Categoria: 2016
Visite: 6778

Tipologia: Accordo
Data firma: 28 luglio 2016
Parti: Bnl e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Bnl
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Verbale di accordo per la definizione dei RLS di gruppo nelle aziende del Gruppo Bnl e in Ifitalia
Premessa
  Allegato Regolamento elettorale per l'elezione dei RLS del Gruppo Bnl e di Ifitalia

Verbale di accordo per la definizione dei RLS di gruppo nelle aziende del Gruppo Bnl e in Ifitalia

Il giorno 28 luglio 2016, in Roma, tra la Banco Nazionale del Lavoro spa, nella qualità di Capogruppo (di seguita Bnl o Capogruppo) e le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unisin

Premesso che
• Il D.Lgs. n. 81/2008 c successive modificazioni rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza (di Seguito, "RLS");
• l'accordo nazionale del 4 febbraio 2016, integrato dal Verbale di Riunione del 16 marzo 2016, qui integralmente richiamati, procedendo alla revisione dell'Accordo di settore sugli RLS del 12 marzo 1997, ha definito i criteri di computo del numero degli stessi, i relativi permessi orari da riconoscere l'espletamento delle loro funzioni, nonché le materie oggetto della formazione di loro competenza;
• il medesimo accordo nazionale prevede - in coerenza con quanto indicato dalla Commissione ministeriale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 nell'Interpello n. 17/2014 - che presso i Gruppi Bancari con oltre 4.000 lavoratori possa essere prevista - con specifico accordo con le Delegazioni Sindacali di Gruppo - l'istituzione di RLS di Gruppo;
• il menzionato accordo di settore, avendo riguardo alla specificità delle strutture organizzative delle Aziende/Gruppi, rinvia alla sede aziendale/di Gruppo la definizione degli ambiti territoriali per lo svolgimento del mandato, "in modo da garantire un'equa distribuzione sul territorio del rappresentanti stessi, coerente con l'organizzazione aziendale/di Gruppo”, e la conseguente distribuzione in detti ambiti del numero del RLS spettanti, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro, nonché, dei limiti entro i quali l'azienda è tenuta a concorrere alle "maggiori spese - rispetto a quelle sostenute nell'abituale sede di lavoro - strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli od effettivamente supportate e documentate” dal RLS;
• le Parti hanno stipulato in data 28 luglio 2015 il “Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo Bnl e per Ifitalia” con l'obiettivo di definire un modello di relazioni industriali che - inserendosi nella più che decennale esperienza di rapporti sindacali in Banca Nazionale del Lavoro e, più in generale, nelle aziende del Gruppo Bnl in Italia - potesse essere il fondamento per realizzare proficui processi negoziali tra le Parti finalizzati ad uno sviluppo equilibrato delle progettualità aziendali volto alla valorizzazione dell'azienda e delle persone che vi lavorano, favorendo i livelli occupazionali e la buona occupazione;
• con il presente Verbale di Accordo le Parti intendono istituire i RLS di Gruppo ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 4, del citato Accordo nazionale del 4 febbraio 2016, con riferimento a tutto le Aziende destinatarie del Protocollo di cui al punto che precede;
Con riferimento a tutte le aziende destinatarie del "Protocollo in materia di relazioni industriali per le aziende del Gruppo Bnl e per Ifitalia”, le parti convengono quanto segue
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di accordo;
2. sono istituiti, sulla base della normativa di settore richiamata nelle Premesse, i RLS di Gruppo con riferimento a tutte le Aziende firmatarie del "Protocollo in materia di Relazioni industriali per le Aziende del Gruppo Bnl e per Ifitalia”;
3. alla luce delle previsioni di cui all'art. 3 del soprarichiamato accordo del 4 febbraio 2016 ed in relaziono all'organico rilevato alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo e alle caratteristiche delle Aziende/Gruppo cui si applica il presente Verbale di Accordo, la rappresentanza dei lavoratori por la sicurezza (RLS) del Gruppo Bnl e di Ifitalia è complessivamente costituita da RLS nel numero e distribuiti come da tabella riportata al punto 4. che segue;
4. per garantire un adeguato presidio territoriale di tutte le strutture delle Aziende destinatarie del presente Verbale di Accordo sono definiti i seguenti ambiti territoriali e di collegio elettorale, ciascuno costituito dall'insieme delle strutture organizzative delle Aziende del Gruppo Bnl e di Ifitalia allocato nell'ambito medesimo. Inoltre, per definire le condizioni por una omogenea ed equilibrata dislocazione dei RLS viene stabilita per ciascun ambito territoriale - fermo il numero massimo degli stessi - la seguente distribuzione numerica dei rappresentanti da eleggere, avendo riguardo, da un lato, alla numerosità delle risorse presenti e, dall'altro, alla dislocazione dei siti produttivi presenti nell'ambito territoriale stesso, tenuto conto della concentrazione ovvero della rarefazione dei siti medesimi:

