Responsabilità del consigliere delegato di una S.p.A. per infortunio occorso a lavoratore in seguito a schiacciamento della mano sinistra in una macchina da stampa.

La macchina all'epoca del sinistro non era dotata di sistema di allarme (acustico e luminoso) che segnalasse la messa in moto della macchina; siffatto sistema veniva successivamente introdotto, così come, a seguito dell'infortunio, veniva installata una fotocellula in grado di bloccare la macchina se qualcuno metteva la mano nello spazio fra il cilindro e il tavolo rotante.

Condannato il primo grado, propone appello.
Ritiene il collegio che l'eccezione di nullità riguardante il decreto di citazione a giudizio, riproposta dalla difesa che già l'aveva sollevata in primo grado, debba essere accolta.

Invero l'art. 552 I comma c.p.p. stabilisce che il decreto di rinvio a giudizio deve contenere, fra l'altro, (lettere c del medesimo comma) l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, mentre il II comma del medesimo articolo commina la sanzione della nullità qualora il decreto non contenga siffatto requisito.

Nel caso di specie, il decreto di citazione a giudizio fa riferimento all'art. 35 comma 2 Decreto legislativo 626/94 il quale dispone che il datore di lavoro attui le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Si tratta di una norma dal contenuto necessariamente generico.
Va quindi dichiarata la nullità del decreto di citazione e di tutti gli atti successivi fra cui la sentenza di primo grado.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori:

1. Dott. Flavio Lapertosa - Presidente -

2. Dott. Calogera Todaro - Consigliere -

3. Dott. Fabio Paparella - Consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del Pubblico Ministero

contro

M.M. nato (omissis) - Appellante - Libero contumace residente a Como - Via (omissis) domicilio eletto
domic. dich.
Imputato di: Art. 590 co. 1, 2 e 3 c.p. in rel. art. 583 n. 1 c.p.
Difeso da: Avv. C.N. Foro di Como - Avv. D.B. Foro di Como

Appellante

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Como n. Reg. Gen. 23/2008 del 23/10/2008 con la quale veniva condannato alla pena di: mesi 1 di recl. - generiche equivalenti - pena condonata ex l. 241/06 per il reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla disciplina degli infortuni e della sicurezza sul lavoro.

per il reato:

M.M. art. 590 co. 1, 2 e 3 c.p. in rel. art. 583 n. 1 c.p. commesso in (omissis)

Imputato

Del reato di cui all'art. 590 commi 1, 2 e c.p. in relazione all'art. 583 n. 1 c.p.(in relazione alle norme prevenzionali sotto specificate) poiché, in qualità di consigliere delegato della S.p.A. di M.S. e in tale veste datore di lavoro di B.S., cagionava al lavoratore in questione lesioni personali consistite in "ferita lacero contusa da schiacciamento con frattura estremità distale II e III dito mano sinistra da cui derivava una malattia del corpo guarita in oltre 96 giorni, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per eguale periodo di tempo, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente:

- per non aver attuato le misure tecniche e organizzative adeguate per ridirre al minimo i rischi connessi all'uso della macchina denominata "tavolo rotante V., costruttore H. S.p.A. anno di costruzione 2005, marcata CE, da parte dei lavoratori. In particolare con riferimento all'operazione "incorsatura del tessuto fino oltre il rullo di "stiratura" effettuato da due lavoratori (art. 35 comma 2 D.lgs. 626/94);
cosicché il lavoratore, dopo aver trascinato, con il collega M.G. (capomacchina), il tessuto da lavorare fino a oltre il cilindro pressore, accortosi che lo stesso non era ben steso e nell'atto di sistemarlo, rimaneva con la mano sinistra schiacciata dal cilindro pressore che, scendendo in quanto azionato dal M., gli provocava le indicate lesioni da schiacciamento.

Fatto ulteriormente aggravato poiché commesso con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

FattoDiritto

Con sentenza del Tribunale di Como in data 23/10/2008 M.M., Consigliere delegato presso la M. S.p.A. veniva dichiarato responsabile del reato indicato in epigrafe e condannato con la concessione delle generiche equivalenti alle aggravanti alla pena di mesi 1 di reclusione.

Il procedimento penale in questione si riferisce all'infortunio sul lavoro avvenuto nel reparto stampa tavolo della M. S.p.A. in Grandate (CO) via (omissis) presso il tavolo rotante Vi., macchina da stampa acquistata alcuni mesi prima dell'infortunio e da poco tempo in ditta.

Per comprendere la dinamica dell'infortunio occorre brevemente descrivere la struttura della macchina.

