Tribunale di Campobasso, Sez. Pen., 21 marzo 2011 - Smontaggio di un'impalcatura, mancanza di cintura di sicurezza e omissioni


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

SEZIONE PENALE

Il Tribunale

in persona del Giudice Dr. Gian Piero Scarlato alla pubblica udienza del 8 febbraio 2011 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

 


nei confronti di:

V.A., nato *** e residente a *** - domicilio dichiarato

Libero - contumace

Imputato

A) del reato p. e p. dall'art. 590 c.p. in relazione all'art. 583 co. 1 n.  1), perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività edilizia, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché nell'inosservanza della normativa antinfortunistica di cui agli artt. 10 e 17 del D.P.R. n. 164/1956 e artt. 21 e 22 d.lgs. n. 626/1994 così come descritti nei capi che seguono, omettendo, dunque, di vigilare sulle attività di smontaggio delle opere provvisionali e sul corretto utilizzo, da parte di A.A., dei dispositivi di protezione e, in particolare, di idonea cintura di sicurezza, nonché omettendo di fornire al proprio dipendente adeguata informazione circa i rischi per la sicurezza genericamente connessi all'attività d'impresa e alle proprie specifiche mansioni, cagionava al predetto lesioni personali gravi, consistite in trauma toracico con frattura della II, IV e V costola sinistra, frattura lineare composta della scapola e del margine ascellare; trauma cranico conferita lacero contusa della regione parietale sinistra, con conseguente incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo superiore a giorni 40.

 


Ed invero, l'A.A., dipendente della ditta "V.", in sevizio presso il cantiere di San Felice del Molise ove la predetta ditta stava eseguendo lavori di demolizione di murature e opere in calcestruzzo finalizzate alla ristrutturazione della scuola elementare, mentre era intento allo smontaggio di un ponteggio metallico precedentemente allestito intorno alle pareti della scuola, afferrava con energia un montante che fuoriusciva improvvisamente dall'incastro e per l'effetto, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo dall'altezza di circa m. 1,80, procurandosi così le suindicate lesioni;

B) del reato p. e p. dall'art. 10 del D.P.R. n. 164 del 07.01.1956, perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività edilizia non faceva usare - idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a funi di trattenuta al lavoratore A.A., esposto a pericolo di caduta dall'alto, in quanto addetto allo smontaggio del ponteggio metallico allestito nel cantiere di San Felice del Molise;

C) del reato p. e p. dall'art. 17 del D.P.R. n. 164 del 07.01.1956, perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività edilizia, non provvedeva a far eseguire le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio metallico allestito nel cantiere in oggetto sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavoratori:

D) del reato p. e p. dall'art. 21 del D.Lgs. n. 626 del 19.9.1994, perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività edilizia, non provvedeva a dotare il lavoratore di un'adeguata informazione su: - rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; - le misure e le attività di protezione e prevenzione  adottate; - i rischi specifici cui era esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

E) del reato p. e p. dall'art. 22 del D.Lgs. n. 626 del 19.9.1994, perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività edilizia, non provvedeva ad assicurare al lavoratore A.A. una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

Con l'intervento del P.M.O. dr.ssa Antonella Cirelli e dell'avv. V.P. in sostituzione del difensore di fiducia avv. G.V. del Foro di Larino.



Diritto

In data ***, presso il cantiere edile allestito per i lavori di  ristrutturazione della scuola elementare di San Felice del Molise, si verificava un infortunio a seguito del quale A.A., dipendente della ditta "V." esecutrice dei lavori, riportava le gravi lesioni analiticamente descritte nel referto medico rilasciato dall'Ospedale di Termoli (trauma toracico con frattura della II, IV e V costola sinistra, frattura lineare composta della scapola e del margine ascellare, trauma cranico con ferita lacero - contusa della regione parietale sinistra).

All'esito delle indagini preliminari, con decreto di citazione emesso dal P.M. il 16.9.2009, V.A., nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, veniva citato a giudizio per rispondere del reato di lesioni colpose aggravate e per le contravvenzioni in materia antinfortunistica riportati in epigrafe.