Ambiti territoriali/elettorali

Numero RLS

Nord ovest

 

Zona A

Lombardia

4

Zona B

Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria

2

Nord est

 

Zona A

Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige - Veneto

2

Zona B

Emilia Romagna - Marche

2

Centro

 

Zona A

Lazio

7

Zona B

Toscana - Umbria - Abruzzo - Molise - Sardegna

3

Sud

 

Zona A

Campania - Basilicata - Puglia

3

Zona B

Calabria - Sicilia

2

5. l'elezione avviene con le modalità previste dall'art. 4 dall'accordo nazionale di settore e dal Regolamento Elettorale di cui al punto 19. del presente Verbale di Accordo. I candidati sono presentati dalle Delegazioni Sindacali di Gruppo firmatarie del presente Verbale di accordo e sono individuati, di norma, fra i lavoratori, in servizio presso le Aziende facenti parte dell'ambito territoriale ed elettorale di riferimento che rivestano al momento della eiezione cariche sindacali ai sensi dell'Accordo di Settore sulle libertà sindacali 25 novembre 2015. Essi vendono presi in considerazione in qualità di candidati nel relativo collegio, indipendentemente dalla specifica appartenenza societaria;
6. i RLS eletti nel singolo collegio durano in carica 4 anni e potranno esercitare le attribuzioni spettanti ex lege, con le relative tutele, esclusivamente presso i siti produttivi delle Aziende destinatarie del menzionato "Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo Bnl e per Ifitalia" presenti nell'ambito territoriale in cui è avvenuta la loro elezione, prescindendo dall'appartenenza societaria dei siti medesimi. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti.
I RLS eletti decadono in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero in caso di assegnazione ad ambiti territoriali differenti da quello di elezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 50, c. 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008;
7. in caso di operazioni societarie che determinino la sovrapposizione/mancanza di RLS, fra la Capogruppo e lo Delegazioni sindacali di Gruppo si procederà a valutarne gli effetti e a individuare le relative soluzioni entro 6 mesi dall'evento, salvo diversi accordi tra le Parti;
8. nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, il RLS viene sostituito dal primo dei non eletti nel rispettivo ambito territoriale.
Ove ciò non sia possibile, ovvero in assenza di nominativi non eletti nell'ambito territoriale, si procederà, entro 90 giorni dalla predetta cessazione, a nuova elezione nell'ambito territoriale di competenza. Il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del RLS sostituito;
9. In relazione ad esigenze di razionalità ed efficienza nelle modalità di svolgimento dell'attività di competenza, i RLS, all'interno di ciascun ambito territoriale, si atterranno - di norma - a principi di non sovrapposizione e di non duplicazione dalle attività medesime;
10. per lo svolgimento della propria attività ogni RLS avrà a disposizione permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue, con esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti di cui all'art, 50, c. 1, lett. b), c) d) o 1) - limitatamente alle visite o verifiche effettuate dalle Autorità competenti - e lett. l;
11. fermo quanto previsto al periodo che segue, dal predetto monte ore sono esclusi i tempi di viaggio strettamente necessari per recarsi nei luoghi di lavoro ove si eseguo l'accesso, laddove gli stessi si trovino al di fuori del Comune ove è situata la sede di lavoro del rappresentante e siano comunque situati all'interno dell'ambito territoriale di competenza di ciascun RLS.
Laddove, invece, i luoghi ove si esegui l'accesso siano nell'ambito dello stesso Comune ove è situata la sede di lavoro del RLS - ovvero si trovino in Comuni distanti non più di 25 km dal Comune ove è situata la sede di lavoro del RLS - i tempi necessari per il relativo spostamento, in via del tutto eccezionale, non vengono computati nel monte ore di cui al punto 30 che precede esclusivamente laddove i RLS effettuino gli accessi partendo dalla sede di lavoro e rientrando presso la stessa al termine del sopralluoghi, salvo i casi di eventi criminosi, infortuni gravi e così di particolare ed evidente gravità e urgenza. La presenza dei RLS prima e dopo i sopralluoghi presso la sede di lavoro andrà registrata dagli interessati secondo le consuete modalità.
Fermo restando quanto previsto al comma che precede, le Parti si danno atto che, nell'ipotesi di accesso presso siti che si trovino in Comuni distanti non più di 7.5 km dal Comune ove è situata la sede di lavoro del RLS, i Rappresentanti stessi possano non rientrare presso la sede di appartenenza quando il sopralluogo si concluda in concomitanza con la fine dell'orario di lavoro o, comunque, nei 30 minuti precedenti la fine dell'orario stesso.
Le Parti firmatarie il presente Verbale di Accordo si impegnano a sensibilizzare i RLS di Gruppo affinché, nell'espletamento delle loro funzioni di accesso ai luoghi di lavoro, procurino di attuare, per quanto possibile, una pianificazione di interventi di congrua durata e tale da evitare un'eccessiva parcellizzazione dei medesimi;
12. i RLS - salvo i casi di eventi criminosi, infortuni gravi e i casi di particolare ed evidente gravità e urgenza in cui ci possa essere pregiudizio per la salute delle persone - dovranno presentare le richieste di permesso per l'espletamento del mandato per iscritto, ovvero attraverso le procedure informatiche/strumenti aziendali messi a disposizione dalle Aziende, al responsabile della struttura che intendono visitare (nel caso di richiesto di accesso alle agenzie), al Servizio Prevenzione e Protezione della Azienda interessata alla visita e, p.c., al proprio Gestore Risorse Umane, con un preavviso, di norma, di almeno una intera giornata lavorativa, fermo restando che - ove le stesse pervengano oltre le ore 17 - dovranno intendersi inviate il giorno successivo. La richiesta dovrà specificare il luogo di lavoro interessato dal sopralluogo e la data, l'ora indicativa dell'accesso e i motivi dell'accesso, anche allo scopo di consentire agli interessati della richiesta, i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione o ai loro Delegati, di valutare l'opportunità di fornire al RLS, durante il sopralluogo, eventuale supporto tramite presenza di personale tecnico;
