Tipologia: Ipotesi di accordo CCNL
Data firma: 3 agosto 2016
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Cooperative e Consorzi agricoli
Fonte: intranet.flai.it

Sommario:

  Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo
Art. 3 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 4 - Relazioni sindacali
Art. 4-bis Appalti
Art. 7 - Ambiente e salute
Art. 8 - Diritti sindacali
Art. 12 - Previdenza complementare e fondi integrativi
Art. 21 - Mansioni e cambiamenti di qualifica
Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale
Art. 25 - Contratto di inserimento
  Art. 26 - Contratto di somministrazione e lavoro
Art. 30 - Congedo matrimoniale, permessi straordinari e maternità obbligatoria
Art. 43 - Assunzione
Art. 55 - Periodo di prova
Art. 57 - Riassunzione
Tabella aumenti retributivi
Allegato 3bis Accordo per la costituzione delle RSU, 6 agosto 2013
Allegato n. 10
Allegato n. 11 Linee guida per le erogazioni salariali di secondo livello nel settore rappresentato dal CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli

CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli Ipotesi di accordo

Il giorno 3 agosto 2016 in Roma, tra Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, si è concordato di rinnovare il CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli scaduto il 31-12-2015 alle condizioni, con le modifiche e con le decorrenze previste nel testo allegato.
Le parti si impegnano a definire la stesura del CCNL aggiornando il testo e gli allegati anche in base alle modifiche di legge intervenute.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto, fermo restando quanto in materia previsto dal protocollo preliminare di intesa, si applica ai rapporti di lavoro tra quadri, impiegati, operai agricoli o florovivaisti e le imprese cooperative che alla data del presente accordo applicano, di fatto o per pattuizione, un contratto collettivo del settore agricolo.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente CCNL si impegna a non promuovere e a non favorire, azioni intese a portare all'applicazione di altro CCNL di riferimento nel settore, anche nell'ambito di singole cooperative.
Inoltre, anche in considerazione del contenuto del Protocollo d’intesa preliminare, si conviene che in caso di stipula di contrattazione analoga a quella disciplinata dal presente contratto, e sottoscritta dalle medesime Organizzazioni sindacali, la stessa non potrà produrre costi inferiori a quelli derivanti dal presente contratto. Detti costi vanno intesi sia per gli effetti diretti sia per gli effetti indiretti o differiti. Qualora Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro, concordare condizioni meno onerose di quelle previste nel presente CCNL, tali condizioni si intendono estese alle imprese rappresentate dalle Associazioni firmatarie del presente CCNL.
Al fine di risolvere comunque ogni contenzioso che dovesse verificarsi relativamente alla sfera di applicazione del CCNL convengono che la Commissione prevista nel protocollo preliminare di intesa si incontrerà con analoga Commissione paritetica all'uopo definita dalle parti stipulanti l'altro contratto esistente nel settore della cooperazione agro-alimentare su richiesta anche di una sola delle parti stesse.
Al fine di dare ulteriore seguito a quanto già stabilito nell’ultimo comma del Protocollo preliminare d’intesa relativamente alla definizione della sfera d’applicazione del CCNL, le parti convengono sull’opportunità che la Commissione paritetica nazionale, insediatasi con il precedente rinnovo, prosegua entro 45 giorni dalla stipula del presente accordo di rinnovo nel suo lavoro di verifica attraverso tutti gli strumenti opportuni, a partire dalla riattivazione del confronto con l’Inps, con l’impegno di concludere i lavori entro 1 anno dalla stipula della presente intesa.
Attesa la impossibilità di concludere le attività nei tempi previsti, le parti concordano di riavviare i lavori della suddetta Commissione paritetica nazionale del CCNL entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.