Essa è costituita da un tappeto rotante su cui veniva steso il tessuto e da un sistema di stampa; all'entrata e all'uscita del tavolo rotante il tessuto si rotola e si srotola attorno ad un subbio; il tessuto si srotola per un paio di metri manualmente e viene fatto passare attraverso una serie di cilindri in acciaio che hanno il compito di tenderlo e di schiacciarlo contro il tappeto. Il cilindro pressore è ricoperto da uno strato di gomma, ha un diametro di circa 40 centimetri e quindi un peso non indifferente; la sua funzione è quella di far aderire il tessuto contro il tappeto sui cui è steso un adesivo, così il tessuto resta attaccato al tappeto della macchina che gira e srotola il tessuto man mano che esso viene stampato; due persone, stando ai lati della macchina, prendono il tessuto e lo fanno passare attraverso i due cilindri iniziali portandolo così oltre il cilindro pressore, quest'ultimo è predisposto perché si stacchi dal tappeto sollevandosi meccanicamente di circa 3 centimetri dallo stesso; le operazioni di sollevamento e abbassamento del cilindro pressore sono eseguiti a macchina ferma e tramite due comandi manuali installati sul fianco sinistro della macchina.

Il giorno dell'infortunio ai comandi del tavolo rotante v'era M., capomacchina, e con lui c'era F., cui M. stava insegnando ad usarlo, mentre dall'altra parte c'era B.S., aiuto macchina: il M. fermava la macchina e sollevava il cilindro pressore di 3 centimetri dal tappeto per permettere il passaggio del tessuto; quindi il M. e il B. prendevano un'estremità del tessuto, lo srotolavano, facendolo passare attraverso i cilindri fino a portarlo di qualche centimetro oltre il cilindro pressore; mentre il M. sta spiegando il funzionamento della macchina al F., il B. si accorgeva che il tessuto aveva solo le estremità oltre il cilindro, mentre al centro del tappeto il tessuto si trovava ancora prima del cilindro; quindi il B. si protendeva con il braccio sinistro, infilava la mano sinistra tra i 3 centimetri di spazio fra il cilindro e il tappeto, prendeva il tessuto e stava per tirarlo allorquando M. schiacciava il pulsante di discesa del cilindro schiacciando al B. le dita della mano sinistra; alle urla del B., il M. bloccava la macchina, faceva alzare il cilindro pressore, liberando la mano dell'infortunato che venne soccorso e trasportato all'Ospedale S. di Como.

La macchina all'epoca del sinistro non era dotata di sistema di allarme (acustico e luminoso) che segnalasse la messa in moto della macchina; siffatto sistema veniva successivamente introdotto, così come, a seguito dell'infortunio, veniva installata una fotocellula in grado di bloccare la macchina se qualcuno metteva la mano nello spazio fra il cilindro e il tavolo rotante. Tali risultanze sono state ricavate dalle dichiarazioni rese in sede dibattimentale in primo grado dai testi (B.S., parte offesa, C.F. che stava imparando a lavorare sulla macchina, B.G., attualmente responsabile della sicurezza, C.G. che ebbe ad effettuare l'inchiesta amministrativa sul sinistro, e il predetto G.P., dipendente della M. dal gennaio 2000 al gennaio 2006, responsabile della sicurezza).

Quest'ultimo, in particolare dichiarava che la macchina era stata installata in azienda nel maggio - luglio 2005 e aveva iniziato ad operare dopo la pausa feriale, che aveva visto una volta in azienda in ingegnere della ditta costruttrice che insegnava ai dipendenti della M. come lavorare sulla macchina e che comunque in ordine alla macchina la formazione era effettuata parallelamente alla produzione.

Il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza della prova in ordine al fatto che le lesioni indicate in imputazione siano quelle riportate dalla parte offesa, nonché in ordine alle circostanze che unico referente per i vari responsabili di reparto era l'amministratore delegato e non altro soggetto e che non vi era stata alcuna formazione preventiva dei dipendenti addetti ad operare sulla macchina, se non un'informazione da parte di un ingegnere della ditta costruttrice, che la formazione avveniva sul campo con tutti i rischi connessi come poi si era puntualmente verificato e che, se vi fosse stato sulle macchine un dispositivo di allarme acustico o luminoso come quello installato successivamente, l'incidente non si sarebbe verificato.

All'imputato venivano concesse le generiche equivalenti alle aggravanti e la pena ai senso dell'art. 133 c.p. veniva determinata nella misura di mesi uno di reclusione.

Avverso detta sentenza interponeva appello la difesa dell'imputato con atto depositato in data 30/10/2008.

L'appellante eccepiva in primo luogo la nullità della sentenza ex art. 604 c.p.p. in relazione all'art. 552 comma I lettera c) c.p.p. in quanto il decreto di citazione non conterrebbe la descrizione in forma chiara e precisa del fatto oggetto di imputazione; in caso di reato omissivo la condotta, secondo la difesa, sarebbe sufficientemente precisata allorquando nell'imputazione sia indicata, oltre all'omissione, la regola di condotta cui si sarebbe dovuto attenere l'agente; quando la norma di legge è ampia e generica, dovendosi adeguare a una molteplicità di situazioni del tutto dissimili tra loro, il semplice rinvio alla prescrizione normativa costituisce solo una tautologia inidonea a precisare il thema oggetto dell'accusa e a orientare le attività difensiva.

Quindi il richiamo all'art. 35 di Decreto Legislativo 626/94 non sarebbe sufficiente a precisare con accettabile grado di determinatezza quale fosse la regola di condotta cui il prevenuto non si sarebbe attenuto quale datore di lavoro o quale sia stata la sua specifica condotta omissiva; invero l'art. 35 comma II fa obbligo al datore di lavoro di adottare le misure tecniche organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e quindi evoca una serie eterogenea e quasi infinita di possibili prescrizioni infortunistiche.

Di conseguenza l'imputato e il difensore sarebbero stati privi delle necessarie coordinate oggettive e normative idonee ad approntare una specifica e puntuale difesa in un orizzonte troppo ampio.

La difesa chiedeva poi l'assoluzione dell'imputato per insussistenza della colpa; invero, secondo la difesa sarebbero state adottate tutte le previdenze concretamente possibili.

Quanto alla formazione degli operatori di M. S.p.A. la difesa fa presente che è emersa la prova certa della formazione preventiva generica e specifica da parte di M. S.p.A. anche con riferimento al macchinario di stampa preso cui si verificava l'infortunio; la formazione specifica sul predetto macchinario si sarebbe estrinsecata con la presenza per diverse settimane di un ingegnere che seguiva le fasi di installazione del macchinario e anche la specifica formazione degli operatori tra cui il B.

Il macchinario in questione era dotato dei più attuali presidi per la tutela del lavoro, era munito dell'attestazione di conformità CE da parte del produttore in relazione alle più attuali normative comunitarie; già prima del sinistro sul macchinario erano presenti numerosi avvertimenti rivolti agli operatori relativi al pericolo di schiacciamento nella zona del rullo deputato allo scorrimento del tessuto.

Inoltre, secondo la difesa, il rischio concreto era accettabile.

Invero il funzionario ASL C.G. ha ritenuto che il rischio di schiacciamento delle dita delle mani sotto il cilindro pressore fosse sussistente, ma che tale rischio fosse talmente minimo da essere accettabile.

La difesa afferma, poi, che sulla stampante V. non sarebbe mai stato applicato alcun avvisatore acustico o luminoso che entri in funzione quando qualcuno mette le mani nella macchina in funzione; anche se vi fosse stato tale avvisatore, l'infortunio si sarebbe verificato comunque; non sarebbe ipotizzabile un sistema di allarme che entri in funzione ogniqualvolta vi sia contatto fisico con l'operatore; né sarebbe vero, secondo la difesa, che a seguito del sinistro vennero applicate ulteriori fotocellule; secondo la difesa è vero invece che dopo il sinistro venne chiesto all'impresa di ideare e di applicare un ulteriore sistema di sicurezza e cioè un avvisatore luminoso o acustico che avvertisse del mero avvio del macchinario; tale presidio sarebbe stato richiesto non per sopperire al rischio determinante l'infortunio de quo, ma per implementare la sicurezza de macchinario in ordine al rischio di trascinamento dell'operatore lungo il tappeto rotante.

Anche in presenza di tale avvisatore, l'evento si sarebbe lo stesso verificato.

L'appellante evidenziava l'esistenza di una valida delega di poteri e di spesa, sia pure non scritta, tale da esonerare l'amministratore M.M. da responsabilità colposa per infortunio sul lavoro, al riguardo la difesa faceva presente che nel sistema previgente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/08 per la validità della delega di poteri e di spesa in ordine alle previdenze antinfortunistiche non era prevista alcuna forma scritta ad substantiam, e solo con il predetto Decreto Legislativo è stata introdotta una disposizione che prevede l'atto scritto quale condizione necessaria per la delega in materia di sicurezza; assume la difesa che ne corso dell'istruttoria dibattimentale le dichiarazioni del teste B. (attuale responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e le dichiarazioni del teste G. (responsabile de Servizio di protezione e Prevenzione all'epoca dei fatti) confermerebbero con certezza l'esistenza di un'effettiva, benché non scritta, delega funzionale con autonomia decisionale e di spesa all'ingegnere G.

In subordine la difesa chiedeva ancora la riduzione al minimo della pena inflitta all'imputato e la declaratoria di estinzione della pena per intervenuto indulto.

All'esito dell'odierna udienza i P.G. e la difesa concludevano come da verbale.

Ritiene il collegio che l'eccezione di nullità riguardante il decreto di citazione a giudizio, riproposta dalla difesa che già l'aveva sollevata in primo grado, debba essere accolta.

Invero l'art. 552 I comma c.p.p. stabilisce che il decreto di rinvio a giudizio deve contenere, fra l'altro, (lettere c del medesimo comma) l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, mentre il II comma del medesimo articolo commina la sanzione della nullità qualora il decreto non contenga siffatto requisito.

Secondo costante giurisprudenza è nullo il decreto di citazione a giudizio, quando il Pubblico Ministero non rispetti l'obbligo di formulare la contestazione in modo chiaro, preciso e completo sotto il profilo materiale e soggettivo (Cass. Pen. sez. II 9/1/1992 - 7/2/1992, n. 1077).

Nel caso di specie, il decreto di citazione a giudizio fa riferimento all'art. 35 comma 2 Decreto Legislativo 626/94 il quale dispone che il datore di lavoro attui le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Si tratta di una norma dal contenuto necessariamente generico in quanto deve essere applicata ad una molteplicità di situazioni assolutamente varie e diversificate fra di loro. Il semplice richiamo a tale disposizione contenuto nel capo d'imputazione formulato nel decreto di citazione a giudizio in data 6/11/07 in cui all'imputato viene mosso l'addebito di non aver attuato le misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso della macchina denominata "tavolo rotante Vi.", non può essere ritenuto sufficiente ai fini di una contestazione chiara precisa e completa. Infatti detto capo d'imputazione non indica quale misura tecnica o organizzativa avrebbe dovuto essere adottata dall'imputato per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso della predetta macchina. Si tratta di reato omissivo (improprio) e in tal caso l'imputazione deve contenere l'indicazione della condotta omissiva specifica cioè della regola specifica che l'imputato non ha invece rispettato; data la genericità e l'elasticità della norma di cui all'art. 35 comma II Decreto Legislativo 626/1994, l'imputazione può ritenersi formulata in maniera chiara e precisa allorquando sia indicato la regola specifica che l'imputato avrebbe dovuto seguire e che invece non ha rispettato cioè allorquando sia specificato quale misura tecnica o organizzativa l'imputato ha omesso di adottare per ridurre al minimo i rischi connessi alla lavorazione.

La mancata indicazione nel decreto di citazione a giudizio della specifica omissione dell'imputato ha impedito al medesimo di approntare la propria difesa in quanto lo stesso non è stato messo in condizione di conoscere quale sia stata la sua colpa specifica in relazione al verificarsi del sinistro de quo. Né può ritenersi che tale omessa indicazione nel decreto di citazione a giudizio possa essere per così dire supplita dalle indicazioni contenute nel verbale di inchiesta infortuni a firma di C.G., in cui sono indicate alcune misure specifiche idonee a ridurre ulteriormente il rischio di infortuni, perché il decreti di citazione deve contenere un capo d'imputazione chiaro e preciso che descriva compiutamente di per sé la condotta addebitata all'imputato; d'altra parte nel capo d'imputazione non si fa alcun richiamo a detto verbale d'inchiesta infortuni e alle specifiche misure indicate nello stesso, da adottarsi e ridurre a minimo i rischi di infortunio.

Va quindi dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 181 III comma c.p.p. (la nullità relativa) e di tutti gli atti successivi fra cui la sentenza di primo grado.

L'accoglimento di tale eccezione di nullità esime dal prendere in esame gli altri motivi d'appello e impone la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como per quanto di competenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 604 c.p.p.

In riforma

della sentenza del Tribunale di Como in data 23/10/2008, appellata da M.M.,

Dichiara

la nullità di detta sentenza come conseguenza della nullità del decreto di citazione a giudizio.

Ordina

la restituzione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Como per quanto di competenza.

Così deciso in Milano il 12 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2010.