13. l'accesso agli ambienti di lavoro da parte del RLS avverrà nella data e nell'ora concordata con l'Azienda, previa comunicatone al Preposto della Struttura interessata, e potrò essere effettuato in presenza di un rappresentante aziendale (Il Preposto e/o il Dirigente e/o il RSPP o persona dallo stesso incaricata);
14. lo svolgimento delle visite nei locali delle Aziende del Gruppo Bnl e di Ifitalia da parte dei RLS dovrà avvenire in modo tale da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività lavorativa. I RLS sono tenuti ad annotare (di regola entro e non oltre 2 giorni lavorativi dall'effettuazione) le eventuali osservazioni conseguenti all'accesso effettuato, nell'apposito "foglio di sopralluogo", in formato excel ovvero tramite l'applicativo Archlbus; l'originale, compiuto di data e firma, verrà custodito dal Preposto ed una copia andrà trasmessa al Servizio Prevenzione e Protezione. Sono assimilate alle predette annotazioni anche le comunicazioni effettuate tramite l’e-mail a ciò espressamente dedicata.
15. ai sensi dell'art. 50, c. 6 D.Lgs. n. 81/2008, i RLS sono tenuti "al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di cui all'art. 26, c. 3, (D.lgs. n. 81/2008), nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono o conoscenza nell'esercizio delle funzioni”;
• ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni i RLS potranno utilizzare i locali per le RSA presenti nell’ambito territoriale di riferimento nonché effettuare comunicazioni telefoniche e via fax. Ai RLS verranno riconosciute le eventuali maggiori spese sostenute in occasione della fruizione delle ore di permesso inerenti all'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro nelle seguenti misure e modalità:
• in caso di accesso presso diversa unità organizzativa situata nell'ambito dello stesso Comune o in Comune diverso da quello dell'unità di assegnazione, riconoscimento del buono pasto, rimborso spese di viaggio opportunamente documentate, con esclusivo utilizzo di mezzi pubblici (esclusi i taxi e l'aereo, salvo in casi eccezionali autorizzati dalla Funzione competente). Con riferimento all'utilizzo del treno, si applicheranno le modalità previste dalla Business Travel Policy della Capogruppo;
• in coso di comprovata assenza di collegamenti con mezzi pubblici o di obiettiva difficoltà nell'utilizzo degli stessi, il RLS può richiedere, previa autorizzazione della Funzione competente, il noleggio di una autovettura di categoria "D" o di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (o 20 c.f. se diesel) a tariffa convenzionata;
• in caso di necessità di pernottamento o permanenza fuori dalla sede di lavoro (o residenza) superiore alla 10 ore, che la Funzione competente dove preventivamente autorizzare, è previsto - in sostituzione del buono posto - il trattamento applicato alle "missioni non operative" secondo la Travel Policy della Capogruppo tempo per tempo vigente.
Quanto sopra viene applicato anche in occasione della riunione annuale di cui all'art. 35, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché per eventuali riunioni convocate su iniziativa della Capogruppo; viene altresì riconosciuto in caso di partecipazione ad interventi formativi previsti dagli artt. 7 e 8 del più volte menzionato accordo nazionale di settore.
Le attività del RLS fuori dalla Piazza di lavoro o di residenza non danno luogo, in nessun caso, al trattamento di missione.
Chiarimento delle parti
Con riferimento ai RLS dipendenti da Bnl e da Bpi, lo strumento informatico messo a disposizione dalle Aziende per la pianificazione dei permessi è SAP TM e il relativo codice è "Sicurezza sul lavoro", sotto la voce "Missioni".
16. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8 dell'accordo nazionale di settore 4 febbraio 2016, la Capogruppo darà corso nel confronti dei RLS di Gruppo - come sopra identificati, ai sensi dell’ultimo punto delle Premesse - agli interventi formativi sulle materie ivi indicate (in sede di prima applicazione la formazione sarà erogata entro 6 mesi dalla proclamazione degli eletti o, in caso di subentro, dal momento della nomina) nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008.
Ai partecipanti alle iniziative formative sarà riconosciuto il trattamento previsto dalle disposizioni della Capogruppo, tempo per tempo vigenti, in materia di formazione.
Rimano sin d'ora concordato che, in relazione alla formazione del RLS, potranno essere attivato le formo di finanziamento eventualmente previsto dalla normativa vigente;
17. ai RLS sono attribuiti anche i compiti dell'art. 9 della L. n. 300/1970;
18. per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Verbale di Accordo si farà riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni, nonché all'accordo nazionale di settore del 4 febbraio 2016;
19. per quanto attiene alle elezioni della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Gruppo si rinvia al Regolamento elettorale allegato al presente Verbale di Accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Norma transitoria
I RLS in carica presso le Aziende del Gruppo e presso Ifitalia alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo entrano a far parte della "Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza del Gruppo Bnl e di Ifitalia" di cui al punto 2, che precede in via transitoria, sino al completamento del processo elettorale.

