Tipologia: CCNL
Data firma: 23 aprile 1999
Validità: 01.08.1998 - 31.07.2002
Parti: Assovetro e Filce-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Vetro, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Sfera di applicabilità del contratto
Capitolo I - Relazioni industriali
1. Relazioni industriali a livello nazionale
1.1. Osservatorio

1.2 Sezione ambiente e sicurezza
1.3 Sezione formazione
1.4 Sezione mercato del lavoro
2. Relazioni industriali a livello aziendale.
Sistema di informazione nell'industria vetraria
Capitolo II - Previdenza integrativa e formazione professionale
Previdenza integrativa
Quota di iscrizione
Contributi e spese di gestione
Permessi per i componenti l'Assemblea
Imprese di dimensione comunitaria
Decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive
Appalti
Lavoro a domicilio
Formazione professionale
Capitolo III - Occupazione e orario di lavoro
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti
Capitolo IV - Istituzioni di carattere sindacale
Art. 1 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 2 - Assemblee
Art. 3 - Permessi per cariche sindacali
Art. 4 - Aspettative per cariche sindacali e pubbliche
Art. 5 - Affissioni
Art. 6 - Versamento contributi sindacali
Art. 7 - Reclami e controversie
• A) Controversie individuali e plurime
• B) Controversie di interpretazione contrattuale
Art. 7 bis - Relazioni sindacali
Art. 8 - Patronati
Capitolo V - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9 - Assunzione
Art. 10 - Periodo di prova
Capitolo VI - Classificazione del personale dei settori meccanizzati, delle seconde lavorazioni del vetro e dei settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche
Art. 11 - Classificazione del personale
• Commissione paritetica sulla classificazione

• Declaratorie e profili professionali
• Settore prime lavorazioni del vetro
• Settore seconde lavorazioni del vetro
• Settori non meccanizzati
Art. 12 - Quadri e lavoratori con funzioni direttive
Art. 13 - Cumulo di mansioni
Art. 14 - Passaggio temporaneo di mansioni
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Capitolo VII - Orario di lavoro, riposo settimanale, festività e ferie
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Turnisti del ciclo continuo
• Norme di attuazione del trattamento economico dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo
Art. 17 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
• Conto ore individuale
Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni
Art. 20 bis - Indennità media di turno ex turnisti
Art. 21 - Lavoro delle donne
Art. 22 - Riposo settimanale
Art. 23 - Festività - Trattamento economico
Art. 24 - Ferie
Capitolo VIII - Trattamento economico
Art. 25 - Elementi della retribuzione.
Art. 26 - Minimi tabellari contrattuali
Art. 27 - Indennità di contingenza
Art. 28 - Retribuzione oraria
Art. 29 - Corresponsione della retribuzione
Art. 30 - Reclami sulla retribuzione
Art. 31 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Protocollo di chiarimento all'art. 31, punto 5
Art. 32 - Premio di partecipazione
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Art. 34 - Premio speciale
• Dichiarazione a verbale agli artt. 33 e 34 (13a mensilità e Premio speciale)
Art. 35 - Scatti di anzianità
Art. 36 - Riparazioni a caldo
Art. 37 - Indennità di maneggio denaro - cauzione
Art. 38 - Alloggio
Art. 39 - Ritenute per risarcimento danni
Art. 40 - Trasferte
Art. 41 - Trasferimenti
Art. 42 - Passaggi di qualifica
Capitolo IX - Inizio e cessazione, interruzione, sospensione e riduzione di lavoro, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 44 - Interruzione di lavoro
Art. 45 - Sospensione di lavoro
Art. 46 - Riduzione di lavoro e turni
Art. 47 - Recuperi
Art. 48 - Permessi
Art. 48 bis - Aspettativa
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Trattamento per maternità
Art. 51 - Servizio militare
Art. 52 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
• A) Denuncia
  • B) Conservazione del posto
• C) Trattamento economico
Art. 54 - Fondo di solidarietà
Capitolo X - Ambiente di lavoro
Art. 55 - Commissione Ambiente/RLS
Art. 56 - Ambiente di lavoro
Capitolo XI - Rapporti di lavoro speciali
Art. 57 - Contratto a termine
Art. 58 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 59 - Apprendistato
Capitolo XII - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 60 - Volontariato
Art. 61 - Diritto allo studio
Art. 62 - Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali
Art. 63 - Mense aziendali
Art. 64 - Lavoro a tempo parziale. Dichiarazione delle parti
Art. 65 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 66 - Benemerenze nazionali
Art. 67 - Portatori di handicap
Capitolo XIII - Norme di comportamento e disciplinari
Art. 68 - Rapporti in azienda
Art. 69 - Regolamento interno
Art. 70 - Assenze
Art. 71 - Provvedimenti disciplinari
Art. 72 - Licenziamento per punizione
Capitolo XIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
Art. 75 - Indennità in caso di morte e invalidità permanente.
Art. 76 - Calcolo indennità
Art. 77 - Certificato di lavoro
Art. 78 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 79 - Trasferimento di proprietà, cessazione e fallimento di azienda
Capitolo XV - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 80 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 81 - Decorrenza e durata
Art. 82 - Esclusiva di stampa
Dichiarazione congiunta
Allegati
Allegato 1. Norme particolari sull'orario di lavoro nel settore del vetro bianco e colorato a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico
Allegato 2. Pause nei settori del vetro bianco, a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico
Allegato 3. Clausole generali
• Tabelle retributive
• Una tantum
• Minimi contrattuali
• Tabella "A"
• Tabella "B"
• Tabella "C"
• Tabella "D"
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7 Linee guida congiunte Assovetro - Fulc sul premio di partecipazione
• Esempi di parametri di produttività

