni Sindacali
Capo 1° Livello Nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione
Commissione paritetica nazionale
Art. 4 - Composizione
Art. 5 - Compiti
Art. 6 - Contributi di assistenza contrattuale (Coasco)
Capo 2° Livello territoriale
Art. 7 - Diritti di informazione
Art. 8 - Contrattazione Integrativa locale e materie demandate
Art. 9 - Quota Integrativa Territoriale
Capo 3° Livello aziendale
Art. 10 - Diritti di informazione
Titolo III - Attività Sindacali
Capo 1°
Art. 11 Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali e delle RSU
Art. 12 - Permessi retribuiti
Art. 13 - Diritto di affissione
Art. 14 - Permessi non retribuiti
Art. 15 - Referendum
Art. 16 - Assemblee
Art. 17 - Delegato aziendale
Art. 18 - Norme Generali
Art. 19 - Contributi Associativi Sindacali
Capo 2° D.L. 626/94 - Sicurezza sul lavoro
Art. 20 - Sicurezza sul Lavoro
Art. 21 - Organismi Paritetici
Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori
Titolo IV - Classificazione del Personale
Capo 1° Norme Generali
Art. 23 - Classificazione
Art. 24 - Mutamenti di mansioni
Capo 2° Norme speciali per i Quadri
Art. 25
Capo 3° Norme speciali per produttori ed esattori
Art. 26
Titolo V - Forme particolari di contratto di lavoro
Capo 1° Apprendistato
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Capo 3° Lavoro a tempo parziale - Part-time
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Capo 4° Lavoro a tempo determinato
Art. 34
Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo 1° Assunzione
Art. 35
Art. 36 - Periodo di prova
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Capo 2° Orario di lavoro
Art. 38 - Norme Generali
Art. 39
Indennità

Capo 3° Sistema 5 + 1
Art. 40
Capo 4° Sistema 6 + 1 + 1
Art. 41
Art. 42
Capo 5° Ruolo Amministrativo
Art. 43
Capo 6° Permessi Annuali
Art. 44
Capo 7° Ferie
Art. 45 - Norma generale
Art. 46
Art. 47
Capo 8° Riposo settimanale
Art. 48
Capo 9° Straordinario
Art. 49
Capo 10° Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 50
Art. 51
Capo 11° Assenze
Art. 52
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Art. 54 - Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio (150 ore)
Art. 55 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
 Capo 12° Missione-trasferta
Art. 56
Art. 57 - Rimborso spese
Capo 13° Norme di comportamento
Art. 58
Art. 59 Sospensione cautelare
Titolo VII - Trattamento economico

Art. 60 - Retribuzione normale
Art. 61 - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
Art. 62 - Indennità di contingenza
Art. 63 - Indennità di vacanza contrattuale
Art. 64 - Terzi elementi retributivi
Art. 65 - Scatti di anzianità
Art. 66 - Retribuzione di fatto
Art. 67 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
Art. 68 - Prospetto paga
Art. 69 - Paga giornaliera e oraria
Art. 70 - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario
Art. 71 - Mensilità supplementari - (13ma e 14ma)
Art. 72 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
Art. 73
Capo 3° Rinnovi: decreto guardia Giurata - porto d'armi e tassa tiro a segno
Art. 74
Titolo VIII - Sospensione delle prestazioni