All'udienza del 15.12.2009, dichiarata la contumacia dell'imputato, aperto il dibattimento e pronunciata l'ordinanza ex art. 495 c.p.p., aveva inizio, con l'acquisizione di documentazione, l'attività di istruzione probatoria che, proseguiva poi in quelle del 26.4.2010 e del 22.6.2010; quindi, all'odierna udienza, le parti procedevano alla discussione finale e rassegnavano le conclusioni innanzi trascritte.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire con assoluta certezza la dinamica dell'infortunio occorso ad A.A.

Questi, il ***, si trovava presso il cantiere aperto in San Felice del Molise per la ristrutturazione della locale scuola elementare ed era intento alle operazioni di smontaggio dell'impalcatura.

Nel mentre sfilava un cavalletto si sbilanciò e cadde in terra da un'altezza di due metri.

Al momento dell'infortunio - ha riferito in aula lo stesso lavoratore - egli non indossava la cintura di sicurezza, né altre attrezzature particolari che lo ancorassero al ponteggio o che ne rendessero sicure le operazioni e non era presente né il datore di lavoro, né alcun preposto.

L'A. ha infine ricordato che lavorava alle dipendenze del V. da poco tempo ("Mi sembra un paio di mesi") e che era stato adibito alle lavorazioni su quel cantiere senza aver ricevuto alcuna particolare formazione o informazione. I Carabinieri del Nucleo presso l'Ispettorato del Lavoro, nel ricostruire la dinamica dell'infortunio, accertarono a carico del datore di lavoro la violazione dell'art. 10 del D.P.R. 164/56 poiché il lavoratore, effettuando attività che esponevano al rischio di caduta dall'alto, doveva essere fornito ed utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle collegate a funi di trattenuta, la violazione, ancora, degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 circa gli obblighi di formazione ed informazione del lavoratore in merito ai rischi connessi alle attività svolte e la violazione, infine, dell'art. 17 D.P.R. 164/56, poiché le attività svolte in occasione dello smontaggio del ponteggio erano avvenute senza la vigilanza di un preposto (v. verbale di ispezione dell'1.10.2008).

L'inosservanza di tali cautele non può che essere ascritta a V.A., titolare della ditta alle cui dipendenze l'A. prestava la sua attività: ed invero, il rispetto delle leggi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è volto proprio a salvaguardare il lavoratore e ad impedire che questi, nello svolgimento della sua attività, comprometta la propria integrità fisica, di talché spetta ai destinatari di tali leggi pretenderne l'osservanza e vigilare affinché vengano regolarmente attuate, anche contro il volere degli interessati.

Da tale premessa discende che la condotta di chi ometta di apprestare le opportune cautele atte a garantire la sicurezza nello svolgimento del lavoro è sicuramente idonea a radicare in capo allo stesso una responsabilità penale a titolo di colpa. In proposito corre pure l'obbligo di evidenziare che, quando il destinatario delle norme di prevenzione violi tali disposizioni, neanche l'eventuale colpa del lavoratore è idonea ad escluderne la responsabilità, proprio perché quelle norme sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti ascrivibili alla sua negligenza, imprudenza o imperizia.



Così provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, va però a questo punto evidenziato che le contravvenzioni di cui ai capi B), C), D) ed E) sono estinte per essere maturati, già prima dell'esercizio dell'azione penale (il 13 ottobre 2008, per la precisione), i più favorevoli termini ordinari di prescrizione.

Passando all'esame delle questioni concernenti il concreto trattamento sanzionatorio da irrogare in relazione al reato sub A), ritiene il giudicante che a V.A., siccome incensurato, possano essere riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti al fine di meglio adeguare la pena al fatto concreto; valutati così tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa la pena di un mese di reclusione.

Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali.

L'entità della pena inflitta e la personalità dell'imputato consentono la concessione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della
pena.


 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara V.A. colpevole del reato ascrittogli al capo A) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di un mese di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa;

visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere contro l'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi B), C), D) ed E) siccome estinti per prescrizione; motivi riservati in giorni quaranta.

Così deciso in Campobasso l'8 febbraio 2011.

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011.