Cassazione Penale, Sez. 4,  20 settembre 2016, n. 39030 - Infortunio con l'elemento mobile di una attrezzatura di lavoro ad un meccanico manutentore. Mancanza di sistemi protettivi


 

"Se gli elementi mobili di una attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione".


 

Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: IZZO FAUSTO Data Udienza: 28/04/2016

 

Fatto


1. Con sentenza del 22\12\2014 la Corte di Appello di Trieste confermava la condanna di B.T. per il delitto di lesioni colpose in danno di DM.L.. La pena, escluse le attenuanti generiche, veniva aggravata e rideterminata in mesi tre di reclusione, pena sospesa.
All'imputato era stato addebitato di avere cagionato lesioni personali colpose al lavoratore DM.L., perché in qualità di consigliere della società F. S.p.a., con delega ad "organizzare e gestire tutti gli aspetti della sicurezza sul lavoro, garantendo il pieno rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti" con potere di spesa senza limite (poteri conferitogli con delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta società di data 29.07.2008), per colpa provocava al predetto lavoratore la "sub amputazione del primo dito del piede destro", con un grado di invalidità permanente riconosciuta dall'INPS pari al 2 %, con astensione dal lavoro fino al 05.04.2011. Il DM.L., dipendente della società F. S.p.a. con mansioni di meccanico manutentore, terminati i lavori di manutenzione su una parte dell'impianto che governa il sistema di estrazione cips, installato nella "Capanna Chips PL5", mentre procedeva al riavvio dell'impianto si accorgeva di un principio di incendio, per spegnere il quale avvicinava il piede destro al sistema di estrazione dei chips, non adeguatamente protetto, che iniziando la rotazione colpiva con un elemento sporgente il piede del DM.L., cagionandogli le lesioni sopra descritte (acc. in Osoppo -UD- il 27.10.2010).
Rilevava il giudice di merito la violazione del regola cautelare di cui al punto 6.1, allegato V, Parte I, Punto 6 del d.lvo n. 81 del 2008 nella parte in cui è previsto che "se gli elementi mobili di una attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione".
Successivamente al verificarsi dell'infortunio, la parte dell'impianto non protetta era stata oggetto di intervento consistente nell'installazione e fissaggio tramite viti e bulloni di una placca meccanica di forma rettangolare, che escludeva ogni possibile contatto o accesso dall'esterno al sistema di estrazione dei chips.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Invero il giudice di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante.
Su esclusivo appello del P.G. la corte di merito aveva escluso la concessione delle generiche ed aveva inflitto la pena detentiva.
La eliminazione delle attenuanti non era supportata da alcuna motivazione, peraltro il fatto che il P.G. avesse censurato l'errata applicazione dell'alt. 590 bis. c.p. e quindi il giudizio di comparazione, lasciava trasparire che non era stata invocata con la impugnazione la esclusione delle attenuanti generiche. Censurava inoltre il difetto di motivazione nella dosimetria della pena.
 

Diritto


1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che il Tribunale di Tolmezzo, nel condannare l'imputato, aveva concesso le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante determinando la pena in € 150,00 di multa. Il giudice di primo grado valorizzava la incensuratezza del B.T. sintomatica di scarsa propensione a delinquere in persona sessantenne; il fatto che vi fosse in azienda un'organizzazione prevenzionistica ed infine che immediatamente dopo l'incidente l'imputato aveva adottato le opportune iniziative per adeguare il macchinario alle misure di prevenzione. La mera equivalenza delle generiche era stata giustificata con la persistente inabilità del lavoratore. 
3. Con atto di appello il P.G. presso la Corte di Appello di Trieste aveva richiesto la esclusione delle attenuanti generiche; in ogni caso la esclusione della loro comparazione e la irrogazione della pena detentiva, motivando l'istanza con la oggettiva gravità del fatto.
4. La Corte di merito, nel giudicare inadeguata la scelta del Tribunale di concessione delle attenuanti generiche e di sostituzione della pena pecuniaria con quella detentiva, ha richiamato in modo generico la gravità della violazione e delle lesioni (connotati immanenti all'imputazione), senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni del giudice di prime cure che aveva valorizzato la personalità dell'imputato, l'organizzazione aziendale ed il comportamento tenuto post factum.
Tale carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza, limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche e la determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.
 

P.Q.M.


La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la quantificazione della pena e le attenuanti generiche, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste. Dichiara l'irrevocabilità della sentenza in punto di responsabilità.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2016