Capo 1° Malattia
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78 - Conservazione del posto di lavoro.
Capo 2° Infortuni
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Capo 3° Gravidanza e puerperio
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Capo 4° Chiamata e richiamo alle armi - Servizio civile
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 89 - Recesso
Art. 90 - Preavviso
Art. 91 - Licenziamento per giusta causa
Art. 92 - Conciliazione delle controversie
Art. 93 - Anzianità di servizio
Art. 94 - Trattamento di fine rapporto
Titolo X - Distribuzione contratto
Art. 95
Titolo XI - Vigenza contrattuale
Art. 96 - Una tantum
Art. 97 - Decorrenza e durata
Art. 98 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 99 - Procedura per la composizione delle controversie collettive
Allegati
Allegato A - Protocollo di intesa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie tra Lega nazionale cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane, Associazione generale cooperative italiane e Cgil, Cisl, Uil - Roma, 13.9.1994
Accordo applicativo per la designazione dei componenti la RSU
Allegato B - Accordo nazionale per la unificazione del punto di contingenza
Allegato C - Anticipazione sull'indennità di anzianità
Allegato D - Legge 29 Maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (Pubblicato nella G.U. n. 147 del 31 maggio 1982)
Allegato E - Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro - Accordo nazionale per il punto di contingenza
Allegato F - Accordo nazionale per la conciliazione delle vertenze
Allegato G - Legge 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali  (Pubblicato nella G.U. n. 195 del 6 agosto 1966)
Allegato H - Legge 20 Maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Pubblicato nella G.U. n. 131 del 27 maggio 1970) (Statuto dei lavoratori)
Allegato I - Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Allegato L - Convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale (Coasco)
Allegato M - Protocollo di intesa per l'applicazione del D. Lgs. 19.9.1994 n. 626
Allegato N - Licenziamenti collettivi
Allegato O/1 - Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV ed il III super del ruolo amministrativo
Allegato O/2 - Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il II ed il Quadro del Ruolo Amministrativo
Allegato O/3 - Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV ed il III Super del ruolo tecnico-operativo
Allegato O/4 Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il II ed il quadro del ruolo tecnico-operativo
Allegato P - Accordo sulla definizione del lavoro supplementare
Allegato Q - Legge 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali (Pubblicato nella G.U. n. 108 del 11 maggio 1990)
Allegato R - Nomina Dirigenti RSA-RSU
Allegato S - Indennità vacanza contrattuale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da cooperative di vigilanza privata

Tra Federlavoro e Servizi-Cci, [...] con l'assistenza del responsabile del servizio sindacale Confcooperative […], l'Ancst/Lega [...] con l'assistenza della Lega delle Cooperative [...], l'Ancotat/Acgi [...] e Filcams-Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi [...], Fisascat-Cisl - Federazione del Commercio Turismo e Servizi [...], Uiltucs-Uil - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - [...];

Visto
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 12 Luglio 1991
Oggi 24 Luglio 1996 , in Roma si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Dipendenti da Cooperative di Vigilanza Privata, composto da XI Titoli, 99 articoli e 17 Allegati, letti, approvati e sottoscritti.

Premessa
[...] [Le Parti] Convengono che gli impegni e gli orientamenti oggetto della presente premessa siano coordinati e gestiti dalla Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti inoltre convengono sulla opportunità di una corretta gestione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.

Enti Bilaterali
Allo scopo di perseguire gli obiettivi sopra individuati, le Parti convengono di istituire a livello centrale ed a quello territoriale, organismi paritetici (Enti Bilaterali) in collegamento con l'ente bilaterale Coop-Form costituito da Centrali Cooperative e Cgil, Cisl e Uil.

Formazione Professionale
Le parti convengono sulla necessità di incrementare e migliorare la politica di formazione professionale nel settore funzionale alla qualificazione e riqualificazione del personale ed alla realizzazione, di conseguenza, anche di un miglioramento qualitativo del servizio di Vigilanza Privata.
A tal fine le parti provvederanno a regolamentare la materia.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro tra Cooperative e Consorzi di Vigilanza Privata ed il relativo personale dipendente.

Art. 2
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II - Relazioni Sindacali
Capo 1° Livello Nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni Cooperative forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO. SS. Nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc..);
e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti a modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente contratto.

Commissione paritetica nazionale
Art. 4 - Composizione

È istituita la Commissione Paritetica Nazionale composta da sei membri effettivi, di cui tre designati dalle Associazioni delle Cooperative stipulanti e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, uno per ciascuna di esse. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La Segreteria della Commissione ha sede presso le Associazioni Cooperative. Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla Segreteria, la quale provvederà ad indire la riunione entro quindici giorni.
La Commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione e per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie (trenta giorni), le Parti non possono prendere iniziative sindacali o legali.
Le decisioni della Commissione Paritetica Nazionale devono risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.

Art. 5 - Compiti
La Commissione Paritetica Nazionale ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:
- alla stipulazione di contratti integrativi locali
- alla interpretazione di singole clausole e di interi istituti normativi
contenuti nel presente contratto o nei contratti integrativi locali
- ad ogni altro problema prospettato dalle Organizzazioni Sindacali locali, o da singole Cooperative di vigilanza, aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

Capo 2° Livello territoriale
Art. 7 - Diritti di informazione

Le Associazioni Cooperative stipulanti forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO. SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sui livelli occupazionali.