Regolamento elettorale per l'elezione dei RLS del Gruppo Bnl e di Ifitalia allegato al "Verbale di accordo per la definizione dei RLS di Gruppo nelle aziende del Gruppo Bnl e in Ifitalia" stipulato il 28 luglio 2016

Art. 1
Le elezioni dei RLS di Gruppo nello Aziende del Gruppo Bnl e in Ifitalia sono indette con “avviso" sulle Intranet aziendali delle predette Aziende, nonché con rinvio di una specifica mail a cura della Capogruppo/Aziende - a tutti gli aventi diritta al voto.
Le prime elezioni dei RLS di Gruppo sono indette - previo necessario coordinamento con la Capogruppo - unitariamente a cura delle Delegazioni Sindacali di Gruppo (di seguito, Delegazioni) firmatarie dell'Accordo sul RLS di Gruppo cui à allegato il presente Regolamento Elettorale (di seguito, Accordo RLS di Gruppo) entro il primo trimestre del 2017.
Le elezioni successive devono essere indette, ogni 4 anni, sempre a cura delle Delegazioni firmatarie il presente Regolamento e con le medesime modalità, almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato dei RLS di Gruppo.

Art. 2
Hanno diritto di voto tutti i dipendenti del Gruppo Bnl e di Ifitalia in servizio alla data di pubblicazione dell’“avviso” sulla base degli elenchi forniti dalla Capogruppo Bnl. Gli elettori esprimono il voto per via informatica.
Il diritto di voto, è riconosciuto anche ai lavoratori distaccati da Aziende del Gruppo Bnl e da Ifitalia alla data delle elezioni presso una delle Aziende del Gruppo Bnl e presso Ifitalia.