Art. 3 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale ed integrativo decentrato,
a) Il contratto nazionale
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[…]
b) Contrattazione decentrata di 2° livello
La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale) terrà conto della situazione e delle prospettive economiche ed occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale, salvaguardando la competitività delle imprese cooperative nel settore medesimo.
La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche regionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente alle materie previste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola impresa cooperativa o consorzio.
Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno pertanto escluse dall'ambito della valutazione di cui al primo comma.
[…]
c) Contrattazione di settore merceologico o aziendale
-omissis-

[…]

Art. 4 - Relazioni sindacali
Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
Le informazioni saranno fornite salvaguardando il segreto industriale (art. 623 cp) e con la tempestività opportuna ai fini dell’utilità del confronto.
Il sistema di relazioni sindacali è il seguente:
A) Comitato di indirizzo nazionale
B) Livello nazionale
C) Livello regionale
D) Livello territoriale/aziendale
A) Comitato di indirizzo nazionale
Le parti convengono di costituire il Comitato di indirizzo, organismo con funzioni di indirizzo politico-strategico, che si riunisce almeno due volte l’anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta una delle Parti, composto in termini paritetici dai Segretari Generali di Fai, Flai e Uila e dai Presidenti delle Associazioni Cooperative stipulanti. Scopo di tale Organismo è quello di dare attuazione coerente agli obiettivi fissati tra le Parti e di assicurarne certezza e concretezza di gestione, prendendo le opportune decisioni in materia di concertazione delle politiche, di monitoraggio e regolazione del sistema contrattuale, di finalizzazione, programmazione e pianificazione delle attività/iniziative di interesse del settore, nonché in tema di articolazioni e risorse di competenza dell’Osservatorio Nazionale di settore.
Ulteriore finalità del Comitato è quella di individuare le linee di politica industriale di settore, anche valutando le dinamiche evolutive che determinano i processi di ristrutturazione, concentrazione e aggregazione, nonché proposte/posizioni comuni di settore, da rappresentare ad Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni, in ordine alle problematiche di interesse del settore agroalimentare ed alle relative, possibili soluzioni.
Ai fini della effettiva operatività dell’Osservatorio, il Comitato potrà istituire eventuali sezioni, gruppi di lavoro e/o articolazioni di esso, competenti per le materie che saranno ad esse demandate dal Comitato stesso.
Il Comitato in quanto struttura di presidio del sistema contrattuale e di governo dell’Osservatorio, avrà altresì il compito di rendere lo strumento contrattuale sempre più aderente alla realtà del settore agroalimentare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze delle imprese e del lavoro, nell’ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di centralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo nazionale.
Inoltre il Comitato medesimo potrà realizzare seminari e/o incontri di carattere informativo.
B) Livello nazionale
1) Livello nazionale

