REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA
SEZIONE PENALE


Il Giudice dott. Ugo Bassi
Sezione di Ruvo di Puglia all'udienza del 17/05/2010 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nei confronti di:
F.C. nato ***

Libero assente

Imputato

Per il reato di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 c.p., perché, nella qualità di legale rappresentante della "S. S.a.s.", per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nelle violazioni delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (in specie, dell'art. 21 e 22 D.Lgs. 626/1994 in quanto non provvedeva a fornire una adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa e non forniva al lavoratore un'adeguata formazione sui compiti e mansioni da svolgere) cagionava al suo dipendente T.D. lesioni personali consistite in "frattura del IV dito mano sx e n. 5 punti di sutura" giudicate guaribili in gg. 50; in particolare, il T., intento ad effettuare operazioni di sostituzione della flangia sulla valvola di scambio di una autopompa che aspira calcestruzzo, mentre sorreggeva la flangia questa gli scivolava dalle mani e nel cercare di riprenderla si schiacciava il IV dito mano sin. Tra la valvola e la flangia.

Con l'intervento di: V.P.O. Avv. A.M.Ca.

Nonché di: Avv. L.S. di fiducia - presente.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il giorno ***, T.D., dipendente della Società "S. S.a.s.", di cui era legale rappresentante lo stesso F.C., nato ***, aveva subito un infortunio nel corso della sua attività lavorativa.

Ascoltato nel corso dell'udienza del 29/10/2009, la persona offesa ha riferito che, il giorno dell'infortunio, era intento a smontare una flangia dalla parte posteriore di un'autobetoniera insieme all'imputato. Ad un tratto, nel sorreggere il pezzo, questo gli era scivolato di mano e lui, con gesto istintivo, aveva tentato di afferrarlo per evitare che cadesse per terra. Però, così facendo, un dito della mano sinistra gli era rimasto schiacciato tra la flangia ed il supporto di ferro della betoniera. Al momento dell'infortunio, il lavoratore non aveva i guanti, tolti poco prima proprio per aver maggiore presa sul pezzo smontato.

Importanza rilevante è rappresentata dalle deposizioni rese dai due ispettori dell'ASL di Bari che, seppure un mese dopo il sinistro, avevano eseguito gli accertamenti di rito.
Entrambi hanno riferito di avere accertato che il lavoratore infortunato non aveva seguito alcun corso di formazione ed informazione. Comunque, il teste C.G. ha riferito che, comunque, l'infortunio si sarebbe comunque verificato, tenuto conto delle modalità del medesimo, forse utilizzando i guanti il lavoratore avrebbe subito meno danni fisici.
Gli infortuni come quello capitato al T. erano ricorrenti all'interno delle aziende come quelle dell'imputato, nelle quali lo svolgimento di lavori manuali, alquanto pesanti, era fatto del tutto normale.

Il teste B.S., ascoltato nel corso dell'udienza del 29/10/2009, è stato ancora più chiaro.
Infatti, egli ha riferito che l'infortunio verificato era stato assolutamente accidentale e determinato da una manovra istintiva del lavoratore, che aveva tentato di riprendere il pezzo che gli era sfuggito di mano. In quella circostanza, l'uso di guanti era del tutto irrilevante, atteso che non avrebbe potuto evitare o ridurre i rischi derivanti dallo schiacciamento delle dita. Infatti, nel compimento di operazioni di stretta manualità, i guanti devono essere il più possibile aderenti alla mano, per permettere al lavoratore di mantenere inalterata la sensibilità. Una protezione spessa, avrebbe ridotto in maniera significativa il tatto, impedendo al lavoratore di compiere il proprio lavoro.

Le dichiarazioni rese dal teste B. appaiono più attendibili.
Infatti, egli, nella ricostruzione dei fatti e nella spiegazione dei medesimi, ha mostrato maggiore chiarezza e migliore capacità di convincimento rispetto alla deposizione resa dal collega C., il quale, pur ammettendo l'accidentalità dell'infortunio, in molte circostanze, ha tenuto un atteggiamento vago, e, comunque, poco preciso ed incisivo. Se vi è prova delle violazioni di specifiche norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, sub specie di omesse formazione ed informazione del lavoratore, ciò non è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della colpa a carico dell'imputato. Infatti, è necessario dimostrare che la violazione delle specifiche regolare cautelari violate sia stata causa dell'evento, vale a dire che il rispetto delle regole violate avrebbe reso prevedibile ed evitabile il sinistro. Nel caso di cui si tratta, manca questa prova, anzi, il teste B., considerato assai credibile, ha riferito che anche la migliore formazione ed informazione non avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, causato da un comportamento del tutto istintivo del lavoratore, come irrilevante era stato l'omesso utilizzo dei guanti.
Né, infine, vi è prova che la corretta formazione ed informazione del F. gli avrebbe permesso di dominare reazioni istintive come quelle che gli avevano cagionato la lesione.

Pertanto, l'imputato va assolto dal reato ascrittogli, perché vi è prova che il fatto non sussista.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, composto dal dott. Ugo Bassi,

visto l'art. 530, primo comma, c.p.p.,

Assolve F.C. dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Ruvo di Puglia il 17 maggio 2010.

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2010.