Art. 8 - Contrattazione Integrativa locale e materie demandate
È ammessa - a livello provinciale - la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda che in ciascuna provincia operino uno o più Istituti di Vigilanza Privata.
I contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione delle Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto e potranno riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari; rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge;
c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
d) corsi di addestramento, qualificazione e aggiornamento professionale per il personale dipendente da Cooperative di Vigilanza Privata;
[...]
i) sistemi di flessibilità anche in relazione al recupero delle quote di orario normale di lavoro non lavorate.
[...]
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definiti in altri livelli di contrattazione e che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente contratto, introdotta o contenuta nei contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza.
In ogni caso, gli accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Capo 3° Livello aziendale
Art. 10 - Diritti di informazione

Le Cooperative di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie.
In detto incontro le Parti, fermo restando l'autonomia decisionale e gestionale della cooperativa, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

Titolo III - Attività Sindacali
Capo 1°
Art. 13 - Diritto di affissione

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 16 - Assemblee
Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[...]

Art. 17 - Delegato aziendale
Nelle aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 luglio 1966 n. 604 (allegato G).
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato H).
[...]

Art. 18 - Norme Generali
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato H) ed all'Accordo RSU (allegato "A") 13.9.94 tra Centrali Cooperative e Cgil-Cisl-Uil salvo quanto previsto dall'allegato accordo applicativo.
[...]

Capo 2° D.L. 626/94 - Sicurezza sul lavoro
Art. 20 - Sicurezza sul Lavoro
Ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'applicazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e delle eventuali successive modifiche, si fa riferimento all'accordo interconfederale 5.10.95 tra Centrali Cooperative e Cgil-Cisl-Uil (allegato "M").

Art. 21 - Organismi Paritetici
Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, viene assegnato alla Commissione Paritetica Nazionale il compito di orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori in collaborazione con l'Ente bilaterale Coop-Form, costituito tra Centrali Cooperative e Cgil-Cisl-Uil (allegato "M").
Qualora dette iniziative dovessero essere a livello generale, sarà direttamente la Commissione Paritetica Nazionale a definire le modalità d'intervento.

Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori
In relazione alla designazione dei RLS per quanto riguarda la definizione della unità produttiva non sono da considerarsi quei locali che fungono da semplice recapito i cui preposti non godono di una propria autonomia amministrativa e operativa in tal caso si farà riferimento al rappresentante per la sicurezza dell'unità produttiva di cui fa parte.

Titolo V - Forme particolari di contratto di lavoro
Capo 1° Apprendistato
Art. 28

Possono essere assunti come apprendisti i giovani con età non inferiore a quindici anni e non superiore ai venti, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
[...]

Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo 1° Assunzione
Art. 35

[...]
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. H), per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.
[...]

Capo 2° Orario di lavoro
Art. 38 - Norme Generali

Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.D. 6 Dicembre 1923, n. 2657 , l'orario settimanale di lavoro è fissato ai fini contrattuali in 40 ore per tutti i dipendenti.
La prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 69, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.

Art. 39
Indennità
[…]
1) Ruolo tecnico operativo
a) indennità per lavoro notturno:
zona stradale e trasporto - scorta valori [...]
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa […]

b) indennità di rischio:
per i servizi di zona stradale diurna; per i servizi di trasporto e scorta - valori diurno; per i servizi di piantonamento bancario antirapina. [...]
per servizi di piantonamento fisso diurno, sala conta e centrale operativa; [...]
2) Ruolo amministrativo
indennità presenza [...]
3) Indennità di lavoro domenicale[...]

Capo 3° Sistema 5 + 1
Art. 40

Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale del ruolo tecnico-operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema 5 + 1).
[...]
Fermo restando l'orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e dall'art. 44 (giorni 20).
[...]

Capo 4° Sistema 6 + 1 + 1
Art. 41
Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.
Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 38; la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con un orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.
[...]

Art. 42
Ove in applicazione del sistema di distribuzione dell'orario di lavoro di cui al precedente articolo, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate.
Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi nei limiti dell'orario settimanale previsto dalla Legge.
[...]
Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate laddove sia in vigore il sitema 6+1+1.
Restano salve tutte le condizioni di miglior favore previste a livello locale in materia di distribuzione dell'orario di lavoro.

Capo 5° Ruolo Amministrativo
Art. 43

Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto ore giornaliere.

