15 ES.. La responsabilità per i reati di omicidio ed incendio dolosi, di cui ai capi sub B e sub C.
La Corte, esaminate le imputazioni ascritte ad ES. e di cui ai capi B) e C), richiamando l'intera motivazione fin qui esposta deve preliminarmente ricordare che:
-ha esaminato, esposto ed accertato che ES. ricopriva il ruolo di "datore di lavoro" in THYSSEN KRUPP AST, anche per lo stabilimento di Torino (v. capitoli 13 e 8), come peraltro confermato dallo stesso imputato durante il suo esame (v. udienza 4/11 /2009);
-ha esaminato, esposto ed accertato che la delega in materia di sicurezza sul lavoro da lui conferita a SA. R., Direttore dello stabilimento di Torino, era inefficace (v. capitolo 13, paragrafo dedicato a SA.);
-ha esaminato ed esposto l'evento-incendio accaduto nello stabilimento di Torino nella notte del 6/12/2007 (v. capitoli 1 e 6), accertando sia il nesso di causalità materiale tra l'incendio e la morte di S. Antonio, S. Roberto, S. Bruno, L. Angelo, M. Rocco, R. Rosario, DE M. Giuseppe (v. capitolo 2), sia il nesso di causalità materiale tra le violazioni delle norme di prevenzione infortuni e di prevenzione incendi (come contestate nei capi di imputazione ed accertate, v. capitoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11), l'incendio e la conseguente morte dei 7 lavoratori sopra indicati;
-ha esaminato, esposto ed accertato che la Linea 5, di ricottura e decapaggio, dello stabilimento di Torino, costituiva un luogo ad "elevato rischio incendio" (v. capitoli 5, 9, 11);
-ha esaminato, esposto ed accertato che lo stabilimento di Torino rientrava nell'ambito delle industrie "a rischio di incidente rilevante" ed era, al momento dei fatti, sprovvisto del certificato di prevenzione incendi (v. capitolo 7);
-ha esaminato, esposto ed accertato che mancava una "adeguata e completa valutazione del rischio incendio" (v. capitolo 9);
-ha esaminato, esposto ed accertato che mancava una "effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori" (v. capitolo 5);
-ha esaminato, esposto ed accertato che mancava "un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi" (v. più capitoli, in particolare il n. 11).
La Corte ha inoltre esaminato, esposto ed accertato che tali misure di prevenzione erano rese "ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipendenti ed il venir meno delle professionalità più qualificate" (v. più capitoli, in particolare il n. 5);
La Corte ha ancora esaminato, esposto ed accertato i "fatti e documenti" di cui ai "punti" da 1 a 8 (come riportati nei capi B e C), in particolare evidenziando il profilo della loro valenza di "allarme" di "rischio incendi" soprattutto sulle linee di ricottura e decapaggio come la Linea 5 di Torino; e contemporaneamente di "stimolo" e di concreta (considerati anche gli investimenti straordinari stanziati da STAINLESS) "pressione" ad agire, adottando le indispensabili misure (v. capitolo 12).
La Corte ha inoltre accertato l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 423 c.p. (v. capitolo 3).

Si deve, ancora preliminarmente, richiamare quanto esposto nel paragrafo introduttivo del capitolo 14: in breve - senza ripeterlo completamente - la ritenuta, da questa Corte, correttezza dell'ipotesi accusatoria nell'individuazione dell'evento oggetto di rappresentazione: evento che non deve esattamente coincidere con quello effettivamente verificatosi, ma deve con quest'ultimo presentare delle analogie e delle somiglianze "fondamentali" tali da poterlo utilmente paragonare. Si deve anche richiamare la parte introduttiva successiva a quest'ultima, nella quale la Corte espone per quali motivi non ritenga di condividere le affermazioni difensive relative proprio alla "eccezionalità" e conseguente "imprevedibilità" dell'evento (ma su questo v. anche in vari capitoli precedenti, tra cui in. 6, 11 e 12).

Tutto ciò richiamato, si deve osservare che la Pubblica Accusa contesta all'imputato ES. (come agli altri imputati, v. capitolo 14) di essersi rappresentato "la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla Linea APL 5 di Torino" (capo B) e la "concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla Linea APL 5 di Torino" (capo C), anche per la sua conoscenza dei "punti" da 1 a 8 appena citati (su cui v. capitolo 12); la Pubblica Accusa aggiunge nei confronti dell'imputato ES. una ulteriore contestazione: quella di avere accettato "il rischio del verificarsi di infortuni anche mortali sulla Linea APL 5 dello stabilimento di Torino" (capo B) e "il rischio del verificarsi di incendi sulla linea APL 5 dello stabilimento di Torino" (capo C).
Contestazione così strutturata: "poiché - in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti la sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell'ambito dello stabilimento di Torino prendeva:
-dapprima la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura;
-poi la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento dell'APL 5 di Torino alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni (FROM TURIN),
e ciò nonostante che la linea APL 5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell'ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza".


La Pubblica Accusa addebita quindi all'imputato ES. l'omicidio (e l'incendio) volontario con dolo eventuale, in luogo dell'omicidio (ed incendio) colposo con l'aggravante, oltre che della colpa specifica, della colpa cosciente, addebitato (e da questa Corte ritenuto: come si è sopra esposto, v. capitolo precedente) agli altri imputati.

Nel corso della discussione, sia la difesa sia l'accusa hanno esaurientemente -e sapientemente - illustrato la non semplice questione giuridica della qualificazione del dolo eventuale, della differenza tra quest'ultimo e la colpa cosciente, della loro pratica applicazione.
La Corte deve ricordare che, mentre la colpa c.d. cosciente trova la sua fonte normativa nell'art. 61 n. 3 c.p. (v. sopra: "l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento"), il dolo eventuale è frutto di elaborazione giurisprudenziale, ormai risalente nel tempo e consolidata nelle basi teoriche, ma con indubbie residue difficoltà di applicazione alle singole fattispecie concrete.
La Corte condivide e segue l'insegnamento della Suprema Corte in primo luogo nell'affermare l'esistenza dell'elemento soggettivo individuato come "dolo eventuale" (esistenza negata da una parte della dottrina); richiama doverosamente - dopo averle esaminate - le numerose sentenze della Cassazione in materia, peraltro anche citate e riportate dalle parti durante la discussione, senza necessità di elencarle qui singolarmente (v. le relative trascrizioni in atti; e v. anche quelle citate nella sentenza di cui infra).
La Corte ritiene utile riportare di seguito ampi stralci di una recente sentenza della Corte di Cassazione sul tema; sentenza che considera e riassume, in modo approfondito ed incisivo, l'elaborazione giuridica, da parte della Suprema Corte, dell'istituto ed espone la definizione del dolo eventuale e la differenza tra quest'ultimo e la colpa cosciente; sentenza che, per la chiarezza e per la
precisione anche delle indicazioni rivolte ai giudici di merito, può costituire, oltre che il fondamento teorico, la "traccia" da seguire per la ricostruzione in fatto dell'elemento soggettivo in capo all'imputato ES..
Si tratta della sentenza n. 10411/11 (già sopra citata, con motivazione depositata il 15/3/2011).
Per la parte di inquadramento giuridico:
"1.L'esatta ricostruzione degli elementi distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente presuppone la definizione dei rapporti tra l'elemento della rappresentazione e quello della volontà nel quadro della struttura del dolo, che rappresenta il criterio ordinario d'imputazione soggettiva.
La volontà esprime la tensione dell'individuo verso il conseguimento di un risultato non in termini di mero desiderio - dimensione questa che attiene alla sfera della motivazione - quanto piuttosto di concreta attivazione in vista di un determinato scopo. Qualsiasi condotta umana, eccezion fatta per i comportamenti del tutto irrazionali, mira ad un risultato e solo il riferimento ad esso consente di individuare la volontà dell'agente, che deve investire direttamente o indirettamente (nei termini che saranno precisati al paragrafo successivo) anche l'intero fatto di reato colto nella sua unità di significato, nel dinamismo tra i suoi elementi e nella proiezione teleologica in direzione dell'offesa. In adesione ad una recente elaborazione è possibile affermare che, poiché il comportamento doloso orienta finalisticamente i fattori della realtà nella prospettiva del mezzo verso uno scopo, esso attrae nell'ambito della volontà l'intero processo che determina il risultato perseguito. Per conseguenza la finalizzazione della condotta incide sulla sfera della volizione e la svela.
L'elemento rappresentativo attiene, a sua volta, al complessivo quadro di conoscenza degli elementi essenziali del fatto nel cui ambito la deliberazione è maturata.
Esso costituisce il substrato razionale in virtù del quale la decisione di agire si pone in correlazione con il fatto inteso nella sua unitarietà, così giustificando il riconoscimento di una scelta realmente consapevole, idonea a fondare la più grave forma di colpevolezza. La volontà presuppone, perciò, la consapevolezza di ciò che si vuole. Il dolo è, quindi, rappresentazione e volontà del fatto tipico. La rappresentazione, che ha ad oggetto tutti gli elementi essenziali del fatto, assume - come osservato con efficace sintesi da un'autorevole dottrina - natura psichica di conoscenza, quando concerne gli elementi preesistenti e concomitanti al comportamento, di coscienza, quando è riferita alla condotta, di previsione, quando riguarda elementi futuri, qual è essenzialmente l'evento del reato.

Nell'agire doloso, il soggetto agente orienta deliberatamente il proprio comportamento verso la realizzazione del fatto di reato che costituisce un disvalore per l'ordinamento giuridico, modella la propria condotta in modo da imprimerle l'idoneità alla realizzazione del fatto tipico che può considerarsi voluto proprio perché il soggetto ha deciso in modo tale da determinarlo.
La rappresentazione e la volizione debbono avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica - condotta, evento e nesso di causalità materiale - e non il solo evento causalmente dipendente dalla condotta, come è confermato dalla disciplina dell'errore sul fatto costituente reato ...
2. La giurisprudenza di legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo seguito in via primaria. R soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva (Sez. Un. 12/10/1993, n. 784; Sez. Un. 15/12/1992; Sez. Un. 12/10/1993, n. 748; Sez. Un. 14/2/1996, n. 3571; Sez. I, 12/11/1997, n. 6358; Sez. I, 11/2/1998, n. 8052; Sez. I, 20/11/1998, n. 13544; Sez. V, 17/1/2005, n. 6168; Sez. VI, 26/10/2006, n. 1367; sez. I, 24/5/2007, n. 27620; Sez. I, 29/1/2008, n. 12954).

Si versa, invece, nella forma di colpa definita 'cosciente', aggravata dall'avere agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 c.p.), qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori.
Dall'interpretazione letterale dell'art. 61, comma 1, n. 3, c.p., che fa esplicito riferimento alla realizzazione di un'azione pur in presenza di un fattore ostativo alla stessa, si evince che la previsione deve sussistere al momento della condotta e non deve essere stata sostituita da una non previsione o controprevisione, come quella implicita nella rimozione del dubbio. Quest’ultimo non esclude l'esistenza del dolo, ma non è sufficiente ad integrarlo.
Una qualche accettazione del rischio sussiste tutte le volte in cui si deliberi di agire, pur senza avere conseguito la sicurezza soggettiva che l'evento previsto non si verificherà. Il semplice accantonamento del dubbio, quale stratagemma mentale cui l'agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire, non esclude di per sé l'accettazione del rischio, ma comporta piuttosto la necessità di stabilire se la rimozione stessa abbia un'obiettiva base di serietà e se il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione che l'evento non si sarebbe verificato.
In tale articolato contesto, come sottolineano i più recenti approdi interpretativi dottrinali e giurisprudenziali, poiché la rappresentazione dell'intero fatto tipico come probabile o possibile è presente sia nel dolo eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione. Mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata 'accettata' psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente.

Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L'autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco - il suo e quello altrui - e attribuisce prevalenza ad uno di essi. L'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato (Sez. IV, 26/10/2006, n. 1367; Sez. I, 29/1/2008, n. 12954; Sez. V, 17/9/2008, n. 44712)."

Per le indicazioni rivolte ai giudici di merito:
"3. La delicata linea di confine tra il 'dolo eventuale' e la 'colpa cosciente' o 'con previsione' e l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare con approccio critico un'acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obbiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. Si tratta di un'indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell'id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici".

La Corte si accinge quindi a ricostruire ed accertare l'elemento soggettivo in capo all'imputato ES., cercando, nei limiti delle sue possibilità, di svolgere l'indagine secondo i canoni indicati dalla Corte Suprema.

La Corte deve ricordare che, mentre per tutte le contestazioni di cui ai capi B e C sopra riportate si è già avuto modo di esporre la loro ricostruzione in fatto, come emersa nel corso del presente dibattimento, tanto che la prospettiva che dovrà essere considerata in questa parte, a seguito dell'ampio richiamo ai capitoli precedenti, sarà solo quella della conoscenza e del significato che tale conoscenza aveva in capo all'imputato ES., invece la ricostruzione della condotta anche commissiva di ES. (riportata subito sopra) deve essere preliminarmente qui di seguito esposta ed accertata.

Le decisioni di ES., consistite nell'avere posticipato gli investimenti di "fire prevention" per Torino prima all'anno successivo (dal 2006/07 al 2007/08), poi all'avvenuto trasferimento degli impianti (compresa la Linea 5) da Torino a Terni, sono state da lui assunte (anche quest'ultima affermazione è comprovata, come vedremo subito infra) con la piena consapevolezza, in primo luogo, dei motivi e degli obiettivi dell'ingente stanziamento straordinario di TK STAINLESS: si deve qui ricordare, di 16,7 milioni di euro solo per TK AST, da investire nei tre anni successivi a partire da quello in corso (2006/07, v. capitolo 12). L'imputato ES. aveva infatti personalmente partecipato al meeting di Krickenbeck (17/2/2007; lo riferisce il teste RI., v. capitolo 12), nel corso del quale era stato presentato quel documento (v. sopra, sempre nel capitolo 12) con le linee guida e gli obiettivi di TK STAINLESS in materia di fire prevention, nonché il concreto esempio di prevenzione e protezione antincendio per la ricostruzione della linea di trattamento dello stabilimento NIROSTA di Krefeld, distrutta dall'incendio (v. sopra, capitolo 12: ricordiamo che nello schema si trovavano un impianto di rivelazione lungo tutta la linea e di estinzione nella zona di entrata, di decapaggio e di uscita, per il costo di 1 milione di euro; ricordiamo anche quanto riferito dal teste WE., v. capitolo 12): infatti, con una e-mail del 21/2/2007 (v.), la segretaria di ES. aveva inviato in allegato proprio quello schema di ricostruzione a MO. e PE., comunicando che il dr. ES. voleva sapere se si poteva applicare "al nostro fire prevention".
Prima ancora delle risposte da parte dei suoi tecnici (su cui v. subito infra) ES. - evidentemente edotto, durante il meeting, anche della urgenza che la TK STAINLESS riservava al "fire prevention" - aveva cominciato ad occuparsi dell'impiego di quel fondo, come testimoniato dalla e-mail inviata dalla sua segretaria alla collega in Germania, affinché la trasmettesse al sig. He., in data 2/3/2007 (v.: forse anche in preparazione dell'incontro in Messico, v. capitolo 12); in allegato a tale e-mail si trovano una serie di "lucidi" che individuano le "questioni incendi" in TKL-AST IMPIANTO DI TERNI": così è il titolo ed appare significativo perché, da quello che emerge dagli allegati, sembra appunto che il documento - tecnicamente diviso tra "prevenzione antincendio", "protezione antincendio", "vigili del fuoco dell'azienda", "dati statistici" e molto dettagliato - riguardi il solo stabilimento di Terni; tra le attività di prevenzione incendi "svolte" nell'arco degli anni 04/05-05/06 il riferimento sembra essere solo allo stabilimento di Terni; compare finalmente lo stabilimento di Torino invece tra le attività "da svolgere" nell'arco degli anni 06/07-07/08, come attività generale di "prevenzione incendi" per il rilascio del certificato, con appostati - con l'indicazione "area a freddo Torino" - 1 milione di euro per ciascun esercizio; come attività di prevenzione incendi per le "attività di decapaggio", sempre nel biennio 06/07-07/08, sono indicati per la Linea 5 1 milione di euro, di cui 0,6 per "sostituzione tubi aspiranti" e 0,4 per "sistema di allarme ed estinzione nell'area di decapaggio"; per la Linea 4 1 milione e 100mila euro, di cui 0,6 per la prima voce e 0,5 per la seconda.
Per un totale di previsione di 4 milioni e 100mila euro nel biennio 06/07-07/08: l'investimento più consistente di "fire prevention" per Torino, tra tutti quelli che si rinvengono nei documenti sequestrati (v. infra).
Non si può escludere che proprio questo fosse l'importo che, effettivamente, necessitasse per Torino già solo a livello di progetto di investimenti utilizzando il fondo straordinario di "fire prevention" per i primi due anni (06/07-07/08), nonostante la oggettiva limitatezza degli interventi: le condizioni dello stabilimento di Torino, dovute anche alla mancanza di investimenti "significativi" quantomeno nel corso del 2006 (v. subito infra), lo giustificano in pieno (anzi, probabilmente si è cercato ancora qui di "contenerlo").
Appare così logico pensare che ES., proprio a fronte della possibile entità di questo primo investimento, ingente come somma ma "minimo" quanto agli interventi (completamento lavori - indicati nel dicembre 2003, v. capitolo 7 - per ottenere il certificato e sostituzione del materiale plastico; interventi che sarebbero dovuti poi continuare, con ulteriori investimenti, negli anni successivi secondo le indicazioni e le linee-guida del WGS, v. capitolo 12 e infra), abbia deciso di dare corso alla già stabilita (dal 2005: v. capitolo 5) decisione di "dismettere" quello stabilimento; ovvero tale decisione sia stata presa direttamente da STAINLESS (su questo v. anche infra). Così evitando qualsiasi investimento di carattere "strutturale", sia per il certificato antincendi, sia per il materiale plastico (secondo le linee-guida del WGS che vedremo subito infra), sia per gli ulteriori interventi secondo il programma del WGS (v. infra), in uno stabilimento per il quale era già stata decisa la chiusura (più volte rinviata nel tempo per vari motivi: ma non perché vi fossero stati ripensamenti sulla decisione, v. capitolo 5); interventi ed investimenti destinati i primi ad essere abbandonati, i secondi a costituire uno spreco (v. anche infra).

Si deve qui ancora sottolineare che negli stessi lucidi allegati alla e-mail inviata per conto di ES. vengono riportati anche i dati statistici sulle cause di incendio (v. tabella); la percentuale più alta - pari al 25,8% - risulta dovuto allo "sporco", la terza - pari al 19,35% - alla "presenza di olio"; complessivamente quindi i due fattori rappresentavano, statisticamente, il 45,15% delle cause di incendio negli stabilimenti. Un dato che sarebbe perfino riduttivo definire, in questa vicenda, allarmante: perché ES. lo poteva apprezzare con riferimento alle condizioni in cui versava lo stabilimento di Torino, condizioni da lui direttamente conosciute (v. infra).

Il fatto che ES., al ritorno dal meeting di Krickenbeck, avesse "trasmesso" ai sottoposti, oltre allo "schema" (v. sopra, appena citato), anche l'importanza, l'urgenza e la delicatezza della questione "fire prevention", posta dalla STAINLESS come "priorità assoluta" e uno "dei progetti più importanti attualmente in corso all'interno del nostro gruppo" - entrambe le definizioni tra virgolette provengono dall'azienda e sono tratte dalla presentazione in Messico di tale programma nel marzo 2007: v. capitolo 12 - è documentato da una serie di e-mail scambiate tra l'imputato MO. e PE. ai primi di marzo 2007, che probabilmente fanno seguito alla richiesta di ES., appena sopra riportata, sulla possibilità di "applicare" il fire prevention emerso dal meeting di Krickenbeck anche agli stabilimenti italiani, anche alle linee di ricottura e decapaggio montate negli stabilimenti italiani.
In data 5/3/2007, ES. chiedeva infatti a MO., con una e-mail (spedita dalla segretaria) che indicava come oggetto "meeting TKL prevenzione incendi, 17.2.2007 Krickenbeck "(v.): "D., cosa si è rivelato utile per noi?"; comincia così una "catena" di e-mail; un'ora dopo MO. scriveva a PE.: "su un argomento così delicato non possiamo impiegare tanto tempo! Ho bisogno di un'analisi immediata."; da PE. a MO., nel tardo pomeriggio (v.): "Da una analisi svolta a Duisburg dal gruppo di lavoro apposito (Me., Ri. ecc.) si sono date le direttive per unificare le misure di prevenzione da adottare per le linee A&P nei vari siti del gruppo. Me. sta preparando un lavoro esplicativo al riguardo che ci presenterebbe nella giornata di dopodomani 7/3 (decidi l'orario) insieme a Se. ... "; risponde MO. a PE. poco più tardi: "Da questa risposta ho l'impressione che il documento non è ancora stato letto; preparati a rispondere domani pomeriggio ad ES. ... " i puntini di sospensione sono nel testo originale: stanno evidentemente a significare che ES. avrebbe criticato il ritardo con cui i "tecnici" avevano esaminato le linee guida di Krickenbeck e proposto le "misure" per AST; infatti PE., 5 minuti dopo l'ultima e-mail di MO., scrive a ME. (v.): "Puoi darmi qualcosa di sintetico per ES. domani?".
Procedendo in ordine cronologico, troviamo tra i documenti sequestrati (v.) una e-mail proveniente da RI. (teste citato, responsabile del WGS), intitolata "iniziative di 'fire prevention', in data 9/3/2007, sulla quale ES. ha scritto - in data 16/3/2007, a mano ed in inglese: "P. Re., per favore prepara" (RE.: v. teste citato sopra). Si tratta di una missiva riassuntiva proprio dell'incontro di Krickenbeck. È interessante riportarla qui di seguito:

"ThyssenKrupp StainleSS Corporate Development
M. Ri.
TEL. ***
FAX ***
@ ***@thvssenkrupp.com   Duisburg, 9 Marzo 2007

Initiative on Fire Prevention
Luogo e data: Schloss Krickenbeck, 17 Febbraio 2007
Partecipanti:
F., Dr. R. , He., Dr. B., Dr. Es., Dr. W. D., G., L., Ri.
Copia a: C., G., G., L.