• Esempi di parametri di redditività
Allegato 8 Minimi tabellari 1996-1997 (2° biennio economico CCNL 13.2.97)
• Tabella "A"
• Tabella "B"
• Una tantum
Leggi e accordi
Statuto dei lavoratori:
- legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme di collegamento) (G.U. 27.5.70 n. 131);
Lavoratrici madri:
- legge 30.12.71 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) (G.U. 18.1.72 n. 14);
Cassa integrazione guadagni e mobilità:
- legge 23.7.91 n. 223 (Norme in materia di Cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) (Suppl. ord. n. 43 - G.U. n. 175 serie gen. 27.7.91);
Licenziamenti individuali:
- legge 11.5.90 n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali) (G.U. 11.5.90 n. 108);
Quadri intermedi:
- legge 13.5.85 n. 190 (Riconoscimento giuridico da parte dei Quadri intermedi) ((G.U. 17.5.95 n. 115);
Apprendistato:
- legge 19.1.55 n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) (G.U. 14.2.55 n. 36);
- DPR 30.12.56 n. 1668 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato) (G.U. 16.3.57 n. 70);
- legge 28.2.87 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) (G.U. 3.3.87 n. 51);
- legge 24.6.97 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) (G.U. 4.7.97 n. 154);
Assunzioni obbligatorie:
- legge 12.5.99 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) (G.U. 23.3.99 n. 68);
Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo:
- legge 23.10.60 n. 1369 (Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina nell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi) (G.U. 25.11.60 n. 249);
- legge 24.6.97 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) (G.U. 4.7.97 n. 154);
Protocolli in materia di politiche retributive e patto sociale:
- Protocollo 23.7.93 (Politica dei redditi e dell'occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo);
- Patto sociale 22.12.98 per lo sviluppo e l'occupazione;
Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:
- D.lgs. 19.9.94 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (G.U. 12.11.94 n. 265);
- Accordo interconfederale 22.6.95;
- Accordo Assovetro-Fulc 1.3.96.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro e per i lavoratori da esse dipendenti 23 aprile 1999

Addì 23 aprile 1999 tra Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro […] e con l'intervento dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze, dell'Associazione Industriale Lombarda, dell'Unione Parmense degli Industriali, dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro Urbino e dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Venezia […] con l'assistenza tecnica della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e Filcea-Cgil […] e con l'assistenza della Cgil Nazionale […], Flerica-Cisl […] e assistiti dal Segretario generale Cisl […], Uilcem-Uil […] e con l'assistenza del Segretario generale Uil […]

Sfera di applicabilità del contratto
Il presente CCNL si applica a tutte le aziende e ai lavoratori da esse dipendenti che producono vetro a macchina, a mano, a soffio; decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili, nonché alle aziende che trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere.

Capitolo I - Relazioni industriali
1. Relazioni industriali a livello nazionale.
1.1. Osservatorio.

1) Le parti, al fine di analizzare congiuntamente quei fenomeni sociali ed economici che abbiano un riflesso sulle scelte contrattuali ritengono di sviluppare l'attività del già costituito Osservatorio nazionale quale sede permanente di incontro tra le parti.
L'Osservatorio - ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. - analizzerà e valuterà con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque di norma con periodicità annuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore del vetro e dei singoli comparti che lo compongono, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e i momenti di eventuale criticità.
Le analisi svolte dalle parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno fornire elementi oggetto di valutazione per l'attività di competenza delle stesse.
Saranno oggetto d'esame congiunto:
a) l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché le prospettive produttive del settore, l'andamento dell'import-export e i dati previsionali sugli investimenti e sulla ricerca con l'indicazione relativa ai comparti produttivi di più significativa rilevanza e gli effetti sull'occupazione, con particolare riguardo alle aree di crisi;
b) le problematiche occupazionali e gli effetti sulla organizzazione del lavoro derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali in relazione anche alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
c) i problemi relativi ai conferimenti di servizi e attività di appalto con riferimento all'occupazione e alla sicurezza sul lavoro nel contesto della terziarizzazione delle attività;
d) l'andamento della contrattazione aziendale;
e) le modalità di applicazione della normativa sull'orario di lavoro;
f) gli sviluppi della normativa sia nazionale che comunitaria in materia d'orario di lavoro, valutandone gli impatti sul settore;
g) lo stato di attuazione degli accordi interconfederali sui CAE;
h) i temi generali che riguardano i lavoratori con qualifica di Quadro;
i) le prospettive di allineamento sul fronte della legislazione italiana e comunitaria del trattamento normativo di operai e impiegati;
l) le novità legislative italiane e della UE che hanno diretto riflesso sul settore del vetro e sulle normative contrattuali;
m) l'elaborazione e il sostegno di programmi di sviluppo settoriali, in funzione anche della loro capacità di favorire azioni mirate all'incremento dei consumi vetrari nell'economia nazionale, al risparmio energetico, alla difesa dell'ambiente e dell'occupazione da presentare alle pubbliche Autorità e agli Organi legislativi;
n) l'andamento dei costi, compreso quello del lavoro, anche rispetto ai principali Paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro stesso e le leggi in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, anche ai fini di una valutazione della competitività internazionale;
p) l'andamento delle retribuzioni di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi, con periodicità e metodologie da definire congiuntamente;
q) l'andamento dell'occupazione in particolare di quella giovanile nei diversi settori merceologici con riferimento alle aree di crisi;
r) l'andamento dell'occupazione femminile, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni finalizzate al conseguimento delle pari opportunità secondo le previsioni delle leggi nn. 903/77 e 125/91, nonché di quanto dovesse essere stabilito da nuove disposizioni legislative in merito.
Su quest'ultima problematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le parti confederali sulla materia.
Saranno individuate azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare:
a) il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
b) la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di lavoratori extracomunitari, disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali, oltreché comunitarie;
[…]
2) Qualora talune delle problematiche affrontate in sede di Osservatorio nazionale dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate incidendo sulla sfera di competenza locale, le problematiche stesse formeranno oggetto di esame all'interno dell'Osservatorio nazionale da parte delle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie il CCNL che opereranno nel rispetto delle competenze previste dal Protocollo interconfederale 21.4.89, con le rispettive Organizzazioni territoriali competenti, per studiare eventuali iniziative nei confronti degli Enti locali interessati.
Nei casi previsti al comma precedente l'Osservatorio nazionale, su segnalazione anche delle organizzazioni territoriali imprenditoriali e sindacali e di concerto con tali organizzazioni, potrà articolarsi a livello territoriale.
Saranno oggetto d'esame congiunto:
a) i dati previsionali sugli investimenti e la ricerca con la specificazione relativa ai comparti produttivi e l'indicazione degli effetti sull'occupazione derivanti;
b) i problemi relativi ai conferimenti di servizi e attività di appalto con riferimento all'occupazione e alla sicurezza nel contesto della terziarizzazione delle attività;
c) l'andamento della occupazione con riferimento ai contratti di lavoro speciali;
d) il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
e) la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato delle categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi regionali, oltreché comunitarie.
Per le Regioni con scarsa concentrazione di stabilimenti dei singoli settori, le Associazioni a livello nazionale potranno individuare consensualmente aree interregionali.

1.2 Sezione ambiente e sicurezza.
Le tematiche relative all'ambiente e sicurezza nei loro riflessi all'interno e all'esterno delle fabbriche e i problemi della sicurezza, anche alla luce di quanto previsto dal D.lgs. n. 626 del 19.9.94 (e successive modifiche) attuativo della Direttiva quadro 89/391/CEE, saranno oggetto di una sezione apposita nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
Le parti riserveranno momenti di verifica a tali temi nelle loro ripercussioni nazionali e comunitarie, anche allo scopo di valutare congiuntamente eventuali proposte da sottoporre agli Organi di Governo e legislativi competenti.
Saranno oggetto di esame congiunto:
a) i problemi connessi ai siti produttivi complessi caratterizzati dalla presenza di più imprese ivi comprese quelle che svolgono lavori in appalto;
b) le evoluzioni delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore con riguardo alle problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento di particolare rilievo;
c) le proposte comuni per agevolare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge e modalità di eventuali rapporti con le Istituzioni nazionali;
d) i contenuti e le formule operative per promuovere la formazione sull'ambiente e sulla sicurezza, con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alla Commissione Ambiente di cui al successivo paragrafo in collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
e) le tematiche riguardanti le emissioni nell'atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
f) l'evoluzione in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici della normativa nazionale e comunitaria e in mancanza della normativa ACGIH. Eventuali integrazioni delle tabelle ACGIH, a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference, andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali;
g) le problematiche eventualmente poste dal D.lgs. 15.8.91 n. 277 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, allo scopo anche di svolgere nelle sedi competenti un'azione per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano anche i progettisti e i costruttori di macchinari e attrezzature ad uso dell'industria vetraria;
h) le problematiche concernenti l'uso di videoterminali alla luce anche del D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche.

1.3 Sezione formazione.
Per quanto attiene ai temi della formazione questi costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di promuovere la valorizzazione professionale delle risorse umane, favorendo l'aggiornamento professionale dei lavoratori in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative in atto e di favorire lo sviluppo della cultura d'impresa.
Saranno specifici compiti della sezione dell'Osservatorio:
a) il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale sia a livello nazionale che comunitario;
b) l'individuazione delle specifiche esigenze formative del settore;
c) la promozione presso i Ministeri competenti delle iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore;
d) la creazione del collegamento con l'Organismo bilaterale nazionale per la Formazione e con gli Organismi paritetici regionali di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93;
e) l'individuazione della iniziative italiane e comunitarie per il finanziamento dei processi formativi;
f) l'individuazione delle modalità per poter disporre delle risorse generate dal contributo a carico delle imprese (0,30%) per la formazione continua;
In considerazione della specificità delle problematiche proprie dell'industria del vetro tradizionale, le organizzazioni territoriali competenti studieranno le opportune iniziative per favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

1.4 Sezione mercato del lavoro.
Al fine di rendere funzionale il rapporto tra imprese e lavoratori all'interno del mercato del lavoro in relazione sia alle innovazioni previste dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente sia alle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, le parti riservano all'analisi del mercato del lavoro una sezione dell'Osservatorio nazionale.
Saranno oggetto di esame congiunto:
a) la valutazione delle modalità di applicazione dei rapporti di lavoro speciali con riferimento ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo e di formazione e lavoro e ai contratti a tempo parziale;
b) l'analisi dell'utilizzo degli stages con particolare attenzione alle iniziative che coinvolgono le università e le imprese;
c) l'approfondimento delle possibilità e le opportunità di sviluppo del telelavoro.

2. Relazioni industriali a livello aziendale.
Sistema di informazione nell'industria vetraria.

1) Annualmente, in occasione di uno specifico incontro Assovetro, per i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi aventi più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porterà a conoscenza della Fulc congiuntamente alle RSU:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ambientali, con la necessaria riservatezza;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi d'età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile;
e) la spesa globale destinata alla ricerca, la sua incidenza sul totale degli investimenti, con l'indicazione delle sue principali finalizzazioni;
f) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sull'occupazione derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche all'eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
g) l'andamento dell'occupazione giovanile e di quello femminile, in relazione agli accordi interconfederali sui CFL e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle leggi nn. 903/77, 125/91 nonché delle future specifiche disposizioni legislative in materia;
h) elementi conoscitivi sull'utilizzazione dei contratti di formazione, part-time e a termine;
i) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili.
Per quanto concerne in particolare le problematiche dell'occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.
Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9, legge 10.4.91, n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i lavoratori disabili.
A richiesta della Fulc si darà luogo a un incontro, a livello nazionale, tra il Gruppo e Fulc, presso Assovetro, per verificare le realizzazioni, nel contesto nazionale, relativamente alle previsioni d'investimento e ai loro effetti indicati alla lett. a). La verifica nell'ambito delle realtà di fabbrica avverrà con la medesima procedura, in appositi incontri tra le parti, con l'intervento della Direzione aziendale e delle RSU.
2) Annualmente, le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 150 dipendenti, porteranno a conoscenza dei competenti sindacati dei lavoratori:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, con la necessaria riservatezza;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi d'età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile;
e) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sull'occupazione derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche all'eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
f) l'andamento dell'occupazione giovanile e di quello femminile, in relazione all'Accordo interconfederale 20.1.93 sui CFL e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, dell'osservanza di quanto previsto dalle leggi nn. 903/77, 125/91 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia;
g) elementi conoscitivi sull'utilizzazione dei contratti di formazione, part-time e a termine;
h) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap.
Per quanto concerne in particolare le problematiche dell'occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia. Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9, legge 10.4.91, n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto.
Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i portatori di handicap. L'informativa e la verifica avverranno, in appositi incontri tra le parti, con l'intervento delle RSU.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 100, le Associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti sindacati dei lavoratori, e per conoscenza alle RSU, le notizie di cui al precedente punto c).
Nota a verbale.
Le parti si danno atto che, con riguardo all'informativa di cui al presente capitolo, la cadenza dell'informazione relativa agli argomenti previsti rispettivamente dalle lett. f) ed e) potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustifichino.

Capitolo II - Previdenza integrativa e formazione professionale
Imprese di dimensione comunitaria.

Allo scopo di favorire il dialogo sociale europeo, le parti, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale, valuteranno le problematiche connesse con la Direttiva 94/45/CE, recepita con l'Accordo interconfederale 27.11.96, nelle imprese o gruppi di dimensione comunitaria.

Decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite le locali Associazioni imprenditoriali, il competente sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o dell'organizzazione del lavoro che influiscano sull'occupazione complessiva.

Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con le RSU, l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni all'uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta delle RSU potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante.
Nei casi di attività affidate con contratti di appalto continuativi saranno comunicate alle RSU le eventuali variazioni inerenti i soggetti appaltatori di tali attività.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione al rumore.
Il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi verifica l'idoneità tecnico-professionale di tali soggetti e fornisce informazioni sia sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I lavoratori d'aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno periodicamente le RSU sulla natura delle attività conferite in appalto.

Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73 n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6 mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sulla occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno periodicamente le RSU sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.

Formazione professionale.
Nel quadro del processo di internazionalizzazione delle imprese e delle necessità emergenti da questo fenomeno le parti riconoscono l'importanza strategica per la competitività delle imprese della valorizzazione delle risorse umane realizzata attraverso interventi che possano contribuirne a favorire la crescita professionale.
Le parti concordano sulla rilevanza dei seguenti elementi:
- evoluzione dei sistemi di formazione professionale funzionale all'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;
- motivazione dei lavoratori all'aggiornamento connesso con lo sviluppo della cultura d'impresa;
- miglioramento delle capacità da parte dei lavoratori di soddisfare le esigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche e organizzative dagli obiettivi di qualità e dal mercato.
All'interno dell'Osservatorio Nazionale è istituita una sezione sulla formazione professionale.
L'utilizzazione delle risorse esterne per il finanziamento delle iniziative formative deve contribuire a finanziare in maniera significativa i costi della formazione professionale.
I costi di frequenza per la partecipazione ai corsi di formazione devono essere ripartiti, previo confronto con la RSU, sulla base del principio della partecipazione paritetica di imprese e lavoratori.
Per la frequenza ai corsi di formazione i lavoratori utilizzano i permessi e riposi a vario titolo spettanti ivi comprese le ore accumulate nel conto ore individuale di cui all'art. 19.

Capitolo IV - Istituzioni di carattere sindacale
Art. 1 - Rappresentanza sindacale unitaria.

[…]
5) La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui all'art. 1, CCNL 21.11.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3), si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, legge n. 300/70.
[…]
6) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della RSA ai sensi dell'art. 23, legge n. 300/70.
Nelle unità produttive che occupano da 16 a 40 dipendenti, i componenti della RSU disporranno di un monte ore annuo pari a 100.
[…]
Dichiarazione a verbale.
1) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]

Art. 2 - Assemblee.
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle RSU e dalle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee durante l'orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all'anno compensate secondo i criteri di cui al precedente comma 10. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
[…]

Art. 5 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati territoriali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da uno dei segretari dei sindacati medesimi.
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Art. 7 - Reclami e controversie.
B) Controversie di interpretazione contrattuale.

Qualsiasi controversia sull'interpretazione del presente contratto sarà esaminata dalle competenti organizzazioni nazionali.

Art. 7 bis - Relazioni sindacali.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa 22.1.83, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e la RSU. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui al capitolo I del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale.
In considerazione della particolare delicatezza e specificità dei processi di lavorazione a ciclo continuo dell'industria vetraria di fabbricazione, le parti tenuto anche conto di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 25.1.90 sulle procedure per la prevenzione del conflitto, convengono sull'esigenza di integrare i contenuti del suindicato articolo, prevedendo un codice di comportamento nell'ipotesi di conflitti aziendali di lavoro.
In tale spirito le parti concordano sull'utilità che in sede locale vengono realizzati accordi, assoggettabili ad eventuali verifiche, aventi l'obiettivo di garantire in ogni occasione le condizioni di sicurezza dei lavoratori e l'integrità degli impianti.

Capitolo VI - Classificazione del personale dei settori meccanizzati, delle seconde lavorazioni del vetro e dei settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche
Art. 11 - Classificazione del personale.
Commissione paritetica sulla classificazione.

Le parti concordano nel riconoscere che le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni organizzative intervenute nel corso degli anni nei settori meccanizzati delle prime lavorazioni del vetro - intendendosi per tali la produzione del vetro piano nei comparti auto ed edilizia, la produzione del vetro cavo nei comparti per uso industriale e per uso domestico, la produzione delle fibre di vetro nei comparti per il rinforzo e per l'isolamento e la produzione del tubo di vetro e vetri tecnici - comportano la necessità di verifica in funzione di una revisione dell'attuale schema d'inquadramento e della sua applicazione nelle differenti realtà aziendali.
Al fine di effettuare tale verifica, le parti decidono di istituire una Commissione nazionale paritetica composta di 18 componenti; la Commissione potrà decidere di articolare i propri lavori nelle Sottocommissioni vetro cavo, vetro piano, fibre di vetro e tubo di vetro e vetri tecnici.
I lavori della Commissione e delle Sottocommissioni avranno inizio l'1.10.99 e termineranno il 31.7.00.
Compito della Commissione sarà quello di realizzare l'inquadramento del personale in una nuova scala classificatoria[…]
I lavori della Commissione saranno portati a conoscenza delle parti stipulanti allo scopo di una valutazione di carattere complessivo al fine di procedere all'inserimento dei lavoratori all'interno del nuovo sistema classificatorio che sarà realizzato a costo zero per le aziende mediante assorbimenti.
[…]

Art. 14 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]

Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico/economica passa anche attraverso un migliore utilizzo di tutte le risorse tecniche e umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercate mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili non superiori a 6 mesi supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l'attivazione delle fasi sperimentali reversibili, è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con le RSU. Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di 2 livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU assistita dai componenti del gruppo interessato.
Le aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/77, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Al fine del conseguimento di una maggiore produttività tecnico/economica delle imprese e di una più elevata professionalità dei lavoratori, soprattutto in relazione all'introduzione di nuove tecnologie, potranno essere sperimentate - con carattere di reversibilità - nuove forme di organizzazione del lavoro caratterizzate anche da figure professionali polivalenti.

Capitolo VII - Orario di lavoro, riposo settimanale, festività e ferie
Art. 15 - Orario di lavoro.

Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzione d'orario di lavoro previste negli ultimi 3 commi del presente articolo.
Per i maestri fiascai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60, l'orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
Quando gli operai addetti alla piazza, semiautomatica come sopra specificati producono damigiane inferiori a 5/7 litri, osserveranno l'orario di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma distribuito su 5 giorni.
Diverse distribuzioni dell'orario, nonché l'applicazione dell'orario di cui al comma 2, saranno attuate qualora le esigenze tecnico-produttive, organizzative e logistiche, da confrontare con la RSU, lo richiedessero.
Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico si rinvia alle norme particolari di cui all'allegato 1.
In relazione alle esigenze tecnico-produttive la possibilità di eseguire il lavoro domenicale non collegato al ciclo continuo nonché quello notturno non compreso in turni sarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e RSU.
Ferma restando la durata settimanale dell'orario contrattuale in 40 ore, le quote orarie di riduzione dell'orario di lavoro sono state pari a 40, in ragione d'anno, sino al 31.12.87, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa 22.1.83.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Conformemente al disposto dell'art. 18, comma 2, legge 26.4.34 n. 635, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto a 1 ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere e a mezz'ora al giorno nei casi di prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere.
Nota a verbale.
Per le situazioni d'orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'intesa 22.1.83, al punto 11.

Art. 16 - Turnisti del ciclo continuo.
[…]
Nell'ipotesi che dovessero verificarsi, al termine di ogni anno solare, sostanziali scostamenti tra l'orario contrattuale annuo e l'orario di fatto, la RSU potrà richiedere alla Direzione aziendale i motivi di tale scostamento.
Fermi restando i criteri applicativi dell'orario di cui al presente articolo, la RSU e la Direzione aziendale ricercheranno soluzioni per regimi d'orario che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, siano tali da superare gli scostamenti obiettivamente non giustificati.

Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alle leggi in vigore.
Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro, stabilita ai vigenti accordi interconfederali in 10 ore giornaliere o 60 ore settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, rimane fissata come segue:
- discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali ... ore 48;
- discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali ... ore 43;
- discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali ... ore 40.
[…]

Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario (oltre l'orario di legge di 40 ore settimanali di cui al comma 1, art. 13, legge 24.6.97 n. 196) deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.
Rientrano ad esempio in tali ipotesi l'esigenza di soddisfare l'andamento del mercato in relazione a stagionalità, a situazioni di punte produttive impreviste, a specifiche operazioni di magazzino, a inderogabili termini di consegna, a situazioni anomale di assenze dal lavoro; la necessità di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, l'assolvimento di indifferibili incombenze amministrative e di legge in particolari periodi dell'anno.
Le esigenze di cui sopra saranno tempestivamente comunicate alla RSU. Al di là dei casi previsti dal comma 2, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al comma 2.
Salvo il caso d'urgenza per il lavoro straordinario, la prestazione di lavoro oltre l'orario contrattuale potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze personali del lavoratore.
Fermo restando che dovrà essere assicurata la continuità del processo produttivo e la regolarità della produzione, ribadito inoltre che il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione escludendo correlazioni con l'organico, nelle lavorazioni in turno di cui ai precedenti artt. 16 e 17, comma 3, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il posto di lavoro senza avere avuto la necessaria sostituzione che dovrà avvenire entro il periodo di tempo massimo di 2 ore con l'iniziativa dell'azienda per le ricerche del sostituto, fatti salvi eventuali accordi aziendali in atto.
Le ore di prestazione relative alla protrazione del turno saranno compensate con le percentuali di maggiorazione sottoindicate.
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Conto ore individuale.
[…]
Per quanto attiene alle quote orarie le parti convengono che - al di fuori delle ipotesi previste all'ultimo comma del presente articolo - a partire dall'1.1.02, le stesse saranno accantonate nella misura del 50% in un conto ore individuale ed evidenziate in busta paga; per il restante 50% delle quote il lavoratore potrà esercitare, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, la propria scelta in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa al pagamento delle stesse.
Le quote orarie non retribuite ed accantonate nel conto ore individuale possono essere fruite, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro 12 mesi dall'anno di maturazione.
Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle quote orarie da accantonare nel conto ore è del 40%; per il restante 60% delle quote il lavoratore potrà esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa alla retribuzione delle stesse.
L'utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere realizzata in prima istanza tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
I lavoratori, oltre che per le attività formative, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali e familiari.
Con decorrenza semestrale la Direzione aziendale e la RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e le modalità di utilizzo delle ore accantonate.
Non rientrano nel conto ore individuale di cui sopra le prestazioni di lavoro straordinario riconducibili alle seguenti fattispecie:
- assenze improvvise nell'avvicendamento dei turni;
- manutenzioni straordinarie e non programmabili; interventi atti ad assicurare il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti;
- montaggio e rifacimento degli impianti;
- assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni amministrative e di legge.
Note a verbale.
[…]
Le parti s'incontreranno all'interno dell'Osservatorio per valutare eventuali problematiche relative al conto ore. Le parti si riservano inoltre di effettuare ogni utile iniziativa di monitoraggio sullo strumento del conto ore in funzione della situazione economico-produttiva dei settori al fine di verificarne l'effettiva praticabilità.

Art. 21 - Lavoro delle donne.
Al personale femminile si applicano le norme di cui alle leggi 9.12.77 n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne e 10.4.91 n. 125.

Art. 22 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende o ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nel caso in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge 22.2.34 n. 370 sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo, con diritto al trattamento previsto dai precedenti artt. 19 e 20.
[…]

Capitolo VIII - Trattamento economico
Art. 31 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.

1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al gruppo 3) o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
5) L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori, a titolo informativo, i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, e ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo secondo la procedura prevista dall'art. 7, lett. A), del presente contratto.
6) In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra la O.S. che rappresenta l'azienda e i sindacati provinciali dei lavoratori.
L'esame congiunto potrà essere richiesto altresì a seguito della comunicazione di modificazioni di rilevante importanza al solo fine di accertare se si sia in presenza di un nuovo sistema.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma 1 del punto 5), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
[…]
22) I concottimisti, intesi per tali i lavoratori di cui al gruppo 3) dell'art. 11 direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri lavoratori a cottimo e che, pur essendo soggetti a una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra s'intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda.
L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione.
L'azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
[…]

Protocollo di chiarimento all'art. 31, punto 5.
Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione, ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L'azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato, che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 36 - Riparazioni a caldo.
In considerazione della varietà della struttura tecnica degli impianti che rende difficile la regolamentazione su base nazionale delle riparazioni a caldo, resta inteso che ai lavoratori di cui al gruppo 3) adibiti alle predette riparazioni sarà corrisposta una particolare maggiorazione da fissarsi mediante accordi aziendali.

Art. 41 - Trasferimenti.
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva a un'altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Capitolo IX - Inizio e cessazione, interruzione, sospensione e riduzione di lavoro, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Recuperi.

È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle parti nel limite massimo di 12 ore complessive e purché il recupero non superi 1 ora giornaliera e sia effettuato in un periodo di tempo non superiore alle 4 settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 50 - Trattamento per maternità.
Per la tutela fisica ed economica in caso di maternità, si fa riferimento alle disposizioni della legge 30.12.71, n. 1204.
[…]
Le aziende cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità, attraverso percorsi informativi e formativi.

Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
A) Denuncia.

Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative testimonianze.
[…]

Capitolo X - Ambiente di lavoro
Art. 55 - Commissione Ambiente/RLS.

1) All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza (RLS) previsto dal D.lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 250 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 251 a 450 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
I RLS eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente e ad essi sono attribuiti i compiti previsti dal D.lgs. n. 626/94 e dal CCNL 20.10.94; partecipano alla trattazione con la Direzione aziendale, di materie dell'ambiente, igiene e sicurezza.
2) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, i RLS, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; tali permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo.
Nella gestione delle agibilità previste dal D.lgs. n. 626/94, dall'Accordo interconfederale 22.6.95 e dal CCNL, saranno assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività della Commissione Ambiente.
3) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell'Accordo interconfederale 22.6.95.
4) Per la formazione le aziende faranno riferimento alle formule operative che saranno predisposte in sede di Osservatorio nazionale e che saranno definite entro il 31.12.00.
Le parti seguiranno la formazione dei RLS, anche attraverso un'anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli Organismi paritetici istituiti dall'Accordo interconfederale 22.6.95.
5) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare del D.lgs n. 626/94 la Commissione Ambiente/RLS ha le seguenti attribuzioni:
- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione, e verifica della attività di prevenzione;
- è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi;
- riceve informazioni dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- ha la facoltà di presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alle iniziative congiunte con la RSU e la Direzione aziendale per la realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e sicurezza;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività, estendendo tale sorveglianza anche alla realizzazione di opere e servizi in appalto;
- è consultata nella definizione dei piani che prevedano certificazioni ambientali e di sicurezza;
6) In un'ottica di partecipazione e conoscenza condivisa delle problematiche della sicurezza e dell'ambiente, le aziende portano a conoscenza della RSU i seguenti elementi:
- informazioni sulle attività formative della Commissione ambiente/RLS realizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento;
- informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo-assunti, realizzate con riferimento alle linee guida predisposte dall'Osservatorio nazionale, anche in collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
- informazioni attinenti gli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- i programmi d'investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni in merito agli elementi conoscitivi forniti alle Amministrazioni pubbliche relative alle normative nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione d'impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sui piani d'emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi d'intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso d'incidente rilevante;
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- informazioni tramite scheda definita a livello nazionale tenendo conto anche delle esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che a livello internazionale.
Chiarimenti a verbale.
In assenza di rappresentanze sindacali, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno, nei numeri di cui al punto 1) del presente accordo.

Art. 56 - Ambiente di lavoro.
1) Le parti riconoscono che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive.
2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti previsti dalle norme nazionali, comunitarie o, come criterio residuale, ecceda i livelli massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH (allegate al presente contratto) né sono tollerabili ambienti di lavoro ove il rumore e il calore comportino pericolo all'integrità psico-fisica del lavoratore.
3) Le parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all'esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provate applicabilità avanzate da Enti scientifici nazionali e internazionali.
4) Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come in quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro.
Anche per rendere attuabili le disposizioni di cui agli artt. 41 e 46, D.lgs. 15.8.91 n. 207 che privilegiano gli interventi alla fonte, le parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari e attrezzature ad uso dell'industria vetraria.
Nella considerazione che il citato decreto legislativo, all'art. 48, prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinché venga data l'interpretazione autentica del citato art. 48.
Al riguardo sarà avviata nell'ambito dell'Osservatorio nazionale una rilevazione per dati aggregati, nell'arco di vigenza del contratto, dei valori di rumorosità nei reparti di fabbricazione, nonché dell'andamento delle visite audiometriche, al fine di effettuare una valutazione complessiva del fenomeno e di darne informazione ai Ministeri competenti.
5) La Commissione Ambiente/RLS sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile soluzioni alternative saranno esaminate con la Commissione Ambiente/RLS.
Nell'ipotesi che l'attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà ad un esame con la RSU, da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambe le parti.
L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le più opportune iniziative nei confronti delle Istituzioni competenti.
Per quanto l'art. 9, legge n. 300, prevede in materia di prevenzione e tutela della salute di lavoratori, vengono riconosciuti alla Commissione Ambiente/RLS i seguenti compiti:
- partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psicofisica del lavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle.
Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a 6, partecipano alla discussione in uno con la Commissione Ambiente/RLS, con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro;
- promozione della ricerca, della elaborazione e della attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni;
- esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipazione all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio;
- presentazione di proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- esame con la Direzione aziendale per concordare, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi di Igiene ambientale e medicina del lavoro delle ASL in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, legge n. 833/78 o a Istituti o Enti specializzati di diritto pubblico, scelti d'intesa tra le Direzioni aziendali e la Commissione Ambiente/RLS.
L'onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle Aziende nei casi in cui la scelta degli Istituti e degli Enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo.
In caso di mancato accordo sulla scelta dell'Ente o Istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionali.
I medici e i tecnici degli Istituti, Enti e Servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell'apposito "registro dei dati ambientali".
6) Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta dell'indicazione del medico competente, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati.
Le Aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro.
7) Le Aziende forniranno alla Commissione Ambiente/RLS su richiesta: a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all'uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
c) informazioni sulle proprietà chimico fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17.12.77 e successive modifiche;
d) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, legge n. 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali;
e) informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l'obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. n. 277/91;
f) informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti Amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi (DPR n. 175/88), impatto ambientale (DPCM 10.8.88), emissioni atmosferiche (DPR n. 203/88), trattamento e smaltimento dei rifiuti (D.lgs. n. 22/97);
g) informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, anche per consentire alle RSU stesse di esprimere eventuali proposte;
h) informazioni sulle eventuali attività di formazione per la Commissione ambiente, in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5);
i) informazioni tempestive sui casi d'infortunio sul lavoro di particolare gravità.
8) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la C.A./RLS la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare:
- un'adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro;
- una visita oculistica nell'ambito del SSN;
- l'utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del D.lgs. n. 626/94.

9) Le Aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti:
A) il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
B) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione. della RSU e del lavoratore interessato;
C) la cartella personale sanitaria e di rischio tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell'apparato genitale e del seno.
Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle ASL o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
10) I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del SSN e degli Enti di Diritto Pubblico preposti, nell'ambito delle Regioni, alla tutela della salute dei lavoratori.
11) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9, legge n. 300, e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le Aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al SSN.

Capitolo XI - Rapporti di lavoro speciali
Art. 57 - Contratto a termine
.
[…]
La Direzione aziendale comunica preventivamente alle RSU il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, i motivi e la durata del ricorso e il livello contrattuale d'inquadramento. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro la settimana lavorativa successiva alla stipula del contratto.
Una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'impresa fornisce alle RSU il numero e i motivi dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 58 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
[…]
La Direzione aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare, i motivi e la durata del ricorso e il livello contrattuale d'inquadramento. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro la settimana lavorativa successiva alla stipula del contratto.
Una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'impresa fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 21, D.lgs. n. 626/94 avendo riferimento all'esperienza lavorativa e alla mansione svolta.
L'impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, comporta.
[…]

Art. 59 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge e per quanto in esse non contemplato si fa riferimento alle norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
Possono essere assunti in tutti i comparti della produzione e della trasformazione del vetro, con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 e successive modificazioni.
[…]
Sia per la formazione esterna sia per la formazione interna, salvo quanto previsto dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 16, legge n. 196/97, le aziende avranno a riferimento i principi fissati da una Commissione paritetica istituita appositamente dalle parti stipulanti il CCNL di cui alla dichiarazione a verbale in calce al presente articolo.
Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti designano una persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Le indicazioni relative ai requisiti di professionalità che deve possedere il tutore saranno fornite dalla Commissione paritetica per la formazione.
[…]
Nel periodo di apprendistato è fatto divieto di utilizzare gli apprendisti in lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, come pure adibirli a lavori di semplice manovalanza.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Al fine di assicurare la necessaria armonizzazione tra la disciplina contrattuale e la normativa sull'apprendistato con particolare riferimento alle norme previste dalla legge 24.6.97 n. 196, le parti convengono di istituire una specifica Commissione paritetica per individuare i contenuti della formazione all'interno e all'esterno delle aziende.
La Commissione composta da esperti nominati dalle parti provvederà entro il 31.12.99 alla predisposizione dei necessari contenuti formativi per gruppi di profili professionali omogenei avendo riguardo al titolo di studio dei soggetti da formare e il profilo professionale che devono conseguire.
[…]

Capitolo XII - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 62 - Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali.

L'attribuzione degli indumenti di lavoro ai lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3) nonché ai lavoratori di cui al gruppo 1) che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, è stabilita mediante accordi provinciali o aziendali.
Resta comunque ferma l'obbligatorietà della fornitura gratuita degli indumenti di lavoro stabilita a norma di legge, nonché di quelli dei quali l'azienda prescriva l'uso.
Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle norme di legge, ferme restando le eventuali consuetudini in atto.

Art. 65 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per i fanciulli e gli adolescenti si fa riferimento alla legge 17.10.67 n. 977.

Art. 67 - Portatori di handicap.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi nn. 402/68 e 104/92, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
[…]

Capitolo XIII - Norme di comportamento e disciplinari
Art. 68 - Rapporti in azienda.

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e influenzino decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.

Art. 71 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro per i lavoratori di cui al gruppo 1), fino a 3 giorni.
[…]
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1), 2) e 3) il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso e senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcoliche;
g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto e ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggior gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione prevista al punto 4.
[…]
Per il lavoratore di cui al gruppo 1) la sospensione di cui al punto 4) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei punti 1), 2) e 3).

Art. 72 - Licenziamento per punizione.
Nel provvedimento di licenziamento senza preavviso incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
h) abbandono del posto di lavoro che arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti;
i) recidiva nelle medesime mancanze di cui all'art. 68, nonché nelle fattispecie di cui ai punti e), f), g), h), dello stesso art. 68, che abbiano dato luogo a 3 sospensioni nei 12 mesi precedenti;
l) trasgressioni previste al punto i) dell'art. 68 relativo alla morale e alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l'applicazione della sospensione.
Nei casi previsti dalle lett. a), b), c) il lavoratore di cui al comma 1 è tenuto a risarcire il danno eventuale all'azienda.
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore di cui al gruppo 1) colpevole di mancanze relative a doveri, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il predetto lavoratore.

Capitolo XV - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 80 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.

[…]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti.

Dichiarazione congiunta.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, il Protocollo d'intesa 22.1.83, l'Intesa interconfederale 21.4.89, l'Accordo interconfederale 25.1.90, il Protocollo 23.7.93, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate, s'intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Allegati
Allegato 2. Pause nei settori del vetro bianco, a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico
Tenuto conto delle consuetudini esistenti nelle lavorazioni a caldo del vetro dei settori non meccanizzati, e fermo restando la durata dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 15 del presente contratto, si conviene sull'opportunità di pervenire a una regolamentazione a carattere uniforme sul piano nazionale in materia di pause.
Fatte salve le diverse intese e situazioni aziendali e locali in atto, a decorrere dall'1.1.80 la durata della pausa retribuita per il ciclo delle lavorazioni a caldo è stata stabilita in 50 minuti settimanali.
L'utilizzazione della pausa, le cui modalità di fruizione potranno essere esaminate a livello regionale, senza pregiudizio per l'organizzazione tecnico-produttiva delle aziende, dovrà comunque garantire lo svolgimento completo delle normali fasi di lavorazione.
Nota a verbale.
Per le situazioni d'orario inferiore esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'intesa del 22.1.83 al punto 1).

Allegato 7 Linee guida congiunte Assovetro - Fulc sul premio di partecipazione
Esempi di parametri di produttività
[…]
- Efficacia sistema prevenzione di sicurezza (interna ed esterna).