Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 13 luglio 2016
Validità: 01.07.2015 - 31.03.2019
Parti: Assosistema e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie industriali
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

  Informazioni, relazioni industriali e partecipazione
Art. 10 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale - Imprese a dimensione europea
Parte II - Appalti - Nuovo articolo - Clausola sociale di garanzia occupazionale negli Appalti
Art. 13 - Regime di solidarietà nei contratti di appalto e subappalto
Art. 64 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 74 - Regolamento interno
Art. 78 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 79 - Norme per il licenziamento
Art. 50 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 30 - Contratto a tempo determinato
Art. 31 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 32 - Job sharing e lavoro ripartito [eliminato]
Art. 27 - Periodo di prova
Art. 96 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 8 - Contrattazione di secondo livello
  Elemento di perequazione
Art. 61 - Permessi, assenze ed aspettative
Art. 53 - Nuova struttura retributiva - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. nuovo - Flessibilità tempestiva per grandi eventi nel settore turistico-alberghiero
Art. 37 - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. nuovo - Testo Unico sulla Rappresentanza
Welfare
Aumenti contrattuali
Allegato 1. Tabella D - Elemento salariale aggiuntivo - Clausola di Salvaguardia
Durata contrattuale.
Art. 62 - Lavoratori diversamente abili
Art. nuovo - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Art. nuovo - Adozioni e affidamenti
Art. nuovo - Studio di settore EBLI

Ipotesi di accordo

Il giorno 13 luglio 2016 si sono incontrati in Roma: Assosistema, in delegazione ristretta, […], la delegazione sindacale ristretta composta dalle Segreterie Nazionali Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil […], ed hanno convenuto la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini.
Sotto il profilo normativo sono state regolamentate le seguenti materie:

Informazioni, relazioni industriali e partecipazione
Le parti convengono di avviare una sperimentazione a livello aziendale di iniziative congiunte, anche di carattere formativo, su a) nuove forme di partecipazione, b) applicazione del protocollo n. 7 sulla contrattazione di 2° livello e c) responsabilità sociale dell’impresa.

Art. 10 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale - Imprese a dimensione europea
All’art. 10, nel titolo, aggiungere dopo le parole “dimensione europea” le parole “o internazionale”.
Al paragrafo “Imprese a dimensione europea”, nel titolo, aggiungere dopo le parole “dimensione europea” le parole “o internazionale”.
Aggiungere in fondo al paragrafo il seguente nuovo comma: “Almeno una volta l’anno, le aziende con processi di internazionalizzazione extra UE avviati, svolgeranno con le RSU/OO.SS. un incontro informativo specifico”.

Parte II - Appalti - Nuovo articolo - Clausola sociale di garanzia occupazionale negli Appalti
Le parti intendono tenere conto, per la quota parte di applicazione del contratto collettivo nazionale, caratterizzata dalla fornitura di servizi presso le singole stazioni appaltanti, sia delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese sia dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi dell’occupazione.
Pertanto, si impegnano, entro la data di sottoscrizione definitiva della presente Ipotesi di accordo di sottoscrivere una clausola sociale di regolazione dei passaggi di appalto al fine di salvaguardare i livelli occupazionali presenti nelle singole realtà di appalto.

Art. 13 - Regime di solidarietà nei contratti di appalto e subappalto
Aggiungere alla fine del paragrafo, i seguenti periodi: “Le aziende che intendono dare applicazione al suddetto Protocollo ne daranno comunicazione preventiva alla RSU/OO.SS. e si impegnano a fornire alle stesse gli aggiornamenti sulla evoluzione della procedura. “Inoltre, le Aziende si impegnano a svolgere m confronto a livello aziendale qualora insorgessero problematiche inerenti l’applicazione del protocollo sopra citato”.

Art. 74 - Regolamento interno
Sostituire il secondo comma con il seguente: “Il regolamento interno, portato a conoscenza delle maestranze, anche mediante copia dello stesso, e controfirmato per ricezione o in alternativa esposto mediante affissione nell’albo aziendale, dovrà essere rispettato dalle maestranze.”

Art. 30 - Contratto a tempo determinato
Sostituire integralmente il testo dell’articolo come segue:
A) Caratteristica del rapporto
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, e, a titolo esemplificativo, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, e secondo quanto previsto dal presente articolo.
Nella lettera d'assunzione - da consegnarsi entro cinque giorni - sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro.
A titolo esemplificativo si riportano le causali che nel settore sono ricorrenti:
1) incrementi di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali, termini di consegna eccezionali o legati a riordini;
2) punte di intensa attività derivanti da fluttuazioni o da maggiori richieste del mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per i volumi e/o per la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste e per far fronte alla quale non appaia idonea l'attivazione della flessibilità dell'orario normale di lavoro;
3) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
4) esigenze di sostituzione di lavoratori assenti durante il periodo feriale, o in aspettativa ai sensi dell'art. 61 del presente CCNL, oppure assenti per ricoprire funzioni pubbliche elettive o, per periodi determinati, per cariche sindacali provinciali e nazionali ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970;
5) esigenze di completamento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale per consentire la trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale;
6) punte di più intensa attività, anche di carattere stagionale, connesse a richieste di mercato indifferibili o anche indotta dall'attività di altri settori, che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo;
7) lavorazioni non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordirà, relative all'aggiornamento delle giacenze, con particolare riferimento alla necessità di controlli di qualità o rilavorazioni di prodotti.
[…]
B) Informazione
Le aziende procederanno alle assunzioni con contratto a termine secondo le modalità previste dalla legge e dal vigente CCNL, dando contestuale informazione alle RSU, in mancanza della RSU, alle OO. SS. territoriali.
Il datore di lavoro informa semestralmente i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria o le organizzazioni sindacali provinciali, circa i posti vacanti che, per mansioni di pari livello, si rendono disponibili nell'impresa.
C) Limiti quantitativi nelle assunzioni a termine
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato è pari al 25% del personale in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le RSU e/o OO.SS. territoriali, le percentuali di lavoratori possono essere ampliate in funzione di specifiche esigenze aziendali.
D) Divieti
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d) presso aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
E) Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina dei contratti a termine:
- i contratti di lavoro di somministrazione di cui alla normativa vigente
- i rapporti di apprendistato e le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate da un termine, non costituiscono rapporto di lavoro.
F) Assunzioni esenti da limitazioni
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le seguenti casistiche:
1. nella fase di avvio di nuove attività. Il periodo massimo di durata dei contratti a termine in questo caso non può superare i 18 mesi nel caso di nuova azienda, stabilimento o unità produttiva e i 12 mesi in caso di avvio di nuove linee di produzione o nuovi reparti/servizi, ai fini della messa a regime dell'organizzazione aziendale;
2. imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
3. per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità così come previsto da avviso comune fra parti sociali (All. 10);
4. per l'esecuzione di un servizio definito nel tempo avente carattere straordinario e/o occasionale. In tal caso la durata del contratto a tempo determinato non potrà superare i 6 mesi. Tale durata potrà essere estesa fino a 12 mesi previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie delle condizioni sopra citate;
5. lavoratori di età superiore a 55 anni.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le Rappresentanze sindacali unitarie sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentono le assunzioni, possono essere ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Nota a verbale
Le parti nell’individuare i limiti quantitativi dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato ai sensi del art. 23 comma 1 D.Lgs. 81/15 ed in parziale deroga a quanto previsto dallo stesso art. 23 al comma 1, hanno inteso escludere dal calcolo percentuale i lavoratori assunti a termine in base alle sole causali espressamente richiamate dal presente articolo contrattuale come libere da questo vincolo.
In relazione alle caratteristiche industriali del settore, le parti ritengono che le percentuali adottate e le causali individuate libere da vincoli siano adeguate a soddisfare le esigenze tecniche, organizzative e produttive in un contesto competitivo sufficientemente regolato.
G) Periodo di affiancamento
In caso di sostituzione di lavoratori di cui sia programmata l'assenza con diritto alla conservazione del posto, è possibile prevedere tra il lavoratore e il sostituto un periodo di affiancamento, prima dell'assenza e al suo rientro, alfine di consentire il passaggio delle consegne.
Tali periodi di affiancamento non potranno superare la durata complessiva di 30 giorni di calendario.
H) Diritto di precedenza [...]
I) Formazione antinfortunistica

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato usufruirà di adeguati interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo.
Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello aziendale.
L) Proroghe e rinnovi [...]
M) Scadenza del termine
[...]
N) Regime transitorio
[...]

Art. 31 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Al secondo comma inserire al terzo rigo dopo le parole “è ammessa” le parole “in via esemplificativa”.
Al terzo comma sostituire la percentuale “8%” con “10% ”.
Nel penultimo comma aggiungere dopo le parole “delle consegne” le parole “nelle modalità previste nel presente CCNL all’articolo 30”.

Art. 8 - Contrattazione di secondo livello.
Sostituire integralmente il testo del paragrafo 3 con il seguente testo:
5. Materie
Inoltre, la contrattazione di secondo livello potrà riguardare le materie e quanto specificatamente delegato dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al riguardo si provvederà a specificare ed ordinare quanto è previsto dagli articoli contrattuali in materia di relazioni sindacali distinguendo tra diritti di informazione, consultazione, verifica congiunta e negoziazione.
In ogni caso la contrattazione aziendale potrà riguardare solo materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti a livello nazionale e ad altri livelli superiori di contrattazione.
Pertanto, le parti convengono di demandare alla contrattazione aziendale le seguenti materie:
A contenuto normativo
- sistema informativo aziendale;
- alcuni aspetti legati alle diverse tipologie contrattuali presenti in azienda;
- organizzazione del lavoro;
- servizi sociali e mensa;
- reperibilità, orari, flessibilità;
- materie normative delegate dal CCNL;
- formazione continua ed inquadramento;
- diritto allo studio;
- congedi parentali;
- patto di solidarietà generazionale;
- ferie e permessi.
A contenuto economico
[…]
Inoltre, i contratti collettivi di secondo livello possono prevedere strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
Dichiarazione delle parti
Qualora si presentino situazioni aziendali, che da tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rivelino un andamento anomalo dell’assenteismo, le parti si impegnano ad analizzare il fenomeno ricercando le soluzioni adeguate a tale problema.”

Aggiungere Art. nuovo - Flessibilità tempestiva per grandi eventi nel settore turistico-alberghiero:
“Le parti, al fine di sostenere la produttività delle imprese operanti nel mercato della ricezione turistico- alberghiera, interessate ai fini organizzativi agli eventuali picchi produttivi conseguenti la realizzazione di grandi eventi non programmabili con continuità e che possono interessare frazioni di territorio e di tempo, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall’art. 48 del presente CCNL di categoria, il monte ore complessivo di flessibilità tempestiva è fissato per l’anno di riferimento del grande evento in 120 ore su base annua e le modalità di recupero previste dal ceni stesso dovranno esaurirsi nell’arco dei 24 mesi successivi. Per l’anno successivo a quello di interesse il monte complessivo di 96 ore sarà riproporzionato in base alle ore eccedenti le 96, e fino a 120, utilizzate nell’anno precedente. Non potranno essere applicati ulteriori anticipi di ore nell’anno successivo a quello di utilizzo.
Resta inteso che al fine di favorire la conciliazione del lavoro con i tempi di vita, la calendarizzazione delle ore in flessibilità tempestiva sarà condivisa con la RSU e/o le OO.SS. territoriali ed esposta in bacheca alcuni giorni prima dell’inizio.
Inoltre, con riferimento alla rimodulazione degli orari di lavoro, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall’art. 46 del presente CCNL in materia di orario di lavoro, eventuali esigenze di distribuzioni diverse di orario giornaliero, anche in maniera non uniforme, per singoli reparti o per stabilimento, su 5 o 6 gg. e/o per periodi plurisettimanali, saranno condivise fra Direzione Aziendale, RSU e/o OO.SS. territoriali.”

Aggiungere Art. nuovo - Testo Unico sulla Rappresentanza
Le parti convengono di recepire l’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 siglato da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil.

Aggiungere Art. nuovo - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Le parti, con riferimento alla legislazione vigente, stabiliscono che un mese dei tre del congedo di cui comma 1 dell'art. 24 D.lgs. 80/2015 può essere fruito anche in forma frazionata.

Aggiungere Art. nuovo - Studio di settore EBLI
Le parti concordano sulla necessita di realizzare uno studio di settore a cura di EBLI per il monitoraggio delle tematiche legate all'ambiente di lavoro e alla sicurezza.