Iniziativa riguardo alla Riduzione dei Sinistri da Incendio
Il Sig Ri. ha presentato (vedi allegato) le prime misure proposte per gestire il budget specifico di investimenti per prevenzione incendio. I punti principali sono:
• coordinazione tecnica del WGS (Gruppo di Lavoro Acciaio Inossidabile) riguardo alle misure della lotta antincendio previste per le singole Unità di Lavoro, accordo comune sulle soluzioni proposte;
• richiesta di approvazione ed autorizzazione dei progetti di miglioramento per la protezione incendia;
• rilascio di fondi per misure di prevenzione incendio nel budget specifico di investimenti;
• controllo e resoconto sulla realizzazione dei progetti approvati;
Le singole Unità di Lavoro devono consegnare al Dott. B., entro il 30 marzo 07, la lista finale dei progetti che necessitano di autorizzazione. Priorità deve essere data alle misure per ridurre i deducibili Linee di Ricottura e Decapaggio da € 100m a € 50m.
Il programma completo di investimenti 2006/07, 2007/08 e 2008/09 deve essere consegnato entro settembre 07.


Attività di Nirosta
Il Sig. D. ha illustrato (allegato A) le attività in corso a Nirosta:
• Audit eseguiti dai Consulenti della Global Risk (GRC)
• Nuove misure di protezione incendio per le linee GBL 3 e KL 3.
La riprogettazione della linea 3, con le nuove soluzioni di lotta antincendio, può essere considerata un esempio per quanto riguarda le prossime linee di ricottura e decapaggio.
La presentazione si è conclusa con l'elenco dei progetti di miglioramento riguardanti la protezione incendio previsti per l'impianto di Nirosta.
Il Consiglio di Amministrazione TKL ha richiesto di leggere il resoconto GRC prima della sua consegna al Consiglio di Amministrazione stesso. Una decisione riguardo all'estensione dell'attività GRC ad altre Unità di Lavoro sarà presa da TK in seguito al resoconto finale.

Attività di AST e VDM
Si è discusso delle attività principali e dei progetti di miglioramento previsti per gli impianti AST e VDM.

Uso di materiali in plastica
Grazie all'ottima resistenza chimica e alla facilità di progettazione e di manutenzione, negli ultimi anni l'uso di materiali in polipropilene termoplastico nelle sezioni di decapaggio è stata molto diffusa. Non è prevista la sostituzione di questo materiale sulle linee di decapaggio di TKL già esistenti. Occorre dotare tali linee con specifici sistemi sprinkler per minimizzare i danni in caso di incendio.
Il sig. Ri. preparerà una nota tecnica sui materiali in polipropilene in modo da arrivare ad un posizione comune sugli aspetti di infiammabilità di questo materiale.

Organizzazione

Nella prossima riunione il Dott. B. presenterà una proposta sull'organizzazione di uno specifico gruppo a livello di TKL, dedicato al coordinamento della protezione da incendi.

Prossima riunione
Sarà tenuta il 3 aprile 2007 tra le 14.00 e le 16.00 nel palazzo amministrativo centrale di Duisburg della TKL. La società Mexinox sarà collegata in videoconferenza. L'ordine del giorno della riunione sarà distribuito.
-Ri.”


Viene quindi confermato che la capo gruppo indicava di attivarsi in tempi stretti, presentando il programma di investimento per gli anni 2006/07 alla STAINLESS, con il WGS che effettuava il "coordinamento tecnico" sui progetti presentati, entro il 30/3/2007 e quello completo - per gli anni 07/08 e 08/09 -entro il settembre successivo (e v. anche infra, una serie di e-mail di ottobre); di utilizzare gli investimenti in generale in materia di prevenzione e protezione incendi, con "priorità" nel ridurre le franchigie - da 100 a 50 milioni di euro -sulle linee di ricottura e decapaggio; di prendere ad "esempio" le misure di protezione adottate nella ricostruzione a NIROSTA (v. sopra, in più punti); di mantenere il materiale plastico (PPT), proteggendo con impianto sprinkler la sezione di decapaggio.
Si deve sottolineare pertanto come sin dal 9/3/2007 il WGS avesse abbandonato l'idea di sostituire il materiale plastico - ipotesi seguita nel primo, già citato programma di investimenti per Torino anche da ES., v. sopra - decidendo invece di mantenerlo proteggendo la zona decapaggio con sprinkler; modifica programmatica e progettuale proveniente dal WGS che certamente ES. conosceva (v. la scritta di suo pugno sul sopra riportato documento); nonostante ciò lo stesso ES. durante il suo esame ha riferito ancora del progetto di sostituzione (citando lo sprinkler in via alternativa, v. esame udienza 4/11/2009) e nel corso della discussione finale alcuni difensori degli imputati hanno continuato a sostenere che l'unico intervento previsto per la linea 5 era quello della sostituzione del PPT (polipropilene termoplastico).
Con una e-mail in data 28/3/2007 (v.) RE. inviava ad ES. e, per conoscenza, a MO., la "lista dettagliata dei progetti" di fire prevention di TK AST con i seguenti importi: 2006/07 indicati 9,1 milioni di euro (invece di 8,0); 2007/08 indicati 2,7 milioni di euro (invece di 5,0); non si può non notare come la TK AST si dimostrasse in tal modo ben consapevole dell'urgenza degli interventi di prevenzione e protezione incendi negli stabilimenti italiani, prevedendo per il primo anno un budget addirittura superiore a quello indicato da STAINLESS; RE. informava che il "lavoro" - sotto il profilo "tecnico" - era stato svolto da MO., PE. e LI..
Nello schema allegato a questa e-mail si prevedeva nell'area a freddo di Torino (cioè, come sappiamo, nello stabilimento di Torino, reparto PIX) un investimento per il primo anno (2006/07) di 1 milione e mezzo di euro, senza però dettaglio alcuno (presente invece nel primo "lucido" sopra indicato e, in questo, gli interventi a Terni erano ben specificati: per la LAF 4, linea simile alla 5 di Torino, si indicavano: impianti di rilevazione e spegnimento per le centrali idrauliche, per la saldatrice, per le sezioni di decapaggio e di stoccaggio carta, oltre a impianti di spegnimento per il "looper" e per le cabine elettriche).
RE. chiedeva ad ES. se doveva inviarlo il venerdì successivo (la scadenza indicata da RI. era appunto il 30/3/2007, v. sopra) o attendere il lunedì (2/4/2007).
Il 2/4/2007, in allegato ad una e-mail, RE. comunicava a RI. la lista dei progetti e degli investimenti, informando ES. dell'avvenuto invio in Germania; lo "schema" allegato era apparentemente uguale, ma nella "zona fredda di Torino" l'investimento era stato spostato dal primo (2006/07) al secondo (2007/08) anno.
Il "board" della TK STAINLESS approvava il piano di investimenti delle società operative (per l'anno 2006/07, "nei limiti dei budget previsti": per TK AST 8 milioni di euro) in data 3/4/2007 (un'ulteriore dimostrazione dell'urgenza che la capogruppo riservava al "fire prevention"); nella e-mail proveniente da RI. in cui si comunicava l'avvenuta approvazione (v., in data 17/4/2007), si indicava anche la "procedura" e si precisava: "l'approvazione tecnica alle misure proposte deve essere data al WGS" e "le Linee guida di Buona Pratica sulle Linee di Decapaggio che sono in via di definizione saranno obbligatorie per le linee del gruppo TKL".
C'è anche, nella stessa comunicazione, un'altra frase indicativa sia della serietà e dell'impegno con cui la STAINLESS si occupava di "fire prevention" in quel periodo, dopo l'incendio di Krefeld, sia dell'abisso che in quel periodo - aprile 2007 - esisteva tra le iniziative STAINLESS e la realtà dello stabilimento di Torino (v. capitolo 5): "Mr. RI. ha presentato una proposta per rafforzare l'attività di prevenzione incendi alla TKL (che è l'intero gruppo, n.d.e.) definendo la nuova posizione di Manager del Rischio Tecnico presso la TKL e la nomina di Ingegneri del Rischio per ogni stabilimento produttivo ... . La proposta è stata approvata; il dr. B. selezionerà il Manager di Rischio Tecnico e comunicherà alle Unità Produttive la data di inizio per la nuova organizzazione". Certamente, era un progetto organizzativo non ancora attuato; ma non vi è dubbio che anche questa proposta - approvata - costituisca un ulteriore, pressante allarme e stimolo per ES., per tutta la TK italiana ma, soprattutto, per lo stabilimento di Torino.
Con riferimento ai rapporti tra società operative - come la TK AST - e capogruppo STAINLESS in materia di "fire prevention', si deve ricordare, ma la questione è già stata citata nel capitolo 12 (v. sopra) che i difensori degli imputati sottolineano l'indipendenza della TK AST in questa materia, in particolare rivendicando l'autonomia nelle scelte degli interventi e delle misure da installare e da adottare utilizzando lo stanziamento straordinario; la Corte osserva che, da parte della STAINLESS, proprio in questa materia e dopo l'incendio di Krefeld, il Working Group aveva un ruolo inequivocabile di "guida" tecnica (con "approvazione" degli interventi e delle misure proposte dalle singole società operative) per tutti gli stabilimenti del gruppo, come - senza qui dilungarsi - la Corte ritiene che emerga dai documenti che abbiamo appena indicato. In ogni caso, il tema riguardante il livello di autonomia della TK AST rispetto alla STAINLESS in questa materia non è di grande rilievo: il "rimprovero" ad ES. non consiste nell'avere "rispettato" o meno le linee-guida del WGS, bensì nel non avere agito - e nell'avere, agendo, deciso di nulla investire nello stabilimento di Torino - nonostante la sua conoscenza – e la conseguente consapevolezza - anche degli obiettivi, dei programmi, delle indicazioni tecniche del WGS ed avendo a disposizione lo stanziamento straordinario di STAINLESS.
RE. comunicava quindi ad ES., PR. e PU. (v., in data 4/10/2007) il "piano" di investimenti TK AST per il secondo anno (2007/08), premettendo che, per la "fase 1", erano stati nel frattempo emessi "ordini per un valore di 2,1 milioni di euro" sugli 8 milioni di budget assegnati per il primo anno a TK AST; con riguardo ai 5 milioni di budget per l'anno 2007/08, lo stabilimento di Torino non veniva più indicato nel documento.
Lo schema di progetto allegato alla e-mail riportava, per quanto qui rileva, nella "zona fredda PIX" (senza indicazione "Torino" come nello schema precedente, v. sopra) un investimento di 800.00 euro per "la linea di ricottura e decapaggio n. 5" e poi "from", cioè "da" (complemento di moto da luogo: v. sul punto il consulente-traduttore della Procura della Repubblica ing. CV., udienza 11/6/2010 ed anche cenno nel capitolo "svolgimento del processo") Torino; la stessa indicazione si trovava per gli interventi di "fire prevention" sulle altre linee.
È così accertato che, posticipato (dopo averlo ridotto rispetto al primo "programma", v. sopra) l'investimento per Torino dal 2006/07 al 2007/08, la decisione finale è stata che l'intervento di fire prevention sarebbe avvenuto sugli impianti (anche sulla linea 5) una volta trasferiti a Terni.
Sappiamo che la decisione di non investire nulla del "budget" straordinario di STAINLESS finalizzato alla prevenzione e protezione incendi, di non effettuare alcun intervento di "fire prevention" nello stabilimento di Torino, era stata assunta da ES., concordandola con l'ing. MO.; lo riferisce lo stesso ES. nel corso del suo esame (v. udienza 4/11/2009); lo conferma il teste PE. (citato, v. udienza 9/6/2009) che dichiara di avere appreso da MO. che gli interventi su Torino erano stati prima traslati e poi eliminati (v. pag. 82-83 trascrizioni).
Vedremo infra i motivi - meglio, gli obiettivi - che hanno spinto ES. ad assumere tale decisione; è necessario prima completare la verifica del quadro di conoscenze (sempre con riferimento alle contestazioni di cui ai capi B e C) che egli possedeva nel momento in cui decideva di posticipare l'investimento di "fire prevention" per Torino e per la linea 5 (28/3-2/4/2007) e nel momento in cui decideva che lo stesso investimento sarebbe avvenuto sugli impianti e sulla linea 5 solo dopo lo spostamento da Torino a Terni (prima del 4/10/2007).
La Corte deve però sottolineare che il riferirsi qui a delle "decisioni" operative (riguardanti, in particolare, la "ripartizione" tra i due stabilimenti della somma stanziata dalla STAINLESS in materia di ‘fire prevention’) da parte del - solo - ES. non è in contraddizione con quanto esposto nel capitolo 13 sulla collegialità di tale tipo di decisioni, assunte appunto dal "board" composto dallo stesso ES., da PR. e da PU.. Richiamando qui l'intero capitolo 13, si deve infatti osservare che certamente, su tale materia, l'impulso propositivo veniva da ES.; che, quanto alla prima decisione (relativa alla posticipazione dell'investimento nello stabilimento di Torino dal primo al secondo anno) manca la prova "documentale" - e-mail o "verbale" del board -che la proposta di ES. sia stata approvata da PR. e PU.; che tale mancanza può ben essere ricondotta alla ristrettezza dei tempi: solo il 28 marzo - mercoledì - RE. aveva inviato il "programma" tecnico ad ES. (in cui l'investimento per Torino era previsto nel primo anno), "programma" per il quale STAINLESS aveva posto, a tutte le società operative, il termine del 30 marzo - venerdì - e poi effettivamente inviato da RE. (con l'investimento per Torino posticipato) il 2 aprile - lunedì. Sottolineando poi che quanto già ritenuto dalla Corte - cioè che tali decisioni venissero appunto assunte dal "board" - viene inequivocabilmente confermato proprio dalla seconda decisione, assunta nell'ottobre successivo: come si è già sopra indicato, RE. aveva infatti inviato il piano di investimenti per il secondo anno (v. in data 4/10/2007, quello che stabiliva gli interventi "from Turin") appunto a PR. e PU., oltre che ad ES..

Ripercorrendo il piano di investimenti per TK AST abbiamo già accertato la - dettagliata ed approfondita - conoscenza che aveva ES. non solo del contestato "punto" sub 4 (v. anche capitolo 12), ma di altri "fatti e documenti": l'incendio avvenuto a Krefeld nel giugno 2006, del quale è lo stesso ES. ad informare gli altri membri del board durante la riunione del 22/6/2006 (v. capitolo 13) e la "posizione" successivamente assunta dalla capo gruppo STAINLESS, dalla definizione di "miracolo" perché a Krefeld non vi erano stati né feriti né morti, all'ingente stanziamento straordinario di "fire prevention" per tutte le società operative (v. punto 1, sopra e capitolo 12); i progetti per la ricostruzione della linea di ricottura e decapaggio dello stabilimento di Nirosta secondo lo schema presentato proprio allo stesso meeting di Krickenbeck (v. punto 2, sopra e capitolo 12, in quest'ultimo anche nella parte della testimonianza di WE.).
ES. era dettagliatamente ed approfonditamente informato anche delle questioni legate alla assicurazione AXA, dopo l'incendio di Krefeld, con le franchigie, sulle linee di ricottura e decapaggio come la Linea 5 di Torino, portate a 100 milioni di euro: è sufficiente qui richiamare la e-mail di KR. (v. capitolo 12) ed il verbale del "board" in cui si tratta dell'argomento (v. sopra, capitolo 13, in data 24/11/2006); oltre che delle relazioni redatte, a seguito delle visite, da parte dei tecnici della assicurazione ingegneri BR. e WE.; si tratta dei "punti" 3, 5, 6 e 7 (su cui v. sempre capitolo 12). La conoscenza viene confermata dallo stesso ES. durante il suo esame: egli aveva esaminato le relazioni ed i "consigli" e/o "commenti" dei tecnici dell'assicurazione anche per lo stabilimento di Torino (v. capitolo 12), non solo nella parte di "accordo" per la riduzione della stessa franchigia (v. teste WE., in particolare su quanto riferisce relativamente a Torino e, in generale, sulla pericolosità dei flessibili e delle centrali "kleine": la Corte vorrebbe evitare continue ripetizioni, ma gli argomenti sono così "intrecciati" che l'intento è difficilmente attuabile), ma altresì nella parte - certamente più interessante per il datore di lavoro - di valutazione generale del rischio incendio nello stabilimento - anche - di Torino ed anche sulla linea 5, di cui alle relazioni dell'ing. BR..
Non vi sono dubbi poi che ES. conoscesse il documento di cui al punto 8 (v. capitolo 12) "richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" per l'anno 2007/08, in cui, tra gli altri, viene indicato il "miglioramento dell'attrezzatura antincendio" della Linea 5 di Torino, essendo per quest'ultima necessario "per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei vigili del fuoco e del WGS". Ed è opportuno ricordare che, nella parte introduttiva dello stesso documento, si legge che gli investimenti indicati "hanno l'obiettivo di proteggere:
" - le persone;
-gli impianti e le strutture;
-l'ambiente interno ed esterno alla fabbrica."
ES. aveva anche ricevuto il 3/10/2007 la già più volte citata e-mail spedita da MO. a RE. sulla approvazione del piano di fire prevention per l'anno 2007-08 (v. nel capitolo precedente), in cui MO. così si esprimeva: "La autorizzazione all'investimento per il fire prevention è di estrema urgenza in quanto relativa ad attività strategiche per la sicurezza degli impianti e per la riduzione delle franchigie assicurative (purtroppo TKLAST è già in ritardo su questo progetto)"; "in ritardo" perché, come abbiamo sopra indicato, il termine indicato da STAINLESS per i progetti relativi al secondo anno era il 30/9/2007.

Si deve qui anche ricordare:
-che è stato proprio ES. a lanciare il "grido di allarme" in materia di sicurezza sul lavoro, individuando la necessità di interventi in quel settore a causa dei numerosi incidenti avvenuti in TK AST: era, come abbiamo visto sopra (v., in dettaglio, capitolo 14), il 28 agosto 2007, durante la riunione del "board";
-che, nel luglio precedente, sul sito aziendale - quindi certamente ES. ne era stato informato - era anche comparso l'articolo (v. sopra citato in dettaglio) sul concreto "rischio incendi" negli stabilimenti.

ES. era certamente informato, nel dettaglio, dell'incendio avvenuto nello stabilimento di Torino nel marzo 2002 e di cui alla più volte citata sentenza di primo grado, emessa in data 10/5/2004 (v. sopra, diffusamente in capitolo 5), con i rilievi - in punto piano di emergenza e carenze di impianti collettivi di protezione antincendio - ivi contenuti. La sua informazione, anche su questo, si trae sia dalla partecipazione da parte di ES. alle modifiche del "board" intervenute nel marzo successivo (2005, v. capitolo 13): infatti già in quella sede ES. era stato nominato Consigliere delegato, con minori poteri rispetto a quelli conferitigli nel 2005; sia dallo scambio di e-mail sui lavori necessari per ottenere il certificato antincendio nello stabilimento di Torino (v. capitolo 7), conseguenti - come prescrizioni - proprio all'incendio del 2002.
ES. era infatti pienamente consapevole (è sufficiente qui citare le e-mail intervenute, più volte citate e v. anche infra) del fatto che lo stabilimento di Torino fosse privo del certificato di prevenzione incendi e rientrasse tra le industrie a "rischio di incidente rilevante" (v. capitolo 7).

ES. conosceva, in modo approfondito e dettagliato - la Corte non può non sottolineare come il dato sia di grande rilievo - le reali condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino e così gli impianti, il tipo ed il volume delle lavorazioni, gli addetti, i responsabili locali SA. e CAF. (ed il loro livello, certamente non alto, di professionalità; v. sopra, in diversi capitoli ed anche infra), le misure antinfortunistiche ed antincendio presenti, la gestione e la formazione del personale, la riduzione di quest'ultimo - soprattutto di quello con maggiore preparazione professionale, le carenti pulizia e manutenzione, i frequenti incendi: in breve, tutto il quadro che abbiamo esposto nell'intero capitolo 5 era conosciuto da ES. in tempo reale, in ogni particolare; tutte le omissioni costituenti specifica violazione della normativa antinfortunistica (v. relativi capitoli) erano - di fatto - conosciute da ES. e rientravano, in forza della ritenuta inefficacia della delega da lui conferita a SA. (v. sopra), anche direttamente sotto la sua responsabilità.
La qui affermata, dalla Corte, conoscenza - completa, approfondita e dettagliata - dello stabilimento di Torino da parte di ES. deriva in primo luogo dalla sua regolare frequentazione di quello stabilimento, come emerge da vari documenti in atti e viene confermata dallo stesso ES. durante il suo esame (v. udienza 4/11/2009).
In particolare ES. ha riferito di essersi recato, durante tutto il periodo dal marzo 2005 - da quando cioè ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato, v. sopra - e sino a settembre 2007, sistematicamente e regolarmente a Torino "una, due volte al mese" (v. esame udienza 4/11/200); in quelle occasioni parlando con SA. ed anche con i collaboratori di quest'ultimo; inoltre, di avere scambiato con SA. - anche qui sistematicamente - una telefonata quotidiana, sempre avente ad oggetto lo stabilimento di Torino. Non c'è dubbio quindi che ES. conoscesse e mantenesse sotto stretto controllo quello stabilimento, come egli stesso conferma, riferendo che il suo modo di lavorare - responsabile e condivisibile - era caratterizzato dal cercare " ... sempre personalmente di verificare la situazione dei fatti".
Richiamando qui interamente quanto esaminato, esposto ed accertato nel capitolo 5, si può ben ritenere che - con la preparazione conseguente agli studi da lui seguiti ed all'esperienza nel "settore acciaio" che egli stesso ha riferito di possedere (v. esame citato e infra) - non fosse necessario ad ES. recarsi in ogni visita a Torino anche direttamente sulle linee per sapere - per conoscere - quali fossero le condizioni di lavoro in quello stabilimento. Solo aggiungendo, se ve ne fosse necessità, che neppure qualche "pulizia" comandata in più agli operai, in vista della visita del "capo", era in grado di modificare la realtà di tali condizioni, strutturalmente degradate ed in deficit di sicurezza; è sufficiente qui richiamare l'ultimo paragrafo del capitolo 5, ricordando come si era presentato lo stabilimento di Torino nonostante la disposta ed effettuata "pulizia straordinaria" (v. capitolo 5).
Si deve inoltre sottolineare che la conoscenza "diretta" dello stabilimento di Torino ha indubbiamente, in capo ad ES. - sempre con riguardo al profilo soggettivo - un valore ancor più pregnante rispetto a quella posseduta da SA. e da CAF.: il livello di competenza e di professionalità del primo non può neppure essere paragonato a quello degli altri due; senza contare poi l'inevitabile, quotidiano "confronto" tra le condizioni dello stabilimento di Torino e le - ben differenti, v. sopra e capitolo 5 - condizioni di quello di Terni, nel quale ultimo - l'episodio è riferito dai testi (v. infra in dettaglio) - ES. era così attento alla pulizia da "sgridare" anche solo se vedeva un "bicchierino" per terra.
Ed ancora, in materia di prevenzione incendi, mentre a Terni una volta al mese ES. si riuniva con i tecnici suoi sottoposti per "monitorare" la situazione incendi in quello stabilimento (v. sopra, e-mail in data 16/10/2007 e 22/11/2007, testimonianza di PE., citato, che confermano le riunioni ed il loro oggetto), secondo quanto da egli stesso dichiarato egli riteneva sufficiente ricevere da SA. "notizie" degli incendi avvenuti nello stabilimento di Torino e solamente in relazione agli incendi da lui stesso definiti "grandi": e sappiamo (v. capitolo 5) che solo sulla Linea 5 se ne erano verificati tre - "grandi" - nell'anno e mezzo precedente il 6/12/2007 (v. la loro descrizione nel capitolo 5); notizia, quest'ultima, che, già di per sé sola, anche prescindendo da tutto il restante quadro, era sufficiente per ES. a "rappresentarsi" la concreta possibilità del verificarsi dell'evento; oltre che a spingerlo a disporre immediate, urgenti ed efficaci misure di prevenzione e protezione incendi.
La conoscenza di Torino per ES. non si limitava a quella "diretta"; dall'ufficio del personale di Terni, in particolare dal responsabile FER. (v. citato), dipendevano tutte le decisioni relative al personale di Torino, ivi compresi i programmi formativi (su cui v. capitolo 5, nel corso del quale abbiamo accertato la inadeguatezza ed insufficienza); come lo stesso FER. ha riferito ed è già stato sopra esposto, egli "controllava", nell'ultimo periodo, anche la riduzione dei dipendenti ed il "venir meno delle professionalità più qualificate" (v. sopra, più volte, anche capitolo 13); lo stesso FER., quale responsabile del personale, era direttamente sottoposto ad ES. ed era con lui in continuo contatto, soprattutto in quel periodo, per le trattative e per le questioni con il personale legate all'annunciata "dismissione".
I dati a disposizione di ES. sullo stabilimento di Torino erano poi anche quelli che abbiamo già più volte citato: sui consumi del materiale estinguente e sulle ricariche degli estintori, soprattutto portatili; sugli enormi consumi di olio idraulico (nonostante il sistema oleodinamico fosse per sua natura "chiuso"); sui contratti con le ditte esterne.
ES., proprio in forza della sua diretta e dettagliata conoscenza dello stabilimento di Torino, fin dal 2005, e della sua competenza in materia, aveva avuto modo di rendersi personalmente conto del degrado via via intervenuto nello stabilimento, in conseguenza della riduzione - quando non della completa mancanza - di investimenti, come la Corte ha avuto più volte modo di esporre, sia confrontando quanto destinato allo stabilimento di Torino rispetto alla corrispondente area "PIX" di Terni (v. sopra, in più punti), sia prendendo atto dell'ingente volume di investimenti complessivi effettuato da TK AST negli anni 2005-2007 in Italia (v. sopra, capitolo 14), nel "polo ternano" in modo preminente quando non esclusivo; sia ricordando la "nota" al bilancio 2006 (v.) di THYSSEN KRUPP AST - poi eliminata nella versione definitiva per il già ricordato rinvio della dismissione: "In seguito alla decisione della società, già commentata nella relazione sulla gestione, di trasferire l'area produttiva di Torino, non sono stati effettuati investimenti significativi su quest'area". Dati che - tutti - confermano in modo del tutto "obiettivo" l'evidente diversità - tutta "in peggio" per Torino - tra i due stabilimenti (già più volte sottolineata, v. in particolare capitolo 5). Sul punto, lo stesso ES., nel corso del suo esame, alla domanda se fossero stati effettuati investimenti antincendio sulla Linea 5 prima del suo trasferimento a Terni risponde "alcuni ... nel 2006", senza neppure indicarli; nessuno nel 2007 (v. infra).
Degrado - consistente in un evidente e preoccupante deficit di sicurezza, soprattutto per il rischio incendio - che, come abbiamo diffusamente esposto, si era verificato più lentamente sino alla primavera del 2007, per poi precipitare dall'estate e nel periodo immediatamente precedente l'incendio del 6/12/2007; degrado che si era sviluppato letteralmente sotto gli occhi dello stesso imputato, Amministratore Delegato che, ogni mese, era a Torino a controllare ed a parlare con il direttore SA..

La Pubblica Accusa contesta ancora all'imputato ES. di avere omesso misure quali: "una adeguata e completa valutazione del rischio incendio" ed un "sistema automatico di rivelazione e spegnimento incendi", a fronte del fatto che la linea 5 fosse un "luogo ad elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione".
La Corte ha esposto quanto, sulla base degli elementi emersi nel presente dibattimento, ha ritenuto accertato anche in relazione a tali argomenti, nei capitoli che precedono e in particolare ai numeri 5, 8, 9, 11, che devono essere interamente richiamati; si deve aggiungere qui quale fosse, rispetto ai citati argomenti, la posizione dell'imputato ES..
Si deve in primo luogo ricordare come fosse piena responsabilità in capo ad ES. la valutazione del rischio nello stabilimento - anche - di Torino e la redazione del relativo documento e di quelli costituenti di esso parte integrante: il documento di valutazione del rischio incendio, nel caso di specie né "adeguato né completo", come esposto e ritenuto dalla Corte appunto nel capitolo 9; il piano di emergenza che presentava le criticità indicate nel capitolo 5. Ben sappiamo - la Corte lo ha esaminato ed esposto diffusamente -l'importanza di tali documenti in generale e, nel caso di specie, la loro essenziale valenza negativa, in quanto concausativa dell'evento, sia con riguardo alla mancata considerazione del rischio incendio, soprattutto sulla linea 5 (rischio "elevato" e non medio, come risulta dallo schema erroneamente compilato, v. capitolo 9) sia con riguardo alla diretta esposizione al rischio incendio dei lavoratori addetti agli impianti, soprattutto sulla Linea 5 dello stabilimento di Torino, dove erano dotati - ricordiamolo - solo di estintori a CO2 (oltre che di manichette ad acqua: ma v. i lavori per l'anello antincendio, più volte citato).
L'imputato ES. si è trovato nel presente processo - giuridicamente -"costretto" (per l'indelegabilità dell'incombente, v. sopra capitolo 9) a rivendicare come "propri" tali documenti; così infatti ha dichiarato durante il suo esame, riferendo che li aveva letti e "condivisi": "ritengo che l'ing. QU. insieme a CAF. abbiano fatto un buon lavoro" e, sul piano di emergenza: " ... lo ritenevo un buon lavoro, un piano di emergenza ben fatto".
La Corte deve quindi prendere atto che ES. non si è personalmente (anche con l'ausilio di tecnici esperti, interni o esterni) occupato della valutazione del rischio nello stabilimento di Torino, ma ha lasciato a CAF. ed al consulente di sua fiducia, ing. QU. (ed a SA., che pare si sia limitato a sottoscriverlo) l'elaborazione nel merito - non quale stesura materiale! - di questi fondamentali documenti (v. capitoli 8 e 9: la Corte non vuole qui aggiungere altro), nonostante la limitata professionalità e competenza (evidente esaminando gli stessi documenti, v. sempre capitolo 9) di cui essi disponevano e di cui ES., ben più attrezzato anche sotto questo profilo (v. infra), non poteva non essere consapevole. Appare sufficiente qui ricordare gli evidenti errori nella compilazione dello "schema" per la valutazione del "grado" di rischio, con risposte confliggenti con quanto indicato appena nella pagina precedente.
Nel capitolo 11 la Corte ha esposto inoltre le norme - giuridiche e regole tecniche - che imponevano - senza dimenticare l'obbligo di tutela in capo ad ES., datore di lavoro: v. capitolo 8 - di installare, anche nella zona di entrata della linea 5 dello stabilimento di Torino, un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico, proprio a fronte del fatto che la linea 5 costituisse "un luogo ad elevato rischio incendio".
ES. non solo, come si è già subito sopra esposto, conosceva il processo produttivo che si svolgeva - anche - sulla Linea 5; non solo conosceva le reali condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino, soprattutto dalla primavera del 2007; non solo doveva conoscere ed anche conosceva le norme giuridiche relative alla valutazione del rischio incendio, alla prevenzione e protezione; ma conosceva anche le regole tecniche internazionali, come si è già indicato universalmente utilizzate da tutti coloro che di questa materia si occupano (e poteva inoltre disporre di tecnici interni preparati - non a Torino, dove infatti si rivolgevano a Terni - e ben poteva rivolgersi a professionalità qualificate esterne): regole tecniche che, come abbiamo riportato, descrivevano esattamente lo scenario - che poi si è verificato - in presenza di sorgenti di innesco, di combustibile e di condotti - flessibili e non - contenenti olio ad alta pressione, condizione presente sulla linea 5 anche nella zona di entrata.
Appare sufficiente qui riportare la "norma" F.M. GLOBAL (il cui scopo, lo ricordiamo, è esclusivamente la tutela dei "beni materiali": impianti e immobili e non quello di tutelare la vita e l'incolumità dei lavoratori, che pure era ineludibile obbligo in capo ad ES., v. capitoli 8 e 13): "quando l'olio idraulico viene rilasciato in pressione, il risultato solito è uno spray nebulizzato o una nebbia di gocce di olio che può estendersi fino a 40 ft (12 metri) dalla fuoriuscita. Lo spray di olio infiammabile prontamente si innesca tramite superfici calde, così come metallo riscaldato o fuso, riscaldatori elettrici, fiamme libere o saldature ad arco. L'incendio risultante usualmente è di tipo a torcia con una quantità di rilascio di calore veramente alto". Ebbene lo stesso ES. ha dichiarato, nel corso del suo esame (v. udienza 4/11/2009) di conoscere anche queste regole "tecniche" internazionali e di utilizzarle normalmente.

Si deve ancora sottolineare che ES., come del resto la carica di vertice da lui ricoperta in un grande gruppo multinazionale richiedeva e come più volte si è già accennato, aveva ed ha certamente un alto livello di preparazione e di esperienza nel "settore acciaio"; nel corso del suo esame (v. udienza del 4/11/2009) egli ha infatti riferito: "Ho studiato economia tecnica dei materiali grezzi al politecnico di Assen (errore di trascrizione: Assen è in Belgio; l'imputato dovrebbe riferirsi ad Hagen, n.d.e.) più o meno è un'università. (Assen) è il centro per l'acciaieria in Germania ... la formazione tedesca comprende anche una formazione legale e dopo i miei studi ad (Assen) ho seguito un percorso formativo supplementare di economia, sempre all'università di Hagen ... il mio primo lavoro presso la THYSSENKRUPP è del 1990 e poi ho seguito un obbligo formativo. Obbligatorio in Germania nell'ambito dell'acciaieria. Durante i miei studi ho fatto diverse esperienze presso Duisburg ... il mondo dell'acciaieria è molto complesso, ritengo come in ogni specializzazione, in ogni mestiere non si finisce mai di imparare ... negli ultimi anni diciamo che sono diventato esperto, mi sono specializzato per quanto riguarda l'aspetto del management"; alla domanda se conoscesse le "tecnologie di prevenzione in acciaieria" ES. risponde: "In linea di massima sì, ma in dettaglio ... a grandi linee sì ... sostanzialmente ho una conoscenza di massima, grossolana delle tecnologie di prevenzione, ma non ho una conoscenza dei dettagli delle singole tecnologie di prevenzione, non sono un tecnico della prevenzione".
Dotato di alto livello di preparazione e di esperienza, oltre che particolarmente attento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla prevenzione incendi: così emerge l'imputato ES. dalle parole di molti testimoni, che hanno descritto alla Corte una persona preparata, determinata, competente, scrupolosa; in materia antinfortunistica, i testi hanno riferito delle sue "sensibilità", "incisività", severità", con l'obiettivo sempre perseguito ed indicato ai suoi collaboratori e sottoposti di raggiungere in azienda l'obiettivo "infortuni zero" e con una particolare attenzione all'aspetto della "pulizia" negli stabilimenti (v. udienza 4/5/2010, testi CL. M., CD. S., BRU. F., LA. I., SI. R., CAP. R., FR. K., SC. G., LUF. M.).
Ebbene, proprio ES., con le sue competenza, preparazione ed esperienza, avendo a disposizione tutto il quadro conoscitivo sopra richiamato, che spazia dal processo produttivo dello stabilimento di Torino (con le condizioni di lavoro da lui tecnicamente conosciute e direttamente "viste", anche sulla linea 5) a tutti gli "allarmi" sul rischio incendio negli stabilimenti del gruppo, soprattutto sulle linee di trattamento (come la linea 5), soprattutto dopo l'incendio di Krefeld, decide di non investire nulla, di non effettuare alcun intervento di 'fire prevention' nello stabilimento di Torino, neppure sulle linee di ricottura e decapaggio, neppure sulla linea 5.
Non si può certo ritenere, considerata la personalità dell'imputato, come emersa nel presente dibattimento sia durante il suo esame, sia dalle descrizioni dei testimoni, che tale decisione sia stata presa con leggerezza o non meditata o in modo irrazionale.
È quindi necessario accertare perché ES. l'abbia assunta; così ha riferito l'imputato durante il suo esame:
"P. M. (DOTT. SSA LONGO) - Torniamo al discorso che abbiamo accennato prima e poi non abbiamo concluso. Lei ci ha detto che erano previsti investimenti per 1 milione e mezzo per Torino. Questa previsione che fine ha fatto poi, visto che ci ha detto anche che poi non sono stati fatti a Torino, che fine ha fatto questo previsione? Questa previsione è stata abbandonata o è stata concretizzata? Mi sembra che ci abbia già risposto prima dicendo che non è poi stata concretizzata. La mia domanda è: Dove sono andati a finire questi stanziamenti? Non sono stati fatti questi interventi e questi soldi, queste somme, questa previsione di spesa dove è andata a finire
IMPUTATO (ES.) -1 soldi sono stati previsti per l'infrastruttura di Torino. Nel 2007 hanno deciso di chiudere lo stabilimento di Torino. Dal momento che il denaro era destinato all'infrastruttura con la chiusura dello stabilimento abbiamo deciso che questo denaro, che era stato stanziato per l'infrastruttura che sarebbe stata chiusa, sarebbe stato dirottato su uno stanziamento di 2 milioni e mezzo di Euro per gli impianti che sarebbero stati trasferiti da Torino a Terni. Dal 2007 al 2008.
P. M. (DOTT. SSA LONGO) - Quindi, questa somma sarebbe stata spesa a Terni, è corretto? Sarebbe poi stata spesa dopo il trasferimento?
IMPUTATO (ES.) - Sì, però di questi 2 milioni e mezzo di Euro, 1,3 milioni di Euro erano previsti per l'impianto di laminazione a freddo. Inoltre avevamo previsto da 800 mila a 1 milione di Euro per la linea 5, in quanto si orientavano alle indicazioni dell'assicurazione per la linea 5, relativi alla linea 5, quindi la sostituzione delle parti in plastica della linea 5 che avrebbero potuto incendiarsi. Un impianto antincendio esclusivamente per il decapaggio, per evitare quello che poi è successo.
P. M. (DOTT. SSA LONGO) - La mia domanda era: Tutti questi interventi comunque sarebbero stati fatti dopo il trasferimento della linea a Terni, è così?
IMPUTATO (ES.) - Sia perché alla fine del 2008 ci sarebbe stato il trasferimento della linea ed in quanto questi interventi avrebbero richiesto dodici mesi o più per essere completati.

P. M. (DOTT. SSA LONGO) - Chi ha deciso spostare questa previsione di spesa e di rinviarla poi definitivamente a dopo il trasferimento a Terni?
IMPUTATO (ES.) - Ci siamo messi d'accordo, ho accordato questa scelta con il mio tecnico ed in particolare con l'Ingegnere Mo..
P. M. (DOTT. SSA LONGO) - Ha concordato questa scelta, quindi mi sta dicendo che l'ha fatta lei questa scelta concordandola con l'Ingegnere Mo.?
IMPUTATO (ES.) - Io ho adottato questa decisione insieme all'Ingegnere Moroni sulla base di quanto detto prima. Vorrei aggiungere che qua si sta parlando dell'unico impianto del gruppo ThyssenKrupp Stainless, l'impianto della linea 5 era l'unico impianto del Gruppo ThyssenKrupp dove c'era un sistema di estinzione incendi, un sistema antincendio nell'area del sistema aerodinamico
(errore della trascrizione: è un errore diffuso; quasi tutte le volte in cui i testi, i tecnici ecc. parlano di sistema o impianto "oleodinamico" i trascrittori indicano "aerodinamico", n.d.e.) dell'unità idraulica."

Quindi la decisione di non investire nulla a Torino in “fire prevention” -decisione, peraltro, non del tutto nuova: abbiamo ricordato sopra, più volte, il deficit di investimenti per Torino, anche prima dello stanziamento straordinario STAINLESS - deriva da quella di chiudere lo stabilimento e non - volere -sprecare somme in "infrastrutture" destinate ad essere dopo breve tempo inutilizzate; per la precisione, come abbiamo già più volte indicato, la decisione era quella di "dar corso" alla dismissione di Torino, già stabilita almeno due anni prima. Secondo le parole di ES. (v. sopra: "hanno deciso di chiudere lo stabilimento") sembrerebbe che tale decisione - di dare corso alla già decisa chiusura - non sia stata assunta direttamente da lui; la paternità di quest'ultima decisione non ha rilievo sulla posizione soggettiva di ES., così come non ne aveva quella originaria di chiudere lo stabilimento di Torino (v. capitolo 5); rileva invece che sia stato proprio ES. (d'accordo con MO., v. sopra) a disporre zero investimenti, zero interventi.
Si tratta, senza dubbio, di una decisione razionale e, sotto il profilo economico, giustificata: mettere "in sicurezza " gli impianti (che, quindi, in sicurezza certamente non erano!), compresa la linea 5, dopo il loro spostamento nella sede in cui continueranno la produzione; perché la decisione è di chiudere quel sito produttivo; spendere quanto stanziato in via straordinaria dalla capogruppo per fire prevention' in interventi duraturi.
Ma c' è un altro elemento che, purtroppo, si inserisce in questo obiettivo: continuare la produzione, in quello stesso stabilimento, per 15 mesi successivi all'annuncio ufficiale della chiusura (v. sopra, giugno 2007). Sottolineando che questo elemento, consistente nella decisione di una chiusura "a scalare", continuando la produzione e contemporaneamente trasferendo via via gli impianti, non si era inaspettatamente inserito dall'esterno "manu militari" nei programmi di ES.; al contrario, era scaturito dai "tavoli" di discussione tra l'azienda - in persona di ES. e di FER. - e i sindacati con la mediazione governativa; ed era, nondimeno (come già esposto nel capitolo 5) decisione di cui l'azienda - ed in particolare ES. - era primo ed unico responsabile. Infatti ES., che aveva partecipato in prima persona a quelle trattative, era - anche - ben consapevole non solo delle condizioni in cui si trovava in quel periodo (giugno-luglio 2007) lo stabilimento di Torino, non solo dei frequenti incendi che ivi si verificavano - anche sulla linea 5 - ma dell'allarme sul rischio incendio negli stabilimenti del gruppo, in particolare sulle linee di trattamento come la linea 5 di Torino, dopo l'incendio di Krefeld (e quindi, senza qui ripetere ulteriormente, degli investimenti, delle franchigie, dello stanziamento straordinario ecc. ecc.). Notizie, queste ultime, tutte di carattere aziendale e riservato: come tali ignorate dagli altri interlocutori.
La decisione di continuare la produzione a Torino aveva anche, senza dubbio, un contenuto economico vantaggioso per l'azienda: significava infatti contenere i danni derivanti da un blocco totale della produzione, programmando invece il trasferimento del singolo impianto nel momento produttivo più favorevole. Si deve quindi constatare che entrambi gli obiettivi perseguiti da ES. erano di carattere economico nell'interesse non suo personale ma dell'azienda. La contemporaneità dei due obiettivi: non disporre alcun intervento di prevenzione e protezione incendi a Torino, sulle linee di ricottura e decapaggio, sulla linea 5, nonostante "tutto" in quel periodo spingesse ES. ad intervenire (dalle norme tecniche al WGS, dal dovere di tutela ai decreti ministeriali, dalle condizioni dello stabilimento di Torino alle relazioni degli assicuratori ecc. ecc.) e continuare la produzione è stata una scelta sciagurata, compiuta in prima persona proprio da ES..
Precisando che la continuità della produzione a Torino per - ancora - un lungo periodo poteva anche non essere certa nel momento della decisione di posticipare di un anno gli investimenti per quello stabilimento (28/-2/4/2007) ma lo era senz'altro nel momento della seconda decisione (ottobre 2007): interventi sugli impianti solo dopo il loro trasferimento da Torino a Terni. Nel frattempo, Torino continuava a produrre in condizioni vieppiù degradate ed in sempre maggiore deficit di sicurezza (v. capitolo 5); e tutto ciò sotto gli occhi di ES., che ha continuato a recarsi a Torino fino a settembre 2007 (v. infra).
Il complessivo quadro sopra esposto, relativo agli elementi di conoscenza ed all'alto grado della consapevolezza in capo ad ES., induce la Corte a ritenere che certamente ES., così come contestato, si fosse "rappresentato" la concreta possibilità, la probabilità del verificarsi di un incendio, di un infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino; e che, altrettanto certamente, rivolgendo ES. la sua volontà verso i due obiettivi sopra indicati, insieme omettendo qualsiasi intervento di "fire prevention" in tutto lo stabilimento ed anche sulla linea 5 ed anche nella zona di entrata della linea 5, ne avesse effettivamente accettato il rischio.
Perché gli obiettivi perseguiti comportavano necessariamente - ed in effetti hanno comportato - non solo il completo azzeramento degli investimenti previsti, degli interventi necessari, indispensabili, indicati pressantemente e con urgenza ad ES. dalla STAINLESS (v. sopra, più volte), ma dei quali egli era, già solo in forza della sua preparazione e competenza, ben consapevole; ma l'altrettanto completo azzeramento delle condizioni minime di sicurezza indispensabili per lavorare su impianti come quelli dello stabilimento di Torino, compresa la linea 5. Ed anche su questo secondo "azzeramento" (v. diffusamente capitolo 5) ES. era consapevole in modo diretto, dettagliato e completo, come la Corte ha già sopra esposto.
ES. ha perseguito con determinazione entrambi gli obiettivi; nonostante, lo ricordiamo qui per l'ultima volta, l'incendio di Krefeld, per il quale la stessa azienda aveva parlato di "miracolo", con tutte le conseguenti iniziative "prioritarie" di fire prevention, nonostante le condizioni in cui si trovava lo stabilimento di Torino, nonostante il complessivo "quadro" della situazione, interamente a sua conoscenza e da lui leggibile in forza della sua competenza e modificabile in forza dei poteri a lui facenti capo.
Perché si deve ricordare, tra gli elementi utili a disvelare l'elemento soggettivo (v. sentenza sopra citata) che l'imputato ES., come abbiamo già avuto modo di sottolineare, si presenta - così è apparso anche alla Corte durante il suo esame dibattimentale - ed è stato descritto dai testi (v. sopra) come persona preparata, autorevole, determinata, competente, scrupolosa. Lo stesso ES. che, come si è esposto nel corso della presente motivazione e subito sopra, si attivava e spronava il suo ufficio tecnico per individuare e progettare le misure di fire prevention dopo il meeting di Krickenbeck; lo stesso ES. che "sgridava" anche solo per un "bicchierino" lasciato sul pavimento, insistendo sulla necessità della "pulizia" in stabilimento (a Terni), lo stesso ES. che lanciava un grido di preoccupato allarme per la sicurezza sul lavoro nell'area TK AST (v. in data 28/8/2007); lo stesso ES. datore di lavoro responsabile e consapevole dei rischi - anche del rischio incendio - esistente negli stabilimenti, soprattutto - dopo Krefeld - sulle linee di ricottura e decapaggio; ebbene lo stesso ES. volontariamente e ben consapevole non solo del significato ma delle conseguenze della sua scelta, decideva di non "fare nulla" in tema di fire prevention nello stabilimento di Torino pur mantenendo attivo lo stabilimento, pur continuando la produzione in quelle condizioni.
La Corte, sempre al fine di compiere un esaustivo accertamento dell'elemento soggettivo, deve ricordare che l'imputato, nel corso del suo esame, ha riferito di essersi recato a Torino, per l'ultima volta prima del 6/12/2007, nel precedente settembre (2007) in quanto: " ... praticamente la produzione in quei mesi (dopo settembre 2007, n.d.e.) era ridotta a 7mila (non sappiamo se il numero sia stato riportato correttamente nella trascrizione, ma qui non rileva, n.d.e.) tonnellate, non c'era la necessità di visita e non erano presenti neanche più molti impianti"; dichiarazione, nella parte in cui ES. riferisce di rivolgere la sua attenzione verso Torino solo per la "produzione" e non per la "sicurezza", che conferma ciò che abbiamo appena ritenuto; dichiarazione (nella parte in cui ci informa che egli ha "visto" lo stabilimento l'ultima volta prima dell'incidente a settembre) che non costituisce certo un "alleggerimento" delle sue responsabilità: non solo perché egli non poteva liberarsi di quest'ultima "voltando lo sguardo altrove", ma soprattutto - sotto il profilo soggettivo - perché le condizioni dello stabilimento di Torino a settembre 2007 erano certamente tali, di per sé sole (la Corte cerca di non ripetersi più del necessario) da spingerlo a prendere urgenti, seri ed immediati provvedimenti. Si deve quindi ritenere, dagli elementi esposti, che ES. nei confronti dello stabilimento di Torino avesse deciso di non investire, di azzerare qualsiasi intervento in materia di sicurezza sul lavoro e di fire prevention; avesse deciso di continuare la produzione in quello stabilimento, per 15 mesi dopo l'annuncio ufficiale della sua dismissione; avesse continuato - sino a che i volumi si presentavano economicamente "significativi" - a controllare la - sola -produzione; avesse quindi, contemporaneamente, abdicato completamente al suo ruolo di "datore di lavoro", decidendo di non effettuare a Torino alcun intervento di "fire prevention" e lasciando che per tutta la materia antinfortunistica ed antincendio, per tutta la materia di tutela della vita e dell'incolumità dei lavoratori, dei dipendenti THYSSEN KRUPP AST nello stabilimento di Torino (v. capitolo 8), ad occuparsene fossero i suoi "collaboratori" di Torino, privi di ogni potere decisionale e di spesa autonomo (v. capitolo 13) e con l'approccio quotidiano da parte di questi ultimi e con gli esiti che la Corte ha già ampiamente ricordato e trattato: e che erano parimenti conosciuti e valutati da ES., sulla base della sua preparazione e competenza in materia.
La Corte ritiene, constatando il quadro conoscitivo di cui era in possesso ES. e la condotta - sia omissiva sia commissiva - da lui mantenuta, che egli si trovi nella situazione così descritta dalla Corte di Cassazione (v. citata sopra): "Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva".
In particolare, esaminando da un lato gli obiettivi che ES. perseguiva e dall'altro le condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino, il rischio incendio in quello stabilimento, il rischio incendio sulle linee di trattamento come emerso dopo l'incendio di Krefeld, la Corte deve concludere ritenendo che l'elemento soggettivo in capo ad ES. corrisponda a quanto esposto nella citata sentenza della Suprema Corte: "Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro."; nel nostro caso, il bene subordinato è quello della incolumità dei lavoratori nello stabilimento di Torino; il bene sovraordinato sono gli obiettivi economici aziendali.
Ed ancora, l'applicabilità dei principi esposti nella citata sentenza al caso di specie, per l'imputato ES., sono confermati anche sotto il profilo della necessaria "correlazione" tra il "soddisfacimento dell'interesse perseguito" ed il "sacrificio di un bene diverso" (v. sempre sentenza citata); non pare neppure necessario che la Corte ancora sottolinei la sussistenza di una stretta "correlazione" tra l'interesse perseguito da ES. - gli obiettivi economici aziendali - e il bene diverso sacrificato - la tutela dell'incolumità dei lavoratori.
La Corte ritiene quindi, così come emerge da tutti gli elementi fin qui esposti, che l'elemento soggettivo di ES. non comprenda la sola previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma altresì la "accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato" (v. sempre citata sentenza).
È doveroso aggiungere che anche ES., come tutti gli altri imputati, nutriva dentro di sé la "speranza" che nulla accadesse; la Corte lo deve ribadire, ricordando ancora una volta come nessuno, nel presente processo, abbia mai dubitato di ciò. Si deve qui ricordare, come già indicato nel precedente capitolo, che la speranza, perché il soggetto escluda dentro di sé la concreta possibilità del verificarsi dell'evento previsto (e, quindi, perché la "speranza" sia in grado di limitare l'elemento soggettivo all'alveo della colpa c.d. cosciente), deve essere caratterizzata dalla "ragionevolezza"; non essere quindi solo un moto dell'animo paragonabile all'auspicio, bensì, come insegna la Corte Suprema: " ... nella ragionevole speranza di poterlo (l'evento, n.d.e.) evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori".
La Corte non riesce, nel caso di ES., ad individuare alcun "fattore", alcun elemento, ripercorrendo l'intero quadro a disposizione dell'imputato, in forza del quale egli potesse "ragionevolmente" sperare che non sarebbe capitato nulla, nessun incendio, nessun infortunio anche mortale nello stabilimento di Torino, soprattutto sulle linee di trattamento, soprattutto sulla Linea 5, soprattutto dopo l'incendio di Krefeld, soprattutto non intervenendo in alcun modo in prevenzione e protezione, soprattutto conoscendo le condizioni di lavoro di Torino, le condizioni di lavoro sulla linea 5, soprattutto considerata -e da lui conosciuta, v. sopra - la frequenza degli incendi a Torino e sulla linea 5.
ES. durante il suo esame ha indicato due fattori sui quali "confidava" ("sperando" che nulla accadesse): la presenza - unico caso tra le linee di trattamento negli stabilimenti del "gruppo" STAINLESS, secondo lo stesso imputato - sulla linea 5 di Torino, di un impianto antincendio a protezione della "sala pompe" (nel locale sotterraneo, v. più volte sopra); le capacità dei suoi collaboratori di Torino. La Corte ritiene che questi due fattori non rendano purtroppo "ragionevole" la speranza di ES.; non il primo, perché ES. era, come si è già esposto, perfettamente informato e pienamente consapevole (v. sopra, in più parti e capitoli) sia del processo di lavorazione sulla linea 5, sia delle condizioni di lavoro sulla stessa linea 5, sia del carico di combustibile, sia delle sorgenti di innesco presenti sulla linea 5, sia dei frequenti incendi sulla linea 5 (di cui, come si è più volte indicato, tre "grandi" solo nell'anno e mezzo precedente quello del 6/12/2007, v. sopra, più volte), sia degli impianti oleodinamici a servizio delle movimentazioni, ivi compresi gli Aspi svolgitori e avvolgitori, sia della ramificazione di condutture, flessibili e non, portanti olio ad alta pressione (140 bar), presenti sulla linea, sia quindi del concreto rischio di flash fire: come descritto dalle norme tecniche (v. sopra), oltre che dal WGS (v. sopra), oltre che dai tecnici TK AST (v. sopra), oltre che dai tecnici dell'assicurazione (v. sopra); a fronte di tale quadro (tutto quello sopra riportato) non può certo una persona competente come ES. ragionevolmente "confidare" solo su di un impianto neppure a bordo linea. La Corte ha appena indicato "solo": perché anche l'altro "fattore" indicato da ES. è privo di ogni consistenza: la competenza, l'attenzione, la preparazione di ES. anche in questa materia - delle lavorazioni in corso, della sicurezza sul lavoro, della prevenzione antincendio - impediscono di ritenere che ES. potesse razionalmente "confidare" nelle capacità dei suoi collaboratori di Torino, tra l'altro in un momento sempre delicato come quello della "dismissione" di uno stabilimento; collaboratori che non disponevano di alcun potere decisionale autonomo (v. sopra, capitolo 13) e le cui - limitate - preparazione tecnica e capacità di gestione la Corte ha già avuto modo di esporre diffusamente. Cosicché, ben consapevole anche l'imputato ES. dei limiti professionali, tecnici, di "gestione" quotidiana dello stabilimento che presentavano i suoi collaboratori di Torino, limiti che egli stesso aveva avuto ed aveva modo di conoscere "controllando" sistematicamente lo stabilimento di Torino (v. sopra), si deve concludere ritenendo che "confidare" in loro, "affidarsi" a loro per scongiurare il verificarsi dell'evento - contemporaneamente decidendo di azzerare qualsiasi intervento di 'fire prevention' e di continuare la produzione in quelle condizioni - non conferisca, purtroppo, alcun elemento di "ragionevolezza" alla sua speranza. Doverosamente qui sottolineando che - anche - l'analisi dell'elemento soggettivo in capo all'imputato ES. è stata qui rigorosamente condotta solo sulla base del quadro di conoscenza e della manifestazione esterna della sua volontà - come emergente dalla condotta da lui mantenuta -antecedenti l'evento del 6/12/2007; tanto che la Corte ritiene che non si possa ravvisare, ripercorrendo questa analisi, alcuna affermazione tratta da una valutazione ex post.

La Corte deve quindi concludere ritenendo la responsabilità penale dell'imputato ES. per i reati a lui ascritti ai capi B e C, come contestati.

Si deve ancora aggiungere, in risposta ad alcune affermazioni difensive.
Non si pone alcuna questione relativa al nesso di causalità, certamente esistente, tra la condotta - omissiva quanto commissiva - dell'imputato ES. e l'evento occorso il 6/12/2007; si è già esaminato dettagliatamente nei capitoli precedenti il nesso di causalità materiale esistente tra la violazione delle norme antinfortunistiche, la mancanza di misure e di apparecchiature antincendio, l'esistenza, invece, dell'obbligo di adottarle e l'evento occorso il 6/ 12/2007; la Corte non ritiene, dopo quanto già esposto, di dovere ancora richiamare, riassumere, riprendere: il comportamento commissivo dell'imputato ES., come abbiamo appena esaminato, riguarda proprio la decisione definitiva di non adottare alcuna misura antincendio nello stabilimento di Torino, sulla linea 5, contemporaneamente decidendo di continuare a produrre in quelle condizioni.
La difesa ha affermato, nel corso del dibattimento e durante la discussione finale, che le "misure" antincendio previste sulla linea 5 e di cui alla decisione di ES. di effettuarle solo dopo il trasferimento della stessa linea da Torino a Terni non fossero causalmente collegate all'evento del 6/12/2007 perché riguardavano, sempre secondo la prospettazione difensiva, la sola zona di decapaggio. Il nesso di causalità viene così individuato dai difensori tra gli interventi di "fire prevention" che lo stesso imputato aveva deciso prima di adottare nello stabilimento di Torino, poi annullandoli, ovvero sugli interventi programmati sulla Linea 5 dopo il suo spostamento a Terni.
L'affermazione difensiva consegue a presupposti che la Corte, come già sopra esposto, non condivide; in particolare la difesa nega che vi fosse alcun obbligo di installare sulla linea 5 impianti ed altre misure antincendio, se non nell'area di decapaggio ed infatti solo in quell'area ES. aveva deciso di intervenire; così, sempre secondo la difesa, il fatto che tale intervento fosse poi stato spostato, non ha avuto incidenza causale perché l'incendio sulla linea 5 è avvenuto altrove.
La Corte ha già esaminato ed esposto, nei precedenti capitoli ed in questo, come, invece, tali obblighi sussistessero, come ES. ben li conoscesse, come proprio nel periodo precedente il 6/12/2007 "tutto" (v. sopra) lo spingesse a prendere misure urgenti di fire prevention a Torino, sulle unità idrauliche degli impianti di Torino, sulla linea 5 di Torino; la Corte qui deve limitarsi a richiamarli, non potendo riprenderli e ritenendo addirittura superfluo, in questa sede, tentare ancora di riassumerli. Si deve poi osservare che anche l'assunto da cui prende le mosse l'affermazione difensiva - cioè che la "previsione" di interventi per la linea 5 fosse solo quella relativa ad interventi di fire prevention limitati alla zona di decapaggio - non risulta provato in dibattimento.
ES., durante il suo esame, ha appunto ripetuto che l'unica "zona" individuata come a "rischio" incendio da parte della compagnia assicurativa fosse quella delle vasche in PPT (materia plastica) e, di conseguenza, che gli interventi sulla linea 5 fossero previsti solo in tale zona; sappiamo che non è vero; sappiamo in quale modo, con quale percorso e per quale obiettivo si fosse giunti a "concentrarsi" su tale area, in particolare sulla linea 5 di Torino (v. capitolo 12); sappiamo come i testi "tecnici" abbiano evidenziato il rischio delle centrali e delle centraline idrauliche (la "kleine" di WE., v.), così come dei flessibili; ricordiamo qui il "commento" contenuto nelle relazioni di BR. sulla "priorità" della protezione con sprinkler delle centraline a servizio degli aspi svolgitori e avvolgitori; sappiamo che il WGS solo in un primissimo periodo si era "concentrato" su tali aree (v. capitolo 12); sappiamo che le norme giuridiche e tecniche imponevano ad ES. di proteggere anche la zona di entrata della linea 5; sappiamo anche, lo si deve qui ancora una volta ricordare, che l'ottica e gli obiettivi della compagnia assicurativa non coincidevano certo - e non potevano coincidere - con l'ottica e gli obiettivi che si deve porre il datore di lavoro (v. capitoli 8, 9 e 12).
Abbiamo anche visto come solo nel primo progetto di investimento a Torino, inviato da ES. in Germania pochi giorni dopo il meeting di Krickenbeck (v. sopra, in data 2/3/2007), il "dettaglio" degli investimenti per la linea 5 di Torino riguardasse appunto la sostituzione delle vasche (e delle tubazioni) in materiale plastico; ma tale sostituzione era stata "sconsigliata" - di fatto eliminata dagli investimenti secondo lo stanziamento di fire prevention - già dalla sopra citata e-mail di RI. in data 9/3/2007 (v. sopra).
I successivi "progetti" per Torino non portavano invece alcuna indicazione sugli interventi (v. sopra); in particolare, era privo di indicazioni l'ultimo che qui interessa, quello dei primi di ottobre 2007, il "from Turin"; "responsabili" di tale progetto risultano essere PE. e LI. (v.).
Il teste LI. L. (citato, v. udienza 28/5/2009), appunto indicato quale "responsabile", insieme a PE., degli interventi su tutti gli impianti "da" Torino (e si deve ricordare che, come riferito dallo stesso PE., tutti gli interventi di "fire prevention" derivanti dal budget straordinario stanziato dalla STAINLESS erano decisi dallo stesso PE., dall'imputato MO. e da LI.), così risponde alla domanda del Pubblico Ministero che gli chiedeva se sapesse quali interventi fossero stati previsti sulla Linea 5 dopo il suo trasferimento da Torino a Terni: "Non ancora perché non abbiamo fatto in tempo a decidere quello che doveva essere fatto, purtroppo poi lo stabilimento è stato chiuso anche a seguito poi dell'incidente ... "; il Pubblico Ministero allora gli contesta quanto aveva riferito come da verbale in data 11/12/2007: "In merito alla linea produttiva numero 5 ubicata presso lo stabilimento di Torino sono al corrente del fatto che la stessa dovrà subire degli interventi tecnici volti a migliorare le condizioni di sicurezza, in particolare occorrerà realizzare: un impianto di spegnimento sulla sezione del decapaggio, sulla saldatrice e sulla sezione del loop, area in cui potenzialmente si può verificare l'accumulo di carta impregnata di olio". LI. alla contestazione del P.M. risponde: " ... questo era dopo l'incidente che era(no) stati definiti gli interventi che dovevano essere fatti ... nel momento dell'incidente ed anche prima ancora non sapevamo nulla di che interventi fare". La risposta si scontra con la realtà: secondo il teste LI. gli interventi sulla linea 5 sarebbero stati individuati solo dopo l'incidente del 6/12/2007 (a pag. 88 trascrizioni aggiunge: " ... a fine novembre, più o meno, proprio forse inizio dicembre che gli interventi erano mirati soprattutto alla parte del decapaggio"); ma la sua risposta - precisa e dettagliata, v. - è stata verbalizzata, come già indicato, il giorno 11 dicembre 2007, cioè 5 giorni dopo l'incendio; la Corte non può ritenere che proprio in quei giorni fossero stati individuati gli interventi di fire prevention sulla Linea 5.
La dichiarazione resa dal teste LI. innanzi alla Corte, relativa al fatto che, prima dell'incidente, non si sapesse ancora quali interventi sarebbero stati effettuati sulla Linea 5, opposta rispetto a quella resa dallo stesso LI. nel corso delle indagini preliminari (v., come da contestazione, verbale del 11/12/2007) è documentalmente smentita dai "lucidi" allegati alla e-mail inviata in data 16/10/2007 da PE. a RI. ed allo stesso LI. (per conoscenza a MO.), intitolata "attività di protezione incendio sulle linee di ricottura e decapaggio LAC 4-LAF 5" (v. sopra, capitolo 12 per la descrizione dettagliata).
Si devono quindi restituire gli atti relativi alla testimonianza di LI. L. alla Procura della Repubblica in sede, come richiesto.

Si deve ancora, sul punto, osservare che durante il suo esame (v. citato udienza 4/11/2009) ES. riferisce che, una volta presa la decisione di non effettuare interventi sugli impianti produttivi a Torino, dopo il loro spostamento a Terni erano preventivati 2 milioni e mezzo per l'area PIX già di Torino; poi indica uno stanziamento da 800 mila ad 1 milione di euro per la Linea 5 relativo solo alla protezione della zona del decapaggio (ancora citando la sostituzione del materiale plastico, ma poi indicando anche un impianto sprinkler in quella zona). Questa sua affermazione contrasta con una serie di dati acquisiti e già indicati; in primo luogo, non si comprende perché, se per la linea di trattamento distrutta dall'incendio di Krefeld, la previsione di spesa fosse di 1 milione di euro installando un impianto di rilevazione per tutta la linea e tre impianti anche di spegnimento (v. sopra, relativo documento, presentato al meeting di Krickenbeck, quindi di pochi mesi anteriore), invece per la linea 5 si dovesse spendere la stessa cifra per il solo sprinkler nella zona del decapaggio; in secondo luogo, secondo il progetto, già esaminato, allegato alla e-mail del 16/10/2007, sulla Linea 5 erano previsti più rilevatori ed impianti di spegnimento automatico (v.); in terzo luogo, anche sulle linee di trattamento già presenti a Terni erano previsti più rilevatori ed impianti di spegnimento automatico (v. tabelle più dettagliate per Terni).
Appare quindi non rispondente alla realtà ritenere che, per la sola Linea 5, rispetto non solo alle altre linee di ricottura e decapaggio presenti a Terni, ma presenti negli altri stabilimenti del gruppo, secondo le linee-guida del WGS (che, come si è già qui sopra visto ed anche esposto nel capitolo 12, procedevano, come interventi, "oltre" le prime indicazioni delle assicurazioni; e ciò già a partire dall'aprile 2007, come testimoniato dalla e-mail di RI. Sopra riportata), la "previsione" di interventi fosse quella riferita da ES. e ribadita da suoi difensori: per la Linea 5, con un progetto unico e configgente rispetto a tutte le altre linee di trattamento, era prevista solo la "sostituzione" o "protezione" nella zona di decapaggio, perché non "necessitava" di altro.