Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
DI CONCERTO CON
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
E
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

I DIRETTORI GENERALI

VISTO i1 decreto 11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito D.M. 11.04.2011, concernente “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo":
VISTO il decreto direttoriale n. 83 del 4 luglio 2011, di costituzione della Commissione di cui al punto 3.1 dell’allegato III del D.M. 11.04.2011, di seguito Commissione di cui al D.M. 11.04.2011;
VISTO il decreto direttoriale n. 5 del 28 gennaio 2013, di modifica della composizione della Commissione di cui al D.M. 11.04.2011;
VISTO il decreto direttoriale n. 27 dell’8 aprile 2013, di modifica della composizione della Commissione di cui al D.M. 11.04.2011;
VISTA la Circolare n. 21 del 8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente “Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'allegato III al D.M. 11.04.11;
VISTO il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 di cui al punto 3.7 dell’allegato III del D.M. 11.04.2011, contenente l’elenco dei soggetti abilitati;
VISTE le istanze presentate da ABP s.r.l., Accerta S.p.A., Agenzia Beltramo s.n.c., Apave Italia CPM s.r.l., CENPT s.c.r.l., Certificazioni & Collaudi s.r.l., Centro Certificazioni s.r.l., ECOTECH s.r.l., Ellisse s.r.l., Eracle s.r.l., Eurisp Italia s.r.l., GESA s.r.l., IGQ S.p.A., Misurlab s.r.l., Normatempo Italia s.r.l., O.C.E. s.r.l., Rina Services S.p.A., Secur Control Giannini s.r.l., Sidei S.p.A., SO.VE.PI. s.r.l., VAI s.r.l., Verifiche Industriali s.r.l., Vericert s.r.l., VSG s.n.c.;
VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 32/0012908/MA001.A005.7867 dell’1.7.2016 con la quale è stata comunicata a Tecnolab s.r.l. la sospensione dell’abilitazione;
VISTO il parere di cui al punto 3.3.a) dell’allegato III del D.M. 11.04.2011 formulato dalla Commissione di cui al D.M. 11.04.2011 in data 28 luglio 2016;
VISTO il punto 3.7 dell’allegato III del D.M. 11.04.2011, che prevede l’adozione del provvedimento di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati “con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico”;

 

DECRETANO

Articolo 1

1. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3.a) dell’allegato III del D.M. 11.04.2011 e della valutazione in relazione alla sospensione, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del citato decreto, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.
2. L’elenco di cui al comma 1 sostituisce integralmente l’allegato al decreto dirigenziale del 18 marzo 2016, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del D.M. 11.04.2011, contenente l’elenco dei soggetti abilitati.

 

Articolo 2

1. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione.
2. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 11.04.2011.
3. 1 soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’allegato III del D.M. 11.04.2011.
4. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Il registro informatizzato di cui al comma 3 deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.

 

Articolo 3

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la Commissione di cui al D.M. 11.04.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al DM 11.04.2011, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione oggetto di comunicazione.
3. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.2011, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
4. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5.3 dell’allegato III del D.M. 11.04.2011 o nel caso di verifica della non permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati di cui al comma 1, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 11.04.2011, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne viene data notizia a mezzo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2016
 

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
IL DIRETTORE GENERALE
Romolo de Camillis

Direzione Generale della prevenzione sanitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Raniero Guerra

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio


Allegato


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Adozione dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
G.U. 19 settembre 2016, n. 219
 

 

Con il decreto direttoriale del 9 settembre 2016 è stato adottato l'elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale del 18 marzo 2016. Il nuovo decreto è reperibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro, nella sezione "Sicurezza nel lavoro".