Categoria: Normativa regionale
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Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 38-3266
D.G.R. n. 22-5962 del 17.6.2013 e s.m.i. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
B.U.R. 19 maggio 2016, n. 20 - S.O. n. 1

 

A relazione degli Assessori Pentenero, Saitta:
Premesso che:
la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e che la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia sia per creare la necessaria consapevolezza in merito all’importanza di questo tema, sia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza;
negli ultimi anni il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l’obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo spesso la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
anche la Regione Piemonte è intervenuta più volte i n passato su questo tema, adottando provvedimenti atti a regolare l’attività formativa rivolta a specifiche figure della sicurezza.
Considerato che:
la normativa nazionale che detta contenuti e modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sulla sicurezza è spesso disomogenea nella definizione delle regole e delle procedure operative e che quindi occorre uniformare e semplificare gli adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel processo formativo (soggetti formatori, partecipanti ai corsi, organi di controllo, ecc.), anche modificando le indicazioni riportate nei suddetti provvedimenti regionali;
occorre contrastare il fenomeno del moltiplicarsi sul territorio di corsi erogati da soggetti formatori non autorizzati, che propongono un’offerta formativa a basso costo, ma di qualità quantomeno dubbia e di validità nulla ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge;
occorre quindi creare gli strumenti necessari a facilitare l’attività di controllo da parte dei competenti soggetti pubblici;
è anche opportuno fornire chiarimenti rispetto ad alcuni punti della normativa nazionale che si prestano a interpretazioni non sempre univoche;
è necessario confermare il recepimento degli accordi sottoscritti in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare:
o l’accordo del 21 dicembre 2011, rep. 221/csr, relativo alla formazione dei lavoratori, di cui all’art. 37, comma 2 del D.Lgs 81/08;
o l’accordo del 21 dicembre 2011, rep. 223/csr, relativo alla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs 81/08;
o l’accordo del 22 febbraio 2012, rep. 53/csr, relati vo alla formazione dei lavoratori addetti all’uso di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/08;
è inoltre necessario definire le modalità per adempiere ai compiti esplicitamente posti in capo alle Regioni dagli accordi sopra citati e in genere dalla normativa di riferimento.
Considerato inoltre che:
il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs 81/08, come previsto dall’art. 1, comma 4 del DPCM del 21 dicembre 2007, svolge, fra le altre, la funzione di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
in seno al Comitato Regionale di Coordinamento è stata istituita la Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori; la suddetta Commissione ha prodotto una revisione del documento contenente le indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08, sul quale il CRC in seduta plenaria ha espresso parere favorevole in data 18 marzo 2016;
le integrazioni e le modifiche proposte alle precedenti edizioni delle Indicazioni operative , approvate con DGR n. 22-5962 del 17.06.2013 e con DD n. 239 del 1° aprile 2014, comportano una modifica sostanziale all’architettura portante stabilita dalla Giunta regionale, che prevede le modalità per la cancellazione dagli elenchi dei soggetti formatori abilitati a seguito di gravi inadempienze;
tale documento, redatto in conformità agli accordi Stato-Regioni sopra elencati, risponde appieno alle necessità sopra elencate di uniformazione e semplificazione degli adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel processo formativo nonché di contrasto al fenomeno della formazione illegittima e di scarsa qualità.
Tutto ciò premesso e considerato.
Visti:
il D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
l’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;
gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; [rep. 221/csr e rep. 223/csr]
l’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012;
l’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012;
la DGR n. 22–5962 del 17/06/2013;
la Giunta regionale, unanime,


delibera
 

- di approvare il documento, che si riporta in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, corredato dei relativi al legati (1-25) elaborato in conformità agli accordi Stato-Regioni in premessa elencati e sulla base del testo approvato dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs 81/08, contenente le indicazioni operative per la formazione di tutte le figure sensibili previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a modifica e in sostituzione delle indicazioni approvate nella DGR n. 22–5962 del 17/06/2013 e s.m.i.;
- di dare mandato al Dirigente regionale del Settore Prevenzione e veterinaria, d’intesa con il Dirigente regionale del Settore Standard formativi e orientamento professionale e con il parere espresso in sede di redazione del verbale del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs 81/08, di provvedere, con propri atti, all’aggiornamento del documento approvato con la presente deliberazione, adeguandolo alle disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)
 

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