Capo 8° Riposo settimanale
Art. 48

Il dipendente ha diritto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai
Per il personale del ruolo tecnico-operativo il riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni.
Anche in relazione all'insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso, egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari al 25% (venticinque per cento) della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 60, nel caso in cui il recupero del riposo settimanale avvenga entro il settimo giorno.
Qualora il recupero di detto riposo settimanale avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto un risarcimento danno pari al 40% (quaranta per cento) della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 60.
Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste in sede di contrattazione locale.
Per il personale del ruolo amministrativo il riposo coinciderà di regola con la domenica, salvo le deroghe consentite dalla legge.

Capo 9° Straordinario
Art. 49

[...]
È facoltà del datore di lavoro di chiedere prestazioni d'opera straordinarie per esigenze di servizio.
Le prestazioni straordinarie vanno contenute in maniera equilibrata in relazione alle particolari caratteristiche del settore, alla natura e alle modalità di svolgimento del servizio nonché ai turni e nastri orari di cui al precedente articolo 8.
Di norma annualmente le parti potranno procedere all'esame della situazione

Capo 13° Norme di comportamento
Art. 58

[...]
Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/70.
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità;

- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
[...]

Titolo VIII - Sospensione delle prestazioni
Capo 2° Infortuni
Art. 79

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e l'azienda, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare all'Inail la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.

Capo 3° Gravidanza e puerperio
Art. 82

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e parto stesso;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[...]
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l'Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
[...]

Art. 84
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore alle sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 aprile 1934 n.653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Art. 85
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 91 - Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
[...]
- la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio;
- l'abbandono del posto di lavoro;
- l'insubordinazione verso i superiori;
[...]

Titolo XI - Vigenza contrattuale
Art. 99 - Procedura per la composizione delle controversie collettive
Le controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione, la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le norme previste dagli artt. 5, 8 e 98.
[...]
Eventuali norme particolari potranno essere definite a livello locale.

Allegati
Allegato O/1 - Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV ed il III super del ruolo amministrativo

Aree didatticheOre di formazione
Area Giuridica Organizzativa Tecnologicaore 20
Area Tecnico-Pratica ore 60
Totaleore 80

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati. Le metodologie di formazione sono di due tipi:
a) Lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica ed organizzativa.
b) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico amministrativa-pratica.
Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze generali sulle leggi che regolano l'attività di Vigilanza Privata e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, da realizzarsi sotto la guida del responsabile dell'unità operativa, eventualmente con l'ausilio di esperti esterni.
Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità pratiche, da realizzarsi con l'inserimento graduale nella posizione lavorativa e l'affiancamento sul lavoro a personale già qualificato.

Area giuridica e organizzativa
[...]
- Contratti di lavoro.
- Attività di organizzazione aziendale.
- Conoscenza delle disposizioni aziendali relative al rapporto di lavoro ed ai principi riguardanti i rapporti interpersonali.
- Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro

Area tecnico-amministrativa pratica
[...]

Allegato O/2 - Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il II ed il Quadro del Ruolo Amministrativo

Aree didatticheOre di formazione
Area Giuridica Organizzativa Tecnologicaore 50
Area Tecnico-Pratica ore 80
Totaleore 130

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati. Le metodologie di formazione sono di due tipi:
a) Lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica ed organizzativa
b) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico amministrativa pratica
Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze della legislazione che regola l'attività di Vigilanza Privata, il rapporto di lavoro e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, dell'attività di organizzazione aziendale e delle relative disposizioni.
Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità tecnico-pratiche, da realizzarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro sotto la guida della Direzione dell'Istituto o con l'ausilio di esperti esterni.

Area giuridica ed organizzativa
[...]
- Legislazione del lavoro.
- Contratti di lavoro.
- Attività di organizzazione aziendale
- Conoscenza delle disposizioni aziendali relative al rapporto di lavoro ed ai principi riferiti ai rapporti interpersonali
- Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro

Area tecnico-amministrativa pratica
La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:
[...]
- apprendimento delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, rilevazioni delle presenze, obblighi previdenziali e vari adempimenti previdenziali e fiscali in materia di lavoro subordinato;
- norme attinenti la prevenzione infortuni e la sicurezza del lavoro;
[...]

Allegato O/3 - Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV ed il III Super del ruolo tecnico-operativo

Aree didatticheOre di formazione
Area Giuridica Organizzativa Tecnologicaore 20
Area Tecnico-Pratica ore 60
Totaleore 80

Obiettivi: la formazione di un operatore in grado di eseguire le mansioni tipiche della Guardia Giurata che sappia utilizzare tutte le risorse umane e tecnologiche messegli a disposizione dall'Istituto.

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere le mansioni tipiche della Guardia Particolare Giurata.
Le metodologie di formazione sono di due tipi:
a) Lezioni teoriche che riguardano le aree giuridica organizzativa teconologica
b) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico pratica
Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze necessarie a svolgere l'attività di Vigilanza.
Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità operative da attuarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro con colleghi più esperti.

Area giuridica organizzativa e tecnologica
Obiettivi
- apprendimento delle norme antinfortunistiche e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- apprendimento dei diritti e dei doveri inerenti lo svolgi mento della professione;
- elaborazione schemi di comportamento;.
- conoscenza delle modalità di svolgimento dei vari servizi dell'Istituto, loro coordinamento ed interdipendenza;
- conoscenza dei sistemi di sicurezza innovativi loro modalità di funzionamento e funzioni.
Al personale il cui livello finale è previsto al III Super dovranno essere altresì forniti nozioni sulla gestione degli uomini e sull'organizzazione dei servizi.
Contenuti
cenni riguardanti:
[…]
e) i contratti di lavoro: leggi e contratto collettivo; il contratto di formazione e lavoro;
[…]
i) prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro

Area tecnico pratica
Obiettivi: pratica esecuzione dei servizi.
Contenuti: previa illustrazione del coordinamento dei servizi tramite la centrale operativa, esecuzione dei vari servizi di vigilanza
L'attività di formazione sarà quella svolta direttamente nelle mansioni di lavoro.
Esse saranno guidate dalla Direzione dell'Istituto e dai suoi incaricati in modo tale da fare conseguire alle persone coinvolte una solida professionalità.

Allegato O/4 Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il II ed il quadro del ruolo tecnico-operativo

Aree didatticheOre di formazione
Area Giuridica Organizzativa Tecnologicaore 50
Area Tecnico-Pratica ore 80
Totaleore 130

Obiettivi:
- migliorare la capacità di gestire gli uomini e di organizzare i servizi;
- conoscenze tecniche organizzative e principi di organizzazione aziendale;
- conoscenze tecniche di gestione degli uomini;
- conoscenze tecniche di gestione del tempo:
- conoscenza principi della logistica aziendale;
- conoscenza delle modalità di svolgimento di tutti i servizi dell'Istituto e della loro interdipendenza.
- conoscenza delle norme antinfortunistiche e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'obiettivo finale da raggiungere è la formazione di un operatore in grado di eseguire le mansioni anche di coordinamento operativo, esecutivo ed organizzativo dei gruppi e di organizzare il proprio lavoro sapendo utilizzare tutte le risorse umane e tecnologiche messegli a disposizione dall' Istituto.

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze tecnico, pratiche e organizzative, con riferimento alle diverse tipologie dei servizi, che, nel quadro dell'evoluzione del settore, consentano anche il coordinamento esecutivo ed organizzativo delle imprese di Vigilanza.

Le metodologie di formazione sono di due tipi:
a) Lezioni teoriche che riguardano le aree giuridica organizzativa tecnologica
b) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico pratica .
Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze necessarie a svolgere l'attività di Vigilanza.
Nella seconda fase saranno soprattutto perseguiti gli obiettivi didattici attinenti all'acquisizione delle capacità operative - organizzative da attuarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro con personale più esperto.
L'attività di formazione sarà guidata dalla Direzione dell'Istituto, dai suoi incaricati e/o da esperti esterni e tenderà a far conseguire alle persone coinvolte una solida professionalità nell'area specifica delle mansioni attribuitegli.

Area giuridica organizzativa e tecnologica
Obiettivi:
- apprendimento dei diritti e dei doveri inerenti lo svolgimento della professione;
- elaborazione schemi di comportamento.
- organizzazione del lavoro, gestione - gestione dei gruppi.
- conoscenza dei sistemi di sicurezza innovativi, loro modalità di funzionamento e funzioni.
- coordinamento dei servizi con i sistemi di sicurezza.
Contenuti:
[...]
o) organizzazione del lavoro.
p) prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro

Area tecnico-pratica
- organizzazione del lavoro;
- distribuzione mezzi/uomini;
- distribuzione degli uomini nei luoghi di servizio;
- gestione del piano ferie
- esecuzione dei servizi e/o dei compiti previsti dal livello di appartenenza