PROTOCOLLO D’INTESA CONCERNENTE L’AVVALIMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DA PARTE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E STRUMENTALI CONNESSE ALL’AVVIO DEL SUO FUNZIONAMENTO
 

 

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legalmente rappresentato dal Ministro pro tempore Giuliano Poletti, nato a Imola (Bo) ***
e
l'Ispettorato nazionale del lavoro, legalmente rappresentato dal direttore Paolo Pennesi, nato a Terni ***
 

PREMESSO CHE

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, disciplina all’articolo 15 gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
la legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 1, comma 7, lettera l). prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ha istituito un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», per svolgere, sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le attività ispettive già esercitate dallo stesso Ministero, dall'INPS e dall'INAIL;
l'articolo 11, comma 1, lettera b), del citato d.lgs. 149/2015, nel modificare l’art. 9 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30, dispone la permanenza in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle attività connesse al diritto di interpello;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015 nomina il dott. Paolo Pennesi direttore dell’Ispettorato a decorrere dal 1° dicembre 2015, per la durata di tre anni;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 ha ad oggetto lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, recante l’organizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all’articolo 24, comma 1, disciplina l'avvio dell’Ispettorato disponendo che “in fase di prima attuazione, e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data indicata dal decreto di cui all'articolo 22, comma 4, con accordo tra le amministrazioni interessate, che ne definisce anche gli oneri a carico dell’Ispettorato, può essere stabilito che le attività strumentali connesse al funzionamento dell’Ispettorato siano svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del personale trasferito all’Ispettorato, e prioritariamente utilizzando il personale ispettivo di cui all'articolo 22, comma l, lettera b), mediante appositi accordi o protocolli d'intesa stipulati ai sensi del successivo comma 2. Nelle more dell’avvio dell'operatività dell'Ispettorato, gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla nomina del direttore sono anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all’Ispettorato medesimo”;
l'articolo 24, comma 2, del predetto DPCM 23 febbraio 2016, prevede che “al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa. l'Ispettorato e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano appositi accordi o protocolli d'intesa per disciplinare le modalità di avvalimento del personale in forza presso ciascuna delle suddette amministrazioni. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza. In fase di prima attuazione, e comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data indicata dal decreto di cui all’articolo 22, comma 4, il personale ispettivo di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 22, continua a garantire lo svolgimento delle funzioni già assicurate nell’ambito delle strutture centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
l'Atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato in data 13 gennaio 2016, individua le priorità politiche per il triennio 2016-2018;
i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° febbraio 2016 approvano il Piano della performance 2016-2018 e la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per fanno 2016;
appare opportuno dare avvio alle attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente protocollo d’intesa definisce le modalità ed i limiti per l’avvalimento degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito “Ministero”) da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito “Ispettorato”), ai fini dello svolgimento da parte dello stesso, delle attività di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, con particolare riferimento al coordinamento sul territorio nazionale della vigilanza svolta dal personale ispettivo del Ministero. dell'INPS e dell’INAIL in materia di lavoro e legislazione sociale.

 

Articolo 2
Modalità e limiti per l’avvalimento finalizzato all’attività istituzionale

1. Per lo svolgimento delle attività di competenza. l'Ispettorato si avvale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero, nonché delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, alle quali fornisce indicazioni operative, assicurando comunque lo svolgimento dei compiti demandati ai predetti uffici sulla base della normativa vigente, nonché dell’Atto di indirizzo e delle direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2016 e della direttiva in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale del 25 settembre 2014.
2. Gli atti compiuti dagli uffici del Ministero in regime di avvalimento ai sensi del comma I sono imputali in via diretta ed esclusiva all'Ispettorato, che ne risponde anche nei confronti di soggetti terzi.
3. Per le attività connesse al diritto di interpello, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 124/2004 e le altre eventuali competenze non rimesse all'Ispettorato, la Direzione generale per l'attività ispettiva continua a rispondere al Ministero, cui fornisce tutto il supporto operativo necessario a garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Resta ferma la dipendenza gerarchica dal Ministero del personale in servizio presso gli uffici di cui l'Ispettorato si avvale. 1 provvedimenti e gli atti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla valutazione della performance, sono adottati dai dirigenti competenti, al livello centrale e territoriale, del Ministero, sentito il direttore dell'Ispettorato.