Le parti si incontreranno a livello nazionale di norma nel primo semestre di ogni anno.
Si svilupperà un confronto sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di sviluppo delle imprese cooperative nel settore agro-alimentare. Il confronto si articolerà per settori e comparti esaminando strategie economiche, produttive e commerciali con particolare riferimento alla formazione di nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno, ai processi di ristrutturazione ed a nuovi investimenti.
Verrà inoltre preso in esame l'andamento delle produzioni agricole anche con riferimento ai risultati dei produttori associati ed ai programmi di conferimento alle imprese cooperative.
Sulla base di tali informazioni si aprirà il confronto sulle prospettive di conseguimento degli obiettivi cui seguiranno le opportune verifiche.
In particolare si esamineranno:
a) situazioni, prospettive produttive, struttura occupazionale e informazioni sulle assunzioni per sesso, livelli di inquadramento, flussi occupazionali, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione ed all'attuazione dei piani di settore;
b) entità e destinazione dei finanziamenti pubblici e degli interventi previsti da normative Gee comunitarie;
c) fonti di conferimento delle materie prime agricole nelle loro quantità e qualità;
d) attività di ricerca agro-alimentare e di assistenza tecnica e generale delle imprese agricole;
e) programmi di formazione professionale e rapporti con il fondo interprofessionale per la formazione continua Fon.coop;
f) utilizzo dei sottoprodotti anche in collegamento con il piano di settore e con la programmazione regionale;
g) problematiche attinenti al decentramento produttivo;
h) evoluzione della organizzazione del lavoro, dei ruoli professionali e delle relative funzioni e contenuti;
i) dati sull'andamento dell'occupazione femminile nonché sull'attivazione e promozione di azioni positive per le pari opportunità;
j) informazioni sulla dinamica delle retribuzioni di fatto e del costo del lavoro;
k) informazioni sulle integrazioni settoriali, concentrazioni e fusioni societarie di rilevanza nazionale;
l) programmi relativi al superamento delle barriere architettoniche.
2) Osservatorio Nazionale - Sezione di Settore
Al fine di raccogliere, elaborare ed utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto indicati, le parti si impegnano a realizzare entro il periodo di validità del CCNL, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al punto 5 del Protocollo interconfederale del 5.4.1990 una sezione apposita riguardante la cooperazione del settore con lo scopo precipuo di ricerca, informazione, analisi su temi di supporto al confronto quali:
a) politiche industriali di settore e comparto;
b) nuove iniziative produttive e tendenze del decentramento produttivo;
c) stato e sviluppo della ricerca applicata, nuove tecnologie innovative di prodotto e di processo;
d) andamento ed analisi congiunturali sui diversi comparti con particolare riferimento al rapporto agricoltura-industria, importazioni-esportazioni, andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti;
e) natura e caratteristica delle transazioni, partecipazioni ed acquisizioni di aziende di rilevanza nazionale e settoriale da parte di aziende estere in Italia e di italiane all'estero;
f) gestione del mercato del lavoro e politica attiva del lavoro, formazione professionale come raccordo tra domanda ed offerta di lavoro;
g) collocazione lavorativa qualitativa e quantitativa femminile e concrete iniziative per promuovere una effettiva parità e pari opportunità tra uomini e donne;
h) analisi sullo stato e sullo sviluppo organizzativo, nonché sui livelli di efficienza/efficacia del sistema di imprese;
i) particolare rilevanza deve assumere il problema dello sviluppo industriale ed occupazionale del mezzogiorno;
j) problemi relativi all'eliminazione delle fonti di rischio e tossicità per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, la salute del consumatore, la difesa dell'equilibrio ecologico ed ambientale;
k) con particolare riferimento ai precedenti punti c) ed f) si ravvisa la possibilità di attivare le opportune iniziative al fine di favorire azioni che coinvolgono a livello intersettoriale il Movimento cooperativo e le Confederazioni sindacali. Le parti ricercheranno altresì di correlare tali attività a livelli interimprenditoriali con momenti di analisi e ricerca allargata a tutto il settore alimentare.
l) le conseguenze derivanti dall’integrazione economica sul sistema agroalimentare nazionale in termini di competitività interna ed europea con riferimento anche all’allargamento dell’Unione Europea, alla riforma della Pac, ed ai negoziati multilaterali in sede WTO;
m) le linee di politica agroindustriale, nell’ottica di una maggiore integrazione della filiera agroalimentare, anche al fine di assumere posizioni concertate con la Pubblica Amministrazione e le altre categorie;
n) l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale ed europeo;
o) l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
p) in raccordo con la Consulta delle Parti fondatrici, le varie fasi di crescita ed affermazione di FILCOOP nel settore, con particolare riferimento alla raccolta delle adesioni ed alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell'iniziativa tra tutti i lavoratori;
q) le linee direttrici della contrattazione di 2° livello di cui all'art. 3 del presente contratto, nonché l'andamento consuntivo della stessa.
Il funzionamento della sezione di settore, coordinato con l'Osservatorio nazionale interconfederale, è previsto da apposito regolamento allegato al presente CCNL. Il regolamento sulla base delle intese intercorse in sede di rinnovo del presente CCNL prevede tra l'altro i modi più efficaci per supportare l'attività della sezione dell'Osservatorio con le necessarie risorse tecniche e finanziarie.
C) Livello regionale
1) Livello regionale

