Responsabilità del coordinatore della sicurezza nell'esecuzione dei lavori presso un cantiere, per aver omesso di verificare, prima dell'inizio dei lavori medesimi, l'idoneità del piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice al fine di determinare la congruenza dello stesso con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96.

Il Tribunale assolve il coordinatore affermando che: "dalla lettura e dalla ratio delle norme,
art. 5 e 12 del D. Legislativo n. 494 del 2006, non si rinviene un obbligo per i coordinatori della sicurezza di verificare per iscritto la congruenza del piano.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TERNI

Il Giudice di Terni, DOTT. SOCCI ANGELO MATTEO

alla pubblica udienza del 18/06/2009 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA



nei confronti di:

C. R., nato a Omissis (TR) res.te a TERNI VIA Omissis

- Libero presente -

IMPUTATO


Del reato p. e p. dall'art. 5 comma l let. b) e 21 nr. 2 let. a) D.Lgs. nr. 494/96 per avere, quale coordinatore della sicurezza, nell'esecuzione dei lavori presso il cantiere allestito in Via P. D. E. di Terni dalla ditta "F. & T. S.r.l.", omesso di verificare, prima dell'inizio dei lavori medesimi, l'idoneità del piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice al fine di determinare la congruenza dello stesso con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del citato D.Lgs.. Con la recidiva infraquinquennale.

Accertato in Terni il 20.06.2007.

CONCLUSIONI: le parti concludono: assoluzione.



FattoDiritto


(art. 546, comma 1, lett. e, C.P.P.)

C. R. è stato citato in giudizio per rispondere del reato di omessa verifica del piano di sicurezza nel cantiere dove era coordinatore della sicurezza (art. 5 comma 1 lett. B, D.L.vo n. 494 del 1996) contestatogli in rubrica.

Ammesse le prove documentali delle parti (PM verbale di ispezione n. 41 del 15.3.2007; verbale di verifica. Difesa: settima variazione, notifica preliminare) ed escussi i testi di lista (B. A., L. A., G. S. e R. M.) le parti hanno discusso e concluso come da verbale (entrambe per l'assoluzione) e questo giudice ha deciso come dal dispositivo letto in udienza.

L'imputazione ha come presupposto giuridico l'obbligo di verificare per iscritto l'idoneità del piano operativo di sicurezza per la congruenza con il piano di sicurezza e coordinamento dell'art. 12 del D. Legislativo 494 del 2006.

Dalla lettura e dalla ratio delle norme, art.5 e 12 del D. Legislativo n. 494 del 2006 non si rinviene un obbligo per i coordinatori della sicurezza di verificare per iscritto la congruenza del piano.

Viene a mancare quindi il presupposto logico giuridico del reato contestato, e quindi deve accogliersi la richiesta delle parti (PM e difesa) di assoluzione perché il fatto non sussiste.


P.Q.M.



il Giudice,

visto l'art. 530 cpp, assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;

giorni 45 per il deposito della motivazione.

Terni 18 giugno 2009

Depositata in cancelleria il 10 luglio 2009.