Art. 3
Viene costituita una "Commissione Elettorale" così composta:
a) un membro designato dalla Capogruppo;
b) un supplente designato dalla Capogruppo;
c) 1 componente e 1 supplente designati da ciascuna delle Delegazioni firmatarie l'Accordo sui RLS di Gruppo.
La commissione Elettorale deve insediarsi nei locali messi a disposizione dalla Capogruppo, nei quali dovranno anche svolgersi le operazioni di spoglio a cura della Commissione stessa.
Nella prima riunione di insediamento, dà tenersi giorni prima della data di inizio delle votazioni, la Commissione Elettorale elegge al proprio interno un Presidente, provvede a nominare un Segretario e acquisisce le candidature presentate dalle Delegazioni (v. infra, art. 4 che segue). Il Presidente la Commissione Elettorale acquisisce agli atti e allega al verbale la documentazione riguardante la consultazione elettorale.
Terminata la fase di cui al comma che preceda dopo la prima riunione di insediamento la Commissione elettorale tornerà a riunirsi il giorno dell'avvio delle votazioni, per il periodo di cui al secondo pallino dell'art. 9 che segue e per le relative operazioni di scrutinio di cui al successivo art. 11.
Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati e i presentatori delle liste. I membri della Commissione elettorale non possono presentare candidature

Art. 4
Fermo quanto previsto dal DLgs. n. 81/2008, possono essere candidati alta carica di RLS di Gruppo tutti i lavoratori/lavoratrici, con diritto di voto ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento elettorale, dipendenti dalle Aziende del Gruppo Bnl è da Ifitalia.
I candidati sono presentati alla Commissione Elettorale - mediante liste relative a ciascuna "zona” di ogni ambito territoriale, separatamente o congiuntamente con accorpamento dei relativi candidati in un'unica lista - dalle Delegazioni Sindacali di Gruppo, facenti capo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il Verbale di Accordo raggiunto in ABI il 4 febbraio 2016 e l'Accordo sul RLS del Gruppo Bnl e di Ifitalia stipulato in data odierna: detti candidati sono presentati dalle Delegazioni Sindacali di Gruppo e sono individuati, di norma, fra i lavoratori, in servizio presso le Aziende facenti parte dell'ambito territoriale ed elettorale di riferimento che rivestano al momento della elezione cariche sindacali ai sensi dell'Accordo di Settore sulle libertà sindacali 25 novembre 2015.
Essi vengono presi in considerazione in qualità di candidati nel relativo collegio (v. tabella di cui al punto 4. del “Verbale di Accordo per definizione del RLS di Gruppo nelle Aziende del Gruppo Bnl e in Ifitalia", cui è allegato il presente Regolamento Elettorale), indipendentemente dalla specifica appartenenza societaria.
Ogni candidato può presentarsi solo nell'ambito territoriale - come individuato al comma che precede - tra quelli indicati nella predetta tabella, dove presta servizio.
Ciascuna Delegazione non può presentare più di una lista elettorale per ciascuna "zona" di ogni ambito territoriale.
Le liste devono essere consegnate alla Commissione elettorale di cui all'art. 3 che precede in duplice copia, sottoscritte da un componente le Delegazioni; al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal Presidente della Commissione Elettorale (o suo sostituto), copia della lista presentata con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito,
Le liste devono contenere, pena l'esclusione da parte della Commissione elettorale, un numero di candidati in ciascuna "zona" di ogni ambito territoriale non superiore al numero di RLS da eleggere. I candidati non possono figurarci in più di una lista e devono essere identificati precisando nome, cognome, data di nascita e codice fiscale.
Non è ammessa la presentazione di liste con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di decadenza del candidato da tutte le liste.
La Commissione elettorale, dopo le relative verifiche, rende note alla Capogruppo le candidature presentate validamente dalle Delegazioni.
I RLS eletti nel singolo collegio durano in carica 4 anni e potranno esercitare le attribuzioni spettanti ex lege, con le relative tutele, esclusivamente presso i siti produttivi delle Aziende destinatarie del menzionato "Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo Bnl e per Ifitalia” presenti nella "Zona" dell'ambito territoriale in cui è avvenuta la loro elezione, prescindendo dall'appartenenza societaria dai siti medesimi. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti.
I RLS eletti decadono in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero in caso di assegnazione ad ambiti territoriali differenti da quello di elezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008.
In caso di operazioni societario che determinino la sovrapposizione/mancanza di RLS, fra la Capogruppo e le Delegazioni sindacali di Gruppo si procederà a valutarne gli effetti e a individuare le relative soluzioni entro 6 mesi dall'evento, salvo diversi accordi tra le Parti.
Nel caso in cui il RLS durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti nella rispettiva "zona" dell'ambito territoriale.
Ove ciò non sia possibile, ovvero in assenza di nominativi non eletti nella "zona" dell'ambito territoriale, si procederà, entro 90 giorni, a nuova elezione nel predetto ambito territoriale di competenza. Il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del RLS sostituito.