Le parti, su richiesta di una di esse, in presenza di un'estesa articolazione produttiva territoriale nella cooperazione agro-alimentare, potranno attivare livelli regionali di informazione e confronto con particolare riferimento ai programmi di sviluppo e di investimento ed ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione che abbiano riflessi sulla struttura occupazione occupazionale dell'insieme delle imprese cooperative nel settore.
D) Livello di informazione di 2° livello
In stretta relazione al livello ove si svolge la contrattazione di 2° livello di cui all'art. 3 l’informazione sarà svolta, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, in una delle seguenti sedi:
1) a livello aziendale, consortile o di gruppo (previa definizione tra le parti)
I rappresentanti delle aziende stesse informeranno le RSU/RSA sulla situazione a consuntivo dell'impresa, sui programmi produttivi e sulle previsioni degli investimenti (ammodernamenti tecnologici e organizzativi, modifica dell'ambiente di lavoro, diversificazioni produttive, ristrutturazioni ed ampliamenti) e dei riflessi sull'organizzazione del lavoro, dei livelli di occupazione, delle dinamiche professionali compresi gli eventuali cambiamenti di mansioni e del conferimento dei prodotti agricoli da parte dei soci.
Ove possibile ed in base al livello di sviluppo degli strumenti di programmazione aziendale, l'informazione ed il confronto si svolgerà anche sugli obiettivi e i progetti strategici dell'impresa.
Si potrà inoltre concordare di sviluppare ulteriori sessioni di informazioni e confronto, anche con approfondimenti tecnici su specifici aspetti, relativamente a:
• situazione e programmi occupazionali prevedendo incontri periodici con la RSU/RSA per l'esame della evoluzione della struttura della occupazione per qualifica e per sesso e categorie sociali;
• progetti relativi all'introduzione di sistemi informativi e di automazione e innovazioni tecnologiche nelle attività aziendali e le relative conseguenze qualitative e quantitative sulla occupazione;
• utilizzazione dei contratti di apprendistato e di avviamento al lavoro di giovani, finalizzate a reali prospettive di lavoro stabile, anche in attuazione delle vigenti leggi in materia di occupazione giovanile;
• programmi di formazione professionale e cooperativa e criteri del loro utilizzo in riferimento all'organizzazione aziendale e del lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti, sesso, monte ore, percorsi e livello di inquadramento finali previsti;
• attivazione di azioni positive per quanto concerne l'accesso al lavoro, gli sviluppi professionali di carriera e la valorizzazione del lavoro femminile, anche in relazione alle disposizioni europee e alla normativa di legge;
• produzioni previste e fonti, qualità e quantità del conferimento delle materie prime e dei semilavorati;
• approvvigionamento delle fonti energetiche e loro utilizzo, e utilizzo di mezzi derivati dal petrolio (contenitori, involucri, imballaggi), sviluppo della ricerca e della realizzazione delle fonti energetiche alternative;
• politiche commerciali e distributive sui mercati interni ed esteri;
• attività di ricerca agro-alimentare, conferimenti e assistenza tecnica e generale alle imprese agricole, nuove produzioni e miglioramento della qualità dei prodotti;
• entità e destinazione dei finanziamenti pubblici nazionali e comunitari, sulla base di piani di settore, delle leggi di programmazione territoriale e nazionale; 
• operazioni di decentramento di attività e lavorazioni date a commessa. La cooperativa fornirà alle RSU, nel rispetto del TU sulla privacy, gli elementi di valutazione qualitativa e quantitativa circa le operazioni date in appalto all’interno dell’azienda.
• con tempestività e ove possibile preventivamente, modifiche degli assetti societari, significativi progetti di ristrutturazione, concentrazioni, integrazioni e fusioni;
• eventuali interventi per il superamento delle barriere architettoniche in relazione alle norme di legge vigenti;
• cambiamenti di mansioni.
Per le imprese, consorzi o gruppi con una struttura produttiva articolata in più regioni, il diritto di informazione si esercita a livello nazionale.
2) a livello territoriale (regionale, interprovinciale o provinciale) o di settore merceologico
I rappresentanti delle associazioni cooperative forniranno alle organizzazioni sindacali dati aggregati nonché informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o l'evoluzione organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche della organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.
In questo ambito e nei termini più generali l'informazione riguarderà anche, ove ciò abbia rilevanza nazionale, la costituzione di nuove aziende, le concentrazioni, le fusioni, i processi di sviluppo e di ristrutturazione, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
3) Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale
Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione dell'osservatorio nazionale e previa istruttoria compiuta nell’ambito del Comitato di indirizzo di cui al precedente punto 2 della lettera B), nelle regioni nelle quali la densità delle cooperative del settore è particolarmente significativa, potranno essere costituite commissioni paritetiche con il compito di collegarsi con l'osservatorio nazionale per richiedere o collaborare a ricerche interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del settore.
In tale contesto al fine di fornire un supporto alle Parti stipulanti il CCNL, in particolare potrà essere esaminato il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
Impegno a verbale
Le parti convengono sulla necessità e sull'obiettivo di rendere stabile, continuo e sistematico il sistema di Relazioni Sindacali.
In tale contesto, si assume l'impegno fra le parti contraenti il CCNL di dare piena ed ampia applicazione al livello di contrattazione integrativa, realizzando il pieno esercizio contrattuale, attraverso il ventaglio di opportunità fra esse alternative.
Si intende sviluppare il secondo livello di contrattazione, in ragione anche della realtà socio/economica ed occupazionale presente nel territorio e nelle aziende cooperative. 
Dichiarazione comune sui lavori transazionali
Le parti si impegnano a redigere un avviso comune entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, che in coerenza con l’azione congiunta intrapresa a livello europeo dalle OO.SS. e dalla Federazione europea del settore, contrasti gli effetti di dumping relativi all’utilizzo del lavoro transazionale.

