10 Le accertate violazioni alle prescrizioni del D.Lgs 626/94, del D.P.R. n. 547/1955 contestate nei capi di imputazione
La Corte ritiene utile riportare un breve schema riassuntivo delle violazioni alle prescrizioni del D.Lgs n. 626/94 contestate dalla pubblica accusa nei capi di imputazione (v.), in modo da avere un quadro generale delle prescrizioni e dell'avvenuto accertamento - secondo quanto sinora esposto - delle violazioni contestate.

Articolo 3 Misure generali di tutela
Comma 1 le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
lettera a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
lettera b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
lettera d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
lettera g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
lettera o) misure di protezione collettiva ed individuale;
lettera p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
lettera r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
lettera s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
lettera t) istruzioni adeguate ai lavoratori;

Le violazioni della norma state accertate ed esposte nel capitolo relativo al "documento" di valutazione dei rischi (capitolo 9), con riferimento alle lettere a), b), d); nel capitolo relativo alle condizioni di lavoro nello stabilimento (capitolo 5) con riferimento alle altre lettere, ricordando che, secondo quanto già indicato, nel nostro caso, l'azienda aveva - al contrario di quanto prescritto dalla norma - ritenuto "prioritarie" le misure di protezione "individuale"; affidando esclusivamente alla "mano dell'uomo", in molti e complessi impianti - come la Linea 5 - sia la "rilevazione" degli incendi sia il loro "spegnimento" (v. su questo, vari paragrafi); richiamando poi in particolare i paragrafi relativi al "piano di emergenza", alle carenze manutentive così come di formazione e di istruzione dei lavoratori.

Articolo 4 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Comma 1: "Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Comma 2: All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza";

Comma 5: il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e in particolare:
lettera a) designa preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione e lotta antincendio...
Lettera b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
lettera d) fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
lettera e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
lettera h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
lettera i) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
lettera q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero di persone presenti.

Comma 7: La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.


La violazione dei commi 1° e 2° è oggetto del capitolo 9; con riferimento alla lettera a) del comma 5° è sufficiente ricordare che l'azienda aveva affidato il compito di coordinare la squadra di emergenza (che doveva operare anche in caso di incendio) a Rocco M., investendolo di tale ruolo senza alcun percorso formativo e senza neppure il tempo materiale necessario ad acquisire le nozioni minime indispensabili per svolgere tale compito (v. capitolo 5 ed anche infra); con riferimento alla lettera b) stesso comma si deve richiamare il citato capitolo 9; con riferimento alla lettera d) stesso comma si accerterà nel successivo capitolo (n. 11) quali dispositivi di prevenzione collettiva antincendio dovessero essere adottati sulla linea 5 ma, a fronte della scelta aziendale di omettere completamente i doverosi dispositivi collettivi, i lavoratori addetti agli impianti, chiamati ad intervenire direttamente in caso di incendio (v. su questo il paragrafo relativo al piano di emergenza, in capitolo 5), non avevano neppure a disposizione specifici indumenti atti a proteggerli dal fuoco; con riferimento alle restanti lettere, si deve richiamare l'intero capitolo 5, ivi compreso il paragrafo dedicato al piano di emergenza; solo sottolineando che da tutto quanto esposto - come accertato in dibattimento - emerge come i lavoratori si fossero resi conto del rischio incendio e dell'aumento di tale rischio soprattutto nell'ultimo periodo di attività dello stabilimento trovandosi di fronte, loro stessi e numerosissime volte, a tale "rischio": non perché ne fossero stati compiutamente informati dall'azienda.
La violazione del comma 7° è stata ampiamente esposta, come accertata in dibattimento, nel citato capitolo relativo al documento di valutazione dei rischi (v. capitolo 9).

ARTICOLO 12: Disposizioni generali
Specifica il contenuto dell'art. 4, comma 5 lettera q): v. nei capitoli già sopra indicati.
ARTICOLO 13: Prevenzione incendi
Specifica le misure, le cautele, la formazione, i criteri ecc. per la "prevenzione incendi": v. nei capitoli già sopra indicati.
ARTICOLO 21: Informazione dei lavoratori
ARTICOLO 22: Formazione dei lavoratori
Anche questi articoli sono di "precisazione" analitica della "formazione" e della "informazione": v. nei capitoli già sopra indicati.
ARTICOLO 34: Definizioni.
Specifica cosa si intende per "attrezzatura di lavoro", per "uso" della medesima e per "zona pericolosa".
ARTICOLO 35: Obblighi del datore di lavoro.
ARTICOLO 37: Informazione.
ARTICOLO 38: Formazione ed addestramento.
ARTICOLO 43: Obblighi del datore di lavoro.

Precisano gli obblighi del datore di lavoro: v. nei capitoli precedentemente citati.

Si deve ancora sottolineare che le "omesse misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi" - come contestato dalla Pubblica Accusa - costituiscono anche violazione delle prescrizioni antincendio, generali, previste dagli articoli 33 e seguenti D.P.R. 27/4/1955 n. 547 (abrogato successivamente con il D.Lgs n. 81/2008).
Il combinato disposto degli articoli 3 del D.Lgs n. 626/94 e dell'art. 33 del D.P.R. n. 547/1955 rende evidente l'obbligo di contrastare il rischio incendio in primis a mezzo di dispositivi tecnici e, solo in subordine, a mezzo di misure organizzative o mediante dispositivi di protezione individuale. L'art. 35 del D.Lgs n. 626/94 prevede poi che il datore di lavoro, scegliendo le "attrezzature" di lavoro, consideri i rischi derivanti dal loro uso: abbiamo già indicato nel corso della parte precedente e vedremo anche nel prossimo capitolo come, nel caso di specie, il datore di lavoro non abbia considerato i rischi legati alla lavorazione - anche - sulla linea 5.