Art. 5
La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni lavoratore esprime il voto per un massimo di preferenze pari al numero di rappresentanti da eleggere.
Gli aventi diritto possono votare i candidati presentati per la "zona" dell'ambito territoriale ove è ubicata l'unità organizzativa aziendale di assegnazione/distacco.
Risulteranno eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
Non è ammesso voto per delega.

Art. 6
Le candidature validamente presentate dalle Delegazioni por le diverse "zone" degli ambiti territoriali saranno portate a conoscenza del personale almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 7
L'elenco degli aventi diritto al voto per via informatica è inserito dalla Capogruppo nella relativa procedura prevista per la votazione, suddiviso per ambiti territoriali e "zone".

Art. 8
La procedura di votazione "per via informatica” prevede l'invio, da parte della Capogruppo/Aziende agli indirizzi di posta elettronica aziendali di ciascun dipendente di:
• una e-mail: "Avviso di votazione”;
• Istruzioni circa le modalità di votazione nonché il collegamento ipertestuale (link) alla Intranet aziendale per la visione della documentazione attinente all'oggetto della votazione.

Art. 9
L'orario di apertura e chiusura delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale in relazione all'arco temporale di attivazione del sistema informatico, tenendo presente che:
• i dipendenti in servizio nel periodo di svolgimento della consultazione elettorale eserciteranno il proprio voto per via informatica, mediante sistema messo a disposizione dalla Capogruppo/Azienda;
• la votazione:
- laddove riguardi il rinnovo complessivo dall'intera compagine dei RLS del Gruppo Bnl e di Ifitalia, si svolgerà in un periodo di 10 giorni lavorativi a in modo da limitare, per quanto possibile, pregiudizio alla normale attività di lavoro;
- laddove riguardi il rinnovo di RLS in un determinato ambito territoriale/zona, la votazione avverrà in un periodo di 3 giorni e in modo da limitare, per quanto possibile, pregiudizio alla normale attività di lavoro.

Art. 10
La Capogruppo metterà a disposizione della Commissione Elettorale i mezzi necessari per la concreta realizzazione delle elezioni (ad es. elenchi dei lavoratori dipendenti dalle Aziende del Gruppo Bnl e da Ifitalia aventi diritto di voto agli effetti del presente Regolamento elettorale e locali idonei per l'allestimento dei seggi elettorali).
Le elezioni per la designazione del RLS si svolgono nel luogo di lavoro e durante il normale orario di lavoro.

Art. 11
Durante il periodo di cui all’art. 9 del presente Regolamento, il Presidente, a nome della Commissione elettorale, comunica giornalmente alla Capogruppo e al riferimento designato dai Coordinamenti di Gruppo il numero dei votanti suddiviso per Strutture organizzative.
Il Presidente la Commissione Elettorale dà inizio alle operazioni di scrutinio finale - che si dovranno
concludere entro la giornata successiva al termine delle votazioni - coadiuvato dai componenti effettivi della Commissione stessa, constatando l'esito delle votazioni e individuando i candidati eletti per ciascuna "zona" di ogni ambito territoriale sulla base del maggior numero di preferenze espresse.
Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
Viene, infine, redatto circostanziato verbale sull'esito delle votazioni, accompagnato da una relazione sulla regolarità dello svolgimento delle votazioni firmato dai componenti effettivi la Commissione elettorale che provvedono ad inviare il tutto alla Capogruppo e al riferimento designato dalle Delegazioni.
La Commissione elettorale rimette poi tutta la documentazione relativa alle votazioni alla Capogruppo.

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo