Tribunale di Aosta, Sez. Pen, 7 giugno 2011 - Operazioni di battitura della pista e infortunio ad un terzo estraneo all'attività: colpa del lavoratore dipendente e applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 590 comma 3 c.p.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AOSTA
SEZIONE PENALE


In composizione monocratica
Giudice dr. Tornatore Marco
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 


Il giorno 31 maggio 2011, nel procedimento penale contro:
L.D., nato ***, residente in Cogne, fraz. ***, ivi domiciliato.
difeso dall'avv. G.C. del foro di Aosta
Libero (L) - contumace

D.M., nato ***, ivi residente in loc. Pallin ***, ivi domiciliato;
difeso dall'avv. G.C. del foro di Aosta
Libero (L) - contumace

Imputati
del seguente reato, così come contestato dal Pubblico Ministero all'udienza del 13/5/2011:
artt. 113, 590 c. 3) c.p, perché, nelle qualità di dipendenti della P. S.p.A. e addetti alla battitura delle piste, in cooperazione colposa tra loro, cagionavano a N.M., lavoratore alle dipendenze della ditta "C. S.a.s." con mansioni di barista, gravi lesioni personali consistenti in lacerazione post - traumatica, shock emorragico, emoperitoneo e frattura complessa dell'osso mascellare, dalle quali è derivata una malattia di gg. 44;
fatto commesso per negligenza, imprudenza, imperizia e con violazione, tra l'altro, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 20 c. 1 e c. 2 lett. b) d.lgs. n. 81/08 come mod. dal d.lgs. n. 106/09 per non essersi presi cura della salute e sicurezza delle persone presenti sul luogo di lavoro e sulle quali ricadevano gli effetti delle proprie azioni od omissioni, non osservando le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro per evitare che le misure tecniche adottate per eseguire le operazioni di battitura della pista *** mediante la macchina operatrice (c.d. "gatto delle nevi") - consistenti nell'ancoraggio del macchinario ad un cavo del verricello, con collegamento ad un punto fisso a monte della pista - potessero causare rischi per la salute della popolazione: in particolare, per la assenza di segnalazione della presenza del cavo per i fruitori della pista autorizzati al passaggio, a causa del ritardo nel completamento del lavoro da parte del L. e del mancato collocamento della rete munita di cartello con la indicazione "pista chiusa" da parte del D., il N.), che conduceva una motoslitta in direzione dei bar ristorante denominato "La B.", impattava contro il cavo di acciaio teso lungo il percorso, così riportando le lesioni sopra descritte.

FattoDiritto

 



Entrambi gli imputati vanno assolti, ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 529 c.p.p., perché, esclusa la circostanza aggravante contestata, l'azione penale non doveva essere iniziata in mancanza di querela.
Essi vengono tratti a giudizio per rispondere, in qualità di dipendenti di P. S.p.A. del reato di lesioni personali colpose ai danni di N.M., barista dipendente della ditta C. S.a.s., cagionategli allorché egli transitava, debitamente autorizzato, a bordo di una motoslitta lungo la pista di sci denominata ***, in quel momento chiusa per l'esecuzione delle operazioni di battitura della neve.
Agli imputati viene contestata la circostanza aggravante prevista dall'art. 590 comma 3 c.p. per avere commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare dell'art. 20 commi 1 e 2 lett. B) del D.Lgs. n. 81/2008, avendo essi omesso di prendersi cura "della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle ... azioni o omissioni" e non avendo osservato "le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale".


In realtà, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli - anche del tutto eventuali e remoti in qualsiasi fase del lavoro - e sono dirette a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore, anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali il datore di lavoro è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevidente e negligente del lavoratore (cfr. Cass. n. 25502/2007).

La responsabilità del datore di lavoro non è limitata soltanto a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro di tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, ma è estesa anche a persone estranee all'ambito imprenditoriale (cfr. Cass. n. 37840/2009).
Laddove non sia ravvisabile una responsabilità del datore di lavoro o dei suoi preposti a vario titolo, come emerge nel caso in esame dal decreto di archiviazione prodotto all'udienza del 13/5/2011, al lavoratore dipendente al quale sia contestato un profilo di colpa nella causazione delle lesioni personali cagionate ai danni di una persona estranea all'impresa non è applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 590 comma 3 c.p. poiché non è ravvisabile alcun infortunio sul lavoro, nel senso sopra riferito, per prevenire il quale la legge presuppone la responsabilità del datore di lavoro e non del semplice lavoratore dipendente.
Tale conclusione è confortata dall'assoluta inesistenza di precedenti che affermino la responsabilità del lavoratore nella causazione di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 590 comma 3 c.p.


Allorché sia riscontrabile un profilo di colpa del lavoratore dipendente, non altrimenti qualificato, nei confronti di un terzo estraneo per le attività svolte in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa, il lavoratore medesimo ne risponderà secondo i principi generali in materia di responsabilità per lesioni personali colpose ai sensi dell'art. 590 comma 1 c.p., con esclusione della circostanza aggravante prevista dal comma 3 del medesimo art. 590 c.p. Ricorrendo tale evenienza è però necessaria, per la procedibilità del reato, la proposizione della querela, non avvenuta nel caso in esame.

S'impone pertanto l'immediato proscioglimento di entrambi gli imputati, ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 529 c.p.p., perché l'azione penale non doveva essere iniziata in mancanza di querela.

P.Q.M.



Il Giudice, visto gli artt. 129 comma 1 e 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di D.M. e L.D., perché l'azione penale non doveva essere iniziata in mancanza di querela.