 

Articolo 3
Avvalimento per le altre attività strumentali

1. Per lo svolgimento delle altre attività strumentali connesse all'avvio del funzionamento dell'Ispettorato, lo stesso si avvale della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - U.P.D. e della Direzione generale dei sistemi informativi dell'innovazione tecnologica e della comunicazione.
2. Le specifiche attività di avvalimento di cui al comma 1 ed i relativi limiti sono definiti dal direttore dell’Ispettorato e dai direttori generali delle rispettive Direzioni del Ministero, previa intesa con il Segretario generale.

 

Articolo 4
Disposizioni organizzative e finanziarie

1. Il personale in avvalimento utilizza le dotazioni logistiche e strumentali del Ministero.
2. Per l'anno 2016, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 resta fermo l'utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate in capo alle rispettive Direzioni generali del Ministero, in base alla tabella 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità al voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018”.
3. Gli atti relativi alle funzioni trasferite all’Ispettorato, aventi effetti finanziari sui capitoli di spesa di competenza della Direzione generale di volta in volta interessata sono adottali con provvedimento del Direttore generale pro tempore della medesima Direzione, conformemente agli specifici indirizzi forniti dal Direttore dell'Ispettorato, previa informativa al Segretario generale al fine di verificarne gli effetti sugli stanziamenti del bilancio 2016.
4. Eventuali oneri relativi agli anni successivi al 2016, derivanti dallo svolgimento delle attività in avvalimento disciplinate dal presente Protocollo, sono a carico dell'Ispettorato.

 

Articolo 5
Durata ed accordi successivi

1. Il presente protocollo opera sino al trasferimento delle risorse umane e finanziarie all'Ispettorato e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi successivi alla data di inizio del l’operatività dello stesso, come individuata dal decreto di cui all'art. 22, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2016.
2. I rapporti tra Ministero e Ispettorato saranno disciplinanti con successivi accordi che, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del DPCM 23 febbraio 2016, definiranno le specifiche modalità di avvalimento del personale in forza presso ciascuna delle suddette amministrazioni per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
3. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 2, resta l’erma la possibilità di ciascuna delle parti del presente protocollo di richiedere in distacco temporaneo personale dell’altra, per il conseguimento di obiettivi specifici rispondenti ai rispettivi fini istituzionali. In tali ipotesi, gli oneri relativi alla parte fissa della retribuzione del personale distaccato, inclusa l’indennità di amministrazione, rimangono a carico dell’ente di provenienza. La retribuzione variabile è a carico deificate presso il quale avviene il distacco.

 

Articolo 6
Modifiche e risoluzione del protocollo

1. Qualora subentrino rilevanti modifiche normative, tali da incidere in maniera sostanziale sul conseguimento degli obiettivi, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche c le integrazioni necessarie al presente protocollo.
2. Il presente protocollo è risolto di diritto nel caso di sopravvenute disposizioni di legge che risultino incompatibili con quelle di carattere essenziale contenute nella stessa, in base ai principi generali di cui all’art. 1419 del codice civile.

 

Articolo 7
Controversie

1. In caso di controversie, di qualsiasi natura, che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all’applicazione del presente protocollo, le parti si impegnano a comporre amichevolmente c secondo equità le controversie medesime.
2. Nell'eventualità in cui non si pervenga ad un accordo entro 30 giorni dall’insorgere della controversia, la stessa sarà definita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Segretario generale del Ministero e il direttore dell'Ispettorato.

Letto e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Roma,
 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giuliano Poletti
Il Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Paolo Pennesi