Art. 4-bis Appalti
A fronte di esigenze di significativi processi di decentramento e terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell’ambito del sistema di relazioni di cui all’articolo 4 lettera di) del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l’impatto sull’organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze sull’occupazione.
Possono essere appaltate quelle attività per le quali occorrono professionalità e/o competenze e/o dotazione di macchine non presenti nel ciclo produttivo dell'impresa committente.
Le aziende appaltanti devono inserire nei contratti con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti nonché per garantire l'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. Alle imprese cooperative sarà richiesto il rispetto della Legge 142/2001 nonché, per quanto riguarda il regolamento interno di cui all'articolo 6 della stessa Legge, dell'articolo 7 comma 4 della Legge 31/2008.
Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il rispetto delle norme da parte delle imprese appaltatrici.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda potranno usufruire dei servizi previsti per i lavoratori dell’azienda appaltante con opportune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
In occasione degli incontri previsti dall’articolo 4 lettera d1) del presente CCNL, le aziende forniranno, a consuntivo, i dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto ed il dato medio del numero dei lavoratori che hanno prestato la propria attività all’interno delle aziende.

Art. 7 - Ambiente e salute
-omissis-
In sede aziendale

• per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al punto 1 ed al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, le cooperative potranno dotarsi di un registro dei dati ambientali, riguardante la frequenza di utilizzo di sostanze chimiche nei cicli produttivi, nonché di quelli relativi all'umidità ed alla temperatura nei reparti di lavorazione. Tale registro sarà tenuto a disposizione delle RSU e delle competenti strutture del SSN per far fronte ad eventuali richieste;
• adotteranno le misure idonee a migliorare l'ambiente di lavoro ed a prevenire le malattie e/o infortuni;
• definiranno le modalità per l'avvio di processi di rotazione e per la riduzione dell'orario e dei carichi individuali di lavoro nelle lavorazioni pesanti, disagiate e/o nocive.
Le Parti, in attesa di un eventuale accordo interconfederale in materia, potranno definire a livello aziendale la declinazione delle modalità da adottarsi a livello di sito produttivo per il confronto professionale e per lo scambio di informazioni fra gli RLS delle diverse aziende operanti all’interno del sito produttivo stesso, eletti secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal presente CCNL e ciò al fine di assicurare un’adeguata armonizzazione dell’attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro.
Quanto sopra a tutela di tutti i lavoratori presenti nel sito produttivo.
Tale attività di coordinamento non comporta permessi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti agli RLS.

Art. 8 - Diritti sindacali
a) Rappresentanze sindacali d'azienda/RSU
Nelle aziende che occupino almeno 5 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente CCNL; nelle aziende che occupano da 50 a 75 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un secondo delegato per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori contraente il presente CCNL; nelle aziende con oltre 75 dipendenti saranno eletti 3 delegati per ogni organizzazione sindacale.
I nominativi dei delegati che costituiscono le RSA/RSU saranno comunicati con lettera all'azienda, all'organizzazione provinciale delle cooperative a cui l'azienda aderisce e alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.
Tali componenti non possono essere licenziati, trasferiti o colpiti da misure disciplinari per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari nei loro confronti non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame, e l'intesa delle OO.SS. di appartenenza dei lavoratori e delle cooperative.
Le RSU trovano regolamentazione negli allegati n. 3 e 3bis così come previsto nella successiva dichiarazione a verbale
b) Permessi sindacali […]
c) Riunioni in azienda
-omissis-
d) Contributi sindacali dei lavoratori
-omissis-
Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che ai fini della regolamentazione delle RSU fanno testo l’accordo interconfederale del 28.7.2015 tra Centrali Cooperative e Cgil, Cisl e Uil, (All. n. 3) nonché l’apposito accordo di settore modificato in questo rinnovo (All. n. 3bis). Resta inteso che le modifiche apportate produrranno il loro effetto per le parti firmatarie il presente contratto dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Le parti concordano la reciproca disponibilità ad incontrarsi per la verifica sulla applicazione delle nuove regole su richiesta di una delle stesse.

Art. 21 - Mansioni e cambiamenti di qualifica
[…]
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[…]

Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità
L'orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, distribuito di norma su cinque giorni lavorativi, salvo diversa distribuzione sancita dalla contrattazione di secondo livello. Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario di lavoro.
Allo scopo di far fronte a particolari esigenze produttive e/o di mercato, è istituito un monte-ore di eccedenza dell'orario contrattuale pari ad un massimo di 90 ore per anno civile, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale ed in ogni caso nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti.
Nell'ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le parti potranno convenire il superamento del limite massimo di 90 ore di flessibilità di cui al comma precedente, e regolamentare le modalità dell'eventuale recupero in luogo della maggiorazione.
Per i rapporti di lavoro di breve durata si darà luogo a riposi compensativi del maggior orario svolto ed al conseguente prolungamento del rapporto di lavoro.
[…]
I calendari di orario, di cui al precedente comma, saranno concordati tra le parti in sede aziendale.
[…]
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione della flessibilità non prevede prestazioni lavorative domenicali.
[…]
Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di:
• prestazioni lavorative di cui all'8° comma 8 del presente articolo;
• prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 27;
• prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi di cui all'art. 28 (in relazione alle norme ivi previste).
Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.
Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione.
In considerazione della forte stagionalità che caratterizza il settore e della deperibilità dei prodotti, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Dlgs 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Dlgs 66/2003, è comunque possibile una diversa regolamentazione da parte dei contratti di 2° livello.
Impegno delle parti
-omissis-

Art. 23 - Lavoro a tempo parziale
[…]
I rapporti di lavoro part-time non possono superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) e comunque con un minimo di 2. I limiti predetti potranno essere elevati dalla contrattazione di 2° livello.

Art. 25 - Contratto di inserimento
Il presente articolo è abrogato

Art. 26 - Contratto di somministrazione e lavoro
La somministrazione di lavoro è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.
I lavoratori somministrati occupati contemporaneamente nell'impresa utilizzatrice non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa stessa o giornate equivalenti (divisore 270) occupati presso la stessa su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei.
Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU/RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni.
L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale.
Par quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di legge.