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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
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Alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro |
Oggetto: D.Lgs. n. 8/2016 "Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell'art. 2 comma 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67" - circolare n. 6/2016 - precisazioni.
Si fa seguito, d'intesa con l'Ufficio legislativo, alle indicazioni già date con circ. n. 6/2016 per fornire ulteriori chiarimenti in relazione alla determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare ai sensi del D.Lgs. n. 8/2016, per illeciti commessi antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo Decreto.
In particolare ci si riferisce alle ipotesi in cui la pena originariamente prevista era quantificata in misura proporzionale (si vedano le fattispecie di somministrazione illecita), per le quali l'attuale regime sanzionatorio è stabilito all'art. 1, comma 6 del citato Decreto nei seguenti termini: "se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000".
In termini generali va ricordato che agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto, per espressa previsione dell'art. 8 vanno applicate retroattivamente le nuove sanzioni amministrative fermo restando, tuttavia, il rispetto di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo secondo cui "non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato".
Proprio in considerazione di quanto sopra, nella citata circolare n. 6/2016 si è ritenuto che il Legislatore abbia introdotto un regime "intertemporale" per gli illeciti commessi antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto.
Tale regime, con specifico riferimento alle pene c.d. proporzionali comporta - così come già chiarito - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 6, 8 e 9, la loro quantificazione in base alle modalità di calcolo già previste per l'originaria pena pecuniaria e l'applicazione, sull'importo così determinato, della riduzione di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981.
Va precisato tuttavia che, stante la prevista retroattività "delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative" (cfr. art. 8 comma 1) e la previsione di una limitazione a tale principio solo in malam partem (cfr. art. 8, comma 3), si ritiene che anche in relazione agli illeciti commessi antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 trovi applicazione il limite massimo dei 50.000 euro.
A titolo di esempio, nell'ipotesi di somministrazione illecita per la quale era prevista una ammenda di € 50 per ogni giornata di lavoro e per ciascun lavoratore, la sanzione amministrativa da irrogare nel verbale unico di accertamento sarà determinata all'esito di tale operazioni di calcolo. Qualora tale operazione dia luogo ad un importo superiore a € 50.000, lo stesso sarà ricondotto a tale cifra. Sulla medesima si opererà, come di consueto, la riduzione di cui all'art. 16 L. n. 689/1981.
Vale la pena precisare, rimanendo all'esempio sopra citato, che eventuali ipotesi di appalto illecito che coinvolgano più soggetti (es. committente e più imprese appaltatrici), il limite degli € 50.000 trova evidentemente applicazione in riferimento a ciascun appalto.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Danilo PAPA