19. Le parti civili.
19.1 Introduzione

La materia della costituzione nel processo penale di soggetti "danneggiati" dal reato e la materia dell'esistenza e del risarcimento del danno (in particolare del danno "non patrimoniale") derivante da reato hanno conosciuto, in quest'ultimo decennio, una rielaborazione giurisprudenziale, anche e soprattutto ad opera della Corte di Cassazione civile e penale, che ha comportato una loro effettiva trasformazione, nei principi di diritto enucleati e relativi alla legittimazione, alla individuazione della lesione (profilo dell'an), così come alle indicazioni per la concreta determinazione (profilo del quantum).
La Corte svolgerà qui un paragrafo introduttivo della materia, rivolto alle questioni rilevanti nel presente processo, seguendo il più recente insegnamento della Suprema Corte, con una breve premessa:
-tutte le parti civili si sono costituite (sulla ammissibilità interamente richiamando le ordinanze emesse, v.) nel presente dibattimento quali persone fisiche ovvero giuridiche, ovvero associazioni ed enti collettivi, danneggiate da tutti o da alcuni dei reati oggetto di accertamento nel presente dibattimento, per ottenere il ristoro del danno patrimoniale (in alcuni casi) e non patrimoniale (in tutti i casi), assumendo di averlo subito in conseguenza degli stessi reati, quindi ai sensi degli articoli 185, 2° comma, c.p., 74 c.p.p., 2059 ce. Si tratta quindi, nella prospettazione, di "soggetti" ai quali "il reato ha recato danno", come indica il citato art. 74 c.p.p.; la stessa dizione della norma - "soggetto" - permette di ricomprendere, nella categoria dei "danneggiati", la persona fisica così come la persona giuridica e, in generale, gli "enti collettivi": in questa direzione, anche dopo la modifica, ormai ultraventennale, dello stesso articolo, si è sviluppata la giurisprudenza sul punto. Si deve aggiungere come, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. in ultimo sentenza penale n. 22558/2010) le disposizioni dell'art. 91 e segg. c.p.p. non esauriscono le possibilità di tutela che l'ordinamento riconosce agli enti esponenziali, bensì: "gli articoli richiamati prevedono una forma di intervento e partecipazione al processo penale sicuramente nuova, in quanto non conosciuta dal codice di rito previgente, ma non esaustiva delle facoltà riconosciute ad enti ed associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato; si tratta di una modalità di partecipazione al processo ulteriore rispetto alla costituzione di parte civile, che resta pienamente possibile e consentita nei limiti di quanto stabilito dall'art. 74 c.p.p., e del richiamato art. 185 c.p.; ciò è confermato dalla disposizione dell'art. 212 disp. att. c.p.p. il cui senso è quello di ricondurre la possibilità di costituzione di parte civile, eventualmente consentita da disposizioni previgenti, al rispetto dei limiti di cui al predetto art. 74. Né può diversamente ritenersi a seguito della espressa previsione contenuta nell'art. 61 del D.L .vo n. 81 del 2008 che attribuisce alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro la facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa, trattandosi di una previsione che non modifica il quadro generale delle possibilità di partecipazione al processo, ma si limita a riconoscere a determinati soggetti, tra cui anche i sindacati, il potere di intervenire nel processo a prescindere dai requisiti stabiliti dal codice di rito. ";
-che l'avvenuto accertamento, nel presente dibattimento e secondo la motivazione sopra esposta, della sussistenza dei reati e della responsabilità penale, dolosa o colposa, in capo alle persone fisiche imputate, rappresenta il primo indispensabile presupposto dal quale partire per verificare l'esistenza della lesione affermata da ciascuna parte civile quale conseguenza del o dei reati e se da tale lesione derivino, in concreto, dei danni patrimoniali o non patrimoniali; attenendosi alle domande proposte;
-che l'ampia istruttoria dibattimentale, orale e documentale, ha permesso alla Corte non solo di accertare, nei singoli casi che verranno infra indicati, l'esistenza di un danno ingiusto, ma anche di provvedere, salvo alcune eccezioni, alla liquidazione.
Con riferimento alla liquidazione del o dei danni, patrimoniali e/o non patrimoniali, per ciascuna parte civile che ne ha diritto, si deve ricordare:
-che si tratta di debito di valore per entrambe le categorie di danno; la concreta liquidazione, nel caso di specie, è stata dalla Corte attualizzata al momento della sentenza, cosicché è dalla data del dispositivo che decorrono, sulle somme indicate, i soli interessi legali;
-che il danno patrimoniale soggiace all'onere della prova non solo, come quello non patrimoniale, sotto il profilo dell'esistenza, bensì anche sotto quello della sua determinazione, salva la dimostrazione dell'impossibilità di provare il suo preciso ammontare (v. art. 1226 c.c.);
-che invece il danno non patrimoniale (su cui v. anche infra), che ricomprende ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona (fisica, giuridica, ente collettivo e v. infra) non suscettibile direttamente di valutazione economica, proprio per questa sua natura deve essere liquidato equitativamente dal Giudice, indicando a grandi linee i criteri seguiti e servendosi, quando possibile, di parametri generalmente riconosciuti (recentemente la Suprema Corte ha indicato per la liquidazione del danno "biologico'' e morale e del solo danno morale da lesione parentale la opportunità di avvalersi delle c.d. "tabelle" utilizzate dal Tribunale di Milano; tabelle seguite anche, ormai costantemente, dal Tribunale di Torino, v. anche infra).
La Corte sottolinea inoltre che, per determinare il quantum del risarcimento, è indispensabile riferirsi anche alla gravità del reato che ha causato la lesione sofferta: con la conseguenza che, non potendo qui la Corte riesporre per ogni persona fisica o giuridica le considerazioni inerenti ciascun reato e che costituiscono la precedente parte motiva, deve qui limitarsi a richiamarle integralmente, solo affermando, in questa sede e senza doverlo infra ripetere volta per volta, che tutti i reati sono caratterizzati da estrema gravità, come accertato ed esposto nella precedente motivazione.

La Corte osserva che la posizione e la richiesta delle varie parti civili costituite (in totale n. 52) possono essere esaminate, considerata l'analogia delle loro posizioni, secondo una serie di "raggruppamenti" come di seguito individuati:
l) gli Enti Pubblici Territoriali: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino; le Associazioni: FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FLMU Uniti-CUB, Medicina Democratica;
2) alcuni dipendenti (n. 9) THYSSEN KRUPP AST che lavoravano nello stabilimento di Torino, presenti nella notte del 6/12/2007 e che affermano di avere subito un danno non patrimoniale dal reato sub C) e sub E): C.G., T.R.G., C.F.D., S.F., R.P., B.P., P. S., P.G., DI F. R.; oltre che, solo i primi 7, patrimoniale;
3) gli stessi dipendenti appena indicati, insieme ad altri (n. 28): BO. A., A.G., A.S., Z.A.E., V.A., V.R., P.M., P.B., B.G., A.F., P.G., L.G.L., L.R., D'A.M., A.S., B.S., D.G., N.M., M.J., A.C., M.G., C.V., R.G., G.L., A.P.I., A.L., G.P., L. P.G.), tutti lavoratori dello stabilimento di Torino, che affermano di avere subito un danno non patrimoniale direttamente conseguente al reato sub A) ;
4) alcuni parenti e affini delle vittime che chiedono il risarcimento del danno da lesione parentale (n. 7): G.S., M.D., M.S., M.E., P.G., P.R., T.L..

Ciò premesso, si deve in linea generale, per chiarire i principi di diritto che saranno qui seguiti secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, riportare ampi stralci della recente sentenza già sopra citata (n. 22558/2010), che espone, con chiarezza e completezza, l'attuale posizione della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ripercorrendo l'iter dell'ampia rielaborazione cui si è già accennato sopra: "Venendo al tema di fondo posto dai ricorsi degli imputati, la questione della legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale promosso per un reato che si concreta nell'essere stata cagionata la morte o lesioni personali ad un lavoratore subordinato con inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si inquadra nel più generale tema del riconoscimento della tutela degli interessi collettivi e diffusi e della azionabilità di posizioni giuridiche soggettive non rientranti nella tradizionale nozione di diritto soggettivo.
Si tratta di una questione delicata e a lungo dibattuta, riguardo alla quale appare opportuno un breve inquadramento sistematico ed il richiamo dei passaggi fondamentali che hanno segnato l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, senza peraltro pretesa di completezza alcuna, certamente non possibile nei limiti della presente decisione e attesa la complessità della materia.
Riferimento fondamentale in materia è l'art. 74 del codice di rito vigente, a norma del quale 'l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile'. La norma è sostanzialmente conforme alla disciplina precedente, rispetto alla quale il termine persona è stato però sostituito con quello di 'soggetto' per chiarire che sono legittimate non solo le persone fisiche e giuridiche ma anche soggetti non personificati, come appunto è il caso che qui interessa, avendo il sindacato natura giuridica di associazione non riconosciuta.
La questione della legittimazione alla costituzione di parte civile (legitimatio ad causam) si risolve dunque nella individuazione del soggetto al quale il reato ha recato danno e dei requisiti del danno risarcibile (danno ingiusto). Per lungo tempo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, ha affermato, almeno in prevalenza, principi assai restrittivi in materia che possono ricondursi alla necessità che il danno consista nella lesione di un diritto soggettivo e sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (v. in particolare S.U. civili 8/5/1978 n. 2207; S.U. penali 21/4/1979 n. 5519 e S.U. penali 21/5/1988 n. 3).
In particolare in questa ultima sentenza, premesso che l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno è unica, sia che venga esercitata proponendo la relativa domanda al giudice civile, sia che venga proposta in sede penale e che identici sono i presupposti e le condizioni necessarie per l'ammissibilità della domanda, è stato chiarito che la legittimazione alla costituzione di parte civile corrisponde alla titolarità del diritto fatto valere con l'azione proposta e che il danno per essere risarcibile deve essere ingiusto, ribadendosi che danno ingiusto è quello che deriva dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata dall'ordinamento e cioè dalla lesione di un diritto soggettivo; si è esclusa la legittimazione a costituirsi del consiglio di fabbrica ... .

La sentenza ha approfondito il tema degli interessi collettivi e pur riconoscendo che anche tali interessi, definiti collettivi in quanto riferibili appunto ad una collettività indeterminata di soggetti impersonalmente ritenuti portatori degli interessi stessi, possono essere tutelati in modo diretto ed immediato dall'ordinamento giuridico così da assurgere a diritti (e che il danno risarcibile può essere sia patrimoniale che non patrimoniale), ha precisato che l'interesse collettivo assurge a diritto solo quando è individuato da una norma c.d. di protezione che dà giuridico rilievo all'interesse stesso con riferimento ad una collettività determinata, caratterizzata dalla comunanza degli interessi in questione. Facendo assurgere la collettività stessa a soggetto di diritto. Ha poi individuato nel potere di diretto controllo sull'osservanza della normativa di protezione dei lavoratori e di autonoma promozione di attività di studio e ricerca al riguardo l'interesse direttamente protetto dall'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori in capo alla collettività dei lavoratori di ciascuna azienda (nella specie si discuteva della costituzione di parte civile del Consiglio di fabbrica), escludendo che il fatto illecito contestato, l'avere gli imputati cagionato lesioni colpose a un dipendente, potesse ritenersi lesivo del diritto individuato dall'art. 9. Allorché, a causa dell'inosservanza di una norma di prevenzione, si verifichi una lesione della salute di un lavoratore, un tale fatto, di per sé, secondo le Sezioni Unite, non implica la violazione del diritto conferito alla collettività dei lavoratori dall'art. 9; implica la violazione del diritto alla salute del lavoratore, il quale soltanto ha titolo per pretendere il risarcimento del danno da parte di chi, mediante la inosservanza della norma di prevenzione, ha cagionato la lesione.
La necessità della diretta ed immediata consequenzialità tra reato e danno (ancorata allo specifico requisito previsto dall'art. 1223 c.c. in tema di responsabilità per inadempimento contrattuale) è stata però successivamente abbandonata dalla giurisprudenza di questa Corte, via via che si evidenziava la natura plurioffensiva dell'illecito penale e si affermava la possibilità di ritenere risarcibili anche danni che nella norma penale trovano solo una protezione mediata, non costituendo gli stessi oggetto specifico della tutela dalla stessa prevista. È ormai pacificamente ritenuto (da ultimo sez. I 8/11/2007 n. 4060; sez. I 2/3/2005 n. 13408; sez. IlI 12/7/2004 n. 36059) che il danneggiato dal reato non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato. E anche la dottrina ha affermato che la locuzione 'danno immediato e diretto' esprime semplicemente l'esigenza dell'ordinamento dell'ordinario nesso di causalità tra reato e danno, richiedendo uno stretto collegamento del danno con gli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice al fine di evitare che vengano esercitate in sede penale azioni civili solo occasionalmente connesse al reato per cui si procede.
Requisito centrale del danno risarcibile è dunque diventato quello posto dall'art. 2043 c.c. del 'danno ingiusto'.
Tradizionalmente, e lo si è già sopra ricordato, l'ingiustizia del danno è stato identificato nella lesione di un diritto soggettivo.
Si è avuto, però, negli ultimi anni, un fenomeno notevolmente ampliativo dell'area del danno risarcibile, che sulla spinta di una moderna e più attenta dottrina ha visto una sensibile giurisprudenza civile ed anche penale riconoscere la azionabilità di situazioni giuridiche soggettive qualificate dalla lesione di interessi particolari non strettamente riconducibili al diritto soggettivo.

Si possono ricordare, in sede civile, la risarcibilità del danno conseguente alla lesione da parte di un terzo di un diritto di credito (c.d. tutela aquiliana del credito); il riconoscimento di posizioni giuridiche, quali il c.d. diritto all'integrità del patrimonio e il c.d. diritto alla libera determinazione negoziale che, pur non avendone la consistenza, venivano elevate al rango di diritto soggettivo; il riconoscimento del danno da perdita di chance e quello da lesione di legittime aspettative nell'ambito dei rapporti familiari ed anche al di fuori di essi con riferimento alla famiglia di fatto. Particolarmente significative, nella prospettiva evolutiva qui evidenziata, sono state le sentenze delle sez. un. n. 500 e 501 del 1999, che hanno riconosciuto la risarcibilità, in precedenza sempre negata, del danno provocato dalla lesione dell'interesse legittimo e che, come si ricava dalla semplice lettura di una delle massime estratte, contengono affermazioni di principio di carattere generale che vanno al di là della soluzione dello specifico caso considerato, essendosi ritenuto che: 'La normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato non iure, il danno, cioè, infetto in assenza di una causa giutificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Peraltro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione ... '
Tali affermazioni, in una con quella parimenti contenuta nella sentenza secondo cui 'l'art. 2043 c.c. ... racchiude in sé una clausola generale di responsabilità', hanno indotto alcuni autori ad affermare che ormai il danno ingiusto può identificarsi in un danno inferto 'non iure' e lesivo di una situazione soggettiva giuridicamente protetta, alla quale cioè l'ordinamento, a prescindere dalla qualificazione formale in termini di diritto soggettivo, ha attribuito rilevanza; con esclusione soltanto degli interessi di mero fatto e delle aspettative semplici, prive di rilevanza giuridica.
Si tratta di una prospettiva di larga apertura, particolarmente significativa per la questione che qui interessa, che si salda con un'altra affermazione rinvenibile nella giurisprudenza della Corte che con sentenza della I sezione civile n. 1540 del 11/2/1995, per la verità rimasta isolata, aveva affermato che per i danni prodotti da reato il requisito dell'ingiustizia è 'in re ipsa' e non ha, quindi, bisogno di essere collegato alla violazione di un diritto soggettivo, giustificandosi tale affermazione proprio in relazione alla particolare fonte dell'obbligazione risarcitoria rappresentata da quei comportamenti che qualificandoli appunto come reato l'ordinamento dimostra di volere reprimere più severamente.

Anche sotto altri profili la giurisprudenza civile ha avuto notevoli effetti riflessi sulla estensione della possibilità di partecipare al giudizio penale, costituendosi parte civile, di enti e associazioni Ci si riferisce, da un lato, all'ampliamento della nozione di danno non patrimoniale e, dall'altro, al riconoscimento del diritto al risarcimento di tale danno in favore degli enti collettivi.
Sono note le sentenze della III sezione civile di questa Corte del 31/5/2003 n. 8828 e 8827 che hanno interpretato l'art. 2059 cod. civ. nel senso che 'il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore della persona', non potendo valere la limitazione di cui all'art. 2059 (di risarcibilità del danno non patrimoniale solo se derivante da reato) laddove la lesione ha riguardo a valori della persona costituzionalmente garantiti ed in particolare i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione. È evidente, ed è stato sottolineato da attenti commentatori, che tale autorevole presa di posizione ha influenza sulla giurisprudenza penale sotto il profilo delle ampliate possibilità di costituirsi nel giudizio penale invocando il risarcimento di danni non patrimoniali diversi dal danno morale soggettivo, in precedenza unicamente qualificato quale danno non patrimoniale.
Come pure è stato sottolineato che l'ampliamento della categoria del danno non patrimoniale riparabile al di là della categoria del danno morale soggettivo, ha comportato un ampliamento del diritto al risarcimento del danno in favore degli enti collettivi, ora pienamente riconosciuto dalla giurisprudenza non solo nei casi di 'non ragionevole durata del procedimento' di cui alla c.d. legge Pinto, ma anche con affermazioni di ampio respiro, come nel caso della sentenza della III sez. n. 12929 del 4/6/2007, secondo cui: 'Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano le distinte funzioni degli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce. R suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. '
Affermazioni che trovano riscontro nella giurisprudenza penale della Corte, essendosi testualmente affermato (sez. VI, 5/12/2003 n. 21677) che la risarcibilità del danno non patrimoniale è concepibile anche a favore di un ente pubblico e che (sez. I, 8/11/2007 n. 4060) i danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa ... "
La Corte di Cassazione espone qui il caso - non paragonabile al nostro - dello sterminio della popolazione di Sant'Anna di Stazzema; interessa invece sottolineare quanto affermato più in generale dalla citata sentenza n. 4060/07 e cioè che quel fatto aveva "provocato dolore, sofferenze, sbigottimento nella collettività di cui le parti civili costituiscono enti esponenziali, creando nella memoria collettiva ... una ferita non rimarginata, che ancora oggi è fonte di indelebile turbamento ed è produttiva di danno non patrimoniale risarcibile".
Continua la sentenza n. 22558/2010: "E con specifico riguardo alla giurisprudenza penale, non può stupire che, nel quadro sopra delineato di vasta apertura verso la tutelabilità di sempre più ampie posizioni soggettive, si sia sviluppato un orientamento, nel tempo, via via sempre più ribadito, favorevole al riconoscimento della possibilità di costituzione diparte civile degli enti collettivi.
Particolarmente significativo e foriero di notevoli aperture è il principio affermato dalla VI sezione penale con sentenza del 1/6/1989 n. 59 secondo cui 'Gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato'. La Corte, con queste ed altre coeve, lucide ed approfondite decisioni dello stesso tenore, ha osservato come non diversamente da quanto avviene per il territorio, oggetto di un rapporto di integrazione con il Comune che giustifica l'assunzione da parte dell'ente degli interessi che sul territorio stesso incidono, vi sono gruppi o collettività che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale, essenziale della propria esistenza, di talché l'interesse stesso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto la consistenza di diritto soggettivo. Sulla base della rivalutazione degli interessi solidaristici e partecipativi riconosciuti dalla Costituzione, questa Corte ha non soltanto ribadito la (peraltro già riconosciuta sez. un. civili n. 2207 del 1978; sez. un. penali n. 3 del 1998) tutelabilità degli interessi collettivi, ma ha affermato che il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo al soggetto che degli stessi è portatore deriva non necessariamente dalla c.d. norma di protezione (dalla sentenza n. 3 1998, come si è visto, ritenuta necessaria), ma può discendere dalla diretta assunzione di esso da parte dell'ente che ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione.

Questa impostazione ha trovato seguito nella giurisprudenza della Corte non soltanto con riferimento a casi analoghi, essendosi anche di recente confermata la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione (sentenza del 6/2/2008 n. 22144), ma altresì in relazione a situazioni diversificate come quella della ribadita legittimazione delle associazioni ecologiste (sez. III 5/4/2002 n. 22539; sez. III 21/10/2004 n. 46746; sez. II 21/5/2008 n. 35393), quella della Federazione Pirateria Audiovisiva (FEPAV) in procedimento avente ad oggetto il reato di cui all'art. 173 ter della legge n. 633 del 1941 sulla tutela del diritto d'autore; del Sindacato unitario lavoratori di Polizia (SIULP) di appartenenza della vittima di reato di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro (sez. III 7/2/2008 n. 12738); del Sindaco per reato sessuale commesso nel territorio comunale; del Tribunale del malato in procedimento per reato colposo derivante da colpa medica (sez. V 17/2/1004 n. 13898).
In tutti questi casi il riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile è stato motivato ritenendo che l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività da esso concretamente svolta e la posizione assunta, avesse fatto proprio, quale fine primario, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato, derivando da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che lo legittimava a chiedere il risarcimento dei danni da tale reato anche ad esso derivanti.
Con specifico riferimento alla legittimazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per i reati che costituiscono violazione della integrità fisica dei lavoratori, non si riscontrano decisioni recenti di questa Corte, la cui giurisprudenza è pertanto ferma alla più volte richiamata sentenza lori del 1988 e ad altra decisione di qualche anno successiva (sez. IV16/7/1993 n. 10048).
La sentenza lori aveva riconosciuto, in generale, alle rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 dello Statuto dei lavoratori la qualità di soggetto legittimato a far valere in giudizio, anche mediante la costituzione di parte civile, quei diritti di controllo e prevenzione dell'art. 9 dello stesso Statuto; ne aveva però negato la sussistenza nel caso di specie per mancanza di prova di un comportamento direttamente lesivo di tale diritto.
La sentenza Alienti (sez. W 16/7/1993 n. 10048) ha riconosciuto anch'essa la legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile, ma ha ritenuto condizione necessaria la iscrizione agli stessi sindacati dei lavoratori interessati.

Ritiene il Collegio che il mutato quadro di riferimento, di cui si è detto sopra, porti a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta.
È pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene alla tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali.

Come è stato osservato, il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pur rilevando dal punto di vista della sua titolarità sul piano individuale, trova altresì idonea tutela attraverso gli strumenti dell'autonomia collettiva essendosi l'azione sindacale rivelata utilissimo strumento di prevenzione. Sotto tale profilo, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha costituito il primo riconoscimento della presenza organizzata dei lavoratori a tali fini, consentendo la costituzione di proprie rappresentanze con il compito di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca al fine della migliore tutela della loro salute e integrità fisica. Anche se tale disposizione non ha avuto nella pratica lo sviluppo e l'intensità di applicazione che sarebbe stata auspicabile, rimanendo la presenza dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali prevalentemente orientata alla tutela degli aspetti economici della prestazione lavorativa, essa rappresenta tuttavia una innegabile attribuzione di competenza alle forme associative di lavoratori, cui sono stati, con essa, riconosciuti specifici poteri sollecitatori. Come è stato osservato, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha aperto la via al riconoscimento alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori della qualità di soggetti istituzionali nella garanzia della sicurezza sul lavoro.
Ulteriori e più pregnanti attribuzioni alle associazioni sindacali sono state successivamente effettuate dalla legislazione interna di attuazione della normativa comunitaria (dir. N. 391 del 1989) che, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, sollecitava gli Stati a garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti un diritto di partecipazione conforme alle prassi e/o alle legislazioni dei singoli Stati.
Il D.Lgs 626/94 ha così attuato un coinvolgimento dei lavoratori nella tematica della prevenzione assai più incisivo di quello già contenuto nell'art. 9 dello Statuto, stabilendo (artt. 18-20) che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con funzioni di accesso, consultazione e proposizione espressamente previste e con garanzie di libertà per l'esercizio dei suoi compiti. "
La sentenza continua affermando che tale partecipazione è confermata ed ampliata dal T.U. n. 81/2008; osserva che l'infortunio mortale nel caso oggetto di quella sentenza si era verificato a causa della "scarsa attenzione posta dalla s.r.l. D ... al problema della sicurezza dei dipendenti, dell'ambiente di lavoro, della manutenzione dei mezzi ... " ed anche "alle inascoltate segnalazioni, richieste di attenzione e di coordinamento in più occasioni sollecitate dalle organizzazioni sindacali e dalle RLS".
Così concludendo: "Il grave incidente verificatosi ha avuto infatti, secondo il ragionato, meditato, condivisibile punto di vista del giudice di primo grado, innegabile ripercussione sull'immagine e la reputazione delle organizzazioni sindacali inducendo nei lavoratori un effetto di sostanziale sfiducia nelle associazioni di categoria e nella loro idoneità ad incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza".

Ancora con riferimento alla configurazione del danno non patrimoniale (ed al lungo e a volte tormentato iter che ha condotto la Corte di Cassazione alle affermazioni sopra riportate) è interessante qui ricordare quanto afferma la Corte di Cassazione - penale - nella già - per altri argomenti - citata sentenza n. 4981/2004: "Va infatti innanzi tutto precisato che deve ritenersi indiscusso l'orientamento, ormai comunemente condiviso, che il danno non patrimoniale risarcibile non può essere riduttivamente ricondotto al c.d. 'danno morale soggettivo' (che peraltro né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. menzionano) - cioè alla mera sofferenza psicologica, al patema d'animo, al turbamento contingente conseguente al fatto illecito - riguardando invece tutte le conseguenze dell'illecito che non sono suscettibili di una valutazione pecuniaria.
L'ampliamento della nozione di danno non patrimoniale oltre la nozione di danno morale soggettivo ha avuto come prima conseguenza proprio quella di consentire di estendere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche a soggetti diversi dalle persone fisiche (in questo senso v. Cass. civ., sez. 3°, 3 marzo 2000 n. 2367 ... ).
Non ignora la Corte che nella giurisprudenza di legittimità questi principi siano stati ancor di recente posti in discussione (v. Cass. sez. 6°, 12 luglio 2001 n. 32957 ... .
Questo non condivisibile orientamento ... è peraltro isolato perché gli altri precedenti della Corte di Cassazione ... .hanno invece ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale ed in particolare il danno all'immagine subito dall'ente territoriale. E, analogamente, è stata affermata la risarcibilità dei danni non patrimoniali cagionati alle associazioni di categoria ... ."


Parallelamente, la Cassazione civile a sezioni unite "ridisegnava" il danno non patrimoniale con le note sentenze "gemelle" del 11/11/2008 (n. 26972, 26973, 26974, 26975); si deve ricordare, per quanto qui rileva - trattandosi, nel nostro caso, di danni conseguenti a reati contestualmente accertati: cosicché la "restrizione" operata ritornando alla dizione dell'art. 2059 c.c.. non ha influenza - che con tali pronunce la Corte ha riconosciuto la legittimità della figura del c.d. "danno esistenziale", nell'accezione orientata costituzionalmente (escludendo il risarcimento del danno "bagatellare"), precisando però l'unicità e la non suscettibilità della suddivisione in sotto categorie (di cui si era verificata nel frattempo una proliferazione anche giurisprudenziale) del danno non patrimoniale, aggiungendo che esso deve essere inteso come danno-conseguenza e quindi provato e non derivante "in re ipsa".
Successivamente, di nuovo a sezioni unite, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3677 del 16/2/2009, riprendeva il tema, ribadendo che "il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, onnicomprensiva, unitaria, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie" e che "il diritto al risarcimento del danno morale ... non può prescindere dalla allegazione, da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio".

19.2 Enti territoriali, Sindacati e Medicina Democratica.
A) Enti territoriali

Oltre a quanto sopra esposto in generale con riguardo alle persone giuridiche ed agli Enti collettivi in generale, sugli Enti territoriali in particolare è interessante riportare alcune altre sentenze della Corte di Cassazione (civile sez. III n. 12929/2007): "allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica soggettiva di cui è titolare una persona giuridica o un ente, il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale si impone per espressa previsione dell'art. 2 Cost, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo nel suo agire come singolo o attraverso le 'formazioni sociali in cui svolge la sua personalità" (conformi: sezione civile III, 12/12/2008, n. 29185, sez. civile I, 11/8/2009 n. 18218).
La Corte ritiene di dover aggiungere che gli Enti territoriali vengono citati anche nell'art. 5 della Costituzione che valorizza proprio le autonomie locali, di cui va pertanto tutelata l'identità storica, culturale e civile.
Identità della comunità rappresentata dagli Enti territoriali già affermata da un'altra, più risalente nel tempo, sentenza della Corte Suprema (civile, sezione III 15/4/1998 n. 3807): "in tema di danno morale da reato, non vi è dubbio che un disastro costituente reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici determini, come fatto-evento, la lesione del diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale (il Comune) alla sua identità storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta. Da ciò consegue che è insita la lesione della posizione soggettiva e che l'ente ha legittimazione piena e titolo ad esigere il risarcimento del danno".
In sostanza, l'Ente territoriale come rappresentante, secondo il dettato costituzionale, della collettività dei cittadini e, complessivamente, della loro identità storica, culturale, politica, economica; ma anche soggetto istituzionale che si prefigge determinati obiettivi a favore della collettività e svolge una serie di compiti istituzionali per raggiungerli.
Con la conseguenza che la commissione di alcuni reati può, in determinati casi, da un lato turbare profondamente la collettività rappresentata dall'Ente territoriale; dall'altro, ledere l'immagine dello stesso Ente territoriale, perché la tipologia del reato costituisce un vulnus degli interessi dallo stesso Ente perseguiti in nome ed a favore della sua collettività. Sotto quest'ultimo profilo, si devono ancora citare due recenti sentenze della Corte di Cassazione (penale sezione VI 31/1/2005 n. 2963): "è risarcibile il danno all'immagine a organi del Comune in un'amministrazione locale in cui la gestione della cosa pubblica sia stata caratterizzata da violazioni di norme penali"; (penale sezione III n. 38835 del 19/6/2008): "al Sindaco di un Comune nel cui territorio è stato commesso un abuso sessuale è riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile e di ottenere il risarcimento dei danni, rappresentati, da un lato, dal danno economico diretto per le diminuzioni patrimoniali subite dagli organi comunali predisposti per alleviare i traumi delle vittime di abusi sessuali e, dall'altro, dal danno morale per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la libertà di autodeterminazione sessuale della donna e la pacifica convivenza nell'ambito comunale".

Come si è già indicato sopra, nel presente dibattimento si sono costituiti parte civile i tre Enti territoriali "di prossimità" rispetto al luogo - la città di Torino - in cui si è verificato il tragico evento conseguente alle gravissime responsabilità sopra accertate e ritenute: la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino.

La Regione Piemonte si è costituita nel presente giudizio nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati loro ascritti, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati e richiesti in € 173.299,08) e non patrimoniali (quantificati e richiesti in € 6.000.000,00).
Correttamente, la parte civile Regione Piemonte ha sottolineato in via preliminare un concetto che è banale, ma ugualmente necessario da ribadire e che vale per tutti gli enti collettivi: territoriali come associativi; l'Ente collettivo - territoriale o associativo - si costituisce parte civile proprio come rappresentante della comunità, più o meno estesa, di cui è esponente, rappresentandone gli interessi, i bisogni, i valori di civile convivenza, ovvero, come nel caso della Regione, della Provincia e del Comune, anche il territorio; non certo come rappresentante dell'organizzazione dell'Ente, né sotto il profilo politico né sotto il profilo amministrativo; con la conseguenza che eventuali comportamenti individuali di suoi funzionari, per ipotesi, infedeli rispetto proprio a quei fini istituzionali dell'Ente che, come vedremo, sono stati lesi dalla commissione dei reati qui accertati, risultano assolutamente privi di rilievo. La Corte si riferisce qui in particolare ai dipendenti degli organismi di controllo della Regione che, chiamati quali testi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere per essere a loro volta indagati in reati connessi (v. sopra); ma lo stesso argomento vale per tutti i comportamenti per ipotesi omissivi, anche se privi di rilevanza penale, mantenuti da dipendenti o da associati degli Enti.
La Regione Piemonte quindi, in linea con quanto sopra riportato secondo la giurisprudenza della suprema Corte, afferma - e questa Corte ritiene di condividere tali affermazioni - che in capo ad essa esista uno "scopo istituzionale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da esplicarsi attraverso un'azione di prevenzione, uno 'scopo istituzionale' di tutela della salute individuale e collettiva da esplicarsi non solo attraverso un'azione preventiva di informazione, profilassi, ma soprattutto attraverso una successiva di cura, assistenza, recupero e riabilitazioni psicofisiche - tutti scopi o fini che rappresentano primaria ragione di esistenza dell'Ente in forza sia di un riconoscimento ed attribuzione costituzionali, sia in forza dell'attribuzione di poteri amministrativi idonei al raggiungimento del fine stesso (SPRESAL, ASL, ASO), sia di un'autonoma azione normativa e regolamentare"; con la conseguenza - sempre in linea rispetto alla citata giurisprudenza - che "assunta la certa configurazione di uno 'scopo o fine istituzionale' talmente proprio dell'Ente da compenetrarsi con lo stesso, la violazione di norme statali poste a tutela ... della salute pubblica e individuale e della sicurezza e salute dei lavoratori, ha comportato anche una violazione o frustrazione degli scopi istituzionali, quindi la lesione di una situazione soggettiva dell'Ente, un'offesa diretta e determinata del suo 'scopo sociale".
Ed ancora, la Regione Piemonte ha correttamente, ad avviso di questa Corte, individuato nei reati oggetto del presente processo, nel quale - v. sopra - si sono accertate gravissime responsabilità in capo agli imputati, plurime violazioni della normativa antinfortunistica, colpose e dolose, le conseguenze dannose da essa subite in: " ... un danno di natura patrimoniale rappresentato dai costi sopportati resisi necessari per il tentativo di cura d'emergenza posta in atto sulle persone colpite dall'incendio (v. sopra, capitolo 3, n.d.e.); ... un danno di natura non patrimoniale direttamente connesso al discredito derivante nella collettività, in specie dei lavoratori, e connesso alla frustrazione dei fini istituzionali che per Costituzione e legge le competono"; aggiungendo che " ... la tutela e la salute dei lavoratori rappresenta uno dei fini istituzionali dell'Ente" così costituendo un vero e proprio diritto soggettivo.
In particolare, si deve qui ricordare l'art. 117 della Costituzione, come recentemente riformulato e dal quale emerge la statuizione di legislazione concorrente Stato-Regione in materia, generale, di tutela della salute, ma anche di tutela e di sicurezza dei lavoratori; le competenze regionali, esercitate tramite le A.S.L., in materia di tutela della salute, assistenza sanitaria in generale, assistenza ospedaliera; oltre che, sempre tramite le A.S.L., in forza dell'art. 20 l. n. 833/1978 e poi dell'art. 23 D.Lgs. 626/94, l'esercizio del compito di "vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro"; gradualmente, tutta la materia sanitaria è divenuta di competenza, anche economica, delle Regioni a statuto ordinario, come il Piemonte (v. D.Lgs. 56/2000, l. n. 388/2000, D.Lgs. 502/2002).
Ne consegue, in primo luogo, la risarcibilità, a favore della Regione Piemonte, del richiesto danno patrimoniale, costituito dai costi delle cure sanitarie prestate, purtroppo invano a causa della diffusione e della gravità delle ustioni riportate dalle vittime (v. capitolo 2); costi che, così come imposto ex lege per la determinazione appunto del danno patrimoniale, sono stati dalla Regione Piemonte documentalmente - e con assoluta precisione - provati nel presente dibattimento (v. relativa produzione in atti); costi che non vengono, nella loro concreta determinazione, contestati dai difensori degli imputati, i quali invece eccepiscono che non siano stati sopportati dalla stessa Regione, bensì dalle singole A.S.L., tanto che - sempre secondo i difensori degli imputati - la Regione non sarebbe legittimata a richiederne il risarcimento. La Corte ritiene tale eccezione non fondata: si deve qui in particolare richiamare quanto esposto, all'udienza del 17/9/2009, dalla teste BT. (capo ufficio Gabinetto settore avvocatura della Regione), sia per il calcolo dei costi (effettuato sulla base delle schede di pronto soccorso, delle cure e degli interventi ospedalieri; per quanto riguarda la vittima R. Rosario, anche in relazione al ricovero avvenuto all'A.S.L. "Villa Scassi" di Genova: con relativo "addebito Regione Liguria a Regione Piemonte per compensazione mobilità interregionale"); sia per quanto riguarda il meccanismo di imputazione e di rimborso dei costi da sostenere e poi sostenuti dalle A.S.L. in capo alla Regione Piemonte (v. per la sua dettagliata ricostruzione, che la Corte non può qui riportare integralmente, il fascicolo 2 delle produzioni documentali della stessa Regione). La citata teste BT. ha poi confermato che, in forza delle relative delibere della Giunta regionale del 2007, la Regione aveva assegnato alle A.S.L. - che operano in forza dell'erogazione corrente della Regione - le somme necessarie al loro funzionamento; somme che sono state anche -secondo l'importo correttamente indicato dalla stessa parte civile - utilizzate per prestare soccorso e cure alle vittime dell'incendio sviluppatosi nello stabilimento di THYSSEN KRUPP AST nella notte del 6 dicembre 2007.
La Regione Piemonte chiede altresì che le sia rimborsato, sempre a titolo di danno patrimoniale, il costo di uno speciale agente estinguente, del quale nell'incendio allo stabilimento THYSSEN KRUPP AST sono stati utilizzati 25 litri; si tratta di una voce pari ad € 831,58. Anche l'utilizzo di tale estinguente è documentalmente provato.
Si devono quindi, in accoglimento della domanda della Regione Piemonte, condannare gli imputati, in solido fra loro, al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 173.299,08.

Venendo al richiesto danno non patrimoniale, la Corte ritiene che non possano esservi dubbi sul fatto che, dalla commissione dei reati qui accertati, dalla loro estrema gravità non solo per le dirette conseguenze, ma anche - come esposto nella precedente parte motiva - per le gravissime responsabilità in capo agli imputati che li hanno determinati, in particolare sotto il profilo delle plurime violazioni, perduranti del tempo, dolose e colpose, della normativa antinfortunistica, la Regione Piemonte abbia subito una grave lesione come Ente le cui finalità istituzionali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - costituzionalmente ad esso attribuite - sono state da tali reati gravemente lese, anche sotto il profilo dell'immagine dello stesso Ente come percepita da parte della collettività dei suoi amministrati. Sotto questo profilo sussiste certamente quella "lesione" del diritto soggettivo dell'Ente più volte ritenuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte e sopra ricordata; lesione produttiva di danno non patrimoniale oggetto di risarcimento.
Lo stesso Ente Regione, esponenziale, rappresenta inoltre la popolazione che vive e lavora nel suo territorio, rappresenta ontologicamente anche il dolore, il turbamento, l'afflizione che gli eventi tragici, ma causalmente determinati dalle condotte degli imputati, hanno indotto nella popolazione torinese e piemontese, che ha con sbigottimento appreso che in un Paese tra i più industrializzati del mondo, in una Regione che è stata perno e traino dello sviluppo industriale dell'intero Paese, da oltre un secolo e soprattutto dall'ultimo dopoguerra fino ad oggi, in una Provincia che ha visto e vede una altissima concentrazione di piccole, medie e grandi attività produttive; in una città - come quella di Torino - da sempre considerata, non solo dai suoi abitanti (moltiplicatisi nel giro di pochi anni proprio per contribuire a questo sviluppo), una delle principali città industriali del Paese; ebbene, in Italia, a Torino, si è verificato un gravissimo infortunio sul lavoro, che ha comportato la morte atroce di sette lavoratori; evento purtroppo non determinato dalla fatalità, ma da ben precise e accertate responsabilità; e non in un cantiere edilizio improvvisato in cui si lavorava "in nero", bensì in uno stabilimento facente parte di uno dei gruppi multinazionali più grandi nel mondo; stabilimento nel quale le condizioni di lavoro erano - e, come abbiamo accertato, per un periodo non breve - quelle sopra esposte, nella parte motiva precedente.
Ebbene, il dolore, il turbamento, l'afflizione, ma anche la concreta sensazione di insicurezza, di mancanza di tutela prima di tutto della propria integrità fisica sul posto di lavoro, non protetta neppure dagli organismi a ciò preposti e nonostante una completa legislazione antinfortunistica, qui violata, costituiscono, ad avviso di questa Corte, concrete lesioni direttamente e causalmente connesse ai reati qui accertati, come tali determinanti un danno non patrimoniale il cui risarcimento spetta agli Enti territoriali che rappresentano la collettività: la Regione ma anche la Provincia ed il Comune.
Turbamento e dolore che, anche se certamente condivisi dall'intera comunità nazionale, come testimoniato dal messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica, si sono rivelati di particolare intensità, profondità e durata nel tempo (come testimoniato dalla partecipazione alle esequie; dalle parole dell'arcivescovo di Torino; dall'attenzione a questo evento da parte dei mezzi di informazione, locali e nazionali, v. anche produzioni in atti) proprio in considerazione della radicata storia industriale appartenente a questo territorio, della tradizione consolidata, risalente negli anni ma tuttora esistente, del lavoro produttivo; storia e tradizione che sono parte integrante e caratteristica della collettività qui rappresentata dagli Enti territoriali e costituiscono, insieme agli altri valori democratici, storici e civili, il contenuto della comune identità.
Appare così opportuno considerare subito anche gli Enti territoriali Provincia e Comune di Torino, per provvedere alla determinazione concreta del danno non patrimoniale, in forza - anche - della analogia di posizioni e, quindi, di lesioni subite: entrambi, come la Regione Piemonte, si sono costituiti parti civili nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati ascritti, con le richieste, come precisate, per la Provincia di Torino di risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 1.500.000,00, con richiesta in subordine di provvisionale pari ad € 500.000,00; per il Comune di Torino di risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 1.500.000,00 e del danno patrimoniale quantificato (equitativamente) in € 50.000,00, con richiesta in subordine di provvisionale pari ad € 560.000,00.
Anche per la Provincia di Torino si ravvisa una lesione all'immagine, per gli stessi motivi sopra indicati, con riguardo alle competenze, in materia di lavoro, ad essa delegate dalla Regione; anche per il Comune di Torino si ravvisa tale lesione, direttamente incidente sugli obiettivi e le finalità che lo stesso Ente ha statutariamente indicato. Ne è riprova il testo dello Statuto comunale, che si deve riportare per le parti qui di rilievo:
"art. 1 - Il Comune di Torino rappresenta la comunità che vive sul territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale ...
art. 2 - Finalità del Comune: il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:
1. tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione ...
2. contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute ...
7. tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento ...
8. valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico ... culturale ed ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina ... ".

Il Comune di Torino, come indicato nel presente dibattimento, ha inoltre concretamente operato proprio in materia di sicurezza sul lavoro con la sottoscrizione di appositi "protocolli di intesa" con altri Enti.
Il Sindaco della Città, sentito all'udienza del 18/9/2009 (v.), ha indicato tale concreto impegno del Comune ed ha altresì (v. subito sopra) confermato la tradizione industriale di Torino: "Torino è una città con una storia industriale molto ampia ... è una città che ... fin dagli anni dell'industrializzazione di massa ... ha fatto della tutela sul posto di lavoro, della sicurezza sul posto di lavoro e dell'ambiente di lavoro uno dei temi organicamente inseriti ... credo di poter dire che questo tema ... è diventato parte della cultura, direi quasi ... uno dei fondamenti della costituzione materiale e culturale di questa città"; riferisce il Sindaco di avere deciso di sospendere i festeggiamenti della città per capodanno, dopo avere consultato l'allora arcivescovo cardinale Poletto e narra del cordoglio cittadino: " ... non sarei neanche in grado di raccontare a memoria tutte le infinità di testimonianze attraverso e-mail, attraverso lettere. Alcune mi sono rimaste particolarmente impresse ... me ne ricordo almeno tre o quattro di lavoratori che hanno mandato a me attraverso una lettera i riferimenti per poter versare la loro tredicesima a favore delle vittime. Individuando nel Sindaco evidentemente un po' il garante ... ricordo naturalmente ... il coinvolgimento direi unanime anche se sobrio come credo sia nelle consuetudini della città ... avere soppresso la festa di capodanno ... è stato un po' il modo di rispondere a questa ondata di commozione che aveva investito la città".
Possiamo ritenere, come prima conclusione, che anche la Provincia ed il Comune di Torino abbiano subito, in conseguenza dei reati qui accertati, una grave lesione alla loro immagine, rientrando la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro tra i fini anche da loro perseguiti in nome ed a beneficio della collettività da loro rappresentata ed amministrata; che la Provincia ed il Comune di Torino rappresentino anche il dolore ed il turbamento patiti dalle collettività a seguito dell'evento-reato; che anche la Provincia ed il Comune di Torino abbiano pertanto subito un danno non patrimoniale causalmente collegato ai reati qui accertati e, quindi, ingiusto e, quindi, da risarcire.
Si tratta ora di quantificare equitativamente tali danni non patrimoniali; la Corte deve osservare che non appare agevole ancorare tali risarcimenti a dei precisi parametri, che sono di difficile enucleazione; né appare convincente quello suggerito dalla Regione Piemonte e relativo ad una sorta di "pecunia doloris" calcolato in un euro e mezzo per ogni piemontese.
Il percorso che ha portato la Corte a quantificare i danni non patrimoniali patiti dai tre Enti territoriali ha considerato: in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella parte motiva che precede e che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento; non solo perché non vi era richiesta in tal senso dalle parti civili costituite ma anche perché l'esempio (relativo ad un altro processo) portato dai difensori non è paragonabile (là il fallimento dell'azienda aveva portato gli Enti territoriali a non sottrarre somme agli stretti congiunti delle vittime, non risarciti). In particolare, con riferimento a ciascun Ente, la Corte ha considerato da un lato il dovere istituzionale in materia di sicurezza sul lavoro promanante direttamente dalla Costituzione, oltre che da leggi ordinarie (per la Regione), ovvero delegato dalla Regione (per la Provincia), ovvero assunto nello Statuto e, per scelta, concretamente attuato ed operato (per il Comune); dall'altro lato la maggiore o minore "prossimità" fisica dell'Ente rispetto al luogo in cui si è verificato l'incendio, "prossimità" che determina, inevitabilmente, un maggiore turbamento ed una più profonda afflizione nella relativa collettività; nel nostro caso, come si è già esposto, aumentati in forza della tradizione industriale propria anche della Regione (e della Provincia), ma più vivamente ancora sentiti nella Città in particolare con riferimento allo stabilimento di corso Regina Margherita, come si è ricordato nel capitolo relativo (v. capitolo 4) storica "acciaieria" cittadina.
Così la Corte ritiene congrua la seguente quantificazione (di gran lunga inferiore a quella richiesta soprattutto dalla Regione, ma anche dalla Provincia; inferiore a quella richiesta dal Comune):
-per il Comune di Torino, complessivi € 1.000.000,00 (unmilione) a titolo di danno non patrimoniale, considerati anche la popolazione residente, l'estensione territoriale ed il numero di insediamenti industriali ivi esistente,
-per la Provincia di Torino, complessivi € 500.000,00 (cinquecentomila) a titolo di danno non patrimoniale, tenendo conto anche della minore prossimità rispetto al Comune;
-per la Regione Piemonte, complessivi € 973.300,00 (novecentosettantatremilatrecento) di cui € 173.299,08 a titolo di danno patrimoniale e la residua somma a titolo di danno non patrimoniale, considerati da un lato la maggiore estensione territoriale e dall'altro la minore prossimità.
Si deve aggiungere, per il Comune di Torino, che la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale deve essere demandata al giudice civile per la sua precisa quantificazione, non avendo il Comune neppure allegato l'impossibilità di provarne l'ammontare e non dovendosi, di conseguenza, procedere secondo equità, difettandone il presupposto.
Si deve infine respingere la richiesta formulata dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino di provvisoria esecutorietà della condanna ex art. 540 1° comma c.p.p., non risultando neppure indicati i "giustificati motivi" su cui si deve fondare; per il Comune di Torino, invece, stante la devoluzione al giudice civile della quantificazione del danno patrimoniale, la condanna al pagamento della somma per il danno non patrimoniale deve essere emessa a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p.
Si devono quindi condannare gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno e quindi al pagamento a favore:
-della Regione Piemonte della somma di € 973.300,00;
-della Provincia di Torino della somma di € 500.000,00;
-del Comune di Torino della somma di € 1.000.000,00.
Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido, anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili, ex art. 541 c.p.p (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).

B) Sindacati.
Gli ampi stralci di sentenze della Corte di Cassazione sopra riportati nella parte introduttiva a questo capitolo e quindi per riassunto:
-la legittimazione a costituirsi parte civile dei Sindacati dei lavoratori, quali Enti collettivi (associazioni non riconosciute) esponenziali della comunità dei lavoratori;
-gli obiettivi dagli stessi Sindacati perseguiti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare a tutela della integrità fisica e della salute dei lavoratori, cosicché non solo la loro costituzione nei processi penali aventi ad oggetto infortuni, anche mortali, ma altresì la ritenuta lesione di tali soggetti, quali Enti collettivi proiettati anche e principalmente verso questi fini, in presenza di infortuni anche mortali dovuti proprio alla violazione, da parte degli imputati, della normativa antinfortunistica;
-il conseguente danno causalmente derivato dai reati commessi, in capo a tali Enti collettivi, danno "ingiusto" e, in quanto tale, suscettibile di risarcimento, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo non patrimoniale; esime questa Corte dal ripetere qui l'intero percorso, giuridico e logico, seguito ed esposto dalla Corte di Cassazione nelle sentenze sopra citate ed in parte riportate; percorso e conclusioni peraltro pienamente condivise da questa Corte.
La Corte pertanto, occupandosi subito del caso di specie, osserva come si siano costituite parti civili nel presente processo, nei confronti di tutti gli imputati, chiamando altresì il responsabile civile THYSSEN KRUPP AST s.p.a., le tre maggiori organizzazioni sindacali di categoria: FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, oltre alla Confederazione Unitaria di Base (FLM Uniti-C.U.B.). Per quanto riguarda quest'ultima, infondate appaiono le eccezioni proposte dai difensori degli imputati sulla necessità di effettive iscrizioni a quel sindacato (nel caso di specie) da parte dei lavoratori coinvolti nell'infortunio ovvero comunque presenti nel luogo di lavoro in cui l'infortunio si è verificato; presupposto richiesto dalla sentenza Alienti (v. sopra) ma superato, con motivazione condivisa da questa Corte, con la citata sentenza della stessa Cassazione (v. sopra, n. 22558/2010):
"Ritiene il Collegio che il mutato quadro di riferimento, di cui si è detto sopra, porti a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta.
È pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene alla tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali".

Richiamando qui quanto sopra esposto nella precedente parte motiva, in ordine alla estrema gravità dei reati qui accertati, anche sotto il profilo delle verificate gravissime violazioni, dolose e colpose, della normativa antinfortunistica, da parte degli imputati, si deve quindi ritenere che - senza ombra di dubbio - si è verificata una grave lesione personale a carico anche delle organizzazioni sindacali, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella appena citata sentenza: "Il grave incidente verificatosi ha avuto infatti, secondo il ragionato, meditato, condivisibile punto di vista del giudice di primo grado, innegabile ripercussione sull'immagine e la reputazione delle organizzazioni sindacali inducendo nei lavoratori un effetto di sostanziale sfiducia nelle associazioni di categoria e nella loro idoneità ad incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza".
La Corte deve osservare come proprio la gravità delle responsabilità accertate in capo agli imputati del presente processo, causalmente collegate al verificarsi del tragico evento, comportino anche evidentemente proprio una ripercussione negativa sull'immagine e sulla reputazione delle costituite organizzazioni sindacali, tanto più operanti in un territorio ad alta industrializzazione come quello della città e della provincia di Torino (v. subito sopra, nel paragrafo dedicato agli Enti territoriali); tanto più ricordando, ancora una volta, le condizioni di lavoro in quello stabilimento, come esposte ed accertate nel presente giudizio (v. parte motiva precedente).
Si deve osservare che, nel caso oggetto della appena citata sentenza della Cassazione, erano emerse anche plurime ed inascoltate - dai dirigenti e vertici aziendali - segnalazioni da parte dei Sindacati e dei lavoratori proprio con riferimento alle violazioni della normativa antinfortunistica (v. sopra, è riportata la frase relativa contenuta in sentenza); la Corte, sul punto, richiama quanto già esposto nel capitolo 7 (v. sopra); ritenendo che, secondo il ragionamento logico-giuridico svolto dalla Cassazione nella stessa sentenza, la sussistenza e l'intensità del vulnus all'immagine dei sindacati non dipenda dal numero delle segnalazioni effettuate; richiamando anche quanto già esposto nel paragrafo relativo agli Enti territoriali (v., in particolare per la Regione Piemonte) sulla differenza tra i fini e gli obiettivi che l'Ente - in questo caso il Sindacato - si pone, frustrati dal compimento di reati come quelli per cui qui si procede ed il comportamento di un singolo - dipendente ovvero associato.
I costituiti Sindacati chiedono di conseguenza il risarcimento del danno non patrimoniale determinatosi a seguito della lesione e lo quantificano, per ciascuno, in € 150.000,00, con richiesta subordinata di provvisionale pari ad € 75.000,00.
Anche per la quantificazione del danno non patrimoniale a ristoro dei Sindacati non appare agevole né immediato individuare dei precisi parametri cui ancorarsi; la Corte, anche qui, ha considerato in primo luogo, in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella parte motiva che precede, che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento e tenesse conto - anche - della storia e della tradizione industriale della città in cui i reati sono stati commessi; tradizione industriale (v. nel paragrafo precedente) che significa parallelamente storia e tradizioni radicate anche delle organizzazioni sindacali sullo stesso territorio, in particolare attive proprio sul tema della sicurezza sul lavoro (come riferito anche dal Sindaco all'udienza del 18/9/2009, v.), oltre che sui temi contrattuali ed economici. La Corte non ha ritenuto di dover operare alcuna distinzione all'interno di posizioni sostanzialmente analoghe ed ha così ritenuto congrua una quantificazione, equitativa, per ciascuno dei Sindacati, di € 100.000,00 (centomila).
Si deve respingere la richiesta formulata dai Sindacati di provvisoria esecutorietà della condanna ex art. 540 1° comma c.p.p., non risultando neppure allegati i "giustificati motivi" su cui si deve fondare.
Si devono quindi condannare gli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIA SPECIALI TERNI s.p.a., al risarcimento del danno e quindi al pagamento a favore:
-di FIM-CISL della somma di € 100.000,00, a titolo di danno non patrimoniale;
-di FIOM-CGIL della somma di € 100.000,00, a titolo di danno non patrimoniale;
-di UILM-UIL della somma di € 100.000,00, a titolo di danno non patrimoniale;
-di FLMU-Uniti CUB della somma di € 100.000,00, a titolo di danno non patrimoniale.
Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIA SPECIALI TERNI s.p.a., anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili, ex art. 541 c.p.p (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).

C) Medicina Democratica.
La posizione giuridica di Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute - si presenta del tutto analoga a quella dei Sindacati. Si tratta di una Associazione costituita fin dagli anni 70 dello scorso secolo la cui attività si rivolge ad obiettivi che si traggono dallo Statuto e per quanto qui rileva (richiamando l'intera documentazione prodotta in atti) dall'art. 3: "L'Associazione non ha fini di lucro ... essa persegue i seguenti scopi:
a) la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita ... .l'Associazione tutela questi diritti costituzionalmente garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici ed ai lavoratori ... opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (ex art. 32 Costituzione) ...
b) la promozione della prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio e tossico/nocivo in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate; ...
L'Associazione persegue altresì i seguenti scopi:
a) promuove l'informazione e favorisce la partecipazione di cittadine e cittadini per affermare gli scopi suddetti nonché la loro propria autodeterminazione e qualità della vita, attraverso il rigoroso rispetto dell'ambiente e della salute individuale e collettiva, per contribuire ad attuare un sistema produttivo ecocompatibile ovvero un sistema sociale con al suo centro il rispetto e l'affermazione della dignità e del benessere psicofisico della persona; ... "

Scopi statutari effettivamente e concretamente perseguiti dalla Associazione Medicina Democratica, su tutto il territorio italiano ed anche, in particolare, in quello piemontese, come documentato nel presente dibattimento dalla vasta produzione in atti, cui la Corte deve qui riferirsi, senza doverla elencare dettagliatamente.
Scopi statutari e concreta attività svolta dall'Associazione certamente lesi dai reati qui accertati, come esposto da questa Corte nella parte motiva che precede, richiamata integralmente, in particolare sotto il profilo delle gravissime violazioni, dolose e colpose, della normativa antinfortunistica, addebitate ed accertate in capo agli imputati e che hanno determinato le tragiche conseguenze oggetto di questo processo.
Così, come già affermato dalla Corte di Cassazione proprio con riferimento alla stessa Associazione Medicina Democratica nella recente sentenza n. 1117/2010: "Questa Corte di legittimità ha statuito che gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio"; e, ancora con riferimento al danno non patrimoniale: " ... per quanto attiene al danno non patrimoniale di cui al già citato art. 2059 c.c.. alla luce dell'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, non può più essere identificato secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c.p., soltanto come il danno morale soggettivo, sicché l'ambito del danno non patrimoniale rientra, oltre al danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge, anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. E tale lesione deve essere riconosciuta come possibile anche in danno alle persone giuridiche ed in genere agli enti collettivi, pregiudizio non patrimoniale che non coincide con la "pecunia doloris" bensì ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione".
Nel presente processo Medicina Democratica si è costituita parte civile chiedendo la condanna, in solido, di tutti gli imputati e del responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. al pagamento della somma di € 250.000,00, determinata in via equitativa, di cui € 150.000,00 per danni patrimoniali ed € 100.000,00 per danni non patrimoniali; in via subordinata, al pagamento di una provvisionale pari ad € 100.000,00.
Così come già ritenuto per la richiesta del Comune di Torino (v. sopra), anche la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale formulata dalla Associazione Medicina Democratica deve essere demandata al Giudice civile per la sua precisa quantificazione, non avendo la parte civile provato l'impossibilità di determinazione dell'ammontare e non dovendosi, di conseguenza, procedere secondo equità, difettandone il presupposto.
Anche per la quantificazione del danno non patrimoniale a ristoro della Associazione Medicina Democratica non appare agevole né immediato individuare dei precisi parametri cui ancorarsi; la Corte, anche qui, ha considerato in primo luogo, in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella parte motiva che precede, che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento ed invece fosse di concreto aiuto alla prosecuzione delle attività statutarie; tenesse conto -anche - della concreta attività svolta - come documentata, v. - da Medicina Democratica negli ultimi decenni; tanto da apparire congrua una determinazione pari ad € 100.000,00, corrispondente a quella richiesta ed uguale a quella riconosciuta a ciascuna organizzazione sindacale (v. sopra).
Stante la devoluzione al giudice civile della quantificazione del danno patrimoniale, la condanna al pagamento della somma per il danno non patrimoniale deve essere emessa a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p.
Si devono quindi condannare gli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., al pagamento, a favore della Associazione Medicina Democratica, della somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore della stessa parte civile, ex art. 541 c.p.p (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).